Uploaded by Vincenzo Della Monica

SGD-G-038 - Formazione personale dell'A.D.

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M_D GSGDNA REG2018 0058022 25-07-2018
Digitally signed by GIUSEPPE
QUITADAMO
Date: 2018.07.25 11:52:34 CEST
1. SCOPO
Scopo delle presenti Linee di indirizzo è quello di disciplinare, con criteri di omogeneità,
l’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del
personale dell’A.D. Si rivolge essenzialmente ai Comandanti/datori ed RSPP, quale supporto
operativo volto ad indirizzare gli stessi verso il doveroso rispetto degli obblighi imposti dalle
disposizioni normative regolamentari, in particolare per quanto attiene al profilo dell’efficacia e
dell’adeguatezza, nell’ottica del continuo e costante miglioramento della tutela della salute e
della sicurezza negli ambienti di lavoro dell’A.D..
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
•
D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 come succ. mod. int. cd. “Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” (di seguito denominato T.U.S.L.);
•
d.P.R. 15 marzo 2010, n.90 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento Militare, a norma dell'art. 14 della L. 28 novembre 2005, n.246 (di seguito
denominato Regolamento);
•
D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 “Codice dell'ordinamento militare”;
•
D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 98/2013 relativo al
riconoscimento dei crediti formativi ed esonero parziale e totale dei percorsi formativi;
•
D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che delega la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano all'individuazione degli
indirizzi ed dei requisiti minimi dei corsi di formazione per gli addetti e i responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione;
•
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute 6 marzo
2013 concernente i requisiti del formatore qualificato (di seguito Decreto Formatori) e
relativa circolare attuativa del Segretariato Generale M_D GSGDNA 0031457 del 22-042013;
•
D.I. 11 aprile 2011 relativo all’obbligo di sottoporre alcune attrezzature di lavoro a verifiche
periodiche;
•
D.I. del MIUR e del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007
recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione e
dell’obbligo di istruzione;
•
D.I. 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.;
•
D.M. del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998 sui Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
•
Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U.
n.8 del 11-01-2012, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del
T.U.S.L. e relative linee guida M_D GSGDNA 0071200 del 25 ottobre 2012;
•
Accordi approvati nell’ambito della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province
Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 7 luglio 2016, pubblicato sulla G.U. n.193
del 19-8-2016 e relative linee guida M_D GSGDNA 0080546 del 16 novembre 2016;
•
Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 22 febbraio 2012 concernente le
attrezzature di lavoro, art. 73 co. 5 del D.Lgs. 81/08 per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori e relativa circolare applicativa del Segretariato Generale M_D
1
GSGDNA 0027621 15-04-2015;
•
TER – G – 020 Rev. Giugno 2007, per le parti non in contrasto con la presente direttiva;
•
Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco 23.02.2011 relativa alla
formazione e all’aggiornamento degli addetti alla prevenzione antincendio e gestione delle
emergenze.
•
Pubblicazione INAIL “La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro tra idealizzazione e valutazione” edizione 2016;
•
Pubblicazione INAIL “Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro”;
•
Direttiva SGD - G– 033 ed. ottobre 2015, concernente l’impiego, la manutenzione e la
riparazione degli aeromobili ad ala rotante;
•
Circolare M_D GSGDNA REG2016 0060882 del 5 settembre 2016 sul luogo di lavoro, ai
sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 81/2008, in ambito A.D.
3. CARATTERI DELLA FORMAZIONE:
ADEGUATEZZA ED EFFICACIA
OBBLIGATORIETÀ,
SUFFICIENZA,
Dalla lettura congiunta degli articoli 18, 36 e 37 del T.U.S.L, nonché dall’art. 251 del Regolamento,
si rileva che tra i numerosi doveri posti a carico del Comandante/datore di lavoro in materia di salute
e sicurezza viene annoverato l’obbligo di formazione, di aggiornamento ed informazione al personale
dipendente sui rischi connessi alle attività lavorative svolte.
L’art. 37 c.4 del T.U.S.L. prevede espressamente che la formazione e, nei casi previsti,
l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
•
•
•
dell’assunzione in servizio (entro 60 giorni);
del trasferimento o cambiamento di mansioni (se comporta rischi diversi);
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
L’obbligo di formare i lavoratori e dei loro rappresentanti, prevede aggiornamenti periodici da
realizzare prima delle scadenze previste, e in ogni caso la formazione costantemente rivista in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Ciascun datore di lavoro/Comandante, individuato ex art. art. 2 del D.Lgs. 81/08 e dall’art. 246 del
discendente Regolamento attuativo, in base alle analisi dei rischi contenute nel Documento di
valutazione dei rischi (D.V.R.), è tenuto ad individuare il fabbisogno formativo dei propri dipendenti,
in relazione ai rischi presenti negli ambienti di lavoro ed alla tipologia degli impieghi. Il
Comandante/datore di lavoro, ha il dovere di assicurare che il personale posto alle proprie dipendenze,
riceva una formazione “sufficiente” e “adeguata”, in relazione ai rischi correlati alle attività lavorative
concretamente svolte e alle eventuali attrezzature utilizzate.
L'attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, Ufficio Formazione Specialistica e
Didattica (DIFEFORM) e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo
32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni
all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprende seminari, conferenze e cicli di
formazione e di aggiornamento.
La durata, i contenuti e le modalità didattiche della formazione e dell’aggiornamento del personale,
sono prestabiliti in modo puntuale dal D.Lgs. 81/2008 che, sovente, rimanda a specifici Accordi
Stato-Regioni. Riguardo al valore giuridico dell’Accordo, la Suprema Corte di Cassazione, con la
Sentenza III Sez. Penale del 27 gennaio 2017 n.3898 si è pronunciata, espressamente, sia in sede
2
penale che civile. La Cassazione Penale (Sentenza III Sez. Penale del 27 gennaio 2017 n.3898) ha
sostenuto che il rispetto dell’Accordo, di cui al secondo comma dell’art.37, si configura come “livello
minimo di affidabilità della formazione”, e che costituisce la “presunzione di adeguatezza e
sufficienza, salvo prova contraria” e ancora più incisivamente l’Accordo è finalizzato a “precostituire
modelli di formazione uniformi sull’intero territorio nazionale”. Questo stesso principio è stato anche
ribadito in sede civile (Sentenza della Sezione Lavoro del 18 maggio 2017 n.12561) nella parte in cui
afferma l’ineludibilità delle disposizioni e avverte il datore di lavoro sui rischi connessi alla
realizzazione di un “modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla
legge nella sua scansione dinamica e funzionale.” pertanto, se il datore di lavoro osserva le
disposizioni normative, opera a suo favore una presunzione iuris tantum di aver assolto all’obbligo
formativo.
Si rappresenta che al Comandante/datore di lavoro, non viene richiesto solo un generico rispetto
formale dell’obbligo di formazione dei propri lavoratori, quanto piuttosto, che il personale acquisisca
in concreto delle competenze finalizzate ad assicurare il riconoscimento, l’eliminazione, la riduzione
e la gestione dei rischi riferiti a ciascuna mansione e ai possibili danni per la salute.
La formazione efficace, come è noto, incide sui comportamenti, sulle abitudini di lavoro e sulla
percezione del rischio da parte del personale e costituisce oggetto di specifica valutazione sia da parte
degli ispettori preposti a vigilare sulla corretta applicazione delle norme poste a tutela del personale
che della magistratura inquirente a seguito di indagine relativa ad infortunio o malattia professionale.
3.1 GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la
legge indica due preziosi strumenti quali la formazione e l’informazione, utili a diminuire la
probabilità del verificarsi di infortuni, in quanto il personale adeguatamente formato, divenendo
consapevole dei rischi e delle possibili conseguenze dannose connesse allo svolgimento delle sue
attività tenderà ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista prevenzionistico.
Il T.U.S.L. ritiene che la formazione e l’informazione siano due attività distinte tra loro ma
complementari. La formazione viene definita come un’attività complessa, finalizzata all’acquisizione
di “competenze” per lo svolgimento in sicurezza della propria attività lavorativa volta al
riconoscimento e alla gestione dei rischi lavorativi; mentre l’informazione viene intesa come un
insieme di conoscenze, comprese le istruzioni/procedure operative, che al pari della formazione sono
finalizzate all’individuazione e la gestione dei rischi lavorativi e degli ambienti di lavoro, ma, a
differenza della formazione (i cui contenuti, durata e modalità organizzative sono predefiniti in
precise disposizioni normative), l’informazione si caratterizza, per essere immediata e informale,
infatti, può essere utilizzato ogni tipo di strumento divulgativo, come ad esempio: avvisi in bacheca,
e-mail, riunioni e seminari, di questa attività bisogna, conservarne comunque evidenza documentale.
