Uploaded by Marco Rossi

Appunti di Diritto: Definizioni, Governo e Costituzione Italiana

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DIRITTO:
- insieme di regole di comportamento
- disciplina i rapporti di una comunità
- in un determinato momento storico
PARLAMENTO: Legislativa
GOVERNO: esecutiva
MAGISTRATURA: giurisdizionale
OBIETTIVO DEL DIRITTO: organizzare la società e promuovere la pacifica convivenza
ORDINAMENTO GIURDICIO: insieme di norme giuridiche diverse collegate tra loro
DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO PRIVATO
Organizzazione e studio delle relazioni tra Organizzazione e studio delle relazioni tra
poteri pubblici e privati
poteri privati (singoli individui)
Norma giuridica (imposta da stato)
 hanno in comune una base etica (non rubare)
Norma morale (non obbligatoria)
FUNZIONI DEL DIRITTO
FUNZIONE REPRESSIVA (tutela interesse pubblico): repressione di comportamenti socialmente
pericolosi (diritto penale, amministrativo, tributario) es. furto
FUNZIONE ALLOCATIVA (tutela interesse individuale): attribuzione agli individui ed alla collettività
di beni e (tutela interesse individuale) servizi (diritto civile, commercilae, tributario, amministrativo)
es. diritto di proprietà
FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERI: istituzione e assegnazione di poteri pubblici (diritto costituzionale,
amministrativo, tributario, processuale) es art. 70 Cost.
GRUPPI SOCIALI
Def.: aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o
esigenze comuni
 - AD APPARTENENZA NECESSARIA: famiglia, Repubblica Italiana
- AD APPARTENENZA VOLONTARIA: squadra, classe
 All’interno del gruppo sociale si creano rapporti tra i soggetti che lo compongono
 Si creano regole che disciplinano i rapporti
 Le regole vengono accettate dai componenti del gruppo = CONENSO
=
RAPPORTI  REGOLE  CONSENSO
ALL’INTERNO DI UN GRUPPO SOCIALE LE REGOLE, AFFINCHÈ SIANO VALIDE, DEVONO ESSERE OSSERVATE
DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOGGETTI
REGOLE ISTITUZIONALI: costituiscono i valori fondamentali attorno al quale il gruppo sociale si è costituito
REGOLE ORGANIZZATIVE: determinano l’organizzazione e struttura del gruppo sociale, necessaria per il suo
funzionamento  garantiscono la stabilità del gruppo nel tempo
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE VS DIRITTO DI RIUNIONE (assenza di stabilità E non permane nel tempo)
PRINCIPI ORDINATORI
Def.: strumento che permette la risoluzione dei conflitti tra i singoli nel tempo
PUO’ OPERARE COME:
- TIRANNIA: prevalenza degli interessi di un singolo soggetto su tutti i componenti del gruppo sociale
- OLIGARCHIA: prevalenza degli interessi di un gruppo limitato di soggetti su tutti i componenti del gruppo
sociale
- DEMOCRAZIA: garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati
 STRUMENTI CHE GARANTISOCNO LA DEMOCRAZIA:
- Garanzia costituzionale della libertà
- Separazione dei poteri
1. Repubblica italiana = gruppo sociale ad appartenenza necessaria
2. Costituzione e vari codici civili = regole fondamentali e organizzative
3. Finalità = pacifica convivenza
LA COSTITUZIONE ITALIANA
REGOLE ISTITUZIONALI: principi fondamentali (art. 1-12) e 1° parte Costituzione (art. 13-54)
REGOLE ORGANIZZATIVE: 2° parte Costituzione (art. 55-139)
TEORIA ISITITUZIONALE DI SANTI ROMANO
L’ordinamento giuridico di un gruppo sociale dipende dalla complessità della sua società
 CORRELAIZONE: fenomeno giuridico e sociale
- ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO (SOVRANO): non riconosce nessun soggetto al di sopra di sé (Italia)
- ORIDNAENTO GIURIDICO DERIVATO (AUTONOMO): deriva i suoi poteri da un ordinamento giuridico
superiore (Unione Europea)
 Ordinamenti pubblici (regione) e privati (srl, snc)
TEORIA NORMATIVISTICA DI HANS KELSEN
Teoria: ogni norma trova fondamento in una norma superiore
 esiste una scala gerarchica tra le norme
 DILEMMA DELLA NORMA FONDAMENTALE
STATO ITALIANO
- ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO
+
- entità in posizione di supremazia su tutti i soggetti (POPOLO)
- che vivono in determinato ambito spaziale (TERRITORIO)
- rivendicando l’originarietà del proprio potere (SOVRANITA’)
+
Dispone della forza legittima per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale
LA NORMA GIURIDICA
La norma giuridica detta regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale (scritte, non scritte e
consuetudinarie)
Caratteristiche fondamentali:
- GENERALITA’: applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti
 NORME SPECIALI: si applicano ad un sotto insieme (donne gravide)
- ASTRATTEZZA: ripetibilità nel tempo
 NORME ECCEZIONALLI: si riferiscono a specifiche situazioni e non possono essere ripetute (Covid-19)
Prinicipio di effettività: una norma deve essere osservata epr essere effettiva
ATTO GIURIDICO: atti derivanti dalla manifestazione di volontà dell’uomo (contratto di lavoro)
FATTO GIURIDICO: fatti presi in considerazione di per se e non in quanto determinati dalla volontà dell’uomo
(terremoto)
Leggi provvedimento  art. 43 espropriazioni
SOGGETTI DEL DIRITTO
I soggetti del diritto sono i destinatari delle norme giuridiche  la norma giuridica prevede destinatari aventi
diritti e doveri
 POSIZIONI GIURIDICHE DI VANTAGGIO (diritti) E SVANTAGGIO (doveri)
PERSONE GIURIDICHE:
- PUBBLICHE: province, comuni, pubbliche amministrazioni che perseguono un interesse comune
- PRIVATE: associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
PERSONE FISICHE:
- Capacità giuridica: la capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 c.c.)
