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Diritto Privato: Introduzione e Funzioni

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I. Introduzione al diritto privato
1.1 Funzione del diritto privato
Il diritto privato si occupa dei rapporti tra individui, compreso lo Stato e gli enti pubblici, quando siano in
posizione primaria; ha due fini:
• Risoluzione dei conflitti
• Prevenzione dei conflitti
esempio
Prima funzione: si è concluso un contratto con l'azienda y, che non consegna i pezzi che si sono acquistati; si
va davanti al giudice e si risolve il conflitto.
Seconda funzione:
o si è concluso il contratto con l'azienda y, ma nel contratto si è inserita una clausola risolutiva espressa,
che dice che se l'azienda y non consegna i beni entro tre giorni il contratto è risolto.
o un soggetto che lascia un testamento nella maggior parte delle volte risolve in anticipo tutta una
serie di litigi familiari non da poco
Il diritto pubblico si occupa esclusivamente dei rapporti con Stato ed enti pubblici, quando siano in posizione
di supremazia.
Il diritto privato, invece, si occupa dei rapporti tra gli individui non solo tra privati, ma anche tra lo Stato e
gli enti pubblici, quando questi siano in condizioni paritarie.
Inizialmente, gli enti pubblici tendevano a operare sulla base della propria posizione di supremazia; quando
si deve entrare in rapporti contrattuali, sempre più, adesso, gli enti pubblici ormai operano su un piano di
parità: aggiudicano la gara al miglior offerente, ma poi il contratto, tipicamente privatistico, viene concluso
con le parti sullo stesso livello.
esempio
Per esempio, le vicende giuridiche successive al crollo del ponte Morandi: si parlava di risoluzione del
contratto, perché in realtà tra la società autostrade e lo Stato concessionario, c’era stata sì una concessione,
ma poi c'era un contratto vero e proprio stipulato tra le due parti. Poi ci sono stati dei disastri a livello
giuridico: la soluzione sarà che la società, che ha causato il disastro, non sarà responsabile del pagamento del
risarcimento dei danni, perché lo Stato ha rilevato la società (ha pagato per prendere le azioni e i danni se li
è tenuti lui).
Questo perché vi è stata un’evoluzione nei rapporti tra diritto privato e diritto pubblico, dallo stato liberale
allo stato sociale. Durante il periodo dello stato liberale, lo Stato faceva il minimo possibile (poca assistenza
sanitaria ecc.). Successivamente alla Seconda guerra mondiale, si è passati allo stato sociale; In realtà, questo
modello sta venendo sempre più meno, perché sono anni che c'è una crisi economico-sociale non
indifferente; quindi, lo Stato sta man mano sottraendosi a impegni che prima poneva in essere a livello molto
centralizzato.
Si utilizza quindi sempre di più l’art. 118/IV Cost.: principio di sussidiarietà, favorisce l’autonoma iniziativa
dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.
(Si ritroverà anche nel diritto pubblico nella parte sull'Unione Europea).
esempio
Ad esempio, una volta i conducenti delle auto ambulanze era personale dipendente degli ospedali e delle
aziende sanitarie, mentre adesso la maggior parte di questo personale è personale volontario. È il classico
esempio di come i singoli cittadini organizzati autonomamente iniziano poco per volta a sostituire lo Stato in
attività di interesse generale (per esempio tutte le attività di volontariato nelle carceri, nel ricevimento dei
migranti, nei centri estivi ecc.).
Il diritto privato si occupa di:
- Diritti economici: beni, contratti, obbligazioni, danni
- Attività economiche
- Diritti di famiglia
- Successioni
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1.2 Le parole del diritto privato
Il diritto privato utilizza un linguaggio specialistico (linguaggio giuridico). Si caratterizza da:
- Falsi amici (es. la “conclusione” del contratto non è il momento in cui il contratto finisce di esistere,
ma è il momento in cui le parti si accordano per costituire il contratto)
- Parole e concetti specifici (es. la “fattispecie” intende la situazione di fatto che sta dietro a un certo
fatto reale oppure anche la situazione astratta che sta in una norma)
esempio
Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito): qualunque fatto doloso colposo, che causa ad altri un danno
ingiusto, obbliga a risarcire questo danno. Questa norma è la fattispecie astratta.
Se, ad esempio, la signora x guidando dopo aver bevuto investe e uccide il cane della vicina, bisogna stabilire
se la fattispecie concreta (la guida ad una velocità incontrollata della signora ubriaca che ha causato la morte
del cane) corrisponde alla fattispecie astratta. Invece di dire ogni volta “gli elementi concreti del fatto sono
corrispondenti…” si utilizza il termine fattispecie.
Ogni parola ha un suo preciso significato. Si devono imparare le parole ed i concetti correlati a tali parole e si
devono sapere usare le parole conoscendo il loro significato.
1.3 Il sistema del diritto privato
Il diritto privato è un sistema di regole.
Si deve essere in grado di muoversi all’interno di tale struttura e di riconoscere le regole e le loro
interdipendenze. Non bisogna imparare delle regole minuziose, ma capire come i sistemi funzionano, perché
la norma può cambiare, ma la base non cambia più di tanto. Non si verificano mai o molto raramente delle
rivoluzioni tali per cui tutto il sistema cambia all’improvviso.
esempio
Recentemente sono cambiate le norme sul divorzio: prima bisognava aspettare tre anni di separazione,
tranne i casi speciali, prima del divorzio. Adesso le norme sono diverse: la separazione è molto più breve,
addirittura se non si hanno figli e discussioni sulla divisione del patrimonio, si va in comune ed è una cosa
praticamente immediata; ma, in realtà, non è cambiato il meccanismo di fondo: c'è l'esigenza di avere una
procedura in qualche modo controllata che vigili sul fatto che due persone unite in matrimonio non siano più
unite in matrimonio. Poi ovviamente la durata è una modifica sostanziale per le persone che lo vivono, ma
dal punto di vista giuridico-logico la procedura c'è ancora.
1.4 La norma giuridica
La norma giuridica è un comando giuridico, una regola, ed è sempre generale ed astratta. È impossibile dare
norme giuridiche per ogni caso specifico, quindi si costruisce una regola giuridica per le fattispecie generali:
questo assicura la copertura di tutti i casi possibili e quella che è una certa omogeneità di applicazione, cioè
più la regola è astratta e generale più i casi saranno trattati tutti allo stesso modo.
1.4.1 Applicazione della norma giuridica
Si deve poi passare dalla regola astratta alla fattispecie concreta.
esempio
La signora x che investe e uccide il cane della vicina dopo aver bevuto era in colpa? Sì, perché si è messa a
guidare in stato di ebbrezza.
La signora ha causato la morte del cane? Si
C'è stato un danno? Si
Si può, dunque, applicare la norma a questa fattispecie concreta.
Quindi, ogni volta che ci si pone di fronte al passaggio dalla regola astratta alla fattispecie concreta, il
procedimento che si fa è quello di verificare se gli elementi contenuti nella fattispecie astratta corrispondono
anche a quelli nella fattispecie concreta.
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1.5 La sanzione
Quando non si adempie alle obbligazioni imposte dalla norma giuridica di solito c'è una sanzione.
La sanzione è la conseguenza della violazione della norma giuridica.
esempio
Se la signora x vende la sua borsa, è obbligata a consegnare la borsa all'acquirente. Se non opera la consegna,
l'acquirente potrà, ad esempio, chiedere la risoluzione del contratto per adempimento da parte della signora.
Non tutte le violazioni di norme giuridiche sono direttamente sanzionate dal diritto. Per esempio, nel diritto
di famiglia, ci sono alcune norme che non prevedono sanzioni precise.
Di solito, comunque, le norme generali sono accompagnate da sanzioni.
Ci sono dei comportamenti che non sono norme giuridiche, ma sono egualmente sanzionati (socialmente,
non giuridicamente).
esempio
Se l persona x si comporta male con il suo gruppo di amici, avrà una sanzione sociale.
Se la persona y sbatte la porta in faccia alla vecchietta che sta passando, non c'è una normativa che la
sanziona, però c'è una norma sociale (se c'è qualcuno penserà che la persona y non è una persona educata).
Esistono quindi delle norme sociali che sono ugualmente sanzionate in modi a volte molto severi, ad esempio
le norme sull'abbigliamento.
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II. Le fonti del diritto e l’interpretazione
2.1 La pluralità delle fonti
Nell'ordinamento italiano si è sempre avuta una pluralità di fonti, le quali sono molteplici:
• Fonti di diritto interno (legislazione nazionale)
• Fonti di diritto internazionale: accordi, convenzioni stipulati con altri paesi, che hanno validità anche
all’interno del nostro ordinamento (es. WTO “World Trade Organization”, l’accordo sul commercio)
• Fonti di diritto dell’Unione Europea (la competenza dell’UE è una competenza economica su un
mercato unico, per cui tutte le volte che l'Unione Europea legifera deve e può legiferare solo quando
si tratta di materie con un impatto economico sul mercato unico; ci sono anche delle norme
nell'Unione Europea sui diritti fondamentali ma non sono importanti per quel che riguarda il diritto
privato)
esempio
In materia di compravendita di beni online: quando si acquista un prodotto da Amazon si stipula un contratto
online con Amazon e si applica sia alla disciplina nazionale sia alle norme sulla tutela dei consumatori
contenute nelle direttive e nei regolamenti europei in materia.
Quindi può esserci una pluralità di norme che si applicano agli stessi settori; quindi, la disciplina europea è
una disciplina che può esserci molto vicina.
2.2 I rapporti tra le fonti
Tra le fonti ci sono dei rapporti diversi, che decidono qual è la fonte che deve prevalere in un certo settore:
• Principio gerarchico: bisogna verificare se c'è una fonte sovraordinata a un'altra fonte (es. i
regolamenti dell'Unione Europea sono sovraordinate al diritto interno; la Costituzione è
sovraordinata alle leggi ordinali).
• Principio cronologico: la legge successiva prevale sempre sulla legge precedente, spesso capita che
quando viene emanata una legge successiva si stabilisce esplicitamente che la legge precedente
viene abrogata (abrogazione esplicita); se così non è, ci sarà quella chiamata abrogazione implicita.
• Principio di specialità: in questo caso la disciplina applicabile sarà quella del settore speciale (es.
diritto dei consumatori: ci sono delle norme nel Codice civile sulla compravendita, ma ci sono anche
delle norme nel Codice del consumo sulla compravendita nei contratti con i consumatori; bisogna
capire se si deve applicare la norma generale del Codice civile o quella dei consumatori.
esempio
Se la persona x è un negoziante e vende un bene alla persona y, si applicherà la norma del consumatore; se
la persona x vende lo stesso bene come privato bisognerà applicare la norma del Codice civile.
•
Principio di competenza: ci sono degli enti che hanno competenza in certi specifici settori (es.
garante della concorrenza dei mercati ha la funzione di disciplinare la concorrenza del libero mercato
in Italia e quindi di conseguenza anche di regolamentare certi settori)
2.3 Le fonti di diritto interno
Le fonti del diritto interno sono graficamente rappresentate come una piramide, dalla più potente e forte
alla meno:
• Costituzione
• Leggi ordinarie ed altri atti con forza di legge (una delle accuse che si sono fatte ai governi Conte 1,
Conte 2 e Draghi è stata quella di utilizzare troppo la decretazione d'urgenza, ovvero norme fatte
direttamente dal Governo e non in Parlamento. Queste norme sono equiparate perfettamente alle
leggi ordinarie che sono quelle invece emanate dal Parlamento)
• Regolamenti, emanate da autorità amministrative
• Usi e consuetudini
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2.3.1 La Costituzione
È entrata in vigore nel 1948 ed è andata a sostituire/modificare il codice del 1942. Sono stati nominati dei
soggetti in quella che viene chiamata Assemblea costituente, incaricata di scrivere appunto la Costituzione,
che è il frutto del pensiero di tre diversi orientamenti politico filosofici,
o Componente liberale, quindi un orientamento al pensiero classico del liberismo
o Componente socialista, che riteneva fosse il momento giusto per cambiare in senso socialista
classista (marxista)
o Componente cattolica, che in Italia era molto forte e propugnava degli ideali di solidarietà, di
assistenza ecc.
La Costituzione contiene delle norme fondamentali di organizzazione, per esempio come si elegge il
Parlamento, come si nomina il Presidente del Consiglio (nominato dal Presidente della Repubblica) ecc. e dei
principi fondamentali (funzionamento del nostro paese), che hanno avuto un influsso rilevante
nell’applicazione delle norme di diritto privato anche anteriori alla costituzione.
→ Libertà di associazione (art.18 Cost.): si veniva da un periodo storico in cui non si era liberi di associarsi;
questo divieto di libera associazione era contenuto anche nel Codice civile. L’entrata in vigore delle norme
della Costituzione ha fatto venir meno queste limitazioni alla libertà di associazione.
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
esempio
Esempio di associazione non permessa: negli anni ‘60 c'è stata un'associazione segreta che si chiamava
Gladio, composta da persone che avevano nascosto delle armi soprattutto ai confini con la Jugoslavia per
difendersi da un eventuale attacco.
→ Principio di eguaglianza (art.3/I Cost.):
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Prima della Costituzione c'era una categoria numerosissima di persone che, ad esempio, non aveva diritto di
voto, cioè le donne. Questo principio è fondamentale e deve essere applicato ogni volta che si applicano delle
leggi; è servito a scardinare fortemente delle norme del Codice civile in materia di famiglia e anche qualche
norma del Codice penale, che prevedevano una supremazia del marito all'interno della coppia.
esempio
C'era una norma, per esempio, che prevedeva che l’indirizzo di casa di famiglia lo scegliesse il marito.
Le donne una volta non potevano neanche insegnare, una delle prime donne avvocato fu Tina Lagostena
Bassi, torinese, negli anni ’50; le prime donne magistrato vennero dopo negli anni ‘60.
esempio
Film “Divorzio all'italiana”: il barone Ferdinando Cefalù, detto Fefè, è coniugato da dodici anni con l'assillante
Rosalia, una donna ardente d'amore per lui, ma per la quale ha perso ogni attrazione. Nel frattempo, si è
innamorato della propria cugina, la sedicenne Angela: la legge italiana non ammette ancora il divorzio, ma è
invece previsto ancora il delitto d'onore (solo per i mariti), un caso di omicidio punito con una pena più mite
e molto frequente in Sicilia. Fefè tenta allora disperatamente di trovare alla moglie un amante, per poterli
sorprendere insieme, ucciderli, usufruire del beneficio del motivo d'onore e, una volta scontata la lieve pena,
sposare finalmente l'amata.
Questa norma penale venne modificata dalla Corte costituzionale sulla base del principio di uguaglianza, che
è riuscito a scardinare tutta una serie di disuguaglianze che all'epoca interessavano uomo-donna e che adesso
possono riguardare i soggetti non binari, i transessuali, i soggetti che appartengono a religioni diverse ecc.
→ Diritto di proprietà (art. 42 Cost.):
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.”
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Il pensiero della costituente era un pensiero disomogeneo: quando fu scritta la Costituzione nulla vietava in
linea di principio che fosse l'occasione buona per far venire meno il diritto di proprietà, così come è sempre
stato immaginato nelle costituzioni borghesi.
Il diritto di proprietà non è un diritto innato, per esempio in Africa è un qualcosa di molto più vago di quello
che non immaginiamo. L'idea che si era affacciata era quella che si poteva immaginare anche un paese in cui
venisse meno il diritto di proprietà, così com'era avvenuto nei paesi che avevano adottato un sistema
socialista.
Quest'opzione non passò: c'è stato un riconoscimento esplicito del diritto di proprietà privata e pubblica.
La funzione sociale della proprietà è un tipico argomento di ispirazione cattolica e socialista: la proprietà
esiste ma deve essere accessibile a tutti; quindi, la proprietà privata è consentita purché sia un beneficio per
tutti. Infatti, per esempio, il proprietario del terreno che lo coltiva beneficia tutti.
L'idea è, quindi, che la proprietà privata deve essere consentita e tutelata purché ci sia questa funzione
sociale; poi si prevede che la proprietà privata possa essere nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo
espropriata per motivi di interesse generale. Dunque, non c'è l'idea che la proprietà privata sia intoccabile,
se c'è un interesse generale si può espropriare.
esempi
Qualche anno fa hanno costruito la linea ferroviaria ad alta velocità Torino Milano, i terreni li hanno
espropriati.
Dopo la Seconda guerra mondiale, Torino era completamente da ricostruire e poco dopo iniziò
l'immigrazione (anni 60-70); quindi si costruirono sia nuove zone per ospitare gli immigrati che venivano
lavorare soprattutto alla Fiat, sia scuole, ospedali, strade, fognature ecc. e si costruiva espropriando per un
interesse generale.
→ Libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.):
“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
Da un lato si ha l'assoluta libertà di iniziativa economica, ma dall’altro lato non può essere in contrasto con
l'utilità sociale. Ci sono molti posti in cui l'iniziativa economica non è privata (es. mercato immobiliare in Cina).
esempio
Se il soggetto x è proprietario di un terreno, non può lasciare per anni il terreno non coltivato, perché va
contro gli interessi economici dell'Italia, quindi è giusto che il soggetto x lo coltivi e produca.
“La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”
Si ha la libertà di impresa, ma si consente comunque allo Stato di fare delle opere di coordinamento, di
supporto, di indirizzo ecc.
esempi
Norme sull’ambiente: se si vuole costruire una fabbrica in un certo luogo, bisogna fare attenzione che i fumi
non devono essere superiori a una certa misura.
Bonus per le aziende: certi bonus possono incentivare certi tipi di attività (es. bonus in materia di energia
elettrica)
MPS (Banca Monte dei Paschi di Siena): è una banca abbastanza grossa con grossi debiti e il Governo italiano
sono anni che cerca di tamponare la situazione di crisi di questa banca iniettando soldi
Alitalia: che continuamente viene sostenuta con dei finanziamenti statali
CDP (Cassa Depositi e Prestiti): detiene azioni di grosse aziende sia chimiche che petrolifere ecc.
Ferrovie italiane: sono private, ma in qualche modo ci sono sempre degli accordi con il governo italiano, sia
a livello statale sia a livello locale
Licenze: un po’ di anni fa c'erano le licenze per le aperture dei negozi; si stabiliva ad esempio che in un certo
paese potevano esserci solo due cartolerie; chi aveva la licenza poteva poi rivenderla; anche per esempio le
licenze dei taxi.
→ Famiglia (artt. 29, 30, 31 Cost.): la famiglia è messa al centro della Costituzione, perché i costituenti
ritenevano che la famiglia fosse il nucleo fondante dello Stato. È ancora così, infatti le norme della famiglia
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non sono state cambiate dagli anni ‘70; ovviamente c’è un'idea di famiglia diversa da quella immaginata nel
codice del 1942, è una famiglia in cui i coniugi sono uguali, ma anche i figli sono uguali: il passaggio mentale
è stato passare dalla concezione dei figli come sorta di proprietà, dei soggetti succubi rispetto al capofamiglia,
alla concezione in cui i figli, anche se minori, sono comunque soggetti che hanno una loro connotazione, di
cui i genitori devono tenere conto.
2.3.2 Le fonti primarie
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•
•
Leggi (L.)
Decreti-legge (D.L.): provvedimenti emanati dal Governo in particolare condizione di urgenza (decreti
Conte 1 e Conte 2 durante la pandemia), valgono 60 giorni, poi o vengono convertiti dal Parlamento
oppure decadono
Decreti legislativi (D. lgs): vengono utilizzati quando c'è da fare una legislazione un po’ tecnica,
particolareggiata; il Parlamento dà ordine al Governo di emanare un decreto legislativo in una certa
materia (es. sicurezza sul lavoro, riforma fiscale ecc.)
(Leggi regionali): la regione ha competenze in certe materie, per esempio il turismo
2.3.3 Il Codice civile
Il Codice civile è uno dei tanti codici di ispirazione francese; il primo è del 1865, il secondo, e quello in vigore
tutt’ora, è del 1942. il codice del 1865 è la traduzione del codice napoleonico francese del 1804, che è
sostanzialmente il frutto della Rivoluzione francese.
Prima della rivoluzione, in Francia a livello legislativo era un incubo: i paesi del nord utilizzavano un diritto
sostanzialmente germanico, mentre i paesi del Sud usavano ancora il diritto romano; quindi, a seconda di
dove ci si trovava, si applicava un diritto diverso (ancora adesso in molti paesi capita questo, ad esempio in
India, avendo più religioni, in base alle regioni in cui ci si trova il diritto di famiglia che si applica è diverso).
Il Codice civile francese è un codice molto innovativo, l'idea stessa del codice è moderna. Ci sono tutta una
serie di revisioni all’interno, che sono proprio frutto della Rivoluzione francese (per esempio, tutta la parte
sulla proprietà).
C'è, dunque, un trapianto di norme, un'idea che è stata elaborata dal professore Rodolfo Sacco (torinese,
uno dei due più grandi comparatisti), secondo cui le norme circolano. Quindi, il Codice civile francese venne
trapiantato in molti paesi europei (es. Portogallo, Spagna, Italia, Belgio, Olanda ecc.) perché Napoleone li
aveva invasi. Una volta che Napoleone fu sconfitto, il Codice napoleonico continuo comunque a essere
utilizzato proprio grazie alla sua innovazione e modernità.
Si adottò una traduzione del Codice civile francese, che poi venne rimodernato sotto il regime fascista,
lasciando però le norme limitative sulle associazioni e buona parte del codice sui contratti e la proprietà.
È composto da 6 libri:
• Delle persone e della famiglia
• Delle successioni
• Della proprietà
• Delle obbligazioni
• Del lavoro
• Della tutela dei diritti
La parte iniziale si chiama “Disposizioni sulla legge in generale” ed è una serie di istruzioni su come
interpretare le norme.
2.3.4 I Codici di settore
Fino agli anni ’80-‘90 c'era un pensiero secondo cui il Codice civile fosse l'unico codice che servisse. Poi iniziò
un periodo in cui l'Unione Europea iniziò a legiferare in materia di diritti dei consumatori: l’Unione Europea
tutela gli interessi economici degli Stati membri, c'è quindi questa idea di mercato unico; è un sistema fatto
per contribuire alla ricchezza generale. In Italia è accaduto che al complicarsi della quantità di normativa
specialistica di derivazione dell'Unione Europea, il sistema non reggeva più; quindi, si è capito che bisognava
creare un nuovo codice che contenesse queste norme dei consumatori, quello che si chiama codice del
consumo. È iniziata quindi la tendenza a creare codici settoriali.
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Codice del consumo: pubblicità, sicurezza dei beni, sicurezza dei prodotti, danno da prodotto,
contatti dei consumatori ecc.
Codice delle assicurazioni: il corpus delle assicurazioni che era contenuto inizialmente nel Codice del
consumo, a forza di moltiplicarsi, fu messo in un codice a parte apposta
Codice in materia di protezione dei dati personali: con l'avvento di Internet c'è stato bisogno anche
di un codice a parte sulla protezione dei dati personali; la disciplina europea è molto rigida, per cui i
nostri dati non possono uscire fuori dall’Europa.
esempio
Scandalo Facebook-Cambridge Analytica: uno dei maggiori scandali politici avvenuti all'inizio del 2018,
quando fu rivelato che Cambridge Analytica aveva raccolto i dati personali di 87 milioni di
account Facebook senza il loro consenso e li aveva usati per scopi di propaganda politica.
•
Codice del turismo: gran parte di questa disciplina è di derivazione dell'Unione Europea, perché sono
materie in cui c'è un diretto interesse economico; resta esclusa la disciplina sui voli che è contenuta
in un regolamento.
2.3.5 I regolamenti
I regolamenti sono una fonte subordinata e sono emanati dagli organi amministrativi, ad esempio il
regolamento del rettore. Difficilmente interessano il diritto privato, a meno che non siano regolamenti
esecutivi di leggi particolari.
2.3.6 Gli usi o consuetudini
Gli usi o consuetudini sono una fonte non scritta (molto utilizzate le fonti non scritte); è necessario che ci
siano due elementi:
• Elemento materiale/oggettivo: ripetizione costante ed uniforme di un certo comportamento dalla
generalità dei consociati; cioè tutti continuano a comportarsi secondo quella regola non scritta ma
consuetudinaria
• Elemento psicologico/soggettivo: convinzione che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio
(e vincolante); chi pone in essere quel comportamento, non solo deve porlo in essere in modo
costante, ma anche con la convinzione che questo comportamento sia giuridicamente vincolante
In ogni settore di lavoro ci sono usi e consuetudini precisi e profondamente radicati.
esempio
Per esempio, il settore dei contratti agrari, ma anche nei contratti tra aziende industriali: molto spesso ci si
trova di fronte a dei comportamenti (es. termine di un pagamento, modalità di consegna) talmente radicati
che operano.
Non sono facili da individuare per un estraneo al settore, per questo ci sono delle raccolte degli usi e
consuetudini locali che vengono redatte e conservate nelle Camere di commercio. Il fatto che siano raccolte
non vuol dire che sono scritte; semplicemente vengono raccolte per fini di documentazione e certificazione.
Dicono che sia una fonte subordinata, ma in certi casi sono talmente radicati che superano le fonti scritte
(come notato dal professore Sacco).
esempi
Se il soggetto x camminando in montagna mangia dei mirtilli e il soggetto y proprietario del terreno vuole
fargli causa e chiede il risarcimento, il giudice non condannerà il soggetto x; è uno dei classici casi in cui la
consuetudine supera la legge.
Se il soggetto x va a camminare in montagna, spesso passerà su un terreno altrui; il proprietario del terreno
può interdire il passaggio, ma nessun giudice condannerà il soggetto x perché è passato sul terreno altrui.
Un conto è come è scritta una norma, l'altro è come la leggiamo: ci sono anche delle tradizioni interpretative
che fanno sì che una norma scritta in un certo modo venga poi in realtà interpretata in tutt'altro modo;
quindi, la norma scritta non è così fissa.
esempio
L’interpretazione e l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 2043 è cambiata tantissimo da quando è
stata scritta ad oggi.
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2.4 Le fonti internazionali
Ci sono una serie di fonti che hanno un effetto diretto immediato sulle norme giuridiche interne:
• Convenzioni internazionali (es. convenzione dell’Aja sulla vendita di beni mobili)
esempio
Se il soggetto x vende un bene mobile In Italia a un soggetto y che abita in Danimarca, il soggetto x può
sottoporre questa compravendita mobile alla convenzione dell'Aja e si applicheranno le norme della
convenzione sul territorio italiano.
•
Diritto internazionale privato: dal punto di vista formale è in realtà una fonte interna, che dice quali
norme si applicano nel caso in cui i soggetti coinvolti siano di cittadinanza diversa. Disciplina i rapporti
tra fonti interne ed esterne.
esempio
Il soggetto x cinese si sposa con il soggetto y italiano e vanno ad abitare in Francia. I soggetti fanno un figlio
e poi divorziano: come si sceglie quale legge applicare? Italiana, cinese o francese?
Se i coniugi sono d'accordo possono utilizzare la legge che preferiscono tra le tre, ma se non sono d'accordo
si applicherà la legge del luogo in cui la famiglia normalmente risiede, quindi in questo caso la Francia.
Questo vale per questo tipo di rapporti familiari, ma anche per le successioni, la compravendita ecc.
esempio
Sono state cambiate le norme sulle separazioni perché chi voleva separarsi in fretta aveva individuato delle
scappatoie: degli avvocati italiani avevano scoperto che in Inghilterra e in Romania, per fare due esempi, la
separazione era molto più breve e il divorzio di conseguenza; quindi uno dei coniugi prendeva la residenza In
Inghilterra o in Romania e sulla base di queste norme, si operava la separazione e il divorzio in quel paese
dove era molto più veloce, poi si tornava in Italia e si faceva riconoscere.
•
•
Regolamenti dell’Unione Europea: fonte direttamente applicabile
Direttive dell’Unione Europea: dà un termine ai vari paesi per l’applicazione della direttiva
(normalmente 2 anni); la precedente legislazione italiana in materia dei dati personali era fatta sulla
base dell'applicazione di una direttiva europea
La differenza tra regolamenti e direttive è che si emanano regolamenti quando è necessaria una perfetta
uniformità, nelle direttive si ritiene che i vari paesi possano avere una certa libertà nell'applicazione.
• Altre fonti (es. Trattato UE, Carta dei diritti fondamentali UE)
L’Unione Europea è nata per scopi economici, ma in realtà c'è stata un'evoluzione per cui una serie di diritti
fondamentali sono stati scritti nella Carta dei diritti fondamentali.
2.5 L’interpretazione della legge
L’Art. 12 (preleggi del Codice civile) indica come si gestisce la norma giuridica e l’interpretazione da dare:
• Letterale
• Logica (teleologica): usata perché alcune leggi sono scritte male (es. se una norma interessa i
lavoratori, si deduce che interesserà anche le lavoratrici)
• Sistematica: inserire la norma nel generale, per trattare gli individui allo stesso modo (si ritrova molto
nel diritto amministrativo)
• Storica: poco utilizzata (solo per le fonti europee)
esempio
Caso Game Stop: nel gennaio 2021 si è verificata una breve compressione delle azioni del rivenditore di
videogiochi americano GameStop e di altri titoli, causando importanti conseguenze finanziarie per alcuni
hedge fund e grandi perdite per i venditori allo scoperto; è stata forse la prima volta che gli investitori
“normali”, “ordinari”, hanno avuto il potere di causare perdite così pesanti a fondi di grandi dimensioni. È
importante sottolineare, tuttavia, che alcuni investitori ordinari hanno perso somme considerevoli quando il
prezzo di GameStop è sceso.
L’Unione Europea sta facendo una nuova legge e per farla ha costituito un gruppo di ricerca, che si occupa
anche di scienze comportamentali, per verificare come l'utilizzo di strumenti, come il telefono cellulare,
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influenzi la capacità di discernimento delle persone quando investono; sulla base di questi studi l'Unione
Europea sta facendo la bozza per modificare la legge e fare una direttiva che sia più appropriata.
•
Restrittiva/estensiva: restrittiva è l’interpretazione che limita l’applicazione della norma solo a certi
soggetti (es. una norma che interessa le lavoratrici in stato di gravidanza); estensiva nel caso espanda
l’applicazione della norma a più soggetti (es. se una norma interessa i lavoratori, si deduce che
interesserà anche le lavoratrici)
Le seguenti interpretazioni sono dette “formanti del diritto”, che costituiscono tutti i vari elementi che vanno
poi a determinare quale sarà la reale applicazione delle norme in un certo luogo e momento:
• Autentica: il legislatore corregge l’interpretazione della legge
• Giudiziale: si attua per mezzo delle sentenze dei giudici; tre gradi di giudizio:
o Tribunale
o Corte di appello
o Cassazione
Questi gradi di giudizio hanno però contribuito a confondere il sistema, perché all’anno si è arrivati
ad avere 20.000 sentenze della cassazione; è un problema oggettivo, perché un investitore non
investirebbe in un paese in cui in caso di controversia ci si mette anche 10 anni per arrivare a una
sentenza definitiva. Il PNRR (Piano nazionale ripresa resilienza) sta mettendo molti soldi per cercare
di riformare i tribunali. Si sta portando avanti per questo la riforma Cartabia.
• Amministrativa: sono gli enti amministrativi preposti a dire come interpretare la norma (es.
