RIASSUNTO DIRITTO TRIBUATRIO CAPITOLO 1: GRAMMATICA TRIBUTARIA 1. DIRITTO TRIBUTARIO E CONCETTO DI TRIBUTO Il diritto tributario è quella branca giuridica che ha ad oggetto l’istituzione e la disciplina dei tributi. Non esistendo una definizione normativa di tributo è necessario affermare i caratteri distintivi, i confini e le basi strutturali della materia. 1.1 IL TRIBUTO QUALE ENTRATA PUBBLICA Il tributo è una entrata pubblica ( risorsa che affluisce allo Stato con la funzione di soddisfare il fabbisogno finanziario). È una entrata di carattere ordinario, stabile, prevedibile e definitivamente acquisita. Varie sono le tipologie: si usa distingue tra entrate di diritto privato e di diritto pubblico: le prime derivano dallo svolgimento diretto o indiretto di attività economiche e gestione del patrimonio; le seconde dall’esercizio di poteri autoritativi e i tributi rientrano in questa categoria. Vi sono poi entrate pubbliche provvisorie, quali quelle derivanti da rapporti di finanziamento. Si tratta di entrate di natura privatistica. Per l’importanza che le entrate tributarie assumono, è possibile affermare che la presenza di un efficiente sistema tributario è condizione imprescindibile per la sostenibilità delle attività e delle funzioni pubbliche. Questa osservazione conduce la Corte Costituzionale ad elaborare il concetto di interesse fiscale → interesse collettivo all’acquisizione di risorse tributarie. Fondamentale è il rapporto tra prelievo tributario e diritti costituzionali, soprattutto quelli sociali. Attraverso i tributi l’ente pubblico è in grado di garantire la sostenibilità finanziaria dell’azione pubblica per realizzare quella rete di protezione sociale ( sanità, pensioni, istituzioni...) che si usa ricomprendere nel concetto di Welfare State. Tanto più questo intervento pubblico risulta esteso, quanto più viene necessario un sistema fiscale che possa assicurare flussi idonei di entrate tributarie. Le opzioni di politica fiscale risultano delicate in quanto sono fondamentali per delineare le concrete dimensioni dell’intervento statale. Occorre sottolineare come il diritto tributario si occupa della sola fase acquisitiva delle risorse e del fascio di rapporti giuridici ad essa connesse. L’entrata pubblica-tributo è un istituto che decide sugli assetti economici-sociali di una data comunità, in quanto tramite il tributo il legislatore persegue sovente finalità “extrafiscali”. 1.2 IL TRIBUTO QUALE OBBLIGAZIONE PECUNIARIA. Lo studio giuridico del tributo richiede di esaminare il rapporto tra lo Stato e il singolo consociato, ove il primo può pretendere dal secondo una prestazione pecuniaria. Il tributo qui si palesa in termini di obbligazione avente come oggetto il pagamento di una somma di denaro. L’imposizione fiscale rappresenta una delle principali espressioni della sovranità statale e l’ablazione patrimoniale che si genera nella sfera giuridica del consociato ha carattere coattivo. 1.3 IL CONCETTO DI TRIBUTO. È possibile quindi definire il tributo come un’obbligazione pecuniaria che sorge a capo del singolo per effetto di un intervento autoritativo dello Stato con la funzione di reperire entrate pubbliche. In questa definizione vi è l’evidenziazione di due momenti di rilevanza giuridica del tributo → uno che attiene ai criteri generali e collettivi di riparto dei carichi pubblici; e uno che riguarda il rapporto obbligatorio. Entrambi assumono una dimensione costituzionale ai sensi degli artt. 23 e 53 Cost. 1 2. LE TIPOLOGIE DI TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE I tributi si distinguono in imposte e tasse. Le imposte rappresentano la categoria più importante. La causa giustificatrice dell’imposta consiste nella forza economica del soggetto che rende doveroso il concorso individuale alle spese pubbliche. Il prelievo tributario realizzato tramite imposta non rivela nessun collegamento con uno specifico servizio o ad una specifica attività dell’ente pubblico a favore del consociato, come accade nelle tasse. Si usa distinguere tra imposte dirette ed indirette. Nella prime la forza economica è manifestata direttamente dal reddito e patrimonio; nelle seconde la forza economica è espressa in via indiretta dal consumo. Altra distinzione è tra imposte personali e reali: nelle prime la capacità contributiva è valutata nell’ambito della situazione personale del soggetto (Irpef); nelle seconde è valutata in senso oggettivo (es. imposte ipotecarie). La tassa è dovuta dal singolo a fronte della fruizione in modo individuale di un servizio pubblico. Si tratta di un assetto giuridico di tipo paracommutativo in quanto la causa giustificatrice è da individuarsi nel beneficio attributo al soggetto a favore del servizio predisposto. Alle tasse è assegnata una dimensione residuale rispetto alle imposte. L’assetto paracommutativo della tassa ed il principio del beneficio che la ispira richiedono due precisazioni. La prima è la struttura giuridica della tassa che esclude ogni rapporto di sinallagmaticità tra la stessa ed il servizio prestato. La seconda è che, la causa giustificatrice della tassa è espressa dal beneficio e dalla sua forza economica. Esempi: tasse universitarie che risultano differenti a seconda del nucleo famigliare→ soglie ISEE; la TRARI qui modulata a seconda della composizione del nucleo famigliare. Le tasse sono soprattutto legate a servizi forniti da enti territoriali diversi dallo Stato. È necessario concentrarsi sulla delimitazione del tributo delle entrate non tributarie previste per canoni, tariffe, prezzi pubblici, diritti. In relazioni a simili entrate i rapporti tra soggetti sono regolati da norme civilistiche. Inoltre, la natura privatistica della prestazione patrimoniale determina il potenziale assoggettamento all’imposta generale sui consumi (iva). Bisogna sottolineare come la natura di tributo prescinda dal nomen iuris attributo della legge, dovendo essere determinata alla luce della complessiva struttura giuridica. (canone RAI→ imposta diretta di tipo patrimoniale). 3. TRIBUTI E DESTINAZIONE FINANZIARIA. I TRIBUTI DI SCOPO. Il diritto tributario ha ad oggetto solo il momento acquisitivo delle risorse pubbliche. Secondo il principio di unità e del bilancio pubblico, è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica, senza che si possa individuare uno specifico collegamento tra il gettito di un tributo ed una determinata spesa pubblica. Vi sono ipotesi in cui la destinazione finanziaria è parte integrante della disciplina normativa del tributo. È il caso dei tributi scopo che si indentificano come tributi finalizzati dalla legge al perseguimento di determinati obietti, ossia al sostenimento di spese appositamente individuate. Può essere una imposta o una tassa. Nel sistema vigente sono presenti a livello locale, strutturandosi come imposte regionali o tasse comunali (imposta di soggiorno). I tributi di scopo sembrano esprimer meglio le finalità extratributarie, idonee a connotare il presupposto impositivo. La destinazione delle entrate tributarie assume rilievo quando il legislatore prevede che una parte del gettito sia obbligatoriamente attribuito a soggetto terzi. 4. LA STRUTTURA NORMATIVA DEL TRIBUTO Il tributo è un istituto giuridico e l’ordinamento tributario rappresenta l’insieme dei principi e delle disposizioni che disciplinano i tributi. La sua struttura può essere scomposta in: fattispecie sostanziale e procedimentale. 2 4.1 FATTISPECIE SOSTANZIALE Essa è delineata dalle norme sostanziali. La fattispecie sostanziale, in particolare, comprende il presupposto, i soggetti attivi e passivi, la base imponibile, l’aliquota. a) il presupposto del tributo è quella situazione di fatto o di diritto al verificarsi della quale si rende dovuto il tributo. Si distingue tra imposte istantanee e periodiche: nelle prime il presupposto si risolve in un atto o fatto isolato nelle seconde il presupposto è idoneo a manifestarsi nell’arco di un periodo di tempo. La costruzione giuridica è realizzata da norme che riflettono in positivo la situazione oggetto del tributo ma anche in negativo le ipotesi non oggetto. Le fattispecie negative si collegano ad una delimitazione della capacità contributiva coerente con la ratio del tributo, (norme di esclusione) o vere e proprie deroghe ( norme di agevolazione). Se entrambe concorrono a determinare in negativo, alle agevolazioni tributarie è assegnato il compito di perseguire le finalità extrafiscali del tributo. b) i soggetti del tributo sono il soggetto attivo (ente pubblico) e soggetto passivo dell’obbligazione. Vi sono una pluralità di soggetti passivi, quello più rilevante è il contribuente. Oltre a quest’ultimo troviamo il sostituto di imposta ed il responsabile di imposta. c) la base imponibile costituisce l’espressione quantitativa del presupposto, ossia quella grandezza su cui viene applica l’aliquota del tributo. d) l’aliquota è quella percentuale che, applicata alla base imponibile, permette di determinare il quantum del tributo. L’aliquota può essere fissa o progressiva: nel primo caso rimane immutata al variare della base imponibile, nel secondo l’incremento della base imponibile produce un aumento proporzionale dell’aliquota → Irpef in base al reddito. Altri tributi prevedono una pluralità di aliquote che variano a seconda della fattispecie impositiva, ma non in una dimensione progressiva in senso proprio (Iva aliquota ordinaria 22% ma ci sono aliquote ridotte). Vi sono tributi dovuti in misura fissa per i quali l’imposizione prescinde dall’applicazione di una aliquota ( imposta di registro). Si parla di imposta sostitutiva quando la legge prevede l’applicazione di una disciplina impositiva differente in luogo di quella ordinaria, che sarebbe applicabile. Essa rappresenta un tributo che si caratterizza per la circostanza di sostituirsi ad un regime ordinario, in funzione agevolativa. Le imposte sostitutive concorrono a configurare un fenomeno noto come “fuga dalla progressività” dell’Irpef. Con l’imposta addizionale, la legge prevede l’applicazione di una aliquota ulteriore che si aggiunge a quella già prevista. La sovraimposta è invece, un autonomo tributo in cui il presupposto e la base imponibile sono comuni quelli di un altro tributo. 4.2 FATTISPECIE PROCEDIMENTALE Essa attiene alla regolamentazione dell’iter attuativo del tributo. Ovvero quella fase che attraverso la partecipazione soggetti passivi e attivi consente di concretizzare l’astratta determinazione del dovere tributario. Si deve parlare di procedimento amministrativo tributario, composto da norme formali/procedimentali. 4.3 NORME SANZIONATORIE E PROCESSUALI Mantengono una dimensione perlopiù autonoma rispetto alla fattispecie tributaria, le norme processuali e quelle sanzionatorie. Le prime disciplinano il processo tributario; le seconde hanno per oggetto le sanzioni, di tipo amministrativo e penale. La distinzione tra le diverse tipologie di norme assume rilievo con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie. Per le norme sostanziali vale la regola dell’applicazione di quelle vigenti per il momento in cui si realizza il presupposto. Per quelle procedimentali e processuali, vale la regola del tempus regit actum; applicabile la norma vigente del momento in cui si è compiuto l’atto. Per le norme sanzionatorie valgono i principi dell’abolito criminis e del favor rei: nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una 3 legge posteriore, non costituisce violazione punibile; in caso di contrasti tra la legge vigente al momento della violazione e quelle successive, si applica la legge più favorevole. 5. L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA L’interpretazione è quella operazione logica e necessaria per determinare il prelievo fiscale. Attraverso l’interpretazione si assegna il significato da attribuire alle norme medesima, in modo da individuare la fattispecie entro cui sussumere il caso concreto. Oggi l’operazione si svolge seguendo l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Si ritiene che il criterio letterale, quello teologico e quello sistematico debbano concorre insieme per determinare il significato da attribuire. Importante è l’interpretazione adeguatrice che si risolve nell’assegnare alla norma un significato che sia adeguato ai principi della Costituzione e dell’Unione europea, evitando l’illegittimità. Si riconosce l’interpretazione dichiarativa, restrittiva, e estensiva. La specificità del diritto tributario si evidenziano nelle caratteristiche dell’ordinamento fiscale. È frequente trovare riferimenti ad istituti e concetti tipici di altre branche del diritto. Si ritiene che, quando la norma si limiti a richiamare l’istituto giuridico proprio di una diversa branca del diritto, il significato è lo stesso, diversamente è quando la norma richiama l’istituto dandone una propria definizione. Dottrina e giurisprudenza prevalenti non ritengono ammissibile l’interpretazione analogica. A seguito delle modifiche del d.lgs. prevede un divieto espresso di analogia per le norme sostanziali. 6. SOGGETTI DELL’INTERPRETAZIONE GIURIDCA TRIBUTARIA Tutti i soggetti che risultano coinvolti nell’attuazione del tributo (soggetti passivi e Amministrazione finanziaria) risultano chiamati ad interpretare, e quindi applicare la norma tributaria. Oltre all’interpretazione del legislatore (autentica), è da considerare l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza che delinea il diritto vivente → diritto di come si evolve nella società alla luce dell’applicazione che ne viene data nei prevalenti orientamenti. 6.1 IL LEGISALTORE E LE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA Si parla di norme di interpretazione autentica quando una fonte di produzione di una norma giuridica contiene l’interpretazione di una disposizione emanate in precedenza. Accade sovente che il legislatore intervenga in questo modo. Anche attraverso regolamenti ministeriali si può introdurre una norma interpretativa ed essa si aggiunge a quella preesistente che rimane in vigore integrandone il contenuto. St tratta di un intervento normativo che disimpiega i propri effetti dal momento della entrata in vigore della norma previgente interpretata. Vi è una dimensione erga omnes ed ex tunc della norma di interpretazione autentica (effetto retrospettivo). L’art 1 dello Statuto prevede che l’introduzione di norme interpretative posa essere disposta solo in casi eccezionali. Secondo la Consulta nelle ipotesi di abuso legislativo di interpretazione autentica non vi sarebbe alcun automatismo di illegittimità costituzionale, dovendo sindacarsi caso per caso come se si fosse in presenza di una legge innovativa ma retroattiva. 6.2 LA GIURISPRUDENZA Un ruolo di indirizzo interpretativo di carattere generale è svolto dalla Corte Costituzionale, Corte di cassazione, Corte di Giustizia dell’Unione Europea. I principi affermati dalla Corte costituzionale sono naturali punti di riferimento dell’interpretazione delle norme tributarie. La Corte di Cassazione ha tra i suoi compiti quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge 4 La Corte di Giustizia dell’Unione europea è custode dell’interpretazione del diritto europeo fornendo al giudice nazionale la corretta lettura della norma europea. Inoltre, le sue sentenze hanno una efficacia erga omnes nell’ordinamento nazionale. 6.3 LA PRASSI AMMINISTRATIVA Il soggetto attivo del tributo esercita un’importante attività di indirizzo interpretativo attraverso la prassi amministrativa. La materia indica quattro tipologie di documenti prassi, tramite i quali viene fornito supporto ai contribuenti, e questi sono: 1) Le circolari interpretative e applicative possono avere indicazioni sul procedimento formativo di nuove disposizioni tributarie, approfondimenti ed aggiornamenti interpretativi, istruzioni operative agli uffici. Nell’elaborazioni delle circolari l’amministrazione finanziaria può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali e portatori di interessi collettivi. 2) la consultazione giuridica è una tipologia di attività interpretativa svolta dall’amministrazione finanziaria su richiesta di enti esponenziali di interessi collettivi con riferimenti a casi di rilevanza generale. 3) La consultazione semplificata è una forma di consulenza nei confronti di persone fisiche e contribuenti di minori dimensioni, relativa a casi concreti, realizzata tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning. I documenti di prassi non producono nessun effetto cogente nei confronti del contribuente, dei soggetti passivi e dei giudici che rimangono liberi di interpretare le norme giuridiche in modo difforme da quanto elaborato dall’amministrazione finanziaria. La natura dei documenti di prassi è duplice. Pe un verso assumono una valenza interna all’amministrazione finanziaria in quanto idonei ad esplicitare effetti di vincolatività nei rapporti gerarchici tra gli uffici. Per l’altro verso assolvono alla funzione esterna si supportare ed orientare i contribuenti nell’applicazione delle disposizioni tributarie. in un sistema fiscale che pone i soggetti di fronte a dubbi interpretativi il contribuite può decider di attenersi agli indirizzi dell’amministrazione. Si delinea quindi un rilievo anche esterno dei documenti di prassi idonea di incidere sul legittimo affidamento del contribuente. Sia la dottrina che la giurisprudenza oggi riconoscono uno stato di affidamento tutelabile del singolo derivanti dai valori di correttezza, buona fede e certezza del diritto. La disposizione riconosce solo una tutela parziale all’affidamento del singolo; è invece completa qualora il revirement riguardi tributi unionali. L’art. 10 dello Statuto prevede che non siano dovuti i tributi unionali (es. Iva) nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell’Amministrazione vengano modificati per effetto di un mutamento della giurisprudenza. La protezione del legittimo affidamento si applica con riferimento alle circolari, consulenza giuridica (riferendosi a tutti i soggetti passivi) e consultazione semplificata ( si riferisce solo al contribuente). Inoltre, è previsto che sia l’Amministrazione stessa a portare a conoscenza del contribuente in modo tempestivo tutte le circolari e risoluzioni emanate. 7. ELUSIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA ED EVASIONE FISCALE Con il termine evasione si fa riferimento a quel comportamento del contribuente che viola intenzionalmente ed in modo diretto una o più norme tributarie attraverso l’occultamento del presupposto. L’azione di contrasto all’evasione fiscale è affidata all’Amministrazione finanziaria, con l’esercizi di poteri di verifica e riscossione coattiva. Superate determinate soglie quantitative l’evasione diventa penalmente rilevante. Esistono poi congegni normativi che riducono la possibilità dell’evasione fiscale incentivando la lealtà fiscale. L’evasione costituisce un comportamento riprovevole sul piano sociale, morale e giuridico. Per questo bisogna distinguere le violazioni delle norme effettuate in modo consapevole da quelle riconducibili a situazioni di incertezza. Con il termine elusione si fa riferimento a quel comportamento che non determina alcuna diretta violazione di una norma tributaria, giungendo tuttavia ad ottenere un vantaggio indebito alla luce delle finalità e dei principi del sistema. 5 Il sistema tributario ha riconosciuto l’introduzione di una disposizione generale antielusiva in grado di: a) contenere una definizione di elusione valida pe l’intero ordinamento. b) configurare le conseguenze giuridiche del comportamento elusivo c) individuare un iter procedimentale per accertare l’elusione. Il divieto di elusione fiscale è stato codificato così: configurano abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economiche, che pure nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti ( in contrato con le finalità delle norme). L’art. 10, comma 4, sancisce la libertà di scelta del contribuente che può scegliere tra operazioni comportanti un carico fiscale diverso, orientandosi verso quelle fiscalmente meno onerose, senza che questo sia considerata elusione. 8. APPLICAZIONE DELLA NORME TRIBUTARIA E INCERTEZZA GIURIDICA Vi è una fisiologica complessità dei sistemi fiscali moderni composti da una serie di tributi e ciò determina una creazione di sotto-sistemi normativi corrispondenti a diversi tributi. La costruzione di un sistema semplice è resa difficile dalla presenza di disposizioni che assolvono ad ulteriori funzioni rispetto a quelle fiscali in senso stretto. L’ordinamento italiano presenta tratti di patologia connessi ad una bassa qualità ed eccessiva quantità della produzione normativa. Infine, si consideri l’estrema volatilità del diritto vivente che conduce ai revirement e contrasti interpretativi tra passi amministrativa e giurisprudenza tributaria. L’.art 2 al fine di garantire la chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dispone la menzione dell’oggetto nel titolo della legge, il divieto per leggi non aventi oggetto tributario, di prevedere disposizioni di questo tipo; la necessità, quando una legge tributaria modifica la precedente, di indicare il testo modificato. L’art. 10 comma 3, dello Statuto prevede che le sanzioni non possano essere irrogate quando la violazione dipenda da obiettivi condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. L’obiettiva condizione di incertezza è causa di non punibilità penale in caso di violazioni di norme tributarie. Essa deve manifestarsi in modo oggettivo. CAPITOLO 2: IL SISTEMA DELLE FONTI DI DIRITTO TRIBUTARIO 1. COMPLESSITA’ DEL SISTEMA E GERARCHIA DELLE FONTI L’ordinamento tributario italiano è formato da un complesso sistema di fonti giuridiche, intendendo queste nell’accezione di fonti di produzione delle norme giuridiche. Si tratta di fonti che traggono origine dalle fonti statali, e che si basano sull’autonomia degli altri enti territoriali. L’indicazione delle fonti del diritto è contenuta dall’art. 1 delle disposizioni sulla legge generale che risulta tuttavia incompleta e che in materia fiscale deve essere adatta data la non ammissibilità degli usi e l’incidenza delle leggi di ratifica delle convenzioni internazionali. Il sistema delle fonti può essere schematizzato così: 1. Costituzione e leggi costituzionali, 2. Leggi di ratifica delle convenzioni internazionali, 3. Leggi ordinari, atti aventi forza di legge, leggi regionali, 4. Regolamenti statali, Nel rapporto delle fonti bisogna considerare il rapporto gerarchico e quello della ripartizione delle competenze normative. 2. RAPPORTI TRA FONTI EUROPEE E FONTI NAZIONALI Con la sottoscrizione dei Trattati dell’Unione europea, il nostro Paese ha acconsentito alla limitazione della propria sovranità nelle materie oggetto dei medesimi trattati in virtù dell’art. 11 Cost. La Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncia primato del diritto europeo su quello nazionale contrastante, affermando l’obbligo per il giudice nazionale di garantire l’effetto diretto delle norme europee, 6 disapplicando quelle nazionali confliggenti. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la disapplicazione della disposizione interna contrastante con quella europea. La norma europea prevale sia sulle leggi ordinarie sia sulle leggi costituzionali salvo i principi fondamentali. La preminenza gerarchica limita la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Si ricomprendono tra le fonti europee: a) I Trattati → attualmente in vigore sono: il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica b) i Regolamenti e le direttive I regolamenti hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi, con efficacia diretta negli Stati. Le direttive impongono agli Stati membri raggiungere determinati risultati attraverso leggi intere di recepimento. Per quanto attiene la ripartizione delle competenze tra Stati membri ed Unione europea in materia fiscale, oltre alla competenza dell’Unione in materia doganale, il TFUE adotta disposizioni riguardanti l’armonizzazione delle legislazioni in materia di imposta sulla cifra d’affari imposta di consumo ed altre imposte indirette. Si parla di tributi armonizzati o tributi europei con riferimento all’Iva, alle accise e ai dazi doganali. La disposizione consente interventi normativi dell’Unione in materia fiscale giustificati nella dimensione dei rapporti transnazionali in ambito europeo. L’unione europea non è dotata di sovranità impositiva in senso stretto, non potendo istituirei i propri tributi di cui essere il soggetto attivo. È da considerare l’apporto della Corte di Giustizia dell’Unione europea che attraverso l’interpretazione dei principi europei, ha determinato l’erosione delle competenze nazionali. Si parla di integrazione fiscale europea di carattere negativo in quanto realizzata mediante limiti imposti dalla giurisprudenza europea ai legislatori nazionali. Gli ambiti della competenza fiscale dell’ordinamento europeo appaiono parziali rispetto alle materie, finalità e modalità di intervento. 3.IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO E LE ELGGI DI RAITIFCA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Le norme contenute nelle convenzioni internazionali entrano a far parte degli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti all’esito di un procedimento di ratifica dei trattai internazionali. Le fonti del diritto internazionale appartengono ad un ordinamento giuridico separato da quello nazionale. In ambito tributario non è dato rinvenire norme di diritto internazionale consuetudinario realmente rilevanti. L’art 117, comma 1, Cost. dispone che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Notiamo come le leggi di ratifica delle convenzioni internazionali si collocano in posizione intermedie tra Costituzione e leggi ordinarie. Il diritto pattizio diviene così il parametro di valutazione della legittimità costituzionale della norma interna confliggente parlando così di norma interposta. La norma di legge interna non può essere disapplicata direttamente dal giudice nazionale, dovendo essere assoggettata al vaglio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale che dovrà dichiarare se la norma interposta rispetto l’intero dettato costituzionale. La Corte ritiene ricompresa anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Le principali Convenzioni internazionali sono volte a contrastare la doppia imposizione internazionale dei redditi e del patrimonio. 4. L’AUTONOMIA TRIBUTARIA E DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI Occorre considerare che solo la Regione risulta dotata di potestà legislativa mentre gli enti locali possono emanare atti normativi di natura regolamentare. Il profilo gerarchico è solo uno degli aspetti in relazione al tema dall’autonomia tributaria che rappresenta un elemento essenziale dell’autonomia finanziaria. Ai sensi dell’art. 117 Cost. la potestà legislativa dello Stato è ,esclusiva nelle materie indicate dal comma 2 tra cui, il sistema tributario e contabile dello Stato e l’armonizzazione die bilanci pubblici e la perequazione delle risorse finanziarie. 7 La potestà legislativa delle Regioni è invece concorrente per quanto riguarda il coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario e residuale per materie esclusivamente collegati al territorio della Regione. L’art. 119 Cost riconosce alle Regioni e agli altri enti l’autonomia finanziaria di entrata. Il sistema prevede per le Regioni a Statuto ordinario che lo Stato debba determinare i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario che la Regione deve rispettare nell’esercizio del potere impositivo. Le Regioni a Statuto speciale possono istituire i tributi con il solo limite dell’armonia. In relazione ai tributi erariali è riconosciuta autonomia regionale di intervento normativo, anche le Ragioni a Statuto speciale devono però rispettare i principi statali relativi alle specifiche forme di imposizione. Le regioni possono finanziarsi attraverso: a) tributi propri, istituiti e disciplinati con legge regionale nell’esercizio della competenza residuale b) tributi propri-derivati istituiti e regolati dalla legge statale con attribuzione della titolarità del credito tributario alla Regione (es. Irap) c) addizionali calcolare sulla base imponibile di tributi erariali l’autonomia tributaria delle Province e dei Comuni può essere esercitata nell’ambito di tributi istituita e disciplinata dalla legge statale o regionale. La limitata autonomia normativa può esplicarsi nella fissazione di una aliquota ad esempio. 6. LE FONTI DI SOFT-LAW Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione delle fonti soft-law facendo riferimento a quelle regole che non appartengono ad un ordinamento giuridico. Si tratta infatti di modelli di norme giuridiche che richiedono per divenire diritto una traduzione in regola cogente tramite il recepimento da parte delle ordinarie fonti giuridiche. La proliferazione della soft law si percepisce a livello europeo ed internazionale derivando da una necessità di una azione congiunta e coordinata dei singoli legislatori nazionali per affrontare fenomeni tributari di portata mondiale. Per questo motivo ed a fronte dell’urgenza di regolamentare determinati fenomeni è ormai prassi lo studio da parte dell’Unione di modelli di regole di soft law ad essere recepiti spontaneamente nelle legislazioni nazionali. Soggetti della soft law sono anche gli organi europei che tentano di coordinare la politica fiscale degli Stati membri. Un ruolo importante nella creazione di regole internazionali di soft law è svolto dall’OCSE, predisponendo modelli di convenzioni internazionali e regole standard di interpretazione. CAPITOLO 3 I PRINICI FONDMENTALI DEL DIRITOT TRIBUTARIO 1. INTRODUZIONE Esaminiamo i principi generali dell’ordinamento tributario che delineano i caratteri strutturali del sistema. I principi generali assumono una doppia valenza. Per un verso svolgono una funzione interpretativa in quanto è possibile identificare la ratio → interpretazione teleologica e sistematica e conferiscono alla regola un significato in armonia con i principi fondamentali → interpretazione adeguatrice. Per un altro verso derivano vincoli che, se non rispettati conducono a conseguenze di illegittimità per gli atti in contrato con i principi. 2. IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI RISERVA DI LEGGE (ART. 23 COST). 2.1 ORIGINE E RATIO DELLA RISERVA DI LEGGE Il principio di riserva di legge in materia tributaria è contenuto nell’art. 23 Cost, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Dal punto di vista storico si ricollega alla nascita in età moderna delle c.d. monarchie parlamentari. Si afferma il concetto di diritto all’autoimposizione che sancisce il legame tra prelievo tributario e rappresentanza politica. Questo concetto è al centro tra le più importanti testimonianze e fonti giuridiche dell’umanità (Magna Carta Liberatatum, Dichiarazione die diritti dell’uomo). 8 In Italia la riserva di legge in materia tributaria è prevista per la priva volta dall’art. 30 dello Statuto Albertino. La radice storico-giuridica della riserva di legge esprime una forte dimensione di garanzia di tutela del singolo nei confronti del potere esecutivo. La lettera dell’attuale art. 23 Cost. evidenzia i primi ambiti: tutela della libertà individuale e la tutela dell’integrità patrimoniale. La ratio cui attualmente risponde il principio di riserva di legge è quella di rafforzare il principio di legalità in relazione a valori ed interessi fondamentali del singolo e della collettività. La riserva di legge è idonea a: - Configurare la subalternità del potere esecutivo rispetto a quello legislativo; - Consentire una maggiore ponderazione della scelta politica che solo il procedimento legislativo può garantire con un coinvolgimento delle minoranze parlamentari; - Assicurare la trasparenza dei processi decisionali; - Determinare il controllo di legittimità dell’atto normativo da parte della Corte Costituzionale. 2.2 IL CONCETTO DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA In relazione all’ambito oggettivo della riserva di legge, l’art. 23 Cost contiene il concetto di prestazione patrimoniale imposta. È possibile considerare il rapporto tra prestazione patrimoniale imposta e tributo in termine di insieme/sottoinsieme, nel senso che il tributo rientra nel concetto di prestazione imposta. Quest’ultima presenta due elementi: a) la coattività b) la decurtazione patrimoniale per quanto riguarda la coattività si deve fare riferimento a quelle prestazioni il cui obbligo sia previsto da un atto autoritativo adottato senza volontà del destinatario. La coattività viene individuata anche in quelle prestazioni che risultano integralmente disciplinate in via autoritativa, lasciando al consociato solo la possibilità di accettare o meno gli obblighi unilateralmente prefissati. Per quanto riguarda la decurtazione patrimoniale si fa riferimento all’attitudine della disciplina normativa a produrre un’ablazione del patrimonio privato. La prestazione imposta deve tradursi in un “impoverimento” del singolo. Il che può accadere per il sorgere di una obbligazione pecuniaria, ma anche per la previsione di un obbligo di fare qualora si rifletta in un comportamento patrimoniale. La decurtazione patrimoniale può derivare sia da prestazione che causano un sacrificio patrimoniale definitivo ma anche quelle in cui l’effetto ablatorio è solo temporaneo o parziale. Il tributo si caratterizza pe runa coattività che mai può comprendere prestazione di tipo sinallagmatico o corrispettivo, e la decurtazione patrimoniale è sempre assoluta e di carattere definito. Il tributo ha una dimensione funzionale ed una connotazione causale. Infine, è da sottolineare come vi possano essere prestazioni patrimoniali suscettibili di essere ricomprese nell’art 23 ma che sono disciplinate da altre norme costituzionali→ sanzioni penali pecuniarie (art. 25) e espropriazione forzate (artt. 42 e 43). 2.3 LA NATURA RELATIVA DELLA RISERVA DI LEGGE La riserva di legge ha carattere relativo e non assoluto. È possibile che la materia tributaria sia disciplinata anche da fonti normative secondarie. Il confronto con l’art. 25, comma 2 Cost. evidenzia l’utilizzo della locuzione in forza fi una legge da cui si ricava il principio della riserva assoluta di legge in campo penale. Infatti, la minore rigidità della riserva di cui all'articolo 23 è collegata alla natura anche collettiva dei valori tutelati non esprime solo l'esigenza di garanzia ma anche una dimensione collettiva e solidale. Con la prevalente interpretazione la legge deve indicare i criteri di riparto attraverso quelle che già sono state definite norme sostanziali o impositrici. La riserva di legge copre sia le norme che individuano in positivo il carico tributario sia quelle che lo delimitano in negativo introducendo le esclusioni o esenzioni o agevolazioni fiscali. Posta la base legislativa ehm si 9 ritiene che le fonti secondarie possano intervenire esclusivamente per definire l'aspetto quantitativo attraverso la determinazione di base imponibile ed aliquota. Con riferimento alle norme formali/procedimentali che disciplinano la fase attuativa e dinamica la soluzione teorica condivisa è nel senso di considerarle al di fuori del perimetro della riserva di legge trovando così la propria fonte in atti non legislativi. Questo avviene perché vi sono norme procedimentali in grado di incidere sull'an e sul quantum del prelievo fiscale, e dato il carattere para-sostanziale devono essere contenute in atti aventi forza di legge. In secondo luogo, vi sono norme procedimentali che dispongono limitazioni alle sfere di libertà individuale di rilievo costituzionale. Tali norme non possono che essere contenute nella legge ed assoggettate al relativo controllo di legittimità costituzionale. Ci si riferisce ai poteri di controllo attribuiti all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza idonea ad incidere su valori del domicilio della segretezza della corrispondenza della riservatezza e sulla libertà personale. Per quanto attiene le norme sanzionatorie per le sanzioni tributarie penali vale la riserva assoluta di legge e che per la giurisprudenza costituzionale le sanzioni amministrative tributarie sono una prestazione patrimoniale imposta. 2.4 LA LEGGE E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Ai sensi dell'articolo 23 Cost si ritiene che il termine legge indichi sia la legge in senso formale sia gli atti aventi forza di legge. La base legislativa può essere costituita: - dalla legge del Parlamento - dal decreto legislativo - dal decreto-legge - dalla legge regionale Con riferimento al decreto-legge e al decreto legislativo si deve osservare come la previsione costituzionale del controllo parlamentare preventivo è tale da ritenere rispettata la ratio del principio di riserva di legge dell'articolo 23. Le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che devono sostenere il ricorso al decretolegge spesso sono fatte coincidere con l'interesse dello Stato ad una sicura acquisizione delle risorse finanziarie. È da segnalare che non si possa disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. La diffusione dei decreti legislativi è collegata alla complessità e al tecnicismo che caratterizzano la materia fiscale e richiedono una fase iniziale di definizione da parte dell'esecutivo. I principali tributi sono stati introdotti con decreti legislativi che possono contenere i c.d. testi unici. 2.5 RISERVA DI LEGGE E FONTI DI DIRTTO EUROPEO Il rapporto tra ordinamento nazionale ed europeo ha posto qualche dubbio in relazione al principio di riserva di legge dell'articolo 23. La Corte Costituzionale ha risolto il problema inizialmente affermando la non applicazione dell'articolo 23 alle fonti comunitarie e successivamente riconoscendo il pieno rispetto della riserva di legge sulla base della superiorità gerarchica delle fonti europee rispetto a quelle nazionali. Se dal punto di vista formale non sembra ritenersi violato il precetto dell'articolo 23 Cost. maggiori dubbi sorgono riguardo alla ratio del principio di riserva di legge. Se si rapportano le finalità della riserva di legge all'ordinamento europeo considerando gli organi e i procedimenti del diritto europeo ci si rende conto di come le stesse non possano dirsi realizzate. Il riconosciuto e non ancora del tutto superato deficit democratico dell'unione europea si pone in contrapposizione con la natura democratica delle giustificazioni storiche e costituzionali che legittimano la potestà normativa tributaria. 2.6 RISERVA DI LEGGE E FONTI NORMATIVE SECONDARIE Le fonti normative secondarie sono rappresentate dai regolamenti che possono essere statali, regionali, locali. La natura secondaria della fonte determina un limitato spazio di operatività dei regolamenti in materia tributaria. La disciplina sostanziale deve avere una base legislativa potendo essere integrata dai regolamenti. La 10 disciplina procedimentale può essere invece oggetto di norme regolamentari salvo quando si tratta di disposizioni che abbiano un indiretto effetto sostanziale. In relazione ai regolamenti statali la disciplina di riferimento è posta dall'articolo 17 numero 400 che individua sei tipologie di regolamenti: esecutivi, attuativi e integrativi autonomi o indipendenti di organizzazione, delegati. Si riconosce la piena ammissibilità nel diritto tributario dei regolamenti esecutivi attuativi e integrativi. Inammissibili nel campo coperto dalla riserva di legge sono i regolamenti autonomi o indipendenti. I regolamenti organizzativi sono astrattamente compatibili con l'articolo 23 Cost. Il regolamento delegato non può essere emanato nelle materie coperte da riserva assoluta di legge perché inerente ad un processo legislativo chiamato delegificazione→ si dispone l'abrogazione delle norme vigenti con fissazione delle nuove regole di carattere generale. Fondamentale è compiere una distinzione tra potestà normativa dello Stato e potestà di imposizione. Solo la potestà normativa è in grado di produrre norme giuridiche di disciplina della materia fiscale; la potestà di imposizione si risolve in una attività attuativa di tipo amministrativo, esplicata con atti riconducibili all'interno di quello che si definisce il procedimento amministrativo tributario. L'atto amministrativo ha una portata applicativa ed individuale. Anche in materia tributaria sono presenti gli atti amministrativi generali che si riferiscono ad una pluralità di soggetti passivi. 3. IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CAPACITA’ CONTRIBUTICA (ART. 53 COMMA 1, COST.) 3.1 RATIO E PORTATA DEL PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Il principio di capacità contributiva è contenuto nel comma uno dell'articolo 53 cost: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. La norma si presta ad essere esaminata da diversi punti di vista esprimendo una ratio complessa. 3.1.1 LA DOVEROSITA’ DEL CONCORSO INDIVIDUALE ALLE SPESE PUBBLICHE Il principio individua il collegamento tra prelievo tributario e finanziamento delle spese pubbliche esplicitando la funzione assolta dai tributi. La situazione giuridica del concorso del singolo è delineata in termini di doverosità. L'interesse generale dello Stato alla percezione dei tributi è considerato un valore fondamentale per la collettività definito interesse fiscale. 3.1.2 LA CAUSA GIUSTIFICATRICE DEL CONCORSO INDIVIDUALE ALLE SPESE PUBBLICHE Il principio fissa il criterio in base al quale le spese pubbliche debbono essere ripartite tra i singoli: il carico fiscale deve essere determinato in ragione della capacità contributiva di ognuno. La capacità contributiva è assunta dalla norma costituzionale quale causa giustificatrice del prelievo tributario, nonché regola di determinazione dell'an e del quantum di quest'ultimo. L'imposizione tributaria si giustifica solo se il consociato manifesta una propria capacità contributiva, la presenza della quale è sufficiente per legittimare il concorso individuale alle spese pubbliche. La capacità contributiva rappresenta la causa giustificatrice volta a coprire le spese pubbliche indivisibili, altri tributi sono destinati a sostenere le spese pubbliche divisibili. La Corte Costituzionale afferma l'applicabilità del principio di capacità contributiva alle imposte e non alle tasse. Simile impostazione non risulta condivisibile, in primo luogo, perché il collegamento tra tributo e destinazione finanziaria non può assumere un rilievo giuridico nel definire la struttura dell'imposta o della tassa. In secondo luogo, perché il principio di capacità contributiva è formulato come riferimento al generale concorso alle spese pubbliche da parte dei consociati. Sembra quindi preferibile una diversa impostazione che prevede l'applicazione del principio dell'articolo 53 Cost a tutti i tributi. Nell'individuazione dell'an del quantum del prelievo realizzato dalla tassa il criterio di riparto dovrebbe essere integrato da quello di capacità contributiva realizzandosi una integrazione a livello di causa giustificatrice del tributo. Si potrebbe determinare una coerenza tra il carico tributario imposto al singolo e la forza economica manifestata. 11 Simile prospettiva sarebbe in grado di riscattare quella dimensione anacronistica della tassa. Peraltro, i più recenti modelli normativi delle tasse tendono anche ad esprimere la rilevanza della forza economica del soggetto. 3.1.3 LA MATRICE SOLIDARISTICA DEL DOVERE TIBUTARIO L’art. 53 Cost, comma 1, esprime una componente solidaristica le cui fondamenta sono da individuarsi nell'articolo due della costituzione. L'attuazione dell'obbligo tributario risulta essere adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale essendo strutturato per comportare un maggior sacrificio economico in capo a coloro che manifestano una maggiore forza economica. Il profilo di solidarietà economica e sociale è rafforzato dal principio di progressività idoneo a determinare effetti di redistribuzione della ricchezza. 3.1.4 LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA COME VINCOLO AL LEGISALTORE E TUTELA DEL SINGOLO Il principio di capacità contributiva assolve ad una esigenza di tutela del singolo consociato nel rapporto con lo stato delineando un vincolo per il legislatore tributario. Le radici dell'attuale concetto di capacità contributiva possono essere collocate nell'età dei lumi. Successivamente il principio transitò nelle Costituzioni dei principali Stati. Si tratta di un percorso che evidenzia l'unitaria matrice democratica, garantistica e solidaristica del fenomeno tributario. Mediante il principio di riserva di legge la costituzione individua un vincolo di tipo formale: solo con la legge può essere intaccata l'integrità patrimoniale del singolo. Mediante il principio di capacità contributiva la costituzione pone un vincolo di tipo sostanziale: il prelievo tributario è legittimo se il soggetto manifesta una forza economica e solo entro i limiti quantitativi espressi dalla stessa. Rispettati questi vincoli parliamo di giusto tributo. 3.1.5 LA DIMENSIINDE RELAZIONALE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Un'ultima dimensione del principio di capacità contributiva è quella di tipo relazionale che esprime un limite di carattere relativo. Il principio contenuto nell'articolo 53 comma 1, Cost. vincola il legislatore in due direzioni: - per un verso a non assoggettare a tassazione il singolo a prescindere dalla sua capacità contributiva→ limite assoluto - peraltro, verso ad assoggettare ad imposizione, nella medesima misura, tutti coloro che manifestano la medesima capacità contributiva→ limite relativo In questa seconda dimensione l'articolo 53 impone l'uguaglianza nel prelievo fiscale per questo si ritiene che l'articolo 53 rappresenti il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 comma 1 Cost. 3.2 CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E COLLEGAMENTO TERRITORIALE TRA SOGGETTO E COMUNITA’ Il concorso alle spese pubbliche è disegnato come un limite per il legislatore e come un dovere per il singolo ed è soggettivamente riferito a tutti. Non può esistere un criterio di collegamento soggettivo/territoriale. L’'assenza di riferimenti non significa che ogni persona su questo pianeta deve essere necessariamente sottoposta a prelievo in Italia ma che ogni persona sul pianeta potrebbe astrattamente essere assoggettata all’imposizione fiscale italiana. In base all'articolo 53 il tributo può essere imposto a tutti coloro che manifestano una capacità contributiva idonea a configurare un collegamento rilevante con il territorio italiano. I criteri di collegamento possono essere differenti ed il legislatore gode di discrezionalità nella relativa individuazione rispettando criteri di ragionevolezza e di coerenza interna del tributo. Nelle imposte sul reddito i criteri di collegamento sono rappresentati dalla residenza del soggetto passivo in Italia e per i soggetti non residenti da quello della produzione del reddito in Italia. Nelle imposte indirette validi i criteri di collegamento possono essere rappresentati dal luogo in cui l'atto è compiuto o il consumo è avvenuto; nelle imposte patrimoniali si attribuisce rilevanza al luogo in cui il patrimonio del soggetto è situato. 12 Si ritiene che la sovranità fiscale dei singoli Stati non incontri limitazioni territoriali derivanti dai principi del diritto internazionale. Necessario è valutare la legittimità e l'efficacia delle disposizioni nazionali riguardanti fattispecie transnazionali nel rispetto dei principi di non discriminazione. Diversa è invece l'attuazione del tributo in rapporto a soggetti che si trovano al di fuori del territorio italiano. Questa avviene con la collaborazione delle amministrazioni finanziarie straniere. 3.3 CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E RIFERIBILITA’ SOGGETTIVA DEL PRESUPPSOTO DEL TRIBUTO Il principio espresso dall'articolo 53 comma 1 Cost. esige la coincidenza tra il soggetto passivo del tributo e colui cui è attribuibile il fatto indice in quanto solo in questo modo è possibile ripartire il carico impositivo tra i singoli in ragione della capacità contributiva. Da ciò deriva la necessità di valutare i criteri giuridici per poter riferire il presupposto al soggetto passivo. A seconda dei diversi tributi la riferibilità soggettiva del presupposto può essere determinata in vari modi ma non può portare a spezzare detto nesso di collegamento→ pena l'incostituzionalità del tributo. Il profilo soggettivo della capacità contributiva rende legittimo riferire il tributo a tutte le figure soggettive che risultano dotate della capacità giuridica di diritto comune. Vi è un ultimo aspetto da considerare ossia che la legge fiscale attribuisce lo status di soggetto passivo anche a soggetti diversi dal contribuente. 