- Capacità di agire: la maggiore età è fissata al compimento del 18° anno, si acquisisce quindi la capacità di
compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta un’età diversa (art. 2 c.c.)
POSIZIONI
GIURIDICHE
SOGGETTIVE
Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto posizioni giuridiche soggettive di VANATAGGIO e
SVANTAGGIO
VANTAGGIO (attive): potere giuridico, facoltà, diritti soggettivi, interessi legittimi
SVANTAGGIO (passive): doveri, obblighi, oneri
POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DI VANTAGGIO:
- POTERE GIURIDICO: imputabile ad un generalità di soggetti per il soddisfacimetno di un interesse rilevante
proprio o altrui
- FACOLTA’= capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti (vendita etc)
- DIRITTI SOGGETTIVI: rapppresenta il potere di agire per tutelare un proprio diritto quando violato di fronte
ad un giudice
- DIRITTI ASSOLUTI: vincola tutti i soggetti dell’ordinamento (diritti fondamentali e reali)
- DIRITTI RELATIVI: vincola solo determinati soggetti (diritto di credito  solo nei confronti del
creditore)
INTERESSI LEGITTIMI: non sono tutelati direttamente, ma solo perché coincidono con l’interesse pubblico =
TUTELA INDIRETTA/MEDIATA (es. in un concorso è mio interesse che le correzioni vengano effettuate in
modo corretto)
 INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO: privi di tutela giurdica (voglio la strada asfalata)
PO
18/ott
IL PARLAMENTO art. 55 ss.
Democrazia rappresentativa  indiretta
Parlamento in seduta comune costituisce nu altro organo
Struttura del parlamento:
- Camera dei deputati (art. 56 Cost.): elettorato attivo 18 anni, elettorato passivo 25 anni  400 Deputati
- Senato della repubblica: elettorato attivo 18 anni, elettorato passivo 40 anni  200 Senatori (Senatori a
vita e di diritto)
Senatori di diritto  ex presidenti del consiglio
Senatori a vita  atti importati per la società
ECCEZIONE PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE: composto da deputati e senatori che da luogo ad un altro
organo
BICAMERALISMO PERFETTO: i due rami del parlamento esercitano separatamente le stesse funzioni
Presidente del senato: seconda carica dello stato
I presidenti:
programma i lavori parlamentari,
coordinano la camera, discussioni in aula,
garantisce il rispetto del parlamento,
assicura il mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula
GRUPPI PARLAMENTARI
Si riuniscono in base all’apparenza politica, sia senato che camera, svolgono funzioni politiche, obbligatoria
l’adesione
SENATO: minimo 10
CAMERA: minimo 20
Gruppo misto: parlamentari che non aderiscono/vengono rifiutati dal gruppo
GRUPPI PARLAMENTARI
Funzioni: politiche
TEMPO D’AULA: attribuito ai gruppi non ai singoli
PRESIDENTE: ogni gruppo nomina un presidente, che partecipano alla definizione del programma
RISORSE: attribuite a ciascun gruppo
Componenti delle commissioni parlamentari: ogni gruppo nomina dei membri
COMMISIONI PARLAMENTARI
Art 72/III art 82/II
- devono rispecchiare la composizione dei gruppi
Si distinguono per composizione e durata:
Composizioni:
- monocamerali: composto solo d deputati o senatori
- bicamerali: comprendono deputati e senatori
Durata:
- permanenti: svolgono funzioni per tutta la legislatura (durata 5 anni)
- temporanee: terminata l’attività cessano di esistere
COME SI RIUNISCONO LE COMMISSIONI NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
- In sede referente: esaminano i testi di leggi e riferisce alla camera
- In sede redigente: Redigono e approvano articolo per articolo e rinviano all’Assemblea per l’approvazione
finale (NON C’E’ VOTAZIONE FINALE, PROCEDIMENTO SPECIALE)
- In sede legislativa o deliberante: esaminano e approvano testi di legge articolo per articolo, con votazione
finale (PROCEDIMENTO SPECIALE)
LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Art 70: La funzione legislativa è esercitata da entrambe le camere  NORMA SULLA PRODUZIONE DEL
DIRITTO
Art 71: Prima fase del procedimento legislativo = presentazione proposta di legge alle camere
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
- Iniziativa
- Costitutiva
- Promulgazione
- Pubblicazione
- Entrata in vigore
Iniziativa:
Art. 71/II Cost.
- Governo: inteso come organo collegiale (non del singolo ministro)  DDL: disegno di legge
- Membri del parlamento: singoli membri (perché sono titolari del potere legislativo)
- 50.000 elettori: DDL già redatto in articoli, non solo l’idea
Art. 121/II Cost.
- Ciascun consiglio regionale
Art. 99/III Cost.
- Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro C.N.E.L. (organo si consulenza camere e governo): solo se il
progetto di legge riguarda materie economico-sociali
Costitutiva:
3 diversi procedimenti:
- procedura ordinaria o normale: commissione in sede referente
- procedura abbreviata: determina la riduzione dei termini per l’approvazione di legge
- procedura speciale: commissione in sede redigente o legislativa o deliberante
PROCEDURA NORMALE O ORDINARIA:
1 il progetto viene assegnato dal presidente alla commissione competente per materia e scelta del
procedimento
2 trattazione di commissione
- discussione generale sul ddl
- discussione articolo per articolo
- vota eventuali emendamenti=modifiche (si ridefinisce il testo)
- stesura di una o più relazioni
3 trasmissione in assemblea
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO = ULTIMA RAZIO
19/ott
3 trasmissioni in assemblea:
- discussione generale
- esame e votazione articolo per articolo e voto emendamenti = modifiche
- dichiarazione di voto e votazione finale
- se il progetto di legge è approvato  trasmissione al presidente dell’altra camera
RISERVA D’ASSEMBLEA  ipotesi in cui tutta la fase di discussione è riservata alle camere (ovvero quando la
procedura
ordinaria
è
obbligatoria)
art.
72/IV
Per progetti di legge:
- costituzionale ed elettorale
- delegazione legislativa
- autorizzazione a ratificare trattati internazionali
- approvazione di bilanci consuntivi
Le camere impongono procedimento ordinario per:
- legge conversione in legge dei decreti-legge
- riapprovazione di progetti di legge rinviati alle camere dal presidente della repubblica
 CASI IN CUI E’ OBBLIGATORIO IL PRCEDIMENTO ORDINARIOù
PROCEDURA ABBREVIATA (non è proprio una procedura abbreviata)
- tutti i termini sono ridotti a metà  solo per ddl ritenuti urgenti
PROCEDURA SPECIALE O DECENTRATA (decentrata= sposto tutto nell’assemblea)
- approvazione e votazioni si svolgono in commissione (passa direttamente alla camera)
 Fino alla votazione finale possono richiedere la procedura normale il: governo e 1/10 dei membri della
camera, 1/5 dei membri della commissione stessa
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
DA CAPIRE
VOTAZIONE FINALE
Il ddl votato da una camera viene traferito all’altra, inizia tutto il procedimento = NAVETTE PARLAMENTARI
Se ci sono emendamenti il testo torna alla prima camera che analizza solo quelli modificati
NUMERO LEGALE E QORUM DELIBERATIVO
NUMERO LEGALE: per garantire la validità della seduta metà + 1 dei componenti
QUORUM DELIBERATIVO: la metà +1 dei presenti maggioranza semplice (metà +1 dei presenti), maggioranza
assoluta metà+1 dei componenti
IL VOTO € palese=so chi vota chi (carattere finanziario)
IN ALCUNI CASI VOTO SEGRETO = SE LA MATERIA RIGUARDA DIRITTI FONDAMENTALI e persone
ALTRI QUORUM DELIBERATIVI (QUOTA PERSONE DEVONO VOTARE A FAVORE AFFINCHÈ LA LEGGE SIA
VALIDA)
MAGGIORANZA ASSOLUTA: metà +1 dei componenti
MAGGIORANZE QUALIFICATE: 2/3 dei componenti  leggi amnistia e indulto, elezioni presidente della
repubblica, leggi costituzionali
PROMULGAZIONE (controllo di conformità della legge alla Cost.)
Entro un mese dall’approvazione della legge il Pres. Rep. può:
- rinviare:
- se le camere non riapprovano il testo, la legge non viene promulgata
- se le camere approvano nuovamente la legge, la legge deve essere approvata
 nuovo rinvio = le camere apportano non tutte le modifiche, quindi il pres rep deve visionare
- promulgare
PUBBLICAZIONE (comunicazione legge ai destinatari)
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione (e comunque non oltre 30gg dopo essa)
- viene pubblicata su GAZZETTA UFFICIALE
ENTRATA IN VIGORE
Entrano in vigore 15 gg ss alla loro pubblicazione  il termine può essere a seconda dei casi abbreviato
= VACAZIO LEGIS (periodo di inefficacia della legge dopo la pubblicazione)
PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DI FONTI COSTITUZIONALI
- Prima approvazione a maggioranza semplice
Dopo 3 mesi
- Seconda approvazione a maggioranza assoluta:
- se la legge in seconda revisione ci sono 2/3 dei, subito promulgata
- maggioranza assoluta dei componenti, 3 mesi per chiedere un
referendum:
- 50.000 elettori
- 5 consigli regionali
- 1/5 deputati o
senato
Procedimento aggravato = 2 votazioni, maggioranze (superiori), possibilità di richiedere il referendum
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
- la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale
- limiti impliciti: limite logico (garantisce la rigidità della costituzione, non posso fare una legge che mi
modifica i principi fondamentali altrimenti non è più rigida) e principi fondamentali
REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Disciplinano l’organizzazione e le funzioni delle camere e delle loro articolazioni interne
REGOLAMENTI DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI
IL GOVERNO
Sede palazzo chigi