Università)
• Dottrinale (ricercatori e professori)
In certi casi, si applicano a situazioni simili norme in settori vicini:
- Analogia, art. 12/II preleggi, nei casi di lacune legislative
- Analogia legis, per casi simili o materie analoghe
- Analogia iuris, sulla base dei principi dell’ordinamento
Vi è divieto di analogia, es. art. 14 preleggi, per le norme penali e per quelle eccezionali o speciali.
2.6 Le clausole generali
Nel diritto si trovano spesso delle clausole generali, che sono concetti ampi e elastici.
• La buona fede, che si ritrova per esempio nei contratti (“entrambe le parti dei contratti devono agire
in buona fede”) e dipende dalla situazione.
esempio
Il soggetto x possiede una villa a Portofino; il soggetto y risiede negli Stati Uniti e vede che la villa è in vendita,
quindi inizia a fare su e giù tra USA e Italia per visitare la casa e concludere il contratto. Ci possono essere
due ipotesi nel caso in cui il contratto non si concluda: nel primo caso, il soggetto x dice che non ha mai
veramente voluto vendere la casa (mala fede); nel secondo caso, il soggetto x dice che gli è stata proposta
un’offerta migliore e l’ha venduta (buona fede). Questo è il classico caso in cui la buona fede può determinare
il diritto dell’altro contraente di richiedere i danni oppure no per il mancato contratto.
•
Il buon costume è una clausola generale che sta perdendo molto spazio, perché la società si è evoluta
e tutta una serie di disposizioni che venivano ritenute contrarie al buon costume non lo sono più.
Adesso si sente più parlare di contrarietà all’ordine pubblico.
esempio
Per esempio, c’era il classico caso negli anni ’50 della donazione fatta all’amante, ritenuta annullabile perché
contraria al buon costume. Adesso c’è ancora questa norma sul buon costume, ma non si utilizza quasi più.
• La correttezza, per esempio nei rapporti precontrattuali, rapporti contrattuali ecc.
Sono tutte norme elastiche perché dipendono dal contesto, non si può dire a priori che cos’è la buona fede,
la correttezza e il buon costume, ma bisogna vedere in ogni caso la fattispecie concreta.
10
III. Le situazioni e i rapporti giuridici
Ci possono essere situazioni giuridiche:
• Attive: diritti soggettivi, poteri, facoltà
• Passive: obblighi, oneri, soggezioni
3.1 Le situazioni giuridiche attive
3.1.1 Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere attribuito dalla legge ad un soggetto di determinarsi liberamente in un certo
ambito (es. in materia di proprietà).
È un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo
interesse secondo il suo libero apprezzamento. L’idea di diritto soggettivo è un’idea abbastanza recente, che
ha cominciato a svilupparsi dalla Rivoluzione francese.
Può essere limitato dal diritto, per l’interesse di altri soggetti (es. immissioni) o del bene pubblico (es. stabilità
idrogeologica di terreni).
• Relativo: il diritto si esercita verso solo alcuni soggetti
esempio
Il soggetto x vende un bene al soggetto y, che ha il diritto soggettivo che il soggetto x gli consegni il bene.
•
Assoluto: il diritto si esercita nei confronti di tutti
esempio
Il soggetto x possiede una casa, ha il diritto di escludere chiunque a entrare in casa sua.
•
•
Diritti patrimoniali: diritti su beni che hanno un contenuto economico diretto
Diritti della personalità: diritti su beni della persona che non hanno contenuto economico diretto
esempio
Il soggetto x può chiedere a chiunque che pubblichi una sua foto su un social di toglierla, perché ha il diritto
alla sua immagine.
•
•
Diritti disponibili: diritti che si fanno circolare e si possono trasferire ad altri soggetti
Diritti indisponibili: diritti che non possono essere “venduti”, non possono essere trasferiti ad altri
soggetti
3.1.2 L’abuso del diritto
L’abuso del diritto indica un comportamento che, pur rientrando nei limiti del diritto, per circostanze, finalità
o risultati crea un danno irragionevole ad un terzo o all’interesse generale.
esempio
Il soggetto x ha un contratto con il soggetto y, per il quale non nutre simpatia; il soggetto y è in ritardo nel
pagamento di una piccola somma, 1.000€. Come creditore, il soggetto x può richiedere il fallimento del
soggetto y al tribunale, ma in situazioni di questo tipo è probabile che il soggetto y si opporrà dicendo che il
soggetto x sta abusando del proprio diritto; perché ad esempio ha un interesse personale nel farlo fallire.
Quindi il comportamento formalmente è legittimo, ma le modalità, le circostanze, la finalità, la fattispecie
concreta manifesta un abuso di tale diritto; quindi, il giudice non riconoscerà questo diritto.
3.1.3 Altre posizioni soggettive
•
Diritto potestativo: potere di determinare mediante un proprio atto di volontà una modificazione
nella sfera giuridica di un terzo
esempio
Il soggetto x ha un’azienda di famiglia, vende al soggetto y il 49% delle sue azioni e dà il diritto di opzione sul
restante 51% entro due anni, cioè entro due anni il soggetto y può acquistare il 51% restante. Nel momento
in cui il soggetto y esercita il diritto di opzione, esercita il suo diritto potestativo che va a modificare
l’apposizione giuridica del soggetto x; il soggetto x non deve confermare che vende le azioni. L’esercizio della
volontà del soggetto y è sufficiente.
11
•
Aspettativa (di diritto): acquisto di un diritto subordinato al verificarsi di un certo evento
esempio
Il soggetto x ha una parente (soggetto y) anziana molto ricca ed è l’unico nipote: è una situazione di
aspettativa perché il soggetto x è in attesa di ereditare i beni del soggetto y. Sono situazioni che si possono
tutelare: se il soggetto y si innamora di un soggetto z, di 25 anni, e inizia a donare tutti i suoi beni, i figli
possono tutelare l’eredità.
•
•
•
Facoltà: possibilità di tenere un determinato comportamento, non obbligatorio, che non esaurisce il
diritto
Potestà: potere attribuito nell’interesse altrui (es. patria potestà)
Status: complesso di situazioni giuridiche, attive e passive (es. tasse immobiliari in forza dello status
di proprietario)
3.2 Le situazioni giuridiche passive
•
•
•
•
•
Dovere: divieto di tenere comportamenti lesivi di diritti soggettivi altrui, generalmente di diritti
assoluti
Obbligo: divieto di tenere comportamenti lesivi nei confronti di un determinato soggetto
Soggezione: situazione che grava su chi è sottoposto ad un diritto potestativo (accettare
passivamente le decisioni)
Onere: comportamento non obbligatorio richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere (es.
onere di pagare le tasse all’università per poter dare gli esami)
Responsabilità: situazione che grava su colui che ha commesso un illecito
3.3 Altre posizioni
•
•
•
Interesse legittimo: situazione del privato soggetto ad un potere della pubblica amministrazione (è
azionabile solo in forza del principio che la pubblica amministrazione deve comportarsi in modo
corretto e equo; dal 1999 è anche riconosciuta la richiesta del risarcimento dei danni)
Interessi collettivi: appartenenti ad un determinato gruppo di persone (es. classe universitaria)
Interessi diffusi: appartenenti alla collettività (es. qualità dell’aria); difficili da tutelare
3.4 Fatti ed atti giuridici
Si distingue una differenza tra fatto e atto:
• Fatto: qualunque accadimento (es. meteorite)
• Atto: accadimenti causati dall’uomo
•
•
Dichiarazioni di volontà: molti atti giuridici sono dichiarazioni di volontà
Dichiarazioni di scienza: non hanno un’immediata conseguenza giuridica, ma possono avere un
rilievo (es. se si va a testimoniare)
3.4.1 Le tipologie di atti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atti negoziali: relativi ai contratti
Atti non negoziali: hanno conseguenze giuridiche ma non comportano la conclusione di un contratto
(es. utilizzo di foto personali per scopi non consentiti)
Atti patrimoniali: es. allocazione dell’immobile
Atti non patrimoniali: es. riconoscimento dei figli
Atti onerosi: che comportano una spesa, uno scambio di valore
Atti gratuiti: non comportano un pagamento per la controparte (es. donazione di un bene)
Atti fra vivi: es. contratto, lesione ecc.
Atti a causa di morte: es. testamento
Atti unilaterali: provengono da un soggetto solo (donazione di un bene da soggetto x a soggetto y)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atti bilaterali: es. vendita di un bene da soggetto x a soggetto y
Atti plurilaterali: es. soggetto x e y vendono un immobile a soggetto z, r e t
Atti collegiali: es. consiglio di amministrazione di un’azienda si esprime come una sola volontà
Atti validi: hanno valore giuridico
Atti invalidi: non sono in grado di avere un effetto giuridico (es. vendere un bene di poco valore,
come una bottiglia)
Atti leciti: conformi alla legge
Atti illeciti: es. investire il cane del vicino in stato di ubriachezza
Atti di autonomia privata: normalmente autonomamente determiniamo la nostra sfera giuridica
Atti non autonomi: non liberamente posti in essere, es. fare domanda di laurea per potersi laureare
3.5 Acquisto dei diritti
I diritti di possono acquistare:
• A titolo originario: quando non c’è un proprietario precedente o se il proprietario precedente
“abbandona” e si spoglia del bene, che viene acquisito da un altro proprietario
• A titolo derivativo (passaggi di proprietà):
o Gratuito (es. ereditarietà o donazione)
o Oneroso (es. acquisto di un bene in forza di un contratto di compravendita)
• Tra vivi (es. contratto di compravendita)
• A causa di morte (es. testamento)
o Universale (es. eredi non solo dei crediti, ma anche delle passività, cioè i debiti)
o Particolare (es. eredi di un bene preciso, come di un gioiello)
3.6 Perdita dei diritti
I diritti si possono perdere per:
• Prescrizione estintiva
• Prolungata inerzia del titolare
Art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo
determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla
legge”. Quindi, non si prescrivono diritto di proprietà, diritti indisponibili, singole facoltà.
esempio
Es. crediti da responsabilità contrattuale = il soggetto x vende un bene al soggetto y e ha 10 anni per
pretendere il pagamento, dal momento in cui si può esigere il pagamento: se si era stabilito che il pagamento
doveva avvenire entro 30 giorni, passati 30 giorni dalla compravendita, iniziano a decorrere i termini.
Se il soggetto x non agisce per il pagamento in questi 10 anni, perde il diritto sul credito.
Inizio prescrizione art. 2935 c.c. “il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da
inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla
data della pronuncia risolutiva.”
Momento in cui il diritto può farsi valere:
• Termine ordinario 10 anni (es. per i rapporti contrattuali)
• Termini speciali 20 anni (es. diritti reali su bene altrui, minore)
esempio
Art. 2947 c.c. “l diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal
giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni
specie il diritto si prescrive in due anni.”
Questo trascorrere del tempo si può sospendere o interrompere:
• Sospensione della prescrizione per particolari circostanze → a causa di particolari rapporti tra le
parti o condizioni soggettive del titolare
13
esempio
Il soggetto x contrae un debito di 100.000 con il soggetto y, i quali poi si sposano. Il fatto che ci sia un rapporto
matrimoniale tra i soggetti sospende la prescrizione; nel caso in cui il rapporto matrimoniale venga meno per
divorzio, ricominciano a decorrere i termini.
•
Interruzione della prescrizione (atti interruttivi del titolare o controparte): il titolare realizza un atto
mediante il quale esercita il diritto o quando il medesimo diritto viene riconosciuto dal debitore.
La prescrizione è inderogabile.
- No rinuncia preventiva
- No modifica del termine
La prescrizione è successivamente rinunciabile: il debitore, sebbene il debito sia estinto, può dichiarare al
creditore che vuole comunque pagare il debito, rinunciando alla prescrizione.
La prescrizione non è rilevabile d’ufficio.
→ Prescrizione presuntiva (più brevi):
• Art. 2954 c.c. “Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che
somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o
senza pensione”
• Art. 2955 c.c. Si prescrive in un anno il diritto:
1. Degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2. Dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
3. Di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo
della pensione e dell'istruzione;
4. Degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
5. Dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6. Dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
• Art. 2956 c.c. “Si prescrive in tre anni il diritto:
1. Dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2. Dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese
correlative;
3. Dei notai, per gli atti del loro ministero;
4. Degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
→ Decadenza art. 2964 c.c. “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di
decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le
norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.”
• Mancato esercizio diritto entro un termine prestabilito
• Inderogabile per diritti indisponibili, derogabile per diritti disponibili (nel caso di un diritto
disponibile, per esempio la proprietà di un bene, si può derogare al termine di decadenza; quindi, la
controparte può concedere una deroga all’acquirente); es. diritto indisponibile = diritto di voto
• Decadenza convenzionale: quando il termine decadenza non è indicato nel codice o in altra norma
di legge, ma è stabilito tra le due parti per convenzione
esempio
Il soggetto x vende il 49% delle azioni della sua azienda alla società y, che nel contratto ha previsto un’opzione
per cui entro due anni può decidere se acquistare il 51% rimanente o meno. Non è un termine soggetto a
prescrizione, quindi non vi può essere sospensione o interruzione, ma è soggetto a decadenza.
3.7 Tutela affidamento
È fondamentale che i diritti siano tutelati, o meglio che l’affidamento sia tutelato: si ha un sistema di norme
che tutelano questo affidamento delle parti. Il principio che opera è che ci si fidi delle controparti e ci si basa
sulla buona fede della controparte. Quando questo non ha luogo, ci sono degli elementi che sanzionano la
parte in mala fede e garantiscono la tutela della parte che era in buona fede → garanzia della circolazione
giuridica dei beni, minimizzando eventuali casi di lesioni di diritti da parte di soggetti in mala fede
14
IV. Le persone fisiche
4.1 Capacità giuridica e capacità di agire
•
•
Capacità giuridica: capacità di essere titolari di situazioni giuridiche
Capacità di agire: capacità di compiere atti giuridici, di disporre dei propri diritti (si acquista alla
maggiore età)
Sia la capacità giuridica sia la capacità di agire possono essere sottoposte a limitazioni.
4.1.1 Acquisto della capacità giuridica
Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita (art. 1/I c.c. “La capacità giuridica
si acquista dal momento della nascita”).
Il concepito non ancora nato è tuttavia titolare di certi diritti (art. 1/II c.c. “I diritti che la legge riconosce a
favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”).
4.2 Diritti della personalità
Dal momento della nascita si acquistano una serie di diritti, con contenuto economico (patrimoniali) e non;
innanzitutto, i cosiddetti diritti della personalità, che comprendono:
• Diritti sul proprio corpo
• Attributi immateriali della personalità: nome, immagine, onore e reputazione, identità personale,
dati personali
Sono diritti assoluti e inalienabili (= non possono essere venduti).
4.2.1 Diritti sul proprio corpo
Questo diritto sul proprio corpo è innanzitutto il diritto all’integrità fisica o autodeterminazione: si ha il
diritto di conservare il corpo integro e autodeterminare le scelte concernenti il nostro corpo.
La conseguenza è che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero
e informato della persona interessata.
Art. 32 Cost. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.”
Ci sono una serie di eccezioni nei casi stabiliti dalla legge (determinate da necessità o TSO), perché c’è una
necessità prevalente che è la necessità della salute pubblica = contemperamento tra interessi di salute
pubblica e diritto all’autodeterminazione del singolo:
• Indennizzo previsto per legge nel caso di vaccinazioni obbligatorie o consigliate; le legge prevede che
ci sia un indennizzo a carico della collettività se si verifichi un rischio.
• Consenso informato, art. 1/III L. 219/2017 “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie
condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile
riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei
trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze
dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai
medesimi.” = dovrebbe mettere in condizione di operare delle scelte razionali
• Art. 5 c.c. “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine
pubblico o al buon costume (32 Cost.)” = es. snuff, BDSM, body modification, prostituzione ecc.
• Trapianti di organo o midollo tra vivi, donazione di sangue, il criterio è quello della gratuità
• L. 219/2017 riconosce il diritto a rifiutare accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari
• DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) = esprimere la volontà in materia di trattamenti sanitari
I legali rappresentanti agiscono per gli incapaci, ma l’incapace deve essere ascoltato e informato.
Si può disporre del proprio corpo quando si è morti.
15
4.2.2 Diritti su attributi immateriali personalità
Riguardano l’individuo e la sua persona; è una categoria di diritti dinamica, a seconda dei contesti storicosociali. Vanno spesso a contrapporsi al diritto di libertà, di stampa e informazione.
Sono diritti riconosciuti non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche (ad esempio, alle
società, alle associazioni ecc.).
Sono diritti per la cui tutela si può domandare il risarcimento dei danni e atti di inibizione.
Il diritto non può mai venire meno, ma se ne può disporre o si può autorizzare taluno a utilizzarlo. Sono diritti
immateriali che però possono avere in certi casi un riflesso economico-materiale.
4.2.3 Diritto all’onore
Il diritto all’onore protegge il decoro e la reputazione dell’individuo. Si contrappone al diritto di cronaca, di
critica e di satira, di espressione della libertà di pensiero. Comprende:
• Rispetto per la verità delle vicende (verifica fonti)
• Continenza formale nelle espressioni
• Interesse pubblico, utilità sociale dell’informazione
4.2.4 Diritto al nome
Gli artt. 6-9 c.c. garantiscono il diritto al nome e allo pseudonimo.
Art.6 c.c. “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono
il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e
con le formalità dalla legge indicati.” Non è permesso:
• Uso illegittimo del nome per finalità commerciali
• Abuso del cognome dell’ex marito
esempio
Caso Lante della Rovere: Marina Ripa di Meana quando divorziò da Alessandro Lante della Rovere, ne
conservò il cognome fino a proibizione del Tribunale su istanza dello stesso Lante della Rovere, dopo che
Marina aveva firmato delle opere autobiografiche con il cognome dell'ex marito, nel settore della moda e le
licenze collegate.
4.2.5 Diritto all’immagine
Art. 10 c.c. “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio
al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”
Art. 67 legge sulla protezione del diritto d’autore “Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di
pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e,
ove possibile, il nome dell'autore.”
Art. 97 legge sulla protezione del diritto d’autore “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando
la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto
o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”
L’immagine non può essere esposta, riprodotta, messa in commercio senza il consenso della persona.
Il consenso non occorre quando:
- La persona è nota
- La persona ricopre un ufficio pubblico
- Necessità giustizia o polizia
- Fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che si svolgono in pubblico (es. convegno)
L’immagine non deve ledere il decoro della persona: anche se un personaggio è pubblico non ha diritto a una
minor tutela solo perché è noto.
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4.2.6 Diritto all’identità personale
Creazione giurisprudenziale basata su art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Rappresenta anche il diritto che non si dicano affermazioni difformi rispetto identità, valori, credenze
politiche o ideologiche.
esempio
Caso Veronesi-Milde Storte: 1978, durante un’intervista che denuncia i rapporti tra fumo e cancro, Umberto
Veronesi (oncologo), alla domanda se esistano sigarette innocue, risponde che “sono state prodotte sigarette
leggere meno nocive (le Haraful Cigarettes), che però non eliminano i pericoli denunciati”.
Nei giorni successivi appare sul periodico “E.” una pubblicità delle sigarette “Milde Sorte”, nella quale si legge
testualmente: “Secondo il prof. Umberto Veronesi, direttore dell’Istituto dei Tumori di Milano, questo tipo
di sigarette riduce quasi della metà il rischio del cancro!”.
L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori e Umberto Veronesi citano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Milano la “Austria T.G.” produttrice delle sigarette “Milde Sorte”, e l’editore del periodico “E.”,
chiedendo il risarcimento dei danni che quella pubblicità ha causato alla loro immagine di “istituzione tesa
allo scopo non solo di curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolgere opera di prevenzione contro la
malattia”. Il Tribunale di Milano accoglie la richiesta dell’Istituto e del professore. La sentenza viene
confermata dalla Corte d’Appello di Milano. “Austria T.G.” ed editore del periodico ricorrono per cassazione.
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di appello, affermando che “Esiste un diritto all’identità
personale quale interesse giuridicamente protetto a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio
intellettuale, politico, sociale, religioso, scientifico, ideologico, professionale; tale diritto è riconducibile
all’art. 2 Cost.”.
4.2.7 Diritto alla privacy
È il diritto alla riservatezza. Nasce come tutela degli spazi privati ed è poi diventato tutela della vita privata.
Negli USA è un diritto tutelato a livello costituzionale, ma in realtà si parla sempre della necessità di andare
davanti ai tribunali e difendere ogni volta questo diritto. Difenderlo contro una giurisprudenza abbastanza
arretrata. libertà negli spazi privati e autodeterminazione.
In Italia ha un’accezione diversa, non è solo un diritto “per escludere le persone”: negli anni ’50 la
giurisprudenza non lo riconosceva come diritto autonomo; allo stesso tempo alcuni studiosi iniziarono a
difendere questo diritto, definendolo se stante con delle caratteristiche proprie; quindi, alcune corti
iniziarono a riconoscerlo (diritto all’autodeterminazione fondata sull’art. 2 Cost.).
Non è facile capire quali sono i limiti che si pongono all’interesse pubblico su certi dati rispetto alla tutela
della riservatezza (problema dell’individuazione delle cause di giustificazione alla sua lesione), alla fine ne
risulta tutta una serie di discipline in materia di riservatezza personale:
• Normativa sui dati personali
• Codice deontologico giornalisti
• Garante per la protezione dei dati personali
→ Big Data (grossi problemi = mancanza di adeguate normative e controlli)
La situazione attuale vede un regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regolation – GDPR),
direttamente applicabile, che si occupa di dati (che costituiscono buona parte della riservatezza oggi), quindi
si ha una tutela giuridica sulle informazioni sui dati; è un’esigenza nata con l’informatizzazione.
Negli USA non hanno mai emanato una legislazione di questo tipo. Nessun dato di cittadino europeo può
uscire fuori dall’Europa.
I dati raccolti sono sempre più numerosi e sempre più interessanti economicamente; quindi, non basta più il
controllo esterno sulla gestione dei dati, ma il titolare dei dati deve diventare parte attiva e viene data
attenzione alla procedura di come vengono raccolti i dati. Vengono divisi in:
• Dati comuni (nome, cognome ecc.)
• Dati sensibili, ora categorie particolari di dati (es. preferenze sessuali, politiche, stato di salute ecc.)
Questo regolamento ha individuato come questi dati vanno trattati (principi sulle modalità del trattamento:
liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità
informazione e riservatezza, responsabilizzazione).
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4.3 Residenza, domicilio, dimora
•
•
•
Residenza: art. 43/II c.c. “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”
Domicilio: art. 43/I c.c. “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi”
Dimora: luogo in cui la persona si trova in un certo periodo
4.4 La cittadinanza
Legge 91/1992 nuove norme sulla cittadinanza, innovativa per certi versi (es. doppia cittadinanza, in alcuni
paesi è vietata, come in Giappone), ma ormai abbastanza “anziana”.
Ius soli = indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di
essere nati sul suo territorio (applicato negli Stati Uniti e in Canada). In Italia esiste una forma estremamente
temperata dello ius soli, normata dalla Legge n.91 del 05.02.1992. L'articolo 4 comma 2 afferma: "lo
straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente
e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della
maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
La cittadinanza si acquista per:
• Nascita da cittadini italiani
• Nascita sul suolo italiano da cittadini ignoti o apolidi (soggetti privi di qualunque cittadinanza)
• Adozione
• Matrimonio (6 mesi residenza, 3 anni dal matrimonio)
• Beneficio di legge
• Naturalizzazione
4.4.1 Perdita della cittadinanza
• Impiego pubblico, carica pubblica, servizio militare per uno Stato estero
• Rinuncia a cittadinanza di chi ha cittadinanza straniera e risiede all’estero
Lo straniero ha capacità di diritto privato, ma non di diritto pubblico (non si può votare e non si può essere
eletti). Eccezione = i cittadini europei residenti in un paese diverso possono votare per le elezioni locali
Lo straniero ha i diritti fondamentali ed inviolabili.
4.5 Capacità e incapacità di agire
La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni (art. 2 c.c.).
In certi casi può venire meno, quando il soggetto non è in grado di provvedere ai propri interessi. In tali casi
si parla di incapacità di agire:
• Con riferimento alla sua natura, si distingue in:
o Legale (es. minori di età)
o Giudiziale (è il giudice a dichiarare l’incapacità)
o Naturale
• Con riferimento ai suoi effetti, si distingue in:
o Relativa (il soggetto è incapace rispetto solo a certi atti, es. atti di vendita)
o Assoluta (il soggetto è completamente incapace di agire)
4.5.1 Le incapacità (legali) di protezione
Le incapacità di protezione indicano dei soggetti che per la loro situazione devono essere protetti perché
non sono in grado di gestire in modo autonomo i loro diritti. Protezione = perché la finalità è di tutelare
• Minori di età (art. 2 c.c.)
• Minori emancipati, la situazione classica in forza dalle quale è stata elaborata la regola è il minore
che diventava genitore (art. 390 c.c. “Il minore è di diritto emancipato col matrimonio”); il minore
emancipato può agire per tutti quegli atti giuridici che concernono la famiglia, es. concludere
contratto con fornitore dell’energia elettrica, allocare un immobile ecc.
18
•
Minori emancipati autorizzati a continuare l’attività di impresa commerciale (art. 397 c.c. “Il minore
emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato
dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore”)
• Interdetti giudiziali, per abituale infermità di mente (art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore
emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata
protezione.”); es. gravi patologie psichiatriche
• Inabilitati giudiziali, per abituale infermità di mente, prodigalità (sperpero di denaro), abuso di
sostanze alcoliche o stupefacenti, sordomuto e cieco dalla nascita che non abbiano ricevuto
sufficiente educazione (art. 415 c.c. “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è
talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato”)
Successivamente, il giurista Paolo Cendon che aveva a cuore gli interessi delle persone in condizioni di
difficoltà pensò che l’interdizione o l’inabilitazione fosse in alcuni casi esagerato: inventò la cosiddetta
amministrazione di sostegno, che venne adottata.
• L’amministrazione di sostegno, per impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica (art. 404 c.c. “La
persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da
un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza
o il domicilio.”)
o Molto utilizzata per le persone anziane
o Può essere modulata nel tempo, ma anche in base alle esigenze
4.5.2 Altre incapacità legali
•
•
Interdizione legale (non giudiziale, automatica) per condanna a più di 5 anni di reclusione (art. 32
c.c. “Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni
con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni,
con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.”)
Fallito, con riguardo ai suoi beni (non può amministrare i propri beni)
4.5.3 L’incapacità assoluta
L’incapacità assoluta riguarda sia gli atti di ordinaria sia di straordinaria amministrazione (= si va a modificare
la consistenza o la tipologia del patrimonio di un soggetto). Quando c’è un incapace assoluto viene sempre
sostituito nell’azione da un altro soggetto.
• Minori: provvede il genitore o il tutore
• Interdetti: provvede il tutore
4.5.4 L’incapacità relativa
L’incapacità relativa si riferisce a un soggetto che può porre in essere atti di ordinaria amministrazione, ma
non di straordinaria amministrazione.
Il minore emancipato e l’inabilitato possono realizzare atti di ordinaria amministrazione da soli, ma devono
essere assistiti dal curatore negli atti di straordinaria amministrazione.
Però, Il minore emancipato per il proseguimento dell’attività di impresa (emancipazione settoriale) può
compiere autonomamente atti di straordinaria amministrazione, anche estranei all’impresa.
La persona soggetta ad amministrazione di sostegno può compiere certi atti, determinati dal giudice, solo
con l’assistenza dell’amministratore (incapacità relativa).
4.5.5 Cessazione dell’incapacità
•
•
•
Acquisto della maggiore età
Guarigione (nel caso di interdetti ed inabilitati)
Riacquisto della piena capacità di agire (per quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno)
19
4.5.6 L’incapacità naturale
L’incapacità naturale è l’incapacità di intendere e volere di un soggetto che non sia legalmente incapace.
È uno stato transitorio, non ufficialmente documentato.
esempio
Un soggetto che deve prendere dei farmaci oppiacei molti forti.
Un soggetto in un forte stato di ebbrezza.
Un soggetto con gli effetti dell’anestesia in seguito ad un intervento chirurgico.
4.5.7 Conseguenze in osservanza regole su atti degli incapaci
Nel caso gli incapaci legali pongano in essere degli atti senza osservare le regole previste (es. il soggetto
interdetto vende un proprio immobile), l’atto negoziale è annullabile, su domanda della parte lesa.
esempio
Per esempio, un minore acquista un bene, il genitore può chiedere l’annullamento dell’atto d’acquisto.
L’atto non è annullabile se posto in essere da un minore che con raggiri ha occultato la sua minore età
(principio di buona fede), perché la presunzione di incapacità viene meno e anziché tutelare il minore, viene
tutelata la controparte contrattuale.
Nel caso di incapaci naturali, le conseguenze dipendono dal tipo di atto:
• Atto personale (es. donazione, testamento, matrimonio): sempre annullabile
• Atto unilaterale, comporta un peso solo per il soggetto che lo pone in essere, annullabile se ha recato
un grave pregiudizio (= grave sproporzione oppure eccessiva onerosità)
esempio
Il soggetto x beve copiosamente; il soggetto y ha un debito di 3.000 euro con il soggetto x; quest’ultimo
rinuncia al debito con una dichiarazione sotto gli effetti dell’alcool. C’è un grave pregiudizio? Dipende.
Se il soggetto x ha solo 3.000 euro di patrimonio, sì.
Se il soggetto x ha un patrimonio multimilionario, non si trova pregiudizi.
Quindi, il grave pregiudizio andrà valutato dal giudice in base alla situazione.
I contratti normali, invece, si possono annullare solo se c’è un grave pregiudizio, per il soggetto che ha posto
in essere l’atto e che era in condizione di incapacità naturale, e se c’è la malafede dell’altro contraente.
esempio
Se il soggetto x acquista un bene in forte stato di ebbrezza e il soggetto y impone un prezzo più alto vedendo
lo stato alterato del soggetto x, c’è il grave pregiudizio e la malafede.
4.6 La fine della persona fisica
La fine della persona fisica si ha con la morte, L. 578/1993 “cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo”. Questa definizione apre tutta una serie di situazioni in cui il soggetto ha l’encefalo ancora
attivo, ma non è in grado di interagire con il mondo esterno (stato vegetativo).
esempio
Caso Eluana Englaro: 1992, a seguito di un incidente stradale, ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni;
lunga vicenda giudiziaria tra la famiglia sostenitrice dell'interruzione del trattamento e la giustizia italiana.
•
•
Nome su prelievo di organi a fini di trapianto
Presunzione di commorienza quando non si riesca a stabilire l’ordine cronologico dei decessi
4.7 Scomparsa, assenza, morte presunta
Il diritto deve disciplinare questi casi in quanto si parla di soggetti che hanno una serie di rapporti giuridici.
• Scomparsa: allontanamento dall’ultimo domicilio senza averne più notizie (nomina di un curatore)
• Assenza: trascorsi 2 anni dall’ultima notizia; immissione degli eredi nel possesso temporaneo dei beni
• Morte presunta: trascorsi 10 anni dall’ultima notizia (tempo molto lungo); immissione degli eredi nei
beni e nuovo matrimonio del coniuge; se il soggetto torna, riacquista i beni e il matrimonio torna in
vigore (anche se il coniuge si è risposato)
20
V. Le persone giuridiche
Le persone giuridiche sono anche chiamate organizzazioni e sono considerate soggetti di diritto; è
un’invenzione del diritto che è stata fatta in Italia per favorire i commerci: è un modo per consentire ai
soggetti di perseguire attività economiche senza rischiare in prima persona (tutela del patrimonio).