In linea generale, l’art. 36 del T.U.S.L. prescrive, espressamente, l’obbligo di informazione, rivolto
ai lavoratori che deve essere, al pari della formazione, “adeguata” e di immediata comprensione. In
quest’ottica, diviene obbligatorio portare a conoscenza del personale i nominativi del RSPP, Medico
competente e gli RR.LL.SS che costituiscono le figure essenziali del sistema sicurezza.
Ai fini della gestione delle emergenze, la corretta informazione impartita assume grande rilevanza, si
pensi alle procedure di primo soccorso, alla lotta antincendio, al piano di evacuazione dagli edifici e
i nominativi dei soggetti incaricati ad attuarle. Appare evidente come la gestione efficace delle
emergenze e dell’evacuazione degli edifici possa incidere fortemente sulla sicurezza nel luogo di
lavoro, anche perché coinvolge, nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di ricorrervi, non
solo per il personale dipendente, ma anche per i terzi estranei al vincolo di subordinazione, visitatori
inclusi.
Si rimanda alle considerazioni svolte nella circolare M_D GSGDNA REG2016 0060882 05-09-2016
di cui, in sintesi, si riporta “il concetto di posto di lavoro, suscettibile di tutela prevenzionistica, si
3
caratterizza per la sua ampiezza, in quanto, ogni tipologia di ambiente può assumere la qualità di
luogo di lavoro. I soggetti gravati da obblighi prevenzionistici hanno il dovere di governare tale
rischio, attraverso idonee misure tecniche ed organizzative, compresa l’informazione. Per luogo di
lavoro, in ambito A.D., si intende, infatti, ogni luogo che ospita almeno un lavoratore, ogni pertinenza
dello stesso e ogni posto accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività lavorativa; in
quest’accezione anche le aree adibite a mensa, spazi aperti, palestre, possono configurarsi come
posto di lavoro cioè luoghi che il lavoratore può frequentare per motivi connessi al lavoro.
Sono numerose le disposizioni del T.U.S.L. che prevedono espressamente un obbligo di
informazione, si riportano alcuni esempi, nei quali, in aggiunta alla formazione specifica, viene
disciplinato un dovere di informazione, relativo a:
•
l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione (D.P.I.);
•
le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza;
•
il peso ed altre caratteristiche del carico movimentato;
•
le misure applicabili e la protezione degli occhi e della vista riferite all’uso di attrezzature munite
di videoterminale;
•
le misure adottate, entità e significato dei valori di esposizione nonché ai potenziali rischi
associati, alle procedure sull’uso corretto di adeguati D.P.I. e alle relative indicazioni e
controindicazioni sanitarie, riferite all’esposizione ai rischi derivanti da agenti fisici, al rumore,
agenti chimici, agenti cancerogeni o mutageni, ferite da taglio o da punta e di infezione ed
esplosioni.
Con riferimento all’esposizione al rischio amianto, la norma diviene ancora più puntuale prevedendo
ex art. 257 che i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere informati sui rischi derivanti
dall’esposizione, sulle “specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non
fumare” in merito alle “modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale” e dell’eventuale rischio non biologico nel caso in cui dal monitoraggio
ambientale si dovessero rilevare livelli di concentrazione di amianto superiori al valore limite fissato
dall’articolo 254 del T.U.S.L.
Tra le figure onerate a fornire formazione e informazione al personale rientra, ex art. 25 lett. a) e lett.
g) del T.U.S.L., anche il medico competente che collabora all’attività di formazione per gli aspetti di
competenza, in particolare con l’informazione ai lavoratori è stato onerato di fornire ai lavoratori, per
gli aspetti sanitari, in via generale “….informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad eventuali accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che
comportano l’esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe anche ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”; informa ciascun lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria.
Infine, si osserva che l’obbligo di formare e informare i lavoratori, non è superabile dalla circostanza
di avere personale esperto nel settore in cui è impiegato da lungo tempo o dalle prassi lavorative,
perché è necessario sempre formare e informare specificamente il personale anche in relazione alla
continua evoluzione dei rischi presenti nelle attività e sui rischi generali presenti nei luoghi di lavoro.
3.2 CENNI SULL’ADDESTRAMENTO
In aggiunta alla formazione e informazione, nei casi previsti, l’addestramento, analogamente, a
quanto previsto dalla formazione, consente ai lavoratori l’uso corretto e sicuro di attrezzature da
lavoro. Per quanto concerne quelle soggette ad una specifica abilitazione degli operatori, disciplinate
dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, si rinvia al paragrafo 5. Si ritiene necessario
conservare traccia documentale di tutta l’attività addestrativa realizzata. Il verbale, riferito alle attività
addestrative svolte dovrà indicare le attività compiute, la durata delle stesse, i partecipanti e la data.
4
Sempre nell’ottica di conservarne evidenza documentale, potrebbe essere utile l’istituzione di un
registro predisposto ad hoc nel quale si evinca l’attività addestrativa svolta, la data e la firma del
partecipante.
3.3 CENNI SUGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE RELATIVI ALLA FORMAZIONE
E ALL’INFORMAZIONE
Il quadro normativo vigente valorizza la formazione e l’informazione del personale anche nel caso di
affidamento di lavori e servizi a soggetti terzi, poiché il committente è tenuto a verificare, in linea
generale, oltre all'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, anche l’assolvimento degli
obblighi formativi, evitando in questo modo di affidare i lavori, servizi e forniture a soggetti esterni
privi di formazione (e di sorveglianza sanitaria). Chi ha la disponibilità giuridica dei locali, in caso di
pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, non dovrà consentire (o dovrà sospendere) la
realizzazione o la prosecuzione di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate alla tutela dell'incolumità del personale impegnato nell’esecuzione
dell'opera stessa. Misure appropriate dovranno essere assicurate affinché soltanto i lavoratori che
abbiano ricevuto adeguata istruzione, a cura del rispettivo datore di lavoro, accedano alle attività che
li espongono ad un rischio grave e specifico.
Inoltre, il committente è tenuto a fornire all’impresa esecutrice dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alle attività svolte, nell’ottica di fattiva cooperazione e di
coordinazione prevista dal D.Lgs. 81/08.
4. FORMAZIONE MINIMA DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DELLA
DIFESA
L’art 33 lett. d) del T.U.S.L., attribuisce al Servizio di Prevenzione e Protezione, il compito di
“proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori”. In attuazione con il dettato
normativo summenzionato, l'Accordo-Stato Regioni del 7 luglio 2016, Allegato IV, assegna un ruolo
centrale alla fase della progettazione dei percorsi formativi, per cui nel modulo C del corso per RSPP
sono stati introdotti e valorizzati gli aspetti connessi alla progettazione didattica (analisi del
fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi,
metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione nell’Ente, ecc.).
Si pone in evidenza che, ex art. 50 T.U.S.L., il/i Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori, dirigenti;
l’inottemperanza al precetto è sanzionabile penalmente e se ne consiglia, pertanto, di darne evidenza
documentale.
I corsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti devono essere
svolti durante l’orario di lavoro, anche se svolta in modalità e-learning.
Quando il personale dipendente utilizza le attrezzature di cui all’art. 73 del T.U.S.L., per le quali è
richiesta una specifica abilitazione, in aggiunta ai corsi di base è necessario integrare la formazione
con una formazione particolare, la quale non è sostitutiva ma aggiuntiva della formazione obbligatoria
ex art. 37 del T.U. (Si rinvia al punto n. 5 nonché all’Accordo in Conferenza Stato-Regione e Province
Autonome del 22 febbraio 2012).
Per i lavoratori che utilizzano attrezzature e mezzi speciali che non prevedono una specifica
abilitazione si rinvia al punto 5.2.
La formazione “parte generale” per lavoratori, dirigenti e preposti, costituisce credito formativo
permanente.
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4.1
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE: DAL PROGETTO FORMATIVO
ALLA TRASCRIZIONE DEL CORSO.
I corsi di base rivolti ai lavoratori, preposti e dirigenti sono disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 (di
seguito Accordo) che ne prevede durata e contenuti minimi inderogabili da parte del datore di lavoro,
a cui possono essere aggiunte ulteriori ore e argomenti.