Composizione: presidente del consiglio e ministri (formano insieme il consiglio dei ministri) = sono tutti organi
monocratici
Ministri con portafoglio (si pone a capo di un ministero=uffici, dipendete ect) e senza portafoglio (non sono
a capo di un ministero)
Titolare funzione esecutiva, solo 2 casi funzione legislativa
Decreti-legge decreti-legislativi (livello fonti primarie)
Regolamenti governativi (fonti secondarie)
Atti normativi aventi forza legge
Legge delega  decreti legislativi
Legge di conversione  decreti legge
25/ott
DECRETO LEGISLATIVO o DECRETO DELEGATO art. 76, 77 e 14,15 l. 400/1988
DECRETO LEGISLATIVO art. 76, 14 l. 400/88
 materie caratterizzate dalla complessità
- deliberati dal governo
- su delegazione del parlamento
- atti aventi forza legge
Legge di delegazione, deliberazione del decreto legislativo, emanazione dpr
LEGGE DELEGA: la legge con cui il parlamento delega il governo ad esercitare la funzione legislativa
La legge di delegazione stabilisce (art. 76):
- PRINCIPI e i CRITERI DIRETTIVI, che devono indicare ragioni e obiettivi;
- TERMINE: limite, dalla pubblicazione della legge delega, entro il quale la legge delega deve essere emanato
(=atto finale del presidente della repubblica)
 normalmente limite posto entro 2 anni, se superiore a 2 anni sono previsti controlli semestrali da
parte delle commissioni competenti per materia (se il controllo ha esito negativo, può portare al
termine della legge di delegazione)
- OGGETTI DEFINITI: ciò che il governo dovrà disciplinare
In ogni momento il PARLAMENTO può REVOCARE LA DELEGA:
- in modo ESPLICITO (con l’abrogazione della legge di delegazione)
- in modo IMPLICITO (intervenendo con una legge delega)
 Il disegno di legge deve essere presentato almeno 20 giorni prima rispetto alla scadenza del termine al
P.d.R. (l.400/98)
ECCESSO DI DELEGA: il Parlamento eccede nei criteri di delegazione, si dice decreto incostituzionale
DECRETO LEGGE art. 77 15 l.400/88
- atti aventi forza legge
- deliberazioni adottata dal Governo (Governo come organo collegiale)
 ENTRA IN VIGORE SUBITO (SENZA VACAZIO LEGIS)
I CASI:
- straordinari di necessità o urgenza
Hanno efficacia provvisoria, non definitiva, sono in vigore per un determinato periodo di tempo
 se non convertiti entro 60 giorni in legge, decadono come ex-tunc (tutti i provvedimenti decadono) 
tutti gli effetti vengono eliminati (ORGANO REGOLATORE)
PROCEDURA DI ADOZIONE
- deliberazione del consiglio dei ministri
- emanazione da parte del PdR (Presidente della Repubblica)
- pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ed emanazione immediata
 decorrenza 60 gg per trasformare il decreto in legge
Legge di conversione = dal governo, diventa del parlamento
EFFICACIA DEI DECRETI LEGGI
Le camere anche se sciolte si devono riunire
- Il Parlamento può apportare modifiche
 CASO DI MANCATA CONVERSIONE:
- perde tutti gli effetti (decadenza ex-tunc)
- le Camere a la possibilità di regolare i rapporti giuridici generate nel decreto (ma non converte la
legge)
Precettive: si applicano direttamente
Programmatiche: prevedono un’attuazione successivi
REITERAZIONE DECRETI LEGGE
Def.: riproposta dei decreti legge non convertiti facendo salvo gli effetti  SI PROLUNGA NEL TEMPO
L’EFFICACIA DEI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI, fino all’intervento di una legge sanatoria
 In passato si è verificato un abuso di questa procedura
COTRASTO CON ART. 77: - decreti legge atti provvisori
- valore di straordinarietà
- lesione del principio di certezza del diritto
NON SI CONSIDERA REITERAZIONE:
- vi sono nuovi presupposti straordinari di necessità e urgenza,
- è diverso il contenuto sostanziale del decreto-legge
LIMITI ALL’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE:
- nelle materie ricoperte da riserva di legge costituzionale
- nelle leggi riservate al procedimento ordinario di approvazione della legge
COSA DEVE CONTENERE IL DECRETO LEGGE:
- misure di immediata applicazione
- contenuto specifico, omogeneo e corrispondete al titolo
- delibera di approvazione del consiglio dei ministri
RISERVA DI LEGGE:
 RISERVARE A QUALCUNO UNA COMPETENZA, in alcuni casi la Cost. riserva la disciplina in determinate
materie
RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE: art. 137/I, art. 71
ASSOLUTA:
RELATIVA
RINFORZATA (O AGGRAVATA)
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
REFERENDUM  SOLO ABROGATIVO
ESPRESSIONE DIRETTA VOLNTA’ POPOLO
PUO’ ESSERE:
- COSTITUZIONALE
- ABROGATIVO
- RELATIVO A MODIFICAZIONI TERRITORIALI
2/11
Referendum COSTITUZIONALE  approvativo/confermativo
Referendum ABROGATIVO: non introduce nuove norme, toglie disposizioni da ordinamento giuridico
 tornano le disposizioni abrogate (interpretazione cronologica)
 art. 75 abrogazione totale o parziale di leggi o atti aventi forza legge
 art. 123 sono escluse leggi regionali
 non possono essere abrogate le fonti primarie
PROCEDIMENTO:
1. Iniziativa:
- 500.000 elettori (periodo di 3 mesi)
- 5 consigli regionali