Non possono essere parte di rapporti che presuppongono le qualità delle persone fisiche (es. matrimonio).
Possono, però, essere penalmente responsabili (D. lgs 231/2001 Responsabilità amministrativa da reato).
esempio
Processo Eternit e processo incendio ThyssenKrupp: delle persone giuridiche sono state chiamate a
rispondere penalmente e sanzionate poi di conseguenza a livello economico.
5.1 Le caratteristiche generali
5.1.1 Gli elementi essenziali
Gli elementi essenziali per riconoscere una persona giuridica sono:
• Denominazione (es. Barilla, Coca-Cola ecc.)
• Nazionalità
• Sede (corrisponde alla residenza per le persone fisiche)
• Atto costitutivo
• Statuto (solo eventuale)
5.1.2 La capacità di agire
Le persone giuridiche agiscono:
• Attraverso propri organi, individuali o collegiali (es. amministratore delegato, consiglio di
amministrazione ecc.)
• Secondo la regola del principio di maggioranza (in realtà ci sono tipi di maggioranze diverse, modulate
a seconda della fattispecie diversa, es. maggioranza qualificata)
• Con conseguente deliberazione assunta sulla base dei voti
5.1.3 Le tipologie di persone giuridiche
Le persone giuridiche possono essere:
• Pubbliche/private (es. Università di Torino = pubblica; Stellantis = privata)
• Associative o corporazioni, in cui prevale l’elemento associativo (es. associazioni e società)
• Non associative o istituzioni, in cui prevale l’elemento materiale (es. fondazioni)
• Con scopo/senza scopo di lucro o profitto
• Con/senza personalità giuridica (ha rilievi sulla responsabilità dei soggetti che fanno parte della
persona giuridica nei confronti di soggetti terzi)
5.1.4 L’autonomia patrimoniale
L’autonomia patrimoniale comporta una distinzione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei suoi
partecipanti.
Vi è, quindi, una limitazione della responsabilità delle persone fisiche che partecipano all’organizzazione.
Può essere:
• Perfetta: nei casi delle persone giuridiche con personalità giuridica (assoluta impermeabilità tra i
debiti della persona giuridica e chi fa parte della persona giuridica, e viceversa; reciproca non
responsabilità)
esempio
Gli azionisti di Stellantis non sono responsabili dei debiti di Stellantis e quest’ultimo non è responsabile dei
debiti dei singoli azionisti.
•
Imperfetta: nei casi delle persone giuridiche senza personalità giuridica (la persona giuridica non è
responsabile per i debiti dei singoli partecipanti, ma i singoli partecipanti sono responsabili per i
debiti della persona giuridica)
21
5.1.5 L’acquisto della personalità giuridica
•
•
Persone giuridiche pubbliche: istituzione per legge
Persone giuridiche private con scopo di profitto (società): iscrizione nel registro delle imprese, per
far questo è necessario che l’atto costitutivo sia fatto di fronte ad un notaio (atto pubblico)
• Persone giuridiche private senza scopo di profitto: iscrizione nel registro delle persone giuridiche (a
seconda della grandezza del territorio su quale vogliono operare, possono andare in prefettura, nelle
regioni, nelle province autonome) con atto pubblico costitutivo
Presupposto: l’iscrizione comporta che vi sia un controllo amministrativo su questi enti (che ci siano tutte le
condizioni previste da norme di legge, uno scopo possibile e lecito, un patrimonio adeguato allo scopo)
• Persone giuridiche private appartenenti al Terzo settore (scopi di beneficenza, tutela del patrimonio
ecc. es, Caritas): iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore
Il notaio deve redigere l’atto costitutivo, controllare legalità dello statuto predisposto dagli associati, che ci
sia un patrimonio minimo (15.000€ per associazioni e 30.000€ per fondazioni) e poi provvederà ad iscrivere
l’ente.
5.2 Le associazioni
Le associazioni sono persone giuridiche senza scopo di lucro e la principale caratteristica è che sono composte
da una serie di persone (associati) che hanno tutte uno scopo comune, non economico.
Devono sempre avere un atto costitutivo, dove è contenuto denominazione, regole base, sede e poi
eventualmente uno statuto con le regole di funzionamento. Non è necessario che l’atto costitutivo e lo
statuto siano posti per iscritto: dipende, se è composta da una pluralità di soggetti è opportuno.
Art. 16 c.c. “L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione
dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono
anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della
loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.”
Art. 18/II Cost. “Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.” → esempio associazione Gladio
Se l’associazione vuole acquistare personalità giuridica deve per forza avere una forma pubblica (atto
costitutivo e statuto); ha sempre degli associati: non può esserci un solo associato.
I criteri sulla base dei quali gli associati possono essere ammessi o meno sono abbastanza liberi, ma si deve
tener conto che non devono violare i principi generali del nostro ordinamento.
esempio
Esempio canottieri Cerea: l’articolo 4 dello Statuto del circolo Cerea recitava testualmente: “Solo
gli uomini sono ammessi a far parte della Società”; Il regolamento risaliva a quello degli anni della fondazione
(1863). Il Comune di Torino che ha lanciato un aut aut ai vertici della società, intimandogli di modificare lo
statuto al fine di evitare di perdere la concessione per l’affitto dei locali che ospitano il circolo, di proprietà
comunale: questo ha convinto i vertici della Società Cerea a rivedere il regolamento, aprendo di fatto le
proprie porte anche alle donne.
I due organi che compongono l’associazione sono: l’assemblea di associati (composta da tutti gli associati) e
gli amministratori. L’atto costitutivo determineranno quali sono le maggioranze necessarie per assumere le
varie decisioni (es. maggioranza semplice, maggioranza basata solo sui soci presenti, maggioranza qualificata
ecc.). Una volta che l’assemblea ha raggiunto una decisione c’è bisogna di una persona fisica che agisca in
rappresentanza dell’associazione e porti la decisione all’esterno (amministratori).
5.2.1 Le associazioni riconosciute
Le associazioni riconosciute acquistano personalità giuridica dopo l’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, il cui atto assolve anche una funzione di pubblicità: una volta che i terzi possono sapere chi è
l’amministratore dell’associazione, il terzo può sapere se, concludendo contratti con questo soggetto,
quest’ultimo ha i poteri per impegnare l’associazione.
Questo conferisce all’associazione l’autonomia patrimoniale perfetta (separazione tra patrimonio degli
associati e patrimonio dell’associazione).
22
5.2.2 Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica, quindi non sono soggette a pubblicità e
controlli amministrativi. Si abbassa, quindi, il livello di tutela agli associati per consentire una maggior tutela
dei terzi che entrano in contatto con l’associazione non riconosciuta.
Quindi, avrà un’autonomia patrimoniale imperfetta → art. 38 c.c. “per le obbligazioni assunte dalle persone
che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione.”
esempio
Se un soggetto x appartenente all’associazione y compra un bene a nome dell’associazione, il soggetto che
vende il bene può rivalersi nei confronti del soggetto x in quanto ha agito a nome dell’associazione.
5.2.3 Gli associati
Gli associati hanno la libertà di decidere se un certo oggetto può far parte dell’associazione o meno
(l’associazione può rifiutare un’iscrizione, con giudizio insindacabile da autorità giudiziaria) e hanno anche il
diritto di recedere dall’associazione. I problemi si pongono quando c’è un’esclusione.
Gli associati possono essere esclusi solo per gravi motivi. Il giudice può verificare se l’esclusione sia conforme
allo Statuto e se davvero esistono fatti addebitati.
5.2.4 L’estinzione dell’associazione
L’estinzione dell’associazione può avvenire per:
• Deliberazione dell’assemblea
• Verificarsi di una delle cause previste nello Statuto (es. scadenza temporale di 10 anni)
• Raggiungimento dello scopo (es. associazione per la tutela di un animale che non è più in pericolo di
estinzione)
• Venire meno di tutti gli associati
Quando l’associazione si estingue avviene la nomina dei liquidatori, che hanno il compito di pagare i debiti e
riscuotere i crediti
Eventuali beni o somme residue non possono essere divisi tra gli associati (perché l’associazione non è a
scopo di lucro), ma devono essere devoluti secondo lo Statuo, l’atto costitutivo o la volontà dell’assemblea
che li attribuirà ad altri.
5.3 Le fondazioni
Le fondazioni sono create da uno o più soggetti che destinano un certo patrimonio (abbastanza consistente)
ad un determinato scopo.
Può essere fondata per atto pubblico tra vivi o atto a causa di morte → art. 14 c.c. “le associazioni e
le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche
con testamento.”
Non esistono fondazioni non riconosciute.
Nell’atto costitutivo e nello Statuto ci sono le regole secondo le quali vengono nominati gli amministratori.
Visto che spesso hanno dei patrimoni rilevanti, l’autorità amministrativa ha poteri di intervento sulle
fondazioni:
• Art. 25 c.c. “L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione
delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti,
quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto
di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare
un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o
dello scopo della fondazione o della legge.”
• Art. 26 c.c. “L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni
ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del
fondatore”
23
5.3.1 L’estinzione della fondazione
L’estinzione della fondazione può avvenire per:
• Raggiungimento dello scopo
• Scopo diventato impossibile
• Cause di estinzione previste da atto costitutivo (es. raggiungimento di determinati risultati)
Per la procedura di liquidazione della fondazione ci sono due possibilità, che possono essere indicate nell’atto
costitutivo o nello Statuto oppure può essere l’attività amministrativa a decidere:
• Estinzione della fondazione con devoluzione del patrimonio residuo
• Trasformazione della fondazione
5.4 I comitati
I comitati sono costituiti al fine di raccogliere fondi, per un interesse generale (art. 39 c.c. “i comitati di
soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre,
festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.”).
Hanno autonomia patrimoniale imperfetta (= i soldi raccolti dai comitati non possono essere destinati al
pagamento dei debiti di coloro che li raccolgono):
• Art. 40 c.c. “gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo
annunziato.”
• Art.41 c.c. “qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del
presidente.”
I sottoscrittori rispondono per il contributo promesso.
Tutta una serie di soggetti in realtà pone in essere delle attività che sono state fino a poco tempo fa pubbliche,
ora la situazione è cambiata, e queste attività sono svolte da soggetti privati (es. molti di quelli che accolgono
i migranti stanno facendo un’attività di assistenza volontaria).
La quantità di soggetti giuridici che si impegna in attività a supporto del benessere generale è decisamente
aumentata e si sono diversificate le stesse attività: è stato, quindi, necessario disciplinare in modo accurato
questi enti → decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 c.d. = Codice del Terzo Settore (es. organizzazioni di
volontariato, associazioni, riconosciute o non riconosciute, enti filantropici, imprese sociali, società di mutuo
soccorso, fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società ecc.).
esempio
Caffè Basaglia di Torino = attività economica ma con uno scopo sociale (integrazione dei pazienti psichiatrici
e di altre categorie “deboli” della società)
5.5 Gli enti del terzo settore
Gli enti del terzo settore sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di civiltà sociale.
Quindi ci deve essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria,
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mutualità, produzione o scambio di beni o servizi.
È consentito lo svolgimento di attività diverse, se strumentali e secondarie rispetto ad attività principale, e
previsto da Statuto o atto costitutivo.
Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento dell’attività statutaria.
24
VI. Rapporti patrimoniali tra i coniugi
6.1 Il regime patrimoniale
Si parla di rapporti patrimoniali tra coniugi per matrimonio, ma qualsiasi ragionamento può essere applicato
anche a due persone legate da unione civile.
Il regime patrimoniale della famiglia è rappresentato da delle scelte che vengono effettuate o per volontà dei
coniugi o ex lege (in forza di legge) fatta dal legislatore al momento della celebrazione del matrimonio.
I rapporti patrimoniali dopo il matrimonio vengono disciplinati da un determinato regime patrimoniale:
• Comunione legale dei beni
• Separazione dei beni (i coniugi possono effettuare questa scelta al momento della celebrazione)
• Comunione convenzionale
possono esseri scelti solamente successivamente
• Fondo patrimoniale
alla celebrazione del matrimonio
La modalità di costituzione di scelta di un determinato regime patrimoniale con l’atto pubblico può riguardare
tutti i quattro regimi possibili. Ulteriori modifiche sono possibili quando il vincolo matrimoniale vene meno.
Bisogna distinguere quindi due momenti: nel momento in cui due coniugi scelgono di non essere più in
comunione legale dei beni, ma di passare a una separazione dei beni, è una scelta fatta per atto pubblico e
riguarda solamente gli aspetti patrimoniali, non riguarda in alcun modo la separazione personale dei coniugi
(prevede un’altra procedura davanti al tribunale o in accordo tra i coniugi con l’assistenza di avvocati).
Il regime attuale è entrato in vigore nel 1975 con la prima riforma del diritto di famiglia (legge 151). Questa
riforma è importante perché su questo aspetto è cambiato radicalmente il sistema legislativo. Prima del ’75
il regime patrimoniale di legge, in assenza di scelta dei coniugi, era quello della separazione dei beni; dal ’75
il legislatore ha voluto favorire l’effettiva uguaglianza dei coniugi anche dal punto di vista economico e ha
ritenuto di introdurre in ex lege, in assenza di scelta diversa, il regime di comunione legale dei beni.
6.2 Il regime di comunione legale dei beni
Si applica in assenza di una scelta diversa dei coniugi fatta al momento del matrimonio.
Devono essere distinti i beni di cui i coniugi sono titolari: possono essere beni in comunione immediata, beni
in comunione de residuo oppure beni personali; questa distinzione non è presente in maniera netta nel
Codice civile.
Art. 177 c.c. “Costituiscono oggetto della comunione:
a) Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione
di quelli relativi ai beni personali;
b) I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della
comunione;
c) I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non
siano stati consumati;
d) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.”
6.2.1 Beni in comunione immediata
Situazione a) = parlando di beni immobili, che costituiscono l’investimento più importante, viene richiesto
un regime patrimoniale: se coniugato senza aver fatto alcuna scelta in comunione dei beni, la casa acquistata
con la firma di una sola persona, salvo eccezione, è di proprietà comune. Significa che se per acquistarla è
bastata la firma di un solo coniuge, per venderla è necessaria la firma di tutti e due, perché è un bene comune.
Situazione d) = le aziende sono beni connessi all’esercizio dell’attività di impresa, nel momento in cui viene
avviata un’impresa da entrambi i coniugi, i beni connessi all’esercizio di tale impresa sono in comunione
immediata.
25
Situazione c) = la terza categoria è un caso particolare relativo all’attività di impresa: nel caso in cui un
coniuge fosse titolare di un’impresa prima del matrimonio, ma dopo il matrimonio l’impresa viene gestita da
entrambi i coniugi, questo comporta che vadano in comunione non i beni dell’impresa originari ma solo gli
utili e gli incrementi. Questo caso si trova nell’art. 178 c.c. “I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno
dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si
considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.”
6.2.2 Beni in comunione de residuo
Situazione b) e c) = i frutti e i proventi dei beni sono di proprietà del singolo coniuge; tuttavia, in forza del
regime patrimoniale, se al momento dello scioglimento della comunione questi beni non sono stati
consumati, quindi sono stati percepiti, ricadono in comunione del residuo: l’altro coniuge ne diventa
comproprietario (diritto di credito della metà di tale somma).
esempio
Esempio proventi: lo stipendio percepito dai coniugi è in proprietà e nella libera disposizione del singolo
coniuge che lo percepisce, fermo restando l’adempimento dei doveri derivanti dal matrimonio. Quello che il
singolo coniuge non ha consumato cade in comunione al momento dello scioglimento della comunione (non
deve per forza coincidere con lo scioglimento del matrimonio, può anche esserci la stipula di una convenzione
matrimoniale o di un atto pubblico di scelta del regime di separazione dei beni).
Se un coniuge con i proventi del suo stipendio va ad acquistare una casa, la casa cade in comunione, perché
qualsiasi acquisto effettuato anche con i proventi dell’attività separata, ricade in comunione.
Se un coniuge non volesse far ricadere un bene in comunione, dovrebbe spendere tutti i proventi e tutti i
beni in comunione del residuo non in acquisti ma per se stesso.
Esercizio dell’attività di impresa da parte di un solo coniuge: in questo caso cadono in comunione de residuo
solo i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio e i relativi incrementi.
Se il singolo coniuge decide di avviare un’impresa dopo il matrimonio tutti i beni connessi rimangono in
proprietà esclusiva sua; solo al momento dello scioglimento sia i beni sia gli incrementi ricadono in
comunione de residuo.
È una differenza rispetto agli acquisti per consentire al coniuge imprenditore un’agevole gestione dei beni
connessi e destinati all’esercizio dell’impresa che non può dipendere dal consenso dell’altro coniuge.
Nel caso di impresa gestita da un singolo coniuge, cui era proprietario prima del matrimonio, ricadono nella
comunione de residuo nel momento dello scioglimento solo gli incrementi.
6.2.3 Beni personali
I beni personali non vengono disciplinati dagli artt. 177-178 ma dal 179.
Art. 179 c.c. “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di
un diritto reale di godimento;
b) I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando
nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione
di una azienda facente parte della comunione;
e) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o
totale della capacità lavorativa;
f) I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio,
purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo, effettuato dopo il matrimonio, è escluso
dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.”
Situazione a) = può essere paragonata nell’ambito dell’esercizio dell’impresa al caso delle imprese costituite
prima del matrimonio.
26
Situazione b) = nei beni in comunione immediata ricadono gli acquisti effettuati anche da un solo coniuge,
salvo i beni personali; quindi, ci sono degli acquisti effettuati dopo il matrimonio che rimangono di proprietà
personali: i beni acquisiti per donazione o successione.
Situazione e) = comprende i beni connessi per esempio a un infortunio, cioè un evento che ha caratterizzato
la persona del singolo coniuge
Situazione f) = si può andare a scambiare beni che rimangono di proprietà personale fermo e restando che
nel momento in cui si effettua lo scambio il bene acquistato con lo scambio non rientra nella categoria
“acquisti effettuati durante il matrimonio”, ma rimane la natura personale di tale bene, purché sia dichiarato
all’atto di acquisto.
Comma II = se un coniuge vuole acquistare un ufficio per l’esercizio della professione, deve essere presente
al momento dell’acquisto anche l’altro coniuge per confermare tale dichiarazione, perché il regime dei beni
personali è eccezionale rispetto alla regola generale
Non è possibile andare a escludere un bene dalla comunione se non ricade in queste eccezioni.
esempio
Il soggetto x acquista un bene immobile prima del matrimonio, lo vende e ne va ad acquistare un altro;
intanto però si è sposato. Per questo nuovo immobile più grande va a stipulare un mutuo: questo bene
secondo le disposizioni codicistiche del regime patrimoniale della famiglia non può rimanere solo del
soggetto x, perché non è integralmente un acquisto effettuato con lo scambio di beni personali, in parte sì
ma in parte con i proventi dell’attività separata. L’unica soluzione possibile potrebbe essere andare a
calcolare le percentuali del valore del vecchio immobile, vedere a quanto è il valore del nuovo immobile e far
cadere in parte il bene in comunione per la parte che corrisponde al nuovo investimento fermo restando che
quanto corrisponde al valore del vecchio immobile rimane effettuando gli adempimenti previsti come beni
personali. Se tali dichiarazioni non vengono rese, qualsiasi acquisto cade in comunione di beni.
Istituto dell’accessione = modo di acquisto della proprietà per costruzione su un determinato bene.
esempio
Il soggetto x ha un terreno, costruisce una casa, quella casa diventa di proprietà del proprietario del terreno
per accessione. Nel caso in cui il terreno sia bene personale del singolo coniuge e la casa sia costruita da
entrambi i coniugi, prevale l’accessione; quindi, la casa rimane bene personale fermo restando una tutela
patrimoniale dell’altro coniuge, che ha contribuito alla costruzione del bene. Tale tutela patrimoniale si
concretizza in un diritto di credito alla metà del valore della casa costruita.
Beni di uso strettamente personale = un gioiello molto costoso può anche non essere considerato un bene
strettamente personale, ma un investimento tale da rientrare nella macrocategoria degli acquisti dei beni
acquistati in costanza di matrimonio (soggetto a interpretazione)
Nel momento in cui il soggetto x va a stipulare un contratto preliminare di acquisto, gli esercizi dei diritti
derivanti dal contratto preliminare (es. risoluzione, recesso, inadempimento ecc.) sono diritti di carattere
obbligatorio; solamente l’acquisto (contratti non di natura obbligatoria, ma di natura reale) determina la
caduta del bene acquistato in comunione. Non cadono in comunione singoli diritti obbligatori.
Il codice disciplina l’amministrazione dei beni in comunione legale, che si differenzia rispetto alla comunione
ordinaria (= quando due persone legate o meno da vincolo matrimoniale sono comproprietarie di un
immobile).
Per l’amministrazione dei beni in comunione si distinguono:
• Amministrazione disgiunta (ordinaria): ciascun coniuge è titolato a gestire tali beni senza che il
consenso dell’altro sia necessario
• Amministrazione congiunta (straordinaria): è necessario il congiunto consenso da parte di entrambi
i coniugi
La mancanza del consenso di un coniuge per un atto di straordinaria amministrazione è dovuta da
disposizione espressa specifica per cui l’atto è annullabile dall’altro coniuge che non è stato interpellato per
svolgere quel determinato atto di straordinaria amministrazione.
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I beni in comunione legale costituiscono una garanzia solamente per i beni e le obbligazioni dei creditori della
famiglia. Sono tutelati in modo inferiori i creditori personali dei singoli coniugi, che vorrebbero far valere i
loro diritti di credito nei confronti dei beni caduti in comunione legale dei beni dei due coniugi, perché i
creditori dei beni personali di ciascun coniuge hanno solo diritto alla metà del valore dei beni caduti in
comunione legale dei beni e non possono attaccare direttamente i beni in comunione legale die beni.
6.3 Il regime di separazione dei beni
La maggior parte delle coppie legate da vincolo matrimoniale o unione civile scelgono la separazione dei beni.
Ciascun coniuge mantiene la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Paragonata a due persone non sposate = comproprietari che decidono di acquistare un bene insieme, fermo
restando la possibilità di ciascun coniuge di compiere ciascuna scelta di carattere patrimoniale in maniera
indipendente.
Comproprietà di un bene = ciascun coniuge può alienare la sua quota a un terzo (non è possibile in comunione
legale dei beni perché i due coniugi possono decidere di disporre del bene solamente insieme).
I coniugi possono anche decidere di essere comproprietari in quote diverse, in comunione legale dei beni non
è possibile, non sono possibili eccezioni (il bene può essere personale solo se ricade nei casi dell’art. 179 c.c.,
altrimenti non è possibile derogare per volontà dei coniugi).
6.4 Il regime di comunione convenzionale dei beni
Scarsa applicazione pratica; regime intermedio tra la comunione dei beni e la separazione dei beni,
disciplinato da diversi limiti: impossibilità di comprendere:
• Beni di uso strettamente personale
• Beni necessari all’esercizio della professione
• Risarcimento di danni o pensione per perdita della capacità lavorativa
Si lascia l’autonomia delle parti la disciplina di che cosa far ricadere nella comunione legale dei beni, fermo
restando questi tre limiti.
Sono però previste due norme inderogabili:
• Amministrazione dei beni in comunione
• Quote dei beni in comunione
La pubblicità di queste convenzioni: tutte le convenzioni vengono annotate a margine dell’atto di
matrimonio, quindi, è una pubblicità nei registri anagrafici.
La pubblicità di qualsiasi cambiamento di regime patrimoniale deve essere fatta con l’annotamento nei registi
anagrafici, tranne per il fondo patrimoniale.
6.5 Il regime di fondo patrimoniale
È una convenzione matrimoniale per tutelare i bisogni della famiglia, a cui vengono destinati alcuni beni al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia. È un regime patrimoniale, ma non è esclusivo: è un istituto
aggiuntivo che i coniugi possono decidere di stipulare fermo restando che i possibili regimi patrimoniali sono
tre. I beni che possono essere vincolati sono:
• Beni immobili (pubblicità = registri immobiliari)
• Beni mobili registrati (pubblicità = pubblico registro automobilistico PRA)
• Titoli di credito (pubblicità = annotamento della costituzione di questo vincolo)
Perché sono beni per cui è previsto un regime pubblicitario specifico. Deve essere pubblicizzato non
solamente con l’annotamento presso i registri anagrafici della stipula del fondo patrimoniale, ma anche nei
registri immobiliari, PRA e annotato sui titoli di credito.
La pubblicità prevalente rimane, comunque, quella nei registri anagrafici.
Può avvenire solo per atto pubblico, non può avvenire nel momento della costituzione del matrimonio;
tuttavia, può essere anche costituito per testamento di un terzo.
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Quindi due persone potrebbero ricevere un bene con il vincolo di destinarlo ai bisogni della famiglia; è
possibile che il terzo destini la proprietà del bene anche a solo uno dei coniugi; tuttavia, la costituzione del
fondo patrimoniale ovviamente riguarda il matrimonio e quindi entrambi i due coniugi.
Gestione congiunta di tutti gli atti di straordinaria amministrazione = qualsiasi atto di straordinaria
amministrazione deve essere destinato ai bisogni della famiglia.
I regimi patrimoniali della famiglia esistono fino a che vi è un matrimonio, anche se possono cambiare in
costanza di matrimonio; nel momento dello scioglimento del matrimonio, il fondo patrimoniale è l’unico
istituto connesso al regime patrimoniale della famiglia che può continuare ad esistere nonostante il
matrimonio venga meno, quando vi è la presenza di figli minori.
6.6 L’impresa familiare
Impresa familiare = istituto residuale disciplinato dall’art. 230 bis c.c. “salvo che sia configurabile un diverso
rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego
degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potestà su di essi.”
Ha valore soprattutto fiscale per una norma fiscale in base alla quale è possibile dividere il reddito di impresa
tra i diversi partecipanti all’impresa familiare; è possibile che il coniuge imprenditore divida il proprio reddito
con gli altri familiari partecipanti all’impresa familiare fermo restando che il titolare dell’impresa rimanga
sempre titolare e che abbia il 51% degli utili.
Il legislatore solo in questo caso ha previsto un espresso articolo della possibilità di applicare l’impresa
familiare anche in caso di convivenza.
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VII. I beni
7.1 La definizione e nozione di bene
Art. 810 c.c. “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.”
Non sono ricompresi nella nozione le cose comuni (es. aria, acqua ecc.) e quelle che non possono essere
oggetto di diritti (es. stelle, sole, luna ecc.).
Art. 814 c.c. “si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.” (suscettibili di
appropriazione, es. energia nucleare0)
Possono essere:
• Beni materiali o cose
• Beni immateriali (es. diritti di autore, brevetti, marchi ecc.)
Entrambi hanno un valore economico e possono circolare. Tradizionalmente, i beni materiali erano quelli che
rendevano le persone ricche; oggi, invece, le persone più ricche sono quelle che possiedono beni intangibili
(es. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, Stephen King ecc.).
7.2 Tipologie di beni
7.2.1 Mobili e immobili
•
Immobili: per natura e per destinazione (art. 812 c.c. “sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi
d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in
genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i
mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e
sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.”)
• Mobili (art. 812/III c.c. “sono mobili tutti gli altri beni.”)
• Mobili registrati (art. 815 c.c. “i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni
che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.”) es. auto, barca, aereo
• Universalità di mobili (art. 816 c.c. “è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti
l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.) = beni mobili considerati
come un “unicum”, es. libri in casa = biblioteca
Le regole sulla circolazione (trasferimento da un soggetto all’altro, es. donazione, vendita, a titolo ereditario
ecc.) di beni mobili ed immobili sono diverse: i beni mobili non richiedono atti scritti per circolare (scritti dal
notaio)
Anche il regime di pubblicità è diverso: con la vendita di un bene immobile o mobile registrato, bisogna
trascrivere la compravendita su un registro del bene, se no non è opponibile ai terzi; per i beni mobili non
registrati, la pubblicità si attua con il possesso
Solo i beni mobili possono essere “res nullius” (= beni che non sono in proprietà di alcuno, o perché non lo
sono mai state, o perché abbandonate dal proprietario: tali beni possono, pertanto, diventare oggetto di
proprietà mediante occupazione.)
Circolazione dei beni = consiste sia nello spostamento in senso fisico (es. trasferimento di una cosa), sia nella
trasmissione in senso giuridico (es. acquisto di un diritto).
Pubblicità dei beni = consiste in forme e adempimenti previsti dall'ordinamento al fine di dare a chiunque la
possibilità di conoscere l'esistenza e il contenuto di alcuni atti giuridici, e quindi dei fatti in essi rappresentati
(negozi giuridici, stato delle persone fisiche, vicende della vita delle persone giuridiche).
7.2.2 Pertinenze
Art. 817 c.c. “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla
medesima.”
Quindi si avrà una cosa principale e delle cose accessorie, che possono essere destinate insieme alla cosa
principale o diventare dei beni autonomi → vincolo pertinenziale e regime dei trasferimenti.
30
7.2.3 Frutti
•
•
Frutti naturali: art. 820 c.c. “sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle
miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può
tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.” (contratti di vendita di bene futuro)
Frutti civili: art. 820 c.c. “sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del
godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite
vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.”
7.2.4 Beni pubblici
I beni pubblici appartengono allo Stato o altro ente pubblico e sono destinati a soddisfare pubblico interesse.
• Beni demaniali (art. 822 c.c. “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del
mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle
leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio
pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli
acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi
in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri
beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”); non possono essere
venduti, donati e usucapiti (usucapione = modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato
sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su un bene.)
esempio
Direttiva Bolkestein è organizzata su tre ambiti: l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento,
l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e, infine, l'instaurazione della fiducia reciproca
tra stati membri. Ha obbligato i paesi europei a mettere sul mercato tutta una serie di attività.
•
•
Beni patrimonio indisponibile (art. 826 c.c. “fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme,
gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici,
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.”); con certe procedure possono
diventare beni del patrimonio disponibile e quindi essere venduti.
Beni patrimonio disponibile
7.2.5 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
Art. 831 c.c. “i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è
diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto
cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per
effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li
riguardano.”
Circolazione o distruzione di questi beni sono subordinate da accordi con autorità ecclesiastiche.
Principio della destinazione del bene = finché il bene è destinato al culto non può essere modificato/trasferito
7.2.6 Altre tipologie di beni
•
•
•
Divisibili/indivisibili = se vengono separati, conservano oppure no lo stesso valore
Consumabili/inconsumabili = usati una sola volta o ammettono un uso ripetuto
Fungibili/infungibili = possono essere scambiati fra loro (es. soldi) oppure no (es. “La Gioconda”)
7.2.7 Patrimonio
Il patrimonio è composto da beni materiali ed immateriali e deve essere calcolato sulla base delle poste attive
e passive (debiti e crediti).
31
VIII. Il diritto di proprietà
8.1 Il concetto di proprietà
L’idea di proprietà di oggi è molto legata al contesto storico e sociale. La proprietà feudale era molto
frazionata e dipendeva dalla collocazione sociale dei soggetti, in cui potevano interferire una serie di diritti
in contemporanea. In Inghilterra, il sistema feudale è ancora in buona parte in vigore: per esempio, si acquista
la concessione a vivere in una casa a tempo determinato (solitamente ha una durata di 99 anni, non
automaticamente rinnovabili).
