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Direttive MiFID e MiFID II: Tutela degli Investitori

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DIRETTIVE MIFID
il 1° novembre 2007 è entrata in vigore in tutti gli Stati dell'Unione europea la direttiva 2004/39/CE,
meglio nota come "Direttiva MiFID - Markets in Financial Instruments Directive".
La direttiva ha introdotto importanti novità nell'ambito della disciplina dei mercati, dei servizi e degli
strumenti finanziari, allo scopo di creare a livello europeo un mercato finanziario più integrato e
concorrenziale e, nel contempo, di rafforzare la tutela per l'investitore.
In sintesi, tale tutela si è realizzata attraverso: obblighi informativi a carico della banca, valutazione
di appropriatezza o adeguatezza dei servizi di investimento offerti al cliente o richiesti da
quest'ultimo, esecuzione degli ordini del cliente alle migliori possibili condizioni (best execution),
gestione degli ordini, periodica rendicontazione, informativa sui conflitti di interesse.
Con l'obiettivo di perseguire le medesime finalità e, al contempo, rafforzare ulteriormente i presidi di
tutela per gli investitori, dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la normativa MiFID II. Vari sono i profili
di novità introdotti che sintetizziamo nei seguenti punti: ulteriori indicazioni sulle informazioni relative
ai clienti che devono essere considerate per la valutazione di adeguatezza e sulle operazioni da
sottoporre a tale valutazione, obbligo di individuare preventivamente i clienti ai quali offrire i diversi
tipi di strumenti finanziari, rafforzamento del legame tra le retrocessioni che gli intermediari talvolta
percepiscono da terzi e l'obbligo di offrire ai clienti un miglioramento della qualità del servizio,
maggiore trasparenza e informativa sui costi, ampliamento dei contenuti della rendicontazione
periodica da fornire alla clientela, nonché maggior frequenza della stessa, informazioni sulla
tipologia di consulenza in materia di investimenti prestata, ecc.
Di seguito, si elencano alcune delle principali novità che la MiFID II ha apportato in tema di
prestazione dei servizi di investimento.
CONSULENZA
La MiFID II innova significativamente la materia, introducendo il nuovo concetto di consulenza su
base indipendente. Le imprese di investimento sono pertanto chiamate a specificare ai clienti se:



la consulenza è prestata su base indipendente o meno;
la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di
strumenti finanziari;
l’impresa fornirà ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari
raccomandati.
Alla base del servizio di consulenza resta sempre quel fondamentale presidio di tutela dell’investitore
che è rappresentato dalla valutazione di adeguatezza. Tale valutazione si basa, anzitutto, sulla
raccolta di una serie di informazioni sul cliente:



le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo di specifico di
prodotto o servizio;
la sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere eventuali perdite;
i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
GOVERNANCE DEL PRODOTTO
La MiFID II introduce una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori
di strumenti finanziari. I produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione
per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. Dal
canto loro, i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive
appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target.
AGENTI COLLEGATI
L’agente collegato è persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di
una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento
e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini
dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o
presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.
In Italia questa figura è riconducibile al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (che,
come tale, è persona fisica). La legislazione nazionale non prevede invece l’agente collegato italiano
in forma di persona giuridica: il nostro Paese è quindi l’unico in Europa a non ammettere entrambe
le forme di agente collegato.
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