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SALES CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (PROFESSIONISTI NON ISCRITTI IN ALBI).docx (6)

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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A PARTITA IVA (PROFESSIONISTI NON ISCRITTI
IN ALBI)
Tra
la società Ab MEthod Srl con sede in Via Carducci 2, Bellaria Igea Marina, Partita Iva 04467500403, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore sig. Alberto Borghesi (di seguito più brevemente denominata “Società” o
“Committente”)
e
il sig. …………………..,
nato a …………………..
il ………………….. (......)
e residente a ………………….. (......)
in via ...... n. ......,
codice fiscale ..... e partita Iva …………………..,
PEC …………………..
(di seguito più brevemente denominato “Collaboratore”)
Singolarmente indicati come Parte e congiuntamente indicati come Parti
premesso che:
•
la Società opera nel settore marketing per il settore fitness e intende avvalersi del Collaboratore e della sua
esperienza professionale;
•
il Collaboratore svolge attività professionale di ...... a decorrere dal ......ed ha manifestato la volontà di collaborare
in forma autonoma con la Società;
•
le Parti intendono istituire un rapporto di lavoro autonomo professionale.
Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. La Società conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico di assistente consulente alle vendite.
In particolare il Collaboratore, nell’ambito del progetto SOCIALFIT TEAM SALES MARKETING, deve adempiere i
seguenti compiti:
1. Disponibilità alla definizione di strategie atte alla creazione di un percorso di vendita per il percorso della Società;
2. Scheduling call strategiche di gruppo con tutti i membri del team necessari al raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
3. Supporto nella messa in pratica dei concetti e le strategie condivise, garantendo il relativo impiego di tempo;
4. Consulenza e supporto alla vendita;
5. Selezione attività da contattare per valutazione collaborazioni;
6. Supporto consulenziale clienti per la prosecuzione del rapporto lavorativo;
I tipi di comunicazione accettati sono: E-Mail, Zoom, Telegram, Google Drive.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dal ........... al……….;
ciascuna parte può in ogni momento recedere dal contratto, dandone comunicazione alla controparte tramite
raccomandata AR o PEC con almeno 30 giorni di anticipo.
4) Compenso e modalità di pagamento.
Per le prestazioni in oggetto la Società riconosce al Collaboratore un compenso a commissione mensile
4 Bis
pari al 10% del fatturato generato (esente iva) sui contatti inbound (derivanti dal marketing dell’azienda),
pari al 20% del fatturato generato (esente iva) sui contatti outbound (derivanti ricerca del collaboratore),
eventuali bonus produzione vengono concordati mensilmente
-
Per favorire l’avvio della produzione, nel periodo di avvio il punto 4 è da sostituirsi con il seguente punto 4
Bis: vengono riconosciuti 100 euro per appuntamento fissato, presentato ed al quale viene mostrata l’offerta.
Questo accordo viene concesso in via del tutto eccezionale per i motivi di cui sopra. È oggetto dell’accordo
verbale tra il collaboratore e l’azienda il passaggio dall’accordo 4 bis all’accordo citato al punto 4.
Importo da pagarsi mensilmente
Il rimborso delle spese sostenute inerenti l’incarico spetta al Collaboratore, sulla base della documentazione
probatoria presentata, esclusivamente se preventivamente autorizzato dalla Società.
5) Modalità di esecuzione. L’incarico è “home based”, viene normalmente svolto – sulla base delle necessità
tecnico-operative di volta in volta indicate dalla Società – presso la sede del Collaboratore così come presso le sedi dei
clienti della Società.
Il Collaboratore è tenuto a presentare, su richiesta della Società, qualsiasi informazione/documentazione sui fatti
attinenti al proprio incarico; in ogni caso, il Collaboratore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Società l’esistenza
di eventuali problemi o anomalie gravi o comunque tali da poter compromettere il normale svolgimento del proprio
incarico.
In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Collaboratore è tenuto a consegnare alla Società manuali
di procedure, documenti e materiali riguardanti l’attività svolta o comunque anche indirettamente la Società.
6) Obbligazioni e dichiarazioni della Società. La Società si impegna a fornire al Collaboratore i seguenti strumenti di
lavoro ...... .
7) Obbligazioni e dichiarazioni del Collaboratore. Il Collaboratore presta ogni e più ampia garanzia per quanto
concerne le proprie conoscenze professionali, che dovranno risultare sufficientemente qualificate e specializzate.
Quando lo svolgimento dell’incarico avviene presso la sede del Collaboratore, lo stesso dichiara che tale sede è in
regola con le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni) e, di conseguenza, manleva la Società da ogni forma di responsabilità al riguardo.
Il Collaboratore si obbliga ad usare lo strumento Harvest per il monitoraggio delle attività lavorative e dei task
quotidiani.
8) Risoluzione e recesso. Nel caso di mancato adempimento delle prestazioni professionali oggetto del presente
contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l’inesatto adempimento, la
Società potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss..
Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza dello stesso per giusta
causa con un preavviso di un mese; in caso di motivi gravi anche senza il preavviso indicato. È da considerarsi motivo
grave l’interruzione definitiva delle prestazioni del Collaboratore in caso di suo impedimento permanente ovvero il
trattamento illecito di dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
9) Trattamento dei dati personali. Le Parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al
trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy e ss.mm.ii. I dati personali sono richiesti e raccolti
durante le comunicazioni tra le parti, in rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016.
10) Cessione del contratto. Alle Parti è negata la possibilità di cedere la propria posizione contrattuale a terzi salvo
autorizzazione in forma scritta ricevuta dall’altra Parte.
11) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana ed europea, estingue e sostituisce qualsiasi
eventuale precedente accordo anche verbale fra le Parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente
contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice civile che
disciplinano il lavoro autonomo (art. 2222 e ss.).
12) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente
contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva
giurisdizione del Foro di Napoli.
Letto, concordato in ogni punto, firmato e sottoscritto.
Luogo ................ data .............
La Società
Il Collaboratore
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Il contratto e il contenuto di ogni suo singolo articolo sono stati negoziati dalle parti e riflettono l’incontro della volontà
delle stesse. Le parti, pertanto, confermando che non si è trattato di una regolamentazione precostituita da una sola di
esse, dichiarano di escludere l’applicabilità della disciplina prevista dall’ art. 1341 e 1342 c.c.
La Società
Il Collaboratore
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