3.4 LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA QUALE FORZA ECONOMICA: LA RILEVANZA DEI FATTI INDICE Negli anni la Corte costituzionale ha definito il concetto di capacità contributiva quale forza economica effettiva ed attuale. Il legislatore nell'individuare il presupposto dei tributi non può attribuire rilievo a fatti od atti che siano privi di valenza economico-patrimoniale dovendo invece, selezionare quei fatti od atti che siano idonei a presentarsi quali indici della più complessiva capacità economica del soggetto. Questo aspetto appare scontato potendo considerare le ipotesi di tributi basati su fatti economicamente irrilevanti come meri esercizi teorici. Il tema del connotato economico della capacità contributiva risulta di grande attualità è sicuramente problematico per la sempre maggiore esigenza di prevedere nuove forme di tassazione. Il problema è connesso a quello della individuazione dei fatti indice di capacità contributiva che sono identificati nel reddito, nel patrimonio, nel consumo e nell’ attività giuridica. Inoltre, vi è spazio per individuare ulteriori fatti-indice oltre a quelli tradizionali purché trattasi di fatti che esprimono una specifica forza economica del soggetto come tali rilevabili e misurabili in denaro. I fatti-indice devono esprimere una posizione differenziata sul piano economico patrimoniale e deve sussistere una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante. La tendenza ad individuare nuovi fatti-indice deriva dalle crescenti esigenze finanziarie che spingono verso la ricerca di maggiori entrate statali e intercettare nuove forme di ricchezza. Il tema risulta collegato a quello della previsione di trattamenti fiscali maggiormente onerosi per taluni soggetti che possono tradursi in nuovi tributi. 3.5 CAPACITÀ CCONTRIBUTIVA E FORZA ECONOMICA: I LIMITI MASSIMI AL PRELIEVO Si ritiene che dal legame tra prelievo fiscale e forza economica derivino limiti quantitativi per il legislatore ossia limiti di tassazione massima. Non sono ammissibili i prelievi confiscatori, aventi l'effetto di produrre la totale ablazione della ricchezza oggetto del tributo. Si configura incostituzionale quella tassazione che grava sul minimo vitale, ossia che priva il singolo delle risorse economiche necessarie per soddisfare i bisogni essenziali. La giurisprudenza della Corte costituzionale non specifica la dimensione quantitativa del minimo vitale che è dunque lasciata alla valutazione discrezionale del legislatore. il tema della tassazione massima risulta di grande rilevanza per il carico fiscale che in Italia pesa sui consociati. 3.6 IL CARATTERE DI EFFETTIVITA’ DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Una forza economica può dirsi effettiva quando è reale, sussistente in concreto e non meramente virtuale o presunta, presentandosi così ad essere verificata nella sua dimensione effettuale. Tale requisito rappresenta un 13 limite per il legislatore tributario rispetto all'introduzione di metodi di determinazione e di misurazione della capacità contributiva che non siano idonei a rappresentare la reale dimensione della forza economica del soggetto. La presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. In materia tributaria, l'utilizzo della presunzione può porre problemi di rispetto del requisito di effettività della capacità contributiva. Ad esempio, l'ufficio fiscale potrebbe tramite la presunzione arrivare a determinare la forza economica del soggetto in modo non conforme alla realtà. Tuttavia, se il contribuente è messo alle condizioni di dimostrare l'erroneità della presunzione o, l'effettività della propria situazione economica, si può recuperare una dimensione effettuale in linea con il principio di capacità contributiva. L'esempio fatto consente di comprendere le condizioni in base alle quali si può affermare la legittimità delle presunzioni in materia tributaria che risultano in linea con l'articolo 53 Cost qualora: - si tratti di presunzioni ragionevoli e fondate su regole di comune esperienza oltre che coerenti con la ratio e la struttura del tributo - sia consentito normativamente al contribuente di fornire la prova contraria - il contribuente sia messo nelle condizioni di difendersi dalla presunzione 3.7 IL CARATTERE DI ATTUALITA’ DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Una forza economica può dirsi attuale quando è sussistente nel momento in cui il tributo è applicabile. Il requisito di attualità costituisce un limite per il legislatore soprattutto per quanto riguarda l'adozione di leggi tributarie retroattive. È possibile definire la retroattività tributaria come l'effetto di una disposizione normativa innovativa che assume come presupposto di un nuovo tributo una situazione giuridica realizzatasi prima della sua entrata in vigore oppure che modifica la disciplina di un tributo esistente in relazione a situazioni giuridiche realizzatesi prima della sua entrata in vigore. La norma retroattiva produce i propri effetti nel presente e nel futuro ma attraverso una valutazione o rivalutazioni di fatti o, meglio, di situazioni giuridiche, prodotti nel vigore di una legislazione precedente. Esistono diversi gradi di retroattività tributaria a seconda della tipologia della situazione giuridica passata oggetto della disposizione normativa: - retroattività di primo grado→modifiche relative alla vendita di un bene immobile - retroattività di secondo grado→Ehi modifiche relative ad un costo già realizzato - retroattività di terzo grado → modifiche relative ad imposte sui redditi, iva, Irap La legge tributaria retroattiva può risultare in contrasto con il requisito di attualità della capacità contributiva qualora la forza economica risulti completamente esaurita al momento della vigenza del tributo; abbiamo quindi due ipotesi: - quella della legge retroattiva che ha ad oggetto una forza economica comunque attuale - quella della legge retroattiva che ha ad oggetto una forza economica non più attuale Solo nel secondo caso è possibile ritenere di essere in presenza di una legge costituzionalmente illegittima. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la possibilità di valutare la legittimità di una legge tributaria retroattiva anche alla luce dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento influenzata dalla Corte di giustizia e dalla Corte EDU. La legge retroattiva non deve violare l'affidamento tutelato del singolo, espresso quale prevedibilità dell'intervento normativo. La prevedibilità consiste nella specifica possibilità di riscontrare errori, difetti e lacune nella disciplina oppure nella esistenza di circostanze eccezionali, da far percepire come altamente probabile l'intervento legislativo di tipo retroattivo. Occorre considerare l'articolo 3, comma 1, legge numero 212/2000, che specifica che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che il divieto di retroattività si estende anche alle presunzioni legali e che, per quanto riguarda i tributi periodici, eventuali modifiche si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono. 14 Si può assegnare una portata ermeneutica al principio di irretroattività dello Statuto. Nel senso che, in caso di dubbio circa l'effetto retroattivo di una norma di legge, si deve accogliere la soluzione interpretativa più in linea con il principio statutario. Un problema di rispetto del canone di attualità della capacità contributiva si pone anche per le disposizioni normative che prevedono acconti o anticipazioni di imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, Irap ed iva, la legge prevede che il contribuente debba versare somme a titolo di acconto delle imposte che si riferiscono a presupposti che ancora non si sono realizzati. Benché non si tratti di veri e propri tributi su una capacità contributiva futura può rilevarsi un potenziale conflitto con l'articolo 53 della costituzione anche se la Corte ha ritenuto legittime simili previsioni in considerazione dell'interesse fiscale dello Stato e del diritto al rimborso che, in caso di versamento anticipato superiore a quello effettivo, è riconosciuto al contribuente. 3.8 CAPCITA’ CONTRIBUTIVA E UGUAGLIANZA FISCALE Il principio di capacità contributiva costituisce espressione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., derivando dallo stesso l'esigenza di una uguale tassazione in presenza della medesima capacità contributiva. Si è parlato di dimensione relazionale della capacità contributiva intesa quale limite di carattere relativo. Nel momento in cui il legislatore individua determinati fatti indice aventi valenza economica la previsione di disposizioni o regime diversificati non può essere lasciata alla mera discrezionalità legislativa in quanto non in linea con l'articolo 53. L'introduzione di trattamenti fiscali differenziati diviene legittima solo quando si presenti come ragionevole, giustificata, non arbitraria o sproporzionata in base ad un giudizio condotto ai sensi dell'articolo 3 e 53 Cost. È opportuno distinguere le ipotesi di regimi fiscali meno favorevoli da quelle di regimi più favorevoli. Per quanto riguarda i primi, la Corte costituzionale ritiene necessario individuare la giustificazione e la coerenza del diverso trattamento. Qualora il prelievo abbia carattere straordinario e transitorio, la Consulta tende a giudicare in modo meno rigoroso le maggiorazioni selettive di imposizione. Ci si deve chiedere se il legislatore, possa perseguire anche finalità ulteriori e quindi giustificare il regime differenziato sulla base di motivazioni extrafiscali. In termini generali sembra possibile delineare come ragionevole e quindi costituzionalmente legittimo un simile intervento e legislativo nei seguenti casi: - quando la finalità normativa ricade su un fatto un comportamento che assume anche valenza economica risultando idoneo ad esprimere una diversa posizione giuridica ed economica del soggetto - quando la finalità di disincentivo assume una portata ulteriore rispetto alla ratio principale del prelievo tributario. Si pensi ad esempio alla fiscalità ambientale o ha una fiscalità alimentare. Il trattamento fiscale penalizzante risulta invece illegittimo quando risulta giustificato solo da motivazioni etiche o morali si parla di paternalismo legislativo. 3.9 SEGUE: UGUAGLIANZA ED AGEVOLAZIONI FISCALI Le considerazioni effettuate nel paragrafo precedente valgono anche nelle ipotesi in cui la legge tributaria prevede una minore imposizione fiscale per determinate categorie che può esprimersi a livello di presupposto, di base imponibile o aliquote. Il problema di un possibile contrasto con l'articolo 53 cost si pone per le misure agevolative in senso stretto o esenzioni. Ad esempio, le agevolazioni fiscali relative a misure di favore per determinati enti privati. L'elevato numero di regimi agevolativi non contribuisce a rendere il sistema fiscale chiaro semplice e comprensibile. L'impostazione tradizionale è quella di ritenere che le agevolazioni fiscali possono essere considerate legittime nei limiti in cui la finalità extra tributaria consente di soddisfare e garantire specifici valori di rilevanza costituzionale. Si determinerebbe, quindi, una sorta di bilanciamento tra la deroga dell'articolo 53 Cost e l'attuazione dell'altro principio. È da notare come le questioni di legittimità costituzionale siano sollevate dai consociati per chiedere l'estensione del trattamento di favore a fattispecie ulteriori rispetto a quella prevista dalla norma agevolativa. Il parametro di legittimità diviene quello della ragionevolezza e della coerenza interna del tributo. 15 Per esempio, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l'esenzione per gli atti relativi al procedimento di divorzio nella parte in cui non disponeva che la stessa agevolazione dovesse applicarsi anche in caso di procedimento di separazione giudiziale dei coniugi. Diversa la questione della compatibilità delle agevolazioni fiscali con il diritto dell'unione europea, in particolare se si considerano il principio di divieto degli aiuti di Stato ed il principio di non discriminazione. La valutazione della legittimità dei trattamenti fiscali differenziati deve essere quindi compiuta su due piani, quello costituzionale e quello del diritto europeo. 3.10 CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E COERENZA INTERNA DEL TRIBUTO. Un ulteriore corollario del canone di ragionevolezza attiene alla logicità e coerenza interna del tributo. La disciplina del tributo deve manifestare una consequenzialità alla logica ed una razionalità strutturale tra fatto indice, presupposto e base imponibile. 4. IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI PROGRESSIVITA’ (ART. 53, COMMA 2, COST.) Il principio di progressività esige che l'imposizione fiscale cresca in misura più che proporzionale al crescere della forza economica del soggetto. Il carattere della progressività determina un maggior carico fiscale per i soggetti più abbienti e una meno gravosa per quelli meno abbienti. In questo modo l'articolo rafforza la matrice solidaristica del principio di capacità contributiva perseguendo una finalità di redistribuzione della ricchezza. Il fatto che siano ammissibili tributi sia proporzionali sia regressivi evidenzia come sia sufficiente una progressività mite del sistema, il che lascia un'ampia discrezionalità alle scelte del legislatore. L'unico tributo avente una struttura realmente progressiva è l'Irpef che garantisce una parte rilevante del gettito fiscale e riveste un ruolo sistematico fondamentale. È possibile affermare che la progressività del sistema tributario è garantita esclusivamente dall’Irpef e dal suo assetto di aliquote crescenti per scaglioni. Ogni modifica legislativa deve essere considerata in termini di impatto sul principio costituzionale perché, qualora venisse del tutto meno il carattere progressivo del sistema, l'intervento normativo sarebbe in contrasto con il precetto costituzionale. L'effetto della progressività può essere anche raggiunto tramite altri congegni normativi come sarebbe, per esempio, qualora fosse introdotta un'ampia no tax area generale per tutti i redditi, accompagnata dalla previsione di deduzioni e detrazioni decrescenti all'aumentare del reddito. 5. ALTRE NORME COSTITUZIONALI RILEVANTI IN MATERIA TRIBUTARIA Ai sensi dell'art. 75, comma 2, Cost non è ammesso il referendum abrogativo per alcune tipologie di leggi, tra cui quelle tributarie e di bilancio. L'art. 81 Cost contiene il principio del pareggio di bilancio che interessa anche gli enti territoriali minori. Quest'ultimo assume una dimensione anche fiscale, dato il collegamento tra tributi ed attività e servizi pubblici. 6. I PRINCIPI GENERALI CONTENUTI NELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE Con la legge 27 luglio 2000, numero 212 il legislatore ha inteso riconoscere in capo ai consociati alcuni diritti fondamentali, individuando taluni principi relativi all'attività normativa tributaria. Occorre domandarsi quale sia l'efficacia dei principi statutari ed il rango ad essi riconosciuto, visto che l'articolo 1 prevede che le disposizioni dello statuto costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Lo statuto occupa nella gerarchia delle fonti, la stessa posizione delle altre leggi ordinarie con possibilità di deroga da parte di atti successivi pariordinati. Lo statuto prevede anche una clausola auto rafforzativa secondo la quale le disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Le clausole come quelle in oggetto e riguardanti l'attività normativa si risolvono in semplici autolimitazioni il cui rispetto dipende dalla volontà politica del legislatore. 16 La principale portata giuridica si apprezza a livello ermeneutico. Le norme statutarie sono idonee a riprodurre e riconoscere principi generali immanenti all'ordinamento tributario. Essi costituiscono criteri guida per l'interpretazione e l'applicazione delle norme tributarie garantendo, nei casi dubbi, che alla legge sia attribuito il significato più aderente con i principi statutari. 7. I PRINICPI GENERALI DELL’UNIONE EUROPEA 7.1 PREMESSA Tra i principi generali del diritto europeo si tende a distinguere tra: - principi propri del diritto europeo - principi comuni La Corte è stata il motore dell'integrazione giuridica europea seguendo l'obiettivo della creazione del mercato unico, dell'integrazione economica, dello spazio giuridico europeo. I principi generali devono orientare l'interpretazione del diritto europeo potendone colmare le lacune. Sono utilizzati quali parametri di legittimità degli atti delle istituzioni europee e di quelle nazionali assumendo la natura di norme idonee a creare diritti ed obblighi. Sia la portata interpretativa che quella precettiva possono riconoscersi solo entro i limiti segnati dall'ambito di applicazione del diritto europeo. Simile suddivisione tende a divenire più liquida per effetto dell’indiretta influenza che i principi generali europei esercitano nei confronti dei sistemi giuridici nazionali. 7.2 I PRINCIPI PROPRI I principi propri del diritto europeo sono quelli che delineano le libertà fondamentali di circolazione dei lavoratori di stabilimento di servizi di movimento di capitali. Il principio di non discriminazione trova riconoscimento nell'art. 18 TFUE che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. La Corte di Giustizia ha elaborato alcune cause di giustificazione alle restrizioni o discriminazioni che devono palesarsi come rispettose del principio di proporzionalità. Con il principio di libera circolazione delle merci l'articolo 110 TFUE vieta agli Stati di applicare ai prodotti di altri paesi membri forme di tassazioni interne che siano superiori a quelle previste per i prodotti nazionali similari. Il principio di libera circolazione dei lavoratori impedisce qualsiasi discriminazione determinata dalla nazionalità, tra lavoratori, relativamente a impiego, retribuzione e condizioni di lavoro. La libertà di stabilimento delle attività economiche prevista dall'art 49 TFUE si applica sia alle persone fisiche sia agli enti ed alle persone giuridiche e si distingue tra: - libertà di stabilimento primaria dove ogni operatore economico residente in uno Stato membro ha il diritto di trasferirsi nel territorio di un altro stato - libertà di stabilimento secondaria che riconosce all'operatore economico di uno Stato membro la facoltà di aprire agenzie o succursali nel territorio di un altro Stato membro La libera circolazione di servizi vieta le restrizioni alla libera prestazione di servizi nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea ed interessa a tutti gli operatori economici che risiedono in uno stato diverso da quello in cui il servizio è reso. L'art 63 TFUE vieta ogni tipo di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri al principio deriva anche il divieto di ostacolare gli investimenti con norme fiscali che possono avere un simile effetto. Mediante il principio del divieto di aiuti di Stato il diritto europeo vieta quegli aiuti concessi dagli Stati favorendo alcune imprese o produzioni falsando la concorrenza. In base al principio del divieto di abuso del diritto i singoli non possono avvalersi abusivamente delle norme del diritto dell'unione. Si tratta di un principio di chiusura che salvaguarda il diritto europeo da pratiche di tipo elusivo dirette all'ottenimento di vantaggi. Il principio di effettività assume la dimensione strumentale, sostanziandosi nel dovere da parte dei singoli stati di garantire la computer effettiva affermazione dalle norme dell'unione. Anche il diritto al contraddittorio assume una dimensione di principio generale in quanto è connesso al diritto di difesa. 17 Ehi risultano significativi principi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tra cui il diritto di accesso, la tutela del segreto professionale, il diritto dell'integrità del domicilio nel corso di verifiche fiscali. 7.3 I PRINCIPI COMUNI Tra i principi comuni quelli maggiormente rilevanti sono il principio di certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento il principio di proporzionalità. Il principio di certezza del diritto è assunto quale valore fondamentale dell'ordinamento europeo. Tale principio viene tradotto dalla giurisprudenza europea in ulteriori principi, tra cui quello di tutela del legittimo affidamento, ossia di protezione della situazione giuridica di chi abbia tenuto, in buona fede, un determinato comportamento basandosi sugli esiti prevedibili di una normativa. Il principio di certezza del diritto costituisce un argine alla retroattività degli atti normativi ed amministrativi dell'Unione. Il principio di proporzionalità richiede che le misure impiegate per raggiungere uno scopo non eccedano quanto è necessario per lo scopo medesimo in modo da non determinare un eccessivo sacrificio degli altri valori in gioco. CAPITOLO 4: IL RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO 1 IL RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO E L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA La norma tributaria contiene la disciplina sostanziale e procedimentale di un rapporto giuridico obbligatorio che si instaura tra l'ente pubblico creditore ed il singolo, avente ad oggetto una prestazione pecuniaria. Il realizzarsi in concreto della astratta fattispecie determina il sorgere di tale rapporto giuridico che si presenta come complesso. La complessità si manifesta dal punto di vista soggettivo, perché il rapporto giuridico tributario non attiene solo al legame tra soggetto attivo e contribuente. La complessità si manifesta anche dal punto di vista dell'oggetto del rapporto giuridico tributario, perché diverse sono le obbligazioni e gli obblighi formali. L’obbligazione tributaria appartiene al genus delle obbligazioni di diritto pubblico. La struttura delle obbligazioni tributarie si rivela omogenea a quella delle obbligazioni disciplinate dal Codice civile, pur distinguendosi per la natura legale della fonte che si riflette nella rigida disciplina della fase attuativa. L'adempimento delle obbligazioni tributarie richiede lo svolgimento di un iter procedimentale che assume i caratteri del procedimento amministrativo. È possibile definire l'obbligazione tributaria come un rapporto obbligatorio su cui si innesta un procedimento amministrativo. Il rapporto giuridico tributario presenta così una doppia valenza sostanziale e procedimentale. 2. I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO 2.1 IL SOGGETTO ATTIVO E L’ARTICOLAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Il soggetto attivo del rapporto tributario è il creditore delle obbligazioni tributarie e si identifica con lo Stato con il diverso ente pubblico territoriale. È necessario distinguere tra titolarità del credito tributario che spetta all'ente pubblico designato dalla legge, e destinazione finanziaria delle risorse tributarie. Occorre avere riguardo ad un'importante distinzione, quella tra potestà normativa e potestà di imposizione. Per potestà normativa si intende il potere di introdurre e disciplinare il tributo, potere che è connesso ai profili della riserva di legge e della ripartizione delle competenze normative tra fonti europee, nazionali, regionali e locali. L'attribuzione della potestà normativa non necessariamente coincide con la titolarità del credito tributario e dunque non spetta sempre al soggetto attivo del tributo. Per potestà di imposizione si intende il potere dell'ente pubblico, che è il soggetto attivo, di dare attuazione del tributo attraverso l'esercizio di poteri autoritativi. A quest'ultima si riconnette anche una potestà sanzionatoria amministrativa, relativamente alle violazioni accertate nei confronti dei soggetti passivi. La potestà di imposizione inerisce strettamente alla titolarità del credito di imposta. 18 Si definisce come amministrazione finanziaria quel complesso di organi ed uffici avente il compito istituzionale di curare l'attuazione dei tributi da parte del soggetto attivo. Vi è dunque, un'amministrazione finanziaria dello Stato ma si può parlare di amministrazione finanziaria anche in relazione alle regioni ed agli enti locali. Considerando l'amministrazione finanziaria dello Stato, un ruolo fondamentale è assunto dalle agenzie fiscali, soprattutto dall'agenzia delle entrate, che ha competenza generale sui principali tributi dell'ordinamento. Le altre agenzie sono quelle delle Dogane, del demanio e del territorio. L'agenzia delle entrate è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e patrimoniale ed è sottoposta alla vigilanza del ministero dell'economia e finanze. Si articola in una struttura centrale avente sede a Roma con compiti di programmazione, indirizzo, controllo e ordinamento; in una struttura territoriale, a sua volta distinta in uffici regionali e periferici. Le direzioni regionali delle entrate hanno un ruolo di coordinamento e supervisione degli uffici periferici. Le direzioni provinciali delle entrate gestiscono l'applicazione dei tributi amministrativi dell'agenzia e operano a livello di attuazione del singolo rapporto tributario in base alla competenza territoriale. All'interno dell'amministrazione finanziaria comprendiamo anche la Guardia di finanza che è un corpo militare dello Stato alle dipendenze del ministero dell'economia e delle finanze. La riscossione dei tributi è stata affidata ad una figura estranea all’amministrazione finanziaria che è coincisa con Equitalia servizi per la riscossione S.p.A. A decorrere dal 1° luglio 2017 Equitalia è stata soppressa e le sue funzioni sono state attribuite all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Lo Statuto die diritti del contribuente prevede la figura del Garante nazionale del contribuente. 2.2 I SOGGETTI PASSIVI E LA SOGGETTIVITA’ TRIBUTARIA Sono soggetti passavi coloro che risultano debitori dell’obbligazione tributaria nei confronti dell’ente pubblico creditore. La figura più importante è il contribuente e vi sono poi altre figure quali sostituto e responsabile d’imposta. Possono configurarsi anche obblighi di natura formale previsti in capo anche a soggetti diversi da contribuente, responsabile e sostituto. Il problema principale è quello del rapporto tra soggettività tributaria e soggettività di diritto comune. La soluzione è che la soggettività tributaria presuppone quella di diritto comune, dato che si ritiene che il soggetto sia giuridicamente in grado di essere titolare di situazioni attive e passive.si riconosce però che il legislatore possa attribuire la soggettività passiva anche ai centri di imputazione che non sono dotati della soggettività civilistica qualora ciò corrisponda ad una idonea valutazione della capacità contributiva. Inoltre, si ritiene che il legislatore possa scegliere di non attribuire la soggettività passiva a centri di imputazione che risultano soggetti di diritto comune, qualora ciò appaia coerente con la struttura del tributo. 2.3 IL CONTRIBUENTE Il contribuente è il debitore dell’obbligazione tributaria e manifesta la capacità contributiva oggetto del debito. 2.3.1 CONTRIBUENTE DI DIRITTO E CONTRIBUENTE DI FATTO È possibile definire il contribuente di fatto come colui nei cui confronti è traslato l’onere finanziario del tributo, rimanendo estraneo al rapporto giuridico tributario facente capo al contribuente di diritto. Si è in è presenza di una traslazione normativa del tributo quando il trasferimento dell’onere è imposta dalla stessa disciplina legislativa del tributo. La previsione giuridica della traslazione concorre alla individuazione della capacità contributiva oggetto del tributo. È questo il caso dell’Iva ove l’operatore economico è il contribuente di diritto e quello di fatto è il consumatore finale. La traslazione nell’Iva si realizza con la rivalsa obbligatoria che individua nel consumo la forza economica colpita dall’imposta. Quando la legge non prevede l’obbligo di rivalsa parliamo delle accise versate dal fabbricante e sui consumatori finali. 19 Si è in presenza di una traslazione meramente economica del tributo quando il trasferimento dell’onere avviene in modo occulto attraverso un incremento del corrispettivo richiesto all’acquirente del bene o del servizio. Si è in presenza di una traslazione pattizia del tributo quando le parti prevedono che un soggetto si accolli il debito tributario di un altro che ammette l’accollo del debito d’imposta. In questi casi si sottolinea come l’accollo d’imposta non determini alcun mutamento nel rapporto giuridico tributario ed alcun effetto a livello di fattispecie impositiva della capacità contributiva. L’amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e riscossione, ma solo verso il soggetto passivo accollato. Viene inoltre definito legittimo ed ha effetto estintivo dell’obbligazione il pagamento da parte dell’accollante vietando l’utilizzo in compensazione di crediti. 2.3.2. IL DOMICILIO E LA RESIDENZA FISCALE Il domicilio fiscale determina l’ambito territoriale di coinvolgimento del soggetto nell’attuazione del tributo e la competenza territoriale dell’amministrazione finanziaria nell’esercizio del potere impositivo. Per le persone fisiche, il domicilio fiscale coincide con il Comune di residenza anagrafica, mentre per gli enti e le società si considera la sede legale. Il concetto di residenza fiscale non attiene invece al momento procedimentale bensì a quello sostanziale del rapporto tributario assumendo rilevanza nelle imposte sui redditi. La residenza fiscale rappresenta il più importante tra i criteri di collegamento del contribuente con il territorio statale, idonea a giustificare l'imposizione. 2.4 IL SOSTITUTO D’IMPOSTA L’ articolo 64 comma 1, d.P.R. n600/1973 definisce sostituto d'imposta come soggetto che è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, con rivalsa obbligatoria. La struttura della sostituzione tributaria prevede la presenza di tre soggetti: 1) l'ente pubblico creditore 2) il contribuente 3) il sostituto Il sostituto risulta titolare di una autonoma obbligazione nei confronti dell'ente pubblico creditore avente il medesimo oggetto dell'obbligazione tributaria gravante sul contribuente nello sviluppo del rapporto tributario l'obbligazione in capo al sostituto tende a sostituirsi a quella del contribuente, Il soggetto attivo può pretendere l'adempimento solo dal sostituto. Lo strumento della sostituzione ha posto dubbi di legittimità costituzionale poiché la legge prevede una prestazione patrimoniale in capo ad un soggetto senza che quest'ultimo manifesti una correlata capacità contributiva. Simili dubbi si possono superare svolgendo alcune osservazioni. In primo luogo, considerando il meccanismo della sostituzione risulta funzionale al cosiddetto interesse fiscale, ossia una più sicura e rapida attuazione del tributo riducendo il rischio di evasione soprattutto per chi si basa sul principio del contrasto di interessi tra sostituto e sostituito. In secondo luogo, occorre notare che la previsione legislativa della sostituzione tributaria risulta legittimi nei limiti in cui il meccanismo giuridico consenta di evitare il rischio che il peso economico gravi sul sostituto. Nelle ipotesi di sostituzione tributaria vigenti ciò si realizza mediante lo strumento della rivalsa che non è solo obbligatoria ma anche preventiva rispetto all'adempimento del sostituto che si effettua con una ritenuta da versare al contribuente. Esistono due tipologie di ritenute - ritenuta a titolo di acconto (sostituzione parziale di imposta) → si prevede l'obbligo per il sostituto di trattenere parte di quanto da lui dovuto al contribuente e di versare allo stato il corrispondente importo. L'effettuazione della ritenuta da parte del sostituto non esaurisce il rapporto tributario tra contribuente e soggetto attivo. Le somme prelevate alla fonte costituiscono forme di acconti dell'imposta sui redditi 20 - dovuta dal contribuente, il quale è tenuto a dichiarare il complesso di tutti i propri redditi e a liquidare l'imposta, dal cui ammontare può scomputare l'importo della ritenuta subita. L'esecuzione della ritenuta fa sorgere in capo al sostituto un credito nei confronti dell'erario. L'effetto di sostituzione ha ad oggetto la somma prelevata a titolo di acconto. Nella categoria delle ritenute a titolo di acconto rientrano quelle a cui sono tenuti i datori di lavoro sui compensi. Ritenute a titolo di imposta (sostituzione integrale) → il sostituto ha l'obbligo di trattenere parte di quanto da lui dovuto al contribuente di versare allo stato il corrispondente importo. Il versamento della somma determina l'estinzione della obbligazione tributaria, facente capo al contribuente, esaurendo il rapporto giuridico tra quest'ultimo ed il soggetto attivo. Il contribuente non è tenuto ad effettuare alcun ulteriore adempimento in relazione alla fattispecie impositiva. Nella categoria delle ritenute a titolo di imposta rientrano quelle sui dividendi ed altri redditi di capitali corrisposti a soggetti non residenti. Qualora il sostituto non adempia all'obbligo di effettuare la ritenuta non si potrà ritenere di essere in presenza di alcun effetto di sostituzione tributaria. Il contribuente non potrà scomputare la ritenuta d'acconto dell'imposta liquidata. In caso di accertamento l'amministrazione finanziaria procede al recupero del tributo non versato sia in capo al sostituto sia in capo al contribuente. Qualora il sostituto effettui la ritenuta senza versala l’Amministrazione finanziaria potrà procedere alla riscossione del debito tributario solo nei confronti dello stesso sostituto. Il sostituto può opporsi dimostrando di aver subito la ritenuta esibendo una documentazione idonea. Si accenna solamente all’istituto della ritenuta diretta che può essere d’acconto o d’imposta, operata dallo Stato sui redditi corrisposti a determinati soggetti. 2.5 IL RESPONSBILE D’IMPOSTA L’art. 64, comma 3, d.P.R. n600/1973 definisce il responsabile d’imposta colui che è obbligato al pagamento dell’imposta insieme ad altri, con diritto di rivalsa. (esempio è il notaio) Il legislatore individua una obbligazione distinta da quella che grava sul contribuente per meglio garantire l’interesse fiscale. La principale differenza tra sostituto e responsabile è che l’obbligazione del responsabile si aggiunge a quella del contribuente, non determinandosi alcun effetto di sostituzione. La figura del responsabile realizza un ampliamento dei soggetti chiamati all’adempimento dell’obbligazione tributaria e dei patrimoni da sottoporre ad esecuzione, il che evidenzia una funzione di garanzia di credito erariale. Tra l’obbligazione tributaria e quella del responsabile vi è un rapporto di pregiudizialitàdipendenza, determinandosi una situazione di solidarietà nei confronti del soggetto attivo. Diverse sono le fattispecie di responsabilità di imposta. La Corte costituzionale ha in proposito affermato che la scelta legislativa della responsabilità d’imposta deve fondarsi su preesistenti rapporti giuridico-economici con il contribuente per evitare che il responsabile rimanga inciso dall’onere finanziario. Non è sufficiente l’astratta attribuzione del diritto di rivalsa. 2.6 LA SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA Con l’espressione solidarietà tributaria si indica la situazione giuridica in base alla quale più soggetti sono obbligati all’adempimento della medesima prestazione pecuniaria nei confronti dell’ente pubblico. Si definisce paritetica quando il presupposto di imposta è realizzato unitariamente dai diversi soggetti, determinando un’unica obbligazione. I coobbligati assumono tutti il ruolo di debitori principali. La solidarietà tributaria si definisce dipendete quando i soggetti passivi sono obbligati alla prestazione pecuniaria in virtù di titoli giuridici differenti, in modo che vi sia una obbligazione principale ed una dipendente. La più importante ipotesi di solidarietà dipendente è quella del responsabile di imposta. La responsabilità del coobbligato dipendente è illimitata. Talvolta però quest’ultima è limitata: il coobbligato risponde solo entro determinati limiti quantitativi. Il coobbligato dipendente non gode del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale. Si deve ritenere che esulino dalle fattispecie di solidarietà 21 quelle in cui un soggetto è esposto alle procedure esecutive perché titolare di beni su cui gravano privilegi speciali con diritti di seguito. Una differenza tra solidarietà paritetica e dipendente si evidenzia nei rapporti interni tra i soggetti passivi, perché il coobbligato dipendente che adempie ha diritto di regresso per l'intero verso l'obbligato principale, mentre la solidarietà paritetica il regresso si realizza pro quota. Le disposizioni del codice prevedono che, quando più debitori sono coobbligati tutti per la medesima prestazione, ciascuno può essere costretto all'integrale adempimento, liberando anche gli altri Dal punto di vista dei rapporti procedimentali tra i soggetti passivi ed il soggetto attivo, la disciplina civilistica richiede un maggiore sforzo di adattamento. L'interpretazione prevalente ritiene che la situazione di solidarietà non comporti una considerazione unitaria dei rapporti tra soggetto attivo e singoli condebitori. Ne deriva la necessità di uno sviluppo autonomo degli iter procedimentali, il che determina che l'atto impositivo produca i propri effetti solo nei confronti del debitore cui è intestato senza che si possono affermare forme di mutua rappresentanza tra i soggetti passivi. Se in questo modo si garantisce il pieno diritto di difesa del singolo soggetto passivo vi è il rischio di una definizione diversificata e non omogenea dei vari rapporti obbligatori, rischio che può ridursi attraverso il ricorso a taluni istituti. In primo luogo, applicando l'art. 1306 c.c. alle fattispecie di solidarietà tributaria. In secondo luogo, con l'impiego dell'istituto processuale del litisconsorzio con cui il giudice può coinvolgere tutti i con debitori al fine di una definizione unitaria della controversia. In terzo luogo, si ha la possibilità di un intervento dell'amministrazione finanziaria attraverso l'istituto dell'autotutela. 3. LA SUCCESSIONE NEL DEBITO D’IMPOSTA Il rapporto obbligatorio tributario può essere oggetto di successione a titolo universale, che si verifica quando gli aventi causa subentrano in tutte le posizioni attive e passive che facevano capo al dante causa. Con riferimento alla successione a titolo universale mortis causa, gli eredi del soggetto passivo succedono nel debito tributario del defunto relativo all'obbligazione di imposta sorta per presupposti realizzatisi anteriormente alla morte. L'effetto successorio si determina solo quando gli eredi diventano tali dal punto di vista civilistico. L'articolo 65, comma 1, d.P.R. n 600/1973 dispone che i successori sono responsabili in solido per adempimento delle obbligazioni tributarie. La successione mortis causa non può invece determinare una responsabilità degli aventi causa per il pagamento delle sanzioni tributarie amministrative dovute dal de cuis dato il principio della responsabilità personale delle sanzioni amministrative. In relazione ad enti e società soggetti ad Ires l'articolo 36 prevede che soci ed associati possono essere chiamati a rispondere per il pagamento delle imposte non assolte dall'ente liquidato. 4. L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 4.1 MODI DI ESTINZIONE SATISFATTIVI La fisiologica modalità estintiva delle obbligazioni tributarie è rappresentata dall'adempimento. Ugualmente è all'interno delle discipline che debbono essere valutati possibili adempimenti parziali e dilazioni di pagamento. L'adempimento spontaneo delle obbligazioni si realizza nelle forme del versamento diretto, della compensazione e della ritenuta diretta. Il legislatore prevede che l'adempimento possa avvenire tramite il trasferimento di determinati beni all'ente pubblico creditore. . Si ritiene di essere in presenza di fattispecie di datio in solutum. È prevista la possibilità di pagare i tributi tramite cessione dei beni culturali, anche se solo con riferimento alle imposte sulle successioni ed a quelle sui redditi. L’obbligazione tributaria si può estinguere per confusione che si verifica quando le qualità di creditore e di debitore si riferiscono alla stessa persona. 22 4.2 MODI FI ESTINZIONE NON SATISFATTIVI Si ritiene che l’obbligazione tributaria sia indisponibile da parte dell'amministrazione finanziaria, sia per la natura pubblicistica, sia perché i principi costituzionali di capacità contributiva riserve di legge si oppongono a forme di rinunce del credito da parte del soggetto attivo. Per questo motivo si esclude che l'obbligazione tributaria possa estinguersi per effetto di remissione o novazione. Trattandosi di un'obbligazione pecuniaria non risulta integrabile l'ipotesi della impossibilità definitiva o temporanea della prestazione. Sono configurabili forme di estinzione non satisfattivi delle obbligazioni tributarie connesse al mancato esercizio del diritto da parte dell’ ente creditore entro un determinato lasso temporale. Occorre distinguere tra l'istituto della prescrizione e quello della decadenza: il primo rappresenta una causa di estinzione del diritto; il secondo determina la perdita della possibilità giuridica di esercizio del diritto. Nel diritto tributario la prescrizione riguarda il diritto di credito ed attiene all'obbligazione, mentre la decadenza è riferibile alle singole situazioni giuridiche scaturenti nell'ambito del procedimento tributario ed alle facoltà esercitabili dei soggetti coinvolti. La decadenza ha lo scopo di scandire l'iter del procedimento tributario con una funzione di certezza e di stabilizzazione dei rapporti. La prescrizione si ritiene regolata dalle norme di diritto comune se non espressamente derogate, la disciplina della decadenza è contenuta nelle singole discipline procedimentali e differisce a seconda del tipo di tributo. 4.3 IL CONDONO QUALE MODALITA’ ATIPICA DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Il condono è una modalità tipica di estinzione dell'obbligazione tributaria. L'interpretazione prevalente tende a ricomprendere nell'istituto quelle discipline, di carattere temporaneo, che consentono ai contribuenti di definire in modo agevolato i propri rapporti tributari non ancora esauriti, con effetti estintivi di una obbligazione tributaria e premiali per quanto attiene la responsabilità sanzionatoria. È possibile distinguere tre tipologie: - i condoni premiali consentono al contribuente di estinguere l'obbligazione tributaria con il versamento di una somma inferiore rispetto al tributo dovuto - i condoni sulle sanzioni consentono al contribuente di ottenere l'estinzione delle sanzioni attraverso l'integrale adempimento delle obbligazioni tributarie a suo tempo non assolta - i condoni processuali consentono al contribuente di estinguere contenziosi tributari in corso con il pagamento di una somma che varia a seconda dello Stato della controversia L'istituto del condono non può essere presente nell'ordinamento, potendo invece essere legittimamente introdotto per periodi temporali determinati in una logica eccezionale. Trattandosi di discipline che hanno come effetto quello di “premiare” coloro che non hanno correttamente adempiuto all’obbligo fiscale, la continua presenza delle stesse determina la perdita di credibilità del sistema è una lesione dei valori costituzionali. CAPITOLO 5 LA STRUTTURA DEI PRINCIPALI TRIBUTI 1 LE IMPOSTE NEL SISTEMA FISCALE ITALIANO Il sistema fiscale italiano si basa su una serie di imposte che hanno ad oggetto una pluralità di fatti indice espressivi di quella capacità contributiva idonea a determinare il concorso individuale delle spese pubbliche. Benché la forza economica del singolo contribuente costituisca un fenomeno unitario, i sistemi fiscali moderni tendono a frazionare per isolarne le diverse manifestazioni su cui costruire autonomi prelievi tributari. È possibile schematizzare la struttura del sistema dei tributi nei seguenti termini: - il reddito è oggetto di due tributi erariali, l'Irpef e l'ires che si applicano a seconda della tipologia del soggetto passivo e di regimi sostitutivi. Sul reddito complessivo delle persone fisiche incidono anche le addizionali Irpef di competenza regionale e comunale; sono previste alcune addizionali Ires per specifici settori e soggetti 23 - - - In Italia non esiste un'imposta generale sul patrimonio come invece accade in altri Stati. Simile fatto indice di capacità contributiva è oggetto di tassazione in relazione a specifici cespiti→ il possesso di immobili nel territorio italiano è presupposto dell'Imu, il possesso di immobili all'estero e presupposto dell'Ivie, il possesso di cespiti finanziari all'estero e oggetto dell'Ivafe, altre fattispecie impositive di natura patrimoniale sono quelle tasse automobilistiche, canone Rai, imposta di bollo su depositi bancari titoli. Tra i tanti tributi indiretti seguiamo i seguenti→ imposta generale sui consumi( Iva), imposta sull'esercizio organizzato di attività produttive ( Irap), imposte sulla fabbricazione ed il consumo di determinati prodotti (accise), imposte sui trasferimenti onerosi e gratuiti di ricchezza, imposta sui finanziamenti, la Tobin tax italiana, le imposte doganali e le imposte di bollo. Vi sono poi numerose tasse di carattere erariale, regionale e locale; parliamo di tasse scolastiche universitarie, Tari, Tarsu, tassa di soggiorno ecc. 2. LE IMPOSTE SUI REDDITI: IRPEF E IRES 2.1 TIPOLOGIA E PRESUPPOSTO L'imposta sul reddito delle persone fisiche è un'imposta progressiva e personale. L'effetto della progressività si ottiene attraverso un sistema di aliquote crescenti per scaglioni, abbinato a detrazioni da imposta decrescenti all'aumentare del reddito. Il carattere della personalità deriva dalla possibilità di scomputare talune somme in grado di riflettere oneri, spese, condizioni sociali; il carico fiscale è reso così graduato. L'imposta sul reddito delle società è un'imposta proporzionale, con una sola aliquota del 24%. Per talune categorie è possibile scomputare deduzioni e detrazioni. La disciplina di entrambi i tributi è contenuta nel d.