Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Indice Indice 1 1 - Introduzione e concetti fondamentali 8 1.1 - Contenuto e limiti del diritto privato: nozioni introduttive. 8 1.1.1 - Norma giuridica 8 1.1.2 - Il diritto privato e il codice civile 9 1.2 - L'ordinamento giuridico 9 1.2.1 - Rapporti tra diritto privato e diritto processuale civile 9 1.2.2 - Piramide del sistema giudiziario italiano 9 1.2.3 - La corte costituzionale 10 1.2.4 - Il diritto privato e la comunità internazionale 10 1.2.5 - L'Unione europea ed il diritto comunitario 11 1.3 - Introduzione storica 1.3.1 - Evoluzione del diritto privato 2 - Fonti del diritto, fatti giuridici, mezzi di prova e Trascrizione 11 11 13 2.1 - Le fonti del diritto 13 2.1.1 - Costituzione 13 2.1.2 - Trattati e norme comunitarie 13 2.1.3 - Leggi ordinarie dello stato 14 2.1.4 - Regolamenti 14 2.1.5 - Usi e consuetudini 14 2.2 - L'interpretazione della legge 15 2.2.1 - Abrogazione 15 2.2.2 - Analogia 15 2.2.3 - Norme generali, norme speciali e norme eccezionali 16 2.2.4 - Giurisprudenza, dottrina ed equità 16 2.3 - Fatto e Diritto 16 2.3.1 - Fatti e atti giuridici 16 2.3.2 - Fattispecie e visione 17 2.3.3 - Prova dei fatti giuridici 18 2.3.4 - Strumenti di pubblicità 19 2.3.4 - Trascrizione 19 2.4 - La norma giuridica 19 2.4.1 - Il traffico giuridico: persone 19 2.4.2 - Efficacia della norma nel tempo e nello spazio 20 2.4.3 - Prescrizione 20 2.4.4 - Decadenza 21 2.4.5 - Diritti soggettivi ed interessi legittimi 21 1 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2.4.6 - Altre figure: facoltà, onere, potestà, aspettativa, status 21 2.4.7 - Autonomia privata 21 3 - I soggetti del diritto privato 22 3.1 - La persona fisica 22 3.1.1 - Capacità 22 3.1.2 - Sede 22 3.1.3 - Status familiare 22 3.1.4 - Gradi di parentela 23 3.1.5 - Cittadinanza 23 3.1.6 - Cessazione della persona fisica 24 3.1.7 - Incapacità e misure di protezione 25 3.1.8 - Atti dello stato civile 26 3.2 - Diritti della personalità 26 3.2.1 - Cosa sono 26 3.2.2 - Caratteristiche 27 3.2.3 - Quali sono 27 3.3 - La persona giuridica 28 3.3.1 - Società di persone e di capitali 28 3.3.2 - Enti 28 3.3.3 - Associazioni e fondazioni 29 3.3.4 - Imprese sociali: onlus e volontariato 29 3.3.5 - Associazioni non riconosciute e comitati 30 3.4 - Autonomia privata e negozio giuridico 30 3.4.1 - Negozio giuridico 30 3.4.2 - Elementi essenziali del negozio giuridico 31 3.5 - Invalidità 31 3.5.1 - nullità e annullabilità 31 3.5.2 - I vizi del consenso 32 4 - Libro I: Diritto di famiglia 33 4.1 - Famiglia e matrimonio 33 4.1.1 - Negozi di diritto familiare 33 4.1.2 - Il matrimonio (come atto) 33 4.1.3 - Condizioni per contrarre matrimonio 34 4.1.4 - Celebrazione del matrimonio 34 4.1.5 - La nullità del matrimonio 35 4.1.6 - Famiglia di fatto 36 4.1.7 - Matrimonio (come rapporto) 36 4.1.8 - Scioglimento della comunione 37 4.1.9 - Rapporti patrimoniali 37 4.2 - La crisi del matrimonio 38 4.2.1 - Separazione 38 2 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 4.2.2 - Divorzio 39 5 - Libro II: Diritto delle successioni 40 5.1 - Le successioni mortis causa 40 5.1.1 - Apertura della successione 40 5.1.2 - La rappresentazione 41 5.2 - Il testamento 5.2.1 - Forma dei testamenti 41 41 5.3 - La successione legittima 42 5.4 - La successione necessaria 42 5.4.1 - La successione dei legittimari: quota disponibile e azione di riduzione 43 5.4.2 - Patto di famiglia 43 5.5 - La divisione ereditaria 43 5.5.1 - La collazione 44 5.6 - Le donazioni 44 6 - Libro III: Diritti reali 45 6.1 - cose e beni 45 6.2 - patrimonio, frutti e pertinenze 46 6.3 - La proprietà 46 6.3.1 - Modi di acquisto della proprietà 47 6.3.2 - Acquisto della proprietà a titolo originario 47 6.4 - Proprietà immobiliare 49 6.4.1 - Proprietà fondiaria e proprietà immobiliare 49 6.4.2 - Rapporti di vicinato 49 6.4.3 - Azioni a difesa della proprietà 50 6.5 - Diritti reali di godimento 50 6.5.1 - Superficie 51 6.5.2 - Enfiteusi 51 6.5.3 - Usufrutto 51 6.5.4 - Uso e abitazione 52 6.5.5 - Servitù 52 6.6 - Comunione 54 6.7 - Possesso 55 6.7.1 - Acquisto del possesso 55 6.7.2 - Presunzioni collegate al possesso 56 6.7.3 - Successione ed accessione nel possesso 56 6.7.4 - Possesso vale titolo 56 6.8 - Usucapione 6.8.1 - Azioni a difesa del possesso 7 - Libro IV: Obbligazioni 56 57 58 7.1 - I soggetti e l'oggetto del rapporto obbligatorio 58 7.2 - Le disposizioni preliminari 58 3 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.2.1 - Fonti delle obbligazioni 58 7.2.2 - Caratteristiche dell'obbligazione 59 7.2.3 - Comportamento secondo correttezza 60 7.2.4 - Coercibilità delle obbligazioni e obbligazioni naturali 60 7.3 - Tipi di obbligazioni 60 7.4 - Esatto adempimento 60 7.5 - Il pagamento 61 7.5.1 - Datio in solutum 61 7.5.2 - Pagamento con surrogazione 62 7.5.3 - Spese di pagamento e quietanza 62 7.5.4 - Mezzi di pagamento 62 7.6 - Mondi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento 63 7.6.1 - Novazione 63 7.6.2 - Remissione del debito 63 7.6.3 - Compensazione 63 7.6.4 - Confusione 63 7.6.5 - Impossibilità sopravvenuta 63 7.7 - Inadempimento delle obbligazioni e mora del debitore 64 7.7.1 - Inadempimento obbligazioni 64 7.7.2 - Mora del debitore 64 7.7.3 - Responsabilità del debitore 64 7.7.4 - Effetti della mora del debitore 64 7.8 - Danno risarcibile 64 7.9 - Mora del creditore 65 7.10 - Cessione del credito 65 7.10.1 - Garanzie nella cessione del credito 66 7.10.2 - Factoring, cessione del credito d'impresa 66 7.11 - La successione del debito 67 7.11.1 - Delegazione 67 7.11.2 - Espromissione 68 7.11.3 - Accollo 68 7.12 - Specie di obbligazioni 68 7.12.1 - Debiti 68 7.12.2 - Interessi 69 7.12.3 - Danno da ritardo 69 7.12.4 - Obbligazioni semplici ed alternative 69 7.12.5 - Obbligazioni parziarie e solidali 70 7.12.6 - Obbligazioni divisibili e indivisibili 70 8 - Titolo II, Libro IV: Contratti 70 8.1 - Nozione e formazione 70 8.1.1 - Disposizioni preliminari 71 4 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.1.2 - Formazione del contratto 72 8.1.3 - Proposta e accettazione 72 8.1.4 - Cause di caducazione della proposta 72 8.1.5 - Presunzione di conoscenza 73 8.1.6 - Proposta irrevocabile 73 8.1.7 - Oltre il consenso negoziale 73 8.1.8 - Le trattative 74 8.1.9 - Responsabilità precontrattuale 74 8.1.10 - Rapporti giuridici preparatori 74 8.1.11 - Differenza tra i rapporti giuridici preparatori (contratto preliminare, opzione, proposta irrevocabile e prelazione) 75 8.2 - Elementi essenziali ed accidentali del contratto 75 8.2.1 - Causa 75 8.2.2 - Oggetto 76 8.2.3 - Forma 76 8.2.4 - Condizione 76 8.2.5 - Termine 77 8.2.6 - Modo 77 8.3 - La produzione di massa e le condizioni generali di contratto 77 8.3.1 - Contratti per adesione 77 8.3.2 - Condizioni generali di contratto 77 8.3.3 - Clausole vessatorie 77 8.4 - Effetti del contratto 79 8.4.1 - Recesso 80 8.4.2 - Principio consensualistico ed effetto traslativo 80 8.4.3 - Integrazione del contratto 80 8.4.3 - Promessa del fatto del terzo 80 8.4.5 - Caparra 80 8.5 - Interpretazione del contratto 81 8.6 - Rappresentanza 81 8.6.1 - Funzione economico sociale della rappresentanza 82 8.6.2 - Tipi di rappresentanza 82 8.6.3 - La procura e contratto di mandato 82 8.6.4 - Effetti della rappresentanza 82 8.6.5 - Vizi della volontà nella rappresentanza 82 8.6.6 - Interesse del rappresentato e contratto concluso in conflitto di interessi 83 8.6.7 - Rappresentanza senza poteri (falsus procurator) 83 8.6.8 - Contratto di mandato 84 8.7 - Il contratto ed i terzi 85 8.7.1 - Contratto per persona da nominare 86 8.7.2 - Cessione del contratto 86 8.7.3 - Contratto a favore di terzo 87 5 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.7.4 - Contratto per conto di chi spetta 8.8 - Invalidità del contratto 87 87 8.8.1 - Invalidità 87 8.8.2 - Nullità 88 8.8.3 - Annullabilità 89 8.8.4 - Azione di annullamento 90 8.8.5 - Convalida del contratto annullabile 91 8.8.6 - Elementi di distinzione tra nullità e annullabilità 91 8.9 - Simulazione 91 8.9.1 - Effetti della simulazione 92 8.9.2 - Prova della simulazione 93 8.10 - Rimedi 93 8.10.1 - La rescissione 93 8.10.2 - Risoluzione 94 8.11 - Contratti tipici 96 8.11.1 - Compravendita 97 8.11.2 - Locazione 97 8.11.3 - Comodato 99 8.11.4 - Mutuo 99 8.11.5 - Assicurazione 99 9 - Libro VI: La responsabilità del debitore 100 9.1 - Responsabilità patrimoniale del debitore 100 9.2 - Le cause di prelazione ed i privilegi 101 9.2.1 - Cause di prelazione 101 9.2.2 - Privilegi 102 9.3 - Garanzie reali 102 9.3.1 - Pegno 102 9.3.2 - Ipoteca 103 10 - Responsabilità civile 105 10.1 - Funzioni della responsabilità civile 106 10.2 - Atipicità dell'illecito civile 106 10.2.1 - Elementi dell'illecito civile 106 10.3 - Responsabilità indiretta 107 10.4 - Risarcimento del danno 107 10.4.1 - Risarcimento del danno alla persona 108 10.5 - Prova del danno 108 10.6 - Prescrizione dell'illecito civile 109 10.7 - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 109 10.8 - danno ambientale 109 11 - Obbligazioni Ex lege 109 11.1 - Le promesse unilaterali 110 6 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 11.2 - Promessa al pubblico 110 11.3 - Offerta al pubblico 111 11.4 - Gestione d'affari 111 11.5 - Pagamento dell’indebito 112 11.6 - Arricchimento senza causa 112 12 - Responsabilità del debitore e garanzie dell'obbligazione 113 12.1 - Garanzie personali 113 12.1.1 - Fideiussione 113 12.1.2 - Mandato di credito 115 12.1.3 - Anticresi 115 12.1.4 - Avallo 115 12.1.5 - Garanzie atipiche 116 12.2 - Mezzi per la conservazione delle garanzie patrimoniali 116 12.2.1 - Azione surrogatoria 116 12.2.2 - Azione revocatoria 116 12.2.3 - Sequestro conservativo 117 7 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 1 - Introduzione e concetti fondamentali 1.1 - Contenuto e limiti del diritto privato: nozioni introduttive. - Il diritto è un l'insieme delle regole giuridiche di comportamento che regolano il vivere sociale. La norma è una regola caratterizzata dalla giuridicità. La legge è il testo legislativo. L'ordinamento giuridico insieme degli elementi normativi che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico. L'Italia è un paese a diritto codificato, cioè il diritto è suddiviso in codici che costituiscono una raccolta sistematica di norme; recentemente, però, il diritto sta subendo una decodificazione ed è contenuto in una moltitudine di leggi speciali che regolano materie specifiche. I principali codici sono: 1. Codice Civile; 2. Codice Penale; 3. Codice di procedura civile; 4. Codice di procedura penale; 1.1.1 - Norma giuridica La norma giuridica è una regola di diritto ed essendo tale deve essere: 1. Prescrittiva: impone un comando o una regola, riconosce un diritto o una situazione giuridica; 2. Generale: non si applica ad un caso specifico, ma a tutte le fattispecie descritte della norma; 3. Astratta: non si riferisce a degli individui specifici; 4. Coercibile: è assistita da sanzione ed è suscettibile di attuazione di forza; La caratteristica di coercibilità distingue la norma giuridica da altri tipi di norme (come ad esempio quella religiosa). 8 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 1.1.2 - Il diritto privato e il codice civile Il diritto privato regola i rapporti tra privati. Fonte primaria del diritto privato è il Codice Civile (c.c.) che è una raccolta sistematica di norme che costituisce il fondamento del nostro diritto privato (emanato nel 1942 con legge ordinaria). Il codice civile è composto da 6 libri: 1. Persone e Famiglia; 2. Successioni; 3. Proprietà; 4. Disciplina del contratto; 5. Lavoro; 6. Tutela dei diritti; 1.2 - L'ordinamento giuridico 1.2.1 - Rapporti tra diritto privato e diritto processuale civile Il tribunale è il luogo in cui, tramite il giudice, il diritto privato viene applicato e dove la coercibilità della norma viene fatta valere. Le regole con cui il processo viene eseguito, i tempi e le maniere con cui le parti fanno valere i propri diritti, sono dettate dal diritto processuale. 1.2.2 - Piramide del sistema giudiziario italiano Il potere giudiziario, ovvero il potere di applicare ed imporre la regola di diritto ai cittadini, è esercitato da una piramide organizzata gerarchicamente: 1. Corte di cassazione; 2. Corte d'appello; 3. Tribunale; 4. Giudice di pace; 9 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Il sistema è organizzato secondo un doppio grado di giurisdizione in modo tale che, ogni decisione di primo grado può essere soggetta ad un secondo parere (ricorso) da un organo gerarchicamente superiore. Esempio: - Se la sentenza di primo grado è presso il giudice di pace, si potrà fare ricorso presso il tribunale. - Se la sentenza di primo grado è presso il tribunale, si potrà fare ricorso alla corte d'appello. - Sia nel primo che nel secondo caso si potrà fare ricorso alla Corte di cassazione SE E SOLO SE la questione di controversia è questione di diritto e/o errori processuali. Art. 2909 (Cosa giudicata) L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. 1.2.3 - La corte costituzionale Art. 134 della Costituzione La Corte costituzionale giudica: 1. sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; 2. sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; 3. sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. La corte costituzionale giudica la conformità alla costituzione di una norma di legge. Quando dichiara una norma incostituzionale, essa viene abrogata. 1.2.4 - Il diritto privato e la comunità internazionale Ogni Stato ha la propria forma di diritto ed ogni stato si colloca in un contesto internazionale, per questo esistono forme di diritto internazionali: 1. diritto internazionale pubblico: fissa i principi dei rapporti tra Stati; 2. diritto internazionale privato: regola i rapporti tra privati nel traffico internazionale. Il diritto privato comparato confronta i vari sistemi giuridici per integrare e capire le origini del diritto. Questa comparazione ha portato ad una classificazione degli ordinamenti giuridici: 1. famiglia di paesi di Civil Law (famiglia romano-germanica); a. il giudice può applicare soltanto il diritto scritto; 2. famiglia di paesi di Common Law (famiglia anglosassone); a. il giudice considera la norma scritta e precedenti casi analoghi; 3. ordinamenti a fondamento religioso; 4. ordinamenti socialisti; 10 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 1.2.5 - L'Unione europea ed il diritto comunitario Nel 1957 Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo istituiscono con il Trattato di Roma la Comunità economica europea (Cee). Nel 1992 con il Trattato di Maastricht viene fondata l'Unione Europea (UE). Ad oggi l'UE conta 28 Stati. Organi dell'Unione Europea: 1. Parlamento europeo: Potere legislativo; eletto dai cittadini degli Stati membri; 2. Consiglio dell'Unione europea: Potere esecutivo; rappresenta i governi degli stati membri; 3. Commissione europea: Potere esecutivo; motore ed organo esecutivo; 4. Corte di Giustizia: Potere giudiziario; garantisce la conformità con il diritto comunitario; 5. Corte dei conti: verifica la gestione del bilancio dell'Unione europea; il diritto comunitario si fonda sulla costituzione di 4 libertà fondamentali: 1. libera circolazione delle merci; 2. libera circolazione delle persone; 3. libera circolazione dei servizi; 4. libera circolazione dei capitali; 1.3 - Introduzione storica 1.3.1 - Evoluzione del diritto privato Il diritto Italiano deriva: 1. in gran parte dal diritto romano; 2. dagli usi e consuetudini dei mercanti descritti nella Lex Mercatoria 3. dal Code Napoléon; 4. parti prese da alcuni ordinamenti stranieri come frutto della comparazione dei loro modelli giuridici con il nostro. il diritto privato romano, creato in epoca repubblicana, fu codificato nel 529 da Giustiniano e si diffuse in tutto l'impero romano attraverso il Corpus iulis civilis, e sopravvisse anche dopo la caduta dell'impero. Il Corpus iulis civilis è composto da: 1. Codex e Novellae: raccolgono la legislazione imperiale; 2. Digesta: compilazione di casi giurisprudenziali risolti 3. Istituziones: manuale per gli studenti; Il diritto romano classico non poteva costituire uno strumento di soluzione delle controversie tra mercanti; nacque così la Lex Mercatoria fondata sugli usi commerciali. 11 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com La rivoluzione francese distrugge il diritto romano e crea un sistema giuridico nuovo con il principio di uguaglianza davanti alla legge. Con Napoleone e il Code Napoléon si ha l'abrograzione del diritto comune e la codificazione del diritto in 5 codici per raccogliere le norme giuridiche. Il codice napoleonico era diviso in 3 libri: 1. Persone; 2. Beni e Proprietà; 3. Acquisto della proprietà; Il Code Napoléon entrò in vigore nel Regno d'Italia con il nome di «Codice di Napoleone il Grande per il Regno d’Italia» nel 1806. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia (1861) ci fu l'unificazione legislativa: 1. 1865, Codice Civile Unitario: strutturato su tre libri a modello francese; 2. 1882, Codice del Commercio: preso a riferimento il Codice Albertino del 1842, strutturato sul codice di commercio francese; 3. 1942, Unificazione diritto privato in un unico codice (codice civile + codice del commercio). 12 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2 - Fonti del diritto, fatti giuridici, mezzi di prova e Trascrizione 2.1 - Le fonti del diritto le fonti del diritto si distinguono in: 1. Fonti di produzione: meccanismi di formazione delle norme giuridiche (Parlamento); 2. Fonti di cognizione: strumenti di conoscenza del diritto (codice civile, gazzetta ufficiale, etc.) Il sistema delle fonti è così gerarchicamente suddiviso: 1. Costituzione; 2. Trattati e norme comunitarie; 3. Leggi Ordinarie; 4. Regolamenti; 5. Usi e consuetudini; Una fonte di livello inferiore non può produrre norme in contrasto con quelle emanate da un livello superiore. 2.1.1 - Costituzione Nessuna norma nel nostro ordinamento può essere contrastante con i principi costituzionali o le sue norme. La costituzione può essere modificata solo tramite una legge costituzionale. 2.1.2 - Trattati e norme comunitarie Hanno rilevanza internazionale, ma gli interessi e principi costituzionali sono superiori, e non possono essere alterati o pregiudicati da queste norme. Le principali fonti del diritto comunitario sono: 1. regolamenti: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili; 2. direttive e decisioni: vengono applicate solo ad alcuni stati in particolare e devono essere recepite tramite legge; 3. raccomandazioni e pareri: hanno valore di raccomandazione e non hanno una natura vincolante; 4. direttive self executing: sono particolari direttive che contengono sia principi generali che una disciplina sufficientemente dettagliata per consentire una diretta applicazione anche prima che vengano recepite dai vari stati membri (possono quindi essere applicate subito dai giudici nelle controversie tra stato e privato, non tra privati); 13 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2.1.3 - Leggi ordinarie dello stato Leggi ordinarie emanate dal parlamento, decreti legge e legislativi. Il codice civile (e gli altri codici) si colloca in questo grado di fonte essendo stato emanato con Regio decreto. 2.1.4 - Regolamenti Emanabili dal governo, dagli enti pubblici o da autorità (es: banca d'italia). Questo potere deriva spesso dalla legge che rinvia a regolamenti la disciplina di un determinato argomento (vengono chiamati soft law). 2.1.5 - Usi e consuetudini Queste sono le uniche fonti del diritto non scritte. Un uso o una consuetudine producono norme attraverso un comportamento generale, costante ed uniforme che viene ripetuto nel tempo con la convinzione di rispettare un obbligo giuridico. Non essendo scritta quando si produce un uso, nessuno è obbligato a farlo. Essi si formano spontaneamente all'interno della società attraverso la ripetizione che col tempo assume una rilevanza giuridica (Art. 8 preleggi). Gli usi molto rilevanti vengono raccolti e pubblicati in raccolte ufficiali tenuti da appositi enti. Perché si crei una norma giuridica da un uso sono necessari due elementi: 1. Oggettivo: comportamento ripetuto nel tempo, costante e generale (cioè tutti i soggetti osservano e replicano quel comportamento); 2. Soggettivo o psicologico: convincimento da parte dei soggetti che pongono in essere quel comportamento che tale comportamento costituisca un obbligo giuridico. Esistono diversi tipi di usi e consuetudini: 1. Consuetudo contra legem: comportamento in contrasto con una norma (è vietato); 2. Consuetudo secundum legem: alcune norme di legge fanno rinvio agli usi e consuetudini per regolare certe situazioni (es: Art. 1492 c.c.: Effetti della garanzia); 3. Consuetudo praeter legem: colmano lacune nel diritto a produrre norme giuridiche in aree non espressamente regolate da norme scritte di rango superiore; 14 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2.2 - L'interpretazione della legge L’interpretazione (o ermeneutica) di una norma consente l'individuazione della ratio legis, ossia l'interesse che quella norma intende tutelare. I tipi di interpretazione (Art. 12 c.c.) delle leggi sono: 1. Letterale: oggi non più sufficiente; 2. Estensiva/restrittiva: estendere/restringere i casi di applicazione di una norma; 3. Autentica: proveniente da colui che l'ha emanata; 4. Orientata alla Costituzione: interpretazione più filo costituzionale possibile; 5. Sistematica: considero tutto il sistema in cui una norma è inserita; L’interprete è chiunque sia destinatario della norma e i soggetti devono tenere una determinata fattispecie in relazione ad essa (giudici, legislatori, studiosi del diritto). L'interpretazione di una norma è sempre retroattiva. 2.2.1 - Abrogazione L'abrogazione è la cessazione di efficacia di un atto normativo. L’ordinamento italiano (art. 15 preleggi) individua tre tipi di abrogazione: 1. espressa: la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare; 2. tacita: le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; 3. implicita: la nuova legge ridisciplina l’intera materia. Le leggi possono essere abrogate per: 1. successione delle leggi nel tempo (la legge posteriore abroga la legge anteriore); 2. giudizio di incostituzionalità; 3. contrasto con norme comunitarie; 4. referendum abrogativo; 2.2.2 - Analogia L'analogia è utilizzata dall'interprete quando non trova una norma da applicare al caso concreto. I tipi di analogia alla quale si può ricorrere sono: 1. Analogia legis: viene applicata un'altra norma giuridica analoga; 2. Analogia iuris: decisione presa secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato. Esistono due categorie di norme non suscettibili ad essere utilizzate dall'interprete come applicazione analogica (divieto analogico, art 14 preleggi): norme eccezionali e di diritto penale. 15 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2.2.3 - Norme generali, norme speciali e norme eccezionali Tutte le norme hanno la caratteristica della generalità; ma a queste norme generali si contrappongono 2 tipi di norme: 1. norme speciali: non disciplina genericamente una materia ma è rivolta a fornire una disciplina speciale di un ambito del diritto derogando a quelle generali; a. es: contratti di vendita (speciale) contratti (generale); 2. norme eccezionali: è una norma che disciplina una situazione eccezionale per quanto riguarda il tempo o il luogo in cui la fattispecie si verifica; a. es: calamità naturale; 2.2.4 - Giurisprudenza, dottrina ed equità La giurisprudenza è l'insieme delle decisioni dei giudici ed essa non è fonte del diritto nei paesi di civil law. L'equità è un principio creato dal giudice per risolvere una determinata controversia. Il giudice può decidere secondo equità, ovvero individuare una decisione che effettui un ottemperamento degli interessi delle parti in gioco, soltanto in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Essa non è né una fonte né una norma dell'orientamento giuridico. 2.3 - Fatto e Diritto 2.3.1 - Fatti e atti giuridici Le situazioni giuridiche soggettive non derivano direttamente dalla legge, ma è la legge che ricollega ad un fatto umano o naturale al riprodursi di fatti o atti giuridici. Un Fatto Giuridico è un evento, avvenimento, azione, fenomeno che, in presenza di determinate circostanza, produce conseguenze giuridiche, tra cui l'acquisto, la perdita o la modifica di un diritto soggettivo. Esso può essere: - Naturale: indipendenti dalla volontà dell'uomo; - Umano: posti in essere da un soggetto in possesso della capacità di agire. Classificazione dei fatti giuridici: 1. Fatti costitutivi: fatto da cui dipende il sorgere di determinati diritti; 2. Fatti estintivi: fanno venir meno una situazione giuridica determinata preesistente; 3. Fatti modificativi: modificano sotto il lato soggettivo o oggettivo un rapporto giuridico; 4. Fatti impeditivi: impediscono il sorgere di una situazione giuridica che in assenza del fatto si sarebbe automaticamente prodotta; 16 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Un atto giuridico è l'espressione della volontà o del comportamento consapevole dell'uomo. Sono detti atti giuridici: - leciti: quando sono conformi alla legge: - Negoziale: espressione della volontà dell'uomo (contratto, testamento); - Non negoziale: modificazione materiale del mondo esterno collegabili al comportamento umano ma non alla sua volontà; - Dovuto: adempimento di un obbligo giuridico; - illeciti: quando il comportamento è esercitato in contrasto con una regola di diritto, genera una responsabilità che può essere: - extracontrattuale: il danno viene prodotto a qualcuno con cui non vi è nessun contratto; - contrattuale: responsabilità generata dall'inadempimento di un'obbligazione; Differenze illecito: 1. Atto illecito penale: violazione di una norma di diritto penale, comporta una pena che, molto spesso, è una limitazione della libertà del soggetto (reclusione). 2. Atto illecito civile: violazione di una norma di diritto privato (violazione del principio di “Non recare danno ad altri”). Conseguenza di natura privatistica (risarcimento danno). Esistono anche atti e fatti non giuridici come i rapporti di cortesia. 2.3.2 - Fattispecie e visione Fattispecie: complesso di fatti cui la norma giuridica ricollega la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto giuridico. - Fattispecie semplice: l'avvenimento di un singolo fatto giuridico determina l'applicazione della norma; - Fattispecie complesse: perché si verifichi la norma devono ricorrere più fatti o atti giuridici che vanno a comporre quella determinata fattispecie; Il diritto è composto da una visione che può essere: 1. Statica: situazione giuridica (es: proprietà, diritti reali, situazioni soggettive); 2. Dinamica: fatti che modificano la realtà giuridica (es: fatti riferibili all'uomo, contratti, eventi); 17 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2.3.3 - Prova dei fatti giuridici Onere della prova (Art. 2697 c.c.): La prova dei fatti giuridici è onere di chi pretende di far valere il diritto di provare l’esistenza del fatto stesso. I mezzi di prova sono: 1. Prova documentale: a. atto pubblico: Redatto da un pubblico ufficiale ed ha pubblica fede. i. Art. 2700 (Efficacia dell'atto pubblico): “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso[...]”; b. scrittura privata semplice: redatta dalle parti che lo hanno firmato; c. scrittura privata autenticata: scrittura privata semplice controfirmata da un pubblico ufficiale (es: notaio); 2. Scritture contabili delle imprese soggette a registrazione: bilanci di esercizio; 3. Prova testimoniale (Art. 2721 c.c.): è una dichiarazione resa in giudizio da un terzo estraneo alla causa che riferisca fatti o circostanze conosciuti direttamente o indirettamente. La sua ammissibilità è sempre rimessa al giudice, ma è sempre ammessa quando (Art. 2724 c.c.): a. esiste una prova scritta; b. il contraente non ha potuto produrre prova scritta; c. il contraente ha perduto la prova scritta senza sua colpa; 4. Presunzioni: sono uno strumento utilizzato quando non si ha la prova di un fatto, ma attraverso un procedimento logico-deduttivo, partendo da un fatto precedentemente verificato, si arriva alla presunzione. a. Presunzioni semplici: sono rimesse alla valutazione del giudice, solo se sono gravi, precise e concordanti. È ammessa la prova contraria. b. Presunzioni legali: sono previste dalla legge e contro di loro non è ammessa prova contraria. 