1.
Introduzione
al diritto dei beni culturali
Concetti generali
Il diritto dei beni culturali e del paesaggio:
un’introduzione
Diritto: un complesso di norme giuridiche
volte a disciplinare il comportamento di tutti i
possibili destinatari di esse.
Tali norme sono obbligatorie in quanto
assistite da una sanzione per la loro
violazione.
Norme penali, di diritto privato (civili) e di
diritto pubblico (amministrative).
Il diritto dei beni culturali e del paesaggio
appartiene a quest’ultima categoria
L’amministrazione pubblica
Duplice valenza del termine amministrazione
pubblica:
In senso soggettivo indica gli enti preposti
all’esercizio di determinate funzioni;
In senso oggettivo indica l’attività svolta da un
soggetto pubblico al fine di perseguire un
interesse della collettività.
L’amministrazione pubblica
in senso soggettivo
Si occupa degli interessi delle persone che
costituiscono una comunità.
È strumentale, funzionale agli interessi dei cittadini.
Ciò non significa che tutti gli interessi di tutta la
comunità debbano essere necessariamente
soddisfatti mediante la pa.
Nel nostro sistema sociale vige il principio di libertà.
Ciascuno è libero di stabilire quali sono i propri
interessi e di soddisfarli, per quanto possibile, nel
modo che preferisce.
Necessità dell’ amministrazione pubblica
in senso soggettivo
Per la difficoltà di cura individuale di taluni
interessi;
Per
l’inconciliabilità di tutti gli interessi
individuali
sia sotto il profilo oggettivo-finanziario
sia sotto il profilo soggettivo
Amministrazione pubblica
in senso oggettivo
Amministrare è curare in concreto interessi altrui;
Amministrazione pubblica è cura in concreto di interessi
pubblici;
Quali siano gi interessi pubblici è stabilito dalle norme (la
costituzione e le leggi, che sono espressione delle scelte
politiche della comunità) le quali affidano ad apparati
amministrativi il compito di perseguire quell’interesse.
Sono esempi di interesse pubblico la tutela della salute,
della salubrità dell’aria e dell’ambiente, la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, l’ordinato assetto
urbanistico di una città, l’esistenza di agevoli vie di
comunicazione, ecc.
Amministrazione pubblica
in senso oggettivo
Le attività dell’amministrazione tra:
Attività autoritativa (amministrazione in veste di
autorità)
Attività di prestazione: attraverso l’esercizio di
queste attività gli Stati garantiscono la fruizione di
beni e servizi cui è stata naturalmente associata
l’idea della loro “pubblicità” (servizi pubblici).
Attività autoritativa
Per assicurare il soddisfacimento degli interessi
pubblici alla pubblica amministrazione (in senso
soggettivo) sono attribuiti particolari poteri,
Ablatori (es. espropriazione);
Limitativi di diritti (es. a seguito della dichiarazione di
interesse culturale);
Autorizzatori: (es. restauro di un bene dichiarato di
interesse culturale)
Concessori: (es. provvedimento che permette di effettuare
riproduzioni fotografiche di un bene culturale)
La fonte di questi speciali poteri attribuiti alla
pubblica amministrazione è la legge (principio di
legalità)
Principio di legalità
Risulta implicito nell’ordine costituzionale e, più precisamente,
nelle numerose riserve di legge enunciate nella Costituzione .
2 funzioni del principio di legalità:
Legalità garanzia: garantire e tutelare i privati, ricollegandosi
all’idea della legge quale espressione della volontà generale
Legalità indirizzo: individuare gli interessi pubblici che
l’amministrazione è tenuta a perseguire
È sufficiente che la legge stabilisca i fini che
un’amministrazione deve perseguire e non i modi in cui in
concreto questi debbono essere raggiunti.
Il nostro punto di riferimento è dunque la legge (ed in particolare
il Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
D. lgs. n.42/2004
Parte I: Disposizioni generali (artt. 1-9)
Parte II: Beni culturali
Parte III: Beni paesaggistici
Titolo I Tutela e valorizzazione (artt. 131 – 159)
Parte IV: Sanzioni
Titolo I: Tutela (artt.10-100)
Titolo II: Valorizzazione (artt. 101 – 127)
Titolo III: norme transitorie e finali (artt. 128 - 130)
Titolo I: Sanzioni amministrative (artt. 160 – 168)
Titolo II: Sanzioni penali (artt. 169 – 181)
Parte V: Disposizioni transitorie, abrogazioni ed
entrata in vigore (artt. 182 – 184)
2.
Introduzione
al diritto dei beni culturali
Storia della legislazione
Passaggi fondamentali della legislazione in
materia di beni culturali e ambientali
L. 1 giugno 1939 n. 1089:
Identificazione del carattere di particolare pregio artistico
dei beni in circolazione o oggetto di ritrovamento;
Prevalenza della conservazione;
Ampia discrezionalità nell’identificazione;
Ruolo dominante dello stato;
L. 26 giugno 1939 n. 1497:
Ha ad oggetto le bellezze naturali, panoramiche o
complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale
Passaggi fondamentali della legislazione in
materia di beni culturali e ambientali
Costituzione (1948) Art. 9:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Le due anime (valorizzazione e tutela) unificate dal valore di promozione della personalità umana.
L. 26 aprile 1964 n. 310 istitutiva della Commissione d’indagine per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e del paesaggio (Commissione Franceschini).
Bene culturale = “tutto quanto costituisca testimonianza materiale
avente valore di civiltà”.
Fra i beni culturali si ricomprendono anche i beni ambientali
Passaggi fondamentali della legislazione in
materia di beni culturali e ambientali
L. 29 gennaio 1975 n. 5: istituzione del Ministero per i beni
culturali e ambientali (nel 1998 d.lgs. 368 Ministero per i beni e le
attività culturali - MIBAC).
L. 8 agosto 1985 n. 431 (L. Galasso): si introduce il concetto di
bene ambientale e si estende la tutela ad intere categorie del
territorio nazionale.
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: trasferimento di funzioni e compiti
dello stato alle regioni (anche) in materia di beni culturali: tutela,
gestione, valorizzazione, promozione.
D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490: T.U. delle disposizioni legislative in
tema di beni culturali e ambientali (valore meramente
compilativo).
L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3: modifiche al Titolo V della
Costituzione: riparto di funzioni legislative tra stato e regioni.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” (modificato dai d. lgs. 24 marzo 2006 n. 156 e 157)
Tutela e valorizzazione: una distinzione importante.
Criterio finalistico:
Tutela = consiste nelle […] attività dirette […] ad individuare i
beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. (art. 3
comma 1)
Valorizzazione = consiste nelle […] attività dirette a promuovere
la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio
stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.
È criterio insufficiente perché non consente di distinguere le
competenze.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Criterio della natura delle attività svolte:
Tutela: ogni attività che determina effetti limitativi
(in senso lato) della sfera soggettiva dei
destinatari nel presupposto del potenziale
contrasto tra situazione soggettiva e interesse
pubblico; (cfr. C. Cost. 94/2003)
Valorizzazione:
ogni attività che determina la
soddisfazione dell’interesse pubblico in via diretta
nel presupposto di un rapporto di convergenza e
compenetrazione tra situazione soggettiva e
interesse pubblico.