Ordinamento giuridico Sistema normativo unitario Sistema gerarchico Sistema aperto Norma costituzionale tipo Norma eccezionale Norma posteriore Norma di legge Norma regolamentare Usi tempo gerarchia Norma anteriore Norma speciale Fonti del diritto e gerarchia Fonte (di produzione): ogni fatto o atto idoneo a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Le fonti del diritto sono ordinate tra loro secondo una scala gerarchica. Gerarchia: la forza attiva: capacità di creare, modificare o estinguere norme; la forza passiva: capacità di resistere all’abrogazione; In nessun caso la fonte di grado inferiore può dettare una regola contraria ad altra regola dettata da fonte sovraordinata. Fonti di diritto (gerarchia) Fonti super-primarie Costituzione e Leggi Costituzionali Fonti internazionali ed europee Leggi ordinarie dello Stato e atti equiparati Fonti primarie Leggi regionali in materia di competenza esclusiva Fonti sub-primarie Leggi regionali in materia di competenza concorrente Fonti secondarie Regolamenti amministrativi Fonti terziarie Usi Fonti di diritto interno Costituzione e Leggi Costituzionali Leggi ordinarie dello stato e atti equiparati Fonti primarie Leggi regionali in materia di competenza esclusiva Fonti sub-primarie Leggi regionali in materia di competenza concorrente Fonti secondarie Regolamenti amministrativi Fonti terziarie Usi Fonti internazionali ed europee Regole provenienti da ordinamenti giuridici stranieri o sovranazionali: • norme internazionali • norme dell‘Unione europea purché non contrarie ai principi fondamentali e ai diritti inviolabili della persona espressi nella Costituzione Ordinamento giuridico vigente Fonti di diritto interno + Fonti internazionali ed europee = sistema italo-europeo delle Fonti (c.d. pluralismo delle fonti) Costituzione Testo normativo fondamentale in vigore dal 1° gennaio 1948 1-12: Principi fondamentali 13 -54: Diritti e doveri dei cittadini I.- rapporti civili Parte prima II.- rapporti etico-sociali III - rapporti economici IV - rapporti politici Parte seconda 55-139: Ordinamento della Repubblica I - XVIII - disposizioni transitorie e finali Fonti primarie CODICE CIVILE Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Preleggi (disposizioni sulla legge in generale) I.- persone e famiglia (artt. 1 - 455) II.- successioni (456 - 809) III.- proprietà (810 - 1172) IV.- obbligazioni (1173 - 2059) V - lavoro (2060 - 2642) VI - tutela dei diritti (2643 – 2969) Competenza legislativa art. 117 cost. esclusiva concorrente STATO STATO-REGIONI • Politica estera e difesa • Unione Europea d. regioni • Immigrazione • Sicurezza del lavoro • Confessioni religiose • Istruzione e professioni • Politica monetaria • Salute e alimentazione • Ordinamento statale • Innovazione produttiva • Ordine pubblico e confini • Trasporti • Cittadinanza e stato civile •Giustizia, giurisdizione e ordinamento civile e penale; • Norme generali sull’istruzione • Previdenza sociale • Leggi elettorali • Pesi e misure • Energia • Finanza pubblica e tributi • Beni culturali e ambiente • Credito locale REGIONI tutte le materie residuali Potestà regolamentare art. 117, co. 6, cost. Il regolamento è fonte sottordinata alla Legge Stato (Governo) – materie di legislazione esclusiva statale Regioni – potestà regolamentare di carattere generale Province e Comuni – per l’organizzazione delle loro funzioni Usi Fonte terziaria non scritta sottordinata alla legge e ai regolamenti diuturnitas = comportamento generalizzato (elemento oggettivo) opinio iuris ac necessitatis = ritenuto obbligatorio (elemento soggettivo) Non fonti Precedente giurisprudenziale Equità Prassi Dottrina (e opere dottrinali)