Per quanto concerne le modalità organizzative ciascun corso, ai fini della sua validità, deve
necessariamente prevedere:
a) Ente o soggetto organizzatore (Accordo punto 2 lett. a) consente la facoltà al singolo datore di
lavoro di essere il soggetto organizzatore del corso per la formazione del proprio personale, ai
sensi dell’art. 37, in relazione alle ordinarie attività lavorative, escludendo tale possibilità per
quei particolari rischi disciplinati da norme prevedono che i corsi siano svolti da un soggetto
formatore predefinito (Scuola/ Ente di formazione) ad esempio nel caso di utilizzo delle
attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del T.U.S.L., esposizione al rischio amianto, lavori in
quota di cui all’art 116 del D.Lgs.81/2008 ecc., per i quali è prevista una formazione aggiuntiva
a quella di base;
b) L’individuazione di un responsabile del progetto formativo (ad es. RSPP, Medico Competente o
docente) che curi sia la parte relativa alla progettazione del corso che quella dell’effettiva
realizzazione;
c) Docenti/Formatori qualificati ai sensi del D.I. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e
Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
d) Un numero di partecipanti ad ogni corso non superiore a 35 unità;
e) La registrazione delle presenze dei partecipanti;
f) L’obbligo tassativo di frequenza di almeno il 90% delle ore, a pena di esclusione dal corso;
g) Un programma del corso che preveda i contenuti, durata e modalità didattiche rispettose degli
elementi minimi obbligatori previsti negli Accordi;
h) Accertamento finale (test valutativi).
Si ritiene che non sia necessario l’acquisto di materiale didattico, potendo distribuire materiale
predisposto dai singoli docenti o già disponibile in dispense. Il linguaggio utilizzato dovrà essere
facilmente comprensibile, l’approccio di tipo pragmatico e improntato ai concreti rischi dell’attività
lavorativa svolta e di quelli generali presenti nell’Ente.
4.2
REQUISITI DEI DOCENTI
Il D.I. Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro della Salute del 6 marzo 2013 (di seguito
Decreto) disciplina i criteri di qualificazione del formatore, tenendo conto dell’area tematica di
riferimento a cui si riferisce il conferimento dell’incarico di docenza
Area normativa/giuridica e organizzativa
3 AREE
TEMATICHE
Area rischi tecnici/igienico-sanitari
Area relazioni/comunicazioni
In base ai principi contenuti nel predetto provvedimento, il soggetto formatore/Comandante-datore
di lavoro, è tenuto a valutare in relazione ai contenuti del programma le professionalità del personale
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docente, allo scopo di assicurare l'adeguatezza dell'attività formativa e la sua coerenza con gli
obblighi normativi (vedasi Allegato n. 1). Si suggerisce che sono, senz'altro, da preferire, tenuto
conto dei principi citati in Allegato 1, quei formatori che in qualche modo svolgono la loro attività
abituale, in posizione di preminenza rispetto al lavoratore, in quanto, gli stessi hanno maturato, di
fatto, i necessari requisiti di conoscenza e di esperienza, in ragione dell'attività concretamente svolta
e rivestono la giusta autorevolezza, connessa al ruolo ricoperto rispetto al personale discente.
Si evidenzia che il corso per formatori, in assenza dei requisiti connessi all’esperienza professionale
maturata nello specifico settore non ha autonoma valenza abilitante.
Il corso per formatori, non è necessario, se ricorre uno dei seguenti casi:
•
possesso dell’abilitazione all’insegnamento;
•
diploma triennale in Scienza della comunicazione o un master in comunicazione;
•
esperienza pregressa come docente almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia;
•
esperienza pregressa come docente almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e
sicurezza;
•
un periodo di affiancamento ad un docente (ad esempio l’ASPP che affianca il RSPP) di
almeno 48 ore documentate (al fine di darne evidenza documentale è sufficiente un verbale
riferito ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza che indica la tipologia dei
corsi, argomenti, durata, date di svolgimento ecc..).
La qualificazione è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali
il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza, salvo
l’obbligo di aggiornamento professionale da assolvere alternativamente con due possibilità:
•
effettuare 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza;
•
frequenza, per almeno 24 ore nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni
specialistici, corsi di aggiornamento organizzati da Enti previsti dall’art. 32 del d.lgs. 81/08.
Si riporta in Allegato 2 la scheda di candidatura del formatore i cui requisiti dovranno sempre essere
oggetto di attenta valutazione da parte di chi conferisce l’incarico di docenza.
4.3
PROGETTO FORMATIVO/RESPONSABILE DEL PROGETTO
Al fine di realizzare un percorso formativo efficace e coerente con i rischi presenti nelle variegate e
talvolta complesse attività lavorative presenti in ciascun Ente dell’A.D., occorre partire da un buon
progetto formativo che analizzi attentamente i bisogni formativi connessi ad ogni singola mansione e
individui gli obiettivi specifici da raggiungere con i corsi da realizzare.
Il successo formativo è legato al raggiungimento degli obiettivi prefissati connessi all'acquisizione di
conoscenze o al consolidamento di competenze. Il corso non si deve limitare a trasmettere nozioni,
ma deve essere in grado di orientare i discenti verso i comportamenti attesi.
Le metodologie didattiche da utilizzare devono essere coerenti con il contesto lavorativo e adeguate
al livello culturale dei discenti.
4.4
PROGRAMMA
L’Accordo stabilisce analiticamente i contenuti e la durata dell’attività formativa vincolandone i
datori di lavoro alla sua osservanza, secondo lo schema riassuntivo di seguito riportato. In relazione
al personale neoassunto, il datore di lavoro deve provvedere, ove possibile (altrimenti entro e non
oltre 60 giorni dall’assunzione), ad avviare il personale ai rispettivi corsi di formazione anteriormente
o contestualmente all’assunzione. È consentito, avvalersi oltre che dei corsi “tradizionali” anche di
metodologie didattiche in modalità e-learning, per particolari moduli formativi vedasi paragrafo 4.6.
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PER I LAVORATORI
Sono previsti due moduli:
a) il primo relativo alla formazione generale di 4 ore per tutti i settori.
b) il secondo concernente la formazione specifica, connessa ai rischi riferibili alle mansioni
concretamente svolte dal discente, la cui durata minima è variabile in base all’entità del rischio
insito nella stessa attività lavorativa, che viene stabilita in :
•
4 ore per i settori della classe di rischio basso
•
8 ore per i settori della classe di rischio medio (generalmente applicabile alla P.A.)
•
12 ore per i settori della classe di rischio alto.
PER I PREPOSTI
In aggiunta al corso destinato ai lavoratori, il preposto ha l’obbligo di frequentare un ulteriore modulo
di 8 ore, in relazione agli obblighi previsti dall’art. 19 del T.U.S.L.
PER I DIRIGENTI
Sono previsti corsi di formazione della durata minima di 16 ore suddivisi in 4 moduli.
PER I COMANDANTI - DATORI DI LAVORO
In ambito A.D., sebbene non obbligatori per legge sono previsti corsi di formazione, della durata
minima di 16 ore suddivisi in 4 moduli. La formazione per dirigenti costituisce credito formativo
permanente.
Si evidenzia che riguardo alla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del
Servizio di Prevenzione Protezione, (corsi obbligatori) nell’ambito della P.A. (rischio medio) è
prevista una durata di 32 ore.
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PROGRAMMA
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
16 ORE
(anche interamente e-learning)
MODULO 1
GIURIDICO/NORMATIVO
MODULO 2
GESTIONE/ORGANIZZAZIONE
DELLA SICUREZZA
MODULO 3
MODULO 4
INDIVIDUAZIONE/VALUTAZIONE COMUNICAZIONE; FORMAZIONE
DEI RISCHI
E CONSULTAZIONE DEI
LAVORATORI
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
6 ore ogni 5 anni(anche e-learning)
• approfondimenti normativi,
• aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori,
organizzazione e gestione sicurezza nell’Ente,
• fonti di rischio e misure di prevenzione.
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PREPOSTO
ulteriore corso di
8 ore
+
+
alternativamente
6 ore di corso
o
3 ore di corso +3 ore di convegni o seminari *
•
* Vedasi
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 punto 12.8
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4.5 ATTESTATO/OBBLIGO DI TRACCIARE LA FORMAZIONE
Il soggetto formatore o Comandante/datore di lavoro rilascia gli attestati di formazione (secondo il
fac-simile riportato) a condizione che il discente abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste
e previo superamento della prova di verifica finale del corso.
In ottemperanza all’obbligo previsto all’art. 251 comma 5 del Regolamento, ogni corso deve essere
trascritto nella documentazione personale del lavoratore per consentirne la tracciabilità, allo scopo di
evitare che l’Amministrazione sostenga inutili e costose ripetizioni di corsi o moduli formativi già
espletati.
Il soggetto formatore è tenuto a conservare l’intera documentazione del corso per almeno 10 anni.
MINISTERO DELLA DIFESA
(Denominazione/indirizzo Ente)
Specificare: Corso di formazione/aggiornamento
(Destinatari lavoratori/Preposti/dirigenti)
Riferimenti normativi:
Art. 37 del D. Lgs 9 aprile 2008, n.81e succ. int. e mod.;
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori
(pubblicato sulla G.U. 11.01.2012, n. 8).
Il/la grado/qualifica
nato/a
……………………………………………il…………………
in servizio presso……………….che svolge la mansione di ………………nel settore
(es. P.A.)
il/la quale come risulta agli atti del registro delle presenze ha partecipato al corso in
parola nei giorni……………….