5. Confessione: dichiarazione di un soggetto di fatti a lui sfavorevoli e favorevoli per l’altra parte in giudizio. a. Confessione giudiziale: confessione resa in giudizio, forma una piena prova contro colui che l’ha resa. b. Confessione stragiudiziale: confessione fatta al di fuori del processo alla parte, a chi la rappresenta oppure lasciata in un testamento. 6. Giuramento: una parte deferisce all’altra giuramento (giurare circa la verità e l’esistenza di un determinato fatto). a. Giuramento decisorio: deferito da una parte all’altra; b. Giuramento suppletorio: deferito dal giudice ad una delle due parti; 18 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2.3.4 - Strumenti di pubblicità L’ordinamento giuridico ha interessi che determinati fatti o atti vengano resi pubblici tramite gli strumenti di pubblicità che sono: 1. registro dello stato civile; 2. registro delle imprese; 3. registro immobiliare; 4. pubblico registro automobilistico; 5. registro navale; 6. registro aeromobile; Classificazione dei vari tipi di pubblicità: 1. Pubblicità notizia: rende noto a terzi una determinata situazione giuridica, ha una funzione informativa, l’inadempimento di pubblicizzazione non causa l’invalidità o l’inefficacia dell’atto da pubblicizzare; a. es: la pubblicazione di matrimonio (Art. 93 c.c.); 2. Pubblicità costruttiva: l’adempimento pubblicitario, oltre a rendere nota la vicenda a terzi è anche elemento integrante della fattispecie negoziale. Il fatto, se non pubblicizzato, impedisce il prodursi degli effetti dell’atto da pubblicizzare; 3. Pubblicità dichiarativa: l’adempimento pubblicitario determina la possibilità di opporre un determinato atto nei confronti dei terzi, atto che nei confronti di essi prima della pubblicità, è come se non fosse mai stato compiuto. a. es: a trascrizione nei registri immobiliari dei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (art. 2644 c.c.). 2.3.4 - Trascrizione La trascrizione è un istituto del diritto privato che consente e regola la circolazione dei beni immobili o dei beni mobili registrati. Essendo un regime di pubblicità dichiarativa, poiché permette di imporre un determinato atto nei confronti dei terzi, si trascrivono i contratti con oggetti di trasferimento di proprietà o la costituzione/estinzione/modifica di qualsiasi diritto reale nei confronti di qualunque immobile; si trascrivono anche domande giudiziali (Art. 2652 c.c.) con effetto prenotativo. Quando un contratto viene trascritto, se ne presuppone la conoscibilità ai terzi. 2.4 - La norma giuridica 2.4.1 - Il traffico giuridico: persone I soggetti del traffico giuridico sono le persone in senso giuridico, cioè, sia quelle fisiche (essere umano) che giuridiche (società). Una persona giuridica, per il diritto, è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, a cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. 19 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Gli istituti giuridici possono essere definiti come i meccanismi tipici in cui si estrinseca il modificarsi della realtà giuridica, ovvero gli "atti o fatti" che, con il loro realizzarsi, determinano il mutamento della realtà giuridica. Altri soggetti del traffico giuridico sono: 1. impresa: elemento dinamico, lo strumento moderno di produzione della ricchezza; 2. imprenditore: colui che esercita professionalmente un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi (Art. 2082 c.c.); 3. azienda: complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (Art. 2555 c.c.); 2.4.2 - Efficacia della norma nel tempo e nello spazio La costituzione dispone che le Leggi vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e diventano obbligatorie il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, salvo disposizioni differenti. Il vacatio legis è il periodo che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge. 2.4.3 - Prescrizione La Prescrizione (Art. 2934 c.c.) è uno dei due istituti, insieme alla decadenza, che regola l’estinzione del diritto. Ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo previsto dalla legge. Il mancato esercizio di un diritto per un periodo di tempo considerevolmente lungo, fa presumere che venga a mancare l’interesse in relazione a quel diritto e, per consentire ad altri di vantare un diritto analogo, la legge prevede che questo diritto si prescriva. Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione: si dicono indisponibili i diritti inviolabili della persona umana e gli altri diritti indicati dalla legge. Dal momento in cui il diritto può essere esercitato inizia a decorrere il termine prescrizionale; la prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere fatta valere da qualcuno in giudizio e non può essere rilevata automaticamente dal giudice. La sospensione della prescrizione si verifica nei casi espressamente previsti dalla legge, quando il mancato esercizio del diritto dipende dal verificarsi di una causa giustificativa. La prescrizione può anche essere interrotta: in questo caso il periodo già trascorso non viene considerato ed il periodo di decorrenza riparte dal momento in questione (Artt. 2943, 2944 e 2945 c.c.). Esistono diversi tempi di prescrizione: 1. Ordinaria: quando non vi sono forme che dispongono tempi diversi, la prescrizione è di 10 anni; 2. Breve: possono essere di 5 anni (es: prescrizione di azione di annullamento di un contratto) o anche di un solo anno (es: assicurazioni con contratti con prescrizione speciale); 3. Presuntive: sono prescrizioni ancora più brevi stabilite dalla legge, che derivano da una consuetudine sociale ed economica in cui per determinate situazioni il debitore deve adempiere in termini molto brevi. 20 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2.4.4 - Decadenza Simile alla prescrizione, la decadenza, è la fissazione da parte della legge o delle parti di un termine perentorio entro cui il titolare deve compiere una determinata attività altrimenti perde la possibilità di esercitare il diritto. 2.4.5 - Diritti soggettivi ed interessi legittimi Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. Esso può essere: 1. assoluto: possono essere fatti valere erga omne, ovvero nei confronti di tutti (es: diritto all’immagine, diritto della proprietà privata). 2. relativo: possono essere fatti valere solo nei confronti di una o più persone individuate (es: diritto di credito). L’interesse legittimo, invece, è una situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da una norma volta a proteggere un interesse pubblico o generale. 2.4.6 - Altre figure: facoltà, onere, potestà, aspettativa, status Queste altre figure sono riconducibili alla persona fisica e giuridica ma non sono qualificabili come diritti: 1. Facoltà: comportamento che un soggetto può lecitamente porre in essere; 2. Onere: necessità di un comportamento per realizzare un interesse proprio; 3. Potestà: potere-dovere che si esercita non solo nell’interesse proprio, ma anche nell’interesse altrui; 4. Aspettativa: posizione di attesa per poter acquistare un diritto; 5. Status: fascio di rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto (es: status di figlio, status di cittadino italiano); 2.4.7 - Autonomia privata Il diritto privato è espressione dell’autonomia dei privati che hanno facoltà di regolare autonomamente i proprio rapporti giuridici. I singoli cittadini devono rispettare però i limiti imposti dalla legge nell’applicazione di questa autonomia. le norme possono avere carattere imperative (essere quindi inderogabili), oppure derogabili (e quindi i privati possono disporne diversamente, es: Art. 1422 c.c. contratti atipici). 21 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3 - I soggetti del diritto privato 3.1 - La persona fisica 3.1.1 - Capacità La persona fisica ha capacità: 1. Giuridica (Art. 1 c.c.): idoneità ad essere soggetti di diritti (acquistati con la nascita ed estinti con la morte, alcuni diritti vengono però riconosciuti ancora prima della nascita come, per esempio, il diritto alla salute, all’integrità fisica e alla vita) e obblighi; 2. Agire (Art.2 c.c.): idoneità di un soggetto a porre in essere negozi giuridici, capacità di disporre dei propri diritti, di assumere obblighi, di costruire, estinguere o assumere nuovi diritti. Questa capacità si acquista con la maggiore età, anche se, per alcuni, la legge stabilisce eccezionalmente un’età diversa dalla maggiore età (capacità di contrarre matrimonio, riconoscimento del figlio naturale, esercizio di un’impresa, diritto d’autore, adozione, milizia e lavoro); 3.1.2 - Sede La sede della persona fisica è: 1. Domicilio: è il luogo dove la persona stabilisce la sede principale dei propri affari o interessi, non coincide obbligatoriamente con la dimora della persona, ce ne possono essere più di uno e può esserne eletto uno per un determinato affare; 2. Residenza: luogo dove la persona fisica stabilisce la propria dimora abituale: può essere una sola, può coincidere con il domicilio ma non è obbligatorio; 3. Dimora: è il luogo dove la persona effettivamente si trova, può essere anche temporanea (es: se una persona va in vacanza all’estero, la suo dimora temporanea sarà in quel luogo estero); 3.1.3 - Status familiare 1. Parentela: vincolo che unisce persone discendenti dallo stesso stipite (non sorge in caso di adozione di persone maggiori d’età); 2. Coniugio: vincolo matrimoniale tra i coniugi; 3. Affinità: vincolo che unisce il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge; Art. 74 (Parentela) La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. 22 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 75 (Linee della parentela) Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Art. 76 (Computo dei gradi) 1. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. 2. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Art. 77 (Limite della parentela) La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. 3.1.4 - Gradi di parentela 1. parentela in linea retta: persone di cui l’una discende dall’altra (es: madre e figlia); 2. parentela in linea collaterale: persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (es: fratello e sorella, zio e nipote); 3. affini: vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Gli affini, quindi, non hanno nessun vincolo di consanguineità e la legge non gli attribuisce nessun diritto successorio (es: suoceri, cognati, nuora, genero). 3.1.5 - Cittadinanza La cittadinanza rispecchia uno status: determina l’appartenenza ad un popolo. La legge e la costituzione di quello stato collega a questo status una serie di diritti e di doveri. Il cittadino italiano nasce da padre o madre che sono cittadini italiani (acquisizione per diritto di nascita, ius sanguinis), tramite matrimonio con un cittadino italiano se residente in italia da almeno due anni dopo il matrimonio (iuris comunicatio), per concessione (riconoscimento da parte dello stato) oppure per nascita sul territorio (iure soli) solo in casi particolari. Per l’Art. 8 Trattato Europeo, un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea è cittadino europeo. 23 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3.1.6 - Cessazione della persona fisica Il principale evento della cessazione della persona fisica è l’evento naturale, ovvero la morte. La morte pone termine alla capacità giuridica. Essa necessita di un accertamento diretto (vi è un cadavere e, tramite un’analisi medica, si accerta la perdita della vita) o indiretto (non si ritrova il cadavere) e bisogna riportare l’ora della dipartita. La morte non è l’unico evento della cessazione della persona fisica, ma ve ne sono altri: 1. commorienza (Art. 4 c.c.): quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento; 2. scomparsa: la persona fisica viene considerata scomparsa quando essa non appare più nella sua ultima residenza, o nel suo domicilio, e non se ne hanno più notizie. 3. assenza: quando sono trascorsi 2 anni dalla scomparsa o dall’ultima notizia di una persona. Essa non fa presumere la morta della persona, ma esprime una posizione giuridica di incertezza in cui è precluso l’acquisto o l’esercizio di diritti al soggetto in questione. L’assenza può essere richiesta solo da chi presume di avere diritti in caso di morte del soggetto. 4. morte presunta: quando sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa, ovvero dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell'assente, il Tribunale può dichiarare con sentenza la morte presunta nel giorno a cui risale l’ultima notizia. Art. 48 (Curatore dello scomparso) 1. Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. 2. Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare. 24 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3.1.7 - Incapacità e misure di protezione In caso in cui alcune persone siano incapaci di disporre adeguatamente dei proprio interessi, esistono misure di protezione che tutelano l’incapace e gli aventi causa (creditori ed eredi). - incapacità: mancanza della capacità di agire, cioè, non si è in grado di curare i propri interessi. Si divide in: - assoluta: non può compiere nessun atto da solo ed ogni atto da egli fatto sarebbe considerato invalido (minore di età, interdizione, inabilitazione, etc); - relativa: può porre in essere determinati atti di ordinaria amministrazione (gestione della vita quotidiana) ma non può compiere atti di straordinaria amministrazione (es: vendere un immobile); - legale: considerato privo della capacità di agire per effetto di una norma giuridica; - minore d’età; - interdizione; - inabilitazione; - amministrazione di sostegno; - naturale: chi, pur essendo legalmente capace, si trova in una situazione temporanea di incapacità di intendere e di volere (es: stato di ebbrezza). I minori d’età si trovano in uno stato di incapacità legale in quanto sono incapaci di porre in essere fatti giuridici, ma possono porre in essere atti giuridici (pagamenti, acquisire la proprietà di un bene, etc). I minori sono affidati alla potestà dei genitore e, in loro mancanza, è loro assegnato un tutore. Quando un minore viene emancipato, acquista una capacità di agire parziale, che gli consente di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione; mentre per quelli di straordinaria amministrazione c’è il curatore (genitore o tutore). L’interdetto è un soggetto che normalmente è capace di agire ma che per cause sopravvenute viene ritenuto non in grado di agire e, tramite una sentenza giudiziale, viene privato della capacità di agire. L’interdizione può essere data, per esempio, da una grave infermità mentale; in questo caso l’interdizione viene richiesta dai familiari e viene nominato un tutore volto a curare gli interessi dell’interdetto e lo rappresenta sostituendolo completamente negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma non in quelli personalissimi come la possibilità di lasciare testamento ed il matrimonio. L’interdizione può essere: 1. giudiziale: vi è una sentenza che dichiara il soggetto interdetto; 2. legale: lo stato di interdizione deriva dalla legge quando un soggetto viene condannato alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni; L’inabilitazione è simile all’interdizione giudiziale essendo pronunciata da un giudice, ma è prevista per forme di incapacità meno gravi. Le sue ipotesi sono espressamente previste dal legislatore e non si può pronunciare per cause differenti (art. 415 c.c.) L’inabilitato può compiere atti personalissimi e di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria necessitano dell’assistenza di un curatore. 25 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com L’amministrazione di sostegno è una figura di interdizione più lieve, a metà tra interdizione ed inabilitazione, con caratteristiche di flessibilità particolari come la temporaneità. Con un decreto di norma viene stabilito per quali atti il soggetto può fare da solo e per quali deve fare affidamento all’amministratore di sostegno; quali atti il tutore può fare da solo e quale atti insieme al soggetto. L’amministratore di sostegno è quindi una figura ambivalente di tutore-curatore. L’incapacità naturale è, rispetto alle precedenti, uno stato di incapacità non previsto dalla legge ma da una situazione naturale di fatto che determina l’incapacità del soggetto a tutelare ed a provvedere ai propri interessi (incapacità di intendere e di volere). Gli atti dell’incapace naturale sono annullabili soltanto in determinate situazioni e quando decorrono determinate ipotesi di temporanea (es: ubriachezza, droga, ipnotismo, etc.) o permanente (es: sindrome di down, demenza senile, etc.) incapacità. 3.1.8 - Atti dello stato civile l’ufficio di stato civile è l’istituzione che si occupa delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei registri di Stato Civile, che sono: 1. cittadinanza; 2. nascite; 3. matrimoni; 4. morti; Questi registri servono a provare determinate situazioni, hanno valore di pubblicità notizia, fanno piena prova e possono essere impugnati solo tramite una querela di falso. 3.2 - Diritti della personalità 3.2.1 - Cosa sono I diritti della personalità, o diritti dell’uomo, sono diritti che riguardano l’individuo in quanto persona umana. Questi diritti sono soggettivi assoluti e sono riconosciuti nella Costituzione, nel Trattato Europeo, nel codice civile e nelle leggi speciali. Quelli previsti dalla costituzione sono: 1. Art. 13 Cost. (La libertà personale); 2. Art. 14 Cost. (Il domicilio); 3. Art. 15 Cost. (La libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione); 4. Art. 24, comma 2, Cost. (Il diritto alla difesa); 5. Art. 32 Cost. (Il diritto alla salute); 26 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3.2.2 - Caratteristiche assoluti: possono essere fatti valere erga omnes; inviolabili: protezione costituzionale (Art. 2 Cost.); indisponibili: il soggetto titolare del diritto non ne può disporre; intrasmissibili: si acquistano alla nascita e si perdono alla morte, non possono essere trasmessi né per atto tra vivi né mortis causa; 5. inalienabili: non avendo contenuto patrimoniale, un atto di cessione del diritto della personalità sarebbe nullo (l'onore non ha prezzo, né si può cedere il proprio nome); 6. imprescrittibili: non si perdono per non uso; 1. 2. 3. 4. 3.2.3 - Quali sono I diritti della personalità sono: 1. diritto alla vita e all'integrità fisica: la vita è il presupposto di ogni diritto e la sua difesa è il compito primo della società civile. Collegato ad esso vi è il diritto all'integrità fisica, ai sensi dell'Art. 5 c.c. sono vietati gli atti di donazione di parti del corpo quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica; 2. diritto al nome: (Art. 6 ss. c.c.) è il diritto che ogni persona ha al nome che per legge gli viene attribuito. Per nome, a livello giuridico, si intende un istituto con funzioni di identificare ufficialmente una persona fisica. Il nome è costituito da un prenome e un cognome. Il nome è tendenzialmente immodificabile (L'Art. 6 c.c. contiene le possibilità nel quale si può cambiare) e può essere difeso nei termini sanciti dall'Art. 7 c.c.. Ai sensi dell'Art. 9 c.c. può essere tutelato anche lo pseudonimo (es: vasco, jovanotti, etc); 3. diritto all'immagine e al ritratto: l'Art. 10 c.c. pone il divieto di esporre o pubblicare il ritratto altrui senza il suo consenso, a meno che non si tratti di una persona nota o di immagini prese da un film o simili; 4. diritto all'onore, alla reputazione e al decoro: interesse del soggetto a mantenere intatto il proprio onore (insieme delle sue doti morali) il proprio decoro (insieme delle doti intellettuali e fisiche) e la sua reputazione (opinione che gli altri hanno dell'onore e del decoro del soggetto stesso); 5. diritto all'identità personale: sintesi degli elementi (esperienze passate, convinzioni ideologiche, scelte politiche e morali, condizione presente) che concorrono a formare la personalità dell'individuo; 6. diritto morale dell'autore: protegge e riconosce il diritto morale dell'autore e l'opera dell'ingegno; 7. diritto alla riservatezza: tutela l'intimità della propria sfera privata. Non è disciplinato dal c.c. ma le sue fonti risalgono ad una direttiva CE del 1995 che imponeva ai singoli stati membri di tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali degli individui. In italia la direttiva è stata attuata nel 1996 che ha istituito un vero e proprio codice della privacy; 8. diritto di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica; 27 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3.3 - La persona giuridica La persona giuridica è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l'ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. Il diritto crea le persone giuridiche per permettere ai soggetti privati di operare un distaccamento tra la loro sfera giuridica e quella dell'ente che vanno a costituire. Questa artificiosità creata dall'ordinamento giuridico, trova giustificazione in alcune teorie: 1. teoria della finzione: la persona giuridica è frutto di una finzione giuridica, cioè, è un soggetto artificiale creato dal diritto; 2. teoria organica: essi sono veri e propri organismi sociali che si distinguono nella volontà e negli interessi dalle persone fisiche che li compongono. Sono dotati di volontà propria e di interessi propri. L'acquisto della personalità giuridica avviene tramite l'appartenenza ad una categoria (es: le società di capitali acquisiscono la personalità giuridica nel momento della loro costituzione) oppure tramite il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (es: le associazioni). 3.3.1 - Società di persone e di capitali Art. 2247 (Contratto di società) Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Sono società di persone: 1. società semplice (S.s.); 2. società in nome collettivo (S.n.c.); 3. società in accomandita semplice (S.a.s.); Sono società di capitali: 1. società per azioni (S.p.A.); 2. società in accomandita per azioni (S.a.p.A.); 3. società a responsabilità limitata (S.r.l.); 3.3.2 - Enti Gli enti si possono dividere in pubblici/privati e persone giuridiche/non personificati: 1. pubblici: perseguono un interesse pubblico o generale (stato, comuni, province); 2. privati: perseguono un interesse privato o particolare. Posso manifestare la propria volontà tramite persone fisiche che costituiscono gli organi della società. Organi che possono essere: a. esterni: capacità di rappresentare l'ente all'esterno e prendere decisioni che vincolano l'ente giuridicamente; b. interni: prende decisioni che variano la situazione interna all'azienda; 28 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3. persone giuridiche: enti cui l'ordinamento ha attribuito capacità giuridica generale; 4. non personificati: enti che non hanno personalità giuridica e che hanno capacità giuridica parziale; Art. 18 Costituzione 1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 3.3.3 - Associazioni e fondazioni Associazioni e fondazioni sono enti giuridici: nelle associazioni prevale l'elemento personale (gli associati) mentre nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale (il patrimonio). Le Onlus, invece, sono enti costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale. L'associazione è un'organizzazione stabile di due o più persone che si organizzano per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, ovvero uno scopo ideale o altruistico che corrisponde all'interesse degli associati o di terzi ma senza ripartizione degli utili. l'associazione viene costituita tramite un atto costitutivo (negozio giuridico plurilaterale) mediante i quali gli associati determinano l’insieme delle norme volute dai fondatori che regolano la vita dell’associazione stessa indicandone le regole, ne determinano i fini e ne fissano la struttura disciplinando i rapporti interni. Le associazioni si dividono in: 1. associazione riconosciuta: è dotata di personalità giuridica e quindi possiede una autonomia patrimoniale perfetta, ovvero, risponde dei debiti nei limiti del patrimonio dell'associazione; 2. associazione non riconosciuta: non sono una persona giuridica e quindi possiedono una autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero, se il patrimonio dell'associazione non è sufficiente, i debitori potranno rivalersi sul patrimonio degli amministratori o dei soci. La fondazione è un ente amministrativo con personalità giuridica dotato di un patrimonio ed esso è finalizzato al perseguimento di uno scopo non lucrativo. Può svolgere un'attività economica purché non vengano ripartiti gli utili. Il fondatore conferisce un patrimonio alla fondazione per il raggiungimento dello scopo di quest'ultima. La fondazione viene costituita tramite atto pubblico o per testamento (esso diviene atto costitutivo della fondazione in questo caso). 3.3.4 - Imprese sociali: onlus e volontariato l'Onlus è un modello di essere di una associazione (ma anche comitato, fondazione, cooperativa o di un altro ente), caratterizzata da finalità sociali e dalla assenza di scopo lucrativo. 29 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Le associazioni di promozione sociale sono associazioni riconosciute e non, col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o terzi senza finalità di lucro. 3.3.5 - Associazioni non riconosciute e comitati Le associazioni non riconosciute ed i comitati sono enti non personificati aventi una limitata capacità giuridica. L'associazione non riconosciuta è un tipo di associazioni non iscritta nel registro delle persone giuridiche ed è, quindi, priva di personalità giuridica. Il comitato è un'organizzazione di persone che persegue uno scopo altruistico mediante la raccolta pubblica di fondi. 