• Codificazioni liberali: proprietà sacra ed intangibile
• Trasformazioni materiali e ideologiche XIX-XX secolo
Art 832 c.c. “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti
e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”
La proprietà è il classico prototipo di diritto soggettivo:
• Patrimoniale: ha un contenuto economico
• Assoluto: può essere esercitato contro tutti
• Natura privata: si riferisce ai soggetti come privati
• Disponibile: si può disporre del bene una volta che si è proprietari
Sta sempre più venendo meno il concetto uniforme e monolitico di proprietà; nell’ultimo periodo sta
emergendo un frazionamento della disciplina sulla proprietà, in conseguenza del moltiplicarsi delle tipologie
proprietarie (soprattutto situazioni di multiproprietà, pluralità di soggetti), alle quali le regole classiche non
sempre possono attenersi.
Il diritto di proprietà consiste di tre facoltà:
• Facoltà di godere: attribuisce al proprietario il diritto di utilizzare il bene se lo ritiene opportuno ma
anche di non utilizzarlo se non lo ritiene opportuno (es. casa al mare)
• Facoltà di disporre: si modifica il titolo di proprietà (es. vendita o donazione della casa al mare)
• Facoltà di escludere terzi dal godimento della cosa
8.2 La proprietà nella Costituzione
Ci sono articoli nella Costituzione che concernono la proprietà, norme che hanno modulato e influenzato
l’applicazione delle regole del Codice civile in materia di proprietà nelle fattispecie specifiche e pratiche.
Art. 42/I Cost. “la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.”
= la proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge e può essere anche pubblica.
Art. 42/II Cost. “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”
= principio di solidarietà, esaltazione della funzione sociale della proprietà; la proprietà dei singoli è titolata:
• Per assicurare l’efficienza economica
• Per assicurare la giustizia sociale
Art. 42/III Cost. “la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d'interesse generale.”
• Solo per motivi di interesse generale (es. costruzione di on ospedale, di una scuola ecc.)
• Solo nei casi previsti dalla legge
• Solo in cambio di un indennizzo
Indennizzo = anni ’50-’60 gli indennizzi che lo Stato dava ai soggetti espropriati erano ridicoli, normalmente
si indennizzavano terreni edificabili a prezzi del mercato dei terreni agricoli; questo ha creato un’esplosione
di cause di risarcimento per ottenere un indennizzo congruo, finché la corte di Cassazione ha stabilito che
l’indennizzo dovesse essere congruo (non vuol dire che deve integralmente risarcire il valore del bene). Negli
ultimi anni le operazioni di esproprio sono state molto meno. L’Italia era uno dei paesi più sanzionati davanti
alla Corte dei Diritti dell’Uomo, corte dei paesi che aderiscono alla convenzione sui diritti dell’uomo, per il
trattamento che riservava ai soggetti proprietari in caso di esproprio.
32
8.3 Limitazioni ai poteri di esclusione
Questi poteri non sono illimitati, già all’epoca del Codice civile francese, si poneva il problema di quali sono i
limiti che possono imporsi ai diritti di proprietà.
• Per legge (es. art. 842/I “il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio
della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture
in atto suscettibili di danno.” e 843/III c.c. “il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi
vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo
alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.”)
• Per consuetudine (es. andando per i sentieri in montagna, si va in terreni altrui)
• Per limiti spaziali, art. 840 c.c. “la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si
contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.
Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere.
Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle
opere idrauliche e da altre leggi speciali. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi
che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non
abbia interesse ad escluderle.”
esempio
Il proprietario è proprietario del fondo sia di quello che sta sopra sia di quello che sta sotto, fino a quando
sta utile: la nostra proprietà in senso verticale si estende finché può essere utilizzata; il proprietario non può
escludere, per esempio, agli aerei di volare lì sopra e non può impedire a terzi di scavare così in basso da non
costituire un fastidio. I droni possono, invece, dar fastidio, soprattutto se dotati di telecamere (diritto alla
privacy).
8.3.1 Limitazioni nell’interesse pubblico
•
•
Norme urbanistiche ed altre norme limitative dei diritti proprietari (deve esserci uno sviluppo
ordinato, è essenziale disciplinare lo sviluppo del territorio, quindi dove si possono costruire case,
fabbriche, strade ecc. e anche come, es. in Valle d’Aosta sui tetti ci deve essere la losa)
Limite rappresentato dal “contenuto minimo essenziale del diritto di proprietà”: in certi casi molto
ristretto
8.3.2 Limitazioni nell’interesse privato: atti emulativi
Art. 833 c.c. “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare
molestia ad altri”; si deve tener conto degli altri soggetti.
Fattispecie:
• Danno o disturbo ad un terzo
• Mancanza di un apprezzabile interesse del proprietario
• Intento esclusivo di recare danno o disturbo
esempio
Il soggetto x ha una casa sulla collina che guarda il mare, il soggetto y ha anche lui dietro una casa che guarda
il mare. I due soggetti litigano e il soggetto x decide di costruire un muro talmente alto che priva di vista il
vicino, dicendo che l’ha edificato per i ladri. In questo caso c’è un atto emulativo, perché non c’è un vero
interesse di difendersi contro i ladri. L’intento è nuocere all’altro soggetto.
8.3.3 Limitazioni nell’interesse privato: immissioni
Art. 844 c.c. “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità
giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto
della priorità di un determinato uso.” → si deve contemperare l’interesse di una parte con quello dell’altra
Fattispecie:
• Fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili
• Che non siano normalmente tollerabili
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8.3.4 Limitazioni nell’interesse privato: distanze legali
Ci sono delle distanze imposte o dal Codice civile (misure minime) o dalle norme urbanistiche. Sono tutte
misure “igieniche” sostanzialmente (es. vicoli stretti a Venezia malsani).
• Distanze tra edifici artt. 873 ss. c.c. “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita
una distanza maggiore.” Ci devono essere almeno 3 metri tra un edificio e l’altro.
esempio
Se un proprietario costruisce a 1,5m, l’altro proprietario costruirà anch’egli a 1,5m; se, però, un proprietario
costruisce sul confine, il secondo proprietario può o costruire arretrato sul terreno 3 metri oppure in
aderenza, addirittura appoggiandosi sul muro dell’altro (pagando il dovuto).
•
•
Luci e vedute artt. 900 ss. c.c. “le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci,
quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del
vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente.”
Stillicidio art. 908 c.c. “il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino
sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve
provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso
i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.”
8.4 Modi di acquisto della proprietà
8.4.1 Acquisto a titolo originario
Titolo originario = acquisto il titolo di proprietà ex novo (non c’è un proprietario precedente)
• Occupazione art. 923 c.c. “le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.”:
impossessamento di cosa (bene mobile) senza proprietario
• Invenzione artt. 927 ss. c.c. “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo
conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le
circostanze del ritrovamento.”: ritrovamento di cosa smarrita, avviene dopo un certo periodo di
tempo, l’acquisto di proprietà non è immediato
• Ritrovamento del tesoro art. 932 c.c. “tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o
sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del
fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto
del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione
si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi
speciali.”: se si ritrova, metà è di chi l’ha trovato e metà del proprietario del terreno (solo se è casuale)
• Ritrovamento di oggetti di interesse storico o artistico art. 826/II c.c. “fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio
forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al
proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e
artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione
della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da
guerra.”
• Accessione: una cosa accessoria si incorpora o unisce a una cosa principale:
o Per fatto dell’uomo artt. 934 ss. c.c. (es. l’orefice fa un anello con l’oro di un soggetto e il
diamante di un altro soggetto: chi fa il bene diventa proprietario del tutto e deve compensare
l’altra parte del valore, tranne nei casi in cui il bene trasformato sia di valore molto superiore;
o Per fatto di natura: alluvione (es. il fiume porta man mano detriti che vanno ad aumentare
terreni)
o Per fatto di natura: avulsione (es. il fiume stacca dei pezzi di terreno che si ricongiungono
più a valle attaccati al terreno di un altro soggetto)
34
•
•
•
•
Accessione invertita art. 938 c.c. “se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una
porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno
in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire
al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al
proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.”
= diventa proprietario del suolo il soggetto che ha fatto l’opera; succede quando c’è l’occupazione di
porzioni di fondo attivo quando si costruisce un edificio (in buona fede), senza che il proprietario del
fondo faccia opposizione entro tre mesi; usata tanto negli anni ’50-’60-’70-‘80 dalle pubbliche
amministrazioni che espropriavano con procedure scorrette
Unione e commistione art. 939 c.c. “quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono
state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole
deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la
separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose
spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto
superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale
acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o
mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario
della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di
valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento
dei danni in caso di colpa grave.”
Specificazione art. 940 c.c. “se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare
una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà
pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi
notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della
materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.”
Usucapione: un soggetto diventa proprietario a titolo originario del bene perché l’ha posseduto per
un certo periodo di tempo
8.4.2 Acquisto a titolo derivativo
Titolo derivativo = il diritto è acquistato perché è trasferito da un altro soggetto; il diritto viene trasferito con
tutti gli eventuali vincoli che aveva (es. bene ipotecato)
• Contratto
• Successione a causa di morte
Anche le irregolarità del titolo si trasmettono.
8.5 Azioni a tutela della proprietà
Le azioni a tutela della proprietà vengono chiamate azioni petitorie e possono essere esercitate solo dal
proprietario.
Sono imprescrittibili, cioè non si prescrivono mai (non hanno scadenza), anche se dopo un lungo periodo di
tempo normalmente interviene l’acquisto a titolo originario da parte di un altro soggetto per usucapione e
quindi l’imprescrittibilità della tutela petitoria non prevale).
8.5.1 Azione di rivendicazione
Art. 948 c.c. “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o
detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in
mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente
dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o
detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti
dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.”
È un’azione contro chi possiede o detiene la cosa senza titolo per ottenere la riconsegna.
L’onore della prova incombe sul proprietario = il proprietario deve provare il titolo
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8.5.2 Azione negatoria
Art. 949 c.c. “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa,
quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può
chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”
È un’azione:
• Contro chi afferma di avere diritti su una cosa di proprietà di un altro soggetto
• Contro chi turbi o molesti il proprietario nel suo diritto (può anche chiedersi risarcimento del danno)
L’onere della prova incombe sul proprietario = il proprietario deve provare il titolo
8.5.3 Regolamento di confini
Art. 950 c.c. “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito
giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine
delineato dalle mappe catastali.”: incertezza sui confini (succede spesso in campagna)
8.5.4 Apposizione di termini
Art. 951 c.c. “se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari
ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.”: mancanza di segni di riconoscimento
dei confini (succede spesso in campagna)
8.6 La comunione dei diritti
La comunione dei diritti si verifica quando più soggetti hanno lo stesso diritto sulla stessa cosa.
Concerne gli artt. 1100 ss. c.c.
• Comunione volontaria: il soggetto x e il soggetto y si sposano e acquistano insieme un immobile
• Comunione incidentale: il soggetto x muore e lascia a più parenti la casa al mare
• Comunione forzosa: ascensore in un condominio (non ce ne si può liberare)
8.7 La comproprietà
La comproprietà è la comunione del diritto di proprietà sullo stesso bene.
Quando si è comproprietari si ha un’automatica limitazione dei poteri di godimento dei comproprietari.
8.7.1 L’uso della comproprietà
1. I comproprietari hanno diritto di servirsi della cosa comune, senza alterare la destinazione o impedire
ad altri il godimento
2. I comproprietari possono disporre della quota di proprietà (cioè vendere o donare ad altri soggetti
la quota di comproprietà)
3. I comproprietari sono obbligati a contribuire al godimento, conservazione e miglioramento della cosa
(cioè contribuire in proporzione alla quota di proprietà ai costi necessari)
8.7.2 L’amministrazione della comproprietà
•
•
•
Maggioranza semplice per l’ordinaria amministrazione (gestione quotidiana)
Maggioranza qualificata per la straordinaria amministrazione (= cambia la consistenza)
Unanimità per alienazione, costituzione di diritti reali e locazioni maggiori dei 9 anni (problema per
la circolazione dei beni)
La deliberazione può essere impegnata se illegittima (es. decisione che concerne la straordinaria
amministrazione presa con maggioranza semplice), quindi c’è un controllo giudiziale.
8.7.3 La divisione della comproprietà
Nei casi in cui la comproprietà non sia obbligatoria o necessaria, si può procedere alla divisione della
comproprietà.
• Divisione in parti uguali
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•
•
•
Divisione con conguagli di denaro (se ci sono diversi beni con valori diversi)
Vendita del bene e divisione del prezzo se la divisione è impossibile (un solo bene e più soggetti)
Divisione convenzionale o giudiziale (tutti i procedimenti avvengono d’accordo con i soggetti
coinvolti spesso in questi casi si può andare a sorte)
La divisione è retroattiva: una volta che il soggetto diventa esclusivo titolare, questa esclusiva proprietà
retroagisce al momento in cui lo stesso soggetto è diventato comproprietario.
esempio
Il soggetto x muore il 10 luglio lasciando 3 case in eredità a tre nipoti, la divisione viene fatta il 30 di novembre.
Il soggetto y diventa proprietario esclusivo di una delle case: la proprietà del soggetto y retroagisce al 10
luglio; questo per comodità nei confronti di tutti i terzi che possono avere un contatto con i proprietari ex
comproprietari. Ogni casa ha dei debiti (da pagare l’acqua, la luce, il custode ecc.), in più una tegola colpisce
il soggetto z il 13 agosto che chiede il risarcimento dei danni. Con questo effetto retroattivo, il soggetto z non
va dai tre nipoti a chiedere il risarcimento, ma solo dal soggetto y che è diventato proprietario esclusivo
dell’immobile. Allo stesso modo, anche il custode ecc. che devono essere pagati, andranno a chiedere
all’unico debitore, colui che è diventato esclusivo proprietario dell’immobile.
8.8 Il condominio
Il condominio è l’insieme di regole di proprietà esclusiva e comproprietà e concerne gli artt. 1117 ss. c.c.
È composto da parti comuni indivisibili e le regole del condominio servono a gestire essenzialmente queste
parti. I condomini su queste parti comuni hanno una quota proporzionale al valore della proprietà (i millesimi
rappresentano la quota rispetto alla proprietà comune).
8.8.1 Assemblea ed amministratore
L’assemblea decide sulla base di criteri di maggioranza numerica e di quota, a seconda dell’oggetto della
decisione (artt. 1136 ss. c.c.). Ad esempio, le decisioni sul riscaldamento vengono prese con maggioranza
numerica sulle persone che ci abitano, mentre le decisioni sulla straordinaria amministrazione (es. se si deve
cambiare la caldaia) sono a maggioranza di quota.
Nei condomini con più di 8 condomini deve esserci un amministratore (art. 1129 c.c.).
8.8.2 Il regolamento condominiale
Il regolamento condominiale è obbligatorio quando vi siano più di 10 condomini; una volta questo
regolamento veniva imposto dal costruttore normalmente, adesso, invece, deve essere adottato dai
condomini con la maggioranza numerica dei condomini ed almeno metà del valore delle quote (millesimi).
Contiene le regole sull’uso delle parti comuni, sulle specie, sull’amministrazione e sui comportamenti.
Non può proibire la presenza di animali domestici (perché avere un animale domestico fa parte della propria
personalità).
8.8.3 Il condominio complesso
Condominio complesso, o super-condominio: una serie di strutture appartiene a determinati condomini,
altre strutture appartengono ad altri condomini; ci sono i condomini con i loro servizi di proprietà del
condominio, ma poi ci sono altri servizi condivisi tra tutti i condomini (es. palestra, piscina, parco ecc.).
Quindi ci saranno le assemblee condominiali e le assemblee del super-condominio.
8.9 La multiproprietà
Multiproprietà: proprietà limitata ad un determinato periodo temporale, “diritto di godimento ripartito”
È molto difficile gestirla, negli anni ’70-’80 era molto di moda, adesso di meno. Si erano create delle situazioni
molto dannose per i consumatori, perché spesso le vendite di beni in multiproprietà erano vendite
truffaldine: una volta acquistato il bene, il consumatore era lasciato a se stesso.
L’Unione Europea è stata quindi obbligata a emanare una serie di norme, che sono contenute negli artt. 69
ss. Codice del Consumo, che in sostanza stabiliscono una serie di diritti a garanzia degli acquirenti (per
esempio, diritto di recesso del contratto entro 14 giorni dall’acquisto).
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IX. I diritti reali minori
9.1 La nozione di diritti reali minori
I diritti reali (= attengono al bene) minori, o diritti su cosa altrui, conferiscono poteri di utilizzazione su beni
di proprietà di un atto soggetto. Ci sarà un diritto chiamato “nudo” e un altro soggetto che può godere del
bene. Il proprietario, quindi, non ha la piena proprietà del bene gravato da diritto reale minore.
Questi diritti sono “pericolosi”, perché in questo modo c’è una limitazione al diritto della proprietà e, quindi,
una limitazione alla circolazione del bene; quindi, i beni circolano gravati dal diritto reale minore.
Sono in numero chiuso, cioè sono solo quelli elencati dal codice, non se ne possono creare di nuovi, sono
stati tenuti solo quelli utili a livello economico e sociale ai consociati.
Il diritto di proprietà torna pieno quando cessa il diritto reale minore: il “nudo” proprietario torna a essere il
pieno proprietario.
Ci sono diverse tipologie:
• Diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione, servitù prediali, superficie, enfiteusi
• Diritti reali di garanzia: pegno, ipoteca
9.2 Usufrutto
Art. 981 c.c. “l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.”
• Diritto di trarre godimento ed utilità da cosa altrui
• Senza alterare destinazione economica della cosa
• Al proprietario resta la “nuda” proprietà
Viene usato anche nei contratti commerciali.
9.2.1 Costituzione dell’usufrutto
•
•
Contratto
Disposizione di legge: es. nel diritto di famiglia, i minori di età proprietari di beni, finché non
diventano maggiorenni, i beni vanno in usufrutto alla famiglia
• Testamento
• Usucapione
Ha sempre una durata determinata (in caso di persona giuridica, non oltre i 30 anni). Prima o poi il diritto del
proprietario torna pieno.
9.2.2 Esercizio dell’usufrutto
L’esercizio dell’usufrutto prevede:
• Facoltà:
o Godimento del bene (possesso e frutti civili e naturali)
o Disposizione del diritto usufrutto
o Miglioramenti ed addizioni che non alterino la destinazione economica del bene
• Obblighi:
o Restituzione del bene al termine dell’usufrutto
o Spese di ordinaria amministrazione del bene
o Comportarsi con diligenza nell’utilizzo del bene (al contrario, può cessare l’usufrutto)
9.2.3 Estinzione dell’usufrutto
•
•
•
•
•
Scadenza del termine
Morte dell’usufruttuario
Rinuncia dell’usufruttuario
Prescrizione: il soggetto non si palese e non prende il possesso entro un tot di tempo
Consolidazione: l’usufruttuario e il “nudo” proprietario si riuniscono nella stessa persona
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•
•
Distruzione
Decadenza per abusi
9.2.4 Quasi usufrutto
Art. 995 c.c. “se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo
di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà
dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di
restituirne altre in eguale qualità e quantità”; ha ad oggetto cose consumabili.
Alla scadenza, deve essere restituito il controvalore in denaro o un uguale quantitativo di beni con le stesse
qualità.
9.3 Uso e abitazione
•
•
Uso: art. 1021 c.c. “chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può
raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare
secondo la condizione sociale del titolare del diritto.”: godimento di un bene nei soli limiti di quanto
occorre ai bisogni propri e della propria famiglia.
Abitazione: art. 1022 c.c. “chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai
bisogni suoi e della sua famiglia”: facoltà di abitare un immobile nei soli limiti di quanto occorre ai
bisogni propri e della propria famiglia (non si può allocare l’immobile).
9.4 Servitù prediali
Art. 1027 c.c. “la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario.”
Sono pesi imposti sul fondo servente a favore del fondo dominante, non di un determinato soggetto (campo
delle obbligazioni reali = diritto reale di servitù attaccato al fondo, all’immobile, non al soggetto).
Di regola è un contenuto economico o anche solo di maggiore comodità (es. imporre al vicino di terreno il
passaggio di tubi per irrigare il proprio terreno).
I presupposti delle servitù:
• Fondo dominante e fondo servente devono appartenere a proprietari diversi
• Devono fornire un’utilità ad un fondo, non a una persona
• Sono sempre passive (obbligano il fondo servente a non fare o a sopportare)
Ci sono tipi di servitù:
• Negative: divieto di fare
• Affermative: obbligo di sopportare
• Continue: quando c’è costituzione di opera, l’esercizio avviene senza interruzione, non richiedendo
un fatto attuale dell’uomo (servitù di acquedotto)
• Discontinue: servitù esercitate ad intervalli, richiedono la condotta umana (servitù di passaggio)
Tali caratteri hanno rilievo con riguardo alla prescrizione: se la servitù è affermativa e discontinua, inizia a
decorrere la prescrizione ogni volta che viene utilizzato il bene, cioè dall’ultima attività eseguita dall’uomo
(dall’ultimo passaggio nel caso della strada).
• Apparenti: quelle cui sono destinate opere visibili e stabili per il loro esercizio (servitù di acquedotto)
• Non apparenti: quelle dove non vi sono opere destinate all'esercizio della servitù
Tali caratteri hanno rilievo con riguardo all’usucapione: si possono usucapire i diritti di servitù solo nel
momento in cui so che un soggetto ha iniziato un atto che dà inizio al diritto (solo apparenti).
9.4.1 Costituzione delle servitù
Servitù coattive: imposizione; senza la servitù c’è un pregiudizio nell’utilizzo del fondo
• Contratto
• Sentenza costituiva (normalmente contiene anche la previsione di un indennizzo a favore del
proprietario del fondo servente)
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• Atto dell’autorità amministrativa
Servitù volontarie: non c’è un’esigenza, peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario
• Contratto
• Testamento
Servitù apparenti:
• Per destinazione del padre di famiglia
• Per usucapione
9.4.2 Esercizio delle servitù
Art. 1065 c.c. “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del
suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in
guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente” = contemperando
gli interessi dei proprietari di fondi (bilanciamento)
Art. 1069 c.c. “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù,
deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le
opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.” = le
spese vanno ripartite
9.4.3 Azioni a difesa delle servitù
Art. 1079 c.c. “Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle
cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.”
• Molestie di diritti: azioni che vengono utilizzate quando qualcuno contesta l’esistenza di una servitù
• Molestie di fatto: quando l’esercizio della servitù viene materialmente impedito
9.4.4 Estinzione della servitù
•
•
•
Rinuncia
Consolidazione: proprietario di fondo e dominante si riuniscono nella stessa persona
Prescrizione estintiva: non si usa per vent’anni
o Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla (affermative discontinue)
o Il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio,
quindi atto lesivo (negativa o affermativa continua)
o Il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso
l'esercizio (discontinua)
Non si estingue il singolo modo di esercizio, non importa il modo in cui viene esercitata la servitù.
9.5 Superficie
Art. 952 c.c. “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a
favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del suolo.” = il proprietario del fondo può concedere a un terzo di edificare
sopra o sotto in modo che però ciò che viene edificato non diventi di sua proprietà (si “stacca” il diritto).
Usato molto dalle pubbliche amministrazioni. Si può costituire anche su terreni già edificati.
Esempio: i parcheggi sotterranei
Si può costituire:
• In perpetuo
• A tempo determinato
9.5.1 Estinzione della superficie
•
Rinuncia
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•
•
•
Consolidazione
Scadenza del termine (a tempo determinato)
Prescrizione estintiva: il diritto non viene utilizzato per un lungo lasso di tempo
9.6 Enfiteusi
Art. 960 c.c. obblighi dell’enfiteuta “l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente
un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti
naturali. L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità
del fondo o perdita di frutti.” È quasi scomparso, permetteva di dare terreni molto estesi ma scarsamente
coltivabili a un altro soggetto per un lungo periodo di tempo; “affitto” da pagare molto basso. Il lungo tempo,
che consentiva all’enfiteuta di migliorare il terreno, non doveva essere inferiore ai 20 anni (può essere anche
in perpetuo).
• Migliorare il fondo
• Pagare il canone
9.6.1 Estinzione dell’enfiteusi
• Scadenza termine
• Distruzione fondo
• Prescrizione estintiva
Anche e soprattutto per affrancazione = art. 971 c.c. “l'enfiteuta, previo pagamento al concedente di una
somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, può acquistare la
proprietà del fondo enfiteutico.” = canone annuo x 15; il proprietario del terreno non può opporsi
9.7 Diritti reali di garanzia
Servono a garantire un debito. Si possono costituire su:
• Beni del debitore
• Beni di terzi
Per soddisfare il credito che garantisce, utilizza:
• Diritto di seguito: il diritto di pegno o ipoteca segue la cosa, anche se alienata ad un terzo (carattere
reale del diritto)
• Diritto di prelazione: diritto di potersi soddisfare con preferenza rispetto altri creditori
Avere un diritto reale di garanzia serve per la riconoscibilità dell’esistenza del diritto, attraverso:
• Iscrizione dell’ipoteca nei pubblici registri (bene immobile)
• Consegna della cosa mobile oggetto di pegno (bene mobile)
Iscrizione e spossessamento sono elementi costitutivi.
Sono accessori del credito, quindi:
• Si estinguono con il credito
• Sono nulli se il credito è inesistente
Il creditore non può approfittarsi del bene oltre al limite della sua garanzia. Di conseguenza, ci sono una serie
di procedure che presentano come il creditore può avvalersi della garanzia che ha; la regola generale è che
se possibile il bene deve essere venduto (sia mobile sia immobile).
• Vendita del bene (artt. 2797 “prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale
giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in
mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia
costituito il pegno”, 2808 c.c.)
• Assegnazione del bene, con eventuale pagamento eccedenza (art. 2798 c.c. “il creditore può sempre
domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito,
secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato”)
41
•
Nullità del patto commissorio (art. 2744 c.c. “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza
del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi
al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno”)
9.8 Pegno
Art. 2784 c.c. “Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto
beni mobili.” Riguarda i beni mobili.
È obbligatorio consegnare il bene, in caso contrario il pegno non esiste (se non c’è il materiale passaggio del
bene il contratto non esiste.
Art. 2786 c.c. “il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce
l'esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia
nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.”
Art. 2787 c.c. “Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. La prelazione
non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo
designato dalle parti. Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo
se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della
cosa.”
• Una volta che il creditore ha il bene deve custodirlo. Non può usarlo, darlo in pegno o darlo in
godimento a terzi, salvo patto contrario.
• Se il bene è fruttifero: si possono importare come creditore i frutti al debito, prima alle spese, poi
agli interessi e poi al capitale.
9.8.1 Pegno del credito
Le aziende spesso non hanno abbastanza liquidità per pagare i fornitori e i dipendenti; quindi, spesso non
pagano le prestazioni immediatamente. È molto comune che abbiano dei crediti, cioè delle pretese predittive
nei confronti di soggetti con cui hanno dei rapporti contrattuali; ma, questi crediti non sono ancora scaduti,
quindi non possono esigere subito il denaro. Allo stesso tempo devono pagare qualcun altro. È molto
comune, quindi, dare il pegno del credito (= attestazione dell’esistenza di un credito a garanzia dei propri
debiti). Deve esserci un atto scritto. La costituzione del pegno del credito deve essere notificata al debitore,
cioè comunicata con un mezzo tracciabile (es. raccomandata) → serve per evitare che il debitore paghi al
creditore principale, vanificando lo scopo della costituzione del pegno del credito.
esempio
Il soggetto x è debitore rispetto al soggetto y di 100.000 euro e il debito del soggetto x scade a fine mese.
Il soggetto y ha bisogno però di 60.000 euro subito; quindi, va in banca a chiedere dei soldi in prestito. La
banca chiede una garanzia: il soggetto y non ha altre garanzie se non il credito che ha nei confronti del
soggetto x (100.000 euro) che scadono a fine mese. Vengono quindi portati i documenti che attestano che il
soggetto x è suo debitore e che il credito scade a fine mese. Dopodiché, bisogna comunicare al soggetto x
che non deve più pagare al soggetto y (tramite raccomandata o una dichiarazione in cui Carlo riconosce che
il credito è dato in garanzia).
Fino a che il diritto di pegno permane, il debitore del credito dato in pegno non può liberarsi pagando il suo
creditore.
Il creditore pignoratizio riscuote alla scadenza del credito ricevuto in pegno:
• Credito garantito scaduto: trattiene il dovuto e restituisce il residuo
• Credito garantito non scaduto: la garanzia non è più sul credito ma si sposta sulla somma costituente,
che prima costituiva l’oggetto del pegno
Si costituisce il pegno del credito con la registrazione nel registro tenuto dall’intermediario art. 34 D. lgs
213/1998
42
9.9 Ipoteca
Art. 2808 c.c. “l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo
acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo
ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce
mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.”
L’ipoteca, quindi, si trasferisce con il bene, non è relativa al soggetto. Inoltre, una volta che il bene è
espropriato e venduto, il ricavo deve andare prima di tutto al titolare di diritto di ipoteca.
Su beni immobili e anche su diritto reale di godimento: usufrutto, superficie, enfiteusi (art. 2810 c.c.).
Generalmente è fatta solo per finanziamenti di una certa durata e sostanziosi, perché è comunque costosa.
Si può fare anche su una quota di comproprietà.
9.9.1 Costituzione ipoteca
•
Volontaria: per contratto o atto unilaterale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
(artt. 2821 e 2835 c.c.); un soggetto volontariamente costituisce ipoteca su un proprio bene
• Giudiziale: sentenza art. 2818 c.c. “ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma
o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi
successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso ha luogo per gli
altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.”; il debitore agisce nei confronti
del creditore davanti al giudice per il pagamento di certi debiti e questi promette di pagare entro un
ceto termine e il giudice a garanzia del creditore costituisce un’ipoteca sui suoi beni; si utilizza spesso
nei casi di rapporti familiari (genitore che non provvede al sostentamento dei figli)
• Legale, casi di legge, si costituiscono in modo “automatico” (es. alienante su immobili venduti o
condividente cui spetta conguaglio)
Non esiste se non è iscritta nei pubblici registri = pubblicità costitutiva (fino a che non c’è iscrizione, e quindi
i terzi non possono essere a conoscenza dell’esistenza dell’ipoteca, l’ipoteca non è opponibile).
Grado dell’ipoteca art. 2852 c.c. = sullo stesso bene insistono più ipoteche di diversi soggetti, quando il bene
viene espropriato chi è iscritto per primo ha diritto di soddisfarsi con priorità rispetto ad altri.
Scadenza dopo 20 anni: per non perdere la priorità, bisogna rinnovare prima della scadenza
9.9.2 Garanzia dell’ipoteca
•
•
•
Mancato adempimento debitore = esecuzione forzata sul bene sottoposto ad ipoteca (vendita al
pubblico con procedura pubblica, asta, del bene sottoposto ad ipoteca; dopo esser stato venduto, si
detraggono le spese per il procedimento, per i curatori dell’asta ecc. e ciò che rimane va al soggetto
che ha un’ipoteca sull’immobile venduto) → questo soggetto avrà prelazione (preferenza) rispetto
ai creditori senza ipoteca o con ipoteca con grado successivo (prelazione ipotecaria)
Terzo datore di ipoteca non può domandare preventiva escussione debitore, se non prevista art.
2868 c.c. es. soggetto x ha un’azienda, i genitori garantiscono i suoi debiti nei confronti dei debitori
ipotecando la casa di famiglia; il creditore può agire contro i terzi che hanno dato l’ipoteca
Terzo ha diritto di regresso verso il debitore art. 2871 c.c.
