Uploaded by Alessandro Renzulli

Slide 1A - Il Diritto

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Il diritto
Il diritto si identifica con l’insieme di norme giuridiche [regole
e principi] miranti, per un verso
Ø ad organizzare le varie forme della vita sociale (regole di
condotta),
Ø a disegnare strutture più o meno complesse mediante la
divisione e razionalizzazione dei compiti (regole di
organizzazione)
e, per l’altro,
Øa prevenire l’insorgere di liti ovvero a dirimerle, ordinando le
relazioni di una determinata comunità di persone.
Funzioni del diritto
Ø CONSERVATIVA
Ø PROMOZIONALE
Caratteri della norma giuridica
Ø Generalità = riferita a tutti i soggetti
Ø Astrattezza = non riferita a fatti specifici [=ripetibilità]
Ø Coercibilità = sanzione e mezzi di coercizione per attuarla
Coercibilità della norma
Ø Trasgressione = norma violata
Ø Sanzione = conseguenza sfavorevole
Ø Forza dello Stato = imposizione
Norme morali
Ø Norma giuridica = coercibile
Sanzione prevista e applicata dallo Stato
Ø Norma morale = non coercibile
Sanzionabile solo sul piano delle relazioni sociali
Diritto privato e diritto pubblico
distinzione tradizionale:
Ø diversità dei soggetti:
§ privati
(individui ed enti privati)
§ pubblici (Stato ed Enti Pubblici)
Ø diversità degli interessi:
§ individuali (rimessi alla disponibilità dei privati)
§ pubblici (affidati alle pubbliche autorità)
Alternatività degli strumenti
soggetti
pubblici
Strumento privatistico:
Atto d’autorità:
• proposta
• provvedimento autoritativo
• accordo
• indennizzo
• contratto
Pubblico e privato
La distinzione attuale
Norme pubbliche:
ORGANIZZAZIONE dello Stato e degli Enti Locali
oppure
RELAZIONE che implica l’uso di poteri autoritativi
Norme private:
RELAZIONE tra soggetti (pubblici o privati) in posizione di parità
Tecnica di formulazione
,
impone un comportamento: regola
norma
afferma un valore (uguaglianza, salute, libertà).
principio
art.
art. 22 Cost
Cost >> assume il valore della
della persona
persona e
la
la garanzia
garanzia delle
delle sue
sue libertà
libertà aa fondamento
fondamento
dell’ordinamento
dell’ordinamento giuridico
giuridico.(= personalismo).
Norme eccezionali e speciali
Norme regolari: conformi ai principi generali dell’ordinamento
Norme eccezionali: derogano ai principi cardine
dell’ordinamento giuridico
Norme speciali: ambiti specifici presenti all’interno di una
disciplina generale
Norme derogabili e inderogabili
Norme derogabili o dispositive:
norme che si attuano solo in mancanza di una volontà
contraria dei privati
Norme inderogabili:
Norme che si impongono ai privati anche contro la loro
volontà
Si dicono IMPERATIVE che realizzano un controllo
immediato sull’attività di autoregolamentazione dei
privati
L’insieme delle norme giuridiche compongono il c.d.
ordinamento giuridico
[o sistema giuridico
o diritto oggettivo]
Che costituisce un complesso unitario e ordinato di norme
giuridiche:
- unitario: perché accomunato da una cornice comuni di principi e
valori fondamentali (fissati dalla Costituzione);
- ordinato: perché coerente (ossia non contraddittorio) à esistono
infatti dei criteri di soluzione delle antinomie (= conflitti tra regole).
Criteri di soluzione delle antinomie
Vi sono dei casi in cui a una medesima fattispecie concreta possono
applicarsi due o più norme (c.d. concorso di norme).
In altri le norme applicabili sono in conflitto, sono cioè inconciliabili (c.d.
antinomia).
Per risolvere queste situazioni sono stati elaborati dei criteri:
-
criterio gerarchico (lex superior derogat inferiori) comporta la
prevalenza della norma di grado superiore su quella inferiore;
-
criterio di competenza comporta la prevalenza della norma a cui
l’ordinamento ha assegnato la competenza a regolare una
determinata materia;
-
criterio di specialità (lex specialis derogat generali) comporta la
prevalenza della norma più specifica su quella generale;
-
criterio cronologico (lex posterior derogat priori) comporta
l’abrogazione della norma anteriore ad opera della successiva.
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