3.4 - Autonomia privata e negozio giuridico 3.4.1 - Negozio giuridico Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici, che l'ordinamento riconosce come meritevole di tutela; ed è espressione di autonomia privata (facoltà di regolare nel modo voluto i rapporti giuridici con gli altri soggetti). Il negozio giuridico può essere: 1. valido/invalido: a. valido: atto idoneo a produrre effetti giuridici previsti dall'ordinamento; i. efficace: produce gli effetti tipici previsti dalla legge; ii. inefficace: non produce gli effetti tipici previsti dalla legge; b. invalido: atto non idoneo a produrre gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento; i. nullo; ii. annullabile; 2. unilaterale/bilaterale/plurilaterale: a. unilaterale: costituito dalla dichiarazione di volontà di una sola parte (es: testamento, promessa unilaterale); b. bilaterale: costituito dalla dichiarazione di volontà di due parti (es: contratto, matrimonio); c. plurilaterale: costituito dalla dichiarazione di volontà di più parti (es: contratto di associazione); 3. recettizio/non recettizio: a. recettizio: per produrre effetti giuridici richiede che la manifestazione di volontà deve giungere al determinato soggetto; b. non recettizio: per produrre effetti giuridici non richiede che la manifestazione di volontà raggiunga il soggetto (magari perché esso è ignoto); 4. inter vivos/mortis causa: a. inter vivos: disciplinano una situazione giuridica tra due soggetti vivi; b. mortis causa: disciplinano una situazione dopo la morte di un soggetto; 5. patrimoniale/non patrimoniale: a. patrimoniale: rapporti giuridici che producono immediatamente effetti sul patrimonio del soggetto; 30 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com patrimoniale a titolo gratuito: attribuzione patrimoniale cui non fa riscontro una attribuzione patrimoniale effettuata dal soggetto beneficiato (es: comodato, donazione); ii. patrimoniale a titolo oneroso: attribuzione patrimoniale a favore di un soggetto che trova riscontro nella attribuzione patrimoniale che lo stesso soggetto compie a favore del primo; b. non patrimoniale: rapporti giuridici non economicamente valutabili. i. 3.4.2 - Elementi essenziali del negozio giuridico Si dividono in due categorie: 1. elementi essenziali: determinano il sorgere del negozio, la mancanza di uno solo di essi ne determina la nullità, sono: a. volontà: deve essere idonea ad essere percepita, libera, consapevole e deve esteriorizzarsi sia in maniera espressa che tacita, ovvero, tramite un atteggiamento concludente (es: non ho ancora accettato l'eredità ma comincio a venderla. È un'accettazione tacita dell'eredità); b. oggetto; c. causa; d. forma: è essenziale solo se espressamente prevista dalla legge a pena di nullità. Al di fuori di questi casi i negozi sono a forma libera. Si divide in: i. ad substantiam: il negozio deve sorge in una specifica forma; ii. ad probationem: forma libera ma, ai fini di prova, necessita di documentazione scritta; 2. elementi accidentali: sono necessari al sorgere del negozio, sono: a. condizione: avvenimento futuro ed incerto da cui dipende il realizzarsi o meno del negozio, può essere: i. sospensiva: gli effetti del negozio non si verificheranno se non all'avvenire della condizione; ii. risolutiva: gli effetti del negozio hanno effetti immediati e cesseranno all'eventuale verificarsi della condizione; b. termine: avvenimento futuro certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio; c. modo: peso che si appone ad una libertà allo scopo di limitarla; 3.5 - Invalidità 3.5.1 - nullità e annullabilità Un contratto è nullo quando vi è un difetto strutturale del contratto oppure se è illecito o contrario a norme imperative. Un negozio nullo è immediatamente improduttivo di effetti. La nullità è costituita e comminata a protezione di un interesse di natura generale. Un contratto è annullabile quando il vizio è nella formazione della volontà di una delle due parti e avviene la violazione di un interesse particolare di uno dei due contraenti. Il negozio annullabile produce gli stessi effetti fino a quando non sia esercitata con successo l'azione di annullamento. 31 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3.5.2 - I vizi del consenso La volontà negoziale deve essere libera e consapevole, ed esente da vizi. Se la volontà manca, o è viziata, il negozio è invalido. I vizi del consenso sono: 1. Errore: consiste in una falsa conoscenza della realtà. Esso deve essere essenziale, cioè cade su determinati aspetti del contratto, e riconoscibile, cioè poteva essere riconosciuto dall'altra parte utilizzando l'ordinaria diligenza; a. errore vizio: errore che incide sulla formazione della volontà. esso attiene al processo formativo della volontà dando luogo al vizio del volere; b. errore ostativo: errore che cade sulla dichiarazione. Attiene alla discordanza tra manifestazione di volontà e l’espressione che di essa si ha nella stessa manifestazione 2. Violenza: consiste nella coercizione della volontà; a. violenza fisica: determina la nullità del negozio per mancanza assoluta della volontà negoziale; b. violenza psichica: (es: minaccia) il consenso espresso è viziato dunque il negozio è annullabile; 3. Dolo: consiste in artifici e raggiri posti in essere per coartare o alterare la volontà negoziale della vittima; a. dolo determinante: È determinante dal consenso contrattuale e cioè “causa” della conclusione del contratto, che senza il dolo non sarebbe stato concluso. b. dolo incidente: Non è “determinante” del contratto. Il contratto sarebbe stato agevolmente concluso anche senza dolo. Ma sarebbe stato concluso a condizioni diverse. 4. Apparenza: Il principio dell'apparenza postula una divergenza tra situazione di diritto e situazione di fatto, così come è percepita dal terzo. Essa è diretta a tutelare il traffico e si collega alla tutela dell’affidamento incolpevole. a. principio di affidamento: chi ha ingenerato nel terzo ancorché senza mala fede, il ragionevole convincimento sulla ricorrenza di una determinata situazione, produttiva di conseguenze giuridiche, risponde dell’ingannevole apparenza posta in essere. 32 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 4 - Libro I: Diritto di famiglia 4.1 - Famiglia e matrimonio Art. 29 Costituzione 1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 2. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 30 Costituzione 1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Il diritto di famiglia si compone di tre istituti fondamentali: 1. Matrimonio; 2. Filiazione (rapporto tra genitori e figli); 3. Adozione; 4.1.1 - Negozi di diritto familiare Le caratteristiche dei negozi familiari sono: 1. personalissimi: possono essere posti in essere solamente dalla persona fisica nei confronti della quale producono effetti; 2. formali: la loro validità è condizionata dall'utilizzo di una determinata forma; 3. nominati: i privati possono utilizzare esclusivamente le figure negoziali previste specificamente dalla legge; 4. legittimi: l'autonomia privata non ne può modificare gli effetti del negozio; 4.1.2 - Il matrimonio (come atto) La disciplina del matrimonio distingue, seguendo la tradizione canonica, il matrimonio "come atto" dal matrimonio "come rapporto": - Il matrimonio come atto è un negozio solenne costitutivo di status; - Il matrimonio come rapporto si fonda sulla comunione spirituale e materiale dei coniugi; 33 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) 1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. 3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Art. 79 (Effetti) La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. 4.1.3 - Condizioni per contrarre matrimonio 4.1.4 - Celebrazione del matrimonio Il matrimonio, come atto, è un negozio di diritto familiare formale e solenne, è preceduto dalla pubblicazione ed è celebrato dall’ufficiale di stato civile. La pubblicazione deve avvenire tramite affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indicano i dati dei futuri sposi e, esso, deve rimanere affisso per almeno 8 giorni. 34 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 102 (Persone che possono fare opposizione) 1. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. 2. [...] 4.1.5 - La nullità del matrimonio Ci sono tre principali ipotesi di invalidità: 1. Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi; a. libertà di stato: matrimonio contratto da chi è già legato da un altro matrimonio (va contro il principio di monogamia); b. assenza: il coniuge assente non può dirsi libero di stato e, finché dura l'assenza, il matrimonio non può essere impugnato; c. morte presunta: dopo la sentenza di morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Se il morto presunto ritorna, il matrimonio diventa discutibile ed il primo matrimonio rivive nella sua pienezza. Il nuovo matrimonio non può essere impugnato anche se si accerti la morte dell'ex coniuge, successiva al nuovo matrimonio; d. vincolo di parentela: se viola il vincolo di parentela, il matrimonio è invalido. Durante il primo anno può essere impugnato dai coniugi, ascendenti o chi ha interessi legittimi. e. delitto: per costituire impedimento deve essere colposo; 2. Invalidità consensuali; a. incapacità di intendere e di volere: il matrimonio contratto da chi era anche temporaneamente incapace di intendere e di volere è invalido. Se l'interdizione è revocata, è solo il coniuge interdetto che può "invalidare" il matrimonio. La revoca dell'interdizione, e la mancata impugnazione, più la coabitazione per un anno, sanano il matrimonio; b. errore: perché l'errore sia rilevante occorre che esso sia essenziale, ovvero, che il coniuge non avrebbe contratto matrimonio se fosse stato a conoscenza delle qualità personali dell'altro coniuge; c. violenza: la violenza (fisica o morale) determina una mancanza assoluta del consenso, e non pone nemmeno un problema di accertamento del vizio, visto che la volontà, per definizione, non è nemmeno "viziata" ma manca del tutto; d. timore di eccezionale gravità: la percezione di un pericolo esterno di eccezionale gravità esercitato su uno dei due sposi, porta all'invalidità. e. simulazione: se gli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio, hanno convenuto a non adempiere agli obblighi del matrimonio, esso è considerato invalido ed impugnabile, 3. Invalidità “miste”; a. età: Art. 84 c.c.; b. interdizione: se, nonostante il divieto, il matrimonio si contrae ugualmente, esso è invalido e può essere impugnato 35 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Il matrimonio putativo è il matrimonio nullo contratto in buona fede. 4.1.6 - Famiglia di fatto Per famiglia di fatto si intende la convivenza more uxorio (come se sposate) di persone non coniugate. 4.1.7 - Matrimonio (come rapporto) Con il matrimonio si muta status: si perde la libertà di stato e si acquista lo status di coniugio. I coniugi acquistano diritti ed obblighi e gli effetti si distinguono a seconda che si parli di rapporti personali o patrimoniali: 1. rapporti personali: (Art. 143 c.c.) doveri fedeltà, assistenza, coabitazione, collaborazione nell’interesse della famiglia e obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia; 2. rapporti patrimoniali: al momento del matrimonio gli sposi sono tenuti a scegliere il loro regime patrimoniale: posso scegliere se tenere separati i loro patrimoni o far di loro una comunione. In mancanza di diversa convenzione per l’Art 159 c.c. il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni; a. comunione legale: regime patrimoniale della famiglia, misto di beni personali e comuni. Costituiscono oggetti della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (tranne quelli personali), i proventi dell'attività di ciascun coniuge se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati, le aziende gestite da entrambi (Art. 177 c.c.); Art. 179 (Beni personali) 1. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d. i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché 36 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com ciò' sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. 2. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge. 4.1.8 - Scioglimento della comunione La comunione si scioglie per dichiarazione di assenza o morte presunta o annullamento degli effetti civili del matrimonio. Alcuni beni, invece, restano nella personale disponibilità dei coniugi durante il matrimonio, e cadono in comunione solo al momento della comunione stessa. Ai sensi dell'Art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. Questa comunione, che ha la peculiarità di formarsi al momento del suo scioglimento, è detta, per questo, comunione differita o comunione de residuo. 4.1.9 - Rapporti patrimoniali Il fondo patrimoniale (Artt. 167-171 c.c.) è un patrimonio vincolato e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. Art. 167 (Costituzione del fondo patrimoniale) 1. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. 2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. 3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. 4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. La comunione convenzionale è il contratto con il quale, i coniugi, concordano quali beni sono in comunione e quali restano personali Art. 215 (Separazione dei beni) I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. la 37 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 4.2 - La crisi del matrimonio È disciplinata dal legislatore, può essere solo sul piano personale (viene meno il dovere di fedeltà e coabitazione) e si intende la separazione personale, oppure lo scioglimento vero e proprio. 1. nullità: attiene al momento formativo del negozio, sanziona la violazione di un comando o l’esistenza di un vizio genetico, e, una volta dichiarata, pone nel nulla il rapporto, quasi che il matrimonio non fosse mai esistito; 2. separazione: è lo strumento per ovviare l’intolleranza della prosecuzione della convivenza (Art. 151 c.c.). Rimedio transitorio, tende tradizionalmente ad una auspicata riconciliazione (Art. 157 c.c.) oppure allo scioglimento del matrimonio; 3. divorzio: sancisce il fallimento del matrimonio là dove la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (Art. 1 L. 1°dic. 1970, n. 898). Intervenendo su un matrimonio valido, scioglie i legami di legge con effetto ex nunc (da ora in poi), e fa riacquistare agli ex coniugi la libertà di stato; 4.2.1 - Separazione La separazione può essere richiesta sia da entrambi i coniugi che da uno soltanto. Essa è riconosciuta quando vi sono situazioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o vi è una situazione inadatta ai figli. La separazione può essere: 1. giudiziale: consegue ad un procedimento contenzioso (può essere chiesta indipendentemente dalla volontà dell’altro coniuge se si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza); 2. consensuale: frutto dell’accordo dei coniugi omologato dal tribunale; 3. di fatto: consiste nell’interruzione della convivenza che, su base volontaristica, si forma e si realizza senza che vi sia stata pronuncia di separazione giudiziale o accordo omologato dal Tribunale. Gli effetti della separazione personale sono: 1. effetti di natura personale: a. cessazione dell'obbligo di coabitazione; b. si attenua l'obbligo di fedeltà; c. viene meno la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio; 2. effetti di natura patrimoniale: a. obbligo di mantenimento (commisurato in relazione al reddito e alle circostanze); b. obbligo alimentare; Se dal matrimonio sono nati figli ed essi sono minorenni il giudice dichiara a quale dei coniugi i figli minori sono affidati 38 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 4.2.2 - Divorzio Cause di scioglimento del matrimonio: 1. morte del coniuge (Art. 149 c.c.); 2. Scioglimento per divorzio (L. 1°dicembre 1970 n. 898); 3. Morte presunta (Art. 58 c.c.); 4. Rettificazione di sesso (Art. 4 L. 14 aprile 1982, n. 164); Il divorzio può essere domandando da uno dei coniugi e il giudice esperisce che il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine e che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non è più possibile. Esso può essere richiesto da uno dei due coniugi quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge sia stato condannato: 1. all'ergastolo; 2. a qualsiasi pena detentiva; 3. a qualsiasi pena per omicidio volontario a danno del coniuge o di un figlio. La separazione personale dei coniugi è la causa principale del divorzio. Essa porta alla pronuncia di divorzio quando è: 1. superiori a sei mesi, nel caso di separazione è consensuale; 2. superiore a dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale Gli effetti del divorzio sono: 1. i coniugi riacquistano la libertà di stato ma il loro matrimonio resta tale fino alla sentenza di divorzio; 2. La sentenza di divorzio dispone l’obbligo di somministrare periodicamente l’assegno di divorzio; 3. il divorzio non tocca il rapporto di filiazione in quanto i genitori rimangono genitori. Per quanto riguarda l’affidamento è rimesso al giudice ma di norma i figli in tenera età sono affidati alla madre (l’affidamento esclusivo al padre è raro). Esso può essere esclusivo o congiunto/alternato. 39 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 5 - Libro II: Diritto delle successioni È disciplinato al libro II del codice civile. Si ha una successione quando, data l’esistenza di un diritto, in conseguenza di un fatto o un atto giuridico, anziché estinguersi continua a sussistere ma muta titolare. Esistono due tipi di successioni: 1. Inter vivos: quando la successione ha luogo tra due soggetti indipendentemente dalla morte del soggetto da cui il rapporto è derivato; 2. Mortis causa: quando il soggetto decede un altro subentra nei rapporti nei quali egli era titolare; 5.1 - Le successioni mortis causa Le successioni mortis causa regolano le modalità di attribuzione dei beni dopo la morte (naturale o presunta) di un soggetto. Il diritto italiano distingue tra successione legittima e successione testamentaria, riservando una quota di eredità ai legittimari (successione necessaria) ossia quei soggetti a cui la legge riconosce una particolare tutela in funzione del rapporto che esiste tra il soggetto deceduto e queste persone. 5.1.1 - Apertura della successione A norma dell'Art. 456 c.c., la successione si apre al momento della morte del de cuius ("colui della cui eredità si tratta"), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. L'eredità si acquista con l'accettazione (Art. 459 c.c.) e l'effetto dell'accettazione è retroattivo fino al momento nel quale si è aperta la successione. Si diventa eredi solo se si accetta l’eredità: finché non si accetta si è soltanto chiamati a succedere (limite 10 anni). l’accettazione può essere: 1. tacita (Art. 476 c.c): il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare (es: la vendita dell’eredità); 2. espressa (Art. 475 c.c.): tramite atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; L'eredità può essere accettata puramente/semplicemente oppure con beneficio di inventario: quest'ultimo è uno strumento giuridico che consiste in un vero e proprio bilancio con attività e passività del de cuius, che permette di venire a conoscenza di tutti i debiti e crediti in modo da evitare un effetto pregiudicate sul patrimonio dell'erede al momento dell'avvenuta successione. L'inventario potrà essere fatto da un cancelliere del tribunale, oppure da un notaio delegato da quest'ultimo. 40 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 5.1.2 - La rappresentazione La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato (Art. 467 c.c.) 5.2 - Il testamento La successione testamentaria è la successione che ha titolo nel testamento. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (Art. 587 c.c.). Le disposizioni testamentarie possono essere: 1. a titolo universale (eredità): l'erede è colui che riceve l’universalità o una frazione dei beni del de cuius e risponde dei debiti anche col proprio patrimonio; 2. a titolo particolare (legato): il legatario è colui che riceve un bene determinato e non risponde degli eventuali debiti; Per fare testamento occorre la piena capacità di intendere e di volere. Possono quindi disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 5.2.1 - Forma dei testamenti Il testamento può avere diverse forme: 1. testamento olografo (Art. 602 c.c.): deve essere scritto per intero, dettato e sottoscritto a mano dal testatore ed è valido anche se non indica nome e cognome del testatore. La mancanza dell'autografia e della sottoscrizione portano alla nullità, mentre la mancanza della data porta all'annullabilità. 2. per atto di notaio (Art. 601 c.c.): a. testamento pubblico (Art. 603 c.c.): è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. La mancanza di redazione per iscritto da parte del notaio della dichiarazione del testatore e delle sottoscrizioni determina la nullità, mentre ogni altra irregolarità determina l'annullabilità. b. testamento segreto (Art. 604 c.c.): Se scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine, se scritto in parte o del tutto da altri deve portare la sottoscrizione del testatore su ogni singola pagina, viene sigillato e consegnato al notaio che redige l’atto di ricevimento è menzionata la dichiarazione del testatore che all’interno del pacco sigillato c’è il suo testamento. L’ordinamento protegge la libertà di testare fino al momento della morte, sono vietati i patti successori (Art. 458 c.c.), il testamento congiuntivo o reciproco. 41 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 5.3 - La successione legittima La successione legittima ha titolo nella legge e si apre quando manca tutto o in parte il testamento. Sono eredi legittimi: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti entro il sesto grado. In mancanza di altri successibili vi è lo Stato il quale opera senza bisogno di accettazione, non risponde dei debiti del valore superiore al valore dei beni acquistati. La successione allo Stato si giustifica secondo il principio che non vi può essere un bene senza proprietario. La successione legittima sarebbe espressione della volontà tacita del de cuius. Esempio di partizione dell’eredità in caso di decesso di un coniuge: 5.4 - La successione necessaria La legge riserva una quota di eredità al coniuge, ai figli e agli ascendenti (detti legittimari). La quota riservata ai legittimari rappresenta un limite alla capacità di disporre del testatore, o all’applicazione delle norme sulla successione legittima. La successione dei legittimari (o successione necessaria) non costituisce un terzo tipo di successione, ma un limite alla successione testamentaria o alla successione legittima. Occorre tenere presente che tutti i legittimari sono anche eredi legittimi, mentre non è vero il contrario: non tutti gli eredi legittimi sono legittimari. 42 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 5.4.1 - La successione dei legittimari: quota disponibile e azione di riduzione Alla base della successione necessaria vi è la distinzione tra quota disponibile e indisponibile: 1. Quota disponibile: quota di beni di cui il testatore può disporre; 2. Quota indisponibile: quota di beni riservata a un successibile, di essa il testatore non può disporre per testamento; La quota disponibile si calcola tramite una formula: Quota Disponibile = relictum (attivo) − debiti (passivo) + donatum Le donazioni costituiscono un'anticipata successione rientrando, quindi, nel calcolo delle quote di successione. Ottenuta la cifra sapremo il valore economico di cui il testatore tra donazioni e successioni poteva disporre liberamente e quando viceversa deve essere riservato a questi legittimari. Se i beni lasciati in eredità al legittimario hanno un valore superiore alla legittima si può usare l’azione di riduzione attraverso la quale egli può far sì che i lasciti testamentari vengano ridotti proporzionalmente nella misura necessaria per reintegrare la legittima. Il legato in sostituzione di legittima (Art. 552 c.c.) è una attribuzione testamentaria a titolo particolare che tacita il diritto alla quota riservata del legittimario. Il legittimario che consegue il legato perde il diritto di chiedere la legittima, agendo in riduzione. Egli non acquista la qualità di erede. Il legato in conto di legittima (Art. 552 c.c.) è una sorta di acconto sulla legittima; è una attribuzione testamentaria a titolo particolare (legato) disposta senza la dispensa dall'imputazione. 5.4.2 - Patto di famiglia Il patto di famiglia è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. Essa ha la funzione di favorire la successione nell’impresa. Deve essere stipulato per atto pubblico, pena nullità. 5.5 - La divisione ereditaria La divisione è l'istituto mediante il quale si provvede allo scioglimento di una comunione. La divisione ereditaria è lo strumento per sciogliere la comunione ereditaria. Si divide in: 1. divisione contrattuale: contratto con il quale i coeredi dividono i beni della comunione ereditaria, essa è detta divisione amichevole o stragiudiziale; 2. divisione giudiziale: divisione pronunciata dal giudice con sentenza a richiesta di alcuno dei coeredi; 3. divisione testamentaria: il testatore può stabilire particolari norme per formare la porzione nel testamento (Art. 733 c.c.), vincolanti per gli eredi. 43 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 5.5.1 - La collazione La collazione è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario in natura o per imputazione quanto ricevuto dal defunto in donazione. Essa assicura la parità di trattamento tra i coeredi che sarebbe pregiudicata se non si computassero i beni ricevuti in vita. 5.6 - Le donazioni Art. 769 (Definizione) La donazione e' il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. La donazione è un contratto consensuale, gratuito a prestazioni a carico solo del donante e, solitamente, ad esecuzione istantanea (sono disciplinate dal titolo V del Libro II) . Affinché un atto si qualifichi come donazione non deve essere compiuto soltanto a titolo gratuito ma deve essere caratterizzato da spirito di liberalità. Le donazioni devono essere fatte per atto pubblico sotto pena di nullità. La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili, è valida anche se manca l’atto pubblico ma deve esserci la traditio e, cioè, la consegna della cosa donata. La donazione può essere anche gravata da un onere, il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Art. 800 (Cause di revocazione) La donazione può essere revocata per ingratitudine sopravvenienza di figli. o per 44 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 6 - Libro III: Diritti reali Sono disciplinati al libro III del codice civile. I diritti reali sono i diritti sulle cose (reali deriva dal latino res ossia “cosa”). si dividono in generale in due categorie: 1. iura in re propria: diritti di proprietà; 2. iura in re aliena: diritti reali su cose altrui (diritti reali di godimenti e di garanzia); Le caratteristiche fondamentali di questi diritti sono: 1. Pienezza: requisito del diritto di proprietà, il titolare ha il potere e il diritto di godere della cosa in modo pieno ed esclusivo; 2. Esclusività: sono diritti esclusivi sul bene, più persone non possono avere il diritto sullo stesso bene se non in casi particolari; 3. Realità: rapporto materiale che c’è tra il titolare del diritto e la cosa stessa (rapporto diretto ed immediato); 4. Assolutezza: il diritto reale è protetto dalle lesioni di qualunque terzo; 5. Elasticità: la costituzione di un bene di un diritto reale in re aliena comprime il diritto di proprietà ma quando esso cessa, il proprietario riacquista la pienezza del diritto; 6. Tipicità: la categoria dei diritti reali comprende "tipi" di diritti espressamente e tassativamente previsti dalla legge. 6.1 - cose e beni La cosa è qualsiasi entità materiale, immateriale o ideale. I beni ai quali si riferiscono i diritti reali, sono le «cose che possono formare oggetto di diritto» (Art. 810 c.c.). I beni si distinguono in: 1. beni privati: appartengono ai privati; 2. beni pubblici: fanno capo allo stato e agli enti pubblici; a. beni demaniali: i. demanio necessario (lido del mare, spiaggia, fiumi e laghi); ii. demanio accidentale (strade, strade ferrate, acquedotti, immobili di interesse storico o archeologico); b. patrimonio dello stato: i. patrimonio disponibile; ii. patrimonio indisponibile; Altre divisioni dei beni: 1. mobili/immobili: a. beni immobili: terreni e tutti quei beni che sono saldamente incorporati al suolo; b. beni mobili: tutti gli altri (es: energia, automobili, etc) 2. fungibili/infungibili: a. beni fungibili: beni che si possono sostituire con altri; b. beni infungibili: beni unici e determinati; 45 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3. consumabili/inconsumabili: a. beni consumabili: si consumano attraverso la loro utilizzazione; b. beni inconsumabili: beni suscettibili di utilizzazione multipla; 4. divisibili/indivisibili: a. beni divisibili: può essere suddiviso in più parti senza che ne vengano alterate le caratteristiche e la destinazione economica; b. beni indivisibili: se suddivisi perdono la loro destinazione economica; 5. esistenti/futuri: a. beni esistenti: beni che esistono in natura; b. beni futuri: beni non ancora venuti ad esistenza; 6. materiali/immateriali: a. beni materiali: cose del mondo percepibili anche attraverso strumenti; b. beni immateriali: invenzioni, opere dell'ingegno e dell'intelletto; 6.2 - patrimonio, frutti e pertinenze Il patrimonio è il complesso di rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) facenti capo ad una persona. I Frutti sono beni che provengono da un altro bene. Possono essere: 1. frutti naturali: provengono direttamente da un altro bene, vi concorra o no l'opera dell'uomo (es: raccolto); 2. frutti civili: frutti che si traggono dalla cosa come corrispettivi del godimento che altri ne abbia (es: affitto); Le pertinenze (Art. 817 c.c.) sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento della cosa detta “principale”. 