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917. La l. n. 111/2023 ha previsto un'importante revisione dell’Irpef e dell'Ires. Per quanto riguarda l'Irpef la riforma si muove nella prospettiva della transazione del sistema verso l'aliquota impositiva unica attraverso il riordino delle deduzioni della base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dell'imposta lorda e dei crediti d'imposta. Presupposto di entrambi i tributi è individuato nel possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate dall'articolo 6. Il testo unico non contiene una definizione del reddito con la conseguenza che la stessa deve desumersi in via interpretativa e che il concetto di reddito corrisponde a quello di reddito prodotto: il reddito fiscale è costituito dagli incrementi patrimoniali realizzati da un soggetto nell'arco di un determinato periodo temporale. Possiamo individuare i seguenti elementi caratterizzanti il concetto a)Il reddito fiscale è un incremento di patrimonio b) Il reddito fiscale è un flusso, misurabile in un determinato periodo di tempo c) Il reddito fiscale deriva dal collegamento tra l'incremento del patrimonio ed una fonte produttiva d)Il reddito fiscale presuppone la disponibilità giuridica, da parte di un soggetto, dell'incremento patrimoniale determinato dalla titolarità della fonte produttiva e) Il reddito fiscale consiste nel reddito complessivo del soggetto Occorre esaminare in che modo tali gli eventi si riflettono nella disciplina normativa: a) All'idea del reddito quale incremento patrimoniale si riconnette la regola in base alla quale le somme e le indennità percepite da un soggetto a titolo di risarcimento danni costituiscono redditi solo se conseguiti in sostituzione di altri redditi. Viceversa, si deve affermare l'irrilevanza impositiva dei risarcimenti costituenti danno emergente, perché non è in grado di determinare incrementi del patrimonio ma solo un riequilibrio patrimoniale. b) Dalla considerazione del reddito quale flusso, deriva la previsione secondo cui il tributo è dovuto per periodo di imposta. Per le persone fisiche il periodo di imposta corrisponde all'anno solare, mentre per le società degli enti può essere diversamente stabilito dalla legge. A ciascuno dei vari periodi di imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Il sistema delle imposte sui redditi conosce due principi alternativi: 24 - il principio di competenza, in base al quale il componente reddituale deve essere computato nel periodo d'imposta in cui il credito o il debito è sorto - il principio di cassa, in base al quale il componente reddituale deve essere computato nel periodo d'imposta in cui vi è stata effettiva erogazione c) la relazione tra reddito e fonte produttiva rappresenta il fondamento delle categorie reddituali indicate dall'articolo 6 TUIR. La ratio è quella di definire le categorie in funzione di una specifica fonte da cui il reddito può generarsi. La fonte può essere rappresentata: - da un immobile - da un investimento mobiliare - da un'attività - dal compimento di un atto giuridico o di un fatto Se il soggetto beneficia di un incremento patrimoniale che, non è riconducibile ad alcuna fonte produttiva, detto incremento non può considerarsi come reddito fiscale. È da considerare che la presenza della categoria dei redditi diversi si presta ad essere utilizzata quale categoria di chiusura nel tentativo di far rientrare in essa, le ipotesi non classificabili nelle restanti categorie reddituali. Occorre ricordare la vicenda legislativa che è interessata alla problematica della tassabilità dei redditi provenienti da attività illecita che legislatore, ha affermato doversi ricomprendere nelle esistenti categorie reddituali e di cui ha riconosciuto la rilevanza reddituale. d) con riferimento alle imputazioni del reddito il contribuente si ritiene che il termine possesso indichi una relazione con la fonte produttiva che ne esprime la titolarità giuridica. Individuare quale sia la specifica relazione è compito delle disposizioni del testo unico riguardanti le singole categorie reddituali. L'imputazione del reddito risulta strettamente individuale anche nella dimensione familiare. Si devono ricordare alcuni principi e regole dettate dal testo unico: - i redditi dei beni oggetto di comunione legale sono imputati per metà a ciascun coniuge - i proventi dell'attività separata dei coniugi sono imputati al coniuge per l'intero ammontare - i redditi del fondo patrimoniale sono imputati ai coniugi per la metà - i redditi dei beni dei figli minori sono imputati direttamente a questi ultimi, salvo l'ipotesi dell'usufrutto legale dei genitori che determina l'imputazione per la metro a ciascun coniuge e) Il reddito assoggettato ad imposizione è quello complessivo del soggetto, formato dalla somma dei redditi delle diverse categorie. In questo modo, Irpef e Ires si presentano quali imposte generali sul reddito. Ciò determina, ai fini Irpef, anche un significato in termini di progressività, perché la considerazione complessiva del reddito produce un carico impositivo ben maggiore di quello che vi sarebbe se i singoli redditi fossero tassati separatamente. 2.2 I SOGGETTI PASSIVI Il perimetro tra Irpef ed Ires è delimitato in base al soggetto che produce il reddito: se si tratta di una persona fisica, il reddito è tassato con Irpef; se si tratta di un ente o di una società di capitali il reddito è tassato con Ires. 2.2.1 I SOGGETTI PASSIVI IRPEF Ai sensi dell'articolo 2, TUIR, sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche residenti nel territorio italiano per i redditi ovunque prodotti e le persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti nel territorio italiano. Un discorso a parte meritano le società di persone dove i redditi di tale società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente la sua quota di partecipazione agli utili. Si tratta del principio di trasparenza, metodo di imposizione attraverso cui si realizza la diretta imputazione del presupposto ai singoli che compongono l'ente. Le società di persone non risultano debitrici del tributo, pur continuando ad essere assoggettate ad obblighi di natura formale rilevanti ai fini del procedimento di attuazione. L'imputazione del reddito avviene in capo ad un 25 soggetto diverso da colui che l'ha prodotto determinando così una scissione tra momento della produzione del reddito e momento dell'imputazione. I redditi sono individuati e classificati considerando il momento della produzione per essere poi imputati al singolo socio. Analogamente, anche le perdite sono imputate per trasparenza a ciascun socio. 2.2.2 I SOGGETTI PASSIVI IRES L'articolo 73 TUIR suddivisi i soggetti passivi Ires in quattro tipologie: - società di capitali - enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato ed aventi oggetto commerciale - enti pubblici e privati residente nel territorio dello Stato non aventi oggetto commerciale - società ad enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato Con riferimento alle società di capitali, il regime ordinario di imposizione fiscale prevede che il reddito prodotto sia imputato in capo alla società ai fini Ires, per poi rilevare ulteriormente per i singoli soci al momento della distribuzione. Parliamo di una situazione di doppia tassazione della medesima forza economica. Lo strumento in vigore è quello della parziale esenzione da imposta dei redditi da partecipazione percepiti dai soci di società di capitale che sono tassabili solo per una quota. Oltre ai regimi di tassazione di gruppo si segnala la possibile scelta per la trasparenza fiscale in cui il reddito societario è soggetto a tassazione una sola volta direttamente in capo ai soci indipendentemente dalla distribuzione. Per quanto riguarda gli enti diversi dalla società sono compresi le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi dove il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario autonomo. Anche gli enti pubblici sono soggetti passivi Ires, ma non sono soggetti all'imposta gli organi e le amministrazioni dello Stato. L’ente avente oggetto commerciale è considerato alla stregua di una società commerciale con la conseguenza che il reddito da esso prodotto è sempre qualificabile quale reddito di impresa. Il trattamento per l’ente con oggetto non commerciale è in grado di produrre tutte le categorie reddituali e che è destinatario di particolari disposizioni agevolative nella logica di promozione del terzo settore. Occorre segnalare l'introduzione nell'ordinamento italiano del codice del terzo settore che introduce la nuova figura dell'ente con un regime fiscale dedicato, è possibile considerare che: - la commercialità/non commercialità si determina in base all'oggetto principale o esclusivo - l'oggetto principale o esclusivo si ricava dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'ente - in ogni caso, l'attività di fatto svolta è in grado di determinare la riqualificazione dell'ente da non commerciale a commerciale - per definire la commercialità l'attività principale esclusiva si deve configurare come esercizio di impresa. L'ultima tipologia di soggetti passivi Ires è individuata in base alla non residenza dove vale la stessa regola prevista ai fini Irpef per cui esclusivamente i redditi prodotti in Italia sono assoggettati ad imposizione. 2.2.3 LA RESIDENZA FISCALE DEI SOGGETTI PASSIVI La residenza fiscale dei soggetti passivi delle imposte sui redditi è in grado di delineare i diversi modelli impositivi. Il soggetto non residente è soggetto passivo solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio italiano. Ai fini Irpef, l'art 2, comma 2, TUIR considera fiscalmente residenti le persone fisiche che - hanno in Italia la residenza ai sensi del Codice civile - hanno in Italia il domicilio - sono presenti nel territorio italiano Per contrastare il fenomeno del trasferimento fittizio il legislatore ha previsto una presunzione relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati black list. È presente un regime opzionale applicabile alle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale e che per almeno 9 degli ultimi 10 anni abbiano avuto la residenza all'estero. La ratio di incentivare il trasferimento della residenza in Italia delle persone fisiche caratterizza anche altri regimi 26 agevolativi di carattere opzionale: quello degli impatriati, lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ottenendo una detassazione del 50%; quello per i titolari di pensione estere che si trasferiscono in un comune del Mezzogiorno con una imposizione sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri. Si considerano residenti in Italia quelle società ed enti che possiedono nel territorio dello Stato almeno uno dei seguenti elementi - la sede legale - la sede di direzione effettiva - la gestione ordinaria in via principale La sede legale è indicata nell'atto costitutivo, la sede di direzione effettiva è definita dalla norma come quella che si verifica la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso, la gestione ordinaria è il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente. La presenza di disposizioni di contrasto al fenomeno dell'esterovestizione delle società ed enti si presume la residenza in Italia qualora la società possieda una partecipazione di controllo in una società di capitale residente in Italia e sia controllata da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 2.2.4 I SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI La declinazione del principio di localizzazione della fonte del reddito in base al quale definire l'assoggettamento ad imposta di persone fisiche, società ed enti non residenti. L'istituto della stabile organizzazione risulta di particolare importanza anche perché assunto quale criterio di soluzione per i casi di doppia imposizione sui redditi di imposta. La stabile organizzazione e la sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita la sua attività sul territorio dello Stato. Si usa distinguere la stabile organizzazione materiale da quella personale, quest'ultima integrata dai soggetti che operano nel territorio in nome dell'impresa. 2.2.5 LA DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL REDDITO Con l'espressione doppia imposizione internazionale si definiscono quelle fattispecie in cui il reddito è assoggettato ad imposizione in diversi Stati. Il soggetto è considerato residente in più stati per il sovrapporsi delle regole nazionali di identificazione della residenza; la doppia imposizione può derivare dal concomitante operare del principio dell'utile mondiale di quello della localizzazione della fonte del reddito. Per risolvere queste situazioni gli Stati stipulano convenzioni internazionali con cui disciplinano criteri per eliminare la doppia imposizione. Con riferimento alla fattispecie di plurima residenza si prevede che la persona fisica debba considerarsi residente nel solo Stato in cui ha un'abitazione permanente a disposizione, le relazioni personali ed economiche più strette e di cui ha la nazionalità. Relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche la residenza è individuata sulla base della sede di direzione effettiva (sede dell'amministrazione). Con riferimento alla doppia tassazione le convenzioni internazionali individuano dei criteri di soluzione del conflitto per ogni singola categoria di reddito e il metodo da utilizzare per ottenere il risultato di evitare la doppia tassazione. I modelli previsti sono due: - il metodo dell'esenzione, che prevede l'esenzione in uno dei due Stati del reddito al verificarsi della fattispecie convenzionale - il metodo del criterio di imposta, che prevede l'obbligo di compensazione attraverso il riconoscimento, da parte di uno dei due Stati virgola di un credito d'imposta in capo al soggetto Inoltre, l'art.165 TUIR prevede l'istituto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. 2.3 LE CATEGORIE REDDITUALI Le disposizioni del TUIR prevedono analitiche regole di determinazione della base imponibile valevoli sia ai fini Irpef che Ires. Nelle imposte sui redditi si delineano una pluralità di basi imponibili corrispondenti alle diverse categorie di reddito destinate a confluire in un'unica base imponibile finale. 27 2.3.1 I REDDITI FONDIARI L’art. 25 TUIR definisce redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto dell'edilizia urbana. La fonte produttiva del reddito è individuata nel bene immobile, rispetto al quale risulta essenziale l’iscrivibilità catastale con conseguente attribuzione della rendita catastale. Si effettua una richiesta docfa che in modo automatizzato attribuisce una rendita catastale che dovrà essere approvata successivamente dalla agenzia delle entrate. La rendita catastale riflette la redditività media ritirabile in condizioni normali da tutti gli immobili che presentano le stesse caratteristiche oggettive. La titolarità della fonte produttiva individua il soggetto passivo, ossia il contribuente cui imputare il reddito fondiario. A questo fine, rileva il possesso dell'immobile, da intendersi come titolo giuridico di proprietà o altro diritto reale di godimento. In caso di trasferimento dell'immobile nel periodo dell'imposta, l'imputazione del reddito al soggetto titolare è proporzionale alla durata del possesso; in caso di contitolarità della proprietà il reddito fondiario concorre alla formazione del reddito di ciascun soggetto per la parte corrispondente nel suo diritto. Il reddito fondiario si distingue a seconda che riguarda i terreni o fabbricati: 1) per quanto riguarda i terreni il legislatore individua le sottocategorie del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario dei terreni. Il reddito dominicale dei terreni esprime la remunerazione del terreno nel suo stato naturale ed è imputato a chi possiede il fondo a titolo di proprietà; il reddito agrario dei terreni esprime la remunerazione del lavoro di organizzazione dell'attività agricola e del capitale impiegato ed è imputato al soggetto che svolge l'attività. È previsto che, il contribuente possa denunciare all'ufficio fiscale le variazioni idonee a condurre ad un mutamento della rendita. In caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto, il reddito si considera inesistente nell'anno in cui si è verificato l'evento. Per quanto attiene al reddito agrario il legislatore considera attività agricole: - le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura - l'allevamento di animali - attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo Secondo l’art. 32, comma 2 , le attività connesse all’attività agricola (allevamento di animali e attività connesse all’agricoltura come, ad esempio, l’agriturismo) sono considerate produttive di reddito agrario qualora siano rispettati i limiti quantitativi; se questi ultimi verranno superati l'attività genera reddito di impresa e si applicano le regole di determinazione. 2) il reddito dei fabbricati segue la regola della rilevanza della rendita catastale. Si prevede che, quando l'immobile è dato in locazione ed il canone risultante dal contratto sia superiore alla rendita, il reddito imponibile sia pari al canone di locazione ridotto del 5%. Per le unità immobiliari non locate è disposta una maggiorazione di 1/3 della rendita catastale. In relazione all'abitazione principale non di lusso è prevista la possibilità di dedurre l'ammontare della rendita catastale determinando la non tassazione della prima casa. Occorre considerare la vigenza di un regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili ad uso abitativo riservato alle persone fisiche che si sostanzia nell’assoggettamento ad un'imposta sostitutiva con un'aliquota proporzionale che esaurisce il prelievo fiscale. Si tratta di un regime agevolativo che contribuisce alla fuga dalla progressività. 2.3.2 I REDDITI DI CAPITALE Il TUIR considera i redditi di capitale come i proventi che rappresentano la remunerazione di una forma di impiego del capitale. Si usa parlare anche di rendite finanziarie per indicare i redditi provenienti da impieghi di capitale, ma è necessario effettuare una distinzione tra: - proventi che rappresentano i frutti dell'investimento, correlati al decorso del tempo - plusvalenze derivanti dalla negoziazione dello strumento finanziario che rappresenta l'impiego di capitale 28 Solo la prima tipologia costituisce redditi di capitale, mentre la seconda redditi diversi. Tra le diverse fattispecie di redditi di capitale identifichiamo due macrogruppi: quello degli interessi e proventi assimilati, quello dei proventi da partecipazioni in società ed enti. Il reddito di capitale è imputato a colui cui è giuridicamente riferibile il provento ossia che ha il diritto a percepirlo alla luce della posizione negoziale. I redditi di capitali sono determinati al lordo ed in base al principio di cassa. Questi subiscono l'effetto di attrazione del reddito d'impresa, vale a dire che, se percepiti da soggetti imprenditori e prodotti da beni di impresa assumono la natura di reddito di impresa. I redditi di capitali sono assoggettati ai regimi delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive. Per tali regimi, si prevede l'aliquota ordinaria del 26%, salvo la minore del 12,5%. La doppia rilevanza impositiva del reddito societario, in capo prima alla società e poi al socio, determina un effetto di doppia imposizione economica. Per limitare simile effetto, si prevede un regime di esenzione per i redditi di partecipazione distribuiti da società ad enti Ires. Questo il sistema vigente per i dividendi distribuiti da soggetti Ires: - se il dividendo è percepito da società ed enti commerciali Ires è esentato per il 95% del proprio ammontare - se il dividendo è percepito dalla società di persone di imprenditori individuali la percentuale di esenzione è del 41,86% - se il dividendo è percepito da enti non commerciali non vi è alcuna esenzione - se è percepito da persone fisiche non imprenditori non vi è alcuna esenzione ma il reddito è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% 2.3.3 I REDDITI DI LAVORO DIPENDETE L'art 49 TUIR definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro qualificata alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Assume rilievo il vincolo di subordinazione di un soggetto nello svolgimento di un rapporto di lavoro, con la conseguenza che il contribuente risulta identificato sulla base della specifica posizione negoziale all'attività prestata. Sono compresi anche le pensioni di ogni genere, gli assegni e le somme percepite dal lavoratore. Vi sono poi, talune fattispecie reddituali, che sono legislativamente assimilate ai redditi di lavoro dipendente. La base imponibile è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta. Si delinea il carattere di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. La legge esclude da imposizione determinate erogazioni e prevede specifiche regole per la valutazione di beni e servizi attribuiti al dipendente e per talune indennità riconosciuta al lavoratore. Si segnala la previsione dell'imposizione sostitutiva per gli emolumenti corrisposti quali premi di risultato. Il reddito di lavoro dipendente è determinato al lordo ed in base al principio di cassa esso è oggetto di una specifica detrazione avente la funzione di riequilibrare il trattamento della tipologia reddituale rispetto agli altri redditi da attività. I compensi erogati a titolo di lavoro dipendente sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto. 2.3.4 I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO L'art 53, comma 1, TUIR definisce come redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ossia dall'esercizio di attività di lavoro autonome diverse da quelle dell'impresa. L'attività professionale, si definisce in termini residuali rispetto all'attività di impresa commerciale. Assumono natura di diritti di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio delle professioni liberali e se svolte senza il carattere dell'attualità, il provento costituisce una fattispecie di redditi diversi. Il comma 2, dell'art 53 considera all'interno dei redditi di lavoro autonomo altre ipotesi eterogenee tra loro. Per quanto riguarda le regole di determinazione della base imponibile, rilevanza hanno le disposizioni riferibili al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Questo è determinato al netto e sulla base del principio di cassa, dato dalla differenza tra l'ammontare dei complessi in denaro percepiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo. Si tratta di una tipologia reddituale che comporta l'obbligo di tenuta della contabilità per garantire una corretta determinazione del reddito. I redditi di lavoro autonomo sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto. 29 2.3.5 I REDDITI D’IMPRESA L'art 55 TUIR definisce il reddito d'impresa come quello derivante dall'esercizio di imprese commerciali , ossia dall'esercizio per professione abituale delle attività. Il requisito della professionalità indica un esercizio non occasionale, il requisito della commercialità è riferito all'oggetto dell'attività. L'attività agricola è idonea a realizzare la categoria reddituale d'impresa solo qualora si superino i limiti fissati (art 32 TUIR). Il carattere della economicità viene inteso come modello di gestione che determina la idoneità dei proventi almeno a remunerare i fattori della produzione. Gli elementi della organizzazione è ciò che distingue la nozione fiscale di impresa commerciale da quella civilistica. Se l'attività esercitata di tipo commerciale è svolta per professione abituale produce reddito d'impresa, anche se non esercitata in forma di impresa. L'utilizzo di capitale e lavoro nella dimensione organizzativa diviene irrilevante con la conseguenza di attrarre nell'area dell'impresa fiscale una serie di attività che civilisticamente non lo sarebbero. L'organizzazione in forma di impresa assume rilievo qualora l'attività esercitata sia una prestazione di servizi non rientrante nell'art. 2195 del Codice civile. I caratteri dell'impresa commerciale sono riferibili alla persona fisica che deve attuare un'attività avente i requisiti di cui sopra. Per le società commerciali è previsto che i relativi redditi siano sempre considerati quali redditi di impresa. Ciò determina tre importanti conseguenze: - la fonte della categoria reddituale si considera realizzata in base alla sola sussistenza del soggetto societario. Si parla di una qualificazione normativa con cui il legislatore interviene incidendo sulla definizione del presupposto - gli elementi reddituali della società commerciali sono sempre valutati nella prospettiva del reddito d'impresa - l'irrilevanza dell'oggetto della società fa sì che si considerano fiscalmente imprenditori anche quelle società che esercitano un'attività agricola oppure professionale Il reddito di impresa si determina assumendo come base l'utile o la perdita ed apportando le variazioni in aumento o in diminuzione. Si tratta di una tipologia reddituale che comporta l'obbligo della tenuta della contabilità per una corretta determinazione del reddito. Con riferimento ai criteri generali si segnalano: - il principio di inerenza, le spese ed i componenti negativi sono ammessi in deduzione se riferiscono ad attività da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito - il principio di competenza, i componenti reddituali concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sorge il diritto o l'obbligo - il principio di attrazione, i proventi di immobili sono riqualificati in termini di componenti del reddito di impresa Le variazioni fiscali avvengono alla luce delle disposizioni relative ai componenti positivi di reddito e da quelli negativi. Tra le diverse misure agevolative in vigore previste per i redditi di impresa, segnaliamo il bonus investimenti in beni materiali e strumentali e per la transizione 5.0, il credito di imposta per ricerca e sviluppo e innovazione, il regime agevolato per le attività economiche svolte in un paese extra-UE e trasferiti in Italia. 2.3.6 I REDDITI DIVERSI La categoria dei redditi diversi si presenta come disomogenea e residuale in quanto sono comprese una serie di fattispecie non accumulabili tra loro. Tra le fattispecie che realizzano redditi diversi, si segnalano: - le plusvalenze immobiliari→ realizzate mediante la lottizzazione di terreni e la successiva rivendita; mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati e costruiti da non più di 5 anni; realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aree edificabili; realizzate mediante la cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il super bonus che si sono conclusi da non più di 10 anni - le plusvalenze mobiliari→ realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie ed altri strumenti finanziari - i redditi degli immobili situati all'estero 30 - i redditi derivanti da attività commerciali occasionali i proventi di vincite di lotterie le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso cessione a titolo oneroso di cripto attività non inferiori a 2.000 € nel periodo di imposta Un regime sostitutivo opzionale è anche previsto per le plusvalenze immobiliari con applicazione dell'aliquota del 20% da parte del notaio all'atto della cessione. Le regole di determinazione della base imponibile sono eterogenee e disciplinate dagli artt. 68-69 TUIR. 2.4 BASE IMPONIBILE E DETRMINAZIONE DELL’IRPEEF 2.4.1 IL REDDITO COMPLESSIVO La base imponibile Irpef corrisponde al reddito complessivo, dato dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite derivanti dall'esercizio. L'art 3 TUIR esclude dalla base imponibile i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, riconosce inoltre la natura non reddituale. L'art 8 TUIR disciplina le modalità di utilizzo delle perdite, distinguendo tra: - perdite riportabili in orizzontale (stesso periodo) - perdite riportabili in verticale (stessa categoria) Il reddito complessivo esprime una base imponibile lorda, dalla quale occorre scomputare gli oneri deducibili. 2.4.2 APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETERMINAZIONE IRPEF Per determinare l'Irpef occorre applicare alla base imponibile netta aliquote progressive per scaglioni: - per redditi fino a 28.000 €, aliquota del 23% - per redditi da 28.000 € a 50.000 €, aliquota del 35% - per redditi oltre 50.000 €, aliquota del 43% Dall'imposta in questo modo determinata occorre scomputare le detrazioni di imposta. Le diverse detrazioni sono in grado di riflettere situazioni di tipo individuale e familiare, determinando così il carico fiscale finale. Il TUIR disciplina le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per oneri virgola in funzione della tipologia di reddito, per altre spese. L'incidenza del calcolo delle detrazioni sulla progressività dell’Irpef deriva dalla circostanza che taluni di queste detrazioni sono strutturati in termini di detraibilità di importi predefiniti e decrescenti all'aumentare del reddito. Nell’ordinamento vigente non esiste una soglia minima reddituale non rilevante fiscalmente la cosiddetta no tax area. L'ammontare del tributo è ulteriormente definito attraverso lo scomputo dei crediti di imposta spettanti al contribuente. Nel calcolo del quantum da versare allo stato incidono anche gli acconti già versati e le ritenute d'acconto subite, determinando il residuo di imposta che il soggetto è tenuto a versare o il credito che potrà utilizzare in compensazione. 2.4.3 IL REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA ED I REGIMI SOSTITUTIVI IN FUNZIONE AGEVOLATIVA Un istituto che determina la sottrazione di taluni redditi alla regola della tassazione progressiva sul reddito è quello della tassazione separata. Si tratta di un particolare meccanismo di calcolo del tributo di carattere opzionale, previsto per un elenco tassativo di redditi. La funzione è quella di evitare che la regola della tassazione progressiva determini effetti gravosi e non ragionevoli. La tassazione dei redditi delle persone fisiche, pensata come una imposizione progressiva sul reddito, è alterata dalla presenza di numerosi regimi speciali ed agevolativi. I quali intaccano la progressività del prelievo determinando situazioni di disuguaglianza fiscale. Attualmente è in vigore il regime opzionale forfettario agevolato che prevede, per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo con ricavi fino a 85.000 € annui, l'applicazione di un'imposta del 15% che è sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap. 2.5 BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL’IRES Anche ai fini Ires la base imponibile lorda coincide con il reddito complessivo dell'ente o della società. Per le società gli enti commerciali e residenti, le perdite di impresa possono essere scomputate in diminuzione del 31 reddito dei periodi di imposta successivi nei limiti fissati dall'articolo 84 TUIR. Per gli enti non commerciali valgono le stesse regole previste ai fini Irpef. Il ruolo degli oneri deducibili e delle detrazioni è minore rispetto a quelli che gli stessi rivestono i fini Irpef. L'aliquota d'imposta è attualmente il Sono previste addizionali e maggiorazioni dell'aliquota Ires per taluni settori e soggetti(3,5% e 10,5%). Dall'imposta è possibile scomputare detrazioni e crediti d'imposta. Sul calcolo del tributo si devono considerare anche gli acconti e le ritenute d'acconto, idonei a generare situazioni di credito a favore del contribuente. 3. L’IMPOSTA GENERALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP) 3.1 TIPOLOGIA E PREUPPOSTO L’Irap costituisce un tributo regionale proprio derivato in quanto la fonte legislativa attribuisce alle regioni la titolarità del credito. La portata regionale del tributo si manifesta in termini di delimitazione territoriale, visto che il tributo si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Il presupposto dell'imposta è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione o scambio di beni e servizi. La ratio che sorregge il tributo è che l'esistenza di una struttura idonea alla produzione di beni e servizi possa delineare una capacità contributiva specifica, autonoma ed ulteriore rispetto a quella creata singolarmente dai fatti della produzione. La forza economica oggetto del tributo è rappresentata dal valore aggiunto prodotto delle attività organizzate che è riferita al soggetto che assume i poteri di coordinamento dell'organizzazione. Con riferimento alle società e agli enti, l'organizzazione è presunta per legge. L'attività economica esercitata da persone fisiche è in ogni caso esclusa dal tributo. La legge di bilancio per il 2022 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, che l’Irap non è più dovuta alle persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni. Diverse sono state le critiche per l'introduzione dell’IRAP. Per un verso si è sostenuta l'incostituzionalità dell'imposta per la violazione dell'articolo 53, comma 1, Cost, in quanto l'esercizio di un'attività organizzata non costituirebbe un valido indice di capacità contributiva. Per l’altro verso si è sostenuta l'incompatibilità con il diritto europeo del tributo, che, avente ad oggetto il valore aggiunto generato dalle attività economiche, violerebbe la regola europea che vieta agli Stati membri di introdurre tributi aventi il medesimo presupposto dell'iva. Entrambe sono state però superate. La Corte costituzionale ha ritenuto ragionevole l'indice di capacità contributiva assunto dall’IRAP, in grado di individuare una situazione avente rilevanza economica che giustifica l'imposizione fiscale. Inoltre, la Corte di giustizia dell'unione europea ha riconosciuto l’IRAP strutturalmente differente dall'iva, in quanto non qualificabile come imposta sui consumi. 3.2 I SOGGETTI PASSIVI L'articolo 3 del d. lgs n, 446/1997 identifica a quali soggetti passivi di imposta si imputa l'attività produttiva delineata dal presupposto, ossia: - società di capitali ed enti commerciali - società di persone commerciali - società semplici ed enti equiparati esercenti arti e professioni - enti privati non commerciali - amministrazioni pubbliche - società ed enti non residenti con organizzazioni fissa in un territorio regionale 3.3 LA BASE IMPONIBILE E LA DETRMINAZIONE DELL’IMPOSTA La base imponibile dell’IRAP è costituita dal valore della produzione netta, risultato economico dell'attività esercitata nel territorio della regione. Indica la rilevanza economica dei processi produttivi svolti e dei risultati ottenuti grazie all'organizzazione dei fattori di produzione, misurando la complessiva potenzialità produttiva. Il valore della produzione netta è espresso dalla differenza tra i proventi ed i costi della produzione. 32 È esclusa la possibilità di scomputare gli interessi passivi ed il costo del lavoro. Nell'ipotesi in cui l'attività economica si esercita nel territorio di più regioni, il valore della produzione netta è ripartito sulla base di criteri che distinguono a seconda della tipologia di soggetto e di attività. Il d. lgs. 446/1997 prevede specifiche regole di determinazione della base imponibile in ragione del soggetto passivo. L'aliquota del tributo è in via ordinaria del 3,9% che le regioni hanno la facoltà di variare nel limite dello 0,92% potendo anche differenziarla per settori di attività e categorie di soggetti passivi. 4. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4.1 TIPOLOGIA, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELL’IMPOSTA L’imposta sul valore aggiunto è stata istituita con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 e rappresenta un'imposta europea perché introdotta in attuazione di direttive comunitarie. Il meccanismo di applicazione fa sì che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggiacciono all'imposta che viene addebitata in via di rivalsa all'acquirente. L’operatore economico può portare in detrazione, dall'imposta da versare allo Stato, quella che ha gravato sui beni e servizi da lui acquistati, che gli è stata a sua volta addebitata da altri operatori economici. La Corte di giustizia qualifica l'iva quale imposta generale sui consumi, affermando la centralità del principio di neutralità che informa la disciplina. In base al principio di neutralità la tassazione si realizza senza salti né duplicazioni, andando a colpire, in capo al consumatore finale, il complessivo valore aggiunto creato nel corso dell'intero processo di produzione e distribuzione. L'art 1, d.P.R. n. 633/1972 delinea gli elementi caratterizzanti la fattispecie impositiva, prevedendo l'applicazione dell'imposta: - alle cessioni di beni e prestazioni di servizi - effettuate nel territorio dello Stato - nell'esercizio di imprese o arti e professioni L’Iva si applica sulle importazioni dove il soggetto attivo è lo stato italiano e una quota del gettito è destinato al finanziamento dell'unione europea. 4.2 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO Con l'espressione presupposto oggettivo ci si riferisce alle operazioni considerate rilevanti per la realizzazione della fattispecie impositiva. L’art. 2, d.P.R. n. 633/1972, comma 1, definisce la cessione di beni quale atto a titolo oneroso che importa trasferimento della proprietà su bene di ogni genere. Possono considerarsi cessioni di beni tutti gli atti giuridici aventi il medesimo effetto. Si ritiene che il concetto di bene coincida con quello civilistico e che comprenda beni mobili e immobili con l'esclusione dei beni immateriali. L'elemento dell'onerosità concorre a definire il concetto di cessioni di beni, così come quello della corrispettività definisce la prestazione di servizi. L'onerosità può essere anche espressa dai conferimenti e dagli apporti in società, dalle operazioni permutative. L'elencazione delle fattispecie che devono considerarsi cessioni di beni ai fini iva hanno un carattere tassativo e le scelte normative di assimilazione rispondono a ratio tra loro eterogenee. Nel comma 3 del medesimo articolo il legislatore indica le operazioni escluse, L’art 3, d.P.R. n. 633/1972 fornisce la definizione di prestazioni di servizi, in termini di prestazione verso corrispettivo dipendente da obbligazioni di fare, non fare e permettere. Anche per le prestazioni di servizi il legislatore prevede fattispecie assimilate ed escluse. 4.3 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO La dimensione soggettiva del presupposto esprime la rilevanza delle attività economica nella fattispecie impositiva, identificando i soggetti passivi di diritto. Questi ultimi sono coloro che attuano la cessione del bene o la prestazione del servizio nell'ambito di un'attività imprenditoriale o professionale. Il presupposto soggettivo è definito sulla base del soggetto che esercita l'attività economica. Con l’art 4, d.P.R. n. 633/1972 diviene rilevante anche l'esercizio di attività agricola, oltre a quella commerciale. Si prevede una qualificazione normativa di impresa collegata alla forma giuridica della società commerciale ed all'oggetto commerciale o agricolo dell'ente. Il medesimo articolo esclude dal presupposto iva, sancendone la non commercialità, quelle 33 attività che si risolvono nel mero possesso e nella gestione passiva di immobili partecipazioni e titoli finanziari. Con riferimento agli enti pubblici, occorre distinguere tra attività svolte in regime privatistico (assoggettamento dell'iva) ed attività esercitate in qualità di pubblica autorità (escluse dal tributo). Per esercizio di arti e professioni si intende, l'esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Con riferimento ai soggetti passivi non residenti, per assolvere gli obblighi di esercitare i diritti in materia di iva, è necessario, qualora gli stessi non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano, procedere alla identificazione diretta iva o alla nomina di un rappresentante fiscale residente. 4.4 IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE Il presupposto territoriale del tributo è individuato quale realizzazione delle operazioni all'interno del territorio dello Stato italiano. Per territorio dello Stato italiano, deve intendersi il territorio politico in cui lo stato italiano esercita la propria sovranità politica. Quanto alle regole generali di territorialità occorre distinguere: Per le cessioni di beni, la territorialità è definita dalla esistenza fisica nel territorio dello Stato del bene al momento in cui le operazioni sono effettuate e che, per i beni mobili, si deve trattare di beni prodotti in Italia. Le prestazioni di servizi, si considerano effettuate in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni B2B) o rese a committenti non soggetti passivi da operatori economici stabiliti nello stato (operazioni B2C). In caso di committenti soggetti passivi Iva vale il criterio del luogo del committente in caso di committenti privati vale quello del luogo della prestazione. 4.5 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONI Le operazioni intracomunitarie si definiscono quali acquisti e cessioni di beni che intercorrono tra soggetti passivi Iva appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione europea. Il regime ordinario previsto dalla normativa europea, ma mai entrato in vigore, era quello della tassazione nello Stato del soggetto cedente. All'abolizione delle frontiere si decise di introdurre un sistema transitorio, ancora in vigore In Italia, che prevede la tassazione nel paese d'origine solo per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali; mentre per gli scambi tra i soggetti passivi iva, si prevede la non imponibilità nello Stato del cedente e la tassazione nel paese di destinazione. In base a quest'ultima regola l'operazione assoggettata a imposta in Italia è costituita dall'acquisto intracomunitario, mentre la cessione intracomunitaria rileva quale operazione non imponibile. Con riferimento alle operazioni extracomunitarie la scelta legislativa è di considerare non imponibili le esportazioni e assoggettare ad iva le importazioni, che si giustifica con l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra prodotti esteri e nazionali. 4.6 ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA, BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTA Importante è individuare il momento di esigibilità dell'imposta in cui una cessione e una prestazione si considerano effettuate e l'imposta si rende dovuta. In questo momento sorge il diritto di detrazione economico cui è stata addebitata l'imposta sull'acquisto. In termini generali: - per le cessioni che hanno ad oggetto beni immobili si fa riferimento alla data di stipula dell'anno - per quelli che hanno ad oggetto beni mobili si considera la data di consegna o spedizione del bene - per le prestazioni di servizi rileva il momento del pagamento del corrispettivo Se per una operazione viene pagato il corrispettivo o emessa la fattura prima dell'effettuazione dell'operazione, in quel momento si determina l'esigibilità dell'imposta in relazione al quantum corrisposto o fatturato. Particolare importanza riveste il regime opzionale dell'iva per cassa adottabile da quei soggetti passivi che, effettuano cessioni o prestazioni imponibili nel territorio dello Stato, nei confronti di acquirenti soggetti passivi, se hanno un volume d'affari inferiore ad una data soglia. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi secondo le condizioni contrattuali. In determinate ipotesi la base imponibile è definita dal valore normale del bene individuata secondo le regole dell'articolo 14. L'aliquota ordinaria dell'iva è prevista nella misura del 22%, ma esistono quote inferiori per determinate categorie di beni e servizi: - aliquota del 4% per beni alimentari ritenuti di prima necessità 34 - aliquota del 5% per determinati prodotti sanitari - aliquota del 10% per servizi alberghieri, determinati prodotti alimentari, per l'igiene femminile Si segnala infine l'esistenza di diversi regimi speciali iva, tra cui quelli per l'agricoltura; il commercio di sali e tabacchi; le prestazioni dei gestori di telefonia. 4.7 OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, ESENTI, ESCLUSE Le operazioni che rientrano nel campo applicativo del tributo si distinguono in imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni imponibili (art. 1 d.p.r. 633) determinano il sorgere delle obbligazioni tributarie e degli obblighi formali ad essa connessi. Il compimento di tali operazioni da parte dell'operatore economico, collegato agli acquisti operati a monte del medesimo con pieno riconoscimento del diritto di detrazione per l'iva, assolta in relazione a questi ultimi acquisti. Le operazioni non imponibili non determinano la nascita delle obbligazioni tributarie essendo però soggette a tutti gli obblighi formali. La detrazione di imposta è ammessa senza limiti con riferimento all'imposta assolta a monte sui beni e servizi acquistati ed impiegati per la loro effettuazione. Le operazioni esenti non determinano la nascita delle obbligazioni tributarie essendo però assoggettate agli obblighi di natura formale. Esse comportano esclusioni o limitazioni al diritto di detrazione per il soggetto passivo che le attua relativamente agli acquisti operati a monte. Molteplici sono le giustificazioni della scelta di esenzione e, l'effetto è quello di un beneficio per il consumatore fiscale. Rimangono totalmente estranee alla disciplina dell'imposta le operazioni escluse che non rientrano nei requisiti. 4.8 POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO: LA RIVALSA Il meccanismo di applicazione del tributo si fonda su due situazioni giuridiche: la rivalsa e la detrazione. L'istituto della rivalsa consente la traslazione normativa dell'iva, prevedendo in capo al soggetto tenuto ad assolvere l'imposta, il diritto o dovere di traslare l'onere e distribuito in capo ad un soggetto diverso. La rivalsa determina il sorgere di un credito nei confronti del cessionario. La traslazione deve essere evidenziata in fattura, nel senso che il cedente è tenuto a specificare l'importo addebitato a titolo di rivalsa. In talune fattispecie la traslazione dell'iva tramite rivalsa è dal legislatore sostituito da un diverso meccanismo, detto inversione contabile. Si tratta di una deviazione dall'ordinario schema applicativo del tributo e può avvenire mediante due modalità: l’emissione di un’autofattura da parte del cessionario; emissione della fattura da parte del cedente, che è integrata, per quanto attiene l'iva, dall'acquirente. L'inversione contabile interna tiene conto dei settori dell'edilizia, prodotti elettronici, dell'oro… L'inversione contabile esterno si applica a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi di imposta stabiliti. L'applicazione del tributo da parte del cedente, non fa venir meno il diritto di detrazione di tale operatore economico relativamente all'iva assolta, in quanto si violerebbe il fondamentale principio di neutralità. L'ipotesi di autofattura impropria sono quelle dell'autoconsumo esterno, inteso come la destinazione di beni all'uso personale dell'imprenditore. Tra gli strumenti introdotti per evitare frodi iva rientra lo split payment. I fornitori di determinati soggetti sono obbligati alla scissione dei pagamenti che consiste, nelle emissioni di una fattura con iva normalmente esposta ma che poi non viene incassata. 4.9 POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO: LA DETRAZIONE L'art. 19, d.P.R. n.633/1972 prevede il diritto di detrazione disponendo che, per la determinazione dell'imposta dovuta al soggetto passivo, è detraibile dell'imposta relativa alle operazioni effettuate l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e i servizi importati nell'esercizio dell'impresa. Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è condizionato al requisito formale del possesso della fattura. Il diritto di detrazione è subordinato ad un giudizio di inerenza tra l'operazione passiva e l'attività economica esercitata. La finalità è quella di evitare che il soggetto passivo possa detrarre il tributo connesso ad acquisti relativi alla sfera personale. Il sistema dispone di una forte 35 correlazione tra il diritto di detrazione dell'iva relativa alle operazioni passive e la tipologia delle operazioni attive poste in essere dal soggetto passivo. L’art 19, comma 2, sancisce la non detraibilità dell'iva relativa all'acquisto di beni afferenti operazioni attive esenti o non soggette all'imposta. Ciò comporta che: - quando sia possibile ravvisare un chiaro nesso funzionale tra un'operazione attiva esente o non soggetta, ed un'operazione passiva non si potrà configurare il diritto di detrazione - in presenza di beni e servizi acquistati e destinati ad essere utilizzati in modo promiscuo vi sarà una detraibilità solo parziale - quando il soggetto passivo compia sistematicamente attività che comportano operazioni con diritto di detrazione o di attività esenti, la detrazione è calcolata secondo il meccanismo della pro-rata. La legge prevede ulteriori limiti ed esclusioni della detrazione in relazione a determinate operazioni tipologie di beni. Qualora la misura della detrazione si rileva essere differente da quella operata è necessario procedere a rettifica in aumento o diminuzione. 4.10 OBBLIGHI FORMALI E APPLICAZIONI DEL TRIBUTO (RINVIO) Significativi sono gli obblighi formali della disciplina iva, in grado di condizionare il meccanismo applicativo con riferimento agli obblighi di versamento. Si vedrà come l'iva sia versata dai soggetti passivi per masse di operazioni compiute in un dato periodo e non per ogni singola operazione. La liquidazione dell'imposta è periodica e tiene conto sia dell'iva addebitata sia di quella versata. 5. LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI BENI E DIRITTI 5.1 L’IMPOSTA DI REGISTRO 5.1.1 TIPOLOGIA E PRESUPPOSTO L'imposta di registro è disciplinata dal d.P.R. 26 Aprile 1986, n.131 e ha come presupposto il compimento di atti giuridici idonei a produrre modificazioni qualitative del patrimonio dei soggetti. La capacità contributiva soggetto dell’imposta è espressa dagli effetti giuridici degli atti registrati in grado di realizzare trasferimenti patrimoniali di carattere oneroso. L'imposta si fonda sulla individuazione degli atti soggetti a registrazione. La formalità della registrazione dell'atto rappresenta il necessario prerequisito per poter applicare l'imposta. Il tributo di registro può essere applicato in misura proporzionale oppure in misura fissa, predeterminando un importo per la registrazione dell'atto che evidenzi, le caratteristiche della tassa. L'individuazione degli atti soggetti a registrazione e dell'esatta misura dell'aliquota applicabile deve essere compiuta alla luce della tariffa allegata al TUR, che differenzia l'imposizione in ragione delle tipologie di atti. Il TUR prevede una tabella dove sono elencati gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione. È possibile distinguere tre tipologie di atti rilevanti: - gli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Scontano l'imposta in misura fissa o proporzionale a seconda di quanto indicato nella tariffa stessa. Gli atti devono essere presentati per la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto se è formato in Italia; ed entro 60 se è formato all'estero. L'obbligo di registrazione in termine fisso è collegato alla forma scritta dell'atto ed è sempre sussistente qualora l'atto abbia la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Anche le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in termine fisso, a meno che non sia prevista la registrazione in caso d'uso. Alcune tipologie di contratti verbali sono soggette a registrazione. Si ritiene irrilevante anche l'elemento della territorialità che parla di atti formati per iscritto nel territorio dello Stato. La previsione subisce una deroga in rapporto a taluni atti formati all'estero che comportano il trasferimento di diritti reali su immobili o aziende esistenti del territorio dello Stato. - Gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso. Sono sottoposti a imposta in misura fissa o proporzionale quando si depositano presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni. Sono soggetti a registrazione in caso d'uso gli atti formati mediante corrispondenza e le scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad iva. 36 - Gli atti non soggetti a registrazione. Si tratta di atti che non sono idonei a far sorgere il presupposto d'imposta. È possibile effettuare la registrazione volontaria, che prevede che chiunque vi abbia interesse, di richiedere la registrazione pagando la relativa imposta. La registrazione volontaria può essere scelta perché conferisce data certa di fronte ai terzi e attesta l'esistenza e consente la conservazione dell'atto presso gli uffici con possibilità di ottenerne copia. Particolare importanza riveste il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro che, mira ad evitare sovrapposizione tra i due tributi. Si prevede che, per gli atti soggetti ad Iva, l’imposta di registro debba essere versata solo in misura fissa. Importante è delimitare l’ambito applicativo dell’imposta di registro rispetto a quello dell’imposta sulle successioni e donazioni. Secondo l’impostazione prevalente occorre avere riguardo al requisito della onerosità che caratterizza l’attribuzione patrimoniale, ai fini del primo tributo. Il principio prevede che un atto in parte oneroso ed in parte gratuito sia assoggettato all’imposta di registro solo pe la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito. L’individuazione della fattispecie da assoggettare a imposta di registro richiede una attività interpretativa dell’atto negoziale posto in essere. L’art. 20 TUR prevede che l’imposta deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti dell’atto presentato alla registrazione, anche qualora non vi corrisponda il titolo. Tale norma comporta che il presupposto deve essere individuato in base agli effetti giuridici che esso è idoneo a produrre. Con la legge di bilancio 2018 il testo della disposizione citata è stato modificato specificando che, per l’interpretazione dell’atto portato alla registrazione , possono essere utilizzai solo elementi desumibili dall’atto stesso. L’art. 21 prevede che, se un atto contiene più disposizioni che non derivano le une dalle altre, ciascuna è sottoposta a imposte come se fosse un atto distinto; qualora si verifichi tale derivazione, l’imposta si applica come se l’atto contenesse solo la disposizione più onerosa. L’art. 22 TUR esprime secondo la regola degli atti enunciati, se in un atto si fa riferimento a disposizioni contenute in atti scritti o verbali (generalmente non assoggettate ad imposizione) non registrati, l’imposta si applica anche alle disposizioni in questo modo “enunciate”. Se invece l’atto enunciato doveva essere registrato in termine fisso, si prevede una pena pecuniaria. 5.1.2 SOGGETTI PASSIVI Il Testo Unico distingue tra obbligo di chiedere la registrazione ed obbligo al pagamento del tributo. Il contribuente è identificabile nella parte dell’atto registrato, come tale obbligato in via principale al pagamento del tributo. Le parti dell’atto sono anche obbligate alla richiesta di registrazione in caso di scritture private non autenticate, contratti verbali ed atti formati all’estero. Nelle scritture private autenticate occorre considerare la posizione dell’altro soggetto passivo coinvolto, ossia il responsabile di imposta. È il pubblico ufficiale che ha redatto, ricevuto o autenticato l’atto, ad essere obbligato alla richiesta di registrazione, oltre che al pagamento dell’imposta principale. Altri soggetti che, sono tenuti a richiedere la registrazione sono i cancellieri e segretari. 5.1.3 LA BASE IMPONIBILE E LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dei beni e dei diritti oggetto dell’atto registrato. L’art. 43 TUR disciplina alcune fattispecie, tra cui, contratti costitutivi di diritti reali, permute. L’art. 51 TUR prevede che si deve assumere come valore dei beni e dei diritti, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito. Per i beni immobili e per le aziende, si intende per valore il valore venale in comune commercio, facendo riferimento al valore complessivo dei beni aziendali. L’art. 52 prevede una deroga per i beni immobili: non è sottoposto a rettifica il corrispettivo dichiarato, quando esso non è inferiore a un importo calcolato sulla base delle rendite catastali rivalutate applicando un predefinito moltiplicatore. Simile regime oggi si applica solo ai trasferimenti diversi dalle cessioni. È quest’ultima la disciplina del prezzo valore che prevede che il beneficio possa essere concesso a condizione che sia richiesto in atto e che sia indicato il corrispettivo pattuito e che non sarà considerato per il calcolo della base imponibile. 37 Per la determinazione dell’imposta è necessario procedere all’inquadramento dell’atto in una delle categorie individuate nella Tariffa. In relazione alla Tariffa si individuano i regimi in misura fissa o proporzionale. Con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ed agli atti traslativi o costituivi di diritti reali immobiliari di godimento sono previste le seguenti aliquote: - 9% di carattere generale per i trasferimenti immobiliari - 2% se il trasferimento ha per oggetto immobili abitativi non di lusso - 15% se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti. Per gli atti di natura dichiarativa è prevista la minore aliquota dell’ 1 %. Atto dichiarativo è la divisione in considerazione dei suoi effetti specificativi ed attributivi. Gli atti aventi una portata meramente ricognitiva sono assoggettabili all’imposta in misura fissa. Ulteriori previsioni specificano la misura dell’imposizione per altre tipologie di atti. Tra queste abbiamo l’art. 4, Tariffa I relativo agli atti delle società e degli enti commerciali. La norma ha l’obiettivo di garantire la neutralità fiscale delle operazioni di costituzione, riorganizzazione e modifica statutaria. Si prevede la tassazione in misura fissa per i conferimenti di qualunque tipo. L’art. 9 dispone l’aliquota del 3% per gli atti diversi da quelli indicati , che hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. L’art 11, Tariffa prevede l’applicazione del tributo in misura fissa per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. L’assenza del carattere patrimoniale determina l’inapplicabilità del tributo proporzionale. Se un atto giuridico ha ad oggetto più beni o diritti soggetti od aliquote diverse si applica l’aliquota più elevata. Una ipotesi è la cessione dell’azienda, dove per tale fattispecie si prevede che le aliquote previste per i singoli beni e diritti che compongo l’azienda, si devono applicare sulla base dell’imputazione a tali cespiti di quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. In assenza di detta ripartizione si applica l’aliquota più elevata sull’intero imponibile. 5.2 L’IMPSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 5.2.1 TIPOLOGIE E PRESUPPOSTO L’imposta sulle successioni e donazioni è un tributo indiretto avente ad oggetto l’incremento patrimoniale che si produce in capo ad un soggetto in relazione a fattispecie traslative non onerose. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, TUSD, il presupposto del tributo comprende: - Trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, in cui il momento impositivo coincide con l’apertura della successione. Si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta; - Trasferimento di beni e diritti per donazione a titolo gratuito. Si comprendono tutti gli atti che risultano privi di una controprestazione. Le due fattispecie impositive possono essere realizzate anche per effetto di trasferimenti derivanti da trust ed altri vincoli di destinazione. Con riferimento agli strumenti negoziali, l’imposta di applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari. Ai fini del tributo si considerano come trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite e pensioni. In relazioni alle donazioni ad agli atti tra vivi, va segnalato il principio dell’art. 1 che introduce una alternatività, benché limitata, con l’imposta di registro, in alcune ipotesi in cui i due tributi potrebbero essere entrambi applicati. Non si applica nei casi di donazioni collegate al trasferimento di aziende. Il TUSD prevede fattispecie di esenzione e di esclusione di imposta. Tra le norme di esenzione, si segnalano quelle che favoriscono il passaggio generazionale d’impresa e societario, attraverso trasferimenti mortis causa o inter vivos, a favore dei discendenti, coniuge, aziende. Importante è anche la previsione di esenzione per i trasferimenti a favore di alcuni enti del terzo settore. Per le esclusioni, si tratta di beni non compresi nella base imponibile. In materia di territorialità, l’art. 2 del TU afferma che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, se il de cuis o il donante è residente in 38 Italia. Se, invece, il de cuis o il donante non è residente nello stato, l’imposta si applica limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 5.2.2 I SOGGETTI PASSIVI L’imposta è dovuta degli eredi e dai legatari, nel caso di successione, dai donatari e dai beneficiari, nel caso di donazioni o liberalità ed atti gratuiti. il grado di parentela è importante in quanto esso incide sulla determinazione del tributo. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento nell’ammontare dovuto da loro e dai legatari, mentre questi ultimi sono obbligati solo in relazione ai rispettivi legati. Nel caso di accettazione con beneficio di inventario, l’erede risponde solo nei limiti del valore della quota ereditaria. Fino a quando l’eredità non è stata accettata, i chiamati rispondo dell’imposta nel limite del valore die beni ereditari posseduti. Con riferimento all’imposta sulle donazioni, si configura la responsabilità per il pagamento del tributo anche in capo al pubblico ufficiale che ha redatto, ricevuto ed autenticato l’atto, registrato in termine fisso. 5.2.3 LA BASE IMPONIBILE E LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA La base imponibile delle successioni mortis causa si determina secondo un percorso logico-giuridico su due livelli: prima di fissa il valore netto dell’asse ereditario, poi si definisce il valore netto della quota spettante ai singoli eredi e legatari. - Il valore netto dell’asse ereditario è dato dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili. Fanno parte dell’attivo ereditario tutti i beni e i diritti che sono oggetto della successione. Sono compresi, denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore netto imponibile dell’asse ereditario: si tratta di una presunzione legale relativa, che il contribuente può superare dimostrando l’esistenza di tali beni per un importo inferiore. Il TUSD prevede un sistema di valutazione automatica per gli immobili ed i diritti reali immobiliari che si sostanzia nella limitazione del potere di rettifica dell’Amministrazione finanziaria, qualora il valore si dichiarato in misura non inferiore a quello calcolato applicando un moltiplicatore alla rendita catastale. Il TUDS disciplina le passività deducibili dell’attivo ereditario, che si sostanziano nei debiti del defunto, spese mediche e chirurgiche relative al defunto, spese funerarie. Sono previste riduzione dell’imposta e detrazioni per le imposte pagate all’estero - Sulla base del valore netto dell’asse ereditario vengono calcolate le singole quote ereditarie che, insieme ai legati, sono assoggettate ad imposizione. La legge prevede che tali quote debbano essere determinate al netto: dal valore delle quote ordinarie, devono essere scomputati i legati e gli oneri che gravano sulle tasse. Il valore dei legati si determina al netto degli oneri di cui questi sono gravati. Le singole quote rappresentano basi imponibili su cui calcolare il tributo che gli eredi sono tenuti a versare. Per quanto riguarda le donazioni e gli atti tra i vivi, la base imponibile è calcolata considerando il valore dei beni e dei diritti, al netto del valore degli oneri di cui la donazione è gravata. Tali oneri se hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. Per determinare la base imponibile su cui applicare il tributo, occorre considerare il valore delle franchigie: si tratta di ammontari prefissati legislativamente, entro i quali il valore dell’attribuzione gratuita inter vivos o mortis causa non è assoggetta ad imposta. Una volta definita la base imponibile è necessario applicare le aliquote del tributo, differenziate a seconda del legame di tipo personale tra de cuis/donante e beneficiario. - Se il trasferimento avviene a favore del coniuge e dei parenti linea retta si applica l'aliquota del 4% nella parte eccedente la franchigia di un milione di euro - se il trasferimento avviene a favore di altri parenti fino al quarto grado si applica l'aliquota del 6%. Se a favore dei fratelli o sorelle si applica alla franchigia di 100.000 € 39 - se il trasferimento avviene a favore di altri soggetti si applica all'aliquota dell'otto percento senza alcuna franchigia. Qualora il beneficiario sia soggetto portatore di handicap grave si applica solo sulla parte eccedente la franchigia di un milione e mezzo di euro. Ai fini del computo della franchigia dell'imposta di donazione, occorre cumulare le donazioni anteriori effettuate dal donante al donatario. 5.3 LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE L'imposta ipotecaria si applica agli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguiti nei pubblici registri immobiliari. L'imposta catastale si applica alle esecuzioni di variazioni registri catastali. I tributi si ritiene che assumano una doppia natura: quella di tassa, con riferimento alla misura fissa dovuta in occasione dell'esecuzione delle diverse formalità; quella di imposta, per il tributo in misura proporzionale, avente ad oggetto gli effetti giuridici prodotti dall'atto traslativo di redditi reali immobiliari. Il presupposto delle imposte ipotecarie e catastali coincide con l'imposta di registro e con quella sulle successioni e donazioni. In caso di trasferimenti immobiliari, le imposte ipo-catastali vanno ad aggiungersi all'imposta di registro o a quella sulle successioni e donazioni. Sono chiamati al pagamento delle imposte ipo-catastali coloro che richiedono le formalità ipotecarie e le volture, i pubblici ufficiali. Sono solidalmente tenuti al pagamento tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e nel caso di iscrizioni ipotecarie, anche i debitori contro i quali è stata iscritta l'ipoteca. La determinazione della base imponibile avviene attraverso la tecnica del richiamo. Per l'imposta ipotecaria per le trascrizioni è commisurata a quella calcolata ai fini dell'imposta di registro, con riferimento all'imposta ipotecaria per l'iscrizione è commisurata all'ammontare del credito garantito comprensivo di interessi, per l'imposta catastale la base imponibile coincide con quella dell'imposta ipotecaria per le trascrizioni. La tariffa allegata al testo unico prevede l'applicazione dei tributi in misura proporzionale ed in misura fissa. CAPITOLO 6: L’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO AD OPERA DEL SOGGETTO PASSIVO 1. L’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO, IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO E LA PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO La realizzazione della fattispecie impositiva dei singoli tributi determina il sorgere del rapporto giuridico tributario. Tali situazioni giuridiche hanno ad oggetto obbligazioni pecuniarie, ma anche obblighi, oneri e poteri avendo una portata formale, che si apprezza nella dimensione dell'attuazione del tributo. La disciplina legale della fase attuativa dell'obbligazione tributaria è posta a presidio dell'interesse pubblico ad un prelievo fiscale sicuro ed efficace ed uguale per tutti i consociati. Si utilizza la nozione di procedimento tributario, per indicare la fase attuativa del tributo ed il complesso delle situazioni giuridiche adesso relative. Fase che è da ricondurre tra i procedimenti amministrativi, con applicazione dei principi generali. Il procedimento tributario si compone anche di atti provenienti da soggetti estranei all'amministrazione pubblica. Il procedimento tributario rivela una pluralità di sub-procedimenti in modo differenti a seconda delle fattispecie. La disciplina del tributo è profondamente mutata in funzione al ruolo assegnato alla partecipazione del soggetto passivo. Possiamo rilevare tre ambiti di rilevanza della partecipazione del soggetto passivo nel procedimento di attuazione. Si parla di “partecipazione forzosa” facendo riferimento a quei doveri di partecipazione previsti per i vari soggetti passivi e consistenti in adempimento di obblighi di natura formale, tra cui quello della presentazione della dichiarazione di imposta. Se si considera che il soggetto passivo è tenuto al versamento dell'imposta accertata e liquidata ci si rende conto di come la fisiologica attuazione del tributo sia affidata ad atti e comportamenti degli stessi soggetti passivi. Il potere impositivo dell'ente pubblico creditore si esplica nell'attività: - di controllo e verifica rispetto all'adempimento degli obblighi dei soggetti passivi - di accertamento del presupposto, della base imponibile e di liquidazione dell'imposta, qualora il soggetto passivo non abbia provveduto al corretto adempimento - di riscossione coattiva, qualora non vi sia stato un adempimento spontaneo 40 - di carattere sanzionatorio, con cui sono irrogate le sanzioni amministrative connesse agli inadempimenti accertati. Il controllo e la verifica avvengono sulla base di criteri ed indici di pericolosità fiscale. Vi è un ambito di rilevanza della partecipazione che si manifesta nell'iter procedimentale con cui si esplica il potere impositivo dell'ente pubblico. Per un verso perché il contribuente è tenuto a collaborare a fronte di specifici inviti, per altro verso, perché le più recenti evoluzioni del sistema delineano il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, obbligando gli uffici fiscali a coinvolgere il soggetto prima dell’emanazione dell'atto impositivo. Infine, vi è una terza dimensione della partecipazione del soggetto passivo ed è quella che si riferisce a modelli procedimentali di tipo collaborativo, basati sulla cooperazione tra contribuente ed amministrazione. 2. LA DICHIARAZIONE D’IMPOSTA La principale forma di partecipazione del contribuente all'attuazione del tributo è la presentazione della dichiarazione. Il sistema tributario prevede una pluralità di obblighi ed oneri dichiarativi per i soggetti passivi, in forza dei quali sono tenuti a comunicare informazioni. Tra le varie fattispecie distinguiamo la dichiarazione di imposta che rappresenta il principale atto di intervento, con cui il singolo accerta il presupposto, determina la base imponibile, liquida l'imposta dovuta. La presentazione della dichiarazione di imposta è un obbligo per il contribuente, è un atto di tipo formale, in quanto va presentata con i requisiti di forma, le modalità e nei tempi stabiliti dalla legge e sottoscritta dal soggetto passivo. I termini di presentazione sono diversi a seconda del tipo di imposta e parliamo di tributi periodici ( le imposte sui redditi, l’Irap o l'iva) e tributi istantanei (imposta di successione e donazione). Dell'imposta di registro nelle imposte ipotecaria e catastale, il soggetto passivo non è tenuto alla predisposizione di una dichiarazione. L'ordinario iter applicativo impone al soggetto di registrare l'atto oggetto di tassazione, con contestuale o successiva liquidazione dell'imposta. Nell’imposta sulle successioni è prevista una vera e propria dichiarazione di imposta, con cui segue la liquidazione del tributo con riferimento al contenuto. È possibile distinguere un momento dichiarativo da uno di tipo volitivo. Il primo momento attiene alle informazioni ed ai dati che il soggetto passivo è tenuto a comunicare relativamente alla fattispecie impositiva. Si tratta delle informazioni utili all'individuazione del presupposto, alla determinazione, misurazione della base imponibile e liquidazione dell'imposta. La dichiarazione assume la natura giuridica di dichiarazioni di scienza, quale atto giuridico volontario mai qui gli effetti sono determinati dalla legge. Il secondo momento riguarda le scelte che il soggetto passivo può compiere in sede dichiarativa, come ad esempio i regimi contabili, operazione in termini di tassazione separata e gestione del credito d'imposta. In relazione a ciò si evidenzia una natura di tipo negoziale. È da ritenere che la dichiarazione tributaria abbia una fondamentale natura di dichiarazioni di scienza, cui si innestano contenuti negoziali. 3. SEGUE: L’EMENDABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE. LA REIMISSIONE IN BONIS Con l'espressione emendabilità si intende la possibilità per il soggetto passivo di prospettare elementi di fatto e/o di diritto diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati in origine, in grado di inficiare l'esattezza ovvero l'esaustività della dichiarazione originaria. Si può trattare della legazione di fatti nuovi, della mera riqualificazione giuridica di quelli dichiarati. La disciplina attuale prevede la possibilità per il contribuente di modificare la dichiarazione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini stabiliti per l'accertamento. Occorre operare alcune distinzioni. La dichiarazione è integrativa quando è presentata quando il termine è scaduto e va a correggere una precedente dichiarazione; è correttiva quando è presentata quando il termine non è ancora scaduto e va a correggere una precedente dichiarazione; è tardiva quando è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sanzionata in modo lieve, con una pena amministrativa fissa. La presentazione della dichiarazione integrativa evidenza una infedeltà della dichiarazione originaria, sanzionabile solo qualora l'imponibile e l'imposta siano stati dichiarati in misura inferiore al dovuto. 41 Con riferimento all'ipotesi in cui il soggetto procede a rettificare la dichiarazione infedele con una nuova dichiarazione che determini la liquidazione di un maggiore tributo, la tempistica deve tener conto del limite massimo dei 5 anni e della scansione temporale prevista dall'Istituto del ravvedimento operoso. La ragione per rettificare la dichiarazione a sfavore è quella di limitare le conseguenze sanzionatorie. Nell'ipotesi inversa, della dichiarazione integrativa a favore, il contribuente mira a rimediare al versamento in eccesso di imposta, con l'obiettivo di correggere quegli errori che hanno comportato il versamento di un'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto. Correggendo la dichiarazione emerge un credito che può essere richiesto al rimborso oppure usato in compensazione. In caso di dichiarazione integrativa a favore, il credito risultante può essere impiegato dal contribuente anche in compensazione prevedendo che non vi siano limitazioni qualora la dichiarazione venga inoltrata entro il termine. Se è presentata oltre tale termine l'eventuale credito può essere impiegato in compensazione, ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati. È sempre possibile per il soggetto passivo procedere all'istanza di rimborso. Il contribuente può far valere eventuali vizi commessi relativi ad una dichiarazione di più di quanto dovuto anche in sede contenziosa; quindi, impugnando la cartella di pagamento tesa a recuperare l'imposta dichiarativa ma non versata. La presentazione di una dichiarazione integrativa incide anche sui termini di decadenza dell'azione accertativa. I termini di decadenza devono essere calcolati a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa. Secondo l'ordinamento della giurisprudenza qualora si parli di modificare una precedente manifestazione di volontà graverebbe sul contribuente l'onere di dimostrare la rilevanza dell'errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità, da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli uffici accertatori. Pur non trattandosi di un istituto che determina rettifica di una dichiarazione presentata, merita un cenno la remissione in bonis che consente al contribuente di rimediare a mancate comunicazioni o altri adempimenti formali, non effettuati nei termini previsti. Qualora il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali, può adempiere tardivamente all'obbligo o alla comunicazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile versando una sanzione fissa ed evitando così di decadere dal beneficio. 4. GLI OBBLIGHI FORMALI E DICHIARATIVI NEI PRINCIPALI TRIBUTI Con riferimento agli obblighi formali imposti ai soggetti passivi, occorre considerare le disposizioni di principio contenute nello statuto dei diritti del contribuente. L’art. 6, Prevede che l'amministrazione finanziaria debba assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, I servizi telematici, la modulistica, siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine per l'adempimento relativo. Si dispone che i modelli relative istruzioni debbano essere comprensibili anche i contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria. 4.1 IMPOSTE SUI REDDITI IRAP I più rilevanti obblighi formali riguardano i soggetti titolari di redditi professionali e di impresa che sono obbligati alle tenute di scritture contabili. I soggetti imprenditori sono tenuti alla redazione annuale del bilancio comprensivo dello stato patrimoniale, del conto dei profitti e delle perdite, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Esiste un regime di contabilità semplificata per i soggetti con ricavi annui non superiore all'ammontare previsto dall'art.18. La semplificazione consente di essere esonerati dagli obblighi contabili ordinari, sostituiti, da un obbligo di annotazione cronologica in appositi registri di ricavi e delle spese. Altre regole contabili specifiche sono previste per talune tipologie non commerciali, oltre che per gli aderenti al regime forfettario agevolato. Con riferimento alla dichiarazione di imposta il d.P.R. dispone che le dichiarazioni dei redditi e quelle ai fini Irap devono essere redatte su modelli conformi e approvati da pubblicare poi sulla Gazzetta Ufficiale. Le dichiarazioni devono essere presentate annualmente all'agenzia delle entrate in via telematica che rappresenta la modalità 42 obbligatoria. La presentazione avviene direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ed hanno ad oggetto i presupposti, la base imponibile e l'imposta dell'anno precedente. Sono previsti distinti modelli dichiarativi per i redditi di persone fisiche, enti non commerciali, società di capitali, società di persone. I titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione possono utilizzare uno specifico modello semplificato che attribuisce vantaggi sia sul piano dichiarativo sia in termini di rimborso e versamento. L'articolo 2, comma 1, d.lgs. n 1/2024 ha previsto la graduale estensione della opzione per il modello 730 a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita iva. La dichiarazione dei redditi precompilata elaborata dall'agenzia delle entrate, utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, è messa a disposizione dei contribuenti sul sito web dell'agenzia in tempo utile. I termini di presentazione variano a seconda del tipo di modello di dichiarazione e sono spesso oggetto di variazioni. I termini vigenti per i modelli redditi sono: entro il 30 settembre per il modello 730, entro il 15 ottobre per gli altri modelli. Con riferimento agli acconti, una precisazione importante va rispetto al contenuto della dichiarazione, relativamente all'imposta liquidata e versata. Si prevede che il contribuente richiede il presupposto e la base imponibile e quindi l'imposta delle annualità precedente, provvedendo a versare, anche gli acconti delle annualità in corso calcolati nella misura del 100% dell'imposta liquidata per l'anno precedente. In questo modo, l'imposta che residua da versare è solo un saldo dell'acconto già versato l'anno precedente; vi può essere una imposta negativa per effetto di acconti versati in misura superiore all'imposta definitiva, che determina il sorgere di un diritto di credito. Il sistema degli acconti determina uno sfasamento tra annualità di riferimento per l'obbligo dichiarativo e di liquidazione del tributo, da una parte, e versamento del tributo di competenza, dall'altra. Con l'acconto il contribuente si ritrova a liquidare ed effettuare il versamento del tributo ancor prima che il periodo di imposta sia terminato. Salvo proroghe gli acconti debbono essere versati a giugno/luglio ed a novembre del periodo d'imposta in corso; il saldo deve essere versato a giugno dell'anno successivo. Il sistema degli acconti si giustifica alla luce dell'interesse fiscale ed un sicuro gettito. Si è visto come in questo modo possono essere superate alcune perplessità in ordine della capacità contributiva futura. Si nutre qualche dubbio sulla ragionevolezza della misura degli acconti che è stata incrementata dal legislatore passando dal 40% al 100% dell'imposta liquidata per l'anno precedente. Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi dei sostituti d'imposta devono presentare, in via telematica, una dichiarazione unica per tutti i percipienti. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del sostituto d'imposta, i dati e gli elementi necessari a determinare l'ammontare dei compensi e proventi corrisposti, l'indicazione delle ritenute, premi e contributi. 4.2 IVA I soggetti passivi iva sono tenuti ad una serie di obblighi formali e dichiarativi di natura fiscale. I più importanti sono: - L'obbligo di fatturazione delle operazioni. Il cedente o prestatore del servizio deve mettere la fattura per ogni operazione rientrante nell'ambito di applicazione del tributo, in duplice copia, di cui una consegnata al cessionario. La legge prevede quale debba essere il contenuto, riportando il numero di partita iva, l'aliquota, l'imponibile e l'imposta applicata, la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni. Dal 1° gennaio 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico. - Obbligo di tenuta del registro delle fatture e del registro degli acquisti. Il soggetto passivo deve annotare le fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il soggetto passivo deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica - Obblighi dichiarativi. In capo ai soggetti passivi iva sono previsti diversi obblighi. In primo luogo, quello di presentazione della dichiarazione di inizio d'attività, con cui il soggetto comunica l'attività svolta ed i propri dati. Da segnalare anche le dichiarazioni di variazione e cessazione dell'attività, da presentarsi entro 30 giorni dall'evento. Per quanto riguarda la dichiarazione di imposta occorre sottolineare come, 43 l'iva si è dovuta per masse di operazioni e non su ogni singola operazione. La liquidazione dell'imposta deve essere fatta in corso d'anno e si parla di liquidazioni periodiche, che determinano il debito d'imposta o l'eccedenza detraibile del periodo. Nella dichiarazione annuale iva il contribuente deve solo riepilogare gli adempimenti già eseguiti e procedere alla liquidazione definitiva da cui potrà emergere un'imposta addebito oppure un'imposta a credito. La dichiarazione iva deve essere presentata in via telematica, redatta secondo il modello approvato e da pubblicare poi nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione è fissato tra il 1° febbraio ed il 30 Aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. 4.3 IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE Nell'imposta di registro, l’obbligo formale della registrazione è distinto da quello del pagamento, potendo gravare su soggetti diversi dal contribuente. I soggetti tenuti all'obbligo formale della richiesta di registrazione devono effettuarla, entro 20 giorni dalla registrazione dell'atto se in Italia, entro 60 se formato all'estero. La richiesta di registrazione consiste nella materiale presentazione dell'atto all'ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'art 16 TUR la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata e consiste nell'annotazione dell'atto o della denuncia in appositi registri. Il sistema vigente ha generalizzato l'auto liquidazione del tributo da parte dei soggetti passivi obbligati. Per gli atti pubblici e scritture private autenticate la registrazione avviene tramite il modello unico di registrazione telematico. Il pubblico ufficiale che riceve l'atto deve trasmettere all'amministrazione finanziaria l'atto stesso con i modelli accessori funzionari, il modello unico, provvedendo al pagamento telematico dell'imposta. Con il modello unico si effettua anche la trascrizione e la voltura catastale dell'atto con il pagamento dei relativi tributi. In taluni casi è prevista la presentazione di un'apposita denuncia all'ufficio, che fornisce i dati identificativi degli eventi da registrare. L'obbligo di denuncia opera quando successivamente la registrazione di un atto, si verificano eventi rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta relativa. Per questo, l'art 19 TUR dispone l'obbligo di presentare denuncia entro 20 giorni dal momento in cui hanno avuto efficacia gli eventi successivi. Quanto alle imposte ipotecarie e catastali, la legge prevede che si applicano le norme previste in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e sulle donazioni. 4.4 IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE La liquidazione dell'imposta sulle successioni è effettuata sulla base della dichiarazione di successione presentata dal soggetto passivo. La dichiarazione di successione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso del soggetto della cui eredità si tratta. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all'eredità e i legatari o i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità; i curatori dell'eredità giacenti; i trustee nel caso di trust testamentari. I soggetti che presentano la dichiarazione hanno l'obbligo di autoliquidare e versare l'imposta di successione entro 90 giorni dal termine presentazione. Le imposte ipotecaria e catastale devono essere versate entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione. È possibile la presentazione di dichiarazioni integrative o sostitutive, con cui consegue l'obbligo di autoliquidazione o versamento se dalle stesse emerge una maggiore imposta rispetto a quella già versata. Per l'atto di donazione è prevista la registrazione in termine fisso ed il rinvio alle norme del TUR. Lo stesso deve dirsi con riferimento agli atti gratuiti ed alle liberalità indirette che sono disposte da atti soggetti a registrazione. Per quanto riguarda, gli atti gratuiti e le liberalità indirette non disposte, il tributo donativo si rende applicabile qualora si realizzino i seguenti requisiti di ordine formale: - quando l'atto è portato volontariamente alla registrazione - quando la liberalità risulti da dichiarazione rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi 44 5. LA RISCOSSIONE SPONTANEA DEL TRIBUTO L'imposta liquidata nella dichiarazione è versata dal contribuente nei termini e con le modalità previste dalla legge. Si determina una compiuta responsabilizzazione del contribuente. L'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione finanziaria nella fase della riscossione è previsto qualora il soggetto non provveda a versare quanto dovuto. Le ipotesi di adempimento spontaneo sono tre: il versamento diretto, la compensazione e la ritenuta diretta. 5.1 IL VERSAMENTO DIRETTO Il versamento diretto costituisce la modalità di pagamento ordinario per tutte le imposte e da parte di tutti i soggetti passivi. Consiste nel pagamento dell'imposta ad opera del soggetto passivo nei termini previsti dalla legge. Il versamento si effettua mediante una delega irrevocabile ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. La delega viene rilasciata mediante la compilazione di un apposito modello di pagamento che assolve ad una triplice funzione: - Di delega di pagamento, ossia di ordine all'intermediario di trasferire le somme dovute all'ente creditore - di giustificazione del pagamento; la compilazione dell’F24 consiste di fornire una causale al versamento dell'imposta che si compie per suo tramite e quindi di specificare: quale imposta, a che titolo, per quale periodo eccetera. Il dettaglio di tutte queste informazioni è fornito tramite l'impiego dei codici tributo. Impiegare un codice tributo sbagliato significa non pagare ciò che è dovuto e pagare qualcosa che non è dovuto. La particolarità di questi modelli è quella di consentire il pagamento di più imposte o debiti contestualmente mediante la compilazione di diverse caselle con i relativi codici tributo. - Delega di strumento per operare la compensazione; mediante la compilazione del modello F24 è possibile operare la compensazione orizzontale, ossia pagare le imposte dovute compensando con crediti vantati. L'intermediario finanziario rilascia il contribuente la quietanza. L'attestazione all'intermediario ha efficacia liberatoria per il contribuente nei confronti dell'erario. Entro 5 giorni lavorativi, gli intermediari riversano all'ente creditore quanto riscosso. 5.2 LA COMPENSAZIONE La compensazione costituisce un mezzo di adempimento satisfattorio dell’obbligazione. Mediante la compensazione, debiti e crediti reciproci tra due soggetti, si estinguono per le quantità corrispondenti. Prima del d.lgs. 1997, la compensazione era prevista solo nella forma verticale omogenea, per debiti e crediti aventi lo stesso titoli e per periodi di imposta diversi. È stata introdotta la compensazione orizzontale eterogenea tra tributi differenti ma con riguardo al medesimo periodo di imposta. La compensazione è consentita nei soli casi e con i limiti previsti dall’art. 17 d.lgs. n. 241/1997. La compensazione si effettua con il modello F24, che consente il pagamento contestuale di diverse pretese e la compensazione orizzontale tra esse. Con questo modello la compensazione si opera in modo speculare al pagamento e prevede due colonne in cui vanno riportati, gli importi a crediti e quelli a debito. La compensazione ha diversi limiti, quali quello quantitativo, che è 2 mln di euro per anno solare. La compensazione rappresenta una modalità alternativa al rimborso per utilizzare i crediti di imposta. La compensazione offre un vantaggio in quanto è esercizio di un diritto potestativo. La compensazione è assolutamente disponibile, vale a dire, il contribuente può scegliere cosa e quanto compensare. La facilità applicativa della compensazione tramite F24 può prestarsi a comportamenti fraudolenti, perché il contribuente potrebbe indicare un credito non esistente, procedendo ad una indebita estinzione di un corrispondente debito. Allo scopo di contrastare utilizzi illeciti dello strumento della compensazione orizzontale di crediti sono state introdotte una serie di presidi e regole, che pongono limiti all’impiego dei crediti in compensazione. Tra questi si segnala l’attestazione da parte di un professionista circa la correttezza dei dati riportati, il c.d. visto di conformità. Inoltre. Si prevede che l’utilizzo di crediti inesistenti comporti l’applicazione di sanzioni penali e/o amministrative. 45 5.3 LA RITENUTA DIRETTA La ritenuta diretta è disciplinata dall’art 2 d.P.R. n. 602/1973 ai sensi del quale le imposte possono essere assolte mediante ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge. La ritenuta diretta è regolata dall’art. 29, d.P.R. n. 600/1973 e rappresenta una modalità di riscossione delle imposte sul reddito dovute sulle somme erogate da amministrazioni dello Stato. La ritenuta ha un ambito di applicazione limitato. È operata dalle amministrazioni dello Stato sui redditi dalle stesse erogati. La particolarità consiste che la ritenuta non viene materialmente versata, in quanto il soggetto obbligato ad effettuarla e l’ente impositore, coincidono. CAPITOLO 7: I MODELLI DI ATTUAZIONE DEL PRELIEVO AD OPERA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SEZ I: I POTERI E LE METODOLOGIE DI CONTROLLO 1. IL RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELL’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO: L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO L'intervento dell'agenzia delle entrate nell'attuazione del tributo, si esprime attraverso un'attività di controllo da parte del contribuente, dei propri obblighi, in merito all'attuazione del prelievo. È il contribuente il primo ed il principale responsabile del corretto adempimento del tributo. Si comprende che, il primario ruolo dell'amministrazione finanziaria diventa quello di controllare il corretto adempimento, da parte del soggetto passivo dei propri obblighi. Solo se emerge una omissione o un errore interviene l'amministrazione finanziaria. Oggetto di controllo sono le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'iva. Il controllo sulle dichiarazioni può assumere due configurazioni: puoi avere l'oggetto la mera regolarità formale della dichiarazione nonché la correttezza dei calcoli (controllo cartolare) ; e può verificare l'esattezza e fedeltà della dichiarazione, ovvero la sua omissione (accertamento). Il primo tipo di controllo consiste nel constatare la correttezza formale della dichiarazione e dei calcoli e comporta l'attivazione di un obbligo di partecipazione da parte del contribuente. I controlli di tipo cartolare non pregiudicano né sostituiscono la seconda tipologia di controllo, ossia l'attività di accertamento vero e proprio, diretta invece a verificare l'effettiva presentazione della dichiarazione. 1.1 I CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA CONTROLLARE E L’ANALISI DEL RISCHIO Ogni tre anni viene adottato dal ministero dell'economia e delle finanze un atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, con cui si determinano gli obiettivi stabiliti nei documenti di finanza pubblica, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria assegnati a tutte le agenzie fiscali. Le agenzie provvedono ad emanare circolari con gli indirizzi operativi cui gli uffici periferici devono attenersi per i controlli ed effettuare nell'anno virgola in attuazione dell'atto di indirizzo. La scelta dei contribuenti da sottoporre a controllo è frutto di una complessa analisi metodologica basata su molteplici fattori di tipo economico e sociale, in quanto non è possibile controllare tutti i contribuenti anno dopo anno. L'agenzia delle entrate e la Guardia di finanza fissano delle linee guida per la scelta delle categorie di contribuenti da sottoporre a controllo, stilando delle liste selettive. Per raffinare la selezione dei contribuenti da verificare vengono condotte apposite analisi del rischio, cioè, il processo composto da uno o più fasi, inteso a massimizzare l'efficacia del diritto in materia tributaria. Al contempo per rischio fiscale si intende il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria. Le verifiche possono essere: - Centralizzate, sono le verifiche delle strutture centrali della Guardia di finanza o dell'agenzia delle entrate a sorteggio sulla base di criteri selettivi fissati annualmente con apposito decreto nei confronti delle imprese di più rilevanti dimensioni - Ad iniziativa, sono le verifiche operate nei confronti di soggetti selezionati dai reparti territoriali sulla base di fattori il rilevatore di potenziale pericolosità fiscale Le verifiche possono essere di carattere generale se è rivolta all'esame degli aspetti rilevanti della posizione fiscale del soggetto. in riferimento ai principali tributi; parziale, laddove l'oggetto è limitato alla posizione fiscale del soggetto e riferimento ad un singolo tributo. 46 2. I CONTROLLI CARTOLARI DELLE DICHIARAZIONI Il controllo cartolare delle dichiarazioni si articola in due modelli: la liquidazione automatica dell'imposta ed il controllo formale. La liquidazione automatica da compiersi entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, dell'imposta consiste in un controllo cartolare generalizzato, operato a mezzo di procedure automatizzate, per verificare la corretta liquidazione dell'imposta operata nella dichiarazione. Il controllo formale da effettuarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione ha ad oggetto la spettanza delle detrazioni, delle deduzioni, delle ritenute dei crediti d'imposta, da dimostrare in ragione di documentazione estranea alla dichiarazione. Il termine indicato, entro cui dovrebbe essere effettuato questo tipo di controllo non è a pena di decadenza, bensì meramente ordinatorio. La decadenza per queste attività è riferita solamente alla notifica della medesima che rappresenta, un evento meramente eventuale rispetto a tali controlli. 2.1 LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA Gli uffici procedono alla liquidazione delle imposte, di contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione. Si tratta di procedure automatizzate attraverso le quali l'agenzia delle entrate compie una riliquidazione della dichiarazione, attraverso la correzione degli eventuali errori formali o di calcolo che la possono aver inficiata. Con la liquidazione automatica gli uffici procedono a: - correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi - correggere l'eventuale errato riporto di eccedenza delle imposte dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni - ridurre le detrazioni di imposta, le deduzioni del reddito e crediti di importo esposti in misura superiore a quella stabilita per la legge - Controllare l'esattezza e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo. Si tratta di casi in cui l'errore commesso nella dichiarazione appare con immediata evidenza. Sono errori che emergono semplicemente ictu oculi dall'esame della dichiarazione. Gli uffici possono intervenire con la liquidazione automatica anche per verificare che l'ammontare non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente. Con la procedura di liquidazione automatica gli uffici non possono però contestare la fondatezza nella veridicità della dichiarazione del contribuente. La procedura di liquidazione automatica è quindi consentita nei limiti e tassativi casi previsti dalla legge e, quindi, esclusivamente per correggere gli errori ivi specificamente elencati. 2.2 IL CONTROLLO FORMALE Il controllo è sempre formale/cartolare, ma la correttezza della dichiarazione non è più meramente intrinseca alla stessa, bensì estrinseca, giacché verificata alla stregua di elementi esterni. L'attività di controllo formale resta diretta alla verifica della mera correttezza dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi. In particolare, in forza dell'art 36-ter gli uffici possono: - escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, ovvero non in linea con i dati forniti - escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta ovvero le deduzioni del reddito non spettanti in base ai documenti richiesti - determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti 47 - liquidare la maggior imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sul l'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni presentate per lo stesso anno del medesimo contribuente - correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni di sostituti d'imposta Oggetto del controllo è il riscontro documentale volto a comprovare l'effettiva sussistenza e, quindi, la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta al contribuente. Diversamente dalla liquidazione automatica, è previsto un possibile coinvolgimento del contribuente o del sostituto d'imposta prima che il controllo aggiunga compimento. Il controllo in esame può esigere la richiesta al contribuente della documentazione che non deve più essere allegata alla dichiarazione ma deve comunque essere tenuta a disposizione per essere presentata su richiesta all'amministrazione finanziaria. Gli uffici non possono richiedere ai contribuenti documenti relativi ad informazioni già disponibili presso l'anagrafe tributaria, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti. 2.3 GLI ESITI DEI CONTROLLI CARTOLARI (LIQUIDAIZONE AUTOMATICA E CONTROLLI FORMALI) Sul piano procedimentale, sia la liquidazione automatica quanto il controllo formale, presentano un tratto qualificante rappresentato dal fatto che l'esito del controllo, ossia la maggiore imposta che risulta dovuta a seguito delle rettifiche fatte, è direttamente iscritto al ruolo e portato in riscossione coattiva. Si tratta di una semplificazione della procedura tradizionale che prevede, prima la notifica di un avviso contenente il vanto di una pretesa e, solo in un secondo momento la messa in riscossione coattiva della medesima. La ragione di tale semplificazione è stata rinvenuta nella natura stessa di questi controlli con un margine ridotto di elementi valutativi. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, n. 212/2000 l'esito di un controllo cartolare della dichiarazione deve essere previamente comunicato al contribuente. In mancanza di comunicazione, il ruolo è annullabile. Ricevuta la comunicazione il destinatario può: - Pagare entro 60 giorni dalla comunicazione, potendo così beneficiare di un abbattimento delle sanzioni. - Fornire chiarimenti o produrre documentazione a giustificazione del proprio operato, sempre entro 60 giorni. Se i chiarimenti appaiono fondati l'agenzia procede a riliquidare. Se l'agenzia ritiene invece, i chiarimenti forniti non meritevoli di accoglimento si procede all'iscrizione al ruolo, decorsi 60 giorni senza pagamento. La comunicazione di irregolarità assolve così almeno tre funzioni: - di allerta per il contribuente affinché non reiteri l'errore - offrire contribuente la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni applicabili - consentire al contribuente di fornire chiarimenti all'amministrazione sempre entro 60 giorni dalla comunicazione. 2.4 LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ La comunicazione di irregolarità è richiesta a pena di annullabilità, come adempimento preliminare all'iscrizione a ruolo, nel senso che, in sua mancanza, il ruolo è annullabile. La comunicazione di irregolarità non è richiesta in tutti i casi di meri errori materiali, come ad esempio nel l'omesso versamento di quanto dichiarato ovvero nell'errore o calcolo aritmetico. L'articolo 6 prescrive la comunicazione solo nel caso di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione; nei casi come quelli evocati dove non si può parlare di incertezze, la comunicazione non è prescritta. La comunicazione è invece dovuta se dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. Se le incertezze riguardano aspetti meno rilevanti della dichiarazione, la comunicazione è dovuta, ma la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. La riduzione delle sanzioni, in assenza della comunicazione di irregolarità, non è consentita nei casi in cui la comunicazione non è comunque prescritta, 48 ossia nei casi di meri omessi versamenti. Se il risultato del controllo rivela incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione la comunicazione può incidere più radicalmente sulla validità della procedura automatizzata di liquidazione dei tributi e sulla successiva cartella. In merito alla forma della comunicazione l'art 2-bis del d.l. 20 settembre 2005, n.203 stabilisce due modalità: - per regola generale, mediante raccomandata; - se previsto nell'incarico di trasmissione della dichiarazione, la comunicazione è inoltrata ai soggetti incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione ed è operata con mezzi telematici. I soggetti incaricati portano a conoscenza dei contribuenti gli esiti del controllo il termine e ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'invito 2.5 LIQUIDAZIONE DELLE IMPOST ESUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA I redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla determinazione della base imponibile Irpef, ma sono oggetto di una tassazione, con un'applicazione di un'aliquota media. Alla liquidazione a saldo dell'imposta provvede l'ufficio. L’esito della liquidazione è comunicato al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento, questo, anche se non vi sono incertezze di sorta sulla dichiarazione. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento; se il contribuente non provvede a pagare nei termini è dovuto alla sanzione per omesso o tardivo pagamento. Per giustificare l'applicazione di una sanzione nel caso di mancato adempimento ad esito della comunicazione, occorre ritenere che questa debba essere trasmessa al contribuente, non potendo in ogni caso attendere alla sola e diretta iscrizione al ruolo. 3. CONTROLLI SOSTANZIALI SULLE DICHIARAZIONI: GLI ACCERTAMENTI Accanto o in aggiunta al controllo cartolare della dichiarazione, l'agenzia delle entrate può operare un controllo sostanziale delle dichiarazioni, volte a verificarne l'eventuale omissione, in completezza o falsità. Questi controlli annuali vengono programmati ed eseguiti sulla base di criteri selettivi con un apposito decreto del MEF. 3.1 IL PRINCIPIO DI PROPOZIONALITA’ Il principio di proporzionalità è previsto dal trattato sull'unione europea e fissa un limite al contenuto e alla forma dell'azione dell'unione a quanto necessario al conseguimento degli obiettivi dei trattati. Parliamo di un limite qualitativo e quantitativo. L'art 10-ter prevede un'applicazione ampia di detto principio e lo enuncia come regola di bilanciamento tra la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente. Il tema della proporzionalità viene declinato dalla norma con riferimento a tre diversi ipotesi. In primo luogo, viene enunciato il principio con riguardo al procedimento amministrativo tributario. Il comma 2 prevede che l'azione amministrativa deve essere limitata a ciò che è strettamente necessario per l'attuazione del tributo. L'azione amministrativa non può eccedere rispetto ai fini perseguiti, in modo da non limitare i diritti del contribuente. Una seconda delineazione riguarda il contrasto all’elusione ed all'evasione. Viene infine in considerazione il terzo luogo di potenziale impiego del principio, ossia le sanzioni, e vi è una duplice accezione. Prima di tutto, il problema rappresentato dalla circostanza che, le violazioni tributarie possono essere colpite sia con le sanzioni amministrative sia con quelle penali. Sicché il problema diviene, quello di verificare se e come sia possibile un concorso di fattispecie punitive e come questo sia compatibile con il principio di proporzionalità. Una seconda dimensione in materia di sanzioni riguarda la loro concreta entità, soprattutto, sul versante amministrativo dove la misura delle sanzioni tributarie è molto elevata. In ogni caso, l'operatività del principio viene lasciata all'amministrazione ed ai giudici. 49 3.2 ACCERTAMENTI IN RETTIFICA O D’UFFICIO DEI REDDITI Ai sensi dell'art 37, d.P.R. n, 600/1973, gli uffici possono provvedere: - agli accertamenti in rettifica dei redditi dichiarati. La base di partenza è la dichiarazione e vengono rettificati l'imponibile o l'imposta dichiarati, che risultano inferiori a quelli effettivi, - all'accertamento d'ufficio dei redditi nei casi di omessa presentazione della dichiarazione 4. L’EVASIONE E L’ELUSIONE (O ABUSO DEL DIRITTO) L'azione dell'amministrazione finanziaria è essenzialmente orientata a contrastare l'evasione. In termini più recenti un diverso fenomeno si è affermato, chiamato elusione che è in linea di principio, ugualmente riprovato dal sistema. La linea di demarcazione tra elusione ed evasione appare sottile e non mancano, casi in cui le due figure sono state indebitamente sovrapposte. L'evasione è un comportamento illegittimo ed illecito che contrasta in modo diretto con una specifica previsione normativa, che viene espressamente violata. La condotta di evasione è diretta a sottrarre materia imponibile, occultandola, celando componenti positivi di reddito. L’evasione si realizza anche attraverso le vicende di alterazione dei fatti economici come, l'interposizione fittizia. L'evasione è contrastata dal legislatore attraverso la previsione di specifiche fattispecie sanzionatorie, amministrative e penali. L'elusione è una vicenda caratterizzata dalla presenza di condotte assolutamente lecite, di condotte che, tuttavia, realizzando un risultato disapprovato dall'ordinamento, sono reputate lecite ma non legittime. L'elusione si sostanzia nel porre in essere un negozio giuridico con la funzione di minimizzare il carico fiscale riducendo il relativo onere. Elusione significa aggiramento di una norma tributaria. 4.1 L’INTERPOSIZIONE FITTIZIA Un'ipotesi tradizionale di pratica evasiva è integrata dall'interposizione fittizia, la quale si realizza mediante la stipulazione di un contratto simulato che intestata fittiziamente un bene di reddito ad un soggetto il quale, tuttavia, ne è titolare solo apparente (contratto che non produce alcun effetto tra le parti). Nella simulazione vi è una divergenza tra apparenza e realtà, tra effetti giuridici meramente apparenti ed effetti giuridici effettivi e reali. Attraverso la simulazione si ottiene l'intestazione di un cespite produttivo di reddito in capo ad un soggetto che ne è solo il proprietario e titolare apparente, laddove, in forza di un contratto dissimulato, il proprietario e titolare effettivo è un soggetto differente. È una pratica di tipo evasivo, in quanto mira a non far pagare chi è l'effettivo titolare del cespite e del reddito. Per contrastare questa peculiare fattispecie di evasione il sistema ha predisposto una misura peculiare. Gli uffici possono imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando è provato, che egli ne è l'effettivo possessore. Ratio della disciplina è quella di accordare all'amministrazione finanziaria un efficace strumento di contrasto verso pratiche evasive insidiose. L'amministrazione finanziaria può contestare la simulazione con l'avviso di accertamento, senza bisogno di promuovere un'apposita azione di simulazione in un giudizio civile. La verifica sarà oggetto di giudizio incidentale da parte del giudice tributario, in caso di eventuale ricorso avverso l'atto di imposizione. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi oggetto di imputazione possono chiederne il rimborso. Ai fini del rimborso al soggetto interposto: - occorre che sia divenuto definitivo l'accertamento in capo al soggetto interposto - è rimborsabile solo l'imposta pagata ma in misura massima pari a quanto effettivamente riscosso al soggetto interponente 4.2 LA DISCIPLINA ANTIELUSIVA (O ANCHE ANTI ABUSO) L’elusione fiscale per lungo tempo è stata contrastata da una norma limitata alle sole imposte sui redditi, contenuta nell'articolo 37-bis d.P.R. 600/1973, che è stato sostituito dall'articolo 10-bis l. 27 luglio 2000 n. 212, La struttura della nuova previsione ricalca quella precedente da cui si differenzia per la circostanza che la nuova norma ha una portata generale, tornando applicabile a tutti i tributi. 50 L'altra differenza è invece terminologica in quanto l'articolo è disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale. Si configura abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pure nel rispetto formale delle forme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: - la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, integrato da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario - l'assenza di sostanza economica dell'operazione consistenti infatti, atti e contratti, idonea a produrre effetti diversi dai vantaggi fiscali - l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale che non deve essere l'unico obiettivo ma quello principale. In assenza di uno dei tre presupposti l'operazione non può essere considerata abusiva. Le tre condizioni vanno verificate in ordine scalare e una volta verificate l'operazione può essere considerata abusiva e conseguentemente può essere invocato il regime di inopponibilità. Una volta argomentata la natura abusiva dell'operazione, incombe sul contribuente l'onere di fornire valide ragioni e non marginali in grado di giustificare l'operazione. In presenza di valide ragioni extrafiscali anche l'operazione diretta a conseguire un vantaggio fiscale indebito può essere tollerata dal sistema e consentita. In ragione dell'art 10-bis, l'assetto giuridico realizzato dal contribuente non è opponibile all'amministrazione finanziaria. L'inopponibilità è meramente strutturale: non è inopponibilità assoluta ma serve solamente a realizzare l'obiettivo perseguito dall'articolo, ossia il disconoscimento del vantaggio fiscale indebitamente fruito per il tramite dell'operazione elusiva e l'applicazione delle norme fiscali eluse. Ne consegue che una volta disconosciuto il vantaggio l'operazione torna ad essere efficace per il futuro. Per operare il disconoscimento del vantaggio fiscale occorre poter rendere applicabile il regime fiscale che sarebbe stato attuato, se non ci fosse stato l'aggiramento, perché è solo così diviene possibile esigere le maggiori imposte dovute in forza della norma elusa. Solo così, si comprende il funzionamento della disciplina antiabuso, che si articola in due passaggi: - non opponibilità all'agenzia fiscale della realtà giuridica realizzata e così, non inviolabilità del regime fiscale che questa comporterebbe - realizzazione virtuale delle condizioni per applicare il regime fiscale congegnato per un certo assetto giuridico, che non è stato posto in essere perché eluso, ma che si considera come se lo fosse stato. 4.2.1 IL LEGGITTIMO RISPARMIO DI IMPOSTA L'elusione del diritto è una figura interstiziale che si colloca tra la condotta lecita e legittima del legittimo risparmio di imposta e la condotta illecita propria dell'evasione. Il legittimo risparmio di imposta era già stato evocato dell'articolo 37 bis dove si affermava che il lecito risparmio tributario si verifica quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta quello fiscalmente meno oneroso. Non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. La norma antielusione non può vietare la scelta tra una serie di possibili comportamenti di cui il sistema attribuisce pari dignità di quello fiscalmente meno oneroso. Il comma 4 dell'articolo 10 bis prevede che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge tra operazioni comportanti o un diverso carico fiscale. Dalla lettera della previsione è chiaro che per poter configurare abuso del diritto occorre che il vantaggio fiscale conseguito non trovi ragione e giustificazione in un'opzione che è concordata dal sistema. 51 4.2.2 L’ACCERTAMENTO ANTIELUSIVO (O ANTI ABUSO DEL DIRITTO) L'applicazione della disciplina antiabuso comporta l'attivazione di una peculiare procedura regolata dall'articolo 10 bis. 5. L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA La scoperta di una pratica evasiva esige un'attività preliminare di indagine. Ebbene, l'istruttoria è un'attività amministrativa volta ad indagare per acquisire la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini per esercizio della funzione impositiva, dell'emissione di un eventuale atto di imposizione, nella forma di un accertamento di ufficio o di un accertamento in rettifica. Si tratta di una fase del procedimento tributario antecedente all'effettuazione degli accertamenti tributari, nell'ambito della quale sono poste in essere un insieme di attività tese a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi indicati nella dichiarazione. Attività istruttoria è informata al principio di legittimità, nel senso che l'attività non può svolgersi in contrasto con le norme che disciplinano i poteri degli uffici. L'attività istruttoria può essere condotta anche dalla Guardia di finanza, nell'esercizio dell'attività di polizia tributaria. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione il riempimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento e per la repressione delle violazioni delle leggi fiscali, procedendo di propria iniziativa o su richiesta. Inoltre, utilizza e trasmette agli uffici i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalle altre forze di polizia. 5.1 POTERI DEI VERIFICATORI Non esiste un testo organico che disciplini i poteri istruttori a disposizione degli uffici dell'agenzia delle entrate e della Guardia di finanza. Detti i poteri possono essere distinti in tre tipologie: - poteri che comportano l'intervento diretto presso i luoghi in cui il soggetto sottoposto a controllo, svolge la propria attività imprenditoriale - poteri che si connotano per la possibilità di inoltrare al soggetto sottoposto a controllo richieste di informazioni o di trasmissioni di documenti, allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell'accertamento - poteri che consentono di richiedere ad enti, organismi qualificati o soggetti terzi, informazioni o documenti, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento. 5.2 ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Nell'ambito dei poteri a disposizione dell'autorità finanziaria quelli di più delicato impiego sono i poteri che comportano un'ingerenza nella sfera privata del contribuente. I funzionari dell'agenzia delle entrate, possono procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti del soggetto sottoposto a controllo. Per accesso si intende la facoltà di ingresso in un luogo e di soffermarvisi, anche senza il consenso del soggetto che ne ha la disponibilità al fine di compiere le indagini. L'ispezione consiste in un esame della documentazione rinvenuta nei locali. Infine, per verifica si è soliti intendere il complesso di attività intese a controllare il corretto adempimento delle norme tributarie. Si tratta di un controllo che si estende al personale, agli impianti e alle merci, con il fine di verificare la congruità di tali elementi fattuali rispetto ai dati contabili. La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche si caratterizza per il tentativo di operare una mediazione tra questi e l'interesse parimenti primario del contrasto dell'evasione fiscale. A favore del contribuente sono previste specifiche garanzie, di forme e contenuto variabili e di intensità crescente, in ragione di quanto maggiore appare il pregiudizio arrecato. Per regola generale è previsto che per accedere in locali adibiti all'esercizio di un'attività commerciale, agricola, artistica o professionale è necessaria l'autorizzazione del superiore gerarchico. Nel caso di locali ad uso promiscuo è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. L'autorizzazione del procuratore è prescritta per operare l'accesso in locali diversi e, quindi, segnatamente nell'abitazione privata. In questo caso, per procedere occorre argomentare la sussistenza di gravi indizi di 52 violazioni delle norme e lo scopo dell'accesso deve essere, quello di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove di tali violazioni. Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove, ha il potere-dovere di verificare la legittimità di detta autorizzazione, ed il potere-dovere di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento. Infine, è necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica durante l'accesso, a perquisizioni personali, all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti. L'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni deve avvenire alla presenza del titolare o del suo delegato in modo da consentire virgola di eccepire il segreto professionale. Ulteriori regole garanzie sono fissate dall'art 12 dello statuto dei diritti del contribuente. 5.2.1 RESPONSABILITA’, DIRITTI ED ONERI DEL CONTRIBUENTE IN VERIFICA Gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali sono effettuati sulla base di effettive esigenze di indagini e controllo sul luogo. Salvo casi eccezionali gli accessi si devono svolgere durante l'orario ordinario di esercizio delle attività. Quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata. La permanenza dei verificatori non può superare i 30 giorni, salvo proroga per ulteriore 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine. Il termine diviene di 15 giorni lavorativi nel caso di verifiche condotte presso imprese in contabilità semplificata. Nel computo rilevano solo i giorni di effettiva permanenza presso la sede del contribuente, non anche quelli impiegati per verifiche eseguite al di fuori della sede. Durante l'accesso è importante che il contribuente venga edotto che i libri i registri, le scritture e i documenti, di cui è rifiutata l'esibizione, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento, in sede amministrativa e contenziosa. Si tratta di una sanzione indiretta particolarmente afflittiva. Per rifiuto di esibizione si intendono la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione. L'applicazione di tale preclusione sottostà a precise condizioni. a) Innanzitutto, è prescritta una richiesta di informazioni e documenti specifica e adeguata al caso concreto. Solo in presenza di tale presupposto, accompagnato dall'avvertimento può scattare la preclusione in oggetto. b) In secondo luogo, occorre la coscienza e la volontà del rifiuto e quindi la consapevolezza del contribuente di impedire che l'accertatore possa procedere all'ispezione. Non integrano i presupposti applicativi della reclusione le dichiarazioni di indisponibilità del documento per causa di forza maggiore o a caso fortuito. La sanzione dell'inutilizzabilità non opera nei confronti del contribuente che, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, depositi le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Nell'ipotesi in cui verificatori procedono con modalità non conformi alla legge, il contribuente può rivolgersi al garante del contribuente. La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni equivale ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati. L'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si deve concludere con la redazione di un processo verbale di contestazione (PVC), da cui debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta e ha il diritto di averne copia. Il PVC è un atto pubblico fidefaciente, che cioè fa prova fino a querela di falso. Una volta consegnato il PVC, scatta un peculiare termine di improcedibilità. Ai sensi dell’ art. 12 l'avviso di accertamento non poteva essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC, ciò per consentire al contribuente di formulare osservazioni alle contestazioni mosse l'avviso di accertamento emesso prima del termine di 60 giorni decorrenti dal rilascio del verbale era da considerare nullo. L’art. 12 è stato tuttavia abrogato con il d. lgs. 30 dicembre 2023, n.219, che ha modificato lo statuto dei diritti del contribuente. 53 5.3 INVITI A COMPARIRE, RICHIESTE E QUESTIONARI Ulteriori poteri a disposizione dei verificatori sono elencati dall'articolo 32 d.P.R. n 600/1973 e dall’art. 51, d.P.R. n 633/1972. Qui si prevede che i verificatori possano: - invitare i contribuenti a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento - invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie - richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, di assicurare la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti indicati - richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai - richiedere alle banche, alla società Poste Italiane spa, alle società ai denti di assicurazione, agli intermediari finanziari, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con i loro clienti - invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente per favorire chiarimenti - richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie documenti relativi alla gestione condominiale Le richieste e gli inviti devono essere notificati al contribuente, e dalla data di notifica, decorre il termine fissato per l'adempimento (non inferiore a 15 giorni). Anche in questo caso, le notizie ed i dati non adotti, così come gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi su richiesta dell'ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento, in sede sia amministrativa che contenziosa. La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti come la mancata risposta ai questionari legittima l'ufficio all'accertamento induttivo puro. È punito penalmente chi, a seguito di richieste istruttorie, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. 5.3.1 GLI ACCERTAMENTI IN BASE ALLE MOTIVAZIONI BANCARIE Dopo aver previsto il potere di invitare i contribuenti a comparire di persona, si contempla la possibilità per l'ufficio di utilizzare le indagini bancarie. Ciò significa che gli uffici possono porre a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati e gli elementi attinenti a rapporti ed alle operazioni effettuate, acquisiti medianti le indagini finanziarie. Possono essere considerati come redditi sottratti all'imposizione i versamenti sui conti correnti, di cui il contribuente non offre dimostrazione che ne ha tenuto conto in sede di determinazione del reddito o che non hanno rilevanza a quei fini. L'articolo 32 si occupa anche dei prelevamenti dai conti. Si prevede che possano essere posti come ricavi a base delle rettifiche ed accertamenti i prelevamenti e gli importi riscossi, se il contribuente non indica il soggetto beneficiario e non risultino dalle scritture contabili; ma ciò solo per importi superiore a 1.000 € giornalieri e 5.000 € mensili. Questa norma torna applicabile solamente per i soggetti che producono reddito d'impresa. Con riguardo ad entrambe le ipotesi si parla di accertamenti bancari. L'agenzia non ha l'obbligo di motivare la ragione per cui ricorre alle indagini bancarie, né la loro attivazione presuppone l'esistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordati. 5.4 I POTERI DEGLI UFFICI NELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI Nell'ambito delle imposte indirette sui trasferimenti i poteri degli uffici sono, in linea di massima, individuati mediante rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi. Qui si prevede la possibilità per l'ufficio di: - invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione indicandone il motivo - inviare questionari - richiedere informazioni ai pubblici ufficiali. 54 6. VIZI DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E LE CONSEGUENZE SULL’ACCERTAMENTO Per vizio istruttorio si intende una qualsiasi violazione delle regole che disciplinano l'esercizio dell'attività istruttoria di acquisizione di elementi informativi fiscalmente rilevanti. L'attività istruttoria può dirsi viziata quando l'attività esercitata si discosta dal modello predeterminato dalla legge. L'atto istruttorio è un atto di precisi obblighi la cui inosservanza determina conseguenze pregiudizievoli e ciò rende applicabile la disciplina generale delle nullità e annullabilità degli atti amministrativi. Può venire in discussione la validità della complessiva attività dell'amministrazione e una volta acclarata l'illegittimità di un atto, si tratta di vedere se e come detta illegittimità possa essere fatta valere e con quali effetti. Il vizio dell'attività istruttoria, può essere valorizzato solo una volta che venga formalizzato l'atto impositivo. Vale a dire che assume rilevanza solo ed in quanto è possibile intravedere una patologia dell'attività di accertamento e dell'avviso conseguente. È infine intervenuto l'art 7-quinques dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi del quale non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziario del tributo, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, in violazione di legge. La sanzione del l'inutilizzabilità è prevista per il caso in cui, la verifica si compendi nella presenza fisica dei verificatori, presso i locali del contribuente oltre i termini sanciti. SEZ II L’ATTIVITA’ E GLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 1. PREMESSA L’ACCERTAMENTO COME ATTIVITA’ E L’ACCERTAMENTO COME ATTO Il controllo sostanziale si compendia nell'attività di accertamento. Quando si parla di accertamento ci si può riferire all'accertamento come attività o come atto. L'accertamento come attività integra uno dei poteri dell'amministrazione finanziaria. Quest'ultima, attraverso l'accertamento, determina il quantum d'imposta dovuto dal contribuente, rettificando la dichiarazione da quest'ultimo presentata ovvero sopperendo all'inerzia del contribuente nel caso di dichiarazione nulla o omessa. L'accertamento, come atto, è un provvedimento, con marcata natura autoritativa, destinato a produrre i propri effetti sulla sfera patrimoniale del contribuente a prescindere dalla volontà di quest'ultimo. L'avviso di accertamento ha come fine proprio quello di manifestare al contribuente l'esito dell'attività di accertamento, formalizzando la pretesa impositiva che viene vantata al contribuente. Per contestare la pretesa vantata con l'avviso di accertamento, chi ne è destinatario lo deve impugnare dinanzi al giudice tributario, in un termine preindicato di 60 giorni, pena l'incontestabilità della pretesa. È escluso che l'accertamento abbia carattere di mera provocatio ad opponendum. L'accertamento non può essere qualificato alla stregua di mezzo finalizzato per indurre il destinatario ad avvalersi dei rimedi processuali oppositori. Esso è un atto autoritativo preordinato a modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario. 2. I MODELLI DI (ATTIVITA’ DI) ACCERTAMENTO L'accertamento viene in considerazione come attività avvolta alla rideterminazione autoritativa del quantum d'imposta dovuto al contribuente. L'amministrazione finanziaria può avvalersi di diverse metodologie di accertamento che variano a seconda: - del tipo di imposta → non esiste un regime unitario di disciplina dell'attività di accertamento che rimane peculiare a ciascuna imposta. - Dall'armatura del soggetto destinatario dell'accertamento→ le procedure di accertamento sono differenziate in ragione del reddito prodotto. - Dalla situazione sostanziale in cui versa il contribuente → va operato la distinzione tra l'attività che ha ad oggetto la mera rettifica della dichiarazione del contribuente e quella che, invece, ricerca il presupposto, determina l'imponibile calcola l'imposta in assenza della dichiarazione. Si parla di rettifica o accertamento rettifica quando l'amministrazione finanziaria corregge la dichiarazione del contribuente. Si parla di accertamento d'ufficio quando la dichiarazione manca o perché nulla, o perché non è stata presentata oppure è stata presentata oltre il termine prescritto. 55 2.1 L’ACCERTAMENTO NELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NELL’IVA: L’ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DEL REDDITO COMPLESSVIP DELLE PERSONE FISICHE. Qualora l'attività dell'amministrazione finanziaria riguardi un soggetto persona fisica che ha presentato una regolare e valida dichiarazione, l'accertamento ha quale oggetto il reddito complessivo così come dichiarato. Lo scopo è di verificarne la correttezza e corrispondenza al presupposto effettivamente realizzato. L'accertamento in rettifica può essere analitico o sintetico. 2.1.1 L’ACCERTAMENTO IN RETTIFICA ANALITICO Per regola generale, l'Amministrazione finanziaria, deve procedere a rettificare il reddito del contribuente, considerato inferiore a quello effettivo, ricostruendo l'esatta fonte dei redditi omessi. Con l'accertamento in rettifica analitico l'amministrazione finanziaria procede alla ricostruzione del reddito complessivo del contribuente, rettificando i singoli redditi esposti nella sua dichiarazione mediante il confronto dei dati indicati nella dichiarazione stessa con i documenti in sede istruttoria. L'accertamento si dice in rettifica ed analitico perché oggetto dell'attività è la rettifica del reddito complessivo dichiarato. 2.1.2 L’ACCERTAMENTO IN RETTIFICA SINTETICO L'amministrazione finanziaria può rideterminare il reddito complessivo del contribuente persona fisica attraverso il metodo sintetico. In questo caso, la ricostruzione del reddito è operata in modo sintetico, ciò significa che si procede direttamente in modo globale. La ricostruzione del reddito è di tipo deduttivo in quanto è diretta a ricostruire un reddito complessivo prescindendo dai singoli redditi. L'accertamento è fondato sulla presunzione per cui la differenza positiva tra le spese sostenute dal contribuente in un determinato periodo di imposta ed il reddito dal medesimo dichiarato costituisce reddito imponibile sottratto a tassazione. La determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente può avvenire mediante il ricorso ad elementi indicativi di capacità contributiva, selezionati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto ha previsto che, per elemento indicativo di capacità contributiva, va intesa la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento, selezionati ed elencati in un apposito allegato al decreto. Con l'accertamento sintetico l'accertamento del maggior reddito viene ad essere fondato sull'assunto “tanto hai speso, tanto hai guadagnato”. Occorre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat. Il contribuente ha facoltà di dimostrare che: - il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta o esenti o soggetti a ritenuta alla fonte - le spese attribuite a non un diverso ammontare - la quota di risparmio utilizzata per consumi di investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti Il ricorso a questa metodologia di accertamento è presidiato da precisi obblighi procedimentali in capo all'amministrazione finanziaria. L'ufficio deve instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente, invitandolo a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie. La prova richiesta al contribuente è libera; non deve fornire nessuna dimostrazione circa la effettiva destinazione della disponibilità economica all'incremento patrimoniale. Qualora l'ufficio ritenga non decisivi gli argomenti addotti dal contribuente, prima di emettere l'avviso di accertamento, deve avviare il procedimento di accertamento con adesione, al fine di trovare con il contribuente un accordo preventivo all'emissione dell'avviso. 56 2.2 L’ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DEI SOGGETTI TENUTI ALLE SCRITTURE CONTABILI (ESERCENTI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI) Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'accertamento sia un soggetto esercente un'attività di impresa la disciplina dedicata all'accertamento tributario prevede altre diverse metodologie di ricostruzione del presupposto. In questo caso la previsione della contabilità, impone in via prioritaria di verificare se detta contabilità sia o meno attendibile. Solo nei casi in cui la contabilità palesi una inattendibilità, è consentito all'agenzia di procedere con un accertamento che è in grado di prescindere completamente dalla contabilità stessa. Sono due le variabili che assumono rilievo: - la situazione in cui si trova il contribuente, segnatamente l'attendibilità o meno delle scritture contabili - il tributo oggetto di accertamento 2.2.1 ACCERTAMENTO ANALITICO-CONTABILE O ANALITICO-INDUTTIVO In presenza di un soggetto esercente l'attività d'impresa, l'amministrazione finanziaria può avvalersi del metodo analitico contabile o anche detto analitico induttivo. Si parla di accertamento analitico contabile perché, da un lato, il reddito d'impresa, ovvero l'iva, sono determinati rettificando le singole poste; dall'altro, perché la rettifica è, innanzitutto, delle risultanze contabili e, solo per il loro tramite, del reddito. L'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché questi siano gravi, precise e concordanti, senza necessità, che l'ufficio fornisca prove certe. La mera regolarità formale della contabilità non è elemento sufficiente a precludere l'accertamento dell'amministrazione. L'amministrazione non deve, provare altro, se non la gravità la precisione e la concordanza delle circostanze alla base della presunzione, mentre spetta al contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle registrazioni effettuate. Anche la contabilità in nero costituisce un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che legittima, il ricorso all'accertamento induttivo e ribalta sul contribuente l'onere di fornirne la prova contraria. 2.2.1.1 L’ACCERTAMENTO CONTABILE O INDUTTIVO NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Ai sensi dell'art 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nell'accertamento in materia di imposte sui redditi, il metodo analitico contabile può essere impiegato: - se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio - se non sono state applicate le disposizioni del DPR successive modificazioni - se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto dai dati verbali - se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati risulta dall'ispezione delle scritture contabili Oggetto dell'accertamento analitico contabile sono le singole componenti di detti redditi, che per effetto dell'accertamento vengono rideterminate, tanto sotto il profilo dell'an che del quantum. Ai sensi dell'art 39 è stato possibile condurre gli accertamenti analitico induttivo sulla base degli studi di settore. Gli studi di settore, consentivano di stimare i ricavi o i compensi attribuibili al contribuente. Erano elaborati attraverso analisi statistico matematiche di dati, raccolti mediante appositi modelli, che gli operatori erano tenuti a compilare annualmente ed in cui veniva riportato il valore di parametri prestabiliti. Su base statistica ciascun contribuente veniva assegnato ad un cluster. Il contribuente era congruo se i ricavi dichiarati erano uguali o superiori a quelli stimati dallo studio. La coerenza misurava il comportamento del contribuente rispetto ad indicatori economici predeterminati. Infine, vi erano, gli indicatori di normalità economica che miravano ad individuare i valori anomali che potevano far pensare ad un'attività svolta in condizioni non normali. Questa particolare metodologia di accertamento è oggi superata dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). L'obiettivo degli Isa è quello di superare le criticità determinate dall'impiego degli studi di settore, introducendo un giudizio in termini di affidabilità fiscale complessiva del contribuente, in luogo di quello sulla congruità dei ricavi dichiarati, come avviene invece con gli studi di settore. La novità si compie nella 57 predisposizione di strumenti più adeguati e precisi, per rintracciare la normalità e coerenza della gestione aziendale. All'impiego degli Isa sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, consistenti nell'esclusione di talune metodologie di accertamento, nella riduzione dei termini per gli accertamenti, nell'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi iva ecc. Come gli ISA, anche gli studi di settore costituivano una elaborazione statistica e, quindi, un'ipotesi probabilistica che poteva costituire una presunzione semplice, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege ma può conseguire solo ad esito di un contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Per gli ISA deve reputarsi applicabile quanto affermato dalla Corte di giustizia in tema studi di settore, e che quindi sono ammissibili, se non contrastano con il diritto unionale e rispettano il principio di neutralità fiscale è quello di proporzionalità del diritto di difesa. 2.2.1.2 L’ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO NEL SETTORE DELL’IVA Anche per l'iva, l'amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente sulla base del metodo analitico contabile o analitico induttivo. Il metodo di accertamento in argomento ha ad oggetto l'infedeltà della dichiarazione e la conseguente ricostruzione del quantum di imposta dovuto dal contribuente. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere desunte indirettamente sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio può procedere alla rettifica anche indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente nel caso in cui l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, oppure l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, da verbali e fatture. 2.2.2 ACCERTAMENTO IN RETTIFICA INDUTTIVO EXTRA-CONTABILE (O ANCHE INDUTTIVO PURO) Il metodo di accertamento induttivo extracontabile o induttivo puro consente all'amministrazione finanziaria di ricostruire globalmente il reddito d'impresa, di lavoro autonomo ovvero il debito iva, potendo prescindere dalle risultanze contabili. Oggetto dell'accertamento è il reddito globale, come pure il debito totale iva. Il ricorso a questa metodologia di accertamento consente l'utilizzo di presunzioni semplicissime, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Vengono considerati due elementi qualificanti: - la possibilità di prescindere dalle risultanze contabili - la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo di prova a sostegno della pretesa impositiva. Il metodo può essere impiegato solamente in presenza di presupposti determinanti, ossia: - la complessiva inattendibilità delle scritture contabili - la sussistenza di determinate situazioni normativamente individuate 2.2.2.1 NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Con riferimento alle imposte sui redditi, il metodo induttivo extracontabile può essere impiegato purché si verifichino determinate situazioni. In particolare, l'amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito del contribuente secondo il predetto metodo, quando: - il reddito di impresa non è stato indicato nella dichiarazione - dal verbale di ispezioni risulta che il contribuente non ha tenuto o sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte - le omissioni e le false indicazioni accertate risultanti dal verbale di ispezione sono gravi, numerose e ripetute - quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici - previo contraddittorio, nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale. 58 2.2.2.2 NEL SETTORE DELL’IVA Anche ai fini Iva, l'agenzia può rideterminare l'iva dovuta al contribuente, prescindendo dalle risultanze contabili, solamente in presenza di determinate situazioni tassativamente stabilite dal legislatore. Ciò accade in particolare quando: - risulta attraverso il verbale di ispezione, che il contribuente non ha tenuto i registri previsti e le altre scritture contabili obbligatorie - risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni - le omissioni e le false indicazioni sono gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità 2.3 L’ACCERTAMENTO D’UFFICIO L’accertamento d'ufficio costituisce una modalità di svolgimento delle azioni dell'amministrazione finanziaria caratterizzata dalla circostanza della mancanza di una valida dichiarazione da rettificare. Può essere impiegata a ricorrere di determinati presupposti, in particolare: - nel caso di nullità della dichiarazione, perché non sottoscritta o non redatta sugli appositi modelli approvati dal MEF - nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Nell'accertamento d'ufficio l'agenzia è abilitata ad avvalersi di dati e notizie raccolti, nonché di presunzione semplicissime. L'agenzia può altresì prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, ove presentata, nonché dalle eventuali scritture contabili, ancorché regolarmente tenute. 2.4 L’ACCERTAMENTO INTEGRATIVO L'articolo 9-bis della l. n. 212/2000, enuncia che, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente è ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. Con l'accertamento integrativo l'agenzia delle entrate ha la possibilità di integrare l'accertamento originariamente notificato, mediante l'emissione di un secondo accertamento. Tale possibilità è soggetta a precise condizioni: - l’atto integrativo deve essere notificato entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento originario - l'integrazione deve essere determinata dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (possono essere costituiti da elementi non strettamente contabili tali, da indurre una rivalutazione dei documenti contabili) - l'avviso deve essere specificamente motivato in relazione ai predetti nuovi fatti o elementi 2.4.1 L’ACCERTAMENTO INTEGRATIVO ED AUTOTUTELA L'esercizio del potere di emettere un accertamento integrativo va tenuto distinto dall'esercizio del potere di autotutela. In virtù del principio di perennità l'amministrazione finanziaria è tenuta a sostituire l'atto annullato con un nuovo atto, ancorché di contenuto identico a quello annullato, privo dei vizi originari dello stesso. Ciò anche se l'atto è stato annullato con sentenza non impugnata, in quanto è preclusivo dell'autotutela solo il giudicato che sia intervenuto prima dell'emanazione del nuovo atto. Accanto al rimedio demolitorio il potere di autotutela si può esprimere anche nella forma dell'intervento sostitutivo, dove in questo caso l'autotutela si esprime con un atto di riforma che lo sostituisce con un contenuto diverso. L'atto di autotutela sostitutiva, assume ad oggetto un precedente atto di accertamento illegittimo al quale si sostituisce con innovazioni. L'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro atto non costituisce un'integrazione, ma rappresenta una modalità di esercizio dell'ordinario potere di accertamento. Ne consegue che per l'atto di autotutela sostitutiva non è richiesta la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 59 Il vizio dell'atto da annullare non deve essere per forza formale ma può ricordare anche la motivazione, l'errata competenza fiscale ovvero aumentare la pretesa o cambiarla radicalmente. Per l'esercizio dell'autotutela sostitutiva non è richiesta la formale comunicazione da annullamento dell'atto precedente che si intende sostituire. Per delineare i confini tra accertamento integrativo e autotutela sostitutiva si distinguono le seguenti ipotesi: - accertamento integrativo, che deve formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento che si aggiunge a quello originario - autotutela sostitutiva in malam partem, la quale si presuppone l'illegittimità del precedente avviso, la sua eliminazione dal mondo giuridico con la contestuale sostituzione - vi può essere una autotutela sostitutiva in bonam partem che integra una pretesa minore e che non necessita di una forma o di una motivazione particolare. 2.5 L’ACCERTAMENTO PARZIALE L'accertamento parziale costituisce una esplicita negazione. L'accertamento integrativo e parziale non sono sovrapponibili, essendo dettati per diverse finalità e soggetti a differenti discipline. Con lo strumento dell'accertamento parziale l'agenzia, sulla base di elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito in tutto o in parte non dichiarato ovvero, in materia di iva, di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati ovvero detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare l'imposta o la maggiore imposta dovuta, senza pregiudizio per l’ulteriore azione accettatrice. In origine il tratto qualificante dell'accertamento parziale era la provenienza qualificata delle segnalazioni e la loro immediata utilizzabilità, senza bisogno per l'amministrazione finanziaria di procedere ad una valutazione di dette segnalazioni. L'amministrazione poteva procedere ad accertamento parziale anche se gli elementi segnalati non presentavano un elevato grado di certezza. La prassi ed il legislatore hanno stravolto la teoria. La semplificazione procedimentale che l'accertamento parziale consente all'amministrazione finanziaria, ha indotto a trasformare in regola quella che era stata pensata come eccezione. Nella pratica accade che siano qualificati come accertamenti parziali accertamenti che in verità, appaiono come ordinari, sia per l'ampiezza del presupposto sia per i fattori di innesco. L'accertamento parziale differisce da quello ordinario proprio in ragione della disponibilità di elementi idonei a dare contezza della sussistenza, senza richiedere, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare il proprio contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento. 2.6 L’ACCERTAMENTO NELL’ABUSO DEL DIRITTO Laddove l'amministrazione finanziaria ritenga di aver individuato un'operazione che integra i presupposti dell'elusione o abuso del diritto, ai sensi dell'art 10 bis della l. n. 212/2000 deve procedere alla stregua della peculiare disciplina ivi regolata. Si tratta di una disciplina che identifica un procedimento speciale in cui essendo mirato a contrastare operazioni perfettamente lecite sebbene non legittime, sono state introdotte regole a favore del contribuente. È stabilito che l'agenzia non possa emettere direttamente un avviso di accertamento, ma debba notificare al contribuente una preventiva richiesta di chiarimenti. La richiesta deve essere notificata, motivata. Se la richiesta di chiarimenti viene omessa l'avviso di accertamento è nullo. Una volta ricevuta la richiesta di chiarimenti, il contribuente ha tempo 60 giorni per rispondere e con la risposta, il contribuente ha la possibilità di arrestare l'accertamento, dimostrando l'esistenza di valide ragioni extrafiscali. Se le ragioni del contribuente sono accolte, la contestazione di abuso cade e non viene emesso alcun avviso di accertamento, viceversa, se sono rigettate. L'avviso di accertamento, che segue la richiesta di chiarimenti, deve contenere una motivazione particolare. Ai sensi del comma 8, dell'art 10 bis, l’avviso deve essere motivato anche con riferimento al rifiuto dei chiarimenti forniti dal contribuente. 