2. 10 promotori si presentano per presentare il referendum all’ufficio CENTRALE PER IL REFENDUM (Corte di
Cassazione)
3. CONTROLLO DI LEGGITIMITA’  corte CASSAZIONE
4. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’  corte COSTITUZIONALE
4. INDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5. VOTAZIONE (15 aprile e il 15 giugno):
- è necessario che partecipi al voto la metà+1 degli aventi diritti al voto = quorum
STRUTTURALE/COSTITUTIVO
- la metà+1 (escludendo le schede nulle e bianche)
ESITO POSITIVO è pubblicato sulla gazzetta ufficiale
ESITO NEGATIVO comunque pubblicato sulla gazzetta ufficiale  perché lo stesso referendum non può
essere richiesto per i successivi 5 anni
GIUDIZIO DI LEGGITTIMITA’:
- dopo aver ricevuto le richieste, vengono sottoposte ad analisi il numero e le firme raccolte
- termine raccolta 3 mesi
 UNIFICAZIONE RICHIESTE ANALOGHE
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ (Corte di Cassazione):
- controlla il rispetto dei limiti espressi nell’art. 75 e elaborati dalla Corte stessa
LIMITI STABILI DALLA COSTITUZIONE:
- art. 75
- NO PER: leggi tributarie, di bilancio, amnistia, indulto, trattati internazionali
QUESITO REFERENDARIO: deve essere UNIVOCO, CHIARO E OMOGENEO
Ammissibilità referendum manipolativi
15 aprile – 15 giugno PERIODO VOTAZIONE REFERENDUM
1 gennaio – 30 settembre PERIODO RACCOLTA FIRME
Referendum RELATIVO A MODIFICAZIONI TERRITORIALI  fusione, istituzione nuove province etc…
NO REFERDUM PROPOSITIVO
Unione Europea
Unione Europea = ordinamento giuridico derivato
27 paesi
23 lingue ufficiali = pluralismo culturale
Art. 11 Cost.  appartenenza Italia appartenenza UE
 trattato di Parigi 1951 (CECA), collaborazione settore carbone acciaio
 trattato di Roma 1957 (Cee, Euratom) Cee=cooperazione tra stati estesa in tutti i settori dell’economia
 Atto Unico Europeo 1986, collaborazione politica
 Trattato di Maastricht 1992, definisce competenze di potere decisionale dell’UE e dove posso fare
collaborazioni, moneta unica
 trattato di Amsterdam 1997,
 Trattato di Nizza 2001
 costituzione Europea 2004 (BOCCIATO)
 Trattato di Lisbona 2007 = modifica il trattato sull’unione europea, personalità giuridica unica
Trattati = fonti del diritto europeo
TUE vs TFUE
TUE 55 articoli
Art. 1 gli stati membri attribuiscono le competenze all’ordinamento per conseguire obiettivi comuni
Art. 2 valori fondamentali
Art. 3 unione economica e monetaria, no frontiere beni/servizi, sviluppo sostenibile, stabilità prezzi,
economia sociale del mercato, tutela rafforzata per soggetti più deboli (OBIETTIVI)
TFUE
Art. 26 MERCATO INTERNO, idea di spazio senza frontiere interne
4 libertà fondamentali (libera circolazione delle merci, capitali, prestazione dei servizi, delle persone)
Organi UE
Consiglio (rappresenta gli stati membri), commissione (rappresentanza dell’UE, indipendente dagli altri stati)
e parlamento
9/11
Carta dei diritti fondamentali 54 art., divisi in 7 titoli
- TITOLO I: DIGNITA’ DELLA PERSONA art. 1-5: dignità umana, alla vita, integrità della persona, no torture, no
schiavitù
- TITOLO II: LIBERTA’ art. 6-19: libertà e sicurezza, vita privata e familiare, protezione dati personali, libertà di
pensiero, religione ed espressione, riunione e associazione, diritto all’istruzione, diritto al lavoro, asilo e
estradizione
- TITOLO III EGUAGLIANZA: art. 20-26
- TITOLO IV SOLIDARIETA’: 27-38
- TITOLO V: CITTADINANZA: 39-46 cittadinanza che acquisisco per il sol fatto si essere cittadino di uno stato
membro
- TITOLO VI: GIUSTIZIA: 47-50 giudice imparziale, presunzione di innocenza, legalità e proporzionalità, non
posso essere punito due volte per lo stesso reato
- TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI: 51-54
ISITITUZIONI EU:
 Consiglio europeo:
Composizione: presidente, presidente della commissione e leader degli stati, struttura permanente
Funzioni: organo di indirizzo politico UE, rappresenta UE all’esterno con rapporti internazionali
 Consiglio dei ministri:
- struttura non permanente
- composizione: un rappresentate per ogni Stato membro a livello di ministro
- competenze: funzione normativa e di bilancio (assieme al parlamento), definisce politiche unione,
coordinamento politiche economiche, decisioni politica estera e sicurezza comune
Consiglio affari esteri, consiglio affari generali formazioni permanenti
 Parlamento:
organo eletto direttamente dai cittadini europei, ogni paese è rappresentato da un numero di
parlamentari in relazione alla popolazione
Competenze: funzione di bilancio e legislativa, sfiduciare commissione europea, funzioni di
consulenza
 Commissione
 Corte di giustizia
PARLAMENTO EUROPEO:
MIN-MAX SEGGI: 6-96
Funzioni:
- controllo politico
Commissione:
- un membro per ogni stato
- organo che rappresenta UE
- opera in autonomia (indipendenza)
- iniziativa legislativa (come il Governo, CNEL, membri del parlamento)
- non recepimento, mal recepimento delle norme (vigilanza)
- controllo su aiuti di stato (vigilanza)