6.3 - La proprietà La proprietà è il diritto reale in re propria per eccellenza. Essa è unica ed unica ne è la regolazione. Il diritto consiste nel godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico Art. 832 (Contenuto del diritto di proprietà) Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Art. 42 Costituzione La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Oggetto del diritto di proprietà possono essere beni mobili o immobili. 46 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 6.3.1 - Modi di acquisto della proprietà Modi di acquisto della proprietà: 1. A titolo originario: l’acquisto della proprietà si giustifica e trova fondamento in un rapporto diretto della persona con la cosa indipendentemente dal rapporto giuridico con il precedente proprietario; 2. A titolo derivativo: essa deriva da un precedente rapporto di proprietà cosicché l’acquirente del diritto succede al precedente titolare; 6.3.2 - Acquisto della proprietà a titolo originario 1. usucapione (Art. 1158 c.c.): la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni; 2. occupazione (Art. 923 c.c.): La proprietà si acquista con la presa di possesso della cosa (mobile) priva di proprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene (animus occupandi) senza essere riconosciuto o certificato da qualcuno. 3. invenzione (Art. 927 c.c.): La proprietà si acquista con il ritrovamento della cosa mobile smarrita; a. Ritrovamento di tesoro (Art. 932 c.c.): il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare la sua proprietà. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo, ma se viene trovato da un altro soggetto e se viene scoperto per caso spetta metà al ritrovatore e metà al proprietario del fondo. Se viene trovato non per effetto del caso (un'impresa edile scava per una costruzione e ritrova un tesoro) il tesoro spetta al proprietario del fondo, se invece ha valore culturale o artistico apparterrà allo stato; 47 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 4. 5. 6. 7. b. Animali mansuefatti (Art. 925 c.c.): un animale è mansuefatto se è addomesticato. Il proprietario ha diritto ad inseguirlo in fondi altrui se sta scappando, se nell’inseguimento si danneggia la coltura del terzo si dovrà indennizzare il danno. Se invece l’animale scappa e non viene reclamato per 20gg diventerà proprietario colui che ospiterà nel suo fondo il suddetto animale; accessione (Art. 934 c.c.): Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Per avere un'accessione bisogna avere “una incorporazione tra cose”: a. accessione da mobile a immobile (Artt. 935-936 c.c.): si usano beni mobili per creare un bene immobile; b. accessione da immobile a immobile (Artt. 941-944 c.c.): succede per cause naturali (es: alluvione); c. accessione da mobile a mobile (Art. 939 c.c.): si ha unioni o commistione quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari vengono unite o mescolate in modo da formare un unicum ma sono separabile senza notevole deterioramento, in questo caso ognuno conserva la proprietà della sua cosa e ha il diritto di effettuare la separazione. d. accessione invertita (Art. 938 c.c.): durante la costruzione di un edificio il costruttore occupa in buona fede parte del fondo e il proprietario non fa nulla, entro tre mesi il costruttore diventa proprietario del fondo solo corrispondendo al proprietario il doppio del valore del fondo più il risarcimento del danno; specificazione (Art. 940 c.c.): qualcuno usa una materia che non gli appartiene per formare una nuova cosa. Se un soggetto mette la manodopera ed un altro soggetto la materia diventa proprietario del bene chi ha contribuito maggiormente alla creazione di quest’ultimo pagando il valore dell’apporto dell’altro soggetto (manodopera o materia prima); unione (Art. 939 c.c.): congiungimento di cose mobili di diverso proprietario. Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione; commistione (Art. 939 c.c.): mescolanza di cose mobili non più distinguibili tra di loro. La proprietà diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno; Genericamente, si può dire che se una delle due cose è da considerarsi principale rispetto all'altra, che è accessoria, chi è proprietario della cosa principale acquista la proprietà della cosa accessoria. 48 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 6.4 - Proprietà immobiliare 6.4.1 - Proprietà fondiaria e proprietà immobiliare La proprietà è regolata unitariamente, sia per bene mobili, immobili o altri; ma alcuni beni hanno regole speciali: in particolare l’Art. 840 c.c. riguarda la proprietà fondiaria (terreni), la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e si estende allo spazio sovrastante. I fondi si dividono in: 1. agricoli: destinati all’agricoltura; 2. urbani: destinati all’edificazione di edifici; Il proprietario può decidere di chiudere il fondo ed impedirne l’accesso come e quando vuole (Art. 841 del c.c.) e l’accesso al fondo è regolato dall’Art. 843 c.c. (per caccia o pesca non può impedirne “l’invasione” di terzi). L’Art. 844 c.c. parla delle immissioni, ossia tutte quelle esalazioni, immissioni di fumo, calore, di rumori o vibrazioni che determinano una turbativa del proprietario. Il proprietario può opporsi a queste immissioni solo se superano i limiti della normale tollerabilità. 6.4.2 - Rapporti di vicinato Il potere del proprietario di godere e disporre del fondo viene limitato in relazione ai rapporti di vicinato con il fondo vicino. A questi rapporti attengono le limitazioni relative a: 1. Distanze tra le costruzioni (Art. 873 c.c.): le costruzioni devono avere tutti una distanza minima di 3 metri l’una dall’altra, salvo distanza maggiori stabiliti da regolamenti comunali considerando lo stato dei luoghi; 2. Muro sul confine (Artt. 874-888 c.c.): Il proprietario può costruire un muro di isolato (cinta) non più alto di 3 metri e deve rispettare i limiti di distanza tra le proprietà. Tale muro vuole delimita le due proprietà; il proprietario del fondo adiacente può obbligare chi non lo ha costruito a diventare comproprietario del muro pagando la metà dei costi di erezione dello stesso, prendendo parte anche ai costi della manutenzione dello stesso. 3. Costruzione sul confine: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio; 4. Pozzi, cisterne, fabbriche, depositi, canali; 5. Alberi e siepi: Chi vuole piantare alberi presso il confine, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti o dagli usi locali (Art. 892 c.c.); 6. Luci e vedute: finestre a. luci: aperture nei muri che consentono il passaggio di muri o di aria (velux) ; b. vedute: consentono di affacciarsi e di guardare fuori e gli altri di guardare dentro; 7. Acque e stillicidio; 49 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 6.4.3 - Azioni a difesa della proprietà Seconda norma in materia di proprietà (Art. 833 c.c.), gli atti emulativi sono uno dei principali limiti posti al diritto di proprietà a difesa del diritto stesso di proprietà. Sono quegli atti che hanno come scopo la redazione di danno o molestia altri proprietari. Le azioni a difesa della proprietà, una volta dimostrato la presenza del diritto, sono azioni esercitabili contro chiunque e sono possessorie. Si dividono in: 1. Azioni di rivendicazione (Art. 948 c.c.): il proprietario fa valere il suo diritto al fine di riprendersi la cosa dimostrando di esserne effettivamente proprietario a titolo originario. Se il bene viene venduto da chi se ne è impossessato il giudizio continua e il proprietario a cui viene riconosciuto il diritto di proprietà avrà diritto a riprendersi il bene dal terzo, essa è un’azione imprescrittibile; 2. Azione negatoria (Art. 949 c.c.): diretta a far dichiarare l’inesistenza di diritti altrui sul bene. Può essere usata anche per impedire le turbative o molestie al diritto di proprietà tramite una sentenza costitutiva. È anch’essa una azione imprescrittibile; 3. Azione di regolamento di confini (Art. 950 c.c.): eseguita tra soggetti entrambi proprietari, ci deve essere uno stato di incertezza di limitazione territoriale tra le due proprietà. Questa incertezza può essere di carattere soggettivo (c’è il confine esistente ma qualcuno ne contesta la legittimità) oppure oggettivo (manca un limite apparente); 4. Azione per apposizione di termini (Art. 951 c.c.): eseguita tra soggetti entrambi proprietari, non ci deve essere una incertezza sul confine, ma che esso manchi o che col tempo si sia reso irriconoscibile. C’è una richiesta giudiziale per stabilire quale sia il confine; 6.5 - Diritti reali di godimento i diritti reali in re aliena vengono a loro volta classificati in due sottocategorie: 1. i diritti reali di godimento consistono nel diritto di godere della cosa altrui; 2. i diritti reali di garanzia consistono in un limite al diritto reale altrui a scopo di garanzia (pegno ed ipoteca); I diritti di godimento si dividono in: 1. usufrutto; 2. uso; 3. abitazione; 4. superficie; 5. servitù prediali; 6. enfiteusi; 50 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 6.5.1 - Superficie La superficie (Artt. 952-956 c.c.) è il diritto di proprietà su una costruzione (sopra o sotto il suolo), separata dalla proprietà del suolo (proprietà superficiaria). Il proprietario del terreno può, quindi, attribuire ad altri la proprietà della solo costruzione mantenendo la proprietà del suolo. Il diritto di superficie può essere acquisito per: contratto, per usucapione oppure per testamento, si parla di proprietà superficiali. Questo diritto può essere sia a tempo determinato sia indeterminato (perpetua), può anche estinguersi per prescrizione (20 anni). 6.5.2 - Enfiteusi L'enfiteusi (Artt. 957-977 c.c.) è il diritto reale che attribuisce ad un soggetto (enfiteuta) gli stessi diritti del proprietario con un obbligo: quello di pagare un canone periodico e di migliorare il fondo. Si può estinguere per: 1. affrancazione (Art. 971 c.c.): acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma di denaro.; 2. devoluzione (Art. 972 c.c.): il concedente chiede che l’enfiteusi cessi perché l’enfiteuta arreca danni al fondo o sia insolvente; 3. scadenza del termine: se è previsto il termine; 4. prescrizione (Art. 970 c.c.): per vent’anni i diritti reali di godimento si estinguono a causa del non utilizzo; 5. perimento totale del fondo (Art. 963 c.c.): il fondo perisce; È il diritto reale di godimento di contenuto più intenso che lo rende più simile alla proprietà. Per questo lo si è chiamato dominio utile in antitesi con il diritto del nudo proprietario, chiamato dominio diretto (che, in sostanza, si riduce al diritto di ricevere il pagamento del canone). 6.5.3 - Usufrutto L'usufrutto (Artt. 958-1020 c.c.) è il diritto di godere della cosa come se fosse il proprietario con un solo obbligo: rispettare la destinazione economica del bene. L’usufruttuario può trarre tutti i beni e vantaggi che vuole. Il bene non deve essere consumabile, in quel caso si parla di “quasi-usufrutto”. Può essere applicato sui beni deteriorabili, deve essere restituito nello stato esatto con il quale viene prestato e usato nei principi di utilizzo del bene. Per sua natura il diritto di usufrutto ha una durata temporale che viene stabilita nel titolo costitutivo dell’usufrutto, qualora non venga stabilito un limite la legge ne stabilisce alcuni: - se si tratta di una persona giuridica non può durare più di 30 anni; - se l’usufruttuario è una persona fisica si estingue con la sua morte (del primo usufruttuario, indipendentemente dalle volte il cui diritto viene ceduto al altri soggetti); 51 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Può essere costituito o per legge (detto legale) o per volontà dell’uomo (per testamento o contratto) o per usucapione. L’usufruttuario ha degli obblighi oltre a rispettare la destinazione economica del bene: durante l’utilizzo del bene deve usare un livello minimo di diligenza (buon padre di famiglia), oltre all’obbligo di effettuazione di un inventario dei beni alla riconsegna di essi e poi l’obbligo di restituire tutti i beni oggetto dell’usufrutto al termine di esso. Queste sono considerate vere e proprie obbligazioni. Questo diritto si estingue come detto per scadenza del termine trentennale o a morte del soggetto, o per prescrizione se non viene esercitato per almeno 20 anni, poi abbiamo l’ipotesi di confusione o consolidazione. Il proprietario originario si chiama nudo proprietario in quanto la sua unica titolarità sul bene si limita alla titolarità del diritto e l'unico vantaggio che egli avrà sarà quello di riacquistare la piena proprietà, grazie al principio di elasticità, quando e se l'usufrutto dovesse venire a cessare. 6.5.4 - Uso e abitazione L'uso e l'abitazione (Artt. 1021-1026 c.c.) sono tipologie limitate di usufrutto: c’è il diritto di disporre e godere del bene però, mentre l’usufruttuario può goderne in modo ampio qui invece colui che ha il diritto di uso potrà usarlo limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Rispetto all’usufrutto questo diritto non è cedibile avendo un carattere personale. La durata di questi diritti non diversamente specificato è al massimo la durata della vita del titolare. Si può costituire per contratto, per successione o anche ex legge (Art. 1023 c.c.). 6.5.5 - Servitù La servitù (Artt. 1027/1099 c.c.) è un diritto reale che configura un rapporto tra due fondi (proprietà terriere), dove un fondo dominante riceve l’utilità della servitù, mentre un fondo servente dovrà sopportare l’attività del fondo dominante o evitare di svolgere attività che danneggi il primo, instaurando un rapporto di servizio tra i due fondi. Il contenuto del provvedimento è atipico, può essere scelto tra le parti e le servitù possono essere anche reciproche. La servitù si costituisce tramite contratto, testamento o legge; può anche nascere per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. I presupposti necessari sono: 1. i fondi devono essere vicini; 2. debbono essere di diverso proprietario; 3. la servitù consiste in una utilità arrecata al fondo dominante. L'utilità può consistere nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, o essere inerente alla destinazione industriale del fondo; 4. all’utilità deve corrispondere un peso che grava su fondo servente; 52 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Le servitù possono essere: 1. servitù apparenti: si manifestano in opere visibili (es: servitù di passaggio di linee teleferiche, ove sono ben visibili i piloni che attraversano il fondo); 2. servitù non apparenti: non si manifestano in opere visibili (es: condotta sotterranea); 3. servitù positive: quando il proprietario del fondo dominante le esercita con un proprio comportamento (es: servitù di passaggio); 4. servitù negative: quando impongono al proprietario del fondo servente di non fare qualcosa (es: servitù di non edificare); Vi è poi una classificazione delle servitù: 1. servitù coattive; 2. Servitù volontarie; 3. Servitù convenzionali; 4. Servitù per destinazione del padre di famiglia; 5. Servitù per usucapione; Servitù coattive (ex legge, previste dall’ordinamento): sono quelle che il proprietario del fondo dominante può in virtù di legge ottenere coattivamente. In mancanza di accordo tra le parti possono essere costituite con una sentenza o con un atto amministrativo. La legge si preoccupa del pregiudizio della possibilità di non usare un bene immobile. Si costituisce se il proprietario del fondo che dovrebbe essere il fondo dominante la richiede e il giudice emette una sentenza costitutiva. Il diritto passaggio sorge per legge, il titolare del diritto di servitù però dovrà consentire l’utilità del fondo dominante col minore aggravio possibile per il fondo serviente; Queste servitù sono tipiche e sono (il fondo deve essere intercluso, ossia con accesso a via pubblica): 1. Dell’acquedotto e dello scarico (Art. 1033 c.c.): il proprietario è tenuto a dare passaggio ai suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita, o per usi agrari o industriali; 2. Dell’appoggio e dell'infissione di chiusa (Artt. 1047-1048 c.c.): chi ha diritto di deviare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno; 3. Della somministrazione coattiva e di acqua ad un edificio o ad un fondo; 4. Del passaggio coattivo (Artt. 1051-1055 c.c.): Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo; 53 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Servitù volontarie: 1. per usucapione: le servitù possono acquistarsi per usucapione solo se sono apparenti; 2. per destinazione del padre di famiglia: si ha luogo quando due fondi divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario, se cessano di appartenere allo stesso proprietario e non ci sono disposizioni particolari riguardo alla servitù preesistente questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati, essa sorge automaticamente. La servitù può essere sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. Ai sensi dell'Art. 1063 c.c. l’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolate dal titolo. Il titolo, che regola l’estensione o l’esercizio della servitù, può essere: il testamento, la convenzione, il contratto o la sentenza, se si tratta di servitù coattiva o legale. Quando manca il titolo, l’estensione e l’esercizio della servitù sono regolate dalla legge (Art. 1063 e ss., Capo V) Il diritto di servitù si estingue per: 1. confusione: il proprietario di uno dei due fondi compra l’altro; 2. prescrizione: mancato utilizzo del diritto per 20 anni, in caso di servitù negativa i 20 anni si iniziano a contare da quando il proprietario del fondo servente infrange il diritto di servitù o il proprietario del fondo dominante viene a conoscenza dell’infrazione del diritto di servitù. Per tutelare il proprio diritto il proprietario del fondo dominante può compiere un azione confessoria per portare alla conoscenza di un giudice di questa infrazione chiedendo o un indennizzo per il possibile danno; 3. Impossibilità d’uso: la servitù si estingue quando l’uso della servitù diviene impossibile; 4. mancanza di utilità da parte del fondo dominante: la servitù si estingue quando viene meno l’utilità; Vi sono poi azioni a difesa della servitù: Il titolare della servitù può fare riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio. Può fare cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni. 6.6 - Comunione Si ha comunione quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comunione a più persone. Se oggetto della comunione è il diritto di proprietà, ossia più soggetti sono proprietari di una cosa, si parla di comproprietà (due soggetti non possono essere “proprietari” della stessa cosa, ma possono essere “comproprietari”). Essa nasce o per contratto, per successione o per legge; ce ne sono tre tipi: 1. volontaria: nasce per contratto tra le parti, anche per testamento; 2. incidentale: non dipende dalla volontà dei soggetti ma da una situazione di fatto o giuridica; 3. forzosa: imposta dalla legge o un soggetto impone all’altro di diventare comproprietario pagando una somma. 54 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com La nozione di comunione presuppone e si materializza nel concetto di quota: ciascun comunista è titolare di una "quota" del bene (o del diritto) comune. La quota costituisce l'unità di misura di una frazione (½, , etc.) che esprime la misura della sua compartecipazione, regolandone la facoltà di godimento e di disposizione spettante a ciascun soggetto sulla cosa comune. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Ciascuno può fare ciò che vuole con la propria quota senza il consenso degli altri proprietari purché non ne alteri la destinazione economica e non impedisce agli altri di goderne e servirsene. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune e ogni partecipante è obbligato a concorrere alle spese necessarie al godimento della cosa, quelle per la conservazione o quelle deliberate a maggioranza dei comunisti. In relazione all’amministrazione bisogna distinguere tra: 1. atti di ordinaria amministrazione: attività dirette alla manutenzione o alla conservazione della cosa, all’uso della cosa o ad un migliore godimento di essa; 2. atti di straordinaria amministrazione: innovazioni dirette al miglioramento della cosa, innovazioni diretta a rendere più comodo e redditizio il suo godimento. Vi sono atti che richiedono il consenso di tutti i partecipanti come gli atti di alienazione della cosa oggetto della comunione, atti di costituzione di diritti reali sul fondo comune o stipulazione di contratti di locazione ultranovennali. La comunione si scioglie attraverso la divisione: la parti si accordano e dividono il bene se divisibile. Se non è divisibile uno terrà il bene e verserà una quota di denaro agli altri proprietari (un esempio pratico è il condominio). 6.7 - Possesso Il possesso è un potere di fatto sulla cosa. Si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (Art. 1140 c.c.). La proprietà è un diritto, mentre il possesso è un situazione di fatto. Il possesso si costituisce attraverso due componenti: 1. corpus possessionis: rapporto materiale che il soggetto ha con il bene; 2. animus possidendi: la volontà di possedere questo bene e di esercitare i diritti di che spetterebbero al proprietario; Il corpus possessionis senza l’animus possidendi si chiama detenzione. Se vi si aggiunge anche l'animus allora si crea il presupposto del possesso. 6.7.1 - Acquisto del possesso Il possesso si acquisisce: 1. a titolo originario: si acquista con l’apprensione materiale della cosa, se si tratta di cosa materiale, con l’uso o l'esercizio, se si tratta di diritto; 2. a titolo derivativo: si acquista per trasmissione dal precedente possessore; 55 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 6.7.2 - Presunzioni collegate al possesso Quattro presunzioni legate al possesso: 1. presunzione di possesso (Art. 1141 c.c.): il possesso si presume in chi detiene la cosa: il detentore si presume possessore (chi ha il corpus possessionis si presume abbia l'animus possidendi); 2. presunzione di possesso intermedio (Art. 1142 c.c.): chi possiede oggi ed ha posseduto in passato, si presume abbia posseduto nel tempo intermedio; 3. possesso anteriore (Art. 1143 c.c.): chi possiede oggi in base ad un titolo (es: in base ad un contratto), si presume abbia posseduto dalla data del titolo; 4. possesso di buona fede (Art. 1147 c.c.): la buona fede si presume; 6.7.3 - Successione ed accessione nel possesso Il possesso può essere trasmesso e si parla di successione nel possesso: si somma il periodo tra chi ha posseduto prima e chi dopo (il nuovo possessore) ed esso potrà dire di essere possessore fin dall’inizio di chi gli ha ceduto la cosa; 6.7.4 - Possesso vale titolo Possesso vale titolo consente di diventare proprietario di un bene mobile pure se questo è stato acquistato da un soggetto che non era il proprietario; la buona fede e un contratto valido (La protezione del possesso prescinde dalla buonafede). 6.8 - Usucapione L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario: esso si basa sul possesso continuato nel tempo (20 anni) della cosa. il possessore, per il solo fatto di esercitare il possesso per un periodo così lungo, diventa proprietario del bene a titolo originario. Il diritto di proprietà non si estingue ma si trasferisce al possessore che lo ha esercitato per tot tempo. È utile per evitare la probatio diabolica, ovvero, la mancanza della prova che contraddice l'affermazione data rende l'affermazione vera in un certo senso. Secondo la tradizione questo uso del termine si collega con l'idea che non vi sono prove per dimostrare che il diavolo esiste. Ma non si può provare che "il diavolo non esiste" in questo modo, quindi non si può escludere che il diavolo esista. Il possesso ad usucapionem deve essere: 1. continuo (presunzione del possesso anteriore ed intermedio); 2. ininterrotto: il possesso si interrompe per cause naturali (smarrisco il bene, un terzo si impossessa per più di un anno del bene) o civili (recinto o uso parte di un terreno non mio ma il proprietario avvia una causa di possesso contro di me); 3. pubblico: il possesso non è stato acquistato con clandestinità; 4. pacifico: non è viziato da violenza; 5. non equivoco: ad esempio invado il fondo del vicino perché esso non è ben definito, questo non permette l’usucapione; 6. animus possidendi; 56 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com L’usucapione si verifica per il possesso illegittimo (il proprietario non esercita il possesso sul bene, ma lo esercita un altro individuo), esso può essere in buona fede (uso un bene altrui pensando che in realtà sia mio) o in mala fede (chi lo ruba). L’usucapione ordinario per gli immobili è di 20 anni, ex legge sorge il diritto di proprietà a titolo originario, per i beni mobili il termine è di 10 anni solo se sussiste la buona fede, 20 per mala fede. Si ha l’usucapione abbreviata per i beni immobili soltanto in determinate ipotesi: ad esempio se il possesso viene acquistato attraverso un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, vi è buona fede e l’acquisto viene trascritto allora opera un usucapione abbreviata (10 anni), per i beni mobili registrati (auto ad esempio) il termine è 3 anni. 6.8.1 - Azioni a difesa del possesso Il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto e, a volte, si cerca di tutelare il possesso per tutelare la proprietà poiché spesso proprietario e possessore coincidono. Azioni di difesa del possesso: 1. azione di reintegrazione o spoglio: è diretta a tutelare il possessore contro lo spoglio violento o clandestino del possesso. Mira alla reintegrazione del possesso, cioè a fare riacquistare il possesso a chi ne è stato privato. 2. azione di manutenzione: è diretta a tutelare il possessore contro chi lo molesta nell'esercizio del possesso; 3. azioni di nunciazione (denuncia di nuova opera o di danno temuto): hanno una funzione preventiva, per evitare che si verifichino situazioni che rechino danno al possessore o il bene; 57 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7 - Libro IV: Obbligazioni Le obbligazioni non trovano una vera e propria definizione all’interno del codice civile, per definirle usiamo la classica definizione derivante dal diritto Romano: l'obbligazione è un vincolo giuridico in virtù del quale il debitore è tenuto verso il credito ad una prestazione. A differenza dei diritti reali che sono diritti assoluti con le obbligazioni sorge un diritto soggettivo relativo: il diritto di un soggetto di pretendere una prestazione da un altro soggetto, si chiama diritto di credito e può essere esercitato solo nei confronti del debitore e non erga omnes. 