DURATA ore corso……………………..di cui n. 4 ore formazione generale e n.
…..ore di formazione specifica.
Periodo di svolgimento del corso.
(indicare analiticamente gli argomenti trattati)
DATA E LUOGO
FIRMA
(Soggetto organizzatore del corso)
(es. datore di lavoro/ scuola ecc.)
11
4.6
FORMAZIONE IN MODALITÀ e-Learning
In ordine alle modalità didattiche gli Accordi in esame hanno introdotto la possibilità per i soggetti
formatori (scuole/Enti di formazione) di avvalersi oltre che dei corsi “tradizionali” anche della
metodologia didattica in modalità e-learning, l’Accordo Stato-Regioni, Province Autonome del 7
luglio 2016, che come noto ha abrogato l’Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per la
formazione dei lavoratori, consentendo la formazione e-learning solo se conforme ai criteri previsti
dal modello SCORM (Shareable Content Object Reference Model) per quanto concerne le modalità
di tracciabilità, riutilizzo e catalogazione della formazione svolta.
Si precisa che le disposizioni normative vigenti consentono il ricorso alla modalità e-learning, nei
seguenti casi:
•
Corsi di aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RSPP/ASPP.
•
RSPP e ASPP (limitatamente al Modulo A);
•
Modulo Parte Generale dei corsi di formazione per lavoratori;
•
L’intero corso di formazione per Dirigenti;
•
Formazione specifica dei lavoratori in relazione al solo rischio basso.
4.7
CREDITI FORMATIVI - CENNI
Costituiscono credito permanente:
Formazione generale per lavoratori;
Formazione generale dei preposti;
Formazione aggiuntiva dei preposti (salvo il caso in cui il nuovo impiego si svolga in altro
settore lavorativo);
Formazione per dirigenti costituisce credito formativo permanente.
I crediti permanenti sono anche riconosciuti in tutto od in parte per il completamento della formazione
obbligatoria prevista per altri percorsi formativi. Nello specifico si rimanda all’Allegato III
dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 per gli approfondimenti di equipollenza tra le varie
attività di formazione.
4.8 CENNI SULLA FORMAZIONE DEL RLS
La formazione per la figura del RLS non prevede differenziazioni tra il personale civile e militare in
servizio presso l’A.D., in quanto la stessa è finalizzata, essenzialmente, all’acquisizione di
competenze sui principali rischi e misure di prevenzione e protezione presenti nei luoghi nei quali
svolgono la loro funzione di rappresentanza del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
La durata della formazione viene definita, per il personale civile, dalla contrattazione collettiva,
nell’A.D. cui è doveroso aggiungere la normativa speciale contenuta nel d.P.R. 90/2010 (TUOM).
La formazione sembra invece, incidere piuttosto che sullo status di Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) sulle diverse attribuzioni del RLS, ex art. 47 del T.U.S.L. o Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) ex art. 48, variando, quindi da 32 ore di corso previsto
per il RLS a 64 ore per la figura del RLST.
4.9 L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento, analogamente alla formazione, ha carattere obbligatorio, per cui il mancato
assolvimento è sanzionabile a carico del soggetto obbligato. L'aggiornamento ha generalmente
12
cadenza quinquennale (lavoratori, preposti e dirigenti, RSPP, ASPP, Lavoratori in quota art. 116 del
T.U.S.L., CSE e CSP).
Per la figura del RLS l’aggiornamento ha cadenza annuale (durata di 8 ore sia RLS che RLST che
scendono a 4 ore nel caso in cui l’Ente di appartenenza ha meno di 50 dipendenti).
Per gli addetti al primo soccorso è previsto un aggiornamento del modulo pratico con cadenza
triennale, mentre per gli addetti alla prevenzione incendi non viene predefinita una periodicità
dell’obbligo di aggiornamento e sul punto si rinvia alle considerazioni espresse nel capitolo relativo
alla “Organizzazione della Formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta antincendio e
Gestione delle Emergenze”.
I ruoli professionali di RSPP/ASPP, Coordinatore per la sicurezza per la progettazione ed esecuzione,
addetti al primo soccorso, addetti all’uso di attrezzature di lavoro che prevedono una specifica
abilitazione (Accordo Attrezzature del 22 febbraio 2012), in base a quanto previsto al punto 10
dell’Accordo 7 luglio 2016 “non sono esercitabili” senza il necessario aggiornamento.
L’eventuale inosservanza del rispetto delle scadenze previste per l’obbligo di aggiornamento è
sanzionabile da parte degli Organi di Vigilanza.
Per i casi in cui l’aggiornamento venisse completato in ritardo, rispetto alle scadenze, non è consentito
alle suddette figure esercitare la relativa funzione fino al completamento dell’aggiornamento.
Si rimanda allo schema dell’Allegato 3 dedicato all’aggiornamento.
13
5.
FORMAZIONE RELATIVA ALL’ USO DI ATTREZZATURE E MEZZI SPECIALI
CHE PREVEDONO UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
(Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
Alcune attività lavorative dell’Amministrazione Difesa richiedono l’utilizzo di attrezzature da lavoro
indicate nell’Accordo-Stato Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012, per le quali è
necessario conseguire la specifica abilitazione. Si evidenzia che per ciascuna attrezzatura di lavoro,
sussiste l’obbligo di una formazione specifica a carattere teorico- pratico, aggiuntiva e non sostitutiva
rispetto a quella prevista ex art. 37 del TUSL, che necessita inoltre di essere periodicamente ripetuta
in relazione all’insorgenza o all’evoluzione dei rischi.
L’Accordo in esame stabilisce un iter formativo predefinito nei contenuti, durata e modalità
organizzative ed elenca analiticamente i soggetti formatori, per la formazione degli addetti alla
conduzione di:
1. piattaforme di lavoro mobili elevabili;
2. gru a torre;
3. gru mobili;
4. gru per autocarro;
5. carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
6. trattori agricoli e forestali;
7. macchine movimento terra;
8. Pompa per calcestruzzo.
Secondo i principi già indicati nella circolare del Segretariato Generale M_D GSGDNA 0027621 1504-2015 l’Amministrazione della Difesa, in ragione delle “peculiarità organizzative” riconosciute a
norma dell’art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e art. 251 comma 3 del TUOM, provvede
autonomamente, ad effettuare la formazione del proprio personale militare e civile attraverso le
proprie Scuole/Enti/Uffici di formazione anche di F.A. 1.
I corsi di formazione rivolti al personale che utilizza attrezzature da lavoro indicate nell’Accordo,
deve essere svolta nel doveroso rispetto delle indicazioni delle finalità formative dell’Accordo,
rispettandone i contenuti, durata e modalità organizzative (requisiti dei docenti, metodologia didattica
e modalità di svolgimento delle prove ivi previste, con la sola esclusione della procedura di
accreditamento regionale, peraltro, non necessaria). Il Segretariato Generale della Difesa, se richiesto
dagli Organismi di prevenzione delle singole Forze Armate, svolgerà un’attività di coordinamento
della formazione al fine di valutare la corrispondenza dei percorsi formativi, requisiti dei docenti,
modalità didattiche e organizzative, alle specifiche disposizioni contenute nelle normative di settore.
Si riporta in Allegato 4 la scheda di individuazione dei requisiti del formatore che dovranno sempre
essere oggetto di attenta valutazione da parte di chi conferisce l’incarico di docenza.
In aggiunta ai contenuti dell'Accordo, i corsi tenuti in ambito A.D. prevedono, generalmente, anche
la trattazione di argomenti specifici esattamente modulati alle esigenze che caratterizzano i luoghi e
le attrezzature di lavoro adoperate negli ambienti militari.
1 Nel merito, circa la formazione necessaria per l’utilizzo di attrezzature da lavoro indicate nel citato Accordo StatoRegioni per le quali è necessario conseguire una specifica abilitazione, in ambito Esercito sono stati individuati, in
collaborazione tra il Segretariato Generale della Difesa e lo Stato Maggiore Esercito, quali soggetti formatori, il
COMANDO GENIO e LA SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI DELL’ESERCITO, ognuna per le attrezzature di
propria competenza.
14
5.1
ATTREZZATURE previste dall’Allegato VII del D.Lgs.81/08 rinvio
Per quanto attiene alle attrezzature riferite all’Allegato VII del D.Lgs.81/08, si rinvia alla Direttiva
SGD-G-034 concernente alle “Procedure operative per l’esecuzione delle attività di verifica e
controllo su attrezzature di lavoro in uso all’Amministrazione della difesa”, Edizione Novembre 2016
che ha compiutamente disciplinato procedure e competenze relative all’obbligo di sottoporre le
attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed
efficienza ai fini della tutela della sicurezza, da parte di tecnici qualificati.
5.2.
FORMAZIONE RELATIVA ALL’ USO DI ATTREZZATURE E MEZZI SPECIALI
CHE NON PREVEDONO UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI.