9.9.3 Estinzione ipoteca
• Estinzione credito garantito
• Esecuzione forzata (trasferimento bene ed ordine cancellazione ipoteca)
• Perimento bene ipotecato
• Rinuncia creditore
• Verificasi termine o condizione risolutiva art. 2878 c.c.
Cancellazione: annotazione a margine dell’iscrizione art. 2882 c.c. “la cancellazione consentita dalle parti
interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso
del creditore.”
L’ipoteca si estingue, comunque, anche senza cancellazione.
La cancellazione fa venire meno l’ipoteca anche se fatta per errore.
43
X. Il possesso
10.1 Definizione del possesso
Art. 1140 c.c. “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio
della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha
la detenzione della cosa”
È una situazione di fatto (non di diritto).
Per essere possessore bisogna trovare due elementi:
• Elemento oggettivo: rapporto fisico con il bene
• Elemento soggettivo: rapporto psicologico con il bene, “animus possidendi”, che fa percepire il bene
come se fosse di propria proprietà
È detentore chi detiene un bene senza comportarsi come il proprietario
Art. 1140/II c.c.:
• Possesso immediato: possesso diretto
• Possesso mediato: possesso per mezzo di un altro soggetto (prestito di un bene per il quale il soggetto
ha un possesso)
Tipologie di possesso:
• Legittimo
• Illegittimo: il soggetto x ruba un bene e diventa possessore del bene illegittimamente
• Mala fede: il soggetto x ruba un bene e diventa possessore del bene illegittimamente
• Buona fede (art.1147/I c.c. “è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui
diritto”), situazione che comporta dei vantaggi; il soggetto x eredita dei beni che in realtà erano rubati
esempio
Esempio possesso illecito in mala fede = il soggetto x ha un vicino di casa con un terreno, che però vive in
un'altra città. Il soggetto x inizia a usufruire giorno dopo giorno di pezzi di terreno del vicino, portando prima
degli animali, poi cominciando a coltivare (utilizzo produttivo del bene). Se il soggetto x avesse chiesto in
affitto il terreno, sarebbe stato detentore e non più possessore grazie al titolo della locazione.
10.2 Acquisto del possesso
Il possesso inizia quando si iniziano ad esercitare i poteri corrispondenti all’esercizio del diritto.
Art. 1144 c.c. la mera tolleranza non fa acquistare il possesso.
Presunzione di possesso art. 1141/I c.c. “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando
non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.” = se il soggetto si comporta
come se fosse il possessore si presume che sia il possessore, a meno che non si provi che il soggetto ha iniziato
a esercitare il possesso come detenzione
10.2.1 Mutamento da detenzione a possesso
Art. 1141/II c.c. “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il
titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta
contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.”
Quindi la detenzione diventa possessione:
• Per fattori di terzo: il soggetto x affitta un appartamento, il vecchio proprietario glielo vende, il
soggetto x da detentore diventa possessore
• Per opposizione al possessore
10.2.2 Constituto possessorio e perdita del possesso
•
•
Constituto possessorio: il possessore diventa detentore (il soggetto x trova un’acquirente per
l’immobile dove vive, glielo vende ma rimane come inquilina. Da possessore diventa detentore)
Il possesso si può perdere in modo volontario (ci si libera del bene) o involontario (rivendicazione del
possesso del bene)
44
10.2.3 Presunzione di possesso intermedio ed anteriore
Art. 1142 c.c. “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto
anche nel tempo intermedio.” = si presume quindi un possesso ininterrotto (provandolo)
Art. 1143 c.c. “il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia
un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del
titolo.” = si presume che il possesso sia iniziato dalla data del titolo
10.3 Accessione e successione nel possesso
Successione nel possesso: art. 1146/I c.c. “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della
successione.” = acquisto a titolo universale (dipende dalla buona o mala fede)
Accessione nel possesso: art. 1146/II c.c. “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso
quello del suo autore per goderne gli effetti.” = acquisto a titolo particolare (acquisto di un immobile da un
possessore e non proprietario, si possono unire gli anni di possesso ai suoi)
10.4 Azioni a tutela del possesso
Si chiamano anche azioni possessorie; viene tutelato il possesso perché evita che i soggetti si facciano ragione
da sé = divieto di autotutela privata, tutela della situazione esistente
Sono azionabili anche nei confronti del proprietario del bene, con priorità rispetto alle azioni petitorie, anche
se ci sono eccezioni.
10.4.1 Azione di reintegrazione o spoglia
Art. 1168 c.c.
• Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal
sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
• L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di
servizio o di ospitalità.
• Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta
dello spoglio.
• La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
Questa azione spetta al possessore spogliato del possesso del bene ed al detentore qualificato, in modo
violento o clandestino.
Si prescrive in un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta.
10.4.2 Azione di manutenzione
Art. 1170 c.c.:
• Spetta al possessore molestato nell’esercizio del possesso
• Spetta al possessore quando lo spoglio sia avvenuto in modo non violento e clandestino
• Solo per beni immobili o universalità di immobili, acquistati da più di un anno in modo non violento
o clandestino
• Si prescrive in un anno dalla molestia
Classico caso del proprietario che rientra in possesso del proprio bene di cui un altro era possessore (perché
gli era stato affidato); non c’è violenza o clandestinità, ma un soggetto si approfitta della situazione.
10.4.3 Azioni di nunciazione
Azione di nuova opera art. 1171 c.c. = il proprietario o il possessore ha ragione di temere che da una nuova
opera possa derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso può denunziare il
fatto all'autorità giudiziaria
Azione di danno temuto art. 1172 c.c. = Il proprietario o il possessore ha ragione di temere che da qualsiasi
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del
suo diritto o del suo possesso può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria (es. l’albero nel cortile dei vicini
del soggetto x è sempre più inclinato verso il tetto del soggetto x)
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10.5 L’usucapione
È un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali minori.
È come un possesso prolungato, ha molteplici fini: semplifica la prova del diritto di proprietà (modo più sicuro
per sapere se un soggetto è proprietario o meno), rende maggiormente forti e certi i rapporti giuridici,
favorisce l’impiego produttivo delle risorse.
esempio
Bussana Vecchia = terremoto 1887, il borgo viene abbandonato; dalla fine degli anni Cinquanta alcuni artisti
scoprono il villaggio e decidono di stabilirvisi per mezzo dell’usucapione (i proprietari originari avevano
abbandonato gli immobili).
10.5.1 Elementi dell’usucapione
Per avere l’usucapione bisogna avere un possesso continuato acquisito con violenza o clandestinità.
Se il possesso è stato acquisito violentemente o clandestinamente i termini per l’usucapione decorrono dalla
cessazione della violenza o clandestinità. In certi casi il possesso può essere interrotto o sospeso:
• Interruzione: legittimo proprietario fa degli atti di interruzione del possesso
• Sospensione: per esempio, c’è un matrimonio con il proprietario
10.5.2 Termini dell’usucapione
•
•
•
Ordinaria (possesso in mala fede), è la più lunga:
o 20 anni: per molti immobili, universalità
o 10 anni: mobili registrati
10 anni: beni mobili con buona fede ma senza titolo idoneo (per donazioni di beni di valore)
Abbreviata (possesso in buona fede e titolo idoneo):
o 10 anni: immobili
o 10 anni: universalità
o 3 anni: mobili registrati
10.6 La regola possesso vale titolo
Art. 1153 c.c.:
• Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista
la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista
un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. (es. qualsiasi acquisto in negozio)
• La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la
buona fede dell'acquirente.
• Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Questa regola serve a garantire la circolazione veloce dei beni (grande impronta economica).
Nel Codice civile francese e spagnolo non si basa sulla buona fede, ma sul luogo in cui si fanno gli acquisti.
10.7 I frutti
Art. 1148 c.c.
• Possessore in buona fede: deve restituire al proprietario solo i frutti maturati dopo domanda di
rivendicazione
• Possessore in mala fede: deve restituire tutti i frutti che il bene ha prodotto, o avrebbe dovuto
produrre, nel periodo
10.8 Le spese
Art. 1149 c.c. “il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso
delle spese” = spese per frutti restituiti al proprietario
Art. 1150 c.c. altre spese (il possessore, anche in mala fede, ha il diritto al rimborso per riparazioni
straordinarie, indennità per miglioramenti ecc.)
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XI. Il contratto
11.1 Definizione di contratto
Il contratto rappresenta la centralità nel sistema di diritto privato. È un atto di autonomia privata.
Art. 1321 c.c. “il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico patrimoniale”
• Accordo = atto negoziale (termine che viene dalla dottrina tedesca) di volontà
• Bilaterale o plurilaterale = accordo tra due parti o tra più parti
• Patrimoniale = anche quando non consiste in uno scambio bene-denaro, ma in un baratto
11.1.1 Atti unilaterali
Gli atti unilaterali non sono contratti. Sono atti con i quali solo un soggetto manifesta la propria volontà.
Hanno effetto solo con riguardo a chi li pone in essere, o hanno effetti non vincolanti rispetto ai terzi.
11.1.2 Categorie di contratti
•
•
•
•
Bilaterali = due parti
Plurilaterali = più parti
Con comunione di scopo (art. 1420 c.c. “nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di
ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una
sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo
le circostanze, considerarsi essenziale.”) = es. costituzione di una società = contratto con comunione
di scopo
Senza comunione di scopo = es. vendita di un bene a un acquirente
11.1.3 Contratti tipici
I contratti tipici tradizionalmente sono quelli disciplinati del Codice civile. In realtà, adesso a questi si
aggiungono tutti quei contratti che sono stati “tipizzati” e si sono aggiunti, con un provvedimento legislativo
(es. franchising, factoring).
Contratto tipico = qualsiasi contratto che trovi una fonte normativa
11.1.4 Le regole contrattuali
•
•
•
Disciplina generale sul contratto = regole nel Codice civile che si applicano a tutti i contratti
Disciplina del contratto tipico
Disciplina convenzionale = nasce per l’accordo per convenzione dei soggetti coinvolti; può prevedere
delle clausole difformi sia rispetto a quelle del contratto tipico sia a quelle della disciplina generale
Es. franchising = era necessario disciplinare questi contratti (fatto a livello di Unione Europea) perché molto
spesso il franchisor si approfittava del franchisee.
La tradizione ha sempre visto per un primo momento come soggetto debole il consumatore, in realtà negli
ultimi 20/30 ci si è resi conto che non solo il consumatore deve essere tutelato, ma anche le piccole e medie
aziende rispetto alle grandi; cioè tutti i soggetti che hanno una minore capacità economica e gestionale.
11.2 Conclusione del contratto
Art. 1326 c.c.:
• Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte.
• L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
• Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte.
47
•
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha
effetto se è data in forma diversa.
• Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Scambio di dichiarazioni: proposta e accettazione = il contratto è concluso
• Accordo su tutti gli elementi rilevanti del contratto
• Accordo parziale, con successiva integrazione; si è d’accordo solo su una parte
• Minuta o puntuazione = priva di valore vincolante ed ha la mera funzione di documentare i punti sui
quali le parti hanno raggiunto l'intesa (schema di accordo)
• Lettera di intenti = le parti fissano i punti su cui sono già pervenute a un accordo e disciplinano il
prosieguo delle trattative (manifestazione di interesse)
Si ha la conclusione quando:
• Conoscenza della dichiarazione della controparte:
o Dichiarazioni in presenza delle parti
o Dichiarazioni a distanza (es. via mail) art. 1335 c.c. = nel momento in cui giungono all’indirizzo
fisico o elettronico, anche se il soggetto non lo legge il contratto è dato per concluso;
eccezione se il soggetto è in grado di provare di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità
di averne notizia
11.2.1 Conclusione a distanza
Effetti della dichiarazione come atto recettizio art. 1336 c.c. “l'offerta al pubblico, quando contiene gli
estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti
diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o
in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.”
Presunzione di conoscenza art. 1335 c.c. “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne
notizia.”
11.2.2 Mancata conclusione
•
•
•
Accettazione difforme da proposta: art 1326/V c.c. “un'accettazione non conforme alla proposta
equivale a nuova proposta.” = controproposta
Accettazione tardiva: art. 1326/II e III c.c. “l'accettazione deve giungere al proponente nel termine
da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte.” = il proponente può quindi accettare l’accettazione tardiva se lo comunica subito
Accettazione in forma diversa da quella determinata dal proponente: art. 1326/IV c.c. “qualora il
proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è
data in forma diversa.” = spesso nelle attività continuative si fanno dei “contratti quadro” in cui si
definisce come saranno i contratti successivamente conclusi (es. tutti via mail); la conclusione del
contratto non avviene se viene utilizzata una forma diversa (es. via chiamata al telefono)
11.2.3 Conclusione mediante esecuzione
Art. 1327 c.c.:
• Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi,
la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel
luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
• L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è
tenuto al risarcimento del danno.
Usi = “atti muti”, atti in cui il soggetto non parla ma agisce esplicitamente
esempio
Stellantis comunica al fornitore di pezzi di freni che intende comprare 5.000 pezzi; dice di non rispondere alla
richiesta e di spedirli direttamente. Il fornitore dovrà dire quando li ha spediti (avviso di iniziata esecuzione).
48
11.3 Tipologie di contratto
11.3.1 Contratto con obbligazioni del solo proponente
Art. 1333 c.c.
• La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il
proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
• Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In
mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
esempio
Il soggetto x si offre gratuitamente di dare ripetizioni al figlio in un amico. C’è un’obbligazione del proponente,
c’è un contenuto patrimoniale, perché le lezioni in realtà hanno un costo, ma non c’è una contropartita.
Il figlio può rifiutare di ricevere le ripetizioni.
11.3.2 Contratti reali
I contratti reali sono diversi dai contratti consensuali perché la loro conclusione richiede la consegna del bene
(es. mutuo, comodato - contratto in forza del quale si dà a qualcuno gratuitamente un certo bene perché lo
usi -, donazione manuale - di beni di modico valore).
11.3.3 Contratti aperti
Art. 1332 c.c. “se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità
dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o,
in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.” es. associazione
11.3.4 Contratti per adesione
Art. 1341/I c.c. “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei
confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza”
• Condizioni contrattuali unilateralmente predisposte se efficaci nei confronti del contraente che non
le ha predisposte se conosciute o conoscibili (es. non si può contrattare per i prezzi fissi dei negozi)
Art. 1341/II c.c. “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà
di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro
contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria”
• Riguarda condizioni standard particolarmente gravose o clausole vessatorie
• Devono essere specificamente approvate per iscritto, altrimenti sono inefficaci
11.3.5 Contratti conclusi con moduli e formulari
Art. 1342 c.c. “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al
formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se
queste ultime non sono state cancellate.”
• Le clausole aggiunte al modulo o formulario, quindi, prevalgono quando sono incompatibili con
quelle del modulo o formulario standard, anche se non cancellate (es. una scadenza diversa)
11.3.6 Offerta al pubblico
Art. 1336 c.c. “l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione
è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.”
• È una proposta contrattuale generalizzata indirizzata al pubblico che si conclude con accettazione
• Tenere distinta da “invito a proporre”, che è solo un invito al pubblico di fare una proposta
esempio
Agenzia immobiliare: annuncio con prezzo (offerta al pubblico) o senza prezzo (invito a proporre).
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11.3.7 Promessa al pubblico
Art. 1989 c.c.
• Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una
determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena
questa è resa pubblica.
• Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della
medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato
comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
Il promittente, quindi, si obbliga a una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata prestazione o
compia una determinata azione. È un atto unilaterale.
11.4 Revoche
11.4.1 Revoca della proposta
Art. 1328/I c.c. “la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante
ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a
indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.”
• Si può fare fino a che il contratto non sia concluso
• Se l’esecuzione è già iniziata, ci sarà un eventuale indennizzo per le spese e le perdite subite
Art. 1336/II c.c. revoca dell’offerta al pubblico “la revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta
o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.”
11.4.2 Revoca dell’accettazione
Art. 1328/II c.c. “l'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente
prima dell'accettazione.”
11.4.3 Proposta irrevocabile
Art. 1329/I c.c. “se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo,
la revoca è senza effetto.” → una volta scaduto il termine diventa una proposta revocabile.
11.5 Casi particolari
11.5.1 Morte o incapacità sopravvenuta
• Contratto già concluso: ininfluente
• Contratto in via di conclusione: il contratto non si forma
Ci sono due eccezioni:
• Art. 1329/II c.c. proposta irrevocabile “nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la
sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura
dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.” = la proposta rimane valida
• Art. 1330 c.c.: morte o incapacità dell’imprenditore “la proposta o l'accettazione, quando è fatta
dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o
diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.”
11.5.2 Opzione
Art. 1331 c.c.
• Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra
abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta
irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo.
• Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Il proponente, quindi, si impegna a tenere ferma la proposta per un certo tempo, stipulando un contratto di
opzione con proposta irrevocabile (è retribuito per l’attesa). È un accordo bilaterale.
50
11.5.3 Prelazione
La prelazione è il diritto ad essere preferito a un altro soggetto nella stipulazione di un contratto.
• Prelazione convenzionale: non opponibile ai terzi, cioè i terzi non possono subire conseguenze
(diritto relativo)
• Prelazione legale: opponibile ai terzi (diritto assoluto)
esempio
L’inquilino ha la prelazione legale nel caso in cui il proprietario voglia vendere l’immobile.
11.6 Responsabilità precontrattuale
Art. 1337 c.c. “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede.”
• Evitare reticenze, inganni, minacce per tutelare non solo i propri interessi ma anche quelli altrui
• Ingiustificata rottura delle trattative: c’è un ragionevole affidamento della controparte e manca una
seria giustificazione
• È il giudice a verificare se le parti si sono comportate in buona fede o meno
Art. 1338 c.c. “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità
del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere
confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.”
Generalmente è ritenuta una responsabilità extracontrattuale, perché il rapporto non è ancora concluso; in
questo caso si ha il risarcimento dell’interesse negativo:
• Spese fatte inutilmente
• Perdita di occasioni alternative
11.7 La rappresentanza
Art. 1387 c.c. “il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.”
• Rappresentanza legale (es. genitori nei confronti dei minori, tutori ecc.)
• Rappresentanza volontaria
• Rappresentanza organica (è volontaria, es. associazioni, fondazioni, società ecc. perché essendo
persone giuridiche non possono manifestare all’esterno la loro volontà se non per mezzo di persone
fisiche)
Art. 1388 c.c. “il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti
delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.”
È necessario che il contratto sia concluso in nome e per conto dell’interessato.
esempio
Quando si compra un bene, per esempio, in un negozio Calzedonia, non si conclude il contratto con
Calzedonia, ma è un soggetto che è il rappresentante di Calzedonia.
Meccanismo giuridico che fa sì che non sia necessario direttamente agire per il soggetto titolare del contratto.
Non sono casi di rappresentanza:
• Rappresentanza indiretta (il contratto è concluso per un altro soggetto ma non in nome e per conto
dell’interessato)
• Nuncius (manifestazione di intenzione, annuncio, ma non c’è intenzione di concludere un contratto)
Rappresentante = parte in senso formale (colui che pone in essere il contratto)
Rappresentato = parte in senso sostanziale (che rappresenta la vera parte del contratto)
11.7.1 Capacità delle parti
Art. 1389/I c.c. “quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso
dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e
al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.”
Il rappresentante deve essere in grado di intendere e di volere.
rappresentanza volontaria
Il rappresentato deve essere legalmente capace.
51
Il rappresentato deve essere legalmente capace perché deve essere capace di disporre dei suoi beni (se non
fosse legalmente capace, non potrebbe dare al rappresentante il potere di concludere un contratto in suo
nome).
esempio
Un soggetto x minorenne può rappresentare i genitori (es. per andare a comprare delle azioni a loro nome)
se sono legalmente capaci, perché basta che il soggetto x sia in grado di intendere e di volere.
11.7.2 Validità del contratto
Art. 1389/II c.c. “in ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il
contratto non sia vietato al rappresentato.”
esempio
I notai non possono acquistare beni immobili all’asta. Se un notaio manda la moglie ad acquistare un bene
all’asta per lui, per la legge non può farlo, il contratto non sarebbe valido: non si può usare il rappresentante
come schermo che ponga il soggetto che conclude il contratto al riparo da invalidità, che altrimenti lo
colpirebbero.
Art. 1390 c.c. “Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio
riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà
di questo.”
Vizi della volontà = errore, dolo, violenza
esempio
Se il rappresentato dice al rappresentante di comprare un quadro di Manet, ma il rappresentante non
conoscendo la materia viene convinto a comprare un poster dei Kiss, il contratto è annullabile (perché c’è
una volontà viziata).
Se era il rappresentato in errore, ma questo errore non ha avuto nessuna conseguenza sulla conclusione del
contratto, il contratto non è annullabile: se il rappresentato era convinto che il quadro in questione fosse
dipinto da un certo artista, mentre in realtà era di un altro artista, è caduto in errore ma non c’è l’annullabilità.
Se però il rappresentato predetermina gli elementi del contratto e su questi elementi predeterminati c’è un
errore, il contratto è annullabile: se il rappresentato dice al rappresentante di comprare quello specifico
quadro descrivendoglielo bene, e lo vuole perché è di Manet ma è in errore, allora anche se il rappresentante
sa benissimo che il suddetto quadro non è di Manet ma è un poster dei Kiss, il rappresentato può chiedere
l’annullamento del contratto.
11.7.3 Stati soggettivi delle parti
Art. 1391 c.c. “Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di
determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi
predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato
d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.”
• Rileva lo stato soggettivo del rappresentante
• Rileva lo stato soggettivo del rappresentato per gli elementi da lui predeterminati
esempio
Se il soggetto x va a comprare una bici in un negozio che è risaputo rubi le bici, il soggetto x è in mala fede.
Se il soggetto x non sa niente e viene mandato come rappresentante a prendere una bici, e il rappresentato
sa che in quel negozio rubano le bici e gli dice di prenderne una da lì, in questo caso rileva lo stato soggettivo
del rappresentato perché predetermina e la mala fede ricade sugli elementi predeterminati.
11.7.4 La procura
La procura è un atto unilaterale non recettizio di volontario conferimento della rappresentanza (volontaria)
dal rappresentato (con capacità di agire) a un rappresentante.
Spesso è inserita in un altro rapporto giuridico sottostante (frequentemente è un rapporto di lavoro).
Forma della procura: art. 1392 c.c. “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per
il contratto che il rappresentante deve concludere”. Si possono avere diversi tipi di procura:
• Procura generale = conferita per tutti gli atti del rappresentato
• Procura speciale = si incarica un soggetto di concludere un contratto
52
•
•
Procura nell’interesse del rappresentato = questa è la norma
Procura nell’interesse del rappresentante
esempio
Il soggetto x ha nei confronti del soggetto y un debito di 1 milione di euro. Invece che dargli i soldi, il soggetto
x dà a procura al soggetto y di vendere certi suoi immobili sulla cui vendita possa poi soddisfarsi; quindi, il
soggetto y ha un interesse.
Estinzione della procura:
• Venire meno del rapporto sottostante
• Morte del rappresentante o rappresentato
• Rinuncia del rappresentante
• Revoca del rappresentato (non quando la procura è irrevocabile, spesso nelle procure a interesse del
rappresentante)
• Art. 1396/II c.c. “le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato
non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.”
Revoca o modificazione della procura: art. 1396/I c.c. “le modificazioni e la revoca della procura devono
essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, es0se non sono opponibili ai terzi, se
non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.”
esempio
Il soggetto x lavora per un’agenzia di assicurazioni e ha quindi la procura a concludere il contratto di
assicurazione in nome e per conto dell’agenzia. Il rapporto di collaborazione con l’agenzia poi viene meno,
ma l’agenzia non porta a conoscenza i clienti (terzi) del fatto che questo rapporto è venuto meno. Il soggetto
x continua a stipulare assicurazioni false per 2-3 anni, finché un cliente fa un incidente e reclama
all’assicurazione il pagamento dei danni, scoprendo che in realtà non c’è nessuna polizza in suo nome. Viene
fuori una causa e la parte lesa convoca l’assicurazione per farsi pagare i danni subiti, nonostante non ci fosse
contratto. L’agenzia è stata condannata perché non ha portato a conoscenza dei terzi interessati il fatto che
fosse stata revocata la procura a concludere assicurazioni al proprio ex dipendente.
11.7.5 Conflitto di interessi del rappresentante
Art. 1394 c.c. “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere
annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”
esempio
Se il soggetto x chiede di andare a comprare un appartamento a Roma al soggetto y e a questo quando va
all’agenzia immobiliare viene chiesto un prezzo molto alto per l’appartamento ma lo compra comunque, c’è
un conflitto di interessi. Il soggetto x può chiedere l’annullamento del contratto se il terzo conosceva o poteva
riconoscere che ci fosse un conflitto.
11.7.6 Contratto con se stesso
Contratto con se stesso = il rappresentante è rappresentante del rappresentato e parte contrattuale
Art. 1395 c.c. “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come
rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il
contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.”
• In proprio
• In rappresentanza di un’altra parte
In questo caso, si dà per scontato ci sia un conflitto di interessi. Ma, il contratto non è annullabile se:
• Il rappresentato lo aveva esplicitamente autorizzato (cioè il rappresentato stesso autorizza il
rappresentante a concludere un contratto con se stesso)
• Il contenuto del contratto esclude la possibilità di un conflitto di interessi
11.7.7 Rappresentanza senza potere
Art. 1398 c.c. “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza
sua colpa nella validità del contratto.” → responsabilità precontrattuale
53
Se il rappresentante senza potere conclude un contratto, il rappresentato non è tenuto ad adempiere al
contratto perché in questi casi il diritto preferisce tutelare l’apparente rappresentato rispetto al terzo ignaro.
Ci sarà però una responsabilità del falso rappresentante nei confronti del terzo ignaro (precontrattuale), con
un risarcimento dei danni che il terzo ha sofferto.
11.7.8 La ratifica
Art. 1399 c.c./I e II “Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere
ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha
effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.”
È un atto recettizio, cioè deve pervenire alla parte a cui è diretta. Ha effetto retroattivo, cioè la conclusione
del contratto comincia a decorrere dal momento in cui il falso rappresentante ha concluso il contratto.
Può quindi avvenire che il falso rappresentato in realtà abbia un interesse nel concludere il contratto, che
quindi può ratificare, nella stessa forma richiesta per il contratto.
Art. 1399 c.c./III “il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il
contratto prima della ratifica.”
Art. 1399/IV c.c. “il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un
termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.”
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
11.7.9 Il rappresentante apparente
La rappresentanza apparente è un concetto elaborato dalla disciplina giurisprudenziale; nei casi in cui ci sia:
• Apparenza di poteri rappresentativi
• Imputabilità dell’apparenza al preteso rappresentato
• Affidamento incolpevole del terzo
Il contratto si dà per concluso con il soggetto preteso rappresentato e il terzo non subirà le conseguenze del
fatto che questo rapporto di rappresentanza in realtà non esiste.
11.7.10 Contratto per persona da nominare
Art. 1401 c.c. “nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di
nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal
contratto stesso.”
Ci sono una serie di contratti in cui la persona che vuole concludere il contratto non vuole farsi riconoscere
subito, ad esempio perché teme che il venditore non gli venderebbe certi beni oppure nelle aste.
Art. 1402 c.c. “la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla
stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. La dichiarazione non ha effetto
se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al
contratto.”
Quindi, entro 3 giorni (o altro termine stabilito) deve essere fatto il nome della persona acquirente. La nomina
deve essere accompagnata dall’accettazione della persona nominata (verbale o scritta) o da procura.
Art. 1403 c.c. “la dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno
effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta
dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti
essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o
dell'accettazione della persona nominata.”
Accettazione e procura, quindi, devono avere la stessa forma del contratto.
Art. 1404 c.c. “quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.”
Quindi, la valida dichiarazione di nomina comporta una produzione retroattiva degli effetti contrattuali.
Art. 1405 c.c. “se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle
parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.”
Il contratto, quindi non viene meno, ma ha effetto riguardo ai contraenti originari.
54
11.8 Gli elementi essenziali del contratto
11.8.1 Requisiti del contratto
Art. 1325 c.c. gli elementi essenziali del contratto sono:
• Accordo delle parti
• Causa
• Oggetto
• Forma (se prescritta per la validità del contratto)
11.8.2 L’oggetto del contratto
Sono le cosiddette prestazioni contrattuali o il cosiddetto contenuto del contratto.
Art. 1346 c.c. “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”
• Possibile (es. impossibile = non si può vendere luna)
• Lecito, cioè non contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume
• Determinato o determinabile
11.8.3 L’arbitraggio
Art. 1349 c.c. “se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta
che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se
manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta
dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la
sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è
nullo.” → equo apprezzamento = non ledere né una parte né l’altra
Se non si chiede al terzo di agire con equo apprezzamento, quindi egli agisce con il proprio arbitrio, non si
può impegnare la scelta e quindi il contratto se non provando la mala fede del terzo.
esempio
Il soggetto x acquista una mucca, il proprietario affida la vendita e consegna al soggetto y, un arbitratore, che
sceglierà la mucca tra tante equivalenti in luogo delle parti con equo apprezzamento.
11.8.4 La causa del contratto
La causa del contratto è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali, cioè è la funzione
socioeconomica del contratto, risponde alla domanda “perché?”
In Italia non è consentito un negozio astratto, cioè non è consentito concludere i negozi che non giustifichino
la loro esistenza, o meglio non è consentito il trasferimento di diritti sulla base di un negozio astratto (es. se
si vuole trasferire un bene, bisogna informare a che titolo si trasferisce, per compravendita, donazione,
testamento ecc.). Assumersi obblighi astrattamente, invece, è consentito (es. se il soggetto x lascia una
dichiarazione nella quale si impegna a pagare al soggetto y 100.000 euro, in realtà nessuno richiede che
indichi il motivo).
11.8.5 La liceità della causa
La liceità della causa ha gli stessi parametri della liceità dell’oggetto, quindi non può essere contraria a0:
• Norme imperative
• Ordine pubblico
• Buon costume
esempio
Causa illecita = trasferimento di un bene a un altro soggetto per evitare la tassazione o l’espropriazione.
11.8.6 Motivi del contratto
I motivi sono le ragioni personali in forza delle quali il soggetto sia determinato a concludere un certo
contratto, sono normalmente irrilevanti per la conclusione e validità del contratto, tranne quando:
• Motivi illeciti comuni alle parti (es. locazione di un immobile per scopi illeciti con pigione più alta)
• Motivo erroneo nel testamento e nella donazione (es. un soggetto scopre di avere un figlio e gli lascia
in eredità i suoi beni, ma si scopre poi che l’avevano ingannato e non era veramente suo figlio)
55
11.8.7 Forma del contratto
Il principio generale è la libertà della forma del contratto.
Ci sono i cosiddetti contratti formali che richiedono che ci sia:
• Scrittura privata (contratto redatto tra le parti e firmato di pugno dalle parti), oppure
• Atto pubblico (davanti a un notaio o un altro pubblico ufficiale, es. senatori comunali)
Le funzioni della forma sono:
• Certezza esistenza e contenuto contratto (es. per i contratti di locazione residenziale)
• Protezione contraenti
• Controlli su contratto
• Pubblicità
Forma per la validità (art. 1325 n°4 c.c.): essenzialmente casi concernenti i beni immobili; se non viene
rispettata la forma, il contratto è nullo
Forma per la prova: contratto valido, ma non può essere provato per testimoni o presunzioni
Art. 1352 c.c. “se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura
conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.”