60 Tra la data di ricevimento dei chiarimenti e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione debbano intercorrere non meno di 60 giorni. In deroga alla regola generale è previsto che, se viene impugnato l'atto impositivo, la riscossione delle imposte è sospesa integralmente per tutto il primo grado, il contribuente ha la possibilità di presentare l'istanza di interpello per conoscere preventivamente se le operazioni realizzate costituiscono fattispecie di abuso di diritto. Infine, la condotta abusiva è sanzionabile in via amministrativa ma non assume alcuna rilevanza in ambito penale. 2.7 L’ACCERTAMENTO NELLE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI La disciplina dell'attività di accertamento in materia di imposte sui trasferimenti presenta diverse peculiarità. L'attività di controllo si può articolare in: - attività di mera liquidazione dell'imposta. Si verifica quando non viene messo in discussione l'imponibile dichiarato dal contribuente ma viene operato esclusivamente il calcolo dell'imposta dovuta sulla base dei criteri legali - attività di rettifica della base imponibile denunciata dal contribuente e di liquidazione della relativa maggiore imposta. Si determina in materia di imposta sulle successioni e donazioni quando viene contestata la regolarità, la completezza, l'infedeltà dell'imponibile denunciato al contribuente - attività di accertamento. Si distingue poi tre imposte, principale, complementare e suppletiva. La tripartizione presenta una peculiarità tra i due sistemi. In materia di imposta di registro, è principale l'imposta applicata al momento della registrazione mentre è suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta correggere errori dell'ufficio. È complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. Analoga distinzione è prevista in materia di imposta di successione e donazione, anche se in questo caso l'imposta complementare è definita in positivo ed è stata soppressa l'imposta suppletiva. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali tornano applicabili le disposizioni dettate per l'imposta di registro e per l'imposta sulle successioni e donazioni. 2.8 L’AVVISO DI RECUPERO L'ampliamento dell'uso della compensazione, quale modalità di pagamento dei tributi, ha sollecitato la predisposizione di particolari misure volte a contrastare l'uso indebito di crediti fittizi. La disciplina prevede che, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, l'ufficio può emanare un apposito atto di recupero, da notificare al contribuente con le modalità previste per gli avvisi di accertamento. L'avviso può essere impiegato anche per irrogare solo la sanzione per utilizzo indebito del credito e non anche per il recuperare il credito indebitamente utilizzato. Sono previsti due termini decadenziali; per il recupero di crediti non spettanti l'atto va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'utilizzo; nel caso di crediti inesistenti l'atto va notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo. L'avviso di recupero è autonomamente impugnabile in Corte di giustizia tributaria e in caso di mancato pagamento entro il termine prescritto, le somme dovute in base all'atto di recupero sono iscritte al ruolo. 3. IL CONTRADDITTORIO Per contradditorio preventivo si intende un momento del procedimento di accertamento, in cui l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire chiarimenti, osservazioni ovvero a controbattere alle contestazioni che l’Amministrazione intende svolgere. Ciò ha un duplice obiettivo: a) da un lato, saggiare preventivamente, in modo dialettico con il contribuente, la congruità, la fondatezza e la ragionevolezza della pretesa; b) dall’altro, recependo in tutto o in parte le osservazioni del contribuente, in modo da scongiurare un possibile esito giudiziario della pretesa. 61 I tratti qualificanti del contraddittorio sono, integrati dalla previsione di un obbligo in capo all’Agenzia di invitare il contribuente a fornire la propria versione dei fatti, soprattutto, la prescrizione, a pena di nullità, dell’obbligo per l’agenzia di replicare alle osservazioni e memorie presentate del contribuente. Altre ipotesi di contradditorio sono state elaborate dalla giurisprudenza, in materia di studi di settore, dove è consolidato l’ordinamento per cui le risultanze di tali strumenti di matrice statistica non posso fondare l’accertamento se non sono previamente verificate in contraddittorio con il contribuente. Per i tributi armonizzati, l’obbligo di contradditorio preventivo sarebbe invocabile in ogni caso in ragione del compiuto riconoscimento, all’interno dell’ordinamento unionale, della configurabilità di un principio del contradditorio elaborato dalla corte di giustizia . Viceversa, per i tributi non armonizzati l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, ad avviso della Suprema Corte sussisterebbe esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo è specificamente sancito o da una norma positiva oppure dalla giurisprudenza. Si tratta di una soluzione che lascia diffuso malessere, per questo è intervenuto il legislatore con l’art 6-bis l. n.212/2000. Gli elementi qualificanti il contradditorio preventivo, almeno come tradizionalmente intesi dalla dottrina, vi sono tutti: prescrizione generalizzata del contradditorio, sanzione espressa dell’annullabilità, comunicazione preventiva dello schema di atto, per consentire al contribuente di valutare le proprie osservazioni, il termine perentorio al contribuente per poter formulare le proprie osservazioni, la motivazione rinforzata dell’atto finale. È previsto la possibilità per il contribuente di estrarre copia degli atti del fascicolo. Il contraddittorio è previsto come obbligatorio per tutti gli atti di tutti gli impositori, ed è obbligatorio indipendentemente dalle modalità di svolgimento del controllo e di ricostruzione dell’imponibile. Infine, non è prevista nessuna prova di resistenza. Residuano tuttavia alcune questioni. La norma fa riferimento a tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria. È intervenuto l’art. 7-bis del d.l. n.39/2024 dove interpreta l’art 6-bis nel senso che lo stesso torna applicabile esclusivamente agli atti che contengono una precisazione impositiva. L’art. 7 specifica che il contraddittorio non è previsto per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento dei crediti inesistenti, anche se data la difficoltà di distinguere tra crediti inesistenti e non spettanti. È contemplata l’esclusione del contraddittorio per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, individuato con decreto del MEF emanato il 24 aprile 20204. Si tratta di un elenco di atti per cui non è previsto il contraddittorio in quanto parliamo di controlli automatici che escludono a priori un intervento valutativo dell’Agenzia. Il decreto non elenca gli atti dei tributi locali, in questo caso il contraddittorio è sempre richiesto. I principali dubbi si pongono su come è stato congeniato il contraddittorio in quanto è previsto che l’Ufficio comunichi uno schema di atto. Ciò desta un po’ di perplessità in quanto il contraddittorio dovrebbe precedere la formazione dell’atto e non intervenire ad atto già compiuto. Sarebbe stato meglio anticipare il contraddittorio sul PVC non ancora oggetto di compiuto valutazione da parte dell’ente impositore, per far si che il contraddittorio agisca sulla genesi dell’atto. La norma contiene una disciplina assai articolata sul tema di termini e sono previste due ipotesi: la prima per il caso in cui la scadenza del termine di 60 giorni e successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ossia dell'accertamento; la seconda per l'eventualità in cui tra il termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio ed il termine di decadenza dell'atto di accertamento decorrano meno di 120 giorni. L'altra osservazione attiene alla motivazione rinforzata richiesta per l'atto a seguito del contraddittorio. L'atto non potrà limitarsi a riportare le osservazioni formulate dal contribuente ma dovrà argomentare le ragioni di dissenso. Un'ultima considerazione attiene alla mancata previsione di una sanzione per il caso in cui l'avviso non sia motivato sulle osservazioni del contribuente. 62 4. L’ATTO DI ACCERTAMENTO L'avviso di accertamento è un atto provvedimentale che virgola in ossequio al principio di legalità, è soggetto ad una serie di prescrizioni formali virgola che ne condizionano la formazione, il contenuto, la forma nonché gli effetti. 4.1 I REQUISITI DELL’ATTO: LA COMPETENZA Il primo requisito essenziale attiene alla competenza a poterlo emettere. L'atto di accertamento deve essere emesso dall'ente impositore competente e si debbano distinguere due accezioni. Il primo attiene alla competenza esterna che viene determinata in ragione del tributo oggetto di accertamento: - per i tributi erariali la competenza spetta all'agenzia delle entrate, a cui spetta altresì la competenza in materia di Irap - per i tributi doganali e i diritti di confine, la competenza spetta all'agenzia delle Dogane - per i tributi regionali diversi dall’Irap e competente la regione - Per i tributi locali e competente l'ente locale→ comune La seconda accezione si riferisce alla competenza interna che risulta funzionale ad individuare, il singolo ufficio competente a condurre l'istruttoria tributaria e l'eventuale verifica fiscale. Qui il criterio varia a seconda dell'imposta. Per l'imposta di registro, l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Per l'imposta sulle successioni, la competenza è determinata in ragione dell'ultima residenza del defunto. Le imposte sui redditi la competenza è data dalla circoscrizione in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il concetto di domicilio fiscale varia a seconda della natura del contribuente: - per le persone fisiche residenti, il domicilio fiscale corrisponde al comune nella cui anagrafe sono iscritte; per quelle non residenti, si assume come domicilio fiscale il comune in cui è stato prodotto il reddito - per le persone giuridiche, il domicilio fiscale è individuato sulla base del comune in cui si trova la loro sede legale o amministrativa La competenza dell'ufficio va individuata al momento di presentazione della dichiarazione e permane sino all'esaurimento del rapporto di imposta. viene in considerazione un solo ed unico criterio di competenza: quello territoriale. 4.2 IL CONTENUTO DELL’AVVISO L'atto di accertamento tributario presenta un contenuto complesso in quanto si compone di due parti essenziali: - una parte motiva - una parte dispositiva 4.2.1 LA MOTIVAZIONE Con la motivazione dell'atto di accertamento l'ente impositore esplicita al contribuente le ragioni alla base della pretesa vantata nei suoi confronti. È prevista una sorta di clausola generale in materia di motivazione degli atti e si tratta dell'articolo 7, comma 1, l. n. 212/2000 ai sensi del quale gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. E stabilità poi per ogni singola imposta, una disposizione specifica in ordine alla struttura della motivazione dell'atto di accertamento. In merito al contenuto della motivazione, è possibile individuare una parte necessaria ed un'eventuale. La parte necessaria si compone: 1) dell'indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso ad una determinata metodologia di accertamento 63 2) dell'indicazione dei presupposti di fatto, ovvero dell'esposizione del fatto storico materiale oggetto di contestazione 3) dell'indicazione delle prove a fondamento della pretesa 4) delle ragioni giuridiche, ossia della qualificazione giuridica tributaria del predetto fatto storico La motivazione deve esternare il percorso logico giuridico a fondamento della pretesa impositiva. L'atto di accertamento è motivato allorquando adempia due finalità: i) consentire la lettura e comprensione dell'atto; ii) facilitare il suo controllo da parte dei destinatari e del giudice. La motivazione deve permettere al contribuente di avere piena contezza delle ragioni dell'amministrazione, in modo da poter valutare l'opportunità di prestare o meno acquiescenza al provvedimento, ovvero di impugnarlo con piena cognizione di causa. L'accertamento tributario non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche che lo giustificano. Occorre distinguere tra un provvedimento privo di motivazione e, per tale ragione invalido, dalla mera illustrazione dei fondamenti di un atto. La motivazione può essere oggetto di un'illustrazione postuma, che non costituisce integrazione bensì mera regolarizzazione di una motivazione insufficiente. È ammessa in corso di giudizio l'integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato un provvedimento. La motivazione deve contenere gli elementi probatori a sostegno della pretesa vantata. La motivazione è un concetto autonomo e distinto dalla prova della pretesa. Mentre la motivazione costituisce un requisito di legittimità dell'accertamento, la prova integra un parametro di fondatezza. L'atto di accertamento deve indicare: - l'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni e irresponsabile del procedimento - l'ufficio presso cui è possibile presentare istanza di autotutela - il termine, le modalità e l'organo giurisdizionale cui proporre ricorso La mancanza di una delle indicazioni citate non comporta la nullità dell'atto, ma una irregolarità formale. 4.2.2 LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM L'obbligo di motivazione dell'accertamento può essere assolto anche per relationem. Sia la motivazione per relationem quando la motivazione di un atto è operata mediante il rinvio ad altri atti o documenti. Questa è consentita solo se l'atto richiamato è - già conosciuto dal destinatario dell'avviso - o allegato l'avviso di accertamento - oppure riprodotto nelle sue parti essenziali nell'avviso di accertamento A questo proposito va precisato, che per contenuto essenziale si deve intendere l'insieme di quelle parti necessarie sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato. Affinché un atto di accertamento motivato per relationem possa ritenersi legittimo, occorre che il rinvio all'atto richiamato non si risolva in una pura e semplice adesione acritica delle relative conclusioni. Gli atti richiamati devono essere allegati all'accertamento, ovvero, riprodotti per contenuto essenziale; in difetto, l'accertamento è annullabile. In caso della doppia motivazione per relationem, che sia quando l'avviso rinvia ad un altro atto che, a sua volta, rinvia ad un ulteriore atto, legittimo se ed in quanto l'ultimo rinvio è conoscibile dal contribuente. La nullità conseguente alla mancata allegazione non può essere sanata per il raggiungimento dello scopo in giudizio. L'obbligo di allegazione è limitato agli atti che rappresentano e svolgono la motivazione della pretesa fiscale. L'atto richiamato deve servire ad integrare la motivazione dell'atto impositivo. Restano quindi esclusi i casi in cui la motivazione si è già sufficiente e richiamo ad altri atti abbia solo un valore narrativo. Non basta che il contribuente dimostra l'esistenza di atti a lui sconosciuti; piuttosto, deve fornire la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti virgola non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrare la motivazione. 64 4.2.3 LA MOTIVAZIONE RAFFORZATA Ci sono casi in cui la motivazione deve contenere un quid pluris, consistente nella valutazione delle ragioni, circostanze ed elementi addotti dal contribuente in sede di contraddittorio procedimentale. Si parla di motivazione rafforzata per valorizzare la circostanza che qui occorre una motivazione ulteriore, incentrata sulle ragioni di dissenso e non condivisione da parte dell'agenzia degli argomenti addotti dal contribuente. Questo particolare obbligo motivazionale viene in considerazione laddove sia previsto un contraddittorio procedimentale obbligatorio tra amministrazione finanziaria e contribuente. L'obbligo di motivazione rinforzata e prescritto espressamente: - in materia di abuso del diritto - per gli atti per cui è previsto il contraddittorio preventivo - in materia di sanzioni - in materia di imprese estere controllate Quello che deve emergere dalla motivazione dell'atto è un esame, accurato e imparziale, di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie impositiva, in modo da assicurare una motivazione attenta e circostanziata dalla decisione. 4.3 LA PARTE DISPOSITIVA L’atto di accertamento contiene anche una parte dispositiva. L’accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate. Può accadere che in tali casi non tutti gli elementi citati debbano essere indicati e ciò in regime fiscale applicato. In tutti gli altri casi, l’accertamento deve indicare, a pena di annullabilità: i) la base imponibile; ii) aliquota; iii) l’imposta. L’omessa indicazione di uno degli elementi determina la nullità dell’atto. Questi elementi costituiscono uno strumento di garanzia del diritto di difesa del contribuente, sicché l'eventuale omissione determina l'annullabilità degli avvisi medesimi, senza che sia consentita una valutazione di merito circa all'incidenza che essa abbia avuto. Una sanzione tanto rigorosa si giustifica in ragione di un'esigenza di precisione e chiarezza nelle indicazioni contenute nell'avviso. 4.4 I REQUISITI FORMALI DELL’ATTO L’atto di accertamento deve essere redatto per iscritto. La struttura è rigorosamente formalizzata e prevede: a) una prima sezione di identificazione de: - L'ufficio che procedo - il soggetto intestatario dell'atto nei cui confronti è operato l'accertamento - il destinatario dell'atto - l'avviso prosegue con l'individuazione dell'oggetto dell'accertamento, con l'indicazione delle prove b) segue la parte motiva, dove vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la pretesa impositiva c) vi e poi la parte dispositiva, con la determinazione dell'imponibile recuperato. È previsto che le perdite relative al periodo di imposta oggetto di accertamento sono computate, fino a concorrenza del lordo importo in diminuzione dei maggiori imponibili. Il contribuente ha facoltà di fare istanza di utilizzo in diminuzione dell'imponibile accertato delle perdite pregresse disponibili. Il contribuente deve presentare un'apposita istanza (IPEA) all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento entro il termine. A seguito dell'istanza, l'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni virgola e comunica l'esito; entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza d) alla determinazione dell’imponibile fa seguito la liquidazione dell’imposta, che completa la parte dispositiva dell’atto e contiene la quantificazione della pretesa impositiva. e) l'avviso contiene anche l'irrogazione delle sanzioni, in questo caso vengono elencate le violazioni e le norme violate, con l'indicazione, tra il minimo ed il massimo edittale, delle sanzioni irrogabili 65 f) completa l'atto la sezione dedicata alle istruzioni sul pagamento del tributo, dove sono forniti indicazioni su come presentare acquiescenza, con o senza istanza per l'utilizzo delle perdite, a promuovere il ricorso ovvero inoltrare istanze di accertamento con adesione eccetera. 4.4.1 LA SOTTOSCRIZIONE L'avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo provvedimentale deve essere sottoscritto. In difetto di sottoscrizione, l'avviso è annullabile. In taluni casi, detta sanzione è espressamente prevista ad esempio, in materia di imposte sui redditi; in altri casi, invece no. In materia di imposte sui redditi l'accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato, appena ti annullabilità. Maggiori problemi si pongono con riferimento al tema dei funzionari deleganti. Affinché l'atto sia legittimo occorre che il funzionario sottoscrittore sia munito di una delega valida. L'articolo 42 del dpr n. 600/1973 costituisce una delega di funzioni. La giurisprudenza però maggioritaria è dell'avviso che si tratti di una delega di firma. La differenza è che nella delega di firma il delegato non esercita alcun potere riservato al delegante agendo come longa manus. Diversamente accade con la delega di funzione dove, con l'atto di delegazione della competenza viene alterato il regime della imputazione dell'atto. Ebbene trattandosi di delega di firma non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, in quanto l'attuazione di quest'ultima può avvenire attraverso l'emanazione di ordini di servizio, che abbiano valore di delega e che individuano il soggetto attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente, la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario. Gli accertamenti che non siano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato alla carriera direttiva o validamente delegato sono annullabili. In caso di contestazione, spetta all'ufficio l'onere della prova. La prova della sussistenza della delega può essere prodotta solo in primo grado. 4.4.2 LA NOTIFICA L'atto di accertamento deve essere portato a conoscenza del contribuente. Nel caso di atti tributari detta comunicazione è svolta mediante il procedimento di notifica. La notifica consta di un peculiare procedimento caratterizzato dalla predeterminazione del soggetto che ha titolo per effettuare la notifica, nonché dei tempi e dei modi di consegna dell'atto. Le regole sulla notifica degli atti tributari sono dettate dall'art 60 dpr n. 600/1973. In linea di principio, alla notifica degli atti tributari tornano applicabili regole del codice di procedura civile, salvo talune specificità, dettagliate dall'art 60. La violazione delle predette regole può comportare un vizio di nullità della notifica. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere fatta a mezzo della posta, direttamente dagli uffici. Infine, la notificazione degli avvisi e degli altri atti può essere effettuata direttamente dal competente ufficio anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Se gli atti sono destinati a pubbliche amministrazioni, l'indirizzo deve essere estratto dall'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni. Se invece sono destinati ad imprese individuali, l'indirizzo cui notificare va preso dall'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. Se il destinatario è una persona fisica si deve utilizzare il domicilio digitale presente sull’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli enti di diritto privato virgola non tenuti all'iscrizione in albi. Se il domicilio digitale risulta saturo si effettua un secondo tentativo di consegna, dove, se anche a seguito del secondo tentativo la casella di posta risulti satura si ricorre alla notifica cartacea. Per le imprese e i professionisti, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito Internet della società e pubblicazione del relativo avviso dello stesso sito; l'ufficio dà notizia al destinatario della notifica a mezzo di lettera raccomandata. Il vizio di notifica non determina l'illegittimità dell'atto di accertamento. La notifica costituisce una condizione di mera efficacia dell'atto e non un elemento costitutivo del medesimo, sicché attiene solo l'efficacia dell'atto. La giurisprudenza ritiene applicabile la regola in ragione della quale la nullità di un atto non può essere pronunciata se lo stesso ha raggiunto il proprio scopo. La proposizione del ricorso da parte del contribuente 66 produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento. Il raggiungimento dello scopo è costituito qui dalla piena conoscenza dell'atto impositivo. La sanatoria non è ammessa in caso di notifica inesistente. Espressamente, si prevede che l'inesistenza della notifica di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia, ciò significa che, l'atto non si può definire nel caso di omessa impugnazione. Gli elementi essenziali considerati sono solo l'attività di trasmissione da parte di un soggetto dotato della possibilità giuridica di compierla e la fase di consegna. La proposizione del ricorso in Corte di giustizia tributaria, non vale però rimettere in termini l'agenzia. Questo significa che la sanatoria per raggiungimento dello scopo può salvare l'atto la cui notifica si assume viziata, ma solo a far data dalla presentazione del ricorso. Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e notificato, trova sempre applicazione. Per il rispetto del termine di decadenza, assume rilievo la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica dell'atto. 4.4.3 I TERMINI DECADENZIALI L'esercizio del potere di accertamento non è temporalmente illimitato. I termini entro in cui deve essere esercitato il potere di accertamento sono termini decadenziali, dove l'evento impeditivo non è dato dalla semplice emissione dell'atto bensì dalla sua notifica. Sui termini di decadenza per l'accertamento non esiste una disciplina generale e comune, bensì regole specifiche in relazione alle singole imposte. Per quanto concerne le principali imposte è previsto un doppio termine - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, se si tratta di un accertamento in rettifica - entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della dichiarazione nel caso di un accertamento d'ufficio In caso di componenti reddituali pluriennali l'agenzia può rettificare la dichiarazione contestandone integralmente l'esistenza. La decadenza dell'ufficio deve essere censurata con il ricorso avverso l'atto per cui si ritiene intervenuta la decadenza. La decadenza dell'ufficio del potere di accertamento non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere eccepita fin dal ricorso introduttivo non potendo essere contestato dal contribuente attraverso la presentazione di motivi aggiunti. Accanto ai termini ordinari sono previste alcune eccezioni consistenti in riduzioni o aumenti del tempo a disposizione per le emissioni dell'atto. In taluni casi è invece disposta una proroga dei termini decadenziali. Una prima ipotesi si registra in materia di accertamento per abuso del diritto una proroga del termine di decadenza a carico dell'ufficio si verifica anche nel caso di contraddittorio preventivo e nell'accertamento con adesione. È infine previsto il raddoppio dei termini per gli accertamenti fondati sulla presunzione per cui gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione. 4.4.4 LA PRESCRIZIONE Si parla di prescrizione in materia di sanzioni ed imposta di registro. Una volta impedita la decadenza in ragione della notifica dell'atto impositivo inizia a decorrere il termine di prescrizione secondo le regole civilistiche. Il termine è di 10 anni, è considerato di 5 anni il termine con riferimento ai tributi locali. 4.5 GLI AVVISI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI Si distingue tra avvisi di liquidazione, avvisi di rettifica e liquidazione, ed avvisi di accertamento. Si parla di rettifica ed accertamento quando occorre determinare ( accertamento) ovvero solo rideterminare( rettifica) la base imponibile, mentre si parla di liquidazione quando la base imponibile non è messa in discussione ma occorre calcolare l'imposta. Gli avvisi di liquidazione possono presentarsi secondo due differenti di modalità: - come atti che si esauriscono in un mero calcolo dell'imposta e che si compendiano nella sua applicazione dei parametri legali sulla base di fatti non contestati 67 - oppure come atti che si presuppongono un'attività istruttoria o di controllo da parte degli uffici. È evidente che l'obbligo di motivazione per i due tipi di atti si configura diversamente. Negli avvisi di liquidazione di mero calcolo, il problema della motivazione si esaurisce nella comprensibilità della procedura di calcolo, che deve essere tale da consentire un controllo da parte del contribuente. Nel secondo tipo di avvisi di liquidazione occorre una motivazione in tutto e per tutto conforme al paradigma prescritto per gli atti di accertamento o di rettifica e liquidazione. Gli avvisi di rettifica e liquidazione, di accertamento nonché gli avvisi di liquidazione che non si esauriscono in un mero conteggio dell'imposta debbono prevedere una motivazione articolata, in cui va dettagliata la ricostruzione della materia imponibile, nonché esplicitati, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso. Con le regole sulla motivazione per relationem, applicabili agli avvisi in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni nei medesimi termini già visti per le imposte sui redditi, ciò che si richiede all'amministrazione finanziaria è di porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, così da approntare la difesa senza un inesigibile aggravio. Comune a tutti gli avvisi in materia di imposte sui trasferimenti è la parte dispositiva che si compone: - dell'indicazione dell'aliquota applicate - del calcolo della maggiore imposta Infine, gli avvisi vanno notificati secondo le modalità prescritte per l'accertamento in materia di imposte sui redditi. 4.5.1 LA DETERMINAZIONE DEI VALORI L'atto di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni oggetto di accertamento. Il valore che viene assunto dall'amministrazione finanziaria varia a seconda della situazione sostanziale. Le parti devono assoggettare a tassazione l'atto assumendo come base imponibile il corrispettivo. Se esso non viene indicato la base imponibile è quella rappresentata dal valore dei beni e dei diritti. Con riguardo ai trasferimenti immobiliari e ai trasferimenti aziendali, per valore dei beni e dei diritti si deve intendere il valore venale in comune commercio così determinato: - per gli atti aventi ad oggetto un'azienda o diritti reali su di essa, il valore è quello complessivo dei beni che compongono l'azienda compreso l'avviamento, - per gli atti relativi a beni immobili o diritti reali immobiliari, il valore da assumere è il valore venale in comune commercio, che può essere determinato con metodo comparativo. L'accertamento sul valore degli immobili incontra un limite sostanziale dove è previsto una sorta di accertamento automatico. Si prevede che siano sotto rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, dichiarato in misura non inferiore ad un determinato coefficiente, pari a, per i fabbricati, 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti per le imposte sul reddito. La predetta limitazione si applica solamente nelle cessioni nei confronti di persone fisiche aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. L'amministrazione finanziaria, ai fini della rideterminazione dell'imposta di registro può tener conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte. Ciò significa che l'accertamento compiuto per altre imposte può rilevare come fattore utile per argomentare, la legittimità della pretesa ai fini del registro. 4.5.2 I SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO NELL’IMPOSTA DI REGISTRO Nell'ambito dell'imposta di registro l'accertamento può essere destinato a diversi soggetti, in qualità di obbligati al pagamento. Sono soggetti obbligati al pagamento: - i pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto da registrare - i soggetti nel cui interesse fu chiesta la registrazione - le parti contraenti 68 - le parti in causa coloro che hanno sottoscritto le denunce coloro che hanno richiesto specifici provvedimenti giurisdizionali gli agenti immobiliari per l'imposta sulle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività - l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria per il tributo dell'immobile. L'amministrazione ha facoltà di notificare lo stesso avviso di accertamento a più soggetti, i quali potranno decidere quale soluzione percorrere. Tra i diversi soggetti esiste un rapporto di solidarietà, in taluni casi paritetica, in altri dipendente, che consente all'agenzia di esigere l'imposta e nel caso le sanzioni nei confronti di un solo dei coobbligati, il quale, una volta pagato avrà azione di regresso nei confronti degli altri pro quota. Vi sono tuttavia alcune limitazioni di responsabilità. Agli ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta resta chi ha richiesto la registrazione. 4.5.3 I TERMINI DECADENZIALI Come per le imposte sui redditi e l'iva l'azione impositiva dell'agenzia delle entrate in materia di imposta di registro e di imposta di successione soggiace a precisi termini di decadenza. 4.5.3.1 NELL’IMPOSTA DI REGISTRO In materia di imposta di registro è previsto un termine decadenziale differenziato in ragione del grado di difficoltà delle azioni di recupero. Occorre distinguere tra atti non presentati per la registrazione ed atti presentati per la registrazione. Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non presentati per la registrazione, il termine è di 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione dell'atto. Per gli atti che sono stati registrati, occorre un'ulteriore distinzione. Il termine è di tre anni dalla richiesta se si tratta di imposta principale. Con riguardo all'imposta complementare, si distinguono: - se si tratta di accertamento di maggior valore per la rettifica del valore degli immobili e delle aziende e la liquidazione della maggiore imposta, il termine è due anni dal pagamento - il termine è di tre anni dalla data in cui è stata presentata la denuncia di eventi successivi alla registrazione - nel caso di occultazione di corrispettivo termine è di tre anni che decorre dalla data di registrazione dell'atto. Nel caso di imposta suppletiva il termine di tre anni dalla data di registrazione. In materia di registro opera anche un termine prescrizionale, dove è previsto che il credito per l'imposta si prescrive in 10 anni. 4.5.3.2 NELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI In merito ai termini decadenziali per l'imposta sulle successioni e donazioni l'art 27 d. lgs. N. 346/1990 prevede che l'ufficio proceda al controllo formale della dichiarazione di successione. Se dai controlli risultano maggiori imposte, a pena di decadenza deve notificare l'avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione. La rettifica della dichiarazione di successione incompleta deve essere notificata entro due anni dal pagamento dell'imposta principale; mentre in caso di omissione deve essere notificato entro 5 anni. Per le donazioni si rinvia ai termini previsti dal TUR. 4.5.3.3 NELL’IMPOSTA AIPOTECARIA E CATASTALE In merito ai termini di decadenza, per l'imposta catastale ed ipotecaria, tornano applicabili i termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o sulle successioni e donazioni. 69 5. I VIZI DELL’ATTO L'atto di accertamento, per essere legittimo, deve confermarsi al paradigma normativo; diversamente l'atto è viziato. 5.1 LA TIPOLOGIE DI VIZIO È facile rinvenire due diverse tipologie di vizi dell'atto di accertamento: - vizi formali, che compromettono la legittimità dell'atto - vizi sostanziali, che coinvolgono la fondatezza dell'atto I vizi formali possono investire l'esercizio dell'attività di accertamento. Sono quelli relativi a: - i presupposti per l'esercizio dell'azione di accertamento - le condizioni per poter impiegare una determinata modalità di accertamento, le modalità di esercizio dell'azione - i limiti all'esercizio dell'azione Sono vizi formali anche quelli relativi ai requisiti dell'atto come: - la competenza dell'ufficio - l'esistenza, la completezza, l'intelligibilità della motivazione - la sottoscrizione dell'atto - l'esistenza della delega ecc Sono vizi sostanziali, quelli relativi al merito della pretesa, ovvero l'applicazione delle norme tributarie relative al presupposto di imposta, alla base imponibile, alle aliquote e al soggetto passivo. Il vizio sostanziale può attenere a profili di solo diritto oppure afferire a profili naturali. Un'ultima distinzione attiene alle conseguenze del vizio, potendo distinguere tra vizi di mera regolarità dell'atto, vizi di annullamento e vizi di nullità. 5.2 IL REGIME DELLE INVALIDITA’ Con la modifica dello statuto dei diritti del contribuente è stato ridisegnato il regime di invalidità degli atti tributari. Vengono introdotte e diversificate espressamente le figure dell’annullabilità, della nullità e dell’irregolarità degli atti. Tre diverse patologie con un diverso grado di gravità e , per l’effetto, con differenti conseguenze. L'ipotesi meno grave è l'irregolarità. La norma non definisce né propriamente disciplina l'irregolarità, limitandosi a stabilire che talune divergenze degli atti rispetto al modello normativo, non integrano cause di annullabilità. Il riferimento è a tutte quelle informazioni che gli atti dell'amministrazione finanziaria debbono contenere per agevolare il contribuente che intendesse reagire e difendersi dall'atto ricevuto. Per la giurisprudenza simili vizi già non compromettevano la validità dell'atto, da questo punto di vista la norma presenta scarso rilievo innovativo. La seconda tipologia di invalidità tratta l'annullabilità. Questa costituisce la regola generale, nel senso che i vizi degli atti, che non siano di mera irregolarità o di nullità, sono vizi di annullabilità. Per regola generale, l'atto che violerà una legge è annullabile. La norma fa riferimento alle violazioni relative alla competenza, a quelle sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente. Sul piano degli effetti, la regola dell'annullabilità è quella per cui l'atto conserva la sua efficacia, fino a quando non viene annullato. L'ultimo vizio è considerato il vizio di nullità. La norma a riguardo è innovativa in quanto supera i dubbi circa l'applicabilità della materia tributaria. I vizi di nullità sono tipizzati. Costituiscono vizi di nullità il difetto assoluto di attribuzione, da intendere come carenza in astratto del potere., dalla violazione o elusione del giudicato, e l'ultima ipotesi è quella testuale, ossia quando è la legge stessa a prevederla. Circa gli effetti della nullità questi sono particolarmente radicali. Il vizio può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e inoltre la nullità pregiudica la definitività dell'atto. 70 SEZ III: L’ATTIVITA’ SANATORIA 1. LE SANZIONI TRIBUTARIE L'attività sanzionatoria costituisce espressione del potere punitivo dell'amministrazione finanziaria, che viene esercitato in occasione della violazione di una norma tributaria. L'ordinamento prevede due modelli di reazioni sanzionatorie: le sanzioni amministrative e quelle penali, graduati in ragione della gravità delle condotte sanzionate. La norma sanzionatoria tributaria mira a reprimere i comportamenti che integrano violazioni della normativa tributaria; occorre però, che la violazione determini una lesione all'interesse fiscale. Se manca una simile lesione, la violazione meramente formale è come tale non sanzionabile. Si può distinguere tra: - violazioni sostanziali, che determinano un'evasione di imposta - violazioni formali, realizzano un ostacolo al corretto e puntuale esercizio del potere di controllo dell'amministrazione finanziaria - violazioni meramente formali, che non incidono sulla determinazione del tributo e sul corretto esercizio del potere di controllo. Il sistema sanzionatorio è ispirato al principio di offensività, in virtù del quale occorre sempre apprezzare se la condotta, sia stata in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati. La violazione di un obbligo direttamente e strettamente strumentale alla determinazione ed alla riscossione dell'imposta e potenzialmente idonea ad ostacolare il controllo e, di regola, incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento; di conseguenza, non costituisce una mera violazione formale, anche laddove non abbia comportato sottrazioni di materia imponibile. La distinzione tra violazioni sostanziali e formali è correlata alla natura dell'obbligo violato, posto che in senso al diritto tributario, manca un’inequivoca nozione di violazione formale. 2. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE: LE FONTI E I PRINCIPI INFORMATORI La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie è contenuta in due corpi normativi distinti: il d.lgs.n.472/1997 , avente ad oggetto le disposizioni generali sulle amministrative in materia tributaria e il d.lgs.n.471/1997, che individua le singole fattispecie sanzionatorie. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario si ispira sotto tutti i suoi profili al modello sanzionatorio penale. Le sanzioni amministrative sono di due tipi. Vi sono le sanzioni pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro, le quali possono essere proporzionali, all'interno di un minimo e di un massimo edittale. In taluni casi, le sanzioni sono applicate in misura fissa. La somma irrogata titolo di sanzioni non produce interessi. Vi sono poi le sanzioni accessorie, che si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, nei casi in cui le singole leggi di imposta lo prevedono. Le sanzioni accessorie presuppongono l'irrogazione della sanzione pecuniaria principale e si sostanziano in limitazioni o nella perdita della capacità di assumere certi incarichi o di svolgere determinate attività. 2.1 IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ Il primo principio di ispirazione penalistica che caratterizza il sistema sanzionatorio amministrativo tributario, è quello di legalità, dove ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. n.472/1997 nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Corollario di tale principio è il divieto di analogia, per cui non è consentito ampliare la fattispecie sanzionatoria oltre le condotte contemplate dalla norma. Infine, vi è il principio di irretroattività, per cui la condotta sanzionatoria deve essere successiva all'introduzione della norma che la sanziona. 2.2 IL FAVOR REI Il principio di irretroattività subisce due declinazioni in ragione del principio del favor rei. Il favor rei è il principio ragione del quale, in caso di successione delle leggi nel tempo aventi ad oggetto la disciplina della medesima fattispecie sanzionatoria, si applica quella più favorevole per il reo. Si possono 71 verificare due situazioni. Può accadere che la legge posteriore non consideri più violazione punibile una condotta che una legge precedente invece sanzionava. In simili casi, non si applica la sanzione prevista dalla legge precedente, e, se la sanzione è già stata erogata con provvedimento divenuto definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è concessa la ripetizione di quanto pagato. L'unico evento impeditivo del favor rei è l'intervenuto pagamento della sanzione. Perché possa operare l’abolitio criminis, nel caso di modificazione della disciplina sostanziale, occorre che la modifica sia retroattiva. Può accadere che la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni di entità diversa, in questo caso si applica la legge più favorevole. Al fine di stabilire quale sia la norma più favorevole, l'amministrazione applica i principi generali del diritto penale. Il principio del favor rei può essere applicato d'ufficio dal giudice e in sede di legittimità, non è sufficiente dedurre semplicemente lo ius superveniens ma, occorre chiarire, se e come il diritto sopravvenuto ha inciso sulla determinazione delle sanzioni applicabili al caso di specie. Il trasgressore, in caso di modifica normativa che riduca le sanzioni applicabili, ha l'interesse a coltivare il contenzioso, anche solo per evitare la definitività del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Nel dare attuazione al principio di favor rei non è possibile combinare le disposizioni più favorevoli della nuova e della vecchia disciplina in quanto, si creerebbe una terza disciplina. 2.3 LA PROPORZIONALITA’ La recente riforma delle sanzioni ha previsto l'enunciazione del principio di proporzionalità. Detto principio fissa un limite che non è solo quantitativo bensì anche qualitativo: le misura non debbono eccedere per tipo, prima ancora che per numero, quello che è strettamente necessario al conseguimento degli obiettivi. Si tratta di un limite che è rivolto al legislatore. Ovviamente può avere un impiego solo nei limitati casi in cui è lasciato un qualche margine di discrezionalità a chi deve applicare le sanzioni. La sanzione dovrà essere applicata in modo da risultare proporzionata all'offensività concreata della condotta da punire. In mancanza di una disciplina di matrice unionale in materia di sanzioni, originariamente si era detto che spettasse ai singoli Stati scegliere le sanzioni appropriate purché quest'ultime non eccedevano quanto necessario per garantire l'esatta riscossione dell'imposta, nonché evitare l'evasione. Anche il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale. Ad avviso della Consulta, il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile anche dalla generalità delle sanzioni amministrative. Qual è la riforma delle sanzioni il principio di proporzionalità è stato positivizzato per tutte le sanzioni amministrative. 2.4 IMPUTABILITA’ E COLPEVOLEZZA Anche il sistema sanzionatorio amministrativo tributario si regge sul principio di personalità. Questo comporta diverse implicazioni. Innanzitutto, che la responsabilità da sanzione è personale. In caso di concorso di persone, si applica il modello in base al quale ciascuno risponde della sanzione prevista per la violazione per intero. Una parziale deroga per detta regola è prevista nel caso di violazione commessa dal dipendente o dal rappresentante legale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio. Qui si prevede la responsabilità solidale della persona fisica, nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è stata compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave; inoltre, il pagamento della sanzione da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qui opera il modello solidaristico e non concorsuale. Non sono trasmissibili agli eredi né le sanzioni amministrative che dovevano essere irrogate al de cuis né quelle già erogate, ma non ho ancora pagate; restano trasmissibili gli eventuali debiti tributari imputabili agli eredi. Occorre l'imputabilità della condotta e il sistema esige la responsabilità per la condotta che, per dar luogo all'applicazione di sanzioni, deve essere addebitabile a titolo di dolo o colpa. 72 La colpa è presunta ed oggettivata dalla condotta, che la giurisprudenza è ferma nell’addossare al trasgressore l'onere di dimostrare l'assenza di dolo o di colpa nella condotta incriminata. Al contempo, è definita la figura della colpa grave, richiesta a taluni specifici fini. Si parla di colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare del significato e della portata della norma violata. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. Il sistema conosce una responsabilità per il pagamento della sanzione, che ha carattere patrimoniale e non propriamente afflittivo. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o pagamento del tributo, è commessa da rappresentante legale o negoziale di una persona fisica, responsabile della sanzione è l'autore materiale della violazione. Colui che ha beneficiato della violazione, e quindi, la persona fisica, nell'interesse della quale l'autore materiale della violazione ha agito, è obbligata solidamente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Ai sensi dell'art 2, comma 2-bis del d.lgs. n 472/1997 la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società. In questo caso non è più applicabile la responsabilità solidale, come accade con le persone fisiche. In questo caso, le sanzioni amministrative sono a carico esclusivamente della persona giuridica contribuente ed è escluso il concorso sia degli amministratori sia di terzi. Il legislatore ha poi previsto che, se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica, di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha concretamente agito; torna in essere la responsabilità dell'autore materiale dell'illecito. In ogni caso, resta ferma, la responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di responsabilità giuridica. 