Il combinato disposto di cui agli articoli 37, 71 comma 7 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
impone al Datore di Lavoro/Comandante l’obbligo di fornire un’adeguata formazione, informazione
ed addestramento ai lavoratori che utilizzano attrezzature che per il loro impiego, richiedono
conoscenze o responsabilità particolari in relazione a rischi specifici.
La sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lavoro, 18 maggio 2017 n.12561) ha affermato il
principio che il modello legale di formazione, disciplinato con Accordi Stato- Regione, è ineludibile
ed insostituibile “non è rimesso alla discrezionalità del datore” Soprattutto, la Corte osserva (in
relazione ai carriponte e quindi attrezzatura di cui all’art. 71 che tuttavia non rientra tra quelle
attrezzature che obbligano a seguire un modello legale predefinito) che l’addestramento viene
considerato un utile strumento preventivo e di completamento della formazione, ma non assume
carattere sostitutivo della stessa “l’addestramento, l’esperienza, il bagaglio di conoscenze del
lavoratore e le istruzioni dei colleghi non sostituiscono la formazione”.
In linea generale, oltre ai carriponte oggetto di attenzione specifica da parte della citata sentenza, il
Datore di lavoro deve assicurare gli obblighi di formazione, informazione ed addestramento anche
per quelle attrezzature di lavoro che possono esporre il personale utilizzatore a rischi connessi al loro
uso. Per quanto precede, la suddetta formazione specifica, che rientra nella formazione e
addestramento ex art. 37, dovrà essere attagliata ai rischi individuati dal datore di lavoro ed esplicitati
nel DVR.
In assenza di specifiche indicazioni di legge in merito alla formazione sulle attrezzature in questione,
i percorsi formativi devono sempre lasciare traccia documentale.
5.3
ATTREZZATURE (ART. 71 CO. 8 DEL D.LGS.81/08), CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AI CONTROLLI DI FUNI E CATENE PER IL SOLLEVAMENTO E
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI.
A norma dell’art. 71 del D.Lgs.81/08, come già evidenziato, tra i vari obblighi, il datore di lavoro
deve mettere a disposizione del personale attrezzature che siano conformi ed idonee ai fini della salute
e sicurezza. Le attrezzature necessitano di un’attività manutentiva periodica, finalizzata ad assicurare
il mantenimento nel tempo i requisiti di sicurezza ed efficienza previsti dall’art. 70 del T.U.S.L.
I controlli, almeno trimestrali, di funi e catene per il sollevamento e movimentazione dei carichi, sono
finalizzati ad accertare lo stato di sicurezza delle attrezzature di lavoro, disciplinato dall’art. 71
comma 8 del D.L.gs. 81/08. Questi controlli devono essere effettuati, secondo la previsione normativa
dalla cd. “persona competente” (chi sa fare) alla quale il legislatore fa generico riferimento, senza
peraltro, specificarne né i titoli culturali né professionali sui quali deve fondarsi, in concreto, la
competenza ad effettuare gli interventi di controllo sulle attrezzature di cui all’Allegato VI del
D.Lgs.81/08.
Ai fini dell’individuazione della “persona competente”, occorre fare riferimento agli spunti
interpretativi contenuti nelle norme tecniche, che forniscono indirizzi sulle procedure di controllo e
contengono anche indicazioni sul personale ad esso preposto. In particolare, la norma tecnica UNI
15
ISO 4309:2011” apparecchi di sollevamento-funi - cura, manutenzione ispezioni e scarto”,
concernente le modalità manutentive e ispettive, di funi di acciaio montate su gru e paranchi, definisce
l’addetto competente: “Persona avente conoscenza ed esperienza delle funi di acciaio di gru e
paranchi tale da accertare le condizioni della fune, giudicare se possa essere lasciata in uso e
stabilire l’intervallo di tempo massimo tra le ispezioni”. Sul punto, appare significativa anche la
norma UNI EN 1492-1:2009, concernente gli accessori di sollevamento e in particolare le brache
sintetiche, che definisce la persona competente: “persona designata istruita correttamente,
qualificata per conoscenza e esperienza pratica, che ha ricevuto le istruzioni necessarie per eseguire
le prove e gli esami richiesti”.
Per quanto precede, la scelta della cd. “persona competente”, da parte del datore di lavoro, non è
soggetta a particolari vincoli normativi. I requisiti, previsti dall’Allegato VII e D.I.11 aprile 2011
relativo alle Verifiche delle Attrezzature, sebbene non necessari, possono fornire indicazioni di
massima e non vincolanti sui parametri culturali ed esperienziali all’individuazione del personale a
cui affidare i controlli.
Si ritiene che sia preferibile, a parità di titolo di studio, incaricare coloro i quali operano, da più tempo,
nel contesto lavorativo in cui sono presenti le suddette attrezzature ed hanno, pertanto, maturato una
significativa esperienza e hanno acquisito la diretta conoscenza dell’utilizzo e all’analisi dell’effettivo
stato manutentivo e delle procedure operative adottate.
Per le attrezzature in esame, non è previsto un corso obbligatorio abilitante, né tanto meno una
formazione specifica predefinita da disposizioni normative, in ogni caso, però il datore di
lavoro/comandante è tenuto ad osservare i principi generali della sufficienza e dell’adeguatezza della
formazione sancito dall’art. 37 del D.Lgs.81/08, in quanto è doveroso assicurare la massima
protezione del personale da eventuali rischi connessi allo stato manutentivo e dall’efficienza delle
attrezzature impiegate, e nello svolgimento delle stesse attività di manutenzione e controllo.
Qualora il datore di lavoro, ritenga di formare il proprio personale con un corso ad hoc per
“controllori di funi e catene delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare
carichi”, in assenza di indicazioni di carattere normativo relativamente al soggetto formatore il corso
può essere realizzato, da un qualsiasi Ente/scuola/ufficio di formazione anche di F.A.
Si ritiene che qualora il datore di lavoro/comandante organizzi direttamente un corso per controllori
di funi e catene, in assenza di limiti e preclusioni normative, può farlo, a condizione di disporre di
adeguate risorse, compresi i docenti, e previa comunicazione alle strutture ordinative d’area previste
dall’art. 252 del d.P.R. 15 marzo 2010, n.90 che potranno supportare il datore di lavoro nelle
valutazioni concernenti l’adeguatezza del corso anche in relazione all’individuazione del personale
docente.
Per quanto concerne, il personale docente da incaricare nel suddetto corso, si ritiene opportuno che
lo stesso debba essere scelto tra il personale tecnico qualificato nello specifico settore con esperienza
professionale adeguata.
5.4 MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI E DELLE MANOVRE DI FORZA INSTALLATE
A BORDO DELLE UNITA’ E DEI MEZZI NAVALI DELLA MARINA MILITARE
Si segnala, inoltre, il corso di “Formazione di esperti Qualificati in ispezioni e verifiche, da effettuarsi
sulle sistemazioni utilizzate per la movimentazione dei carichi e per le manovre di forza istallate a
bordo delle Unità Navali e dei mezzi navali della Marina Militare.” che consiste in un percorso
didattico di elevata specializzazione tecnica mirato all’approfondimento delle peculiarità degli
impianti e delle strutture presenti a bordo delle Unità Navali della Marina Militare.
L’individuazione dei frequentatori è a cura della Direzione degli Armamenti Navali.
Analogamente a quanto avviene per i corsi generali in materia di attrezzature, i percorsi formativi di
specializzazione sono realizzati da DIFEFORM e dagli Istituti di formazione dell’Amministrazione
della difesa, secondo gli indirizzi di SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA (I
16
Reparto – 4° Ufficio), tenendo conto delle norme tecniche emanate dalla Direzione degli Armamenti
Navali.
6.
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
(Art. 43 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.)
6.1 PREMESSA
La gestione delle emergenze costituisce uno dei principali cardini del sistema prevenzionistico, il
datore di lavoro/dirigente, infatti, è tenuto ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguate alla natura e all’entità dei rischi specifici
dell’Ente, al numero dei dipendenti e alla sua dimensione.
Le procedure di emergenza devono essere chiare e note al personale, al fine di consentire a ciascun
lavoratore di affrontare gli eventi straordinari ed imprevisti, attraverso l’osservanza di comportamenti
corretti e predefiniti che vengono facilmente apprese nel corso delle esercitazioni antincendio.
Si pone in evidenza che il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c) nell’affidare compiti
ai lavoratori, “deve tener conto delle capacità dei lavoratori in rapporto alle condizioni di salute e
sicurezza degli stessi”, tale obbligo appare molto significativo, in relazione all’individuazione dei
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e della lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro, in relazione alla natura obbligatoria dell’incarico di addetto alle
gestione delle emergenze, prevista dall’art. 43, comma 3 del T.U.S.L. in quanto i lavoratori “non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”.