Corte di giustizia (art. 19 tue, art. 251-281 tfue)
- composizione 28 giudici e 11 avvocati
- carica: 6 anni
- giudica le controversie: tra stati membri, ue e stati membri, istituzioni ue, persone fisiche/giuridiche e ue
- RINVIO PREGIUDIZIALE: il problema sorge in una giurisdizione nazionale, si solleva mozione di
interpretazione (come si devono interpretare alcune direttive e le scelte degli ordinamenti nazionali ne
seguono le conseguenze)
Banca Centrale Europea: dotata di personalità giuridica, scelte politico-monetarie
Corte dei Conti: organo di controllo sui bilanci Stato
LE FONTI DEL DIRITTO EU
- Ordinamento giuridico
- Trattati (fonti originarie)
- direttive, regolamenti (fonti derivate)  fonti primarie
REGOLAMENTO: direttamente applicabile, NON è necessario il recepimento
DIRETTIVA: è rivolta alla finalità dell’obiettivo, non sono importanti i mezzi che si usano (viene lasciato il
normale RECEPIMENTO di 2 anni)  alcune direttive sono immediatamente applicabili
DECISIONE:
PROCEDIMENTO FORMAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA
- Commissione
Principio di competenza  Norme nazionali VS Norme UE (viene disapplicata la legge nazionale salvo che
non vada in contrasto con la Costituzione)
Ordinamento giuridico derivato: collegamento fenomeno giuridico e sociale, deriva le proprie competenze
dagli ordinamenti giuridici sovrani che lo compongono
Ordinamento europeo e ordinamento italiano
Il parlamento approva ogni anno leggi di delegazione e legge europea
Art. 48  CORPO ELETTORALE = cittadini italiani che abbiamo compiuto 18 anni
- possedere cittadinanza
- maggiore età
 può essere limitato: incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale
Caratteristiche del voto:
- Personale: non posso farlo esercitare da terzi
- Uguale: tutti i voti hanno lo stesso valore
- Libero: votare senza pressioni esterne, quindi deve essere SEGRETO
DOVERE CIVICO: non è obbligatorio votare  solidarietà politica
SISTEMA ELETTORALE
- MAGGIORITARIO: meno rappresentativo, maggiore stabilità politica
- PROPORZIONALE: seggi assegnati in modo proporzionale i voti ottenuti, frammentazione politica maggiore
- SISTEMA MISTO: modalità adottata dall’ordinamento italiano
NOZIONI PARLAMENTO: 5 anni durata legislatura, scioglimento anticipato da Pre. Rep.
 si può prolungare magistratura solo in caso di guerra
Formazione del governo
 consultazioni (consuetudine costituzionale): Presidente della Repubblica individua una personalità che
accetta l’incarico con riserva (futuro presidente del consiglio), se scioglie incarco positivamente presenta la
lista dei ministri da nominare al P.D.R.
 Giuramento: ministri e presidente del consiglio giura di fronte al P.D.R.
 Mozione: di fiducia entro 10 giorni dalla formazione del governo, per appello nominale e voto palese
motivata
Struttura:
Presidente del consiglio: ruolo di coordinamento dell’attività dei ministri
Ministri (con/senza portafoglio): gestiscono attività per dicastero
Consiglio dei ministri
Organi accessori:
Sottosegretari di stato
Vicepresidenti del consiglio
Comitati interministeriali
Commissioni straordinarie
Struttura ministero: o in dipartimenti o direzioni generali
V. controfirma ministri e presidente del consiglio
Rapporti con altri organi:
Rapporto con le camere:
- fiducia da entrambe le camere
- può essere tolta (mozione di sfiducia)
Crisi di governo:
- Parlamentari:
- dimissioni obbligatorie del governo
- mancata concessione fiducia nei primi 10 giorni dalla formazione del governo
- approvazione mozione sfiduci
- mancata approvazione di disegno di legge dove il Governo ha posto la mozione di fiducia
- Extra-parlamentari:
- dimissioni volontarie del governo
- morte presidente Consiglio
- morte presidente della Repubblica
- Elezioni politiche
- mancata convinzione di non godere mozione di fiducia
Mozione di fiducia
- Iniziativa parlamentare
- Appello nominale giustificato
Questione di fiducia
- Iniziativa governo
- Presente nei decreti legge per atti di particolare importanza
Mozione di sfiducia
- Iniziativa parlamentare
- Appello nominale giustificata
- Minimo 1/10 per presentare mozione di sfiducia
- 3 giorni devono decorrere prima che sia votata (evitare voti a caldo)
RIMPASTO: presidente del consiglio sostituisce solo alcuni ministri
Governo dimissionario: solo atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina del nuovo
esecutivo
Governo nominato prima della fiducia: solo atti di ordinaria amministrazione
Responsabilità ministeriale:
- responsabili individualmente per atti del dicastero
- responsabili collegialmente per atti del consiglio dei ministri
POLITICA: mo
GIURIDICA:
- responsabilità civile e amministrativi come funzionari pubblici
- reati ministeriali  reati comuni con aumento di pena 1/3
Soggetti a giurisdizione ordinaria: non presenti giudici speciali
Organi ausiliari:
- CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) consulenze per materia economica e sociale