7.1 - I soggetti e l'oggetto del rapporto obbligatorio L'obbligazione è un rapporto che consta dei seguenti elementi: 1. Creditore: soggetto (attivo) che ha diritto alla prestazione da parte del debitore; 2. Debitore: soggetto (passivo) che ha l'obbligo di eseguire la prestazione a favore del creditore; 3. Prestazione: comportamento che il debitore è tenuto a compiere a favore del creditore; In una singola obbligazione possono esserci più debitori o creditori, ma in ogni caso si considerano sempre due parti come insieme unitario di interessi. 7.2 - Le disposizioni preliminari Le disposizioni preliminari (Artt. 1173-1175 c.c.), indicano il sistema delle fonti (Art. 1173 c.c.), delineano le caratteristiche della prestazione che può essere oggetti del rapporto obbligatorio (Art. 1174 c.c.) e fissano il principio generale secondo il quale il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Disposizioni preliminari che caratterizzano le obbligazioni (Art. 1175 c.c.): 1. Art. 1173 (fonti delle obbligazioni); 2. Art. 1174 (carattere patrimoniale della prestazione); 3. Art. 1175 (comportamento secondo correttezza); 7.2.1 - Fonti delle obbligazioni Art. 1173 (Fonti delle obbligazioni) Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 58 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com L’obbligazione può nascere per: 1. contratto: fonte primaria delle obbligazioni; 2. fatto illecito: l'Art. 2043 c.c. definisce la responsabilità extra contrattuale e prevede che, chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno e sorge quindi l’obbligazione a risarcimento; 3. ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico: In chiusura del libro IV sono disciplinate situazioni giuridiche che trovano la loro fonte al di fuori del contratto e dell'illecito: a. Promessa di pagamento (Art. 1988 c.c.); b. Promessa al pubblico (Art. 1989 c.c.); c. Ricognizione di debito (Art. 1988 c.c.); d. Titoli di credito (Art. 1992-2027 c.c.); e. Gestione d’affari (Art. 2028 c.c.); f. Pagamento dell’indebito (Art. 2033 c.c.); g. Arricchimento senza causa (Art. 2041 c.c.); L'Art. 1173 c.c. contiene una regola generale di estrema importanza: esso infatti non si limita a dare un semplice elenco delle fonti delle obbligazioni, ma fissa un principio generale che costituisce uno dei capisaldi del diritto privato generale, che può essere così riassunto: “un soggetto non può essere tenuto ad un comportamento se non in base ad una fonte legittima di obbligazione”. 7.2.2 - Caratteristiche dell'obbligazione Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione) La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione, ma non ogni prestazione può essere oggetto di un rapporto obbligatorio. La prestazione deve avere certe specifiche caratteristiche: come si è visto (Art. 1174 c.c.) la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L’oggetto dell’obbligazione ossia la prestazione deve essere: 1. possibile: deve essere idonea ad essere eseguita. Se impossibile, essa si divide tra impossibilità assoluta o relativa; 2. lecita: non deve essere illecito. Si definisce illecito qualcosa che manca di osservanza a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume e alla morale; 3. determinata: il debitore deve essere cosciente di cosa deve eseguire per estinguere l’obbligazione, se non determinata deve essere quanto meno determinabile; 59 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.2.3 - Comportamento secondo correttezza Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Questo articolo determina come la parti devono comportarsi nel corso dell’obbligazione, la condotta che debitore e creditore devono tenere sia in fase di nascita che in fase di esecuzione dell’obbligazione. Il principio è che devono comportarsi secondo le regole della correttezza (buona fede) e che debitore e creditore devono cooperare per far si che l’obbligazione si estingua (principio di solidarietà). 7.2.4 - Coercibilità delle obbligazioni e obbligazioni naturali La coercibilità è il vincolo giuridico che si crea attraverso una obbligazione. Le obbligazioni civili sono caratterizzate da coercibilità in quanto, se il debitore non adempie all’obbligazione entro i termine e modi previsti, si configura un'ipotesi di inadempimento e il creditore può pretendere che l’adempimento avvenga e può agire in giudizio per far si che avvenga. Le prestazioni per cortesia sono obbligazioni derivate da una volontà di comportarsi in un determinato modo verso un'altra persona (per affetto, amore o compassione) non configura un’obbligazione e la coercibilità della stessa. Le obbligazioni naturali, invece, sono una via di mezzo tra l’obbligazione civile (coercibile) e il rapporto di cortesia (non è coercibile). Esse consistono nell’adempimento di un dovere morale o sociale. Non si è obbligati ad adempierla. Ma se la si adempie spontaneamente, non si può ripetere (non si può chiedere indietro) ciò che si ha prestato. 7.3 - Tipi di obbligazioni Le obbligazioni si possono classificare in: 1. di dare: a. consegnare; b. restituire; 2. di fare: a. Obbligazione di mezzi: il debitore si obbliga nei confronti del creditore a compiere una determinata attività senza garantirne il risultato; b. Obbligazione di risultato: il debitore si obbliga nei confronti del creditore non solo a compiere una determinata attività, ma anche a raggiungere un particolare risultato; 3. di non fare (obbligazione negativa); 60 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.4 - Esatto adempimento L'adempimento consiste nella esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione.Gli elementi dell'esatto adempimento sono: 1. modalità: perché si abbia l’esatto adempimento non basta adempiere ma occorre adempiere bene, cioè, adempiere secondo le modalità prescritte dalla legge per l'esecuzione della prestazione: Il debitore, nell'adempiere l'obbligazione, deve usare quindi la diligenza del buon padre di famiglia (Art. 1176 c.c.) mentre, per quanto riguarda le obbligazioni in ambito professionale, si parla di diligenza del professionista medio; 2. soggetti: a. persona che esegue la prestazione: perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene ma occorre che adempia la persona legittimata a farlo. La persona che esegue la prestazione è il debitore, e cioè chi si è assunto l'obbligazione. Può anche adempiere terzo (Art. 1180 c.c.) anche contro la volontà del creditore, ciò accade quando la prestazione è di tale natura che è indifferente per il creditore riceverla dal debitore o dal terzo. La persona che riceve la prestazione deve essere il creditore o una persona da lui indicata per far si che vi sia l’esatto adempimento dell’obbligazione; b. persona che riceve la prestazione: perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre adempiere alla a persona legittimata a ricevere la prestazione (Art. 1188 c.c.). La persona legittimata a ricevere la prestazione è il creditore o la persona da lui indicata; 3. luogo: perché si abbia l’esatto adempimento occorra che il debitore adempia nel luogo esatto (Art. 1182 c.c.), ovvero, è quel luogo che le parti hanno stabilito o, se non lo hanno stabilito, che può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanza; 4. tempo: perché si abbia l’esatto adempimento occorra che il debitore adempia nel momento esatto (Art. 1183 c.c.). Il termine è solitamente fissato dalle parti. Se non viene fissato la prestazione deve essere eseguita subito, a richiesta del creditore. Il termine può essere sia a favore del creditore (il creditore può esigere la prestazione prima della scadenza) che del debitore (il debitore può adempiere prima della scadenza del termine). 7.5 - Il pagamento Il pagamento consiste nell’adempimento (sinonimo di pagamento) dell’obbligazione. Esso è un atto non negoziale e, se la fonte è idonea, è un atto dovuto. Solitamente debitore e creditore solo legati da un solo rapporto obbligatorio, ma talvolta possono essercene più di uno, l’Art. 1193 c.c. spiega in che ordine vanno saldati i vari debiti: 1. tra più debiti, di cui uno scaduto => al debito scaduto; 2. tra più debiti scaduti => a quello meno garantito; 3. tra debiti scaduti ugualmente garantiti => a quello più oneroso per il debitore; 4. tra più debiti scaduti, ugualmente garantiti ed onerosi => a quello più antico; 5. In mancanza => proporzionalmente ai vari debiti; 61 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.5.1 - Datio in solutum La datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento, Art. 1197 c.c.) permette al creditore creditore, a sua discrezione, accettare che il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta. La dazione in pagamento è la prestazione che il debitore esegue, col consenso del creditore, in sostituzione dell'obbligazione originaria dovuta. 7.5.2 - Pagamento con surrogazione Nel pagamento con surrogazione, il terzo che ha adempiuto succede nel rapporto e ha azione nei confronti del vecchio debitore che non ha adempiuto. La surrogazione è l’ingresso di un terzo nei diritti del creditore in conseguenza del debito altrui e può essere: 1. per volontà del creditore (Art. 1201 c.c.): il creditore ricevendo il pagamento da un terzo può surrogarlo nei propri diritti; 2. per volontà del debitore (Art. 1202 c.c.): Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo; 3. legale (Art. 1203 c.c.): La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: a. a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; b. a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato; c. a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; d. a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; e. negli altri casi stabiliti dalla legge. 7.5.3 - Spese di pagamento e quietanza Le spese del pagamento sono a carico del debitore (Art. 1196 c.c.), per far si che il creditore riceva l'intero, senza detrazioni per spese. Quando paga, il debitore ha diritto di ricevere dal creditore la quietanza dell'avvenuto pagamento (Art. 1199 c.c.). 7.5.4 - Mezzi di pagamento I mezzi tramite il quale è permesso pagare sono: 1. denaro contante: la moneta avente corso legale nello Stato (Art. 1277 c.c.); 2. trasferimento elettronico di fondi; 3. sistema bancomat; 4. carta di credito; 5. accredito bancario; 6. assegno; 62 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.6 - Mondi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento I modi di estinzione delle obbligazioni possono essere classificati in: 1. Modi satisfattori: l’obbligazione si estingue con la soddisfazione dell’interesse; a. compensazione; b. confusione; 2. Modi non satisfattori: l’obbligazione si estingue, ma il creditore non vede soddisfatto il proprio credito; a. novazione; b. remissione; c. impossibilità sopravvenuta 7.6.1 - Novazione La novazione (Artt. 1230-1325 c.c.) è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. Gli elementi essenziali sono l’animus novandi (intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria), la causa novandi (interesse comune delle parti all’effetto novativo) e l'aliquid novi (mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, oppure del soggetto passivo). Essa può essere oggettiva (cambia l’oggetto) o soggettiva (cambiano i soggetti). 7.6.2 - Remissione del debito La remissione del debito (Artt. 1236-1240 c.c.) consiste nella manifestazione di volontà del creditore di rinunciare al credito, liberando il debitore. Il debito si estingue quando la remissione è comunicata al debitore. 7.6.3 - Compensazione La compensazione (Artt. 1241-1252 c.c.), consiste nella estinzione corrispondente di due debiti, dal giorno della loro coesistenza, per le quantità corrispondenti. Esistono tre tipi di compensazione: 1. legale: deriva dalla legge e si attua automaticamente alla presenza dei requisiti di omogeneità delle prestazioni, liquidità ed esigibilità; 2. giudiziale: è operata dal giudice quando il credito omogeneo ed esigibile non sia liquido ma di pronta e facile liquidazione; 3. volontaria: operata per volontà delle parti quando i debiti/crediti reciproci non presentano i requisiti per dar luogo alla compensazione legale o giudiziale. 7.6.4 - Confusione L'obbligazione si estingue per confusione (Artt. 1253-1255 c.c.), quando le qualità di debitore e di creditore si riuniscono nella stessa persona. 63 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.6.5 - Impossibilità sopravvenuta L’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta (Art. 1256-1259 c.c.) quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Essa può essere definitiva (estingue l’obbligazione) o temporanea (esonera il debitore da eventuali ritardi) o anche parziale (impossibilità che non attiene all’intera obbligazione, ma ad una parte di essa). 7.7 - Inadempimento delle obbligazioni e mora del debitore 7.7.1 - Inadempimento obbligazioni Qualsiasi discordanza tra promesso ed adempiuto costituisce inadempimento dell’obbligazione, se il debitore che non segue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. 7.7.2 - Mora del debitore La mora del debitore (Art. 1218 c.c.) è il ritardo colpevole nell’adempimento dell’obbligazione per causa a lui imputabile. Ci sono due tipologie di mora (Art. 1219 c.c.): 1. ex persona: il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto; 2. ex re: la costituzione in mora non è necessaria quando: a. Il debito deriva da fatto illecito; b. Il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; c. è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore 7.7.3 - Responsabilità del debitore Art. 1218 (Responsabilità del debitore) Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 7.7.4 - Effetti della mora del debitore Gli effetti della mora del debitore (Art. 1221 c.c.) sono: 1. il debitore in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione da causa a lui non imputabile se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore; 2. In qualunque modo sia perita o smarrita la cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore; 64 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.8 - Danno risarcibile La sanzione che l’ordinamento prevede in caso di inadempimento del debitore è l’obbligo di risarcire il danno subito dal creditore. Esso può consistere in un danno emergente (perdita subita) oppure in un lucro cessante (il mancato guadagno) (Art. 1223 c.c.). Ci sono due limiti al risarcimento del danno: 1. il danno va risarcito in quanto sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; 2. il danno va risarcito nei limiti in cui esso era prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione; 7.9 - Mora del creditore Il creditore è in mora (Art. 1206 c.c.) quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dall’ordinamento o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione. I requisiti perché un’offerta sia ritenuta valida sono: 1. che sia fatta al creditore capace di ricevere o chi ha facoltà di ricevere per lui; 2. che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3. che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquidate, e una somma per le spese non liquidate, con riserva di un supplemento, se necessario; 4. che il termine sia scaduto, se stipulato a favore del creditore; 5. che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione; 6. che l’offerta sia fatta al creditore o nel suo domicilio; 7. che l’offerta sia fatta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; Esistono, poi, vari tipi di offerta: 1. offerta reale: offerta reale riguarda danaro, titoli di credito e cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; 2. offerta per intimazione: offerta per intimazione riguarda beni immobili, cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore; 3. offerta per intimazione di ricevere la consegna di un immobile: riguarda beni immobili; 4. offerta per intimazione di ricevere la prestazione: riguarda le obbligazioni di fare; 7.10 - Cessione del credito Il rapporto obbligatorio lega un determinato creditore ad un determinato debitore, tuttavia i “soggetti” possono mutare, il credito può circolare come i beni. La cessione del credito (Art. 1260 c.c.) è libera e non è necessario il consenso del debitore purché il carattere del credito non abbia carattere strettamente personale o il suo trasferimento sia vietato dalla legge. Può essere ceduto sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. I soggetti sono: 1. cedente: creditore originario; 2. cessionario: nuovo creditore; 3. ceduto: debitore; 65 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Le cessione del credito è un contratto con cui si realizza il trasferimento del credito dal creditore, cedente, al cessionario. La cessione ha effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettato o quando gli è stata notificata. 7.10.1 - Garanzie nella cessione del credito Nella cessione di credito sorgono due problemi, relativi al credito stesso: 1. Il problema dell'esistenza del credito (garanzia del credito o nomen verum); 2. Il problema dell'adempimento (garanzia della solvenza o nomen bonum); Nella garanzia del credito (nomen verum), Art. 1266 c.c., occorre distinguere tra 1. cessione a titolo oneroso: se la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire al cessionario l'esistenza del credito; 2. cessione a titolo gratuito: nella cessione a titolo gratuito il cedente non deve garantire al cessionario l'esistenza del credito a meno che la garanzia non sia espressamente pattuita; Nella garanzia della solvenza (nomen bonum), il codice dispone che, se nulla le parti hanno disposto, il cedente non risponde della solvenza del debitore (Art. 1267 c.c.). Il rischio dell'insolvenza del debitore grava sul cessionario, a meno che il cedente non si sia assunto espressa garanzia. Si distingue, così, tra: 1. cessio pro soluto: il cedente non risponde della solvenza del debitore ceduto; 2. cessio pro solvendo: il cedente, con apposito atto, garantisce la solvenza del debitore ceduto, cosicché, se il debitore ceduto non paga, dovrà lui pagare al cessionario; 7.10.2 - Factoring, cessione del credito d'impresa Con il contratto di factoring un'impresa, detta factor, acquista da imprese venditrici i crediti non ancora esigibili che queste vantino presso la propria clientela, preoccupandosi di riscuoterli, anticipandone all'impresa in tutto o in parte l'importo. Il factor acquista il credito “pro soluto”, assumendosi così il rischio dell'insolvenza del debitore. In questo senso, per l’impresa cedente assume una funzione di garanzia poiché si assume il rischio di inadempimento. Nel caso la cessione fosse pro solvendo (garanzia da parte dell’impresa cedente che i crediti vengano adempiuti) il factor svolgerebbe una funzione finanziaria e non assicurativa. Caratteristiche del Factoring: 1. Il cedente deve essere un imprenditore; 2. I crediti ceduti devono sorgere da contratti stipulati dall’imprese; 3. la società deve avere personalità giuridica e nel proprio oggetto sociale deve essere prevista l’attività di acquisti di credito di impresa, il capitale sociale deve essere 10 volte quello minimo previsto per le S.p.A. 66 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Distinzioni tra cessione del credito e factoring: 7.11 - La successione del debito La successione nel debito indica il subingresso di un nuovo debitore nella posizione debitoria dell'obbligato originario. Il creditore resta immutato. Cambia la persona del debitore. 7.11.1 - Delegazione Si ha delegazione quando il debitore delega o incarica un nuovo soggetto ad eseguire la prestazione nei confronti del creditore. - delegante: debitore originario; - delegato: nuovo debitore; - delegatario: creditore; La delegazione può essere: 1. di pagamento (delegatio solvendi): Con la delegazione di pagamento Caio (A) detto delegante invita Tizio (B) detto delegato a pagare la somma direttamente a Sempronio (C) detto delegatario; 2. a promettere (delegatio promittendi): Se il delegante invita il delegato non a pagare subito e direttamente al delegatario, ma a promettere di pagare (cioè a obbligarsi nei confronti del delegatario) a una certa scadenza futura, questa delegazione è detta delegazione a promettere; La delegazione può chiamarsi: 1. cumulativa/liberatoria: a. cumulativa: il debitore originario rimane obbligato assieme al nuovo debitore; b. liberatoria: il creditore accetta la delegazione e libera il delegante; 2. titolata/pura a. titolata: il delegato nel promettere di pagare al delegatario fa riferimento al rapporto di provvista, o al rapporto valuta o ad entrambi; b. pura: il delegato promette di pagare al delegatario una certa somma senza riferiti né al rapporto di provvista nella rapporto di valuta; La delegazione può essere revocata fino a quando il nuovo creditore non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del creditore (delegatario). 67 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.11.2 - Espromissione Il terzo soggetto si inserisce nel rapporto obbligatorio offrendosi di pagare il debito estromettendo il debitore senza sua delegazione (Art. 1272 c.c.). Essa può essere: 1. Liberatoria: il creditore espromissario libera espressamente il debitore espromesso e rimane obbligato solo l’espromittente; 2. Cumulativa: il terzo espromittente è obbligato in solido con il debitore espromesso verso l'espromissario; 7.11.3 - Accollo L'accollo (Art. 1273 c.c.) è un contratto mediante il quale un terzo e il debitore convengono che il terzo in questione (accollante) si assuma il debito del debitore (accollato). Esistono diversi tipi di accollo: 1. Accollo liberatorio o novativo: il creditore accollatario libera espressamente il debitore originario (accollato) che è sostituito dall'accollante; 2. Accollo cumulativo: il debitore originario (accollato) resta obbligato in solido con il terzo accollante cosicché il creditore accollatario può chiedere la prestazione ad entrambi (sia all'accollato che all'accollante) ed è garantito da entrambi; 3. Accollo semplice o interno: è un accordo interno tra terzo accollante e il debitore originario accollato. Esso contratto non produce effetti per il creditore. Il contratto produce effetti solo tra accollante e accollato, e resta sempre modificabile o revocabile tra le due parti; 7.12 - Specie di obbligazioni Le obbligazioni possono essere: 1. pecuniarie (Artt. 1277-1284 c.c.): hanno per oggetto una somma di denaro, credito liquido per definizione, sono rette dal principio nominalistico (l’obbligazione è estinta solo quando la somma descritta nell’obbligazione sarà completamente pagata, indipendentemente dal valore intrinseco della moneta). Il debito deve essere pagato con moneta avente corso legale. 2. alternative: esistono due obbligazioni dedotte, e il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni (o l'una o l'altra); 3. solidali: in caso di una pluralità di debitore, tenuti alla medesima prestazione, i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta altrimenti. Ciascun debitore è tenuto ad adempiere per l'intero. il creditore ha titolo per richiedere l'adempimento di un'obbligazione solidale per l'intero ad ogni singolo debitore. La solidarietà passiva si desume (più debitori e ciascuno ha l'obbligo di eseguire la prestazione per l'intero); 4. Divisibili e indivisibili: alcune obbligazioni hanno oggetto come prestazione dei beni che sono indivisibili, o che magari sono divisibili ma per accordo tra le parti diventano indivisibili; 68 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 7.12.1 - Debiti Esistono due modi in cui è possibile contrarre debito: 1. Debito di valuta: la moneta viene presa in considerazione per il valore nominale; 2. Debito di valore: la moneta viene presa in considerazione per il valore reale (risarcimento dei danni); 7.12.2 - Interessi Il danaro produce danaro. I frutti che il danaro produce sono detti interessi (Artt. 1277 –1284 c.c.). I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto. Esistono vari tipi di interessi: 1. corrispettivi/moratori a. Interessi corrispettivi: sono dovuti indipendentemente dalla mora, in base al principio generale secondo il quale la utilizzazione di un capitale obbliga l’utente al pagamento di una somma quale corrispettivo dell’utilità ricevuta; b. Interessi moratori: presuppongono la mora Altra divisione: -interessi legali —> interessi il cui saggio è stabilito per legge -Interessi convenzionali—> sono gli interessi il cui saggio è stabiliti dalle parti 2. legali/convenzionali a. interessi legali: interessi il cui saggio è stabilito per legge; b. Interessi convenzionali: sono gli interessi il cui saggio è stabiliti dalle parti; Gli interessi scaduti non creano a loro volta interessi (anatocismo, Art. 1283 c.c.) esso non è possibile farlo in mancanza di usi contrari. 7.12.3 - Danno da ritardo Esistono due tipi di danni da ritardo: 1. svalutazione monetaria: perdita di valore della moneta; 2. inflazione: aumento del livello medio generale dei prezzi (diminuzione del valore interno della moneta); 7.12.4 - Obbligazioni semplici ed alternative Un'obbligazione è detta semplice quando è prevista un'unica prestazione del debitore per estinguere l'obbligazione. Un'obbligazione è detta alternativa quando viene data una scelta al debitore per estinguere l'obbligazione: fare una prestazione oppure un'altra. La scelta si può effettuare o dichiarando al creditore quale operazione scegliere oppure iniziando a farne una delle due, trasformando l'obbligazione da "alternativa" a “semplice”. Se una delle due prestazione diviene impossibile per causa non imputabile alle parti, opera il principio della concentrazione, ovvero, si adempirà l’unica prestazione rimasta. Se invece l’impossibilità è colposa per causa anche del debitore ed era lo stesso debitore a scegliere quale prestazione eseguire, allora egli dovrà fare l’altra prestazione. Se diviene impossibile per colpa del creditore allora il debitore è liberato dall’obbligazione nel caso non voglia fare l’altra prestazione. 69 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Se entrambe le prestazioni divengono impossibili il creditore pagherà l’ammontare dell’ultima prestazione divenuta impossibile in denaro. 7.12.5 - Obbligazioni parziarie e solidali Quando i debitori o i creditori sono più di uno, l'obbligazione può essere: 1. parziaria: il creditore può chiedere a ciascuno dei debitore il pagamento soltanto della sua quota di debito; 2. solidale: il creditore può chiedere a ciascuno dei debitore il pagamento dell’intero debito; a. solidarietà attiva: più creditore verso un solo debitore e ciascun creditore ha diritto a pretendere la prestazione per l’intero da un unico creditore; b. solidarietà passiva: più debitori verso un solo creditore e ciascun debitore ha l’obbligo di eseguire la prestazione per l’intero; 7.12.6 - Obbligazioni divisibili e indivisibili Un'obbligazione è detta divisibile quando sono divisibile le cose suscettibili di essere suddivise in parti senza che se ne alteri la destinazione economica. Un'obbligazione è detta indivisibile quando sono indivisibili le cose che, se suddivise, perderebbero la loro funzione economica. 70 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8 - Titolo II, Libro IV: Contratti 8.1 - Nozione e formazione I contratti si possono suddividere in: 1. reali/consensuali a. reali: sono contratti che si formano con la consegna della cosa; b. consensuali: sono contratti che si formano con il consenso delle parti (tutti i contratti sono considerati consensuali); i. ad effetti reali: contratti che producono l’effetto traslativo di un diritto (trasferimento di proprietà); ii. ad effetti obbligatori: contratti che producono l’effetto di far sorgere obbligazioni in capo ad uno o ad entrambi i soggetti; 2. onerosi/gratuiti a. onerosi: contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio verso un correlativo sacrificio; b. gratuiti: contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio senza un correlativo; 3. altre distinzioni minori Il termine contratto viene usato con varie accezioni. Può significare: 1. consenso negoziale: momento creativo o genetico dell’accordo; 2. rapporto giuridico: conseguente alla formazione del consenso negoziale; 3. documento: incorpora la genesi del rapporto e della sua regolazione; 8.1.1 - Disposizioni preliminari Art. 1321 (Nozione) Il contratto e' l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Art. 1322 (Autonomia contrattuale) 1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. 