In ogni caso i lavoratori designati “devono ricevere un’adeguata e specifica formazione”. Gli addetti
alle emergenze devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate alle attività
dell’Ente. Per quanto precede, il lavoratore nominato, può opporsi alla designazione, esclusivamente
per comprovate ragioni mediche ostative allo svolgimento dell’incarico o per carenza di formazione
antincendio. Diversamente, il lavoratore che rifiuti ingiustificatamente la designazione ad addetto alla
gestione delle emergenze – oltre ad essere sanzionabile sotto il profilo disciplinare, è altresì,
sanzionabile penalmente ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a) del T.U.S.L.
6.2 PROGRAMMA DEI CORSI per “Addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione
incendi”.
In materia di formazione antincendio, l'art. 46 del T.U.S.L. fa riferimento all’Allegato IX del D.M.
10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro) che ne disciplina la durata e i contenuti minimi ed inderogabili che ciascun corso deve
necessariamente prevedere in base all’entità del rischio contenuti e durata, ma non stabilisce nulla
sui soggetti formatori abilitati ad erogare la predetta formazione per le squadre antincendio. I corsi
sono rivolti sia ai lavoratori esposti a specifico rischio incendio derivante dall’utilizzo di sostanze
infiammabili o attrezzature a fiamma libera (in questo caso rientra nella formazione specifica ex art.
37) sia gli addetti alle emergenze (Allegato IX del D.M. del Ministro dell’interno del 10 marzo
1998). I corsi antincendio non sono erogabili in modalità e-learning.
I corsi antincendio per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze potranno essere svolti presso gli istituti e delle scuole
dell’Amministrazione Difesa e Vigili del Fuoco anche in modalità decentrata.
In particolare, si evidenzia che in base all’art. 43 comma 3 del T.U.S.L. i corsi effettuati presso gli
istituti e delle scuole dell’Amministrazione Difesa sono abilitativi del titolo di “Addetto alla
gestione delle emergenze”.
17
Si pone in evidenza che oltre ai corsi la gestione delle emergenze viene di fatto potenziata
assolvendo correttamente agli obblighi relativi all’informazione e alle esercitazioni antincendio.
6.3 REQUISITI DEI DOCENTI
Il D.M .10/03/1998 non ha previsto né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del formatore
per gli addetti all’emergenza, ma solo una specifica competenza nella materia antincendio e titoli di
studio coerenti. Successivamente, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, relativo alla formazione
dei Responsabili e addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, ha disposto per tutte le tipologie di
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che i formatori siano in
possesso dei requisiti disciplinati dal D.I. 6 marzo 2013, pertanto, occorre riferirsi agli stessi per
valutare il conferimento degli incarichi in aggiunta al requisito alla competenza ed esperienza in
materia antincendio2.
6.4
AGGIORNAMENTO
Sebbene le vigenti disposizioni non prevedono esplicitamente un obbligo di aggiornamento, sullo
specifico argomento è intervenuta una circolare esplicativa del Ministero dell’Interno Dipartimento
Vigili del Fuoco (Circ. nr.5987 del 23.02.2011) che ne ha definito la durata (di 2-5-8 ore) a seconda
dell’entità del rischio nonché ha provveduto ad individuare i contenuti dei suddetti aggiornamento
antincendio.
6.5 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO
I requisiti del personale addetto al primo soccorso, che variano nei contenuti e nella durata in relazione
alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori impiegati ed ai fattori di rischio delle attività
lavorative, sono stati disciplinati nel D.M. 15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni
sul pronto soccorso aziendale” che ne definisce anche la relativa formazione. I percorsi formativi
hanno carattere sia teorico che pratico e vanno aggiornati ogni tre anni almeno per quanto riguarda la
parte pratica.
I corsi devono essere tenuti da personale medico, il quale può avvalersi, nella parte pratica anche di
personale infermieristico o di altro personale specializzato e possono essere organizzati e tenuti anche
dal singolo datore di lavoro.
2
In linea con l’indicazione dell’INAIL contenuta nel manuale denominato “Formazione antincendio - Gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
18
7. RISCHI PECULIARI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ MILITARI
Quando sussistono attività di carattere strettamente militare e riconducibili alle particolari esigenze
delle FF.AA. ex art. 3 co. 2 del T.U.S.L., al fine di realizzare la maggior tutela del personale impiegato
deve essere progettato un percorso formativo teorico e addestrativo ad hoc, anche nella
considerazione che nessun istituto di formazione, pubblico o privato, possa assicurare, in assenza di
conoscenze specifiche sui mezzi in parola, il requisito “dell’adeguatezza” della formazione, e al
contempo salvaguardare le esigenze operative della F.A. connesse, ad esempio, alla sicurezza del
volo o alla tutela di informazioni riservate.
L’attività formativa, per la sua specificità, deve essere svolta presso Enti/Istituti dell’A.D.,
avvalendosi se necessario del Segretariato Generale della Difesa che di volta in volta valuta i
programmi formativi proposti se sono attagliati alle effettive attività lavorative svolte.
7.1 FORMAZIONE EX ART. 258 DEL T.U.S.L. CONCERNENTE IL RISCHIO DI
ESPOSIZIONE AMIANTO NEL CONTESTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE
CONNESSE AGLI AEROMOBILI AD ALA ROTANTE O CHE PRESENTANO
ANALOGHE ESIGENZE
Nell’ambito della Direttiva SGD-G-033 concernente le “Linee di indirizzo per la gestione del rischio
amianto connesso all’impiego, alla manutenzione e riparazione degli aeromobili ad ala rotante”,
Edizione ottobre 2015, è stata definita la formazione specifica sui pericoli derivanti dalla presenza di
amianto negli ambiti lavorativi in parola e su come reagire a eventuali situazioni anomale o di
emergenza.
TIPOLOGIA DEI CORSI
L'Amministrazione Difesa ha previsto 4 tipologie di corsi.
Corso di formazione specifica di 8 ore
(Lavoratori potenzialmente esposti al rischio
amianto)
Corso operativo di 30 ore
(Operatori/specialisti)
Finalizzato ad acquisire conoscenze di base Finalizzato a fornire le competenze per
connesse al rischio per la salute dovuto effettuare in sicurezza le attività di
all’inalazione di fibre di amianto e sui relativi manutenzione e riparazione sugli aeromobili
metodi di prevenzione;
Corso gestionale di 50 ore
(Coordinatori/ufficiali tecnici)
Finalizzato ad acquisire competenze relative alla
gestione dell’applicazione delle procedure
previste per le attività di manutenzione,
riparazione e di bonifica in sicurezza di materiali
contenenti amianto.
Corso di 24 ore
(Formatori specializzati in materia di rischio
amianto)
Esperienza professionale nelle lavorazioni di
aeromobili ad ala rotante
19
7.2 LAVORI IN QUOTA, RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO IN ATTIVITÀ DI
CARATTERE MILITARI E RICONDUCIBILI ALLE PARTICOLARI ESIGENZE
DELLE FF.AA. EX ART. 3 CO. 2 DEL T.U.S.L
7.2.1.PREMESSA
Occorre precisare che cosa si intende per “lavori in quota” e quando è obbligatorio adottare la
protezione dal rischio caduta dall’alto. Partendo dal dettato legislativo si evince che l’art. 107 del
TUSL considera lavoro in quota ogni “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta
da una quota superiore a due metri rispetto ad un piano stabile”.
Sul punto la Giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. IV Penale, la n. 43987 del 2013) ha chiarito
che l’altezza deve essere calcolata rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del
lavoratore. Da questa rigorosa interpretazione giurisprudenziale consegue per il datore di lavoro
l’obbligo di assicurare al lavoratore esposto al rischio di caduta dall’alto l’adozione di tutte le
precauzioni necessarie a scongiurare tale evenienza.
7.2.2. FORMAZIONE SPECIFICA PER PERSONALE ADIBITO A LAVORI IN QUOTA
SU PENNONI E ALBERATE DELLE UNITÀ NAVALI DELLA MARINA
MILITARE.
Per quanto espresso in premessa, i lavori in quota rappresentano un rischio soggetto a disposizioni
specifiche (Titolo IV - Capo II), in tale scenario, la formazione specifica per lavoratori e preposti
addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota, che non è sostitutiva della formazione obbligatoria
(art. 37), è prevista con specifico riferimento ai ponteggi (art. 136 comma 8) e ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi (art. 116, comma 4); in particolare per le suddette tipologie lavorative
sono previsti corsi di formazione, soggetti alle disposizioni analiticamente, contenute nell’Allegato
XXI.