2.5 LE CAUSE DI NON PUNIBILITA’ Il legislatore tributario ha previsto delle cause di non punibilità, che individuano ipotesi in cui la responsabilità sanzionatoria non può essere addebitata all'autore della condotta: o perché viene meno l'elemento della colpa o le ragioni della sanzione. Le cause di non punibilità sono elencate dall'articolo 6 d.lgs. n472/1997: - l'errore sul fatto, quando l'errore non è determinato da colpa; - le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme. Tale ipotesi si realizza da laddove risulta impossibile individuare con sicurezza la norma che si deve applicare a un caso concreto. La condizione dell'incertezza normativa tributaria deve consistere in una oggettiva impossibilità, che può essere desunta attraverso una serie di fatti indice quali: 1. La difficoltà nell'individuare le disposizioni normative; 2. La difficoltà a confezionare la formula dichiarativa della norma giuridica; 3. La difficoltà di determinare il significato della formula dichiarativa individuata; 4. La mancanza di informazioni amministrative; 5. La mancanza di una prassi amministrativa; 6. La mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7. La formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; 8. Il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9. Il contrasto tra opinioni dottrinali; 10. L'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. L'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria è riammessa al potere del giudice cui spetta di valutare l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme; - l'ignoranza della legge tributaria inevitabile; ciò quando l'autore della violazione ha adempiuto con diligenza al dovere di reperire le norme applicabili; - quando il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi - la forza maggiore, che si verifica in presenza di una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto. La forza maggiore non esige l'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze normali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso. 73 A questa ipotesi, va aggiunta quella dell'autore mediato. In questo caso, della violazione non risponde l'autore materiale ma solamente colui che determina la violazione di una disposizione. È ascrivibile al principio di offensività la causa di non punibilità prevista per le violazioni meramente formali. 2.6 LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI La determinazione delle sanzioni tra il minimo ed il massimo edittale è condizionata da una serie di fattori, tesi a valorizzare l'effettiva responsabilità del trasgressore. Nella determinazione del quantum si deve avere riguardo: la gravità della violazione, l'opera da lui svolta per l'eliminazione delle conseguenze, la sua personalità e le sue condizioni economiche e sociali, i precedenti fiscali. È in ragione di tali parametri che deve essere commisurata la sanzione. Importante che si rispetti il principio della proporzionalità e, la sanzione applicabile può essere ridotta fino ad un quarto della misura prevista, quando concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra la violazione e la sanzione applicabile. La sanzione, è aumentata fino al doppio nei casi di recidiva, che si ha quando l'autore della violazione è incorso, nei tre anni precedenti, in un’altra violazione della stessa indole. Infine, è espressamente stabilito che in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo. 2.7 IL CUMOLO GIURIDICO E LA PROGRESSIONE In caso di violazione plurime della normativa tributaria, la reazione sanzionatoria può intraprendere due soluzioni: il cumulo materiale o il cumulo giuridico. Con il cumulo materiale, la sanzione stabilita per ciascuna violazione si cumula alle altre sicché viene erogata la somma algebrica di tutte quante le sanzioni. Nel cumulo giuridico, invece, si applica una sola sanzione, debitamente aumentata. Il risultato che consegue l'applicazione del cumulo giuridico non può essere superiore a quello che risulta dal cumulo materiale: la regola è che si applica il risultato che comporta la sanzione minore tra cumulo giuridico e cumulo materiale. In ordine al funzionamento del cumulo giuridico, questo prevede l'impiego di una sola delle sanzioni applicabili al caso di specie. Tale sanzione deve successivamente essere incrementata secondo misure differenti, per giungere alla determinazione di una sanzione unica, che assorbe il cumulo materiale di tutte le singole sanzioni applicabili. Il cumulo giuridico torna applicabile nel concorso formale, che si realizza quando con una sola azione o omissione si violano diverse disposizioni anche relativi a tributi diversi. Può essere omogeneo o eterogeneo. Il cumulo torna applicabile nel caso di concorso materiale, che si compie quando, con più azioni od omissioni, sono commesse diverse violazioni della medesima disposizione. Il concorso materiale è solo omogeneo. Il cumulo giuridico torna applicabile nel caso della continuazione. Si parla di continuazione quando sono commesse e più violazioni che, nella progressione o nel loro rispondere ad una medesima risoluzione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Il conteggio della sanzione unica varia a seconda che si tratti di violazioni relative al medesimo tributo ovvero a tributi differenti, ovvero a violazioni commesse in un unico periodo di imposta o in più periodi diversi. Nel primo caso, se le violazioni sono tutte relative al medesimo tributo e al medesimo periodo d'imposta, il calcolo si esaurisce nell'applicazione della solo aliquota prevista per il concorso: si prende la sanzione prevista per la violazione più grave e la si aumenta da un quarto al doppio. Quando invece si tratta di violazioni riferite a più tributi e a più periodo di imposta, occorre individuare la sanzione base. Se sono coinvolti più tributi occorre prendere la sanzione per la violazione più grave e aumentarla del 20%; nel caso di violazioni commesse in diversi periodi di imposta, la sanzione va aumentata dalla metà al triplo. Determinata la sanzione base, si applica la percentuale del concorso, per ottenere la sanzione da irrogare in applicazione del cumulo giuridico. Le diverse percentuali si applicano in una precisa sequenza: 74 - si individua la sanzione prevista per la violazione più grave - se sono coinvolti più tributi, si aumenta la sanzione del 20% - se sono coinvolte più annualità, la sanzione base aumentata dalla metà al triplo - sulla sanzione base, così determinata, si applica l'aumento previsto per il cumulo, dal quarto al doppio Il regime del cumulo, di cui al comma 5 dell'art 12, segue le condizioni prescritte dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rinviandovi espressamente. Quando l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente ma, ma vi provvede tramite più atti, ogni atto successivo deve determinare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei provvedimenti precedenti. L'ufficio deve: - calcolare la sanzione da erogare, applicando il cumulo giuridico sulla base di tutte le sanzioni irrogate e da erogare con riferimento alla violazione della stessa indole commesse su diversi anni di imposta - scomputare le sanzioni già erogate con i precedenti atti notificati - irrogare l'eventuale eccedenza La continuazione delle violazioni è interrotta dalla constatazione delle violazioni. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, la disciplina del cumulo si applica distintamente per ciascuna imposta e periodo. 2.8 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO L'istituto del ravvedimento operoso offre al contribuente la possibilità di rimediare spontaneamente all'errore commesso beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili. Il ravvedimento si attua correggendo l'errore e versando il maggiore tributo dovuto, nonché le sanzioni nella misura ridotta. La riduzione è graduata a seconda della tempestività con cui avviene il ravvedimento. Il ravvedimento è consentito a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Detto limite non opera per i tributi amministrati dall'agenzia delle entrate e per i tributi doganali e per le accise. In relazione al tempo in cui il ravvedimento effettuato si devono distinguere le seguenti situazioni: - per la regolarizzazione di un mancato pagamento, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte ad un decimo del minimo - se la regolarizzazione dell'errore è operata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, la riduzione delle sanzioni e ad un nono del minimo - se la rettifica è effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso o entro un anno dalla omissione, la riduzione è ad un ottavo del minimo - se la rettifica è operata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, le sanzioni sono ridotte ad un settimo del minimo - la riduzione è ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori avvengono dopo la comunicazione dello schema di atto; ciò, a condizione che lo schema di atto non sia preceduto da un verbale di constatazione e non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione - se il versamento è effettuato a seguito di rilascio del processo verbale di constatazione, ma prima della comunicazione di adesione al verbale e prima della comunicazione dello schema di atto, la riduzione delle sanzioni è ad un quinto del minimo - la riduzione è ad un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione - la riduzione, infine è ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; è esclusa con un ritardo superiore a 90 giorni. Con riferimento al calcolo della riduzione delle sanzioni in tema di sanzioni per omesso versamento si prevede la riduzione della metà della sanzione ordinaria per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Si prevede l'ulteriore riduzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, a 1/15 per ogni giorno di ritardo. 75 Va ricordato che, deve essere corretta la violazione effettivamente commessa e considerate le sanzioni previste per detta violazione, pena l'inefficacia del ravvedimento. Nel caso in cui si voglia regolarizzare una violazione che attiene al contenuto della dichiarazione di imposta, occorre procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento operoso si perfeziona attraverso il pagamento, da parte del soggetto passivo, dell'imposta dovuta, degli interessi, della sanzione ridotta, utilizzando appositi modelli ministeriali di pagamento. Ai fini del ravvedimento è consentito l'utilizzo dello strumento del cumulo giuridico di cui all'articolo 12. In particolare, si prevede che, la percentuale di riduzione sia determinata in relazione alla prima violazione. La riduzione prevista in caso di ravvivamento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni previste, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata. Il perfezionamento del ravvedimento operoso preclude al contribuente la ripetizione di quanto versato, salvo in caso di errori formali, essenziali e riconoscibili. È ammesso il rimborso dell'imposta e delle sanzioni, qualora il ravvedimento sia avvenuto a seguito di errore e si tratta di violazione formale 2.9 I PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI Sono previsti tre diversi procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative: un procedimento ordinario, semplificato e super semplificato. Il primo può classificarsi come procedimento di contestazione, mentre gli altri due come procedimenti di irrogazione immediata. La prima procedura è riservata alle sanzioni non connesse al tributo. In questo caso, l'irrogazione di una sanzione deve essere preceduta da un atto di contestazione, appositamente notificato al contribuente, che deve essere motivato. A seguito della notifica dell'atto di contestazione si apre una finestra temporale di 60 giorni, nel quale il trasgressore si trova davanti a tre opzioni. La prima opzione consiste nella possibilità di definire in via agevolata la pretesa sanzionatoria mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo della sanzione irrogata; il procedimento si conclude con il pagamento. La seconda opzione consente al contribuente di presentare all'amministrazione finanziaria delle memorie difensive, in modo da instaurare un vero e proprio contraddittorio procedimentale. A fronte di ciò l'amministrazione finanziaria può entro un anno dalla presentazione delle memorie: - abbandonare la pretesa sanzionatoria condividendo la posizione del contribuente - emettere un provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La terza opzione consiste nella possibilità per il trasgressore di presentare immediatamente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente. Il procedimento semplificato è applicabile ai casi di sanzioni collegate al tributo a cui si riferisce la violazione. In questo caso, l'irrogazione delle sanzioni avviene senza previa contestazione ma direttamente con l'avviso di accertamento del tributo cui la violazione si riferisce. Se la violazione è connessa al tributo, l'irrogazione è immediata; mentre se non è connessa si deve seguire il procedimento dell'articolo 16. Nell'erogazione immediata non è consentita la presentazione di osservazioni, è consentito invece l'acquiescenza delle sole sanzioni, nel senso che il trasgressore, può decidere di pagare le sanzioni irrogate, beneficiando dell'abbattimento ad un terzo, pur impugnando al contempo l'accertamento per l'imposta. Infine, vi è il procedimento super semplificato, dove la sanzione viene irrogata mediante la diretta iscrizione al ruolo dell'importo dovuto a titolo di sanzione per ritardato o omesso versamento di tributi. L'atto di contestazione o di irrogazione deve essere notificato entro il quinto anno successivo a quello di commissione della relazione, ovvero nel diverso termine stabilito per l'accertamento dei tributi. Il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in 5 anni indipendentemente dalla modalità impiegata per irrogarle. Nel caso di una pluralità di autori dell'infrazione, il termine per notificare l'atto agli altri è prorogato di un anno. Infine, è previsto un peculiare regime di remissioni in termini. Nei casi di annullamento parziale dell'atto, il 76 contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni, purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 2.10 LE SINGOLE FATTISPECIE SANZIONATORIE Il novero della fattispecie sanzionatorie è estremamente vario. Si tratta delle violazioni in materia di imposte sui redditi, Irap ed iva. Le sanzioni amministrative, presidiano tutti i diversi obblighi contemplati dalla normativa tributaria, sebbene con sanzioni di misura differenti a giustificazione della differente gravità delle varie condotte. Tra le condotte che possono dare luogo alle applicazioni di sanzioni vi sono quelli in tema di dichiarazione. È sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione; è la violazione più grave. Si ricorda, che la dichiarazione si considera omessa solamente una volta decorsi 90 giorni dal termine di presentazione. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini per l'accertamento, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista all’art.13 aumentata al triplo. Per le violazioni inerenti alla presentazione della dichiarazione risponde il solo contribuente, anche nel caso in cui abbia conferito l'incarico di trasmissione ad un professionista. Il contribuente è tenuto ad un vero e proprio dovere di vigilanza sul professionista. È poi sanzionata la presentazione di una dichiarazione infedele. La dichiarazione è infedele quando viene indicato un imponibile oppure un’imposta inferiori a quelli accertati oppure un credito superiore a quello spettante. Inoltre, è rappresentata la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili IVA nonché la violazione degli adempimenti formali variamente contemplati ai fini strumentali per l’applicazione delle imposte. Per l’omesso o ritardato pagamento dell’imposta dichiarata è prevista la sanzione del 25%. Un’altra fattispecie sanzionatoria è prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti non spettati o inesistenti. Quando il contribuente si avvale della compensazione per pagare le imposte utilizzando però crediti inesistenti o non spettanti. In merito alla distinzione tra credito non spettante e credito inesistente si evidenzia che: - Credito non spettante: i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita delle norme. - Credito inesistente: i crediti per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina normativa di riferimento. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e applicata alla sanzione del 70% della misura dei crediti stessi. 3. LE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE Accanto alle sanzioni amministrative, il sistema prevede anche delle sanzioni penali, tese a reprimere le condotte dei contribuenti, che integrano le forme più gravi di evasione fiscale e di frode. Il sistema è regolato dal D.lgs. 74/2000, applicabile solo in materia di imposte sui redditi ed Iva. Le fattispecie di reato sono un numero circoscritto. Il sistema risulta imperniato su un catalogo ristretto di fattispecie criminose, connotate da rilevante offensività. Le fattispecie sono strutturate come delitti, ossia puniti con la reclusione e, tranne alcune ipotesi che sono di pericolo, come reati di danno, dove occorre che si verifichi il fatto dannoso qui integrato dall’evasione. Sono tutti reati puniti a titolo di dolo; in molti casi è addirittura richiesto il dolo specifico, nel senso che la condotta del trasgressore deve essere finalizzata all’evasione d’imposta. Molti reati prevedono soglie di punibilità, sotto le quali non vi è rilevanza penale della condotta. La soglia di punibilità è parametrata al tributo evaso. 3.1.LE NOZIONI GENERALI E LE SINGOLE FATTISPECIE PUNITIVE Per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione. Per fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti si intendono quelle emesse a fronte 77 di operazioni non realmente effettuate o con corrispettivi o imposta in misura superiore al reale, che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Per fine di evadere le imposte si intende i fine comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un esistente credito di imposta. In merito alle singole fattispecie si possono individuare tre categorie di delitti. I delitti in materia di dichiarazione: sono i delitti in cui è stata presentata una dichiarazione infedele ovvero in cui è stata omessa la dichiarazione. Sono previste quattro fattispecie: dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; dichiarazione omessa. È previsto un dolo specifico, nel senso che la condotta deve essere finalizzata propriamente all’evasione dell’imposta. Questi non sono punibili a titolo di tentativo. I delitti in materia di documenti: sono solamente due, cioè l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e l’occultamento o distruzione di documentazione contabili. Sono reati di pericolo. I delitti in materia di omessi versamenti e pagamento: sono quattro; tre fattispecie sono relative al mancato pagamento di ritenute, iva dichiarata e imposte dichiarate, laddove l’omissione consegua segnatamente all’impiego di crediti inesistenti o non spettanti. La quarta fattispecie colpisce la condotta di chi, in vista dell’esecuzione forzata, compie atti simulatori e/o fraudolenti per sottrarre le proprie garanzie patrimoniali all’azione dell’agente della riscossione. 3.2. IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ La stessa condotta può astrattamente dare luogo all’applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative. Questo contrasterebbe con il principio del ne bis in idem, ossia del divieto di una duplicità di sanzioni per la medesima condotta, per cui il legislatore ha previsto un criterio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito ai sensi della disciplina sui reati tributari e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica solamente la disposizione speciale, quella cioè che descrive la fattispecie in modo più puntuale ed esatto, rispetto alla vicenda concreta. In teoria è diffusa l’opinione secondo cui sarebbe sempre la sanzione penale a prevalere. In realtà, la sanzione amministrativa va comunque irrogata; semplicemente non può essere riscossa fintanto che la vicenda penale non si sia conclusa con provvedimento di archiviazione o con sentenza di assoluzione. L’arresto dell’esecuzione delle sanzioni amministrative è automatico e generalizzato ed opera per la solo circostanza che sia stata inoltrata la notizia di reato alle autorità. 3.3. LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ Le cause di non punibilità si sommano a quelle previste dal Codice penale. Si osserva che il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: - l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito - l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria - l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione - la situazione di crisi del codice dell'impresa e dell'insolvenza I reati sul pagamento delle imposte non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, i debiti tributari, compresi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Per i reati di omesso versamento è prevista la non punibilità se lo messo a pagamento dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute. I reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione non sono punibili se i debiti tributari sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Laddove non sia possibile accedere ad una delle cause di non punibilità citate, le pene applicabili sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. 78 3.4. LA CONFISCA In caso di condanna per un reato tributario è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (confisca diretta). Quando la confisca non è possibile, può essere ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente). Per disporre la confisca diretta è necessario accertare i singoli beni che costituiscono il profitto del reato, mentre nella confisca per equivalente è sufficiente l’indicazione generica dell’ammontare del profitto, senza che sia rilevante l’identità dei singoli beni da apprendere. Ai fini tributari, il profitto del reato viene tipicamente identificato nell’imposta evasa, ma non solo. Nei reati dichiarativi il reato si compendia nella sola evasione di imposta, la sanzione rappresenta il costo del reato, e non può certo costituire un profitto del reato stesso. La previsione della confisca per equivalente in materia tributaria determina una grave dispersione nel sistema. La confisca, laddove non sia possibile in forma diretta, viene subita dalla persona fisica in misura parametrata l'evasione della società. Il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante realizzazione. 3.5 LA CONFISCA ALLARGATA E LA NUOVA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI PER I REATI TRIBUTARI Con il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, è stata introdotta in materia tributaria la confisca allargata o per sproporzione. Nei casi di condanna per i reati espressamente enumerati è sempre disposta la confisca dei beni o delle altre utilità, che appaiano sproporzionate al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, di cui il condannato non possa giustificare la provenienza. Si tratta di un provvedimento ablatorio post delictum. Con lo stesso decreto è stata introdotta una nuova ipotesi di responsabilità degli enti e si tratta di una novità assoluta ed è circoscritta al solo reato di dichiarazione fraudolenta mediante FOI, Dove si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 3.6. RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO La regola che informa i rapporti tra processo penale, procedimento e processo tributario è quella del doppio binario, per cui i due procedimenti possono procedere separatamente ed in autonomia. L’autonomia dei procedimenti determina, in linea di principio, la reciproca irrilevanza dei relativi esiti, con la inevitabile conseguenza di possibili risultati antitetici. Il principio dell’autonomia vale ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta evasa per l’adozione del sequestro preventivo ai fini di confisca. La determinazione dell’imposta evasa a opera del giudice penale può contraddire quanto concluso davanti al giudice tributario. Le presunzioni previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato e per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova o in altre presunzioni gravi, precise e concordanti. La regola del doppio binario appare troppo rigida e non giustificata, motivo per cui la giurisprudenza è giunta progressivamente ad ammettere dei temperamenti. Si riconosce che il giudice penale possa considerare alla stregua di una attenta e critica valutazione, quanto dedotto dal giudice tributario o dall’ufficio. Si è giunti ad affermare che il giudice tributario non possa sottrarsi all’apprezzare la sentenza penale, dovendo in caso di mancata considerazione motivare adeguatamente la propria pronuncia. Infine, deve essere sempre applicato il principio di divieto di bis in idem. SEZ.IV LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 1.L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE La riscossione comprende l’insieme di atti e di attività attraverso cui l’ente impositore acquisisce la disponibilità delle somme dovute, a titolo di tributo, dal soggetto obbligato all’adempimento. Questa fase rappresenta l’imprescindibile momento di attuazione dell’obbligazione tributaria e si compie con l’esazione anche coattiva delle risorse finanziarie derivanti da entrate tributarie. La concreta realizzazione dell’obbligazione tributaria implica la necessità e non solo l’eventualità dell’apprensione delle risorse finanziarie 79 dovute, in modo da assicurare l’effettivo concorso alle pubbliche spese, in ossequio ai precetti della Costituzione. La fase di riscossione non può mai mancare. Qualora il contribuente non adempia spontaneamente al proprio debito, l’ente creditore deve attivarsi con le procedure di esazione coattiva, pur con il rischio che queste risultino infruttuose. La riscossione costituisce la fase conclusiva dei rapporti giuridici tra amministrazione finanziaria e contribuente: versando le somme dovute il contribuente estingue l’obbligazione tributaria e soddisfa il suo obbligo di partecipazione alle pubbliche spese. Va però detto che nella pratica la riscossione non rappresenta necessariamente la fase terminale del rapporto. Accade sempre più spesso che vicende della riscossione intervengano in momenti anticipati, sovente a ridosso della realizzazione del presupposto se non, addirittura, anteriormente ad esso. Tutto ciò con il dichiarato obiettivo di avvicinare il pagamento del tributo alla realizzazione del presupposto (es. imposte sui redditi, versamenti in acconto, ritenute in acconto) in considerazione delle esigenze finanziarie del bilancio statale che costringono l’ente pubblico ad acquisire anticipatamente, ancorché in via provvisoria, le risorse di cui necessita. 1.1.I SOGGETTI ATTIVI DELLA RISCOSSIONE Storicamente la riscossione delle imposte non è stata curata direttamente dall’ente creditore, bensì affidata ad un soggetto terzo, l’esattore: una persona fisica o giuridica, iscritta in un apposito albo, dotata di prescritti requisiti di struttura e solvibilità. All’esattore veniva appaltato lo svolgimento del servizio di riscossione tributi e di altre entrate pubbliche in un determinato ambito territoriale, dietro compenso chiamato aggio. Tale soluzione venne preferita ad altre per diverse ragioni: - L’attività poteva essere condotta da privati - La riscossione è un’attività che consta di atti materiali, meglio effettuabili da soggetti privati che da pubblici - Si assicurava allo stato, mediante il c.d. obbligo del non riscosso per riscosso, un flusso costante e regolare di entrate. Nel corso del tempo questo sistema di riscossione è profondamente mutato. Una profonda innovazione è avvenuta nel 2005 con l’istituzione di Riscossione s.p.a., successivamente denominata Equitalia s.p.a.: società partecipata da Agenzia delle entrate ed INPS incaricata di svolgere il servizio di riscossione. L’ultimo passaggio di questa evoluzione si è avuto nel 2017 con la soppressione di Equitalia e il subentro di un nuovo ente pubblico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione: ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L'agenzia delle entrate e riscossione opera assicurando, la salvaguardia del credito con un tentativo di notificazione della cartella di pagamento; la notificazione di atti intervenuti della prescrizione del credito; la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente; la trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi contenenti lo stato delle procedure relative alle singole quote. Per i tributi locali la riscossione può essere invece curata direttamente dall’ente impositore attraverso una società in house ovvero avvalendosi in tutto o in parte di soggetti iscritti in un apposito albo. 1.1.1 IL DISCARICO DELLE QUOTE AFFIDATE È previsto un meccanismo automatico di discarico delle quote affidate con lo scopo di evitare un accumulo di posizioni da riscuotere, che rischiano di ingolfare l'attività dell'agente della riscossione. È previsto che le quote affidate all'agenzia dell’Entrate-Riscossioni che non siano non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento siano discaricate. 1.2 I SOGGETTI PASSIVI DELLA RISCOSSIONE I soggetti passivi della riscossione sono i soggetti tenuti al pagamento delle somme vantate. Si tratta del contribuente, ma possono essere coinvolti anche i destinatari di un avviso di accertamento o di liquidazione. Vi sono casi in cui i destinatari di un atto di riscossione sono soggetti che non hanno ricevuto un atto impositivo e che, quindi, vengono coinvolti solo in sede di riscossione coattiva della pretesa. Ciò accade con la responsabilità dei soci di società di persone per i debiti della società. In ragione della responsabilità 80 civilistica l'accertamento deve essere notificato solo alla società e non pure ai soci, ai quali vanno notificata solo la cartella di pagamento. Altro caso in cui il debito tributario può essere vantato in ragione di una responsabilità patrimoniale ciclistica è disciplinato dall'art 36, DPR, n 602/1973. In caso di liquidazione di una società di capitali, i liquidatori, gli amministratori ed i soci possono rispondere a vario titolo del debito fiscale della società rimasto inadempiuto ad esito della liquidazione. 2.LA RISCOSSIONE COATTIVA Ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 602/1973 “le imposte sui redditi sono riscosse mediante: a) ritenuta diretta b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato c) iscrizione nei ruoli Alle suddette modalità devono essere aggiunte: la riscossione in base all’accertamento esecutivo e la riscossione in base ad ingiunzione fiscale. Mentre la ritenuta diretta e il versamento diretto si possono annoverare come modalità fisiologiche di adempimento dell’obbligazione tributarie, tutte le altre ipotesi individuano forme di riscossione che conseguono ad un inadempimento del contribuente. Si parla allora di riscossione coattiva. La riscossione coattiva è una vicenda solo eventuale e patologica nell’attuazione dei tributi che si verifica nelle ipotesi in cui il contribuente non adempia autonomamente, tempestivamente e correttamente ai propri obblighi di versamento; non proceda, cioè, al pagamento spontaneo nei modi e nei termini previsti. Solo in questa eventualità si attiva la riscossione coattiva, particolare procedura finalizzata al soddisfacimento coattivo del credito fiscale, mediante l’espropriazione dei beni e dei crediti del debitore e la loro successiva vendita. La disciplina della riscossione coattiva ricalca il modello dell’esecuzione forzata dettato dal c.p.c., seppure con alcune peculiarità. La prima è rappresentata dal soggetto che conduce la procedura. Nell’esecuzione esattoriale l’attività esecutiva è svolta direttamente e solo dall’Agente della riscossione, per conto dell’ente impositore titolare del credito; è l’agente della riscossione che attende l’esperimento della procedura esecutiva senza peraltro necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La seconda peculiarità riguarda l’intervento del giudice. Nell’esecuzione esattoriale l’intervento del giudice è solamente e meramente eventuale e circoscritto al caso in cui il debitore promuova opposizione. La ragione è stata ricercata nell’esigenza di approntare una procedura estremamente snella, a garanzia della sollecita riscossione dei crediti fiscali. Altra peculiarità riguarda le facilitazioni rispetto al modello processuale-civilistico. La procedura esecutiva è comune a tutti i tributi e ciò che varia è l’atto con cui detta procedura viene avviata: riscossione in base a ruolo; accertamento esecutivo; ingiunzione fiscale. 2.1. LA RISCOSSIONE IN BASE A RUOLO La riscossione in base a ruolo è la procedura base, su cui è costruita l’intera disciplina della riscossione esattoriale. La riscossione in base a ruolo costituisce la modalità generalizzata di riscossione attiva delle entrate tributarie. La riscossione in base a ruolo costituisce la forma di riscossione attiva, a carattere generale, per tutte le entrate, tributarie e non, dello Stato e degli altri enti pubblici. In base a ruolo vengono poi riscosse coattivamente tutte le entrate pubbliche anche non tributarie, (es: sanzioni per violazione del codice della strada). 2.1.1. IL RUOLO Il ruolo è un elenco; sinteticamente, è l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute, formato dall’ufficio ai fini della riscossione ad opera dell’agente della riscossione. Il ruolo viene formato dall’ufficio sulla base degli avvisi con cui è stata vantata una data pretesa che, stante l’inerzia del debitore, occorre riscuotere coattivamente. Il ruolo è atto dell’ufficio nel senso che l’iscrizione a ruolo è fatta dall’ufficio. Questo, una volta 81 verificato che il contribuente non ha procedura spontaneamente al pagamento, procede ad iscriverlo e ad iscrivere a ruolo la somma pretesa. Il ruolo ha un contenuto composito: in esso vengono iscritte tutte le somme dovute dai diversi debitorie, anche se con titolo differente. Il ruolo costituisce titolo esecutivo che legittima l’ente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei debitori iscritti a ruolo. Il ruolo deve essere motivato, infatti, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 602/1973 “nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”. Il ruolo deve essere però motivato quando non è preceduto da un precedente atto di accertamento. Ogni singola partita in cui si articola il ruolo deve trovare ragione in un atto idoneo a definire i caratteri qualitativi e quantitativi del credito da riscuotere. Ciò per dire che per poter legittimamente iscrivere a ruolo un debitore, l’ente deve disporre di un titolo giuridico, c.d. titolo di iscrizione a ruolo, che può essere un atto impositivo oppure l’esito di una peculiare attività, che consente di iscrivere direttamente a ruolo il relativo risultato. Ci sono due forme di iscrizione a ruolo. Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio: si parla di iscrizione a titolo provvisorio quando l’atto che costituisce il titolo d’iscrizione è impuntato innanzi al giudice tributario: in questo caso può essere iscritto a ruolo solo 1/3 dell’imposta e degli interessi, ma non anche le sanzioni. L’imposta residua e le sanzioni diventano riscuotibili sono dopo la sentenza del giudice di primo grado. Iscrizione a ruolo a titolo definitivo: sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Ci sono due tipi di ruolo: Ruolo straordinario: riguarda i casi per cui vi è fondato pericolo per la riscossione; nel ruolo straordinario possono essere iscritte tutte le somme pretese, a titolo d’imposta, sanzioni ed interessi, anche quando l’avviso che costituisce il titolo di iscrizione a ruolo è stato impugnato. L’impiego del ruolo straordinario deve essere motivato. Ruolo ordinario: una volta formato il ruolo deve essere sottoscritto e con la sottoscrizione diventa titolo esecutivo. L’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di indicare nella cartella di pagamento le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ritiene sussistere un fondato periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario. 2.1.2. LA CARTELLA DI PAGAMENTO Ricevuto il ruolo, l’Agente della riscossione provvede alla cartellazione, ossia formare le cartelle di pagamento estrapolando dal ruolo le pretese riferite al medesimo debitore. La cartella di pagamento è un estratto del ruolo ed è predisposta dall’Agente della riscossione. È un atto individuale, riferita ad un singolo debitore. Rispetto al ruolo, la cartella ha un profilo funzionale peculiare, integrato dall’intimazione ad adempiere il versamento della somma richiesta entro 60 giorni dalla notificazione nonché dall’avvertimento che, in mancanza, si procederà a riscossione forzata. La cartella assolve alla funzione di precetto ed è necessaria per poter avviare la procedura esecutiva. Nella cartella devono essere riportate le medesime indicazioni prescritte per il ruolo, per cui la cartella sarà motivata nei soli casi in cui lo è anche il ruolo. Il difetto di motivazione della cartella che nomini un atto che ne costituisce il presupposto senza indicarne esattamente gli estremi, non può condurre alla dichiarazione di nullità della cartella se il contribuente la impugna dimostrando di avere piena coscienza dei presupposti avendoli puntualmente contestati. Se il debitore non paga la cartella nel termine di 60 giorni dalla notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora e l’onere di riscossione, o aggio, in misura piena o può essere avviata l’esecuzione forzata. 82 La notifica deve essere fatta entro rigorosi termini decadenziali, diversificati in ragione del titolo di iscrizione a ruolo. In particolare, si deve procedere alla notifica della cartella entro il 31 dicembre: - del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione; -del quarto anno successivo, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata; -del quarto anno successivo, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale; -del secondo anno successivo, per le somme dovute in base agli accertamenti. Se l’atto diviene definito per mancata impugnazione, il termine è di due anni; mentre se l’atto viene impugnato e interviene il giudicato, il termina diventa quello di prescrizione decennale. Il ruolo funge da titolo esecutivo non solo nei confronti del debitore verso cui è stato formato, ma anche nei confronti di terzi. Sulla base del ruolo, infatti, può essere notificato il precetto anche al debitore coobbligato. La notifica tempestiva ad uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri. 2.2. L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO Per la riscossione delle imposte sui redditi, IVA, e IRAP a partire dal 2011 non si utilizza più il ruolo ma direttamente l’avviso di accertamento, adeguatamente modificato. Si parla infatti di accertamento esecutivo, o atto impositivo. Con l’accertamento esecutivo non è più richiesto il ruolo o la cartella di pagamento. Le funzioni di precetto sono assolte direttamente dall’avviso di accertamento che cumula ben 3 funzioni: Atto impositivo; Titolo esecutivo; Precetto. La ragione dell’introduzione dell’accertamento esecutivo va ricercata nell’obiettivo di concentrare la riscossione nell’accertamento: eliminando la fase di formazione del ruolo e della cartella si sono voluti abbreviare i tempi necessari per procedere all’esecuzione forzata. In quanto avviso di accertamento, l’avviso di accertamento esecutivo deve riportare il contenuto tipico dell’atto impositivo. L’avviso è a titolo esecutivo e precetto → esecutivo divine dopo il termine decadenziale, e precetto dato che contiene l’intimazione ad adempiere. L’intimazione ad adempiere non è a termine fisso, bensì entro il termine per proporre ricorso. Ebbene, questo è un termine mobile, dal momento che, se ordinariamente è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, in alcuni casi è soggetto a proroga. L’intimazione è inoltre modulare, nel senso che l’entità delle somme intimate non è fissa, come accade con la cartella di pagamento, ma varia a seconda di come intende comportarsi il contribuente. Decorso il termine per impugnare e ulteriori 30 giorni, l’avviso viene affidato all’Agente della riscossione che può procedere con atti cautelari, per l’esecuzione forzata occorre attendere ulteriori 180 giorni. 2.2.1 GLI ATTI SECONDARI E L’ACCERTAMENTO PER IL CASO DI PERICOLO DELLA RISCOSSIONE A seguito della disciplina sull'accertamento esecutivo vanno esaminati due ulteriori istituti: gli atti di rideterminazione o anche atti secondari. Si tratta di atti che vengono emessi dopo la notifica di un accertamento esecutivo e occorre rideterminare la somma intimata. Anche qui è previsto un termine per l'intimazione di pagamento che non è mobile bensì fisso ed individuato nel decorso di 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della raccomandata. Non è prevista la riscossione frazionata, né la definizione agevolata delle sole sanzioni. Si prevede che l'atto secondario possa essere notificato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il secondo istituto è la riscossione per il caso di grave pericolo, configurabile laddove emergono elementi idonei a far ritenere reale il rischio che il contribuente sottragga i propri beni ad eventuali azioni esecutive. In tema di ruolo straordinario è consentita la riscossione integrale e non no pro quota. La circostanza del grave pericolo per la riscossione legittima l'applicazione di un regime peculiare, ispirato ad imprimere una forte accelerazione alla procedura di riscossione. Si prevede l'affidamento all'agente della riscossione delle somme decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto; non è prescritta l'osservanza del termine di 30 giorni di improcedibilità, come neppure per l'azione espropriativa di 180 giorni. 83 Laddove il pericolo si manifesti successivamente alla notifica, l'agente della riscossione può procedere immediatamente con l'azione esecutiva. 2.2.2 L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO NEI TRIBUTI LOCALI Dal 2020, sono stati previsti gli accertamenti esecutivi anche con riguardo alle entrate degli enti locali. La disciplina ricalca quella prevista per le entrate erariali, dove non è più necessario procedere alla notifica delle cartelle di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, poiché il carico può essere messo in esecuzione direttamente sulla base dell'avviso. Gli avvisi di accertamento devono contenere anche l'intimazione ad adempiere e costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. L'esecuzione forzata può essere attivata senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, Restando però sospesa per un periodo di 180 giorni. In presenza di fondato pericolo è prevista una modalità di riscossione accelerata. 2.3. L’INGIUNZIONE FISCALE L’ingiunzione fiscale consiste in un ordine di pagare entro un termine, che è di 30 giorni, la somma dovuta, pena l’inizio di atti esecutivi. Prima dell'introduzione dell'accertamento esecutivo era impiegata per la riscossione dei tributi propri ma appare destinata a restare superata. L’ingiunzione fiscale, laddove è impiegata per riscuotere i tributi, è impugnabile innanzi alle Corti di giustizia tributaria. 3. LA RATEAZIONE Attraverso la rateizzazione delle somme dovute al fisco, il contribuente ottiene la possibilità di dilazionare il versamento, sì da ridurre l’esborso diluendolo in un più ampio arco di tempo. Dal canto suo, l’ente impositore, pur ritardando il soddisfacimento integrale del debito, agevola il debitore, venendo comunque compensato del ritardo con gli interessi. Le rate sono mensili e di pari importo. La rateazione è ammessa previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione. La scelta del numero delle rate è lasciata al contribuente, ma il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia, utilizzando il modello F24. Vi sono ipotesi di rateazione del debito risultante a seguito di attività di controllo. - Innanzitutto, c'è la rateazione delle somme dovute in base a comunicazione di irregolarità. Le somme possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali. In caso di mancato pagamento di una delle rate interviene la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione al ruolo dei residui importi. - Prevista anche la rateazione nell'accertamento con adesione e nell'acqua scienza all'accertamento. Le somme possono essere versate in un massimo di 8 rate trimestrali e in caso di mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio e l'iscrizione al ruolo dei residui importi. In questo caso è inoltre dovuta alla sanzione. È esclusa la decadenza in ipotesi di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%; o tardivo versamento della prima rata. - Un'altra ipotesi è il caso di acquiescenza delle sanzioni. L'ufficio può richiedere il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 30. - L'ipotesi più significativa è quella dei ruoli. Su richiesta del contribuente l'agente della riscossione può concedere la rateazione delle somme fino ad un massimo di 72 rate mensili. Se il debito non eccede 120.000 € non necessitano di alcuna di ; documentazione diversamente se questo importo eccede la radiazione è subordinata alla verifica con appositi indici (I.S.E.E.). A seguito della presentazione dell'istanza di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa. Dopo la richiesta di rateazione può essere iscritta ipoteca o il fermo solo nel caso di rifiuto. In caso di omesso pagamento di 5 rate anche non consecutive→ il debitore decade dal beneficio; l'intero importo dovuto è iscritto a ruolo; il carico può essere nuovamente rateizzato. - È stata introdotta la disciplina di rateazione dei debiti verso gli enti locali. Si prevedono un massimo di 72 rate mensili su richiesta del debitore. 84 Se interviene un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione della riscossione, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate del piano concesso. La controversia avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza è devoluta alla cognizione delle corti di giustizia tributaria. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’istanza di rateazione vale come riconoscimento del debito. 4. LE MISURE CAUTELARI CONSERVATIVE Decorso il termine concesso al contribuente per pagare, l’agente della riscossione può procedere con le misure cautelari e conservative del credito. Si tratta di una serie di misure prodromiche alla riscossione coattiva vera e propria, con la funzione di preservare le garanzie patrimoniali del debitore in vista di questa oppure di indurre l’adempimento, sì da evitare l’avvio dell’esecuzione forzata. Le principali misure cautelari e conservative sono l'ipoteca e il fermo dei veicoli. L'ipoteca è un diritto reale di garanzia, che accorda al titolare dello stesso il diritto di essere soddisfatto in maniera prioritaria in caso di vendita del bene immobile su cui è iscritta. Una volta decorso il termine concesso al contribuente per pagare, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio del debito per cui si procede. L'agente della riscossione può provvedere ad iscrivere ipoteca direttamente, senza bisogno di alcuna autorizzazione. L'altra misura il fermo amministrativo su beni mobili iscritti in pubblici registri, con cui scatta il divieto di circolazione del bene. Il fermo non comporta alcun privilegio per il creditore sulla eventuale vendita del bene; esso si configura come uno strumento di pressione che attraverso la privazione del pene, intende indurre il contribuente a pagare. Accanto a quelle esaminate, vi sono poi misure con finalità corrispondenti, ossia conservativa delle ragioni satisfattive del credito erariale, che possono essere attivate direttamente dall’Agenzia delle entrate. Se l’ufficio ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può domandare, con istanza motivata, al presidente della Costa di giustizia di primo grado, l’iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente. L’istanza deve essere notificata alle parti interessare, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 5. L’ESECUZIONE FORZATA L'esecuzione forzata tributaria è una procedura volta a sottrarre coattivamente beni al debitore, per convertirli in denaro da destinare al soddisfacimento del credito tributario. 