D. lgs 82/2005, codice dell’amministrazione digitale = il governo ha fissato dei principi moderni in materia
di forma con riferimento a realtà diverse da quelle del Codice civile. Il documento informatico è equiparato
al documento cartaceo (sottoscritti con firma elettronica, firma elettronica qualificata o firma digitale).
Firma digitale = validità sicura0
Se un contratto è concluso tramite uno scambio di mail non qualificate da firma digitale, non è un contratto
scritto, ma è considerato un contratto verbale.
Acquisto di beni su Amazon = contratto considerato verbale, non è una scrittura privata
esempio
0
11.8.8 Condizioni contrattuali
Le condizioni contrattuali sono delle clausole (elemento accessorio, non essenziale) e subordinano l’avverarsi
degli effetti del contratto al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
• Condizione sospensiva: il contratto non è efficacie fino al verificarsi dell’evento futuro e incerto
• Condizione risolutiva: il contratto è immediatamente efficacie, ma gli effetti vengono meno quando
si verificherà l’evento futuro e incerto
• Condizione potestativa: dipende dalla volontà di una delle parti o entrambe, si può inserire quando
è una condizione risolutiva e non sospensiva, perché il contratto ha effetto subito, poi se una delle
parti dichiara che la condizione si è avverata, gli effetti del contratto vengono meno; il contratto è
valido perché per un certo periodo di tempo ha avuto effetto
• Condizione meramente potestativa (art. 1355 c.c. “è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione
di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera
volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.”): non si può inserire una
condizione sospensiva meramente potestativa perché si avrebbe un contratto la cui efficacia dipende
per sempre dalla mera volontà di una delle parti
• Condizione casuale: si può far dipendere da un evento casuale
• Condizione mista: c’è un insieme di casualità e volontà
• Condizione legale: in cui la condizione è subordinata a una certa situazione di tipo legale
• Condizione illecita art. 1354/I c.c. “è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva
o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.”
• Condizione impossibile art. 1354/II c.c. “la condizione impossibile rende nullo il contratto se è
sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.”
11.8.9 Pendenza e avveramento della condizione
Mentre si è in attesa che la condizione si verifichi (pendenza), Il diritto è condizionato, ma entrambe le parti
possono agire nel caso in cui temano per il proprio diritto con:
• Atti di disposizione: i soggetti titolari del diritto possono disporre del bene, ma la disposizione è
sempre subordinata all’avverarsi della condizione
56
• Atti di amministrazione
• Atti di godimento
Aspettativa di diritto: atti conservativi
• Art. 1356 c.c. “in pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti
conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa,
esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.”
• Art. 1358 c.c. “colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero
lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi
secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.”
Finzione di avveramento della condizione art. 1359 c.c. “la condizione si considera avverata qualora sia
mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.”: se una delle
parti fa in modo che l’evento futuro non si verifichi, l’evento si dà per avverato.
Avveramento della condizione:
• Si producono gli effetti del contratto
• Generalmente con effetto retroattivo art. 1360 c.c. “gli effetti dell'avveramento
della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà
delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere
riportati a un momento diverso. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad
esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha
effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.”
11.8.10 Il termine
Il termine è correlato a un momento certo (elemento accessorio). Può essere:
• Iniziale: il contratto inizia ad avere effetti
• Finale
• Imposto per legge (es. i contratti di locale residenziale ordinari devono avere un termine di 4 anni)
11.9 La simulazione del contratto
11.9.1 Il contratto simulato
Il contratto simulato è un contratto in cui le parti affermano di volere un contratto ma in realtà ne vogliono
un altro, quindi si avranno:
• Accordo simulatorio: accordo non voluto dalle parti
• Controdichiarazione: accordo veramente voluto dalle parti
Viene spesso utilizzato per scopi illeciti (es. evasione delle tasse), ma in realtà anche per fini leciti.
esempio
0
Caso delle valvole cardiache difettose: dei chirurghi a Torino si erano fatti corrompere da un’azienda
brasiliana che produceva valvole cardiache difettose; molti pazienti sono morti e quando è scoppiato lo
scandalo molto si sono dovuti rioperare e hanno fatto causa per farsi risarcire i danni.
Solo che i medici risultavano intestatari di ben poco, perché era tutto intestato alle mogli. C’era quindi un
accordo simulatorio: il medico già prevedendo che poteva succedere qualcosa e i suoi beni potevano essere
aggrediti, fingeva che fosse la moglie ad acquistare i beni.
•
•
•
Simulazione assoluta: le parti non volevano del tutto il contratto
Simulazione relativa: le parti volevano il contratto dissimulato
Interposizione fittizia di persona: a un soggetto se ne sostituisce un altro
11.9.2 Effetti tra le parti
simulazione assoluta
Art. 1414 c.c. “il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un
contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i
requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a
una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.”
simulazione relativa
57
11.9.3 La simulazione rispetto ai terzi
Art. 1415 c.c. “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai
creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in
confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.”
Quindi se un soggetto acquista dal titolare apparente (che ha fatto un contratto simulato con il vero titolare),
il titolare vero non potrà fare niente. Le conseguenze eventuali del contratto simulato, quindi, ricadono sulle
parti che l’hanno concluso.
I creditori del simulato alienante possono fare valere la simulazione quando questa ne pregiudica i diritti,
cioè possono provare che il contratto con cui sono stati venduti i beni è un contratto simulato e così facendo
possono tutelare i loro diritti.
11.9.4 La simulazione rispetto ai creditori
I creditori con prelazione beneficiano delle stesse regole dei terzi, perché hanno un diritto reale di garanzia.
Art. 1416 c.c. “la simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in
buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato. I creditori
del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i
creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto
simulato.”
Conflitto → compresenza creditori simulato alienante ed acquirente = si utilizza un criterio cronologico
• Prevalgono i creditori del simulato alienante se il credito è anteriore alla simulazione
• Prevalgono i creditori del proprietario apparente se il credito verso il simulato alienante è successivo
alla simulazione
11.9.5 Prova della simulazione
Art. 1417 c.c. “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta
da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta
dalle parti.”
Le parti del contratto simulato devono sempre provare la simulazione con atti scritti; l’unico caso in cui
possono provarla per testimoni è quando il contratto dissimulato è illecito.
Per i creditori e i terzi non vi è limite alla prova della simulazione quando è contraria ai loro interessi.
11.10 L’interpretazione del contratto
11.10.1 Il regolamento contrattuale
Il regolamento contrattuale fa riferimento agli accordi delle parti contenuti nel contratto.
Il principio cardine dell’ordinamento è quello dell’autonomia contrattuale, cioè le parti possono scegliere:
• Conclusione: i soggetti sono liberi di concludere il contratto o meno (tranne casi in cui il soggetto è
l’unico che ha un certo prodotto o può erogare una certa prestazione, allora in quel caso c’è l’obbligo
di vendere a chiunque perché sono casi di monopolio)
• Parti
• Contenuto
• Tipo di contratto
11.10.2 Tipologie contrattuali
•
•
•
Contratti tipici o nominati: “tipizzazione” dei contratti, contenuti con una disciplina legislativa
Contratti atipici o innominati art. 1322 c.c.: contratti che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico
Contratti consolidati dalla prassi: contratti che in teoria le parti possono concludere liberamente
inserendo le clausole che vogliono, ma visto che sono diffusi e la giurisprudenza si è già pronunciata
in merito a questi, in realtà sono considerati contratti quasi tipici, standard (es. leasing auto)
58
11.10.3 Contratti misti e collegati
Contratto misto: contratto contenente prestazioni caratteristiche di più contratti (es. leasing = locazione
(affitto di automobile) e eventuale diritto di opzione)
Contratti collegati: pluralità di contratti, il cui collegamento è causa del contratto (funzionali l’uno all’altro)
esempio
Contratti collegati = il comune dà il diritto di superficie all’ASL per costruire un nuovo edificio, l’ASL
0 fa un
contratto con un imprenditore con cui si accordano che egli costruirà su quel terreno un ospedale, che poi
darà in locazione all’ASL e dopo 30 anni di locazione l’ASL volendo avrà il diritto d’opzione di acquistarlo.
11.10.4 Clausole del contratto
•
•
Elementi essenziali: senza i quali le parti contraenti non avrebbero concluso il contratto
Elementi non essenziali: elementi che non sono rilevanti, il contratto si sarebbe concluso comunque
(es. metodo di pagamento: bonifico, contanti, assegno ecc.)
11.10.5 Interpretazione soggettiva
Art. 1362 c.c. “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”
Art. 1363 c.c. “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il
senso che risulta dal complesso dell'atto.”
Fanno riferimento soprattutto a contratti negoziati.
11.10.6 Interpretazione oggettiva
Art. 1368 c.c. “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui
il contratto è stato concluso” (se una delle parti imprenditore = secondo ciò che si pratica generalmente nel
luogo in cui è la sede dell'impresa) → usi e consuetudini
Art. 1369 c.c. “le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più
conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.”
Art. 1370 c.c. “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti
da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.”
Art. 1371 c.c. se contratto a titolo gratuito = deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato; se a
titolo oneroso = deve essere inteso nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti
Si presume sempre la buona fede delle parti, si deve fare il possibile per conservare il contratto.
11.10.7 Integrazione del contratto
Art. 1374 c.c. il contratto obbliga le parti a tutte le conseguenze che derivano dal contratto secondo la legge
o secondo gli usi e l'equità → integrazione di norme eteronome: suppletive o imperative
Integrazione supplettiva = va ad integrare il contratto qualora manchi di determinati elementi. Si verifica,
quindi, quando il contratto non prevede un elemento e questo elemento è invece disciplinato da una norma
di legge. Esempi: termine, oggetto, prezzo.
Sono norme suppletive, o dispositive, o derogabili (se le parti vogliono regolarsi diversamente, possono farlo
senza che queste norme siano obbligatoriamente applicate).
Anche a mezzo di usi normativi o consuetudini e anche a mezzo di usi contrattuali o clausole d’uso, non
prevalgono su norme dispositive. In alcuni casi può essere anche giudiziale (si chiede al giudice).
Art. 1374 c.c. integrazione giudiziale secondo equità
Art. 1375 c.c. “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.”
Integrazione imperativa = anche in contrasto con la volontà delle parti, norme inderogabili.
Sostituzione automatica della clausola contrattuale art. 1339 c.c. “le clausole, i prezzi di beni o di servizi,
imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione
delle clausole difformi apposte dalle parti.”
59
11.11 Effetti del contratto
11.11.1 Efficacia vincolante
Art. 1372 c.c. “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per
cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”
L’efficacia è quindi vincolante, il contratto si può sciogliere se entrambe le parti acconsentono a scioglierlo
(risoluzione convenzionale) o cause previste dalla legge.
11.11.2 Recesso unilaterale
Il recesso unilaterale è possibile solo qualora vi sia una clausola contrattuale, che appunto consentirebbe a
una delle parti o entrambe di recedere unilateralmente. Per esempio, un soggetto può concludere un
contratto, ma riserva il diritto di risolvere il contratto se un altro soggetto offre un prezzo più sostanzioso.
Caparra penitenziale art. 1386 c.c. “se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe
le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la
caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.”
Quindi, il diritto di recesso normalmente deve essere retribuito.
11.11.3 Conseguenze del recesso
Art. 1373 c.c. “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere
esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione
continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di
un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.”
Nei casi di contratti a esecuzione continuata (es. contratto di erogazione di energia elettrica) o periodica (es.
abbonamento alla palestra, servizio di pulizie) il contratto si può risolvere anche dopo l’esecuzione (clausole),
ma le prestazioni già effettuate vanno pagate; per questi contratti, anche se non prevedono il diritto di
recesso, viene comunque consentito dal Codice civile e dagli usi.
11.11.4 Recesso legale
Il recesso legale è un potere attribuito dalla legge, generalmente previo congruo preavviso. In tutti i casi in
cui una parte si riserva lo “ius variandi” (potere di modificare unilateralmente il contratto), l’altra parte ha in
conseguenza come tutela la possibilità di recedere dal contratto (es. modifica tariffa operatore telefonico).
11.11.5 Effetti del contratto verso i terzi
Art. 1372/II c.c. “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”
11.11.6 Promessa del fatto del terzo
Art. 1381 c.c. “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro
contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.” → non obbliga il terzo
11.11.7 Patto di non alienare
Art. 1379 c.c. “il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è
contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.”
Limiti di tempo = non si vuole tenere bloccati i beni per troppo tempo
11.11.8 Contratto a favore del terzo
Art. 1411 c.c. “è valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto
contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può
essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del
promittente di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la
prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla
natura del contratto.”
Il contratto è valido con stipulazione e l’adesione del terzo rende il contratto definitivo.
60
11.11.9 Cessione del contratto
La cessione di contratto è un evento che avviene con una certa frequenza. Per esempio, cessione del rapporto
contrattuale tra la società cedente e la società cessionaria del rapporto di lavoro con le persone che ci
lavorano.
• Cedente: soggetto che era precedentemente titolare del contratto che va a cederlo a un altro
soggetto
• Cessionario
• Contraente ceduto: soggetto che era parte del contratto che ora si ritrova con una modificazione
soggettiva del rapporto contrattuale
Art. 1406 c.c. “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con
prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.”
Quindi, il contratto per essere ceduto non deve essere ancora eseguito e ci deve essere il consenso del
contraente ceduto, perché uno degli elementi fondamentali del contratto è proprio la libertà di scegliere la
controparte contrattuale.
Rapporti tra cedente e contraente ceduto art. 1408 c.c. “il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il
contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il
contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario
non adempia le obbligazioni assunte.”
Cessione liberatoria: una volta che il contraente è stato ceduto, il soggetto cedente non ha più nessuna
obbligazione nei confronti del cessionario.
Cessione non liberatoria: il contraente ceduto dichiara di non liberare il contraente cedente.
esempio
0
Il soggetto x è titolare di un’azienda, cede l’azienda al soggetto y e cede anche il contratto con il soggetto
z
di locazione dell’immobile. Nel momento in cui avviene la cessione, se non viene detto nulla, c’è la
presunzione che sia una cessione liberatoria, cioè che il soggetto x prende i soldi della cessione dell’azienda.
Nel momento in cui il soggetto y chiede al soggetto z di acconsentire alla cessione del contratto nei confronti
del soggetto z, il soggetto z può dichiarare di acconsentire ma senza che ci sia effetto liberatorio nei confronti
del cedente, cioè del soggetto x (cessione non liberatoria). Quindi se il soggetto y non adempie alle sue
obbligazioni nascenti dal contratto di locazione (sostanzialmente non paga), il soggetto cessionario titolare
del diritto di proprietà sull’immobile (soggetto z) può farsi pagare dal soggetto x.
Rapporti tra contraente ceduto e cessionario art. 1409 c.c. “il contraente ceduto può opporre al cessionario
tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne
abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.”
esempio
0
Il soggetto z può chiedere che il pagamento avvenga ogni 15 giorni se così è previsto dal contratto.
Se il
contratto non dice nulla a riguardo dei tempi di pagamenti e alle modalità, il soggetto z non può eccepire al
cessionario che il pagamento avveniva ogni 15 giorni.
Rapporti tra cedente e cessionario art. 1410 c.c. “il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se
il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le
obbligazioni del contraente ceduto.”
Il cedente è tenuto solo a garantire che il contratto esiste ed è valido. Se assume la garanzia
dell’adempimento, però, risponderà come fideiussore (= persona che si obbliga a pagare il debito altrui
secondo il contratto di fideiussione).
esempio
0
Se il soggetto x garantisce al soggetto z che il soggetto y pagherà regolarmente le pigioni, egli sarà tenuto
in
via sussidiaria, come un fideiussore, all’adempimento, cioè se il cessionario non adempie, il contraente
ceduto potrà rivolgersi al cedente.
11.11.10 Tipologie contrattuali
•
•
Contratti onerosi: entrambe le parti sono tenute a delle prestazioni (es. compravendita)
Contratti gratuiti: solo una delle parti è tenuta ad un certo adempimento (es. donazione)
61
•
•
•
•
Contratti con prestazioni corrispettive, di scambio o sinallagmatici: le parti sono tenute a reciproche
prestazioni (es. compravendita, locazione ecc.)
Contratti associativi: non scambi reciproci, comune volontà (associazione, società ecc.)
Contratti commutativi: una certa prestazione è data in cambio di un’altra e c’è una “consideration”,
cioè l’idea che lo scambio sia ragionevole dal punto di vista economico (opposto contratti aleatori)
Contratti aleatori: una parte conosce già il suo impegno ma l’altra parte no (es. gratta e vinci,
assicurazione ecc.); quindi una parte è tenuta a un’obbligazione certa, l’altra parte a un’obbligazione
incerta (per natura del contratto, es. assicurazione automobilistica, o per volontà delle parti)
esempio
Il soggetto x e y stabiliscono in un contratto che il soggetto x pagherà le pere del giardino del contratto
0 ya1
euro al chilo = contratto commutativo
Il soggetto x e y stabiliscono in un contratto che il soggetto x darà al soggetto y 100 euro per tutte le pere che
ci saranno nel suo giardino a settembre = contratto aleatorio
Il soggetto x può essere fortunato e ricevere molte pere, ma anche sfortunato nel caso che una grandinata o
una gelata distruggano tutti i fiori e non ci sia neanche una pera.
•
Contratti di attribuzione: si attribuisce la titolarità di un diritto (es. compravendita: attribuisce il
proprietario del bene venduto al soggetto che lo acquista)
• Contratti di accertamento: le parti di comune accordo accertano l’esistenza di diritti (es.
accertamento di confini)
• Contratti con effetti obbligatori: pongono a carico di una o più parti l’obbligo di compiere o non
compiere degli atti (es. presenza di una persona famosa a un evento)
• Contratti con effetti reali: la conclusione del contratto comporta lo spostamento della titolarità del
diritto da un soggetto all’altro (es. vendita di un bene)
Art. 1376 c.c. effetto traslativo del consenso “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento
di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato”. La regola generale del sistema italiano è la regola consensualistica, in forza
della quale semplicemente manifestando la volontà si trasferisce la proprietà del bene (a cui seguirà la
consegna). Non c’è in tutti i sistemi, per esempio in Germania il consenso comporta l’obbligo di trasferire il
bene e il trasferimento avviene con un secondo atto (atto di trasferimento). Limiti di questo effetto traslativo:
- Indeterminatezza del bene: nel momento in cui viene individuato il bene la proprietà si trasferisce
- Bene futuro: es. un animale che deve ancora nascere
- Bene altrui: es. il proprietario di una galleria vende un quadro a un cliente abituale, ma il quadro è di
un terzo; finché non viene acquistato il quadro dal terzo, non si verifica l’effetto traslativo
- Necessità di una trascrizione: es. compravendita immobiliare
• Contratti normativi: regolano il quadro giuridico entro il quale ci si deve muovere per futuri contratti
• Contratti con effetti istantanei:
o Ad esecuzione immediata: es. compravendita con consegna immediata del bene
o Ad esecuzione differita: es. compravendita con consegna non immediata del bene
• Contratti di durata:
o Ad esecuzione periodica: es. abbonamenti alle riviste, alla palestra ecc.
o Ad esecuzione continuata: es. erogazione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua ecc.
11.11.11 Il contratto preliminare
Il contratto preliminare ha effetti obbligatori (es. classico esempio = contratto con venditore di un immobile).
Le parti si impegnano a concludere un successivo contratto definitivo (deve avere la stessa forma del
contratto definitivo). In certi casi, si può avere un contratto preliminare con effetti anticipati.
In caso di inadempimento la parte adempiente può chiedere una sentenza costitutiva (art. 2932 c.c. “se colui
che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e
non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.”).
In alcuni casi, può essere trascritto (art. 2645 bis c.c.), è una pubblicità nei confronti dei terzi.
62
11.12 L’invalidità del contratto
L’invalidità del contratto consiste in una carenza, mancanza, difetto del contratto esistente al momento della
sua conclusione. In questi casi, ci possono essere due situazioni:
• Il contratto non viene in esistenza: nullità
• Il contratto viene in esistenza, ma è viziato: annullamento e rescissione
11.12.1 Inefficacia, invalidità, inesistenza
Invalidità e inefficacia sono diverse: l’inefficacia si riferisce alla capacità del contratto di produrre effetti.
Un contratto inefficace è valido, mentre un contratto invalido non produce effetti.
L’inefficacia del contratto può essere:
• Assoluta, es. contratto sottoposto a condizione sospensiva
• Relativa, es. acquisto immobiliare trascritto posteriormente alla trascrizione del terzo
Inesistenza del contratto = è una categoria dottrinale, quando non vi è neppure un’apparenza di contratto.
11.12.2 Cause della nullità
Art. 1418 c.c. le cause di nullità del contratto (insanabile, non può essere convalidato) sono:
• Mancanza degli elementi essenziali del contratto:
o Accordo
o Oggetto inesistente, impossibile, indeterminato o indeterminabile
o Causa
o Forma (quando prescritta)
• Contrario a norme imperative (es. compravendita di sostanze psicotrope)
• Causa illecita (scopo illecito)
• Contratto in frode alla legge art. 1344 c.c. “si reputa altresì illecita la causa quando il contratto
costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.” (es. per evadere le tasse)
• Oggetto illecito (es. compravendita di zanne di elefante)
• Condizione illecita
• Motivo illecito comune alle parti
• Altri casi stabiliti dalla legge
11.12.3 Cause dell’annullabilità
Art. 1425 c.c.:
• Incapacità legale “il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.”
• Incapacità naturale, nei casi previsti da art. 428 c.c. “gli atti compiuti da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di
volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della
persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.”
Vizi della volontà che comportano l’annullabilità:
• Errore
• Violenza
• Dolo
Annullabilità per errore: ignoranza o falsa conoscenza di uno degli elementi che hanno determinato la
conclusione del contratto (es. acquisto di un tipo di acciaio sbagliato).
Art. 1428 c.c. “l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro
contraente.” → affidamento della controparte.
Art. 1429 c.c. l’errore è essenziale quando cade su:
• Natura contratto
• Oggetto contratto
• Identità altro contraente
• Errore di diritto: sulle qualità giuridiche del bene (acquisto di un terreno pensando sia edificabile)
63
Errore di calcolo art. 1430 c.c. “l'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a
rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.” = quando
si fanno degli errori di calcolo nel contratto, si possono modificare, ma non quelli che porterebbero a un
diverso contratto (es. acquisto di un certo numero di beni).
Errore riconoscibile art. 1431 c.c. “l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto
rilevarlo.”
Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione art. 1433 c.c. “le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente
trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.” = errore ostativo (anche in questo caso,
c’è annullamento quando l’errore è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente).
Annullabilità per dolo: art. 1439 c.c. “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da
uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri
sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto
vantaggio.” = inganno (determinante della conclusione del contratto)
• Dolo commissivo, si fonda su un comportamento attivo (artifici o raggiri)
• Dolo omissivo, si fonda su silenzi e reticenze maliziose
• Dolo del terzo, conosciuto dalla parte contraente (se la parte contraente è ignara, il contratto non è
annullabile)
Art. 1440 c.c. “se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza
di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.”
• Dolo incidente: ricade sul valore del bene, non c’è l’annullamento, ma il risarcimento dei danni
• Dolus bonus: non è considerato dolo; è un inganno, normalmente tollerato nella vita degli affari,
perché sostanzialmente innocuo e consistente nella bonaria millantazione della propria merce o dei
propri servizi
Annullabilità per violenza: art. 1434 c.c. “la violenza è causa di annullamento del contratto, anche se
esercitata da un terzo.” Quindi, a differenza del dolo, la violenza esercitata da un terzo comporta
l’annullamento del contratto anche se il contraente era ignaro.
La violenza consiste in un male ingiusto e notevole, può essere fisica o psichica (es. minacce) e può essere
diretta verso la persona parte del contratto, i suoi beni, coniuge o discendente o ascendente e loro beni e
anche altre persone.
La violenza deve intimidire una persona sensata.
Il timore reverenziale (soggezione psicologica che si ha verso una figura autorevole) non è violenza.
Minaccia di fare valere un diritto art. 1438 c.c. “la minaccia di far valere un diritto può essere causa
di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.”
11.12.4 Azione di nullità
Art. 1421 c.c. “salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.”
Le nullità relative sono fatte valere solo da una delle parti (es. contratto di vendita di beni online ai
consumatori che non contiene certe disposizioni previste dalla legge, è un contratto nullo, ma solo il
consumatore può rilevare la nullità).
Art. 1422 c.c. “l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti
dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.” (azioni di ripetizione = diritto della parte a
riavere la somma di denaro ingiustamente versata in precedenza, si prescrive di solito in 10 anni).
Art. 1423 c.c. “il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.”
Conversione del contratto nullo: il contratto nullo può essere convertito in diverso contratto di cui contiene
requisiti sostanza e forma art. 1424 c.c. “il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del
quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti,
debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.”
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In certi casi, la legge prevede in automatico la conversione del contratto nullo (conversione legale).
Nullità parziale art. 1419 c.c.: il contratto è nullo se le parti non l’avrebbero voluto senza le parti o le clausole
nulle; il contratto è valido se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Conseguenze della nullità (sempre dichiarata dal giudice):
• Sentenza dichiarativa (la nullità esiste già prima che venga constatata dal giudice, in seguito viene
solo dichiarata)
• Di regola tra le parti del contratto c’è effetto retroattivo (le parti devono restituire ciò che hanno
avuto in forza del contratto nullo)
• Rispetto ai terzi c’è effetto retroattivo, salvo acquisto dei terzi a titolo originario (diritto si costituisce
autonomamente in capo al nuovo titolare a prescindere dalla sua titolarità in capo ad un altro
soggetto, ossia non si verifica nessun trasferimento; es. usucapione)
11.12.5 Azione di annullabilità
Art. 1441 c.c. “l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è
stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da
chiunque vi ha interesse.” Interdetto legale = condannato a una pena detentiva di almeno 5 anni
Art. 1442 c.c. l’azione si prescrive in 5 anni dal venire meno del motivo di o dalla conclusione del contratto.
L’eccezione di annullabilità è imprescrittibile
Convalida contratto annullabile: art. 1444 c.c. “il contratto annullabile può essere convalidato dal
contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del
contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo. Il contratto è pure
convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente
esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.”
Conseguenze annullabilità:
• Sentenza costitutiva (non dichiarativa come nel contratto nullo, perché in questo caso il contratto
esiste, anche se è viziato) → comporta una modifica
• Di regola tra le parti del contratto c’è effetto retroattivo
• Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi art. 1445 c.c. “l'annullamento che non dipende
da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di annullamento.” = inopponibile ai terzi in buona fede, che
hanno acquistato a titolo oneroso, legalmente capaci (non c’è effetto retroattivo) salvo trascrizione
11.12.6 Rescissione del contratto
Con la rescissione c’è uno squilibrio nelle prestazioni contrattuali, che viene alterato da circostanze anomale
presenti nel momento della conclusione del contratto.
• Contratto concluso in stato di pericolo art. 1447 c.c. “Il contratto con cui una parte ha assunto
obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si
è obbligata.” Condizioni inique = sfavorevoli
• Contratto concluso in stato di bisogno art. 1448 c.c. c’è uno stato di bisogno di una parte e l’altra
parte approfitta di tale stato di bisogno = lesione ultra dimidium, sproporzione tra le prestazioni
reciproche di un contratto, eccede della metà il valore della stessa al momento della stipula.
Questa norma si usa solo nei contratti non aleatori.
Azione di rescissione:
• Proposta da parte lesa
• Prescrizione in un anno da conclusione contratto
• Effetti retroattivi tra le parti (si torna alle condizioni precedenti al contratto)
• Non convalidabile, ma nel contratto in stato di pericolo il giudice può assegnare un eventuale equo
compenso per la prestazione art. 1447 c.c.
• Art. 1450 c.c. “il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una
modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.”
• Non opponibile ai terzi in nessun caso
65
11.13 Adempimento delle obbligazioni contrattuali
L’adempimento consiste nell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale e comporta l’estinzione
dell’obbligazione contrattuale stessa.
Quietanza art. 1199 c.c. “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore,
rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una
quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.” = ricevuta di pagamento
• Adempimento fatto al creditore incapace = non è valido a meno che non si provi che è a vantaggio
dell’incapace; art. 1190 c.c. “il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il
debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.”
• Adempimento fatto dal debitore incapace = è comunque valido; art. 1191 c.c. “il debitore che ha
eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.”
11.13.1 Adempimento del terzo
Terzo collaboratore del debitore, valido salvo che nei casi di obbligazioni infungibili (non sostituibili con
nessun altro bene). Art. 1228 c.c. “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento
dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.”
Terzo non collaboratore, valido ma il creditore può rifiutare nei casi art. 1180 c.c. “l'obbligazione può essere
adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo,
se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.”
Pagamento con surrogazione: il terzo subentra rispetto al debitore in luogo del creditore originario
• Surrogazione volontaria
o Art. 1201 c.c. “il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri
diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al
pagamento.” → per volontà del creditore
o Art. 1202 c.c. “il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al
fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il
consenso di questo.” → per volontà del debitore
• Surrogazione legale art. 1203 c.c. ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1. A vantaggio del creditore che paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in
ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche
2. A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,
paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato
3. A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva
interesse di soddisfarlo
4. A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti
ereditari
5. Negli altri casi stabiliti dalla legge
11.13.2 Adempimento al terzo
Terzo legittimato art. 1188/I c.c. “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante.
ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.” Il pagamento,
in questo caso, è valido ed estingue l’obbligazione.
Terzo non legittimato, il debitore non è liberato salvo che:
• Creditore ratifica pagamento o ne approfitta art. 1188/II c.c. “il pagamento fatto a chi non era
legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.”
• Pagamento è stato fatto a creditore apparente art. 1189 c.c. “il debitore che esegue il pagamento a
chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato
in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo
le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.” Sono i casi in cui il debitore in buona fede paga a
chi sembra legittimato a ricevere il pagamento (questo è un altro degli stratagemmi con cui il diritto
consente una veloce circolazione dei beni).
66
11.13.3 Modalità adempimento
Prestazione integrale art. 1181 c.c. “il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se
la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.”
Dazione in pagamento, se creditore accetta e prestazione è eseguita, art. 1197 c.c. “il debitore non può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo
che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.”
La prestazione deve avvenire nel tempo e nel luogo stabiliti.
11.13.4 Termine adempimento
•
•
Termine certo
Termine non indicato:
o Immediatamente
o Termine concordato da parti
o Termine fissato da giudice art. 1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione
deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù
degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia
necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.”
• A favore del debitore art. 1184 c.c. “se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a
favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.” = il debitore
può liberarsi dell’obbligazione prima del termine e il creditore non può esigere la prestazione prima
• A favore del creditore art. 1185 c.c. “il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza,
salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.” = quindi, in questo caso il creditore
può esigere la prestazione prima del termine
• A favore di entrambi
Problema nei termini di pagamento = soprattutto le grandi aziende imponevano dei termini di pagamento
molto lontani a loro favore (sofferenze dei piccoli fornitori); sono stati quindi imposti in via legislativa termini
brevi per debiti di impresa (entro 60 giorni). Anche le pubbliche amministrazioni sono molto in ritardo nei
pagamenti (sofferenze dei lavoratori).
