Il diritto Il diritto si identifica con l’insieme di norme giuridiche [regole e principi] miranti, per un verso Ø ad organizzare le varie forme della vita sociale (regole di condotta), Ø a disegnare strutture più o meno complesse mediante la divisione e razionalizzazione dei compiti (regole di organizzazione) e, per l’altro, Øa prevenire l’insorgere di liti ovvero a dirimerle, ordinando le relazioni di una determinata comunità di persone. Funzioni del diritto Ø CONSERVATIVA Ø PROMOZIONALE Caratteri della norma giuridica Ø Generalità = riferita a tutti i soggetti Ø Astrattezza = non riferita a fatti specifici [=ripetibilità] Ø Coercibilità = sanzione e mezzi di coercizione per attuarla Coercibilità della norma Ø Trasgressione = norma violata Ø Sanzione = conseguenza sfavorevole Ø Forza dello Stato = imposizione Norme morali Ø Norma giuridica = coercibile Sanzione prevista e applicata dallo Stato Ø Norma morale = non coercibile Sanzionabile solo sul piano delle relazioni sociali Diritto privato e diritto pubblico distinzione tradizionale: Ø diversità dei soggetti: § privati (individui ed enti privati) § pubblici (Stato ed Enti Pubblici) Ø diversità degli interessi: § individuali (rimessi alla disponibilità dei privati) § pubblici (affidati alle pubbliche autorità) Alternatività degli strumenti soggetti pubblici Strumento privatistico: Atto d’autorità: • proposta • provvedimento autoritativo • accordo • indennizzo • contratto Pubblico e privato La distinzione attuale Norme pubbliche: ORGANIZZAZIONE dello Stato e degli Enti Locali oppure RELAZIONE che implica l’uso di poteri autoritativi Norme private: RELAZIONE tra soggetti (pubblici o privati) in posizione di parità Tecnica di formulazione , impone un comportamento: regola norma afferma un valore (uguaglianza, salute, libertà). principio art. art. 22 Cost Cost >> assume il valore della della persona persona e la la garanzia garanzia delle delle sue sue libertà libertà aa fondamento fondamento dell’ordinamento dell’ordinamento giuridico giuridico.(= personalismo). Norme eccezionali e speciali Norme regolari: conformi ai principi generali dell’ordinamento Norme eccezionali: derogano ai principi cardine dell’ordinamento giuridico Norme speciali: ambiti specifici presenti all’interno di una disciplina generale Norme derogabili e inderogabili Norme derogabili o dispositive: norme che si attuano solo in mancanza di una volontà contraria dei privati Norme inderogabili: Norme che si impongono ai privati anche contro la loro volontà Si dicono IMPERATIVE che realizzano un controllo immediato sull’attività di autoregolamentazione dei privati L’insieme delle norme giuridiche compongono il c.d. ordinamento giuridico [o sistema giuridico o diritto oggettivo] Che costituisce un complesso unitario e ordinato di norme giuridiche: - unitario: perché accomunato da una cornice comuni di principi e valori fondamentali (fissati dalla Costituzione); - ordinato: perché coerente (ossia non contraddittorio) à esistono infatti dei criteri di soluzione delle antinomie (= conflitti tra regole). Criteri di soluzione delle antinomie Vi sono dei casi in cui a una medesima fattispecie concreta possono applicarsi due o più norme (c.d. concorso di norme). In altri le norme applicabili sono in conflitto, sono cioè inconciliabili (c.d. antinomia). Per risolvere queste situazioni sono stati elaborati dei criteri: - criterio gerarchico (lex superior derogat inferiori) comporta la prevalenza della norma di grado superiore su quella inferiore; - criterio di competenza comporta la prevalenza della norma a cui l’ordinamento ha assegnato la competenza a regolare una determinata materia; - criterio di specialità (lex specialis derogat generali) comporta la prevalenza della norma più specifica su quella generale; - criterio cronologico (lex posterior derogat priori) comporta l’abrogazione della norma anteriore ad opera della successiva.