- Corte dei conti  composizione: sezione controllo e giurisdizionale,
- Consiglio di Stato  organo consulenza governo, si occupa di controversie con Pubblica Amministrazione
Presidente della Repubblica
- Capo dello Stato è rappresenta unita nazionale  neutrale e imparziale
- Eletto dal Parlamento in seduta comune (integrato da soggetti extra- parlamentari, 3 delegati per ogni
regione, 1 per la Valle d’Aosta)
Maggioranze richieste:
- maggioranze qualifiche nelle prime 3 votazioni, votazioni successive necessaria maggioranza assoluta
- scrutinio segreto
- giuramento di fronte al Parlamento in seduta comune
Requisiti eleggibilità:
- cittadinanza italiana
- età 50 anni
- goda diritti civili e politici (non interdetti giudiziari)
- non deve ricoprire altre cariche (carica a tempo pieno)
Durata incarico:
- eletto per 7 anni (garantisce neutralità)  v. durata magistratura 5 anni
- 30 giorni prima della scadenza della carica del P.d.R. lo convoca per le nuove elezioni
- Se camere sciolte o mancano 3 mesi prima dello scioglimento  viene prorogato il potere, ed eletto quello
nuovo entro 15 giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento
 per evitare mancata rappresentabilità delle vecchie camere
 evitare ingorgo costituzionale
SUPPLENZA
- Impedimento temporaneo  supplenza presidente del Senato
- Impedimento permanente  presidente della Camera indice elezioni del nuovo P.d.R. entro 15 giorni
CAUSE DI CESSAZIONE:
- Scadenza della carica dopo 7 anni
- Impedimento permanente
- Morte o dimissioni
- Decadenza della carica per venire meno di uno dei requisiti di eleggibilità (cittadinanza italiana, età 50 anni,
possesso diritti civili e politici)
- Condanna da parte della Corte Costituzionale  alto tradimento delle Cost. o alto tradimento (ricadenza
penale)
ATRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Rispetto potere legislativo:
- nomina 5 senatori a vita
- invia messaggi alle camere
- promulgare leggi
- può sciogliere le camere sentiti i loro presidenti
 SEMESTRE BIANCO: periodo di tempo che coincide con gli ultimi 6 mesi del suo mandato, dove non può
sciogliere le camere (salvo non sia l’ultimo semestre delle camere)
Rispetto al potere esecutivo:
- emana decreti legge/legislativi
- nomina il presidente del consiglio
- nomina funzionari stato
- È capo delle forze armate e presiede il consiglio superiore di difesa
- Conferisce onorificenze
Rispetto potere giudiziario:
- presiede consiglio superiore magistratura
- concede la grazia e commuta le pene
- nomina 1/3 dei giudici della corte costituzionale
GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA
- Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (volontà presidente)
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente di altri organi (volontà camere)
- Atti complessi (voluto sia dal presidente della repubblica che altri soggetti)
LE RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- art. 89 e 90
- non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (salvo: alto tradimento e attentato
alla costituzione)  messa in stato d’accusa del Parlamento in seduta comune  giudizio da parte della
Corte Costituzionale
 la validità degli atti dipende dalla controfirma del ministro
FUNZIONE GIURISDIZIONALE
- funzione statale che applica diritto a casi concreti
- giudici terzi e imparziali
- funzione esercitata in nome del popolo
 in materia di: casi dubbi, ripristinare ordine giuridico dove non si sia violata una norma
SI DISTINGUONO TRE GIUDICI:
- Giudici ordinari: tutti i magistrati istituiti e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario
- Giudici speciali: in specifiche materie
- Giudici straordinari: nel nostro ordinamento vietati, perché istituiti dopo i fatti oggetto del giudizio
Organi requirenti e giudicanti
Pubblica ministero: rispetto al procedimento
Il giudice: spetta la decisione
CARATTERISTICHE PROCESSO:
- Contraddittorio tra le parti
- Giudice terzo e imparziale: indipendente dagli alti poteri dello stato ed equidistante dalle parti processuali
- Ragionevole durata: 3 anni 1 grado, 2 anni secondo grado
- Informazione su natura e motivi: necessaria per comprendere le basi della condanna
- Tempo e condizioni per organizzare la difesa
SEZIONI SPECIALIZZATE
Es. tribunale per minorenni, sezioni fallimentari, specializzate agrarie, sorveglianza corti d’appello
GIUDICI SPECIALI
Sono ammessi solo i giudici già presenti al momento dell’entrata in vigore della Cost.
Giudici speciali esistenti:
- Consiglio di Stato
- Corte dei Conti
- Tribunali militari
- Tribunali amministrativi di 1° grado (TAR)
- Commissioni tributarie
3 GRADI ORDINARIA
2 GRADI SPECIALI
La Giustizia Costituzionale
Modello diffuso: USA  Corte Suprema uniformità delle decisioni
Modello accentrato: Costituzioni Europee del ‘900  Corte Costituzionale verifica la costituzionalità delle
decisioni
Funzioni Corte Costituzionale
Art. 134  La Corte Cost. giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
Art. 75  Le accuse promosse contro il P.d.R.