11.13.5 Luogo adempimento
Art. 1182 c.c., se il luogo non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura
della prestazione o da altre circostanze:
• Indicato nel titolo
• Domicilio debitore
• Consegna di cosa certa e determinata: dove si trovava alla nascita dell’obbligazione
• Debiti pecuniari: domicilio del creditore
11.13.6 Imputazione pagamento in caso di pluralità di debiti
Art. 1193 c.c. “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga,
quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al
debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più
oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.”
11.13.7 Debiti pecuniari
Art. 1277 c.c. “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del
pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più
corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.”
• Principio nominalistico: valore teorico di un bene, non tiene conto di domanda e offerta
• Debiti di valuta (importo monetario preciso, da cui poi si calcolano gli interessi) e debiti di valore
(bisogna convertire il debito in un importo monetario)
• Liquidazione del debito = passaggio da debito di valore a debito di valuta (fatto da giudice o da parti)
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11.13.8 Gli interessi
•
•
Corrispettivi, art. 1282/I c.c. “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di
pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.”
Liquidi = trasformati in debiti di valuta; esigibili = il debito è scaduto.
o Frutti civili
o Interessi legali art. 1284/I c.c. “il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al
5 per cento in ragione d'anno.” Il Ministro del Tesoro può modificare annualmente la misura.
- Nel 2021 il tasso di interessi era al 1,25%
- Nel 2020 il tasso di interessi era allo 0,01%
- Nel 2019 il tasso di interessi era allo 0,05%
o Interessi convenzionali art. 1284/II c.c. “allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.”
Moratori (del debitore): dovuti perché un soggetto è in ritardo con un pagamento, possono anche
questi essere determinati legalmente o convenzionalmente, a seconda dei casi
11.13.9 Anatocismo
Art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi.”
È una norma che è stata così introdotta per evitare che i debitori avessero un’esplosione del proprio debito
per gli interessi sugli interessi. Questa norma è prevista anche ad esempio nel Testo Unico Bancario perché
per molti anni (anni ’70-’90), le banche facevano decorrere gli interessi dal giorno successivo in cui venivano
presi i soldi a mutuo con un’esplosione del debito.
esempio
0
Il soggetto x deve dare 1 milione di euro al soggetto y, sul quale c’è un 6% di interessi moratori in automatico.
Il soggetto x non paga il soggetto y e quindi iniziano a prodursi questi interessi moratori annuali. Su questi
interessi maturati, non maturano automaticamente altri interessi, bisogna aspettare 6 mesi.
6% di 1.000.000 = 60.000 : 2 (6 mesi e non 12) = 30.000 euro
Su questi 30.000 di interessi inizieranno a decorrere gli interessi solo passati sei mesi solo se il soggetto y si
mette d’accordo con il soggetto x o solo il giudice dichiara che su questi interessi matureranno altri interessi.
11.14 Risoluzione del contratto
Si ha la risoluzione del contratto in caso di:
• Difetti sopravvenuti alla conclusione del contratto
• Modificazioni nel rapporto sinallagmatico tra le parti:
o Inadempimento di una delle parti (casi più frequenti prima del Covid)
o Impossibilità sopravvenuta
o Eccessiva onerosità sopravvenuta
11.14.1 Rimedi per inadempimento
Eccezione di inadempimento art. 1460 c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei
contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti
o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.” Non si può fare l’eccezione di inadempimento quando per
esempio c’è un termine successivo (es. pagamento immediato ma prestazione erogata dopo 6 mesi).
Sospensione dell’esecuzione contrattuale art. 1461 c.c. “ciascun contraente può sospendere l'esecuzione
della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente
pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.” (es. ipoteca)
Caparra confirmatoria art. 1385 c.c. “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a
titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di
adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra
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è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte
che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che
non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del
danno è regolato dalle norme generali.” → serve a garantire i soggetti nel contratto che saranno risarciti nel
caso di inadempimento dell’altra parte. La risoluzione comporta sia la caparra sia il risarcimento dei danni.
La caparra confirmatoria non fa venire meno il diritto di chiedere adempimento o risoluzione del contratto,
a differenza della caparra penitenziale, che è il corrispettivo del recesso.
Risolubilità del contratto per inadempimento art, 1453 c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive,
quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o
la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere
domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi
l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.”
Domanda di adempimento:
11.14.2 Risoluzione per inadempimento
• Risoluzione giudiziale: davanti al giudice
• Risoluzione di diritto: inserimento di clausole nel contratto
Clausola risolutiva espressa art. 1456 c.c. “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si
risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo
caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi
della clausola risolutiva.” → consente di liberarsi del contratto in modo agevole
Termine per una delle parti art. 1457 c.c. “se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne
l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In
mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la
risoluzione.”
Diffida ad adempiere art. 1454 c.c. “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in
un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà
senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti
o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine
senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.”
11.14.3 Conseguenze risoluzione per inadempimento
Effetti della risoluzione art. 1458 c.c. “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo
tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della
risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente
pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
risoluzione.”
Anche nei casi di recesso di una delle parti nel caso di contratto a esecuzione continuata o periodica, c’è
effetto retroattivo che però non si estende alle prestazioni già eseguite.
Risarcimento danni art. 1453/I c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione
del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”
11.14.4 Risarcimento del danno
Responsabilità del debitore art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
• Deve esserci un’obbligazione tra le parti
• Il danno che la parte adempiente lamenta deve essere una conseguenza dell’inadempimento
• Il debitore può liberarsi della responsabilità di pagare il danno solo provando che il danno sia
derivante da una causa non imputabile a egli (es. sciopero lavoratori NO)
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11.14.5 Danno risarcibile
Art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la
perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e
diretta.” Quindi, si deve risarcire il danno patrimoniale, inteso sia come:
• Danno emergente (perdita) = spese fatte inutilmente
Es. danno d’immagine
• Lucro cessante (mancato guadagno)
In certi casi si può risarcire il danno non patrimoniale, non ha un contenuto economico ma si può quantificare:
• Risarcimento per equivalente: conversione dei danni subiti in una somma di denaro
• Riparazione in forma specifica: rimettere il soggetto nella stessa situazione prima del danno
Responsabilità della parte non in una buona fede nella conclusione del contratto (responsabilità
precontrattuale) → bisogna pagare solo le spese fatte inutilmente dalla controparte e non tutti i danni insorti.
Art. 1223 c.c.: danno che sia la conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento (non c’è proprio una
regola matematica, viene affidato alla sensibilità dei giudici).
Art. 1225 c.c.: danno prevedibile, salvo nei casi di inadempimento doloso “se l'inadempimento o
il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel
tempo in cui è sorta l'obbligazione.”
Art. 1227/I c.c.: concorso di colpa del creditore “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate.”
Art. 1227/II c.c.: evitabilità del danno “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
Art. 1226 c.c.: valutazione equitativa “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa.” es. danno alla reputazione
Art. 1224/II c.c.: maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie “al creditore che dimostra di aver subito un
danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli
interessi moratori.” → ulteriore risarcimento oltre gli interessi convenzionali o legali
11.14.6 Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
Impossibilità totale art. 1463 c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per
la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve
restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.”
• Risoluzione di diritto
• Impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore (es. cancellazione voli durante il Covid)
• Debitore non in mora (mora = ritardo ingiustificato nella prestazione)
• Contratti ad effetto traslativo = viene meno l’effetto traslativo in caso di impossibilità sopravvenuta
Impossibilità parziale art. 1464 c.c. “quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può
anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.”
11.14.7 Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Contratto con prestazioni corrispettive art. 1467 c.c. “nei contratti a esecuzione continuata o periodica,
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può
domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo. La risoluzione non può essere
domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è
domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.”
Non deve essere un contratto aleatorio.
11.14.8 Conseguenze della risoluzione
•
•
•
Liberazione da obbligazioni contrattuali tra le parti
Restituzione prestazioni già eseguite, tranne che per prestazioni continuate o periodiche
Non pregiudica i diritti dei terzi, salva trascrizione della domanda di risoluzione
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XII. Contratti di trasferimento dei beni
12.1 Vendita
Il contratto di compravendita è così frequente che la parte generale del Codice civile italiano è un po’
costruita intorno al contratto di compravendita.
Art. 1470 c.c. “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.” → altro diritto = diritto reale minore
• Contratto oneroso = entrambe le parti sono dovute a prestazioni (trasferimento e pagamento)
• Contratto con effetti reali = comporta il trasferimento del diritto nel momento immediato in cui si
conclude il contratto di vendita, la consegna può avvenire successivamente in adempimento del
contratto (salvo eccezioni)
• Contratto consensuale = basta il consenso delle parti
• Normalmente effetto traslativo immediato (salvo eccezioni)
12.1.1 Vendita con effetti obbligatori
In alcuni casi la vendita non ha un effetto reale, ma può avere un effetto semplicemente obbligatorio, cioè le
parti si obbligano tra di loro.
• Vendita alternativa = finché non si decide l’oggetto della vendita, non c’è traslazione del diritto
• Cose generiche = ci deve essere l’individuazione del bene
Vendita di cose future art. 1472 c.c. “nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti
di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.”
Vendita di cosa altrui art. 1478 c.c. “se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del
venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel
momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.”
Vendita a rate con riserva della proprietà = era caduta in disuso, ma ora viene riutilizzata (es. vendite
immobiliari); il trasferimento della proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata di prezzo del bene.
L'acquirente ottiene immediatamente la detenzione del bene e si assume i rischi dal momento della
consegna.
12.2 Obbligazioni
12.2.1 Obbligazioni del compratore
Il compratore è tenuto al pagamento del prezzo.
Art. 1498 c.c. “il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.” →
deciso dalle parti, se no avviene al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue
Art. 1475 c.c. “le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è
stato pattuito diversamente.” → vendite poste in essere tra soggetti entrambi privati o imprenditori.
12.2.2 Obbligazioni del venditore
Il venditore è tenuto a far acquistare proprietà al compratore. Deve anche consegnare la cosa al compratore:
• Modalità consegna art. 1477 c.c. “la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al
momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme
con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare
i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.”
• Luogo consegna art. 1510 c.c. “in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve
avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza,
ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso
contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera
dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto
sono a carico del compratore.”
71
12.3 Garanzie
12.3.1 Garanzia per vizi
Art. 1490/I c.c. “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.”
Vizi occulti art. 1491 c.c. “non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva
i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il
venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”
Mancanza di qualità (vizi rilevanti) art. 1497 c.c. “quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero
quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione
del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di
qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.” → soggetto a decadenza e prescrizione art. 1495 c.c.
Vizio denunciato entro i termini art. 1495 c.c. “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia
i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione
si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione
del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto
giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.”
• Entro 8 giorni dalla scoperta = termine di decadenza
• In un anno dalla consegna = termine di prescrizione
Rimedi per vizi art. 1492 c.c. “nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta
la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la
risoluzione.”
• Azione redibitoria, per risoluzione del contratto
• Azione estimatoria, per riduzione del prezzo
Risarcimento dei danni art. 1494 c.c. “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento
del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al
compratore i danni derivati dai vizi della cosa.” → solo per colpa del venditore
Esclusione della garanzia art. 1490/II c.c. “il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se
il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”
• Per accordo (patto) delle parti si può escludere la garanzia
• Salva malafede venditore
12.3.2 Garanzia buon funzionamento
Art. 1512 c.c. “se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa
venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro
trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il
giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in
modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.”
Quindi nel secondo caso, il contratto non si risolve, ma si predispone la sostituzione/riparazione della cosa o
il risarcimento dei danni.
12.3.3 Garanzia per vendita beni di consumo
Le regole sui contratti dei consumatori sono state introdotte con direttive dell’Unione Europea per ragioni
economiche (idonea tutela). Disciplina molto più dettagliata del Codice civile.
Conformità dei beni al contratto art. 129 cod. cons. “per essere conforme al contratto di vendita, il bene
deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) Corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la
funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto
di vendita
b) Essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il
venditore abbia accettato
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c) Essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal
contratto di vendita; e
d) Essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
In più, il bene deve rispettare anche una serie di requisiti oggettivi.”
Art. 135 bis cod. cons. obblighi del venditore e condotta del consumatore: il compratore ha diritto a sua
scelta alla riparazione o sostituzione del bene e ove questo non sia possibile, alla riduzione del prezzo o alla
risoluzione del contratto. Quindi i rimedi sono:
• Riparazione o sostituzione della cosa
• Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto
“Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se
i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze.”
Art. 133 cod. cons.:
• Difetto manifestato entro 2 anni dal momento della consegna (può essere anche garantito per un
tempo più lungo se deciso dal produttore)
• Azione si prescrive entro 26 mesi dalla consegna
• Imprescrittibile per difetti dolosamente occultati dal venditore
• Beni usati (es. rivenditore di auto usate o rivendita di vestiti vintage) = prescrizione di un anno
12.3.4 Garanzia per evizione
Evizione = un terzo fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l'ha comprata,
il venditore ha l'obbligo di garantire l'assenza di tale rischio.
Sospensione pagamento del prezzo art. 1481 c.c. “il compratore può sospendere il pagamento del prezzo,
quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il
venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore
al tempo della vendita.”
Evizione totale del bene art. 1483 c.c. “se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di
diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo.”
Perdita della garanzia del compratore art. 1485 c.c. “il compratore convenuto da un terzo che pretende di
avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato
con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni
sufficienti per far respingere la domanda.”
12.4 Tipologie di vendita
•
•
•
•
Con riserva di gradimento art. 1520 c.c. “quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte
del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al
venditore.”
A prova art. 1521 c.c. “la vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa
abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e
secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.” → si fa una prova del bene
Su campione art. 1522 c.c. “se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire
come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al
compratore il diritto alla risoluzione del contratto.” → il campione deve essere rappresentativo del
bene; decadenza e prescrizione art. 1495 c.c. il campione deve essere rappresentativo del bene
Su documenti art. 1527 c.c. “nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti
dal contratto o, in mancanza, dagli usi.” → è una modalità non di vendita ma di consegna.
12.5.1 Vendita di immobili
•
A misura art. 1537 c.c. “quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua
misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha
diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.
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•
•
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il
supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la
ventesima parte della misura dichiarata.”
A corpo art. 1538 c.c. “nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e
non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento
di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata
nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta
di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.”
Di immobili da costruire (L. 210/2004 e D. lgs 122/2005): obbligo per il venditore/costruttore di un
immobile di rilasciare una garanzia fideiussoria o assicurativa in favore del compratore.
12.5.2 Vendita con patto di riscatto
Art. 1500 c.c. “il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la
restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo
superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.”
• È una condizione risolutiva, In cui il venditore ha un diritto potestativo: ci si accorda che se il
venditore lo vuole, può riscattare il bene venduto.
• Entro 2 anni per mobili, entro 5 anni per immobili.
• Effetto retroattivo nel momento in cui il venditore dichiara di voler tornare proprietario del bene
• Non deve rimborsare più del prezzo e le spese, perché si vuole evitare che la vendita con patto di
riscatto si trasformi in una violazione del divieto di patto commissorio
• Divieto di patto commissorio = patto con il quale una parte vende un certo bene e si riserva la
possibilità di ricomprare il bene, ma a un prezzo molto superiore; può nascondere degli interessi
convenzionali più alti di quelli consentiti dalla legge e può consentire a dei soggetti di approfittarsi di
debitori che siano in condizioni economiche fragili o delicate
• Patto di retrovendita ha efficacia solo obbligatoria, quindi solo tra le parti (il terzo non subisce
conseguenze dell’esercizio del patto di riscatto)
12.5.3 Vendita a rate con riserva della proprietà
Passaggio della proprietà e dei rischi art. 1523 c.c. “nella vendita a rate con riserva della proprietà, il
compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal
momento della consegna.”
Il bene non può essere aggredito dai creditori del compratore.
Il contratto non si risolve per inadempimento di una sola rata non maggiore di 1/8 del prezzo.
Risoluzione per inadempimento art. 1526 c.c. “se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento
del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della
cosa, oltre al risarcimento del danno.”
• Restituzione rate, con eventuale equo compenso
• Non restituzione delle rate, stabilita da contratto
12.5.4 Permuta
Art. 1552 c.c. “la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose,
o di altri diritti, da un contraente all'altro.”
• Bene o diritto contro altro bene o diritto
• Si applicano le stesse norme sulla vendita
12.5.5 Contratto estimatorio
Art. 1556 c.c. “con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si
obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.”
Esempio: le edicole o le librerie pagano solo quello che vendono, se no lo restituiscono
• Tradens (colui che consegna) ed accipiens (colui che riceve)
• Con la consegna, il rischio di perdita passa all’accipiens, ma non la proprietà dei beni
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12.5.6 Somministrazione
Art. 1559 c.c. “la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un
prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.”
A tempo determinato o indeterminato art. 1569 c.c. “se la durata della somministrazione non è stabilita,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito
dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.”
In ceti casi ci può essere un’esclusiva:
• A favore del somministratore art. 1567 c.c. “se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a
favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né,
salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano
oggetto del contratto.”
• A favore dell’avente diritto alla somministrazione art. 1568 c.c. “se la clausola di esclusiva è pattuita
a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per
cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente,
prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L'avente diritto alla
somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose
di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito
il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.”
12.5.7 Concessione di vendita
È un passo in avanti rispetto alla somministrazione in esclusiva, perché non solo si forniscono ai rivenditori
determinati prodotti ma si concede ai rivenditori di utilizzare il marchio e l’insegna.
Prezzi e condizioni contrattuali sono di solito imposti.
12.5.8 Franchising
Il franchising (o affiliazione commerciale) è un contratto nato perché elaborato dalle stesse parti, ora
considerato “tipizzato”, è un sistema che rende indistinguibile il rivenditore dal produttore. L. 129/2004
Due soggetti: franchisor (somministra i beni) e franchisee (compra i beni per rivenderli).
Imposizione da parte del franchisor di royalty, entry fee, formazione addetti, regole di vendita ecc.
12.5.9 Mutuo
Art. 1813 c.c. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di
danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”
• Mutuante e mutuatario
• Contratto reale = necessario che vi sia il trasferimento materiale del bene
Naturalmente oneroso art. 1815 c.c. “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere
gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”
Quindi ci può essere un tasso di interessi legale o convenzionale, e degli interessi usurari = superano un certo
limite previsto dalla L. 108/1996
Termine per la restituzione:
• Art. 1816 c.c. “il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il
mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.”
• Art. 1817 c.c. “se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto
riguardo alle circostanze. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine
per il pagamento è pure fissato dal giudice.”
Inadempimento pagamento rata o interessi:
• Art. 1819 c.c. “se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non
adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le
circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.”
• Art. 1820 c.c. “se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può
chiedere la risoluzione del contratto.”
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XIII. Contratti di utilizzazione di beni
13.1 Locazione
Art. 1571 c.c. “la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.” es. affitto monopattino elettrico
• Locatore si obbliga a fare utilizzare una cosa
• Conduttore si obbliga a pagare un canone
• Locazione bene produttivo (es. magazzino, fabbrica, albergo ecc.) = affitto (no edifici abitativi)
Tempo determinato art. 1573 c.c. “salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo
eccedente i trent'anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto.”
Norma imperativa
Per evitare di immobilizzare l’attività.
Tempo indeterminato art. 1574 c.c. quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa
si intende convenuta:
• Case senza arredamento = 1 anno
• Camere o di appartamenti mobiliati = durata della pigione
• Cose mobili = durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo
• Mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano = durata della locazione del fondo
stesso.
Serve la forma scritta solo per la locazione di immobili maggiore di 9 anni. In realtà, i contratti conclusi per
immobili urbani sono sempre redatti per iscritto obbligatoriamente.
13.1.1 Obbligazioni del locatore
Art. 1575 c.c.:
• Consegnare la cosa in buono stato di manutenzione
• Mantenere la cosa in buono stato (condizioni da poter servire)
• Garantire al conduttore il pacifico godimento durante la locazione, senza che terzi lo disturbino
13.1.2 Obbligazioni del conduttore
Art. 1587 c.c.:
• Prendere in consegna la cosa
• Pagare il canone nei termini convenuti
• Utilizzare il bene in conformità del contratto, con la normale diligenza
• Restituire la cosa al termine della locazione
13.1.3 Rapporti con i terzi
Il contratto di locazione crea un diritto personale di godimento del conduttore sul bene locato.
Molestie di fatto art. 1585/II c.c. “non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di
avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.” → il locatore in questo
caso non deve intervenire
Molestie di diritto:
• Artt. 1585/I c.c. “Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso
o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.” →
il locatore in questo caso deve intervenire
• Art. 1586 c.c. “se i terzi, che arrecano le molestie, pretendono di avere diritti sulla cosa locata,
il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i
terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel
processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha
interesse a rimanervi.”
Terzo acquirente art. 1599 c.c. “il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa
anteriore all'alienazione della cosa.” = se c’è un contratto scritto anteriore al momento del trasferimento del
bene, il contratto di locazione è opponibile a colui che acquista il bene (non può farlo venir meno).
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13.1.4 Sublocazione
Art. 1594 c.c. “il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non
può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve
essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.”
• Cosa immobile = salvo che il contratto lo vieti
• Cosa mobile = se autorizzato o consentito dagli usi
I contratti di locazione e sublocazione sono collegati: se viene meno il contratto di locazione, viene meno
anche quello di sublocazione.
13.2 Locazioni di immobili urbani abitativi
Contrattazione collettiva tra associazioni dei locatori e dei conduttori (solo su immobili in città medio-grandi,
perché mancano gli accordi) (3 + 2):
• Canone prefissato (basso rispetto alle medie di mercato)
• Durata 3 anni
• Scadenza contratto = proroga o rinnovo automatico per 2 anni, salvo disdetta
Contrattazione libera (4 + 4):
• Canone libero, contrattato tra le parti (in base al mercato)
• Durata 4 anni
• Scadenza contratto = rinnovo automatico per 4 anni, salvo disdetta
Norme a tutela del conduttore:
• Prelazione se l’immobile viene messo in vendita
• Prelazione per eventuale nuova locazione dopo lavori
• Risarcimento per illegittimo diniego al rinnovo (in teoria il conduttore ha diritto al rinnovo
automatico)
• Diritto o anche facoltà contrattuale di recesso per gravi motivi con preavviso di 6 mesi
Sublocazione (ci può essere una clausola che la proibisce in entrambi i casi):
• Totale: solo con il consenso del locatore
• Parziale: previa comunicazione al locatore, se non esclusa
Successione nel contratto:
• Coniuge, eredi, parenti ed affini conviventi continuano a godere dell’immobile in caso di morte del
conduttore
• Coniuge continua a godere dell’immobile in caso di separazione o divorzio
13.3 Locazioni di immobili urbani non abitativi
•
•
•
•
•
•
•
Canone liberamente concordato tra le parti
Durata 6 o 9 anni
Rinnovo automatico, salva disdetta
Conduttore ha diritto al recesso per gravi motivi o se previsto in contratto (es. pensione)
Cessione del contratto senza il permesso del locatore se ha luogo assieme a cessione di azienda
Diritto di prelazione del conduttore su acquisto
Indennità per perdita di avviamento per fine del rapporto di locazione (“che non sia dovuto
a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore”) = somma di denaro che il
locatore (proprietario) deve al conduttore (titolare dell'attività)
13.4 Locazione finanziaria
Locazione finanziaria = leasing, ha finalmente trovato la sua collocazione legislativa nella L. 124/2017
Il concedente attribuisce l’utilizzo di un bene a un altro soggetto per un certo periodo.
L’utilizzatore paga dei canoni periodici ed ha opzione per acquisto al termine del contratto, oppure
restituisce il bene.
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Utilizzatore:
• Paga il canone
• Subisce il rischio della perdita del bene (tenuto comunque a pagare le quote del canone)
• Cura della manutenzione ordinaria del bene
• Ha opzione di acquisto
• Ha generalmente opzione di proroga del contratto, normalmente prevede delle condizioni
economiche più basse
Conviene per le aziende perché ci sono dei trattamenti fiscali di vantaggio.
Sale and lease back = tipo particolare di leasing, un soggetto, generalmente una impresa, cede un proprio
bene immobile ad una società di leasing o ad una banca (per procurarsi liquidità immediatamente a un costo
si presume sia più conveniente), mantenendone tuttavia il possesso e quindi l'utilizzo.
Il bene in leasing appartiene originariamente all’utilizzatore.
13.5 Leasing operativo
Nel leasing operativo è lo stesso produttore a mettere a disposizione dell’utilizzatore un bene, in cambio di
un canone periodico.
Al termine l’utilizzatore può restituire il bene, chiederne la sostituzione o prolungare il contratto.
Serve alle aziende produttrici sostanzialmente per mettere sul mercato più facilmente i propri beni.
13.6 Locazione finanziaria di immobile
Legge abbastanza recente, ma ha preceduto quella del leasing generale (L. 208/2015).
Concerne un immobile da adibire ad abitazione principale (privati non aziende).
È la banca o l’intermediario finanziario ad acquistare o far costruire l’immobile.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha il diritto di acquistare l’immobile.
13.7 Comodato
Art. 1803 c.c. “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile,
affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.”
È, quindi, un contratto reale e gratuito di beni mobili o immobili (es. figlio che usa l’auto dei genitori).
Comodatario:
• Deve custodire il bene
• Può usare il bene solo per l’uso determinato nel contratto
• Non può concedere il bene a terzi, salvo consenso del comodante
• Deve restituire immediatamente il bene se viola obblighi
• Deve restituire il bene alla scadenza o se il comodante ne ha bisogno urgente ed imprevisto
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XIV. Contratti per esecuzione di opere e servizi
14.1 Appalto
Art. 1655 c.c. “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
• Committente o appaltante conferisce l’incarico e retribuisce
• Appaltatore si incarica di compiere un’opera o un servizio con propria organizzazione di mezzi
Subappalto art. 1656 c.c. “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se
non è stato autorizzato dal committente.”
Eventuali variazioni:
• Concordate art. 1659 c.c. “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute
dell'opera se il committente non le ha autorizzate. Anche quando le modificazioni sono state
autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha
diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.” → l’autorizzazione
si deve provare per iscritto.
• Necessarie art. 1660 c.c. “se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare
variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da
introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le
circostanze, un'equa indennità.”
• Ordinate art 1661 c.c. “il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro
ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al
compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato
globalmente.”
Diritto di verifica dei lavori del committente art. 1662 c.c. “il committente ha diritto di controllare lo
svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.”
Collaudo dell’opera prima della consegna art. 1665 c.c. “il committente, prima di ricevere la consegna, ha
diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo
mette in condizioni di poterla eseguire. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve
termine, l'opera si considera accettata.” La consegna implica accettazione dell’opera.
• Opera divenuta impossibile: art. 1672 c.c. “se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è
divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il
committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in
proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.”
• Opera deteriorata o distrutta prima di accettazione: rischio di perimento a carico dell’appaltatore
Recesso del committente art. 1671 c.c. “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata
l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.”
Morte dell’appaltatore art. 1674 c.c. “il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore,
salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente
può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona
esecuzione dell'opera o del servizio.”
Prezzo:
• A forfait = prezzo complessivo per il bene
• A misura = prezzo a misura (es. tot euro a metro2)
Si può richiedere una revisione del prezzo art. 1664 c.c.:
• Variazioni imprevedibili di costo dei materiali e della manodopera (oltre il 10%)
• Difficoltà impreviste di tipo geologico o idrico
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Art. 1667 c.c. “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è
dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano
riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve,
a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La
denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.”
Rimedi per difformità o vizi art. 1668 c.c.:
• Risoluzione del contratto (vizi gravissimi) → rimborso di tutto
• Eliminazione dei vizi o riduzione prezzo (vizi meno gravi)
• Eventuale risarcimento del danno
Garanzia decennale per immobili destinati a lunga durata (art. 1669 c.c.) perché i vizi possono emergere dopo
un lungo periodo.
14.2 Contratto d’opera
Art. 2222 c.c. “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.”
In questo caso non è coinvolto un professionista (come nel caso dell’appalto), il soggetto lavora
prevalentemente con le sue risorse e in autonomia.
14.2.1 Contratto d'opera professionale
Art. 2229 c.c. ss. “la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi o elenchi.” → professionista iscritto ad albi o elenchi.
Esecuzione dell’opera art. 2232 c.c. “il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di
altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.” Il prestatore
è responsabile, nel caso, per gli errori e le negligenze dei collaboratori.
Responsabilità del prestatore d’opera art. 2236 c.c. “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”
L’idea è che se il problema è molto difficile, la responsabilità deve essere diminuita per proteggere il
prestatore d’opera. Negli anni ’70 c’è stata una contestazione e questa norma è stata sempre meno applicata,
perché l’idea è che il prestatore dovrebbe essere in grado di effettuare interventi anche più complicati. In
questo modo si è andati all’opposto, cioè valutare i professionisti in modo eccessivamente severo. Ora si è
trovata una mediazione nella giurisprudenza per cui in realtà la norma è applicata così solo nei casi in cui i
problemi siano veramente molto difficili.
Recesso art. 2237 c.c. “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese
sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per
giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.”
14.3 Mandato
Art. 1703 c.c. “il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per
conto dell'altra.” La rappresentanza viene spesso conferita con il mandato.
• Mandante da incarico di compiere atti giuridici
• Mandatario si obbliga a compiere atti giuridici
Onerosità art. 1709 c.c. “il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle
parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.”
Il mandante deve comunque tenere mandatario indenne da spese sostenute, anche se è gratuito
Artt. 1710-1718 c.c. obblighi mandatario:
• Diligenza del mandatario art. 1710 c.c. “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con
la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è
valutata con minor rigore.”
80
•
Limiti del mandato art. 1711 c.c. “il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto
che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica.”
• Comunicazione dell’eseguito mandato art. 1712 c.c. “Il mandatario deve senza ritardo comunicare
al mandante l'esecuzione del mandato.”
• Rendiconto art. 1713 c.c. “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”
Mandato con rappresentanza = il contratto sarà concluso in nome e per conto del mandante
Mandato senza rappresentanza = il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio
Effetti con riguardo ai terzi del mandato senza rappresentanza:
• Terzi non possono agire verso il mandante
• Talora il mandante può agire verso i terzi (es. art. 1705 c.c. “il mandante, sostituendosi al mandatario,
può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.”)
Estinzione mandato:
• Scadenza del termine
• Compimento dell’affare
• Morte o incapacità di una delle parti
• Rinuncia del mandatario
• Revoca mandante art. 1723 c.c. “il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche
nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante.”
14.4 Mediazione
Art. 1754 c.c. “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza
essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.”
Esempio: agenzia immobiliare, che chiede una percentuale (provvigione)
Hanno diritto alla provvigione anche senza incarico conferito espressamente.
La provvigione è dovuta da entrambe le parti, nella misura prevista dagli usi, se non diversamente stabilito.
Solo gli iscritti all'albo dei mediatori hanno diritto alla mediazione.
14.5 Agenzia
Art. 1742 c.c. “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto
dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”
L'agente lavora in modo autonomo, non è un dipendente, può avere o meno la rappresentanza.
È un incarico che deve avere una certa stabilità.
Diritto di esclusiva art. 1743 c.c. “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella
stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona
e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.” → vale per entrambe le parti
Patto di non concorrenza art. 1751 bis c.c.: è valido, se limitato nel tempo (la sua durata non può eccedere i
due anni successivi all'estinzione del contratto) e in cambio di indennità.