5.1. L’avvio dell’esecuzione forzata Per procedere, l'Agente della riscossione necessita di un titolo esecutivo, che può essere rappresentato, a seconda dei casi, dal ruolo, dall'accertamento esecutivo ovvero dall'ingiunzione fiscale. L'espropriazione forzata non può essere iniziata prima di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Con l'avviso di accertamento esecutivo, l'Agente della riscossione può intraprendere azioni esecutive dopo 180 giorni dall'affidamento in carico. In ogni caso, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un nuovo avviso di mora, che contiene l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni. 5.2 LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA L’esecuzione forzata si può articolare secondo tre tipi di procedure: il pignoramento dei beni mobili, l’espropriazione dei beni immobili, il pignoramento presso terzi. 5.2.1 IL PIGNORMENTO MOBILIARE Nel pignoramento mobiliare, oggetto dell’esecuzione sono i mobili. Questo si esegue mediante redazione i un processo verbale, che viene notificato al debitore, con cui sono individuati i beni soggetti al pignoramento. Vi sono beni non pignorabili e il legislatore fiscale ha introdotto una regola speciale per l’esecuzione esattoriale, 85 estendendo anche al debitore costituito in forma societaria il pignoramento dei beni nei limiti di 1/5. Successivamente l’agente procede alla vendita die beni mediante incanto. 5.2.2 L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Con l’espropriazione immobiliare, oggetto dell’azione esecutiva sono i beni immobili e diritti reali sui medesimi. Il pignoramento si compie mediante la trascrizione presso il conservatore dei registri immobiliari di un avviso di vendita contenente, il giorno , il luogo e l’ora degli incanti. All’agente della riscossione è preclusa l’espropriazione immobiliare nei confronti dell’unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e dove lo stesso vi risieda anagraficamente. Nei casi in cui è prevista l’espropriazione non si può procedere se l’importo complessivo del credito non supera i centoventimila euro. La vendita è effettuata mediante pubblico incanto in base a ad un prezzo determinato in ragione elle norme dell’imposta di registro. 5.2.3. IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Nell’espropriazione presso terzi, l’Agente della riscossione pignora i diritti di credito che l’esecutato vanta nei confronti di terzi ovvero i beni di proprietà del debitore, ma in possesso di un terzo. In luogo della citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice, l’atto di pignoramento può contenere l’ordine ad adempiere direttamente all’agente della riscossione. Solo in caso di inottemperanza all’ordine predetto, tornano applicabili le disposizioni del cpc e quindi procedere con la citazione del terzo e del debitore davanti al giudice. Ci sono poi limiti specifici al pignoramento dei crediti. Il cpc prevede un limite unico di pignorabilità, fino ad 1/5 della somma, mentre nell’esecuzione esattoriale sono 3: - 1/10 degli importi delle somme dovute a titolo di stipendio fino a 2500 euro - 1/7 per gli importi tra 255 e 5mila - 1/5 per le somme oltre i 5mila. 5.3 LA TUTELA DELL’ESECUTATO L'intervento del giudice nell'ambito dell'esecuzione tributaria è essenzialmente circoscritto all'ipotesi in cui il soggetto esecutato promuova opposizione. Le opposizioni sono lo strumento con cui il soggetto esecutato può domandare l'intervento del giudice al fine di arrestare l'azione esecutiva intrapresa dal creditore. Nell'ambito dell'esecuzione esattoriale possono essere promosse: - Opposizione all’esecuzione: si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, è ammessa nei medesimi termini consentiti dal Codice di procedura civile. - Opposizione agli atti esecutivi: si contesta la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dei singoli atti di esecuzione, non può essere promossa per censurare la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. La ragione del limite è che i vizi di regolarità formale e di notificazione del titolo esecutivo vanno promossi dinanzi al giudice tributario. - Opposizione di terzo: deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto e non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura promossa dall’agente della riscossione a carico del medesimo debitore. Dopo il compimento dell’esecuzione può essere promossa, dinanzi al giudice ordinario l’azione di risarcimento danni nei confronti dell’agente della riscossione per i danni dal medesimo cagionati durante l’azione esecutiva. 86 CAPITOLO 8: I MODELLI PROCEDIMENTALI DI TIPO COLLABORATIVO 1.LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRIBUTARIO SECONDO MODELLI PROCEDIMNETALI DEL TIPO COLLBORATIVO E COOPERATIVO L’evoluzione normativa del procedimento di attuazione del tributo è stata caratterizzata da un cambiamento del rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria. Il modello tradizionale prevede che i soggetti comunichino con atti formali, la partecipazione si sviluppi in obblighi e che l’intervento dell’ufficio sia successivo e diretto ad accertare una violazione già realizzata. A fronte di ciò si sono sviluppati modelli procedimentali che si ispirano a logiche differenti. Per un verso perché l’esercizio del potere impositivo è condizionato dal diritto a partecipare. Per l’altro verso, perché il legislatore ha introdotto discipline riconducibili ad una filosofia delle relazioni tributarie accumunate dall’aspetto della collaborazione e cooperazione tra singolo e amministrazione finanziaria. Tali di questi istituti sono diretti a prevenire o risolvere una controversia. Si tratta degli istituti dell’accertamento con adesione, della mediazione e della conciliazione giudiziale; del ravvedimento operoso, dell’adesione ai PVC e dell’acquiescenza. Altri collegano il momento cooperativo in un a fase precedente all’adempimento, evitando forme di evasione/elusione. La recente forma fiscale ha rafforzato la dimensione collaborativa e introdotto il concordato preventivo biennale ed una nuova forma di adesione. Infine, è stata rivista la disciplina dell’autotutela tributaria. 2. I MODELLI CONSENSUALI DI IMPOSIZIONE 2.1 L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE L'accertamento con adesione è disciplinato dal d.lgs. 218/1997 e rappresenta un modello procedimentale che può condurre alla definizione concordata, fra contribuente e amministrazione finanziaria, della base imponibile e dell'imposta dovuta, con la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale. Anche i tributi locali possono essere definiti per adesione. A seguito delle modifiche l’iter procedimentale dell’accertamento con adesione deve esse raccordato con quello relativo al contradditorio preventivo, distinguendo se l’atto sia o meno soggetto al contradditorio A. Atti soggetti al contradditorio preventivo. L’agenzia notifica al contribuente uno schema d’atto per attivare il contraddittorio preventivo. Il contribuente può: 1. Presentare le controdeduzioni difensive entro 60 giorni, attivando il contradditorio. Se l’ufficio non accoglie le deduzioni, il contribuente può presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto. 2. Formulare istanza di adesione entro 30 giorni. L’ufficio comunica, entro 15 giorni, al contribuente l’invito a comparire che contiene gli elementi essenziali della ripresa fiscale in via di formazione. B. Atti non soggetti a contradditorio preventivo. Non sono preceduti da uno schema d’atto e il contribuente, se vuole, ha la possibilità di presentare l’istanza di adesione prima dello spirare del termine per impugnare. Occorre segnalare che il procedimento può prendere avvio anche durante lo svolgimento di accessi, verifiche e ispezioni. Quado viene notificato al contribuente l’invito a comparire e tra la data di comparizione e quella di decadenza intercorrono meno di 90 giorni è prevista una proroga di 120 giorni. L’elemento essenziale è l’instaurazione del confronto, avente ad oggetto la valutazione e la determinazione del presupposto e della base imponibile. Il procedimento si può concludere senza nessuna definizione consensuale. Se il procedimento si conclude in maniera consensuale, per il contribuente è prevista una riduzione dell’imposta e un abbattimento delle sanzioni amministrative. Con l'adesione, l’amministrazione ottiene il risultato del riconoscimento del debito del versamento di quanto dovuto dal contribuente. L’adesione si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo, da effettuare entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione e possono essere dilazionate con 8 rate trimestrali. Il risultato deflativo e di certezza derivante dalla definizione consensuale è garantito dal non impugnabilità dell'atto, dalla non modificabilità e non integrabilità. La natura giuridica dell'accertamento è tempo di dibattito in sede dottrinale, 87 ma sembra maggiormente coerente inserire l'istituto tra i modelli procedimentali partecipati e riconoscere all'atto di accertamento con adesione una valenza negoziale, pur se nella dimensione dell'accordo amministrativo. 2.2 IL CONCORDATO PREVENTIVO Il concordato preventivo biennale è un accordo preventivo con l'agenzia delle entrate, con cui si predetermina il futuro reddito. Se il contribuente realizzerà un reddito superiore a quello concordato, non vi sarà alcuna tassazione del surplus, così come irrilevante sarà la percezione di un reddito minore. Il concordato ha la finalità di semplificare i rapporti consentendo al contributore di realizzare un risparmio. I soggetti interessati sono i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivanti da arti e professioni svolte nello stato e che applicano gli Isa o regime forfettario. Per poter utilizzare il concordato è necessario che non sia figurabile una delle cause di esclusione previste dalla legge. L'agenzia delle entrate formula la proposta del reddito concordato sulla base dei dati forniti dal contribuente e su quelli presenti nelle proprie banche dati applicando la metodologia indicata in un apposito decreto ministeriale. I contribuenti che hanno aderito al concordato non possono essere oggetto di accertamenti. È previsto che in caso di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi, si determini la cessazione degli effetti del regime a partire dal periodo d'imposta stesso. I contribuenti hanno ulteriori benefici; è stata introdotta una specifica flat tax incrementale per rendere più attrattivo l'istituto ed incentivarne l'adozione. Si tratta di un'imposta sostitutiva opzionale che permette di assoggettare a tassazione proporzionale, con quote dal 10% al 15%, la differenza tra il reddito concordato ed il corrispondente reddito a quello cui si riferisce la proposta. Al termine del biennio il contribuente potrà decidere di rinnovare il regime sulla base di una nuova proposta. Il contribuente decade dal concordato qualora venga accertata una grave violazione, non compatibile con il regime. 2.3 LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E LA TRANSAZIONE FISCALE Altri istituti che determinano una definizione consensuale del debito d'imposta sono quelli della conciliazione giudiziale. La transazione fiscale consente all'amministrazione finanziaria di stralciare o dilazionare alcuni debiti tributari in relazione a concordati preventivi. Opera sul piano della riscossione di un'obbligazione tributaria già definita determinando una rinuncia da parte dell'ente pubblico al proprio diritto di credito. La possibile censura costituzionale sembra poter essere evitata considerando, per un verso, che si tratta di un istituto che opera in rapporto ad una fase eccezionale dell'impresa. Per altro verso, osservando che l'azione amministrativa deve essere informata anche ai principi di efficienza ed economicità, che possono condurre ad un bilanciamento tra ragioni di giusta imposizione e valutazione di convenienza. 3.I MODELLI DI REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZONE AGEVOLATA 3.1 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO L’istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di correggere i propri errori dichiarativi e di versamento, procedendo alla rettifica dell'errore con la corresponsione integrale delle imposte dovute, ottenendo in questo modo un abbattimento delle sanzioni amministrative applicabili. L’effetto premiale, che si riduce con il trascorrere del tempo che il contribuente fa passare per procedere alla regolarizzazione, è riconducibile al principio della leale collaborazione e cooperazione tra le parti. Il ravvedimento operoso deve essere raccordato con gli istituti dell'adesione ai PVC e dell'acquiescenza. 3.2 ADESIONE AI PVC L'adesione ai verbali di constatazione consente al contribuente, con consegna notifica del PVC, di aderire interamente alla ripresa fiscale fruendo della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo edittale. 88 Tramite l'adesione il contribuente accetta integralmente tutti i rilievi contenuti nel verbale per tutte le annualità. Unica possibilità concessa al contribuente è quella di condizionare l'adesione alla rimozione degli errori manifesti contenuti nel pvc. L'istituto può operare come alternativa all'accertamento con adesione che determina una più modesta riduzione sanzionatoria. L'iter procedimentale è il seguente: - ricevuto il PVC, il contribuente ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria volontà di adesione incondizionata. In alternativa può comunicare la volontà di adesione e condizionata alla rimozione dell'errore manifesto - nei 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente di addizionata l'agenzia notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale 3.3 L’ACQUISCIENZA Si definisce acquiescenza il comportamento del contribuente che accetta la ripresa dell'amministrazione finanziaria e rinuncia a contestarla, in tutte le maniere: sia con ricorso sia con accertamento con adesione. Con l'acquiescenza, il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto impositivo, le somme complessivamente dovute comprensive delle sanzioni. L'istituto della acquiescenza assume una portata residuale rispetto al ravvedimento operoso, in quanto la regolarizzazione della violazione da parte del contribuente si realizza solo a seguito dell'emanazione dell'atto autoritativo con cui il tributo è accertato. Per questo motivo, la riduzione delle sanzioni amministrative previste per l’acquiescenza è pari ad un terzo del minimo, Istituto applicandosi in relazione agli avvisi di accertamento delle imposte dirette, IRAP e IVA ed agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione delle imposte di registro e di successione e donazione. Un'ulteriore forma di acquiescenza, che attiene alle sole sanzioni amministrative, consente al contribuente di definire in via agevolata le sanzioni irrogate con il pagamento di un importo pari ad un terzo dell’irrogato. Un cenno merita l'acquiescenza processuale, Che consente di definire la controversia qualora intervenga un provvedimento di autotutela parziale. Il contribuente può rinunciare al ricorso ottenendo la riduzione delle sanzioni ad un terzo di quanto irrogato. 4.GLI INTERPELLI 4.1 L’INTERPELLO DISCIPLINATO DALLO STAUTTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE L'interpello è un istituto procedimentale attraverso il quale è riconosciuta al contribuente la facoltà di rivolgere un'istanza all'amministrazione finanziaria, al fine di ottenere un parere qualificato in ordine all'applicazione delle norme tributarie ad una fattispecie concreta e personale. In questo caso, l'amministrazione si trova a porre in essere un'attività di consulenza giuridica di carattere specifico, in una fase precedente a quella dell'adempimento della obbligazione tributaria e, in molti casi, alla stessa realizzazione del presupposto d’imposta. Si tratta di un procedimento fondato sulla leale collaborazione tra soggetti, in quanto funzionale ad una corretta individuazione preventiva del carico tributario, in grado di ingenerare un affidamento legittimo pienamente tutelato, in capo al destinatario della risposta dell'amministrazione finanziaria. Tramite l'interpello il singolo può riconoscere preventivamente la posizione dell'amministrazione finanziaria in merito al regime fiscale di un atto per evitare di commettere violazioni della norma tributaria e avere un importante effetto di certezza giuridica anche a fronte di mutamenti interpretativi. L'interpello prevede la possibilità per il contribuente di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta relativa alla: - applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo) - corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad essa applicabili (qualificatorio) - disciplina dell'abuso di diritto in relazione a una specifica fattispecie (antiabuso) 89 - disapplicazione di una norma di natura antielusiva fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie gli effetti elusivi non si verificano (disapplicativo) Sono legittimati a presentare istanza di interpello tutti i contribuenti anche i non residenti. Le istanze devono essere presentate alla direzione regionale dell'agenzia delle entrate ed è subordinata al versamento di un contributo in funzione della tipologia di contribuente del volume di affari. L'utilizzazione del servizio di consultazione semplificata è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. L’istanza deve identificare il soggetto istante e contenere la descrizione della fattispecie e deve essere esposto in modo chiaro e univoco la soluzione interpretativa proposta al contribuente. Per essere ammissibile deve essere riferita a casi concreti e personali, e non una prospettazione meramente ipotetica ed astratta. L'istanza deve avere un carattere preventivo e dunque essere presentata prima della scadenza dei termini. Non possono essere presentate istanze idonee a interferire con l'esercizio di poteri accertativi. La risposta dell'amministrazione finanziaria deve essere notificata al contribuente entro 90 giorni. Se l'amministrazione non risponde nei termini previsti si forma il silenzio- assenso, secondo cui il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente nell’istanza. Vi è una piena tutela dell'affidamento ingenerato in capo al contribuente con la risposta dell'amministrazione finanziaria. Questa risposta vincola tutti gli uffici fiscali, con sanzione espressa di nullità per i successivi atti in positivi che siano difformi dalla risposta medesima. L'interpello vincola all'amministrazione limitatamente al soggetto istante e al caso prospettato. L'amministrazione può rettificare l'interpello reso; la rettifica vale solo per il futuro e quindi non è applicabile nei confronti del contribuente che abbia già utilizzato l'interpello reso. Si ritiene che per il contribuente la risposta fornita dall'amministrazione finanziaria non sia vincolante, potendo egli decidere di discostarsene. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze di interpello disapplicativo. 4.2L’INTERPELLO PER I NUOVI INVESTIMENTI E L’INTERPELLO INTERNAZIONALE Alle quattro tipologie di interpello prima delineate, si devono aggiungere altre due fattispecie: - Interpello speciale: è rivolto a quei soggetti, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato investimenti del valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti ed durature ricadute occupazionali. La ratio è quella di individuare con la sicurezza, in termini preventivi, quale sarà il complessivo trattamento fiscale del progetto imprenditoriale, incentivando in questo modo le scelte di investimento del nostro paese. L'istanza deve essere presentata alla direzione generale che è tenuta a rispondere entro 120 giorni. La risposta vincola l'agenzia, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'investimento. - Interpello internazionale: tipologia di interpello riservata alle imprese con attività internazionale che costituisce una forma avanzata di tax compliance, perché prevede la partecipazione del soggetto distante alla fase istruttoria posta in essere dall'amministrazione e la conclusione di un accordo di interpello fra i due soggetti. L'istanza deve essere presentata presso la direzione centrale e deve contenere una chiara indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo. Al termine dell'attività l'ufficio può invitare l'impresa comparire per mezzo del legale rappresentante, al fine di verificare la completezza delle informazioni e definire i termini di svolgimento del contraddittorio. Al termine dell'istruttoria, la procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio e del legale rappresentante. Gli accordi preventivi sono vincolanti per il contribuente e l'amministrazione per il periodo di imposta in corso. La natura giuridica di tale istituto rimane quella dell'interpello e l'accordo finale si sostanzia in una forma procedimentale partecipata sono dichiarativa. 5. L’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO Il regime di inadempimento collaborativo, c.d. cooperative compliance, rappresenta il modello più avanzato della compliance fiscale, nella prospettiva di anticipare il rapporto tra contribuente e amministrazione rispetto 90 all'assolvimento degli obblighi tributari, in termini non conflittuali ma con forme di cooperazione rafforzate. Sono ammesse al regime le imprese di maggiori dimensioni con un fatturato non inferiore a cento milioni. La finalità è quella di instaurare una interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia delle entrate e contribuente, per una valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il regime si applica a seguito di richiesta di adesione trasmessa alle agenzie e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicato dal contribuente la volontà di non permanere. I contribuenti devono dotarsi di un sistema di rilevazione del rischio fiscale e deve assicurare: - una chiara attribuzione dei ruoli e responsabilità di diversi settori dell'organizzazione - procedure di rilevazione, misurazione gestione e controllo dei rischi fiscali - procedure per rimediare a eventuali carenze di funzionamento - mappatura dei rischi fiscali connessi ai processi aziendali Il tax control framework deve essere predisposto e aggiornato in linea con le indicazioni fornite compro avvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. L'amministrazione si impegna a valutare in modo trasparente e oggettivo il sistema di controllo adattato proponendo modifiche. Il contribuente si impegna a mantenere in maniera funzionale ed efficace il tax control framework. Su questa base, si prevede la possibilità di anticipare i controlli, nonché attivare una procedura di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti. Ai contribuenti che comunicano i rischi fiscali in modo tempestivo non si applicano le sanzioni amministrative ed è prevista la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio può essere adottato volontariamente dai soggetti che non possiedono i requisiti soggettivi per l'accesso. Un modello speciale è rappresentato dalla cooperazione e collaborazione rafforzata. 6. L’AUTOTUTELA TRIBUTARIA L'autotutela tributaria è disciplinata dagli artt. 10-quarter e 10-quinques dello statuto. L'istituto prevede due modelli: quello dell'autotutela obbligatoria e facoltativa. Con l'autotutela obbligatoria, l'amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare una illegittimità manifesta, rientranti in una delle sette fattispecie previste. Si tratta di vizi particolarmente gravi, in relazione ai quali l'interesse alla giusta imposizione, ha ritenuto idoneo a configurare il potere come doveroso e preminente rispetto all'interesse della stabilità giuridica. L'obbligo di autotutela viene meno decorso hanno dalla definitività dell'atto viziato. L'auto tutela obbligatoria si attiva anche d'ufficio, ma il sistema oggi protegge pienamente la posizione giuridica del contribuente. Il singolo ha diritto ad avere una risposta motivata e da da ottenere l'annullamento dell'atto viziato, anche se è divenuto definitivo. L'autotutela tributaria ha carattere facoltativo, consistendo nel potere dell'amministrazione di annullare, gli atti impositivi in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto. Questa può ricomprendere ogni ipotesi di illegittimità diversa da quelle che danno luogo all'autotutela obbligatoria. Si tende tuttavia distinguere tra vizi sostanziali e vizi formali. Per quanto riguarda i secondi, Siri ritiene che l'annullamento sia possibile solo qualora l'atto sia ancora impugnabile. Solo i vizi di carattere sostanziale giustificherebbero dunque, l'autotutela completamente favorevole al contribuente. L'autotutela facoltativa si risolve nell'esercizio di un potere discrezionale, solo parzialmente sindacabile dal contribuente. L'art. 19 prevede l'impugnazione del rifiuto espresso di autotutela facoltativa ma non di quello tacito. CAPITOLO 9: IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA 1.NOZIONE E FUNZIONE DEL RIMBORSO Il rimborso è un particolare procedimento diretto al soddisfacimento di un credito vantato dal contribuente nei confronti dell'ente impositore. Il rimborso realizza una sorta di inversione rispetto all'ordine naturale dei procedimenti tributari, giacché si assiste quindi ad un ribaltamento di ruoli tra soggetto attivo e soggetto passivo: nella procedura di rimborso il soggetto attivo diviene il contribuente, che vanta il credito, mentre il soggetto 91 passivo è l’ente impositore chiamato a rimborsarlo. Il credito da cui origina la procedura di rimborso può avere genesi differenti. Può trattare del frutto di peculiari meccanismi di applicazione del tributo dove viene prevista, come fisiologica, la riscossione anticipata del tributo rispetto alla sua esatta determinazione: in questi casi appare assolutamente normale che si verifichino situazioni di credito del contribuente che risulta avere versato più del dovuto. In tutti questi casi l'insorgenza del credito del contribuente costituisce un fenomeno assolutamente ordinario e fisiologico nell'attuazione del tributo, sicché il rimborso rappresenta naturalmente uno procedimento essenziale alla funzionalità di quel peculiare modello impositivo. Il credito può originare da una vicenda patologica di malfunzionamento del modello di attuazione del tributo: si tratta dei casi in cui il debito tributario è stato determinato in modo tendenzialmente definitivo ma dove, per svariate ragioni, si è pervenuti successivamente ad una sua rideterminazione, essendo risultata la prima determinazione errata. In particolare, si possono verificare le seguenti ipotesi: - Inesistenza, abrogazione o illegittimità della norma impositiva: l'eliminazione con efficacia retroattiva della norma tributaria travolge l'originaria obbligazione di pagamento, che diviene perciò stesso indebita in quanto sprovvista di una causa giustificatrice. - Errore commesso nella dichiarazione da parte del contribuente: quando il contribuente compie un'errata qualificazione della fattispecie, una scorretta interpretazione della norma applicabile oppure un errore nei conteggi che determina una liquidazione d'imposta maggiore di quella effettivamente dovuta. In questi casi, il contribuente ha titolo per presentare una dichiarazione integrativa ed il credito che ne consegue può essere portato in compensazione, oppure, chiesto a rimborso. - Errore commesso nella determinazione ufficiosa del tributo: si ha nei casi in cui l'errore è commesso dall'ente impositore in sede di determinazione ufficiosa del tributo. In questi casi, una volta riscontrato l'errore occorre procedere alla rideterminazione del tributo. Di conseguenza, quanto risulta versato in eccesso deve essere rimborsato. 1.1 RIMBORSO E COMPENSAZIONE Il rimborso non costituisce l'unico strumento per soddisfare il credito del contribuente. Esiste infatti anche la compensazione. Rimborso e compensazione costituiscono due modalità parimenti satisfattive del credito del contribuente tra loro idealmente alternative nel senso che rappresentano due opzioni a scelta offerte al contribuente per fruire del credito. La compensazione ha il vantaggio di consentire al contribuente di spendere immediatamente il proprio credito, senza dovere attendere il beneplacito dell'amministrazione finanziaria. Con la compensazione è il contribuente che vanta il credito che, senza dovere attendere il benestare dell'ente impositore, lo utilizza direttamente per pagare altre imposte. Nel rimborso per la fruizione del credito occorre un consenso attivo dell’ente, che non solo deve accondiscendere in merito alla spettanza del credito, ma deve poi provvedervi in concreto. Fino a quel momento il contribuente non può usare il credito. I due istituti sono alternativi in quanto la scelta a favore dell'uno o dell'altro viene generalmente fatta in dichiarazione. La scelta è peraltro revocabile. 2.LE PROCEDURE DI RIMBORSO Il rimborso può essere promosso su istanza di parte oppure d’ufficio. La differenza è dirimente perché nel primo caso il rimborso si avvia solo ed in quanto il contribuente si attivi entro precisi termini decadenziali, formulando una specifica richiesta all’ente impositore, il quale potrà condividerla o rigettarla. Nel secondo caso il rimborso viene operato direttamente dall’ente impositore, senza che occorra alcuna sollecitazione da parte del contribuente, il quale dovrà attivarsi in caso si inerzia nei consueti termini di prescrizione. 92 2.1 IL RIMBORSO DI UFFICIO Il rimborso d’ufficio costituisce una eccezione al sistema. Esso è eseguito autonomamente dall’amministrazione finanziaria ed è caratterizzato dall’assenza di un onere per il contribuente della presentazione di una istanza, mentre è previsto l’ordinario termine di prescrizione di 10 anni, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Le fattispecie del rimborso d’ufficio sono tassativamente previste dalla legge. La prima ipotesi (dpr 602/1973) secondo la quale quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. L’ipotesi è quella in cui il versamento totale o parziale di un tributo appare determinato da errori materiali o duplicazioni; errori addebitabili all’ufficio. Il rimborso d’ufficio è previsto anche nel caso in cui risulti che l’ammontare della ritenuta d’acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile sia superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione. È previsto il rimborso d’ufficio nel caso di versamento diretto in misura superiore all’imposta liquidata. In questi ultimi casi, il rimborso richiede la previa liquidazione della dichiarazione da parte dell’ufficio. Il contribuente riceverà una comunicazione di maggior credito; contattando l’amministrazione, potrà optare per il riporto del credito nella dichiarazione successiva ovvero richiederlo a rimborso per l’anno in corso. La procedura è diversa per il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti che utilizzano il modello 730; questi potranno ottenere il rimborso direttamente dal sostituto d’imposta nella prima busta paga utile. Altra ipotesi di rimborso d’ufficio è prevista con riguardo alle imposte riscosse in pendenza di un giudizio. La proposizione del ricorso non blocca la riscossione delle somme vantate. Dopo la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso da parte della Commissione tributaria, devono essere rimborsate d’ufficio, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme oggetto di riscossione provvisoria in misura superiore a quanto accertato come dovuto dalla commissione medesima. 2.2 IL RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE Nel rimborso su istanza di parte, che è la regola ordinaria, non esiste una disciplina comune a tutte le imposte, ma sono previste regole speciali per ogni tributo. È possibile, tuttavia, tratteggiare alcune regole che possono ritenersi comuni: In materia tributaria il rimborso deve essere richiesto nei modi e nei termini espressamente disciplinati dagli specifici regimi. - Non è consentito promuovere una azione di ripetizione dell’indebito ex cc, a meno che il credito non sia stato formalmente riconosciuto dall’ente impositore e non vi sia dubbio riguardo alla sua spettanza. In quel caso si può promuovere azione per ripetizione dell’indebito per l’eventuale coazione al pagamento, davanti al giudice ordinario. - La previsione di termini decadenziali per promuovere l’istanza di rimborso: l’estensione del termine varia a seconda del comparto impositivo ma in tutti i casi, se il rimborso deve essere attivato ad istanza di parte è previsto un termine decadenziale. In mancanza di disposizioni specifiche il termine decadenziale è di 2 anni dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Una volta impedita la decadenza con la tempestiva proposizione dell’istanza, decorre l’ordinario termine di prescrizione per l’esercizio di un diritto. Il termine decadenziale è tassativo e può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado. - Nelle imposte dove è prevista una dichiarazione contenente la liquidazione a saldo dell’imposta da versare, con possibile emersione in quella sede di un credito, l’opzione compiuta in quella sede per il rimborso produce gli stessi effetti dell’istanza di rimborso. Non occorre proporre una nuova istanza entro il termine decadenziale e decorre solamente il termine prescrizionale. Il mancato rimborso può essere impugnato come silenzio rifiuto innanzi alle commissioni tributarie decorsi 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. - In merito alla legittimazione passiva a ricevere l’istanza di rimborso, le regole variano da imposta ad imposta. Si è affermata la regola per cui la presentazione dell’istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente costituisce comunque atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente ma anche a determinare la formazione del silenzio rifiuto impugnabile davanti al giudice 93 - - - - tributario. L’istanza pertanto è valida. Ciò vale solo per le istanze rivolte alle agenzie fiscali e non agli enti locali, sull’assunto che l’ufficio non competente è comunque tenuto a trametter l’istanza a quello competente. La domanda di rimborso ha un contenuto minimo imprescindibile, nel senso che deve contenere le informazioni necessarie all’ufficio destinatario per poter decidere in ordine alla fondatezza o meno dell’istanza. In difetto di questo contenuto minimo, la domanda non può essere considerata giuridicamente valida. Tale vizio è ritenuto non sanabile con il successivo deposito di documenti, trattandosi di deposito comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato. Una volta presentata l’istanza, l’ufficio che l’ha ricevuta ha tempo 90 giorni per rispondere, decorsi i quali si intende formato un silenzio rifiuto impugnabile davanti alle commissioni tributarie, nel termine prescrizionale di 10 anni. La prescrizione può essere interrotta con una domanda di sollecito al rimborso. Se all’istanza fa seguito un rifiuto espresso e formalizzato, il rifiuto deve essere impugnato negli ordinari 60 giorni dalla notifica. L’accoglimento solo parziale dell’istanza vale come rigetto espresso per la misura non accolta. Nel ricorso contro il rifiuto, il contribuente riveste il ruolo di attore sostanziale per cui grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a fondamento del proprio diritto. Coerentemente con la struttura del processo tributario, i predetti oneri devono essere soddisfatti già con il ricorso introduttivo e i motivi del ricorso non possono essere integrati successivamente. L’agenzia riveste il ruolo di convenuto per cui ha solamente l’onere di replicare nelle affermazioni dell’attore e di provare le eventuali eccezioni. Viene tradizionalmente escluso che l’eventuale decadenza in cui sia incorsa l’amministrazione finanziaria per rettificare la dichiarazione sia idonea a cristallizzare e consolidare il credito. L’intervenuta decadenza per l’amministrazione finanziaria dalla rettifica della dichiarazione non impedisce alla stessa di contestare, in ogni caso, la spettanza del credito. Il rimborso può essere sospeso: qualora l’autore di una violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento a loro favore può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, anche se non definitivi. La sospensione del rimborso è concepita come forma di garanzia del pagamento della pretesa vantata con l’atto impositivo. Il provvedimento che dispone la sospensione del rimborso costituisce un atto autonomamente impugnabile. La ratio è quella di preservare le ragioni erariali. La sospensione del rimborso opera solo nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria laddove l’atto impositivo sia stato impugnato ed il ricorso parzialmente accolto. La sospensione deve essere adottata necessariamente con provvedimento che deve essere notificato. 2.3 GLI INTERESSI DOVUTI AL CONTRIBUENTE PER IL RITARDATO RIMBORSO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Con il rimborso, l’amministrazione finanziaria è tenuta a corrispondere anche gli interessi calcolati nella misura prevista, attualmente pari all’1% per ogni semestre compiuto. Per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto gli interessi sono dovuti nella misura del 2% annuo. 3.IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE In materia di imposte sui redditi, l’istanza va presentata in carta semplice all’ufficio competente territorialmente in base al domicilio fiscale. L’istanza deve essere presentata entro un rigoroso termine decadenziale di 48 mesi dal versamento. Il termine di decadenza decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto ma solo nel caso in cui detti versamenti risultino già parzialmente o totalmente non dovuti. Se l’indebito emerge solo al momento del versamento a saldo, il termine decorre dal versamento a saldo. Il termine di 48 mesi vale solo per le amministrazioni statali. Legittimato a proporre l’istanza è sia il contribuente sia il sostituto di imposta, laddove l’indebito versamento abbia avuto ad oggetto ritenute. L’opzione in dichiarazione per il rimborso del credito risultante da indicazione della dichiarazione costituisce istanza di rimborso per la somma esposta in dichiarazione. 94 È prevista una disciplina particolare dedicata al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti; a questo si provvede direttamente mediante iscrizione a ruolo. La relativa cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso. La procedura per il recupero di rimborsi erroneamente effettuati dall’erario torna applicabile anche quando il rimborso è stato disposto d’ufficio e non su istanza del contribuente. 4.IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE INDIRETTE Per le imposte indirette, la disciplina del rimborso va rinvenuta nei testi normativi dedicati alle singole imposte. In materia di imposta di registro, il rimborso deve essere richiesto dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata dall’ufficio che ha eseguito la registrazione, a pena di decadenza entro 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Con riferimento all’imposta di successione e donazione l’istanza deve essere presentata all’ufficio presso cui è stata registrata la successione, entro 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Anche per il rimborso delle imposte ipocatastali è previsto il termine decadenziale di 3 anni. 4.1 I RIMBORSI IVA Il rimborso è concepito come strumento coessenziale per garantire la neutralità. Il principio di neutralità dell’Iva costituisce un principio fondamentale del regime comune iva, a garanzia del quale si pone il riconoscimento di detrazione dell’iva a monte. Il diritto alla detrazione determina l’insorgenza del credito. Le modalità del rimborso sono rimesse ai singoli stati, ma la giurisprudenza della corte di giustizia ha elaborato una serie di condizioni, in nome dei principi di effettività ed equivalenza, cui i singoli stati devono uniformarsi. Le modalità nazionali devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante come eccedenza iva. Il rimborso iva deve quindi essere effettuato entro un termine ragionevole e mediante pagamento di somme liquide di denaro o in modo equivalente. Solo il soggetto passivo ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’amministrazione. Il termine decadenziale è fissato in un biennio dalla data di versamento della stessa o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Diversamente è previsto per il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione: l’opzione ivi espressa per il rimborso fa sì che non occorra alcun ulteriore adempimento da parte del contribuente. Di conseguenza, l’esercizio dell’azione per ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto al rimborso è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale. Un peculiare dies a quo è previsto nel caso in cui, risulti un’Iva non dovuta su una cessione di beni o una prestazione di servizi. I rimborsi di ammontare superiore ai 30mila euro, quando sono richiesti da soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni, da soggetti passivi ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica nei due anni precedenti, da soggetti passivi che chiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla cessazione dell’attività, sono eseguiti previa prestazione di garanzia. La garanzia deve essere prestata per una durata pari a tre anni, sotto forma di cauzione in titoli di stato o di fideiussione rilasciata da una banca. La garanzia non è richiesta se sulla dichiarazione o sull’istanza è apposto vizio di conformità. La possibilità di presentare la richiesta di rimborso del credito iva è sottoposta a precise condizioni, che variano in ragione di formazione del credito. Si distingue così tra rimborsi Iva annuali e rimborsi Iva infrannuali. 4.1.1 I RIMBORSI IVA ANNUALI Qualora dalla dichiarazione annuale Iva risulti una eccedenza detraibile, detta eccedenza può essere computata in detrazione nell’anno successivo oppure richiesta a rimborso. In alcuni casi è ammessa senza particolari condizioni: nel caso di cessazione dell’attività, i contribuenti che cessano la propria attività hanno diritto al rimborso del credito iva indipendentemente da ogni altra circostanza giuridico fattuale. È sempre consentito il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili. Fuori da questi casi, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile sole se di importo superiore a 2600 euro e nei seguenti casi: - Quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e delle importazioni. 95 - - Quando effettua operazioni non imponibili (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, beni e servizi per studi e ricerche. La misura ha portata incentivante di questi particolari acquisti. Quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli 7 a 7septies (difetto di territorialità sui servizi). Quando si tratta di soggetti non residenti. 4.1.2 I RIMBORSI IVA INFRANNUALI È possibile chiedere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno. Nel caso in cui dalle liquidazioni periodiche risulti una eccedenza detraibile, si consente di riportare in detrazione il relativo credito nel periodo successivo. I casi in cui è ammesso sono essenzialmente i medesimi del rimborso annuale. La procedura di rimborso riguarda i periodi trimestrali, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente liquidi l’Iva con periodicità mensile o trimestrale. Mentre il rimborso sul credito annuale deve essere chiesto con apposita opzione da indicare nella dichiarazione annuale Iva, il rimborso infrannuale può essere richiesto mediante apposita istanza telematica da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 4.1.3.I CONTROLLI DEI RIMBORSI IVA Per i rimborsi è prevista una fase istruttoria, in cui l’amministrazione finanziaria effettua una serie di controlli. Detta verifica è volta a verificare: - l’assenza di errori materiali o di calcolo - l’effettività ed esistenza del soggetto che chiede il rimborso nonché l’effettivo svolgimento di una attività d’impresa - che il soggetto richiedente non sia una società inattiva - le compensazioni effettuate e l’ammontare dei rimborsi erogati - l’effettiva esistenza del credito iva Se tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno la data di consegna. L’attività di controllo può concludersi con un esito favorevole al contribuente oppure sfavorevole che può essere formalizzato in un rigetto espresso oppure mediante silenzio rifiuto. Il rigetto è impugnabile in commissione tributaria; qualora il contribuente proponga ricorso in commissione tributaria contro il provvedimento di diniego che comunque contenga un contestuale riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato restano sospesi fino alla definizione della controversia. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente deve versare all’ufficio, entro 60 giorni, le somme che in base all’avviso stesso, risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi. Nel caso in cui, relativamente al periodo per cui è stata presentata domanda di rimborso, venga contestato un reato, l’esecuzione dei rimborsi è sospesa. Le fattispecie delittuose devono essere constatate per il medesimo periodo d’imposta per cui è stato chiesto il rimborso, la constatazione non coincide con l’esercizio dell’azione penale, bensì con la semplice constatazione della violazione. La sospensione non è discrezionale per l’ufficio e deve essere disposta per un importo non superiore all’iva esposta nelle FOI. 5. LA CESSIONE E LA SUCCESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA Il credito d’imposta può essere ceduto, ex 1260 cc. Con la cessione, i crediti vantati nei confronti dell’amministrazione finanziaria sono ceduti ad un soggetto terzo, che in questo anticipa al cedente le somme vantate. Oggetto di cessione può essere solo un credito chiesto a rimborso. Per rendere opponibile all’amministrazione finanziaria una cessione di un credito d’imposta, questa deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata dal notaio e deve essere notificata mediante invio di copia autentica dell’atto di cessione al competente ufficio dell’agenzia delle entrate. L’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione delle parti, del titolo e dell’imposto del credito ceduto. Effettuati i controlli, l’ufficio esegue il 96 rimborso direttamente al cessionario del credito. A seguito della cessione restano comunque impregiudicati i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta. Resta ferma la possibilità per il fisco, in qualità di debitore ceduto, di far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. Si riconosce espressamente la cedibilità dei crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi chiesti a rimborso, si precede che il cessionario non possa cedere a sua volta il credito oggetto della cessione. Tale limite non si applica ai crediti ceduti in occasione di una cessione di azienda. Gli interessi non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano al cessionario. È nullo ogni patto contrario. La cessione resta inefficace nei confronti dell’amministrazione se, al momento della notifica, risultano importi iscritti a ruolo a carico del cedente. La cessione avrà effetto solo per gli importi eccedenti. In merito ai controlli, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, con esclusione di sanzioni e interessi imputabili al solo cedente. Con riferimento all’iva è espressamente disciplinata la facoltà per l’ufficio di recuperare le somme erogate a titolo di rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il credito iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale, salvo che questi non prestino garanzia fino a quando l’accertamento non è divenuto definitivo. Per i soli crediti Ires risultanti dalla dichiarazione dei redditi, è contemplata una procedura semplificata per la cessione di crediti all’interno dei gruppi di società. La cessione si perfeziona ed è efficace nei confronti dell’erario anche senza l’osservanza delle formalità proprie della procedura ordinaria. Con riguardo alla successione nei crediti tributari, sebbene non vi sia una disciplina normativa dedicata alla successione mortis causa dei crediti tributari, si ritiene che questi siano trasmissibili agli eredi secondo le regole generali del Codice civile. La concreta attuazione del credito tributario richiede il rispetto delle discipline procedimentali. Sarà necessaria l’attivazione di una procedura di rimborso e se era già stato attivato dal de cuius, l’erede subentrerà nel procedimento medesimo. Dal punto di vista civilistico, l’attivazione delle procedure di rimborso oppure della compensazione, da parte del chiamato, sembra poter equivalere ad una accettazione tacita dell’eredità, con le relative conseguenze. Fenomeni di successione a titolo universale del credito tributario, equiparabili a quelli mortis causa delle persone fisiche, si possono configurare con riferimento alle vicende estintive degli enti collettivi. 97
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