2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 71 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 1323 (Norme regolatrici dei contratti) Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo. Art. 1324 (Norme applicabili agli atti unilaterali) Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. 8.1.2 - Formazione del contratto Art. 1325 (Indicazione dei requisiti) I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Il contratto si ritiene concluso (Art. 1326 c.c.) nel momento in cui, chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, la quale deve giungere entro il termine del proponente o quello stabilito dalla legge. Un’accettazione non conforme equivale ad una nuova proposta. La dichiarazione del ricevente può essere espressa (manifestata con segni espressivi) o tacita ( comportamento concludente). 8.1.3 - Proposta e accettazione La proposta e l'accettazione sono atti revocabili finché il contratto non è concluso e, poiché il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, la proposta e l'accettazione possono essere revocate fino a quando l'accettazione non giunge all'indirizzo del proponente. Il consenso negoziale si forma quando si sovrappongono la volontà del proponente e quella dell'accettante (detto oblato). La proposta di concludere un contratto costituisce un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l’accettazione da parte del destinatario. Essa deve contenere gli elementi gli elementi necessari e sufficienti a determinare, con l’accettazione, il consenso negoziale. L'accettazione è una dichiarazione con la quale il destinatario della proposta (Oblato) dichiara di accettarla. Se l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, che va accettata a sua volta (Art. 1326 c.c.). 72 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.1.4 - Cause di caducazione della proposta La proposta non rimane vincolante all’infinito per il proponente; ad un certo momento, se non accettata, essa cade. Le cause della caducazione della proposta sono: 1. termine; 2. revoca; 3. morte del proponente; 4. sopravvenuta incapacità del proponente; 8.1.5 - Presunzione di conoscenza Art. 1335 (Presunzione di conoscenza) La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. 8.1.6 - Proposta irrevocabile Art. 1329 (Proposta irrevocabile) 1. Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto. 2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia. 8.1.7 - Oltre il consenso negoziale Esistono due eccezioni al meccanismo di proposta ed accettazione: 1. Contratti che si formano con l'esecuzione prima della risposta dell'accettante (Art. 1327 c.c.); 2. Contratti con obbligazioni del solo proponente (Art. 1333 c.c.); Art. 1327 (Esecuzione prima della risposta dell'accettante) 1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno. 73 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 1333 (Contratto con obbligazioni del solo proponente) La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso. 8.1.8 - Le trattative Alcuni contratti si perfezionano immediatamente raggiunta l’intesa, altri richiedono complesse trattative. La fase precontrattuale durante la quale le parti si “studiano”, cercando di negoziare un assetto contrattuale conveniente, è detta fase delle trattative. Durante le trattative le parti sono libere di concludere o no il contratto, ma debbono comportarsi secondo buona fede (Art. 1337 c.c.), intesa in senso oggettivo, cioè, come principio di correttezza che si traduce in un serio intento a contrarre. 8.1.9 - Responsabilità precontrattuale La parte che viola l’obbligo di buona fede incorre in responsabilità precontrattuale. I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del cosiddetto “interesse negativo”, ossia, l’interesse che la parte in buona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio (spese sostenute, perdute occasioni di stringere altro contratto o dell’attività sprecata nelle trattative) 8.1.10 - Rapporti giuridici preparatori I rapporti giuridici preparatori sono quei rapporti diretti a fermare un affare, il cui assetto definitivo viene posticipato nel tempo. Esistono diversi rapporti giuridici preparatori: 1. contratto preliminare (Artt. 1351-2932 c.c.): contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivo; a. unilaterale: una sola delle parti si obbliga a stipulare in futuro il contratto definitivo e l’altra è libera di stipulare o meno; b. bilaterale: entrambe le parti si obbligano a contrarre; 2. opzione (Art. 1331 c.c.): contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra si riserva la facoltà di accettarla o meno; 3. patto di prelazione: una parte si obbliga a preferire un determinato soggetto ad altri a parità di condizioni; 4. proposta irrevocabile (Art. 1329 c.c.): il proponente qualifica la proposta come “irrevocabile” per un determinato periodo di tempi rimanendo obbligato a contrarre; 5. prenotazione: una parte si obbliga a tenere a disposizione di un'altra, un bene o un servizio, senza corrispettivo, per la stipulazione di un futuro contratto; 74 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.1.11 - Differenza tra i rapporti giuridici preparatori (contratto preliminare, opzione, proposta irrevocabile e prelazione) Nel contratto preliminare unilaterale per giungere all'effetto definitivo occorre stipulare il nuovo contratto (contratto definitivo). Nell'opzione, invece, essendo una delle due parti vincolata a mantenere ferma la proposta, è sufficiente che l'altra parte manifesti la volontà (accettazione) perché si abbia la conclusione del contratto definitivo. Diversa è l'ipotesi della prelazione, la quale non determina un obbligo a contrarre, ma attribuisce al soggetto che si avvantaggia della prelazione un diritto di essere preferito a parità di condizioni a quell'altro terzo, con il quale il soggetto contrae in negoziazione se e quando desidera vendere o stipulare un contratto. Infine, si può ancora dire che lo strumento giuridico preparatoria sia la stessa proposta irrevocabile, con la differenza che, nell'opzione la proposta irrevocabile è il risultato di un contratto (cioè di un accordo negoziale), mentre nella semplice proposta irrevocabile il vincolo nasce da una manifestazione di volontà unilaterale. 8.2 - Elementi essenziali ed accidentali del contratto Elementi essenziali del contratto sono: 1. l'accordo delle parti; 2. la causa; 3. l'oggetto; 4. la forma; La mancanza di anche uno solo di tali elementi determina la nullità del contratto. Elementi accidentali sono: 1. la condizione; 2. il termine; 3. il modo; 8.2.1 - Causa La causa (Artt. 1343–1345 c.c.) è la funzione economico-sociale del contratto, lo scopo pratico del negozio. Essa qualifica il contratto, ci dice che cosa si realizza attraverso di esso. Un negozio senza causa è nullo. La causa è un elemento oggettivo e non va confusa col motivo che è un elemento soggettivo, ovvero l’interesse soggettivo delle singole parti che le spingono a stipulare il contratto; il motivo è irrilevante per il diritto salvo che essi siano illeciti e comuni ad entrambi le parti. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. 75 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Un contratto si dice in frode alla legge quando esso costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Il motivo (Art. 1345 c.c.) invece può essere: 1. illecito: contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; 2. determinante: le parti sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito; 3. comune alle parti: il motivo illecito è comune ad entrambe le parti; 8.2.2 - Oggetto L'oggetto (Artt. 1346-1349 c.c.) del contratto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale. Esso deve avere dei requisiti per far si che sia valido: 1. possibile: le prestazioni devono poter essere eseguite; 2. lecito: l’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume; 3. determinato: le prestazione devono essere esattamente individuate; 4. determinabile: Alla determinatezza equivale la determinabilità. È determinabile l’oggetto che può essere identificato facendo riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti; Di regola sono oggetto del contratto cose esistenti ("quel fondo", "quella automobile") ma possono esserlo anche cose future (Art. 1348 c.c.). 8.2.3 - Forma La forma è libera, tranne per i contratti elencati nell’Art. 1350 c.c. che debbono avere forma scritta pena la nullità. Essa si distingue tra: 1. ad substantiam/ad probationem: a. forma ad substantiam: costituisce un elemento essenziale del contratto, il quale non è valido se non è espresso in quella forma; b. forma ad probationem: non è indispensabile ai fini della validità del contratto, e la sua mancanza comporta solo una limitazione su terreno della prova (la richiedono ad esempio la vendita di una azienda, il trasferimento di diritti di utilizzazione delle opere di ingegno o assicurazione); 2. atto pubblico/scrittura privata a. atto pubblico (Art. 2699 c.c.): documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato; b. scrittura privata (Art. 2702 c.c.): la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. 76 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.2.4 - Condizione Con la condizione (Art. 1353 c.c.) le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto. Essa può essere: 1. sospensiva/risolutiva a. sospensiva: quando gli effetti del contratto non si producono immediatamente ma soltanto quando e se la condizione si avvererà; b. risolutiva: gli effetti del negozio si verificano subito, ma cesseranno all’eventuale verificarsi della condizione; 2. casuale/potestativa/mista a. casuale: che dipende dal caso e non dalla volontà dei contraenti; b. potestativa: dipende solamente dalla volontà di una parte, solo lei non è ammessa e rende nullo il contratto; c. mista: dipendono in parte dalla volontà del contraente e in parte della volontà di un terzo o dal caso; 8.2.5 - Termine Il termine un avvenimento certo, sempre futuro, dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del contratto. 8.2.6 - Modo Il modo è il peso, l'obbligo che si appone a una liberalità allo scopo di limitarla. 8.3 - La produzione di massa e le condizioni generali di contratto 8.3.1 - Contratti per adesione Si dicono contratti per adesione i contratti predisposti unilateralmente da una parte (di regola un’impresa) per regolare una serie indefinita di rapporti, ai quali l’oblato (di regola la parte economicamente più debole) si limita a prestarvi adesione. 8.3.2 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto (Art. 1341 c.c.) sono il regolamento negoziale predisposto da un contraente per la regolazione di una serie infinita di successivi rapporti. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 77 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.3.3 - Clausole vessatorie Le clausole vessatorie (Art. 1341, comma II; Art. 1342, comma II) sono clausole che aggravano la posizione del contraente per adesione rispetto alla disciplina generale del contratto. Sono tutte clausole che sanciscono a favore di chi le predispone: - limitazioni di responsabilità; - facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione Oppure dell’altro contraente: - sanciscono decadenze; - limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; - restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; - tacita proroga; - rinnovazione del contratto; - clausole compromissorie; - deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria; L'Art. 3 codice del consumo, definisce: 1. consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale (commerciale, artigianale) o professionale eventualmente svolta; 2. professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (commerciale, artigianale) o professionale, ovvero un suo intermediario; Art. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Art. 34 (Accertamento della vessatorietà delle clausole) Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. nullità protettiva: si annulla la sola clausola e non tutto il contratto nullità relativa: solo il consumatore può rilevare la nullità della clausola vessatoria 78 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 36 (Nullità di protezione) 1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c. prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. 5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione (assicurata dal presente titolo), laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 8.4 - Effetti del contratto Il contratto: 1. ha forza di legge tra le parti, cioè, viene qualificato dal legislatore come legge privata regolatrice dei rapporti privati e posta sullo stesso piano della legge dello Stato. 2. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (Art. 1372 c.c.); a. Il mutuo consenso è un accordo successivo in cui entrambe le parti decidono di eliminare gli effetti del contratto precedentemente concluso. È, cioè, un successivo contratto che ha come oggetto quello di sciogliere il contratto precedente; 3. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge; 79 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.4.1 - Recesso Il recesso (Art. 1373 c.c.) è il diritto potestativo di risolvere, eccezionalmente ed unilateralmente il contratto e viene configurato come contratto recettizio unilaterale. Esso può essere: 1. convenzionale: consegue alla volontà delle stesse parti che, al momento della stipulazione del contratto, convengono che una di esse potrà, a certe condizioni, recedere; 2. legale: qui la facoltà di recesso è attribuita dalla legge stessa; 8.4.2 - Principio consensualistico ed effetto traslativo Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Nel nostro sistema il consenso forma il contratto e produce l’effetto traslativo, ovvero trasferisce la proprietà (principio consensualistico). 8.4.3 - Integrazione del contratto Integrare un contratto significa riempirne le lacune. Ai sensi dell'Art. 1374 c.c., il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità. Va ricordato che prima fonte di integrazione del contratto è la legge stessa. Quanto agli usi e all'equità, il loro richiamo ha natura suppletiva. 8.4.3 - Promessa del fatto del terzo Un soggetto può obbligarsi a promettere (il bene) l'obbligazione o il fatto di un terzo. Se la promessa va a buon fine, il contratto è adempiuto. Se, per converso, il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto del terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente (Art. 1381 c.c.). 8.4.5 - Caparra La caparra (Artt. 1382-1386 c.c.) consiste in una somma di danaro che una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto. Esistono diversi tipi di caparra: 1. acconto: è la somma di danno corrisposta in conto al prezzo; 2. caparra confirmatoria: rinforza l’impegno ad adempiere e ha la funzione di liquidazione convenzionale del danno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento; 3. caparra penitenziale: è il corrispettivo del diritto di recesso; 4. caparra penale: Predetermina il risarcimento del danno in caso di ritardo o inadempimento; 80 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.5 - Interpretazione del contratto L'interpretazione di un contratto consiste nella ricostruzione di una realtà storica (la comune intenzione delle parti). Le norme sull'interpretazione del contratto (Artt. 1362-1371 c.c.), che si distinguono in norme di interpretazione soggettiva e oggettiva, riguardano tutti i contratti. 1. interpretazione soggettiva: tende a ricostruire la comune intenzione delle parti al momento della stipulazione del contratto (interpretazione storica). a. Art. 1362 c.c.(intenzione dei contraenti): si indaga su quale sia stata la comune intenzione della parti valutando il loro comportamento; b. Art. 1363 c.c.(interpretazione complessiva delle clausole): le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre; c. Art. 1364 c.c.(espressioni generali): comprende gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare; d. Art. 1365 c.c. (indicazioni esemplificative): quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali secondo ragione può estendersi il suddetto; 2. interpretazione oggettiva: tende ad eliminare le ambiguità e dubbi nonostante l’applicazione delle norme interpretative soggettive. a. Art. 1367 c.c.(conservazione del contratto): nel dubbio il contratto e le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto; b. Art. 1368 c.c.(pratiche generali interpretative): le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso o nel luogo della sede dell’impresa; c. Art. 1369 c.c.(espressioni con più sensi): le espressioni che possono avere più sensi nel dubbio sono intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto d. Art. 1370 c.c.(interpretazione contro l’autore della clausola): le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. 3. interpretazione secondo buona fede (Art. 1366 c.c.): il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (volontà negoziali delle parti); 4. regola finale interpretativa (Art. 1371 c.c.): se, nonostante l’applicazione delle norme il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi un equo contemperamento degli interessi tra le parti, se a titolo oneroso. 81 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.6 - Rappresentanza La rappresentanza (Artt. 1387-1400 c.c.) è un istituto giuridico con cui un soggetto (rappresentato) attribuisce ad un altro soggetto (rappresentante) il potere di sostituirsi a lui nel compimento di una attività giudica. Rappresentare significa agire in nome e per conto altrui. 8.6.1 - Funzione economico sociale della rappresentanza Normalmente il singolo si occupa in autonomia dei propri affari privati; tuttavia può avvenire che egli non possa o non voglia o non sia materialmente in grado di agire da solo o personalmente. Spesso, dunque, il privato si vede costretto, o ritiene conveniente, ricorrere ad altri che "agiscano" per lui. Qualunque atto giuridico può essere posto in essere dal rappresentante, ad eccezione dei negozi di diritto di famiglia e del testamento (i cosiddetti negozi personalissimi) 8.6.2 - Tipi di rappresentanza I tipi di rappresentanza sono: 1. rappresentanza legale: fonte della rappresentanza è la legge stessa; 2. rappresentanza volontaria: fonte della rappresentanza è la volontà dell'interessato (procura o mandato); 3. rappresentanza organica: attribuita agli organi sociali di una persona giuridica; Gli effetti della rappresentanza possono essere: 1. diretti: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato; 2. Indiretti: il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio, l’atto posto in essere dal rappresentante produce effetti giuridici in capo al rappresentante, salva obbligazione di trasferire tali effetti al rappresentato con il compimento di un secondo atto; 8.6.3 - La procura e contratto di mandato Sono le fonti della rappresentanza volontaria: 1. procura: atto unilaterale con il quale si conferisce il potere di rappresentanza, essendo unilaterale non è necessaria accettazione ed è immediatamente produttivo di effetti. La sua forma è in relazione a quella del contratto; 2. Mandato: contratto con il cui potere di rappresentanza viene attribuito nel momento in cui le due volontà si fondono nel consenso negoziale; 8.6.4 - Effetti della rappresentanza Il contratto concluso dal rappresentante (Art. 1388 c.c.) in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentante. Esso deve dichiarare al terzo che sta agendo in nome del rappresentato (contemplatio domini). 82 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.6.5 - Vizi della volontà nella rappresentanza Art. 1390 (Vizi della volontà) Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volontà di questo. 8.6.6 - Interesse del rappresentato e contratto concluso in conflitto di interessi La rappresentanza è conferita dal rappresentato nel suo interesse. Il rappresentante deve dunque agire nell’interesse del rappresentato. La legge precisa che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato (Art. 1710 c.c.) con la diligenza del buon padre di famiglia, risponde dei danni se esegue male il mandato ma il contratto stipulato rimane valido. In caso sussista un conflitto di interessi il contratto è annullabile su richiesta del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Un altro caso di conflitto di interessi è il contratto con se stesso (Art. 1395 c.c.). Il contratto con se stesso è annullabile a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente, ovvero, il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere possibili conflitti di interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato 83 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.6.7 - Rappresentanza senza poteri (falsus procurator) Art.1398 (Rappresentanza senza potere) Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Il terzo può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri Art. 1399 (Ratifica) 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. 2. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. 3. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. 4. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. 5. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi. 8.6.8 - Contratto di mandato l mandato (Capo IX; Artt. 1703-1741 c.c.) è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (detta mandante). Il mandato si distingue tra: 1. mandato con rappresentanza (Art. 1704 c.c.): il rappresentante dichiara al terzo di agire in nome e per conto del rappresentato. Con la rappresentanza diretta, gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato. 2. mandato senza rappresentanza (Art. 1705 c.c.): il rappresentante agisce per conto del rappresentato, ma in nome proprio. Con la rappresentanza indiretta, l’atto posto in essere dal rappresentante produce effetti giuridici in capo al rappresentante, salva l’obbligazione di trasferire tali effetti al rappresentato con il compimento di un secondo atto. La causa (Art. 1708 c.c.) del mandato è il compimento di uno o più atti giuridici da parte del mandatario per conto del mandante. Se il compimento degli atti è fatto nel nome del mandante (mandato con rappresentanza) l’atto del mandatario è immediatamente riferibile al mandante. Il mandato comprende gli atti per i quali è stato conferito e quello che sono necessari al loro compimento, non comprende atti che eccedono l’ordinaria amministrazione se non indicati espressamente. 84 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 1709 (Presunzione di onerosità) l mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. Art. 1710 (Diligenza del mandatario) 1. Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. 2. Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del manda Art. 1711 (Limiti del mandato) 1. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. 2. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Art. 1722 (Cause di estinzione) Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa e' continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. 8.7 - Il contratto ed i terzi Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge: 1. Contratto per persona da nominare (Artt. 1401-1405 c.c.); 2. Cessione del contratto (Artt. 1406-1410 c.c.); 3. Contratto a favore di terzo (Artt. 1411-1413 c.c.); 4. Contratto per conto di chi spetta; 85 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 86 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.7.1 - Contratto per persona da nominare Art. 1401 (Riserva di nomina del contraente) Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso. Art. 1402 (Termine e modalita' della dichiarazione di nomina) 1. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. 2. La dichiarazione non ha effetto se non e' accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto. Art. 1404 (Effetti della dichiarazione di nomina) Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. Art. 1405 (Effetti della mancata dichiarazione di nomina) Se la dichiarazione di nomina non e' fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. 8.7.2 - Cessione del contratto Di regola, il contratto non può essere ceduto. Tuttavia, se l'altro contraente consente, il contratto non ancora eseguito può essere ceduto ad un terzo. Art. 1406 (Nozione) Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta. 87 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 1408 (Rapporto fra contraente ceduto e cedente) Art. 1409 (Rapporto fra contraente ceduto e cessionario) Art. 1410 (Rapporti fra cedente e cessionario) Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo [...] Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto differenza tra cessione del credito e cessione del contratto: 1. cessione del credito: il creditore può cedere il suo credito senza il consenso del debitore; 2. cessione del contratto: il contratto non può essere ceduto senza il consenso dell’altra parte contraente; 8.7.3 - Contratto a favore di terzo Un soggetto può volere che gli effetti positivi del contratto vadano a beneficio di un terzo (es: l’assicurazione sulla vita porta vantaggi economici verso i propri coniugi). Il contratto a favore di terzi è valido quando lo stipulante ha interesse in favore di terzi (Art. 1411 c.c.). 8.7.4 - Contratto per conto di chi spetta È caratterizzato dal fatto che, al momento della stipulazione, il terzo su cui si produrranno gli effetti è ignoto (o incerto). Per esempio: La merce è in deposito. Due persone rivendicano diritti su di essa (Art. 1513 c.c.). Il titolare del deposito, dal giudice, sarà invitato a vendere, e il ricavato andrà a chi vince la causa (attendendo l'esito della stessa la merce deperirebbe). Il codice prevede due ipotesi di contratto per conto di chi spessa, in relazione: 1. Alla vendita: In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'Art. 696 del Codice di Procedura Civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni; 2. All’assicurazione: Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso 88 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo; 8.8 - Invalidità del contratto 8.8.1 - Invalidità Differenza tra validità e invalidità: - atto valido: atto idoneo a produrre gli effetti giuridici previsti dall’ordinamento; - atto invalido: atto che presenta un difetto originario che lo rende inidoneo a produrre conseguenze giuridiche; Differenza tra efficacia ed inefficacia: - atto efficace: atto idoneo a produrre effetti giuridici; - atto inefficacia: può essere sia valido che invalido, m è inidoneo a produrre effetti giuridici; La nullità e annullabilità sono sanzioni di diversa intensità, la prima più grave e la seconda meno grave. 8.8.2 - Nullità La nullità (Artt. 1418-1424 c.c.) è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento. L’atto nullo non produce alcun effetto giuridico e la dichiarazione di nullità ha effetto retroattivo. La disciplina della nullità si compone in sette articoli: 1. Art. 1418 c.c. (Cause di nullità del contratto) 2. Art. 1419 c.c. (Nullità parziale) 3. Art. 1420 c.c. (Nullità nel contratto plurilaterale) 4. Art. 1421 c.c. (Legittimazione all’azione di nullità) 5. Art. 1422 c.c. (Imprescrittibilità dell’azione di nullità) 6. Art. 1423 c.c. (Inammissibilità della convalida) 7. Art. 1424 c.c. (Conversione del negozio nullo) Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) 1. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. 2. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. 3. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. 89 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 1419 (Nullità parziale) 1. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 2. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Art. 1420 (Nullità del contratto plurilaterale) Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Art. 1421 (Legittimazione all'azione di nullità) Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Art. 1422 (Imprescrittibilità dell'azione di nullità) L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. Art. 1423 (Inammissibilità della convalida) Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente. Art. 1424 (Conversione del contratto nullo) Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. 8.8.3 - Annullabilità L'annullabilità (Artt. 1425-1446 c.c.) è una sanzione. Le cause di annullamento attengono all’incapacità e ai vizi del consenso. L'annullabilità protegge un interesse particolare, riferito a un determinato soggetto. La disciplina dell'annullabilità si articola in tre sezioni, composte da 22 articoli: 1. Sez. I. Dell'incapacità; 2. Sez. II. Dei vizi del consenso; 90 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3. Sez. III. Dell'azione di annullamento; Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare o dal contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza e carpito con dolo. Le cause possono dunque essere suddivise in: 1. incapacità di chi contrae (Art. 1425 c.c.): il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre o quando ricorrono le condizioni stabilite dall’Art. 428 c.c., il contratto stipulato da persona incapace di intendere e di volere. Non è annullabile se il minore ha però con raggiri occultato la sua minore età, il contratto è, però, ugualmente impugnabile (Art. 1426 c.c.). 2. vizi del consenso (Artt. 1427-1440 c.c.): il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti: a. Errore (Art. 1428 c.c.): l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. i. errore essenziale (Art. 1429 c.c.): cade sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’identità dell’oggetto della prestazione, sull’identità o qualità della persona dell’altro contraente o quando è stato ragione unica o principale del contratto trattandosi di errore di diritto; ii. errore riconoscibile (Art. 1431 c.c.): in relazione al contenuto, alle circostanze ossia alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo; iii. errore nella dichiarazione o trasmissione (Art. 1433 c.c.): Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato; b. Violenza (Art. 1434 c.c.): è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo. Essa deve essere di tal natura (Art. 1435 c.c.) da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone. La violenza ha valore anche quando esercitata nei confronti dei coniuge o dei suoi beni o di un discendente o ascendente del contraente (Art. 1436 c.c.). Se la violenza riguarda altre persone l’annullamento è rimesso alla valutazione di un giudice. Il solo timore reverenziale (Art. 1437 c.c.) non è causa di annullamento del contratto, così come la minaccia di far valere un diritto (Art. 1438 c.c.) può essere causa di annullamento del contratto solo quando diretta a conseguire vantaggi ingiusti c. Dolo (Art. 1439 c.c.) : è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati sono tali che senza di esse l’altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio, se invece i raggiri non sono tali da determinare il consenso (Art. 1440 c.c.) il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, allora il contraente in mala fede risponde dei danni. 91 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.8.4 - Azione di annullamento Azioni di annullamento: 1. Legittimazione (Art. 1441 c.c.): l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge, l’incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. 2. Prescrizione (Art. 1442 c.c.): L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni, ecco lo schema per la decorrenza del termine della prescrizione. Violenza dal giorno in cui è cessata la violenza Errore dal giorno in cui è stato scoperto l'errore Dolo dal giorno in cui è stato scoperto l'errore provocato dai raggiri dell'altra parte contraente Incapacità legale dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione Minore d'età dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età In tutti gli altri casi dal giorno della conclusione del contratto 8.8.5 - Convalida del contratto annullabile Mentre il contratto nullo non può mai essere convalidato, il contratto annullabile può essere convalidato (Art. 1444 c.c.): l’ordinamento ammette che il negozio annullabile possa essere sanato dalla volontà della parte che potrebbe annullarlo. La convalida è: 1. convalida espressa: è effettuata mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo; 2. convalida tacita: la convalida tacita si estrinseca nel comportamento concludente del contraente cui spetta l'azione di annullamento, il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo di annullabilità; 8.8.6 - Elementi di distinzione tra nullità e annullabilità elementi: 1. cause: i criteri distintivi tra nullità e annullabilità attengono innanzitutto alle cause; 2. natura dell’interesse protetto: è generale e di ordine pubblico per la nullità e particolare per l’annullabilità; 3. soggetti e legittimazione attiva: i criteri distintivi attengono ai soggetti che possono far valere il vizio, per l’ipotesi della nullità è più esteso, più ristretto per l’ipotesi di annullabilità; 4. prescrizione: il tempo entro il quale si può far valere il vizio; 5. convalida: i negozi annullabili possono essere anche convalidati di regola, i negozi nulla però non lo possono essere; 6. effetti: il negozio nullo non produce effetti fin dalla nascita; quello annullabile produce effetti fino a quando non viene esercitata l’azione di annullamento (con successo); 92 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.9 - Simulazione Nella simulazione le parti fingono di porre in essere un negozio (contratto simulato) mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno (simulazione assoluta) oppure ne vogliono porre in essere un altro diverso (contratto dissimulato) quale risulta in un patto, destinato a rimanere segreto, e denominato controdichiarazione (simulazione relativa). Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. 1. simulazione assoluta: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno; 2. simulazione relativa: le parti fingono di porre in essere un negozio mentre in realtà ne vogliono porre in essere uno diverso, denominato contratto dissimulato. a. simulazione relativa soggettiva: riguarda i soggetti i. Interposizione fittizia di persona: rientra nello schema del negozio simulato, la divergenza tra situazione reale ed apparente non riguarda l’aspetto oggettivo ma quello soggettivo derivante da una intesa fra le parti, l'interponente e l'interposto, in base alla quale figura come contraente un soggetto che è, in realtà, estraneo alla pattuizione; ii. Interposizione reale: si ha trasferimento valido ed efficace a favore della persona interposta sul presupposto che quest'ultima sia obbligata ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario del rapporto; b. simulazione relativa oggettiva: riguarda l'oggetto del negozio; Esempio dell'uso della simulazione: - assoluta: Alice teme i propri creditori. Simula una vendita di una casa a Bob (un parente). La casa appare come di proprietà di Bob, ma In realtà, secondo gli effetti della simulazione, la casa è ancora di proprietà di Alice. - relativa: Carol vuole donare un appartamento al figlio David, ma non vuole pagare l’imposta sulle donazioni. Così, Carol simula la vendita della casa a David. Le parti vogliono una donazione ma simulano una vendita. 8.9.1 - Effetti della simulazione Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto il contratto dissimulato, purché non sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Gli effetti cambiano a seconda che la simulazione sia di tipo assoluto o relativo: 1. simulazione assoluta: non muta l’assetto giuridico dal negozio simulato e provale l’accordo simulatorio, se si era simulata una vendita il bene resta del simulato alienante, quello acquirente non acquista la proprietà del bene; 2. simulazione relativa: vale il contratto dissimulato, se si è simulata una vendita ma in realtà si intendeva donare tra le parti barra la donazione e non la vendita; 93 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com La simulazione tra le parti (Art. 1414 c.c.) non produce effetti. Il contratto simulato è quindi nullo e se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente avrà effetto quello dissimulato. La simulazione tra i terzi (Art. 1415 c.c.) invece non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti. 8.9.2 - Prova della simulazione Il regime di prova della simulazione (Art. 1417 c.c.) è diverso a seconda che riguardi le parti dell’accordo simulatorio o dei terzi. La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della controdichiarazione. 8.10 - Rimedi A differenza del contratto nullo e annullato che sono improduttivi di effetti, la rescissione e la risoluzione sono rimedi azionabili da uno dei due contraenti, attribuiscono la possibilità dunque di sciogliere unilateralmente il contratto, temperando così il principio di cui all'Art.1372 c.c. (il contratto ha forza di legge tra le parti). In sintesi, le ipotesi di rescissione e di risoluzione attengono ad un potere che l'ordinamento attribuisce ad uno dei soggetti per sciogliere, in base alla sua azione, il vincolo contrattuale viziato da anomalie genetiche (rescissione) o anomalie funzionali (risoluzione). 8.10.1 - La rescissione La Rescissione (Artt. 1447 –1452 c.c.) è un rimedio che permette alla parte danneggiata di sciogliere il contratto concluso in stato di pericolo o concluso in stato di bisogno del quale l’altra parte ha approfittato traendone vantaggio con una sproporzione tra le prestazioni ultra dimidium. Se l’azione rescissoria è esercitata con successo il contratto è sciolto con effetto retroattivo. L’azione rescissoria si prescrive (Art. 1499 c.c.) in un anno dalla conclusione del contratto. Il contratto rescindibile non può essere convalidato. In generale la rescissione per lesione (Art. 1448 c.c.) può essere chiesta o meno quando: 1. Non vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e se la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto; 2. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto; 94 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta; 4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori; 5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione; Sono dunque elementi della fattispecie: 1. sproporzione tra le prestazioni (sproporzione ultra dimidium); 2. stato di bisogno di una parte; 3. approfittamento dell’altra; Non basta dunque che un soggetto si trovi in uno stato di bisogno, è necessario che l’altra parte ne abbia approfittato, esso quindi deve portare un vantaggio che persista al momento dell’esercizio dell’azione di rescissione. Art. 1447 (Contratto concluso in stato di pericolo) 1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata. 2. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata. Sono dunque elementi della fattispecie: 1. condizioni inique; 2. il pericolo attuale di un danno grave alla persona; 3. la necessità di salvare sé o altri; 4. la necessità nota alla controparte Si noti che il concetto di "condizione iniqua" non è collegato ad una sproporzione, come nella rescissione ultra dimidium, ma è più ampio. Poiché può essere iniqua una condizione che ha una sproporzione valore/prezzo inferiore alla metà, questa non basta, ma occorre che il contratto sia stipulato per la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona. Infine, occorre che il pericolo attuale, e il conseguente stato di necessità, siano note alla controparte. 8.10.2 - Risoluzione La risoluzione (Artt. 1453 –1469 c.c.) è un rimedio che permette di scegliere ex uno latere un contratto a prestazioni corrispettive per una anomalia funzionale. Le anomalie non attengono al momento genetico (come l’invalidità, la simulazione o la rescissione), esse non esistevano alla stipulazione del contratto, ma sono intervenute in un momento successivo, ad esempio: una parte non adempie, la prestazione diviene impossibile oppure successivamente a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili una delle prestazioni diviene eccessivamente onerosa. 95 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) 1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. 3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. La risoluzione di diritto (Artt. 1454-1455-1457 c.c.) è la risoluzione che avviene automaticamente senza l’intervento del giudice, nelle ipotesi di diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale. Ecco alcune ipotesi di risoluzione automatica: 1. diffida ad adempiere (Art. 1454 c.c.): a parte intima per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto; 2. clausola risolutiva espressa (Art. 1456 c.c.): la clausola risolutiva espressa è una clausola preordinata a operare di fronte al (possibile) inadempimento; 3. termine essenziale (Art. 1457 c.c.): se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra parte, il contratto si risolve di diritto alla scadenza del termine stesso; Nella risoluzione per impossibilità sopravvenuta c'è una prima distinzione tra impossibilità genetica (comporta la nullità del contratto) e impossibilità funzionale (comporta la risoluzione del contratto). La principale divisione è tra: 1. Impossibilità totale (Art. 1463 c.c.): Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito; 2. Impossibilità parziale (Art. 1464 c.c.): Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale; 96 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Art. 1467 (Contratto con prestazioni corrispettive) 1. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. 2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. 3. La parte contro la quale e' domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. La prestazione dunque è ancora possibile e l’altra parte è adempiente o pronta all’adempimento, tuttavia si è operata una incrinatura dell’equilibrio sinallagmatico, ovvero l'equilibrio delle obbligazioni corrispettive tra le parti contraenti. L'Art 1467 c.c parla di «avvenimenti straordinari ed imprevedibili»: Non sono straordinari e imprevedibili gli avvenimenti che rientrano nell'alea normale del contratto. La nozione di prevedibilità deve essere intesa in senso oggettivo, cioè come prevedibilità dell'uomo medio. Straordinario, invece, è l’avvenimento che supera i canoni dell’ordinario. La risoluzione per eccessiva onerosità è un rimedio applicato ai contratti a esecuzione continuata, periodica e differita e non viene invece applicato ai contratti ad esecuzione istantanea, ai contratti aleatori e ai contratti unilaterali. La risoluzione per eccessiva onerosità non opera automaticamente, gli effetti della risoluzione retroagiscono al momento della stipulazione e la risoluzione non può essere evitata con la riconduzione del contratto ad equità. 97 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.11 - Contratti tipici I contratti tipici (o nominati) sono contratti espressamente regolati nel codice civile o nelle leggi speciali. Alcuni contratti tipici sono: I contratti atipici (o innominati) sono contratti creati dall'autonomia delle parti al di fuori degli schemi tipici predisposti dal legislatore. 1. compravendita (Capo I; Artt. 1470-1547 c.c.): contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo; 2. locazione (Capo VI; Artt. 571-1656 c.c.): contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo; 3. mandato (Capo IX; Artt. 1703-1741 c.c.): contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (detta mandante); 4. comodato (Capo XIV; Artt. 1803-1812 c.c.): contratto col quale una parte (detta comodante) consegna all'altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta; 5. mutuo (Capo XV; Artt. 1813-1822 c.c.): contratto col quale una parte (detta mutuante) consegna all'altra (detta mutuatario) una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità; 6. assicurazione (Capo XX: Artt. 1882-1932 c.c.): contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana; 8.11.1 - Compravendita Nella compravendita, la proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, producendo l'effetto traslativo. Esso è: 1. consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti, e non necessita la traditio (consegna) della cosa; 2. oneroso: si presuppone il corrispettivo di un prezzo (senza di esso sarebbe una donazione). Se ci fosse un reciproco trasferimento di cose o diritti, sarebbe una permuta; 3. prestazioni corrispettive: la prestazione di trasferire la cosa compravenduta, trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo; 4. effetti reali: è ad effetti reali in quanto il consenso produce l'effetto traslativo. È, solitamente, ad effetti istantanei in quanto le prestazioni sono eseguite contestualmente; 5. forma libera: è a forma libera, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge (es: compravendita di immobili); La compravendita, oltre all'effetto reale, da sorgere obbligazioni a carico del venditore e del compratore (Artt. 1476-1499 c.c.): il compratore deve pagare il prezzo. Il 98 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com venditore deve consegnare la cosa al compratore, fargli acquisire la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, garantire il compratore dell'evizione e dai vizi della cosa. Se il compratore scopre un vizio, egli ha otto giorni per denunciarlo al venditore, pena la decadenza del diritto di garanzia (Art. 1495 c.c.). L'azione di garanzia della cosa venduta si prescrive (Art. 1495 c.c., III comma) in un anno dalla consegna. 8.11.2 - Locazione Il contratto di locazione appartiene alla categoria dei contratti di godimento dei beni. Funzione della locazione è il legittimo godimento della cosa da parte di chi non è proprietario. Esso realizza due interessi socialmente protetti: 1. attribuisce al proprietario/locatore i frutti civili della cosa, favorisce il risparmio e incentiva il godimento produttivo di beni. Remunera il risparmio e favorisce gli investimenti produttivi. 2. consente al conduttore di godere di beni ad un costo inferiore al prezzo di acquisto. Caratteristiche del contratto di locazione sono: 1. consensuale: in quanto si perfeziona con il consenso delle parti e non necessita la traditio della cosa; 2. ad effetti obbligatori: fa sorgere obbligazioni in capo alle parti; 3. oneroso: l’obbligazione di far godere della cosa trova riscontro nella corresponsione di un determinato corrispettivo. Il godimento a titolo gratuito sarebbe un comodato; 4. a prestazioni corrispettive: l'obbligazione di far godere la cosa, trova riscontro nella controprestazione di pagare il corrispettivo; 5. di durata: deve essere concesso per un dato tempo. Il termine è un elemento essenziale del contratto ed il termine max è di 30 anni (norma inderogabile, se le parti stabiliscono una durata più lunga/in perpetuo questa è ridotta a 30 anni). La locazione non può essere perpetua perché spezzerebbe la titolarità dal godimento. 6. non solenne: è a forma libera richiesta ad substantiam (atto pubblico/scrittura privata) nel caso in cui l’oggetto consista in un bene immobile locato per una durata +9 anni; La causa del contratto di locazione delle cose è lo scambio tra il corrispettivo che il proprietario percepisce e il godimento della cosa che il conduttore consegue, mentre possono formare oggetto di locazione beni immobili e beni mobili suscettibili di essere godute o utilizzate. Non possono essere cose inesistenti, fuori commercio o insuscettibili di godimento. Le cose consumabili non possono formare oggetto di locazione perché non è possibile goderne così come. Possono formare oggetto di locazione cose o beni immateriali e le cose future. Le cose deteriorabili possono formare oggetto di locazione perché il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta salvo il deterioramento derivante dall’uso della cosa. 99 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Locazione è diversa da: 1. affitto: perché ha per oggetto cosa produttiva; 2. comodato: perché è gratuito; 3. uso: perché uso e abitazione sono diritti reali; 8.11.3 - Comodato Il comodato, come il mutuo, è qualificato come contratto di prestito il cui elemento essenziale, e caratteristico del contratto di comodato, è costituito dalla particolare intenzione del comodante di voler attribuire un vantaggio al comodato nel cui esclusivo interesse egli si determina a trasferire il godimento gratuito della cosa. A fondamento di ciò vi è un intento liberale che trova giustificazioni in ragioni di cortesia, amicizia, favore etc. Esso è: 1. reale: si perfeziona con la consegna all'altra parte (comodatario) di cosa mobile o immobile; 2. essenzialmente gratuito; 3. unilaterale: le obbligazioni che sorgono dal contratto sono a carico del solo comodatario; 4. ad effetti obbligatori: con la stipulazione del contratto sorgono, a carico del comodatario, le obbligazioni di custodire la cosa e di restituirla; 5. di durata: il diritto di servirsi della cosa è destinato a protrarsi nel tempo per un periodo di tempo apprezzabile; La causa del comodato è la consegna per il godimento della cosa, mentre l’oggetto può essere qualsiasi cosa mobile/immobile. Il comodatario deve restituire alla scadenza del termine convenuto o quando se ne è servito in conformità del contratto. Se sopravviene un urgente o impreveduto bisogno al comodante, questi può esigere la restituzione immediata. Se si ha il comodato precario, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Il caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa. Essa determina anche la risoluzione del contratto. 8.11.4 - Mutuo Il mutuo è un contratto di prestito che si realizza con la consegna del bene al mutuatario che ne acquista la proprietà. È un prestito di consumo di regola praticato da banche e istituti di credito (naturalmente oneroso) ma anche da soggetti privati. È un contratto: 1. reale; 2. naturalmente oneroso; 3. unilaterale; 4. ad effetti reali; 5. di durata; 6. a forma libera; La causa è la consegna del danaro o altre cose fungibili, mentre l’oggetto sono il danaro o le cose fungibili. Il danaro o le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuario. 100 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 8.11.5 - Assicurazione Art. 1882 (Nozione) L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. L'assicurazione si divide in due rami: 1. ramo danni: l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Ha funzione indennitaria. 2. ramo vita: l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga, entro limiti convenuti, a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Ha funzione previdenziale. Il contratto di assicurazione è: 1. consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti; 2. oneroso: presuppone il pagamento di un premio da parte dell'assicurato; 3. prestazioni corrispettive: il pagamento del premio da parte dell'assicurato trova riscontro nell'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore; 4. aleatorio: causa del contratto è il trasferimento di un'alea. Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, il contratto è nullo (Art. 1895 c.c.). 5. di durata: destinato a durare nel tempo; 6. formale: richiede la forma scritta ad probationem. Il contratto di assicurazione deve, infatti, essere provato per iscritto (Art. 1888 c.c.). Può essere stipulato a favore di un terzo o per conto di chi spetta. 101 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 9 - Libro VI: La responsabilità del debitore 9.1 - Responsabilità patrimoniale del debitore Art. 2740 (Responsabilità patrimoniale) 1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. La responsabilità patrimoniale del debitore è regolata dal Capo I del Titolo III del Libro IV del Codice civile. Ai sensi dell'Art. 2740 c.c. il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e la prima parte dell'Art. 2741 c.c. stabilisce che i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Da queste norme, conseguono i seguenti principi: 1. delle obbligazioni contratte rispondono i beni del debitore, e non la persona del debitore; 2. delle obbligazioni contratte rispondono tutti i beni del debitore, e non questo o quel bene; 3. delle obbligazioni contratte rispondono tutti i beni del debitore, presenti e futuri, e non solo i beni esistenti al momento in cui l'obbligazione è sorta, o deve essere eseguita; 4. ciascun creditore può scegliere per l'esecuzione qualsivoglia bene del patrimonio del debitore; 5. se i creditori sono più d'uno, tutti hanno, sui beni del debitore, eguale diritto, in proporzione al credito (principio della par condicio creditorum); 6. la par condicio creditorum trova una deroga nelle cause legittime di prelazione; 7. infatti, il creditore che ha una causa legittima di prelazione ha diritto ad essere pagato prima degli altri e in preferenza degli altri, secondo l'ordine delle cause di prelazione. 8. Si risponde (con il proprio patrimonio) per i propri debiti, e non per quelli degli altri, a meno che non si sia dato garanzia personale. 9.2 - Le cause di prelazione ed i privilegi 9.2.1 - Cause di prelazione Art. 2741 (Concorso dei creditori e cause di prelazione) 1. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. 2. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. 102 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Ai sensi dell'Art. 2741 c.c. sono cause di legittima prelazione: 1. privilegi: cause legittime di prelazione accordate dalla legge in considerazione della particolare natura del credito; 2. pegno: garanzia reale avente come oggetto beni mobili; 3. ipoteca: diritto reale che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni immobili ipotecati dal debitore o da un terzo (detto terzo datore di ipoteca) a garanzia di un credito, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo della vendita del bene ipotecato; I privilegi, il pegno e le ipoteche possono concorrere. La legge stabilisce precisi criteri di prevalenza, stabilendo, come si vedrà, un ordine di prevalenza. Solo l'imprenditore può fallire. Chi non è imprenditore, è soggetto alle azioni individuali dei creditori. In altre parole, il concorso di tutti i creditori è richiesto e necessario solo nell'ipotesi di fallimento. Art. 2744 (Divieto del patto commissorio) E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. 9.2.2 - Privilegi Il privilegio è una prelazione (il diritto di essere preferiti) attribuita ad alcuni crediti particolari, che, per loro natura, sono considerati dalla legge meritevoli ad essere preferiti e soddisfatti rispetto ad altri, in deroga al principio della par condicio creditorum. Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (Art. 2745 c.c.). La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità. L'ordine dei privilegi è tassativamente e minuziosamente fissato dalla legge (Art. 2777 c.c.): 1. Spese di giustizia; 2. Crediti aventi privilegio generale mobiliare indicati nell'Art. 2751 bis c.c. (crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane); 3. Crediti aventi privilegio generale mobiliare; 4. Crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa; 5. Crediti aventi privilegio immobiliare; I privilegi possono essere generali o speciali (Art. 2746 c.c.): 1. privilegio generale: il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore; 2. privilegio speciale: il privilegio speciale si esercita su determinati beni mobili o immobili; 103 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 9.3 - Garanzie reali 9.3.1 - Pegno Art. 2784 (Nozione) 1. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. 2. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili Il pegno è un diritto reale, e come tale è caratterizzato dalla assolutezza (il vincolo reale è opponibile a chiunque). Esso, pur essendo un diritto, nasce da un contratto detto contratto reale di costituzione in pegno. Elemento essenziale del pegno è lo spossessamento, ovvero, la consegna del bene al creditore pignoratizio titolare, quindi, di un diritto di sequela sui beni mobili oggetto di pegno e può, per questo, esercitare il suo diritto di garanzia. Lo spossessamento acquista dunque un'importanza fondamentale rendendolo elemento essenziale del pegno. Esso ha funzione pubblicitaria dell'esistenza del pegno sulla cosa mobile e della sua destinazione prioritaria al soddisfacimento di un credito. Art. 2786 (Costituzione) 1. Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. 2. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore. Art. 2790 (Conservazione della cosa e spese relative) 1. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. 2. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa. Anche i crediti possono essere oggetto di pegno (Artt. 2800-2807 c.c.). I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio possono essere realizzati anche durante il fallimento dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. 104 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 9.3.2 - Ipoteca L'ipoteca (Artt. 2808-2899 c.c.) è un diritto reale che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni immobili ipotecati dal debitore o da un terzo (detto terzo datore di ipoteca) a garanzia di un credito, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo della vendita del bene ipotecato. Essa può essere: 1. legale (Art. 2817 c.c.): trova fondamento nella legge; 2. giudiziale (Art. 2818 c.c.): trova fondamento in una sentenza di condanna; 3. volontaria (Art. 2821 c.c.): trova fondamento in un contratto o in un atto unilaterale (redatto per iscritto); Art. 2810 (Oggetto dell'ipoteca) 1. Sono capaci d'ipoteca: 1) beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 2) l'usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. 2. Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. 3. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale. L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari (tenuti dal conservatore) del luogo in cui si trova l'immobile (Art. 2827 c.c.). L'iscrizione di garanzia ipotecaria su bene immobile è opponibile ai terzi per effetto ed a partire dalla inserzione nel registro generale d'ordine. Art. 2847 (Durata dell'efficacia dell'iscrizione) L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine. Art. 2852 (Grado dell'ipoteca) L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente. 105 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com l'ipoteca sorge con l'iscrizione nei registri immobiliari (Art. 2852 c.c.). Perché essa venga meno, occorre che il conservatore compia un atto eguale e contrario all'iscrizione: la cancellazione dell'ipoteca. La cancellazione non consegue automaticamente all'estinzione del debito di cui l'ipoteca costituisce garanzia. Occorre attivarsi affinché, dato atto dell'estinzione dell'obbligazione garantita, l'ipoteca sia cancellata. L'ipoteca si può estingue anche: 1. con la cancellazione dell'iscrizione; 2. con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di vent’anni (Art. 2847 c.c.); 3. con l'estinguersi dell'obbligazione; 4. col perimento del bene ipotecato (salvo quanto è stabilito dall'Art. 2742 c.c.); 5. con la rinunzia del creditore; 6. con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 7. con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. Un immobile ipotecato ha una commercialità ridotta, perché l'acquirente sa di poter essere oggetto dell'azione del creditore. Tuttavia nulla impedisce che un terzo ritenga conveniente acquistare un immobile ipotecato. Acquistato l'immobile, il terzo acquirente, ha le seguenti opzioni: 1. pagare i creditori iscritti (estinguere l'obbligazione con conseguente estinzione dell'ipoteca); 2. purgare l'immobile (liberare l'immobile dalle ipoteche); 3. rilasciare i beni; 4. subire l'espropriazione; 5. non fare nulla e attendere la prescrizione; 106 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 10 - Responsabilità civile Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Con il termine "danno" ci si può riferire a: 1. danno evento: è il fatto costitutivo di danno, o evento dannoso; 2. danno conseguenza: subito dal danneggiato; 10.1 - Funzioni della responsabilità civile Nel sistema classico, l'obbligo di risarcire il danno non mira solo a ristorare il danno subito, ma anche a punire chi, con dolo o con colpa, lo ha causato. Questo evince che non si può obbligare a risarcire un danno se non vi è dolo o colpa. Funzioni della responsabilità civile sono: 1. funzione riparatoria: ristora il danno subito; 2. funzione sanzionatoria: punisce chi, con dolo o colpa, ha causato il danno ingiusto; 3. funzione di allocazione del danno: ripartisce il costo economico del danno; 10.2 - Atipicità dell'illecito civile l principio di risarcibilità di qualsivoglia danno ingiusto costituisce una “clausola generale” (’Art. 2043 c.c.). Il codice e le legge speciali non elencano nominativamente le ipotesi di illecito. Si parla, per questo, di atipicità dell’illecito civile. 10.2.1 - Elementi dell'illecito civile Gli elementi dell'illecito civile si classificano in: 1. oggettivi: a. fatto: qualunque atto del comportamento umano compiuto in violazione di regole di condotta, il quale sia qualificabile come ingiusto può, in astratto, essere produttivo di danno e far sorgere responsabilità civile. L'atto o il fatto può essere costituito da azione (comportamento attivo) od omissione (comportamento omissivo); b. antigiuridicità (danno ingiusto): essa è esclusa dall'esistenza di una idonea causa di giustificazione. i. Sono cause di giustificazione la legittima difesa (Art. 2044 c.c.), lo stato di necessità (Art. 2045 c.c.), l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere (Art. 51 c.p.) e il consenso dell'avente diritto (Art. 50 c.p.). 107 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com c. rapporto di causalità tra fatto e danno: Il danno deve essere la conseguenza immediata e diretta dell'evento. L'evento deve essere la causa del danno; 2. soggettivi: a. imputabilità (capacità di intendere e di volere): non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa (Art. 2046 c.c.); b. dolo: evento è voluto con consapevolezza e volontà; c. colpa: evento non è voluto, ma è causato da negligenza, imprudenza o imperizia. La colpa è esclusa dal caso fortuito o dalla forza maggiore. i. caso fortuito: un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento. ii. forza maggiore: un evento improvviso rispetto al quale non vi sia forza umana atta ad impedire gli avvenimenti. Art. 2044 (Legittima difesa) Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Art. 2045 (Stato di necessità) Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice. 10.3 - Responsabilità indiretta Ciascuno risponde per i propri atti. Tuttavia vi sono dei casi di responsabilità indiretta, nei quali un soggetto risponde per un fatto o atto commesso da altri: 1. responsabilità dei genitori e dei tutori (Art. 2048 c.c.); 2. responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte (Art. 2048 c.c., II comma); 3. responsabilità del conducente e del padrone di veicoli (Art. 2054 c.c.); 4. responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 c.c.); 10.4 - Risarcimento del danno In generale, si può dire che il danno (il “danno conseguenza”) è il pregiudizio che soffriamo come conseguenza di un evento dannoso (“danno evento”). Il danno può essere: 1. danno patrimoniale: evento pregiudizievole che influisce sulla situazione economica del danneggiato; 108 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2. danno non patrimoniale: evento pregiudizievole che influisce sullo stato fisico o psichico (dolore, sofferenza, turbamento); Art. 2055 (Responsabilità solidale) 1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Il risarcimento del danno patrimoniale consiste nel ristoro del danno subito come conseguenza dell'evento dannoso. Ai sensi dell'Art. 2056 c.c., il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni (previste per le obbligazioni) degli Artt. 1223 (risarcimento del danno), 1226 (valutazione equitativa del danno) e 1227 (concorso del fatto colposo del creditore). Norme e criteri visti anche in relazione al danno da inadempimento nella risoluzione del contratto. Il risarcimento del danno comprende tanto la perdita subita dal creditore (danno emergente), quanto il mancato guadagno (lucro cessante). Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Art. 1226 c.c.). 10.4.1 - Risarcimento del danno alla persona Il danno non patrimoniale (o danno morale, Art. 2059 c.c.) è costituito dall’evento pregiudizievole che influisce sullo stato fisico o psichico, causando dolore, sofferenza, turbamento. La liquidazione del danno non patrimoniale (pretium doloris) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, trattandosi di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. 10.5 - Prova del danno La prova degli elementi dell'illecito spetta, di regola, al danneggiato. L'obbligo al risarcimento non nasce dall'esistenza di un fatto dannoso, essendo anche richiesti l'ingiustizia del danno e la colpa. Grava sul danneggiato la prova del fatto, e la prova della colpa inerente alla condotta dell'agente. In alcune particolari ipotesi (che la dottrina ha qualificato di responsabilità oggettiva) può operare una presunzione di colpa, o l'inversione dell'onere della prova. Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva il danneggiato dovrà provare solo l'evento, il nesso di causalità e il danno. In alcuni casi il danneggiante è ammesso a provare una causa esimente: 1. l'avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Art. 2050 c.c.); 2. il caso fortuito (Art. 2051-2052 c.c.); 3. difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (Art. 2053 c.c.); 4. aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Art. 2054 c.c., I comma). 109 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 10.6 - Prescrizione dell'illecito civile Art. 2947 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno) 1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 10.7 - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale l'obbligazione di risarcire il danno può nascere dall'atto illecito, ma può nascere anche da contratto: 1. responsabilità contrattuale: presuppone l'esistenza tra le parti di un contratto e si fonda sulla violazione di un obbligo che nasce dal contratto (inadempimento di una obbligazione contrattuale) 2. responsabilità extracontrattuale (aquiliana): non trova la sua fonte in un obbligo contrattuale che lega le parti, ma nasce dalla violazione di un obbligo generale di neminen laedere (responsabilità civile da atto illecito); 10.8 - danno ambientale La nozione di danno ambientale deriva dall’Art.18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, denominata Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale. Oggi l’ambiente è regolato dal c.d. Codice dell’ambiente (D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale). Dispone l’Art. 311 c.a. che chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. 110 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 11 - Obbligazioni Ex lege Il codice disciplina le seguenti obbligazioni ex lege: 1. la promessa di pagamento (Art. 1988 c.c.): dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; 2. la ricognizione di debito (Art. 1988 c.c.): dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; 3. la promessa al pubblico (Art. 1989 c.c.): colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato alla promessa non appena questa è resa pubblica; 4. la gestione di affari (Art. 2028 c.c.): chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvederci da se stesso; 5. il pagamento dell'indebito (Art. 2033 c.c.): chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (ricevere indietro) ciò che ha pagato; 6. l'arricchimento senza causa (Art. 2041 c.c.): chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Tutte queste fattispecie fanno sorgere in capo al soggetto (debitore), l'obbligo di porre in essere un comportamento nei confronti del creditore. 11.1 - Le promesse unilaterali Non creano obbligazioni, sono prestazioni che non producono effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge. Ci sono ipotesi in cui una promessa unilaterale produce effetti giuridici: 1. promessa di pagamento: dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Essa non modifica il principio fondamentale che una promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori, ma opera una inversione dell’onere della prova: chi agisce in giudizio sulla base di una promessa di pagamento altrui non ha l’onere di provare il rapporto causale. Chi ha fatto la promessa deve provare che essa è senza causa (mera promessa). La promessa unilaterale di pagamento può essere: a. pura: promessa di effettuare una prestazione determinata senza indicazione della causa; b. titolata: promessa di effettuare una prestazione in cui è menzionata la causa – rapporto giuridico sottostante; 2. ricognizione del debito: Ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando l’inversione dell’onere della prova. 111 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 11.2 - Promessa al pubblico Chi formula una promessa la pubblico è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. L’obbligazione nasce per legge. È colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trova in una determinata situazione o compie una determinata azione. Solitamente ha un termine. Nel caso questo manchi il vincolo del promittente cessa qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista dalla promessa. La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa. Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente o se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente. 11.3 - Offerta al pubblico Quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta vale come proposta. La revoca dell’offerta è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. Vale come proposta per la formazione di un contratto. Se la proposta viene accettata il contratto si forma, se non è accettata in capo di chi l’ha formulata non sorge nessuna obbligazione contrattuale. 11.4 - Gestione d'affari Chi assume la gestione di un affare altrui (senza esservi obbligato) è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato finché l’erede possa provvedere direttamente. L’obbligazione che sorge dalla gestione d’affari è quella di continuare la gestione dove essa sia stata volontariamente assunta. Il presupposto della gestione d’affari è che il soggetto che la compie non sia obbligato a farlo. I requisiti sono: 1. la spontaneità dell’intervento: elemento caratterizzante, non ci sono vincoli negoziali/legali; 2. l’absentia domini: occorre il requisito dell’impossibilità del dominus di gestire l’affare; 3. l’utiliter coeptum :utilità iniziale della gestione che sussiste quando sia stata esplicata un’attività che producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in una evitata diminuzione patrimoniale che sarebbe stata esercitata anche dal dominus stesso se avesse dovuto provvederci lui; Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato. È quindi tenuto a rendere conto della gestione all’interessato. Il giudice può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa. 112 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com L’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, tenere indenne il gestore da quelle assunte in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili. La disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, ordine pubblico o buon costume. Si distingue tra gestione d’affari rappresentativa in cui il gestore si qualifica come tale (agisce nell’interesse altrui), e gestione d’affari non rappresentativa/impropria dove non si ha la spendita del nome dell’interessato. La ratifica dell’interessato produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio. 11.5 - Pagamento dell’indebito Chi ha eseguito un pagamento non dovuto o ha pagato a chi non è creditore ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Si distingue tra indebito oggettivo per il pagamento di una obbligazione non dovuta e indebito soggettivo per il pagamento di un debito altrui. 1. indebito oggettivo: Chi ha eseguito il pagamento ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento (mala fede) o dal giorno della domanda (buona fede); 2. indebito soggettivo: Chi ha pagato un debito altrui credendosi debitore in base a un errore scusabile può ripetere ciò che ha pagato sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo/garanzie di credito. Chi ha ricevuto l’indebito è tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento (mala fede) o dal giorno della domanda (buona fede). Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore. La buona e mala fede rileva in relazione alla restituzione di cosa determinata e in relazione all’alienazione della cosa indebitamente ricevuta. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla. Se la cosa è perita anche per caso fortuito, chi l’ha ricevuta un mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se è solo deteriorata colui che l’ha data può chiedere l’equivalente o la restituzione e una indennità per la diminuzione del valore. Chi, ha alienato la cosa in buona fede prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo ricevuto. Colui che ha pagato l’indebito rientra nel diritto dell’alienante; nel caso di alienazione a titolo gratuito il terzo acquirente è obbligato verso colui che ha pagato l’indebito. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Se l’alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l’acquirente è obbligato verso colui che ha pagato l’indebito. Chi ha eseguito una prestazione che costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato. Per le obbligazioni naturali non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali, sociali salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. 113 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 11.6 - Arricchimento senza causa Chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Se l’arricchimento ha per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda. L’azione generale di arricchimento è esperibile solo quando non siano esperibili altri rimedi. Non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Ha natura sussidiaria. 114 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 12 - Responsabilità del debitore e garanzie dell'obbligazione 12.1 - Garanzie personali 12.1.1 - Fideiussione È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è un contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. Il creditore avrà, a garanzia del pagamento, sia il patrimonio del debitore che quello del fideiussore. È efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza perché non richiede l’accettazione espressa del creditore garantito. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa e la causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è la funzione di garanzia dell’adempimento dell’obbligazione mediante l’allargamento della base soggettiva e dall’eventualità che il debitore principale non adempia. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per il medesimo debitore ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito. Se è stato stipulato il beneficio della divisione ogni fideiussore può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte a lui dovuta. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale e questo comprende il capitale, gli interessi e le spese fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Se il debitore è incapace il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che è stato rivolto a suo vantaggio. Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno ma non contro il debitore principale se il debitore ha pagato ugualmente il debito Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori e se uno di questi è insolvente la perdita si ripartisce tra i fideiussori compreso quello che ha fatto il pagamento. Si estingue per i modi satisfattori e non satisfattori che sono: novazione, remissione del debito, confusione e impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Oltre a queste ci sono: 1. la liberazione del fideiussore per fatto del creditore (Art. 1955 c.c.): si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, pegno, ipoteche e privilegi del creditore; 115 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 2. la liberazione del fideiussore per obbligazione futura (Art. 1956 c.c.): è liberato se il creditore ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito. 3. scadenza dell'obbligazione principale (Art. 1957 c.c.): Rimane obbligato purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate entro 6 mesi. Si applica anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione e l’istanza deve essere proposta in 2 mesi. 12.1.2 - Mandato di credito Consiste nell’incarico che il mandante conferisce al mandatario di far credito ad un terzo. se una persona si obbliga verso un’altra che le ha conferito l’incarico a fare credito a un terzo in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l’incarico non può rifiutarsi ma chi l’ha conferito può revocarlo salvo il risarcimento del danno. È un contratto bilaterale che richiede l’accettazione del mandatario. Se, dopo l’accettazione del mandato, le condizioni patrimoniali del mandatario o del terzo sono divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, colui che l’ha accettato non può essere costretto ad eseguirlo. 12.1.3 - Anticresi È il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale. È un contratto che deve farsi per iscritto, atto pubblico o scrittura privata sotto pena di nullità. È un contratto soggetto a trascrizione. Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi e pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi. Ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti. Il creditore, se vuole liberarsi dagli obblighi può restituire l’immobile al debitore purché non abbia rinunciato a tale facoltà. Dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, in ogni caso non può essere superiore a 10 anni. Va ricordato il divieto di patto commissorio anche posteriore alla conclusione del contratto con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento. Abbiamo l’imputazione dei frutti prima agli interessi e quindi al capitale ma è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile. 116 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com 12.1.4 - Avallo È una obbligazione cambiaria con cui l’avallante garantisce, in tutto o in parte, il pagamento della cambiale all’avallato. L’obbligazione di garanzia dell’avallante ha carattere accessorio e dipendente ed è di natura cautelare (autonoma rispetto alle altre obbligazioni cambiarie e a quella dell’avallato). Il coavallante che ha eseguito il pagamento ha l’azione cambiaria di regresso nei confronti dell’avallato e dei soggetti obbligati cambiariamente verso costui. L’estinzione per decorso del termine prescrizionale (3 anni – diretta, 1 anno – regresso) implica il venir meno del debito dell’avallante in considerazione della sua natura accessoria rispetto a quella dell’avallato. 12.1.5 - Garanzie atipiche Nascono nel commercio internazionale, una forma tipica è quella del rilascio di garanzie bancarie “a prima domanda” o “automatiche”. Il commercio internazionale opera in più ordinamenti al di fuori di una struttura giudiziaria unica. La complessità richiede mezzi efficaci di tutela per porre i contraenti al riparo da inadempimenti e per attuare i diritti nascenti dal contratto. 12.2 - Mezzi per la conservazione delle garanzie patrimoniali 12.2.1 - Azione surrogatoria Il creditore può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. I presupposti sono: 1. esistenza di un credito vantato dall’attore; 2. inerzia del debitore; 3. natura patrimoniale dei diritti azionabili in surrogatoria tali da poter essere esercitati anche da terzi; Ha efficacia “recuperatoria” – produce l’effetto di incrementare il patrimonio del debitore di quei beni oggetto dei diritti che egli trascurava di esercitare. 12.2.2 - Azione revocatoria Ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l’azione espropriativa. I presupposti sono: 1. l’aggravarsi della situazione patrimoniale del debitore; 2. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o che l’atto fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il significato; 3. che, trattandosi di un atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e fosse partecipe della preordinazione; 117 Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Appuntibay.com Le prestazioni di garanzia sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revoca. L’azione si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto. Il creditore può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace se non dopo che il creditore è stato soddisfatto. 12.2.3 - Sequestro conservativo Rappresenta un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale di credito. Mira a conservare il patrimonio del debitore per soddisfare le ragioni del creditore. È una misura di tutela preventiva che il giudice concede su due presupposti. È un provvedimento cautelare il cui fine è garantire un diritto di credito. È concesso dal giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. La funzione è quella di evitare che la responsabilità del debitore possa essere menomata in conseguenza di atti di disposizione da lui compiuti. I beni vengono sottratti temporaneamente alla disponibilità del debitore. Presupposti: 1. esistenza del credito: il credito non va approvato in modo pieno ma è sufficiente che il credito appaia esistente ad un primo giudizio sommario compiuto dal giudice. Il sequestro conservativo va convalidato e in sede di convalida si procede ad un esame più approfondito dei presupposti. 2. Pericolo che il debitore sottragga i beni al proprio patrimonio: pregiudicando i diritti e le aspettative del creditore. Va valutato in relazione ad una situazione attuale di depauperamento del patrimonio del debitore. Può essere desunto sia da elementi obiettivi sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore. L’esistenza del pericolo va accertata al momento della concessione del provvedimento cautelare. Il sequestro conservativo è un pignoramento anticipato, possono formarne oggetto solo quegli stessi beni che potrebbero essere sottoposti a pignoramento. Possono essere pignorati e sequestrati beni immobili, mobili e crediti consistenti nella pretesa alla consegna di una somma di denaro o cose mobili. L’effetto è quello di togliere al debitore la disponibilità dei beni sequestrati. Non hanno effetto in pregiudizio al creditore sequestrante le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto le cose sequestrate. 118
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