Provvigione dovuta per i contratti conclusi con il cliente, anche quelli conclusi in futuro senza il suo aiuto.
Indennità di fine rapporto se ha procurato nuovi clienti o un incremento degli affari (art. 1751 c.c.).
14.6 Factoring
Consiste nella cessione di crediti di impresa, in cambio di una percentuale (L. 52/1991).
Il vantaggio non è solo avere subito denaro, ma che queste società gestiscono proprio loro i crediti.
Il finanziamento può essere:
• Pro solvendo = è vincolato all’evento che il credito sia realmente incassato (diritto di rivalsa sul
cedente in caso di mancato pagamento da parte del debitore.)
• Pro soluto = il finanziamento si ha indipendentemente dal fatto che il credito sia incassato (la società
di factoring si assume il rischio di mancato pagamento anche nel caso di insolvenza del debitore)
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XV. Diritto e mercato
15.1 Mercato e disciplina giuridica
Il diritto privato si occupa principalmente di rapporti economici tra i soggetti. Il modo in cui il diritto disciplina
certi settori ha ovviamente un’influenza sul mercato (es. mancanza di tutela criptovalute). È anche ovvio che
il contesto storico e quello politico influenzano le regole giuridiche.
L’ideologia liberale classica limitava fortemente il ruolo dello Stato al prelievo fiscale e al ruolo di garante del
funzionamento del mercato, il quale si autoregolava e Il diritto privato si occupava solo dei rapporti tra privati.
Il regime fascista, invece, prevedeva il completo controllo del sistema economico, con la nazionalizzazione
delle principali attività produttive e la regolamentazione dei rapporti tra Stato e forze economiche-sociali.
Dopo la II guerra mondiale, inizia il cosiddetto stato sociale o welfare state: preminenza dello Stato rispetto
alle libertà individuali, con fine esclusivo di garantire i soggetti più deboli. Il benessere individuale doveva
contribuire al benessere collettivo → interventi pubblici di tutela dei diritti individuali (al lavoro e alla
pensione, alla salute, bisogni sociali) e accertamento del ruolo di propulsione e coordinamento nello Stato.
Il modello di stato sociale entra in crisi alla fine del XX secolo, in forza di critiche e riforme di stampo liberista
e della politica europea in materia di concorrenza; e si ha come conseguenza: dismissioni e privatizzazioni di
aziende pubbliche, riforme nella gestione del mercato, riduzione del peso statale nel governo dell’economia.
15.2 Impresa e imprenditore
Economia di mercato: chiunque può intraprendere un’attività imprenditoriale (art. 2082 c.c. imprenditore)
L’impresa è l’organizzazione dei fattori produttivi (capitale, beni e lavoro) da parte di un imprenditore
professionale, ai fini di produzione o dello scambio di beni e servizi.
Segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna, marchio (beni immateriali, che hanno un valore economico).
Impresa in forma individuale (singolo imprenditore) o in forma collettiva (società, art. 2247 c.c.).
Tipologie di società: di persone, di capitali e cooperative.
Le società con personalità giuridica hanno una limitazione della responsabilità dei soci.
Le società quotate nei mercati regolamentati offrono azioni attraverso la raccolta del risparmio presso il
pubblico (sono sottoposte al controllo della Consob “Commissione nazionale per le società e la Borsa”).
I soggetti pubblici possono esercitare attività di impresa direttamente o a mezzo di partecipazioni in una
società privata per perseguire interessi pubblici e all’interno di una serie di limitazioni poste dall’UE.
15.3 La concorrenza
Le teorie economiche liberiste affermano che in un libero mercato la concorrenza ha effetti benefici
sull’economia generale ed è vantaggiosa per soggetti coinvolti.
Art. 43 Cost. “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.”
L’Unione Europea ha quindi limitato i casi di monopolio, solo in casi precisi, e lo stato deve vigilare sulla
effettività della libera concorrenza, per evitare distorsioni del mercato a causa di accordi tra privati o posizioni
di privilegio (es. con gli operatori telefonici anni fa) → Autorità garante della concorrenza.
Limiti alla concorrenza:
• Abuso di posizione dominante (imporre prezzi e condizioni, discriminare i contraenti o richiedere
prestazioni ulteriori)
• Intese restrittive della libertà di concorrenza (su prezzi e servizi o accordi di specializzazione)
• Concentrazioni di mercato, a mezzo di acquisizione o fusioni societari
Le attività potenzialmente lesive della concorrenza devono essere autorizzate. Vigilanza europea e nazionale:
• Unione Europea artt. 101 e 102 Trattato mercato europeo.
• Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato L. 281/1990: mercato nazionale e art. 2 L.
249/1997 editoria e comunicazioni
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15.4 Diritto dei consumatori
15.4.1 Professionisti e consumatori
Contraenti considerati “deboli”: i consumatori sono oggettivamente più deboli rispetto ai professionisti
(cause di esperienza, tempo, disponibilità economiche, forza contrattuale ecc.). A questo problema di
debolezza si è ovviato con una serie di direttive dell’UE, trasfuse poi in Codice del consumo, Codice del
turismo, Codice delle assicurazioni private, Testo unico disposizioni in materia bancaria e creditizia ecc.
Art. 3/I lett. a) Cod. Cons. “consumatore o utente: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Art. 3/II lett. c) Cod. Cons. “professionista: persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, o anche un suo intermediario”.
Le regole di tutela si applicano solo ai rapporti tra consumatore e professionista (no solo tra privati).
L’accertamento (se il soggetto agiva come professionista o no) va svolto sulla base della fattispecie concreta.
Nozione di “utilizzo prevalente” (qual è l’utilizzo prevalente del bene per capire se professionista o no).
15.4.2 Clausole vessatorie
Art. 33 Cod. Cons.: sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (valuta il giudice).
Art. 33 Cod. Cons.: clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (es. vincoli per il solo
consumatore, recesso per il solo professionista ecc.) → lista grigia: venditore può dimostrare che non lo sono
Art. 34 Cod. Cons.: non sono vessatorie le clausole oggetto di contrattazione.
La valutazione sul carattere vessatorio non riguarda il prezzo dei beni o servizi o l’oggetto del contratto.
Art. 36 Cod. Cons.: lista nera, contiene le clausole sempre e comunque nulle = “nullità di protezione”,
rilevabile solo da consumatore o giudice. Viene meno solo la clausola viziata, non l’intero contratto.
15.4.3 Contratti dei consumatori
≠ nei contratti normali (rilevabile
da chiunque ne abbia interesse)
Artt. 45-65 Cod. Cons → art. 49 Cod. Cons. (contratti più rischiosi per i consumatori):
• Contratti conclusi fuori dai locali commerciali
• Contratti conclusi a distanza
Prima della conclusione del contratto devono essere date le principali informazioni sullo stesso.
Il professionista deve dare al consumatore informazioni sul contratto, per renderlo consapevole.
Le informazioni devono essere leggibili e utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.
Contratti telefonici: identificazione chiara dell’identità e dello scopo della telefonata, il consumatore è
vincolato solo dopo la sottoscrizione all’offerta o l’accettazione scritta.
15.4.4 Diritto di recesso
Il recesso è applicabile solo se il contratto lo consente (no esecuzione già iniziata, beni su misura);
esplicitamente, entro 14 giorni da contratto servizio o possesso beni.
Col recesso il contratto si scioglie: il consumatore restituisce i beni o prova di averli spediti, il professionista
rimborsa pagamenti e spese di spedizione. Il consumatore, invece, deve pagare spese di riconsegna del bene,
spedizione e consegna bene (spesso però lo fa il venditore). Il rimborso è diminuito se il bene è danneggiato.
15.4.5 Pratiche commerciali scorrette
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: su richiesta del consumatore o microimpresa o d’ufficio
può irrogare sanzioni amministrative e vietare al professionista la pratica.
Pratica commerciale = ogni comportamento professionista per promuovere, vendere, fornire bene o servizio.
Art. 20 Cod. Cons.: pratica commerciale scorretta, (es. pubblicità non veritiere), confine molto labile. Il
consumatore cui si fa riferimento è un consumatore considerato “medio”.
Azioni o sommissioni ingannevoli artt. 21 e 22; non consentono al consumatore di assumere decisioni
consapevoli.
Art. 23 Cod. Cons. “Black List”: comportamenti ritenuti sempre ingannevoli
Art. 24 Cod. Cons.: pratiche aggressive, pratiche con molestie o coercizione limitano la libertà contrattuale.
Art. 26 Cod. Cons. “Black List”: pratiche ritenute sempre aggressive
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XVI. Responsabilità civile
16.1 Responsabilità extracontrattuale
È un settore che una volta aveva molto poco spazio mentre ora ha una rilevanza enorme, perché i casi in cui
un soggetto viene danneggiato da soggetti terzi sono sempre di più.
Si chiama anche responsabilità da fatto illecito o aquiliana (dalla lex Aquilia diritto romano).
Non vi è un precedente rapporto obbligatorio tra le parti, ma si è tenuti a risarcire i danni.
Funzioni della responsabilità civile:
• Compensativa: “risarcitoria”
• Preventiva: fare quanto possibile per evitare il danno
• Sanzionatoria: residuo morale, si equipara il danno a un qualcosa di negativo moralmente; quindi, si
sanziona il soggetto solo perché si è comportato male (danni punitivi che hanno negli USA, no Italia
= alla funzione risarcitoria si sovrappone una funzione punitiva)
Responsabilità e assicurazione:
• Assicurazione obbligatoria: es. automobile, infortuni sul lavoro
• Assicurazione volontaria: per difendersi da future negatività (es. sui figli)
Vengono meno la funzione preventiva e quella sanzionatoria.
Danno risarcibile art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Ha avuto una lettura evolutiva.
Fatto = consiste nell’agire dell’uomo
• Commissivo
• Omissivo: es. il datore di lavoro non dà all’operaio gli strumenti di protezione
Colpa = atteggiamento di negligenza, imperizia (inesperienza) o imprudenza
Dolo = volontà del danno
Qualsiasi giudice di fronte a un illecito posto in essere con dolo, tende a risarcire con somme maggiori.
Capacità = chi pone in essere il fatto lesivo deve essere capace di intendere e volere.
Art. 2046 c.c. non risponde l’incapace di intendere e volere, salvo che l’incapacità dipenda da sua colpa.
Art. 2047 c.c. risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto; se il danneggiato non ottiene il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, l’autore del
danno è tenuto a un’equa indennità. Se non c’è un sorvegliante, il giudice darà un indennizzo.
Concorso art. 2055 c.c. in caso di pluralità di responsabili rispondono tutti assieme, solidarmente (il
danneggiato può chiedere la quota di ciascuno o può rivolgersi a chiunque tra i soggetti per esigere l’intero).
Danno può essere:
Poi i soggetti ripartiscono
• Patrimoniale: direttamente economico (es. danno a un bene)
tra di loro.
• Non patrimoniale: non direttamente economico (es. gamba rotta)
o Nei casi previsti dalla legge (una volta collegati solo a reati penali)
o Quando sia la conseguenza della violazione di diritti costituzionalmente tutelati (es. salute)
Ingiustizia del danno = danno contra ius (lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento)
Porta a una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco, va a delimitare i casi che sono risarcibili.
Caso Superga 1953 = incidente aereo Grande Torino; danni subiti dai terzi (dirigenza) = non riconosciuti
Caso Meroni 1971 = calciatore ucciso in incidente stradale; danni subiti dai terzi (dirigenza) = riconosciuti
Nesso di casualità: deve esserci una connessione tra l’evento dannoso e il fatto che l’ha generato
• Causalità materiale: nesso che collega la condotta all’evento illecito (danno-evento)
• Causalità giuridica: nesso che collega l’evento illecito alle diverse conseguenze dannose (dannoconseguenza)
La causalità materiale viene temperata da criteri giuridici → spesso usata causalità adeguata in base al
contesto (sono escluse le condizioni preesistenti).
Cause di giustificazione anche se c’è lesione, non c’è il dovere di risarcire:
• Consenso avente diritto = consenso informato (es. dal dentista per fare panoramica)
• Legittima difesa di sé o altri (art. 2044 c.c. + aggiunte due nuove previsioni)
• Stato di necessità (art. 2045 c.c.) salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
84
Prevista indennità
(ma non sempre)
16.2 Responsabilità oggettive
Sono le fattispecie (più moderne) in cui si afferma la responsabilità anche in assenza di colpa.
Sono fattispecie in cui il danno rientra nell’esercizio di una certa attività (es. danni fatti dai figli).
La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (“caso straordinario”), provato dalla controparte, ma difficile
da provare di solito, se non impossibile. Negatività trasferite sul soggetto danneggiante.
16.2.1 Responsabilità dei genitori
Art. 2048 c.c. Genitori, tutori, insegnanti sono responsabili di fatto illecito del figlio convivente o minore
sotto la propria sorveglianza. In questo caso, il minore è capace di intendere e volere.
La responsabilità viene meno se si prova di non avere potuto impedire il fatto.
16.2.2 Responsabilità dei datori
Art. 2049 c.c. padroni e committenti (datore di lavoro) sono responsabili per fatto illecito dei collaboratori,
nell’esercizio delle loro incombenze (= è necessario che il lavoro che svolgono sia occasione del fatto illecito).
16.2.3 Danno da cose
Cose in custodia art. 2051 c.c. responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
il caso fortuito.
Proprietario o utilizzatore di animali in custodia art. 2052 c.c. responsabile, salvo prova del fatto fortuito.
16.2.4 Rovina di edificio
Art. 2053 c.c. proprietario di edificio o altra costruzione responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina,
salvo prova che rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
16.2.5 Circolazione di veicoli
Art. 2054 c.c.
Conducente = obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
Proprietario = responsabile col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà.
Presunzione di concorso di colpa = i conducenti hanno concorso ugualmente a produrre il danno subito
Conducente e proprietario sono responsabili anche per vizi di costruzione e difetti di manutenzione.
16.2.6 Responsabilità da prodotto
Artt. 124 ss. Cod. Cons. ogni bene mobile difettoso, nato dall’esigenza di tutelare i soggetti danneggiati da
prodotti costruiti “in serie” (responsabilità del produttore).
16.2.7 Risarcimento del danno
• Danno emergente = immediato, perdita patrimoniale subita dalla vittima
• Lucro cessante = mancato guadagno derivato da un illecito altrui
Concorso di colpa del danneggiato art. 1227/I c.c. danni proporzionalmente ripartiti (risarcimento diminuito)
Evitabilità del danno art. 1227/II c.c. il risarcimento non è dovuto se i danni potevano essere evitati con
l’ordinaria diligenza
Compensatio lucri cum danno = se il soggetto riceve un altro risarcimento, va a compensarsi con quello
dovuto dal danneggiante.
16.2.8 Onere della prova
L’onere della prova incombe sul danneggiato nella responsabilità extracontrattuale.
Nella responsabilità contrattuale, invece, il creditore deve solo dimostrare il danno e l’inadempimento.
16.2.9 Prescrizione e cumulo azioni
10 anni rapporto contrattuale e 5 anni rapporto extracontrattuale. È consentito il cumulo delle azioni.
Contrattuali e extracontrattuali insieme.
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XVII. Successioni e donazione
17.1 Introduzione
Alcune posizioni giuridiche soggettive si estinguono con la morte del titolare (es. diritto di usufrutto). In altri
casi, la situazione giuridica non cessa di esistere alla morte del titolare, ma non può neanche essere trasferita
(es. diritti della personalità).
Nel caso in cui i rapporti giuridici non si estinguano con la morte e siano suscettibili di essere trasferiti a terzi,
bisogna stabilire quali siano i soggetti che succedono.
"De cuius" = persona della cui successione si tratta
17.1.1 Successioni anomale
Sono successioni che necessitano di un trattamento particolare, ad esempio nei rapporti di locazione di
immobili ad uso abitativo (se il conduttore muore, si prevede il diritto dei familiari conviventi di subentrare
nel rapporto di locazione).
Art. 42 Cost. tutela del diritto di proprietà = la legge stabilisce norme e limiti alla successione legittima e a
quella testamentaria.
17.1.2 Limiti all'autonomia privata
1) Necessità di garantire la solidarietà familiare: il de cuius non può liberamente decidere la
destinazione di tutte le proprie sostanze, una parte è destinata ad alcuni dei suoi congiunti più stretti
2) Modalità con cui l'autonomia privata si esplica: tradizionalmente, testamento come unico strumento
per decidere la sorte del proprio patrimonio (escludendo il contratto).
Il legislatore dispone la nullità di qualunque convenzione con cui si disponga della propria successione.
Art. 458 c.c. divieto dei patti successori
Problematicità nei casi in cui l'oggetto della successione sia un'azienda = rischi legati all'impossibilità di
pianificare la successione (difficile assicurare la continuità della gestione dell'impresa).
17.1.3 Patto di famiglia
Art. 768 bis c.c. = si ammette la validità del contratto tramite il quale l'imprenditore in vita trasferisce
l'azienda o le partecipazioni societarie ad uno o più dei suoi discendenti, compensando gli altri stretti
congiunti, con denaro o altri beni.
Quindi, nella prassi (soprattutto riguardo ai patrimoni più consistenti) si sono affermati da tempo strumenti
alternativi al testamento per regolare la successione.
Si tratta di atti negoziali conclusi in vita dal de cuius, ma connessi alla sua morte (es. donazione con condizione
di premorienza del donante, assicurazione sulla vita ecc.).
Nel mondo imprenditoriale, sono state elaborate clausole particolari per regolare l'accesso degli eredi nella
compagine delle società nel caso in cui un socio deceda, in modo da contemperare la tutela degli eredi con
quella degli interessi sociali e degli altri soci.
17.2 L'apertura della successione e la capacità di succedere
17.2.1 Attribuzione dell’asse ereditario
Art. 456 c.c. alla morte di una persona si apre la sua successione nel luogo del suo ultimo domicilio.
Patrimonio = asse ereditario (complesso dei rapporti giuridici sia attivi sia passivi)
Delazione (attribuzione) ereditaria = individuazione dei soggetti a cui attribuire l’asse ereditario
Vocazione (chiamata) ereditaria = i soggetti individuati sono chiamati all’eredità
L'eredità è attribuita ai chiamati all’eredità:
• Tramite testamento (successione testamentaria)
• Tramite legge, in assenza di testamento (successione legittima)
Queste due tipologie di successioni possono convivere se c'è un testamento che però non dispone dell'intero
asse ereditario.
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17.2.2 Capacità di succedere
Art. 462 c.c. per quel che riguarda le persone fisiche, hanno capacità di succedere tutti coloro che sono nati
o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Il concepito ha quindi la capacità di succedere, ma la chiamata all'eredità è subordinata dall'evento nascita.
Se c'è un testamento, la legge allarga la capacità di succedere:
• Al nascituro ancora non concepito
• Gli enti
17.2.3 Esclusione dalla successione
Art. 463 c.c. chi ha capacità di succedere può essere escluso dalla successione in caso di indegnità:
• Aver commesso determinati reati contro la persona fisica o la personalità morale del defunto o di
alcuni suoi familiari stretti (es. omicidio, calunnia ecc.)
• Essere decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del de cuius
• Aver commesso un illecito contro la libertà testamentaria del defunto
L'indegnità viene meno con la riabilitazione da parte del de cuius:
• Espressa: il de cuius lo dichiara espressamente
• Tacita: il testatore dispone nel testamento a favore dell'indegno, pur senza espressamente riabilitarlo
17.3. Acquisto dell'eredità
17.3.1 Accettazione dell'eredità
Art. 459 c.c. l'eredità si acquista con l'accettazione, i cui effetti retroagiscono all'apertura della successione.
L'asse ereditario è composto non solo da poste attive, ma anche da poste passive, per cui l'erede subentra
non solo nei diritti ma anche nei debiti del de cuius. Il chiamato deve dunque essere libero di decidere se
acquistare o meno la qualità di erede.
Accettazione = atto unilaterale non ricettizio con cui il chiamato accetta eredità e ha per effetto l'acquisto
della qualità di erede.
L'accettazione non può essere parziale.
Art. 480 c.c. il chiamato all'eredità ha un termine di 10 anni dall'apertura della successione per accettare,
trascorso il quale il diritto all'accettazione si prescrive.
La prolungata assenza di un titolare può porre dei problemi:
• Esigenza di gestione del patrimonio ereditario, quindi la legge attribuisce:
o Al chiamato all'eredità: potere di compiere atti conservativi, di vigilanza e amministrazione
temporanea
o Al giudice: possibilità di nominare un curatore (eredità giacente)
• Esigenza di una scelta in tempi rapidi da parte di alcuni soggetti (es. creditori de cuius): diritto di
chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato dichiari se accetta o meno, trascorso il
quale il chiamato perde il diritto di accettare (actio interrogatoria)
Art. 474 c.c. l'accettazione può essere:
• Espressa: espressa dichiarazione o atto pubblico o scrittura privata
• Tacita: il chiamato pone in essere atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare
17.3.2 Accettazione con beneficio di inventario
Art. 490 c.c. accettazione con beneficio di inventario consente al chiamato di accettare l'eredità mantenendo
però il proprio patrimonio distinto da quello del de cuius
• L’erede non risponderà dei debiti del de cuius con i propri beni personali
• I creditori del de cuius avranno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede
È obbligatoria se il chiamato è:
• Incapace
• Ente diverso dalle persone fisiche (salvo società)
Art. 512 c.c. tutela creditori de cuius: possono chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli
dell'erede.
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17.3.3 Revoca dell'accettazione
L'accettazione, una volta intervenuta, non può essere revocata.
Art. 483 c.c. L'accettazione può solo essere impugnata per violenza o dolo, ma non per errore, se non in
circostanze eccezionali (l'errore più comune è sottostimare il passivo ereditario).
17.3.4 Rinuncia all'eredità
Art. 519 c.c. il chiamato che non abbia ancora accettato può rinunciare all'eredità.
Rinuncia = atto unilaterale non ricettizio formale, revocabile sino a quando l'eredità non sia stata accettata
dal successivo chiamato
17.3.5 Azione di petizione ereditaria
Art. 533 c.c. azione imprescrittibile che consente all'erede di recuperare il bene non solo dal possessore che
si vanti erede, ma entro determinati limiti anche dagli aventi causa di quest'ultimo (cioè coloro che hanno da
esso acquistato il bene).
Limite = non sono tenuti alla restituzione coloro che in buona fede hanno acquistato il bene a titolo oneroso
da parte di colui che si comporta come erede pur senza esserlo (erede apparente).
17.4 La successione legittima
Soggetti suscettibili alla successione legittima = familiari del defunto (dai più stretti ai più lontani)
Art. 565 c.c. coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado, Stato
• Coniuge/coniuge separato a cui non sia stata addebitata la separazione (escluso coniuge divorziato):
o Coniuge + un figlio = 50 e 50
o Coniuge + due o più figli = 1/3 al coniuge e 2/3 diviso tra i figli
o Coniuge + no figli = concorre all’eredità con ascendenti, fratelli e sorelle del defunto
o Coniuge + no figli, ascendenti, fratelli e sorelle = intera eredità
o Diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e diritto di uso su mobili che la
corredano (se di proprietà del defunto o comune)
• Figli, sia dentro sia fuori al matrimonio = se non c’è il coniuge del defunto, succedono in parti uguali
nell’intera eredità, escludendo tutte le altre categorie di successibili
• Ascendenti, fratelli e sorelle = la loro presenza esclude la chiamata degli altri parenti
• Parenti fino al sesto grado = in caso di mancanza delle categorie sopra elencate; un grado esclude
l’altro, partendo dal grado più prossimo al de cuius
Successione dello stato = in mancanza di parenti entro il sesto grado, per garantire la gestione dei beni
ereditari (art. 586 c.c. non risponde del passivo ereditario oltre il valore dell'attivo).
17.5 Il testamento
17.5.1 Definizione
Art. 587 c.c. atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze
o di parte di esse.
• Atto negoziale a causa di morte
• Atto unilaterale
• Atto di contenuto patrimoniale (anche disposizioni non patrimoniali es. riconoscimento di un figlio)
• Atto revocabile
• Atto personale = non c’è possibilità di rappresentanza (art. 591 c.c. non sono capaci di testare i
minori, gli interdetti e gli incapaci naturali)
Alcuni soggetti pur avendo la capacità di succedere, non sono capaci di ricevere per testamento in
determinate circostanze (es. notaio dalla persona di cui ha ricevuto il testamento stesso).
L’ordinamento prevede delle norme peculiari per soddisfare due esigenze: ricostruire l’effettiva volontà del
testatore, che prevale rispetto a quella di tutelare l’affidamento dei destinatari dell’atto, e garantire la
conservazione del testamento (il testatore non può rimediare in caso di vizi).
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•
•
•
•
•
Errore beneficiario o oggetto = disposizione valida se è possibile ricostruire a chi o cosa facesse in
realtà riferimento
Errore motivi = annullamento solo se risulta dall’atto ed è l’unico ad aver determinato la disposizione
Condizione illecita = si considera non apposta
Mancato rispetto dei requisiti previsti = nullità solo se mette in dubbio l’autenticità dell’atto,
annullabilità negli altri casi
Nullità non può essere fatta valere da chi, pur conoscendo causa di nullità, ha confermato la
disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione
17.5.2 Tipologie di testamento
Testamento olografo = più semplice, redatto per iscritto dal testatore.
• Scritto di mano per intero dal testatore (autografia)
• Sottoscrizione
• Datato
La legge pone in obbligo in capo a chiunque sia in possesso di un testamento di questo tipo di presentarlo a
un notaio non appena venga a conoscenza della morte del testatore. Può essere fissato un termine dal giudice
per presentarlo. Dopodiché, il notaio procede alla sua pubblicazione (esecuzione).
Vantaggi = economicità e riservatezza
Svantaggi = rischio di essere distrutto, manipolato o andare perso
Testamento pubblico = art. 603 c.c. il testatore dichiara oralmente le proprie volontà al notaio in presenza
di due testimoni e il notaio formula per iscritto tali volontà. Devono tutti sottoscrivere l’atto e deve contenere
la menzione dell’espletamento di tutte tali formalità ed essere datato.
Testamento segreto = art. 604 c.c. la scheda testamentaria è redatta dal testatore o da un terzo, sigillata e
consegnata personalmente dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni. Il notaio predispone un atto
di ricevimento, che deve essere sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai due testimoni.
È necessaria la pubblicazione, eseguita di propria iniziativa dal notaio.
17.5.3 Revoca del testamento
Liberamente revocabile dal testatore finché è in vita.
Art. 679 c.c. qualunque rinuncia a tale facoltà è priva di effetto e il testatore conserva sempre il diritto di
revocare il testamento.
• Espressa: il testatore dichiara espressamente di voler revocare il precedente testamento
• Tacita: risulta implicitamente da altre circostanze (es. un testamento posteriore contiene disposizioni
incompatibili con quello precedente)
È prevista una revoca di diritto di tutte le disposizioni testamentarie fatte da chi al tempo del testamento non
aveva figli o ignorava di averne, qualora successivamente abbia figli o scopra di averne.
17.6 Il legato
Art. 588 c.c. quando oggetto della successione è uno o più rapporti giuridici determinati, non si ha eredità
ma legato e il beneficiario della disposizione (legatario) succede a titolo particolare nel solo rapporto in
questione. In alcuni casi, la legge prevede un legato (es. diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa
adibita a residenza familiare di proprietà del de cuius), ma di solito è predisposto dal testamento.
Il legatario non risponde dei debiti se non nei limiti del valore della cosa legata.
Art. 649 c.c. a differenza dall’eredità, il legato di acquista automaticamente, salva facoltà di rinunciare.
17.7 La successione necessaria
Art. 536 c.c. figli, coniuge e ascendenti (solo se non ci sono figli) = legittimari
Il patrimonio è idealmente suddiviso in una parte disponibile e una di riserva (legittima), da suddividere tra i
legittimari in quote variabili.
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Queste quote sono calcolate non solo su quanto rimasto nel patrimonio, ma sulla somma di quanto rimasto
più le donazioni fatte in vita, sottratti i debiti (per tutelare i legittimari) → riunione fittizia art. 556 c.c.
Art. 557 c.c. azione di riduzione = volta a reintegrare il patrimonio del de cuius nella misura necessaria ad
assicurare il rispetto della quota di riserva tramite la riduzione delle disposizioni lesive dalla legittima.
A seguito della riduzione, il beneficiario della disposizione “ridotta” deve restituire, nella misura necessaria a
integrare la legittima, quanto ricevuto dal de cuius.
Se il donatario ha alienato il bene = il legittimario leso ha diritto a soddisfarsi sui beni del donatario e in certi
limiti può recuperare il bene dal terzo acquirente (che può però liberarsi con il pagamento dell’equivalente).
17.8 La comunione e la divisione ereditarie
In caso di testamento, il de cuius può aver specificato i singoli beni assegnati agli eredi. Se invece ha disposto
per quote o nel caso di successione legittima, bisogna stabilire la suddivisione.
In mancanza di una divisione, gli eredi sono proprietari in comune dell’asse ereditario = comunione dei beni
C’è un diritto di prelazione con efficacia reale sulle quote degli altri coeredi = art. 732 c.c. retratto successorio
Parziarietà dei debiti = coeredi tenuti al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota
La comunione ereditaria cessa con la divisione, che può essere chiesta dai coeredi in qualunque momento.
Art. 757 c.c. la divisione ha effetto retroattivo
Divisione convenzionale = d’accordo dei coeredi; può essere annullata per violenza o dolo, ma non per errore
Divisione giudiziale = sentenza del giudice, suddivisione in porzioni secondo il valore delle quote o conguagli
o vendita dei beni con successivo riparto del ricavato
Donazioni fatte in vita = considerate un’anticipazione dell’eredità, art. 737 c.c. obbligo di collazione
17.9 La donazione
Art. 769 c.c. la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce
l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa
un’obbligazione.
Atto bilaterale a titolo gratuito, necessario consenso in forma solenne di entrambe le parti (atto pubblico,
non necessario per beni mobili di modico valore, solo consegna art. 783 c.c.).
Art. 771 c.c. divieto di donazione di beni futuri
Spirito di liberalità = consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti;
costituisce la causa della donazione (che deve essere tenuta distinta dai motivi). Se c’è un interesse
patrimoniale diretto del disponente (o anche solo un obbligo morale), lo spirito di liberalità è da escludersi.
Art. 2034 c.c. non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di
doveri morali o sociali.
Art. 770/I c.c. donazione rimuneratoria = fatta per riconoscenza (non può essere revocata e il donante deve
garanzia di evizione)
Art. 770/II c.c. non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque
in conformità agli usi.
Esistono anche atti posti in essere per spirito di liberalità che non sono donazioni.
Sono capaci di donare solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774 c.c.) e che
si trovino in una situazione di capacità di intendere e di volere al momento della donazione (art. 775 c.c.).
Divieto di rappresentanza = vale solo per il donante
Art. 784 c.c. anche in favore del concepito o del nascituro ancora non concepito
• Errore sul motivo = rende la donazione annullabile art. 787 c.c.
• Motivo illecito = donazione nulla art. 788 c.c.
Responsabilità donante = non è responsabile per vizi né è tenuto alla garanzia per evizione
Revocazione = il donatario deve restituire i beni ricevuti in caso di ingratitudine o di sopravvenienza di figli
del donante.
Donazione modale art. 793 c.c. onere posto come obbligo a carico del donatario; non costituisce il
corrispettivo della donazione
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