Per alcune attività lavorative in ambito militare, sebbene espongano il personale al rischio di caduta
dall’alto, non sono riconducibili alle disposizioni dell’allegato XXI, in materia di formazione,
pertanto, non consentono di garantire l’adeguatezza del percorso formativo e il corretto adempimento
dell’obbligo formativo. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al personale militare
impiegato sui pennoni e alberate delle navi a vela della Marina Militare. Per quanto precede, il
personale è sicuramente esposto al rischio di cadute dall’alto, ma il corso previsto dall’Allegato XXI,
assolve al altri obiettivi formativi, rivolti a chi svolge attività lavorative che prevedono la costruzione
e l’uso dei ponteggi, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Per quanto precede, la
formazione specifica per personale adibito a lavori in quota su pennoni e alberate delle unità navali
della marina militare, ai fini di garantire la sufficienza della formazione, i corsi e l’addestramento
ricalcano i contenuti, durata e modalità organizzative previste dall’Allegato XXI, ma sotto il profilo
dell’adeguatezza sono state valorizzate le peculiarità marinaresche e il precipuo contesto militare in
cui il personale è impiegato.
Ritornando all’esempio delle alberate delle navi a vela, al fine di tutelare il personale impiegato nelle
attività marinaresche diurne/notturne che comportano, ad esempio, compiti di salita, discesa,
posizionamento su alberature, manovra di apertura e chiusura delle vele; manovre in coperta dei
pennoni sia in porto che in navigazione, alla manutenzione delle vele e dell’alberatura, comprese le
operazioni di smontaggio e rimontaggio delle parti dell’albero e dei pennoni., utilizzo di imbragatura
e di posizionamento etc., comprese le attività di salvataggio, vengono erogati dalle Scuole della
Marina Militare diverse tipologie di corso (il cui percorso didattico è stato progettato “ad hoc”e
condiviso con il Segretariato Generale della Difesa):
•
Corso di formazione e addestramento per operatori adibiti a lavori in quota/alberata.
•
Corso per lavoratori e preposti adibiti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi su navi a vela della Marina Militare comprese le attività di salvataggio.
20
8. FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN AMBITO A.D.
8.1 SOGGETTI FORMATORI E CONTENUTI DEI CORSI
Per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP e ASPP), non è richiesta una
specifica formazione culturale, in quanto viene richiesto un corso di formazione, tenuto da uno dei
soggetti formatori indicati dall' art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in aggiunta al generico possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, tuttavia, le capacità e le
competenze professionali dei RSPP e ASPP devono essere adeguate alla “natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro” e delle connesse “attività lavorative”.
In relazione ai soggetti formatori, il TUOM indica tra i vari organismi formativi anche gli organismi
formativi dell'A.D., i quali, possono rilasciare validamente l’attestato di Responsabile/Addetto al
Servizio Prevenzione. L’art. 251 comma 3 del d.P.R. n. 90/2010 assegna a DIFEFORM un ruolo
principale nel settore della formazione prevenzionistica. D’altronde la stessa Scuola Nazionale
dell’Amministrazione cd. SNA (soggetto formatore per eccellenza nell’ambito delle PP.AA.) nello
specifico settore si avvale di DIFEFORM.
Si osservi come, il possesso di un attestato rilasciato nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, se
da un lato consente di conseguire un titolo legalmente valido per la nomina a RSPP, dall'altro lato
non assicura il conseguimento di una effettiva competenza specialistica, ma soltanto di una
competenza generale di base, peraltro, comune a tutti i settori produttivi.
Nei contesti lavorativi peculiari delle FF.AA., o nelle attività lavorative che comportano rischi elevati,
è fondamentale che il datore di lavoro si avvalga di RSPP che, oltre ai titoli richiesti per la nomina
siano anche in possesso di adeguato backgraund culturale e professionale che deve essere declinato
alle esigenze specifiche dell'Ente nel quale si troverà in concreto ad operare. Per quanto precede, si
evidenzia, quindi, la necessità di specializzare in maniera mirata il RSPP e relativi addetti.
In ambito A.D., si ritiene che il corso minimo, previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016,
sia sufficiente ed adeguato a svolgere il ruolo di RSPP da impiegare negli Enti che svolgono attività
d’ufficio comuni agli impieghi nelle altre PP.AA. Viceversa, si ritiene insufficiente, la sola
preparazione conforme alle disposizioni dell’Accordo se non sorretta da ulteriori moduli aggiuntivi
di specializzazione che tengano conto delle attività peculiari e dei rischi, talvolta elevati e specifici,
che caratterizzano gli impieghi di carattere militare.
Per quanto precede, i datori di lavoro/Comandanti in ambito A.D. dovranno individuare soggetti
particolarmente qualificati a cui affidare il ruolo di RSPP e dovranno, opportunamente, declinare i
contenuti formativi dei relativi corsi in relazione alla natura dei rischi presenti nel proprio Ente,
eventualmente anche ricorrendo al parere degli Uffici Centrali di Prevenzione appartenenti all’Area
di riferimento.
Si pone in evidenza che anche per l’organizzazione dei moduli di specializzazione aggiuntivi a quelli
generici devono essere rispettati i criteri previsti dall’Accordo. L’articolazione del ‘nuovo’ Modulo
B è strutturata prevedendo un modulo comune per tutti i settori produttivi (durata 48 ore), ad
eccezione di quattro macro settori, quali l’agricoltura, l’edilizia, la sanità e il chimico che richiedono
un apposito modulo di specializzazione. In quest’ottica, i moduli aggiuntivi di F.A. si pongono come
moduli caratterizzanti rispetto ai rischi peculiari delle attività militari.
8.2 REQUISITI DEI DOCENTI
Ai sensi dell’Allegato VI, l’Accordo indica i requisiti obbligatori che deve possedere il docente
formatore qualificato per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS,
21
Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Anche per i corsi svolti in modalità e-Learning i docenti
devono necessariamente possedere la qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.
8.3 AGGIORNAMENTO
Si è già ricordato come l’aggiornamento dei RSPP e ASPP riveste carattere di obbligatorietà e la sua
assenza è sanzionabile.
L'Accordo disciplina la durata, modalità didattiche e argomenti dei percorsi formativi relativi
all'aggiornamento professionale dei RSPP e ASPP, indicando 40 ore per i RSPP e 20 per gli ASPP
suddiviso, preferibilmente, nell'arco temporale del quinquennio.
Per quanto attiene ai contenuti dell'aggiornamento, l'Accordo stabilisce, espressamente, che i corsi,
da tenersi sempre a carico dei soggetti formatori indicati dall' art. 32 del D.Lgs. 81/2008, non devono
avere contenuti a carattere generale o di “mera riproduzione degli argomenti e contenuti dei corsi”,
ma devono essere improntate al problem solving, devono affrontare approfondimenti e case study
connessi ai rischi presenti nelle realtà lavorative del settore in cui si trovano ad operare.
L'Aggiornamento dei RSPP/ASPP, nonché dei coordinatori per la sicurezza (CSE e CSP), oltre che
con i tradizionali corsi frontali in aula, potrà essere svolto interamente in modalità e-learning o per
non oltre il 50% del totale delle ore previste, anche a mezzo convegno o seminario.
Il convegno e il seminario rappresentano un’opportunità per l’A.D., in quanto consente di superare il
limite di 35 unità dei corsi tradizionali, comportando un notevole abbattimento dei costi connessi alla
realizzazione dei corsi, purché il soggetto formatore rientri tra quelli previsti dal citato art. 32 del
TUSL e provveda alla registrazione dei partecipanti.
Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo de quo, la frequenza del
modulo B o altri moduli di specializzazione può assumere valenza ai fini dell'aggiornamento delle
figure RSPP/ASPP formate in base all'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Infine, costituiscono valido aggiornamento per il RSPP/ASPP la partecipazione a corsi di
aggiornamento per formatore in materia di salute e sicurezza e aggiornamento coordinatore per la
sicurezza cd. C.S.E. e C.S.P., come riportato nel grafico:
L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e decorre dalla conclusione del modulo B comune.
22
Per i soggetti esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione per RSPP/ASPP (secondo quanto
stabilito analiticamente dall'Allegato A dell'Accordo) l’obbligo di aggiornamento quinquennale
decorre:
•
•
dal 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08;
dalla data di conseguimento della laurea se il titolo di studio è stato conferito dopo l'entrata in
vigore del D.Lgs. 81/08.
L’aggiornamento, analogamente alla formazione, ha carattere obbligatorio, per cui il mancato
assolvimento è sanzionabile a carico del soggetto obbligato. I ruoli professionali di RSPP/ASPP,
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione ed esecuzione, addetti al primo soccorso, addetti
all’uso di attrezzature di lavoro che prevedono una specifica abilitazione di cui all’Accordo
Attrezzature del 22 febbraio 2012 ed in base a quanto previsto al punto 10 dell’Accordo “non sono
esercitabili” qualora non venga completato l’aggiornamento.