Conflitti di attribuzione (tra Stato, Regioni)
Ammissibilità dei referendum abrogativo
Nomina dei giudici
15 giudici
1/3 dai P.d.R. (atto formalmente e sostanzialmente presidenziale)
1/3 Parlamento in seduta comune
1/3 dalle Supreme Magistrature (3 Corte di Cassazione, 1 Consiglio di Stato, 1 Corte dei Conti)
16 membri che integrano il giudizio contro P.d.R. eletti dal Parlamento in seduta comune ogni 9 anni,
sorteggiati da un elenco di 45 cittadini
Requisiti eleggibilità
15 giudici togati
- Professori universitari
- Avvocati con almeno 20 anni di esercizio
- Tra i Magistrati delle Giurisdizioni Superiori
16 giudici non togati  requisiti del Senatore
Incompatibilità
- Non si può essere membro del Parlamento
- Non si può essere membro del consiglio regionale
- Non si può esercitare la professione di avvocato
 Ricoprire altre cariche: uffici pubblici, etc…
Durata incarico
- sono nominati per 9 anni
- non sono rieleggibili
- giuramento nelle mani del P.d.R. e davanti ai presidenti delle camere
- Presidente della Corte viene aletto per 3 anni
Presidente della Corte Costituzionale
- è eletto dalla stessa Corte
- maggioranza assoluta
- è rieleggibile
Garanzie
- Inamovibilità, possono essere rimossi dall’ufficio solo per:
- decisione della Corte Costituzionale
- incapacità fisica o civile
- gravi mancanze nell’esercizio della funzione
- Immunità, non possono essere perseguiti per voti o opinioni espresse
- Autonomo accertamento dei requisiti di eleggibilità
- Retribuzione, non inferiore al più alto magistrato
Funzionamento
- maggioranza assoluta
- prese in Camera del Consiglio
- dai soli giudici che abbiamo partecipato a tutte le udienze
Norme oggetto del giudizio di legittimità
- leggi ordinarie
- decreti legge e decreti legislativi
- statuti e leggi regionali
- leggi costituzionali e di revisione costituzionale
VIZI FORMALI  violazione delle regole sul procedimento di formazione dell’atto
VIZI SOSTANZIALI  conflitto tra l’atto oggetto di giudizio e norme costituzionali
2 procedimenti:
- in via incidentale (o di eccezione):
- in via principale (o d’azione): governo rispetto alle regioni/regioni rispetto allo stato o altre regioni
PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE
- giudice a quò=dal quale
CODIZIONI DI PROPONIBILITA’
Rilevanza: non posso risolvere la controversia utilizzando quella norma specifica in materia
Non manifesta infondatezza:
NORME PARAMETRO
- Norme che vengono violate
- NORMA INTERPOSTA: quando la violazione delle Cost. è indiretta  v. legge delega
GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA:
- di accoglimento, la norma è dichiarata incostituzionale
- di rigetto, la questione viene rigettata perché non è incostituzionale per i profili denunciati
SENTENNZE DI ACCOGLIMENTO: la norma viene dichiarata o in tutto o in parte incostituzionale  hanno
efficacia ERGA OMNES e RETROATTIVA.
SENTENZE DI RIGETTO: la norma è ritenuta non incostituzionale, quindi resta in vigore  hanno efficacia
INTER PARTES (ha efficacia solo in quel processo)  la stessa QUESTIONE può essere proposta
GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE
Da chi può essere promosso? Governo e Regioni
COMPETENZA STATALE: governata da legge statale
COMPETENZA CONCORRENTE: principi fondamentali statali, dettagli regionali
COMPETENZA RESIDUALE: tutto ciò che non è nei primi 2 elenchi, lasciato alle regioni
AZIONE DEL GOVERNO: quando il Governo sostiene che una o più leggi regionali eccedono le competenze
imposte dalla Cost.  Presidente del Consiglio previa autorizzazione del Consiglio promuove la questione di
legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge
AZIONE DELLE REGIONI: quando le regioni ritiene che una LEGGE DELLO STATO O DI UN’ALTRA REGIONE leda
la sua sfera di competenze  presidente della giunta previa delibera della giunta promuove questione di
legittimità costituzionale entro 60 gg dalla pubblicazione della norma
IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
È previsto per risolvere contrasti per l’attribuzione di funzioni
2 tipologie di conflitti:
- conflitto interoganico (tra poteri dello Stato)  NON PER ATTI LEGISLATIVO in tal caso si ricorre a
procedimento via principale
- conflitto intersoggettivo (tra Stato e regioni tra le regioni)
INTERESSE INTERSOGGETTIVO
- Sollevato o per lo Stato o nei confronti di altre regioni
- Sollevato dal Presidente della Giunta su delibera della giunta
GIUDIZIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Messa in stato d’accusa da parte del Parlamentato in Seduta comune
- GIUDIZIO: corte allargata dai giudici non togati
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
- FORMA: sentenza/ordinata
- STRUTTURA: motivazione di fatto/di diritto
- CONTEUNTO: decisioni processuali/di merito
LE DECISIONI DELLA CORTE
SENTENZE ACCOGLIMENTO: la norma viene dichiarata incostituzionale dalla Corte e cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
SENTENZE DI RIGETTO: per i profili denunciati non è incostituzionale, la norma resta in vigore. LA STESSA
SENTENZA PUO’ ESSERE RIPROPOSTA
SENTENZE MANIPOLATIVE: la Corte non si limita a dichiarare illegittimità
- ABLATIVE: elimina la parte della norma considerata incostituzionale
- SOSTITUTIVE: elimina la parte incostituzionale con parte costituzionale
- ADDITIVE: la norma è considerata incostituzionale nella parte in cui dovrebbe prevedere, ma non prevede
niente
- ADDITTIVE DI PRINCIPIO: aggiunge un intero principio
- SENTENZE INTERPRETATIVE:
- DI ACCOGLIMENTO,
- DI RIGETTO,
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