8.4 CREDITI E TRASCRIZIONE A MATRICOLA
Il suddetto Accordo, in attuazione a quanto previsto dall'art. 37 comma 14 bis del Decreto (derivante
dal D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni dalla L. n. 98/2013), ha disciplinato il riconoscimento
dei crediti formativi in relazione ai corsi e moduli di formazione onde evitare sovrapposizioni di
contenuti analoghi.
In merito all'obbligo di tracciabilità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, in ambito A.D. l’art. 251 comma 5 del Regolamento prevede la trascrizione a matricola in
sostituzione del libretto formativo del cittadino di cui all’art.2, co. 1, lett. i), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e succ. mod.
Si rammentano le indicazioni contenute nella lettera M_D GSGDNA 0092222 21-11-2014 del
Segretariato riferite all'obbligo di legge in esame. Pertanto, in via generale, sarà cura dei datori di
lavoro/Comandanti curare l’aggiornamento delle trascrizioni a matricola dei corsi svolti dal proprio
personale anche con le dovute comunicazioni agli Enti competenti.
In merito ai corsi come quello abilitante alla qualifica di RSPP/ASPP occorre tenere presente che per
quanto attiene al titolo, lo stesso è condizione ineludibile all’assolvimento della funzione e che per
l’aggiornamento professionale, al punto 10 dell’Accordo in parola, viene puntualmente disciplinato
che ”…in ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e ASPP dovranno, in ogni
istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione
per un numero di ore non inferiore a quello previsto”.
Il soggetto formatore è tenuto a conservare l’intera documentazione del corso per almeno 10 anni.
23
ALLEGATO 1
REQUISITI PER FORMATORI QUALIFICATI
Aree tematiche:
PREREQUISITO:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
SI
REQUISITI SUPPLEMENTARI
(in aggiunta ai criteri)
NO
2° CRITERIO
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o
magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza,
ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca,
perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo
della salute e sicurezza sul lavoro.
SI
Percorso formativo in didattica, con
esame finale, durata minima di 24 ore
(es. corso formazione-formatori), o
abilitazione
all’insegnamento
o
consegui-mento (presso Università o
Organismi accreditati) di un diploma
triennale
in
Scienza
della
Comunicazione
o
Master
in
Comunicazione
NO
3° CRITERIO
Attestato
di
frequenza
con
verifica
dell’apprendimento, a corso/i di formazione della
durata di almeno 64 ore in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui
all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) con
almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o
professionale coerente con l’area tematica oggetto
SI
+
della docenza.
NO
4° CRITERIO
Attestato
di
frequenza
con
verifica
dell’apprendimento, a corso/i di formazione della
durata di almeno 40 ore in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui
all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) con
almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o
professionale coerente con l’area tematica oggetto
della docenza.
SI
SI
OPPURE, IN ALTERNATIVA
Precedente esperienza come docente,
per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,
in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
SI
OPPURE, IN ALTERNATIVA
Precedente esperienza come docente,
per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,
in qualunque materia.
NO
SI
5° CRITERIO
Esperienza lavorativa o professionale almeno
triennale nel campo della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica
oggetto della docenza.
SI
OPPURE, IN ALTERNATIVA
NO
6° CRITERIO
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o
di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure
possono effettuare docenze solo nell’ambito del
macro-settore ATECO di riferimento ovvero A.D.).
NO
MANCANZA
SI
Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48
ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia
SI
NO
MANCANZA
24
QU AL IF IC ATO
Precedente esperienza come docente esterno, per
almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica,
oggetto della docenza
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1° CRITERIO
,
,
,
ALLEGATO 2
Candidatura per formatore qualificato
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….
(cognome)
(nome)
nato/a a ……………………………………………………………...(……….) il……….……………….
(luogo)
(prov.)
in servizio presso …..……………………………..……………………………………………………….
qualifica/grado……………………………………………………………………………………………...
•
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
•
ai fini dell’inserimento nell’elenco dei formatori qualificati da istituire presso il SEGRETARIATO
GENERALE DELLA DIFESA/DNA (lett. n. MD_GSGDNA 0071594 del 14 ottobre 2015),
nell’area tematica di seguito indicata:
o NORMATIVA/GIURIDICA/ORGANIZZATIVA
o RISCHI TECNICI/IGIENICO/SANITARI
o RELAZIONI E COMUNICAZIONE
•
a mente del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del
6 marzo 2013;
DICHIARA
di essere in possesso o corrispondere ai seguenti requisiti /criteri (come da documentazione allegata):
Requisito/criterio (D.I. 6
marzo 2013 MLPS/Salute)
Specificare
Ente organizzatore-ore totali e periodi-Argomenti trattati
aver svolto funzioni come
docente per almeno 90 ore nei tre
anni antecedenti alla data del 18
marzo 2013, nell’area tematica
coerente con la richiesta di cui
sopra
TITOLO DI STUDIO
ABILITAZIONI
VARIE
REQUISITI CULTURALI
Diploma di scuola media superiore: ……………………………….
……………………………………………………………………...
Laurea………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
Abilitazione all’insegnamento conseguita il ……………………….
Nella/e materia/e …………………………………………………...
……………………………………………………………………...
Corsi di specializzazione post laurea nel campo della salute e
sicurezza sul lavoro………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
25
AGGIORNAMENTO
In materia di salute e sicurezza
sul lavoro:
(partecipazione a convegni,
corsi, seminari, iniziative, etc.)
Attestato di frequenza con (Specificare: ente organizzatore – titolo del corso – durata del
verifica
finale corso)
dell’apprendimento a corso di
formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
(organizzato
dai
soggetti
formatori di cui all’art.32,
comma 4, del D.Lgs.81/08 e
s.m.i.)
REQUISITI PROFESSIONALI (specificare tipologia e periodi)
Esperienza
lavorativa
o
professionale nel campo della
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, coerente con l’area
tematica richiesta
Esperienza nel ruolo di RSPP o (specificare tipologia di attività lavorative dell’Ente presso cui sono
ASPP
state svolte le attività e indicare esattamente i periodi)
CAPACITÀ DIDATTICA
Percorso formativo in didattica,
con esame finale, durata minima
24 ore (es. corso di formazione
per formatori)
Esperienza
come
docente, (Specificare Organizzazione presso cui è stata prestata, la durata in
maturata nel triennio antecedente ore e la materia oggetto della docenza)
il 18 marzo 2013
Affiancamento a docenti, in (Specificare Organizzazione presso cui è stata prestata, la durata in
qualunque materia negli ultimi ore e la materia oggetto della docenza)
tre anni (totale almeno 48 ore)
Altro
26
ALLEGATO 3
AGGIORNAMENTO
TIPOLOGIA DI CORSO
PERIODICITÀ
ORE
LAVORATORI
PREPOSTI
DIRIGENTI
OGNI 5 ANNI
6
NOTE
50% anche con
seminari e
convegni
(e-learning)
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
ADDETTI ANTINCENDIO
RLS/RLST
OGNI 3 ANNI
Non predefinita
da 4 a 6
In base entità del rischio
4
< 50 dipendenti
8
> 50 dipendenti e
RLST
OGNI ANNO
ADDETTI ATTREZZATURE
ART. 73
(Accordo 22 febbraio 2012)
4h
LAVORI IN QUOTA
Da 4 a 8 h
RSPP
40
50% anche con
seminari e
convegni
(e-learning)
20
50% anche con
seminari e
convegni
(e-learning)
40
50% anche con
seminari e
convegni
(e-learning)
OGNI 5 ANNI
ASPP
CSE/CSP
27
ALLEGATO 4
SCHEDA PER DOCENTE/ISTRUTTORE
(Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
qualifica/grado ………………………………………………………………………………………...
nato/a …………………………………………………. (Prov ……….) il………………………...…
in servizio presso……………………………………………………………………………………….
•
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
•
ai fini della valutazione dei requisiti previsti per il conferimento di un eventuali incarichi
relativi al personale da formare all’uso di attrezzature per le quali è prevista una specifica
abilitazione art.73 del d.lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
DICHIARA
Di essere in possesso o corrispondere ai seguenti requisiti /criteri (come da documentazione
allegata):
mansione1 Ente/periodi………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
FORMAZIONE
titolo di studio……………………………………………………………………………………….....
corso RSPP/ASPP/FORMATORE
(specificare Ente formatore/data conseguimento/aggiornamenti)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ESPERIENZA PROFESSIONALE PRATICA almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle
attrezzature (specificare quali)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
28
…………………………………………………………………………………………………………
ALTRE ESPERIENZE MATURATE IN AMBITO sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
…………………………………………………………………………………………………………
DOCENTE/ADDESTRATORE specificare periodi, eventuali materie, tipologia
Corsi/addestramenti con particolare riferimento alle attrezzature art. 73 del d.lgs.81/08.
di
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DATA/LUOGO
FIRMA
VISTO CAPO UFFICIO
29
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