GLI EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI Si presenta la naturale esigenza di disciplinare la sorte degli atti compiuti dal debitore nel periodo temporale che precede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. La disciplina degli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori consente di rendere inefficaci rispetto alla massa dei creditori gli atti, pagamenti o garanzie posti in essere dal debitore in una data antecedente rispetto alla sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale. Si devono considerare anche gli interessi dei terzi, che operano in buona fede, che hanno avuto rapporti di tipo economico e commerciale con il debitore, i quali potrebbero essere pregiudicati dalla inefficacia degli atti. Maggiore è il potenziale pregiudicato arrecato dall’atto alle ragioni dei creditori, più severa è la reazione e più agevole è per il curatore ottenere l’inefficacia; minore è il potenziale pregiudizio, meno severa è la reazione e più difficile è per il curatore ottenere l’inefficacia. L’inefficacia può essere fatta valere solo se si apre la procedura concorsuale della liquidazione giudiziale. Sono individuate diverse tipologie di atti: 1. Gli atti a titolo gratuito e assimilati art 163 ; sono privi di effetto (inefficaci) rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni antecedenti (periodo sospetto e l’inefficacia opera in modo automatico per tutelare l’interesse di creditori). Si considerano gli atti a titolo gratuito sia gli atti posti in essere per spirito di liberalità (donazione), sia anche gli atti caratterizzati da una prestazione in assenza di corrispettivo, dai quali il debitore poi assoggettato a procedura non abbia tratto alcun vantaggio patrimoniale. Per verificarne la natura gratuita o onerosa bisogna valutare l’operazione economica nel suo complesso. Non sono assoggettati alla inefficienza i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a condizione che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. I beni oggetto degli atti a titolo gratuito sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale. Essa consente al curatore di acquisire immediatamente la disponibilità e l’amministrazione dei beni, senza la necessità di attendere una sentenza giudiziale che ne accerti l’inefficacia. Ogni interessato può contestare la sussistenza delle condizioni per l’operatività dell’inefficacia proponendo reclamo avverso la trascrizione con ricorso al giudice delegato per atti prima dei due anni oppure se in realtà non era un atto a titolo gratuito. 2. Pagamenti di crediti non scaduti e postergati art. 164 ; Sono privi di effetto (inefficenti) rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della procedura o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori. L’inefficacia dei pagamenti anticipati presuppone che: a) il pagamento sia stato eseguito nei due anni anteriori al deposito della domanda o dopo il deposito della domanda; b) la scadenza originaria del debitore era alla data di apertura della procedura o successiva. Nei pagamenti anticipati, come gli atti a titolo gratuito, l’inefficacia opera automaticamente, senza la prova che il debitore fosse insolvente. Si limita l’applicazione della disciplina ai soli pagamenti che siano caratterizzati da un disvalore di tipo soggettivo e oggettivo. Anche i rimborsi dei finanziamenti soci effettuati dalla società in favore dei soci dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore sono inefficaci. Azione revocatoria ordinaria art 165 ; Quando l’atto potenzialmente pregiudizievole non cade nel periodo sospetto, il curatore non può esercitare le azioni revocatorie concorsuali, ma può esercitare l’azione revocatoria ordinaria che è soggetta al limite di decadenza di tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e di cinque anni dal compimento dell’atto. Quindi, il curatore può domandare che questi atti siano dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori (comma 1). Nel caso di revocatoria ordinaria, il curatore deve fornire la prova del cd. eventus damni (pregiudizio arrecato ai creditori), quindi che il suo comportamento sia doloso e il cd. consilium fraudis (consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato). L’azione revocatoria ordinaria non può avere ad oggetto i pagamenti di debiti scaduti (articolo 2901 del Codice civile). Generalmente queste cose avvengono in un periodo molto vicino al procedimento di liquidazione ed è un segnale d’allarme se l’acquirente è un parente o una persona vicina al debitore. Durante la procedura di liquidazione giudiziale, la legittimazione all’esercizio della revocatoria ordinaria è di competenza esclusiva del curatore, l’azione si propone innanzi al tribunale concorsuale e l’eventuale accoglimento dell’azione va a vantaggio di tutti i creditori, determinando l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa (comma 2). 3. Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie art 166 ;comprende gli atti cd. “anormali”, che presentano caratteristiche non ordinarie rispetto a quelle che si incontrano nella gestione ordinaria dell’impresa. Gli atti “anormali” sono a loro volta suddivisi in quattro categorie, atti a prestazioni sproporzionate, pagamenti con mezzi anormali, garanzie per debiti preesistenti non scaduti e infine garanzie per debiti preesistenti scaduti. La prima categoria è costituita dagli atti a prestazioni sproporzionate, individuate come gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte (si intendono sia acquisti, sia vendite ma è raro gli acquisti perché il liquidatore non ha soldi da spendere) dal debitore sorpassano di oltre il 25% di ciò che a lui è stato dato o promesso. La seconda categoria è rappresentata dai pagamenti con mezzi anormali, intesi come atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento (comma 1, lett. b). L’anomalia consiste nella modalità di pagamento, ad esempio, sono la datio in solutum (sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa). La terza categoria è rappresentata da garanzie per debiti preesistenti non scaduti. L’anomalia è rappresentata dalla circostanza che il creditore abbia ottenuto una garanzia che precedentemente non aveva richiesto e dall’altro che il debito non sia scaduto.Pertanto in cambio della garanzia il creditore deve aver concesso qualcosa (es un ulteriore dilazione) altrimenti l’atti deve considerarsi a titolo gratuito. La quarta categoria è rappresentata da garanzie per debiti preesistenti scaduti d). L’anomalia è meno grave perché la garanzia è concessa per debiti preesistenti, ma già scaduti, quando è fisiologico che il creditore possa temere che il debitore non sia in grado di adempiere. Gli atti “anormali” sono revocati se sussistono due presupposti: il compimento dell’atto nel periodo sospetto e la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell’atto. Il legislatore prevede alcuni casi di esenzione da revocatoria art 166 comma 3 - Le ragioni possono ricondursi a tre grandi matrici: a) la volontà di favorire la prosecuzione dell’attività da parte dell’imprenditore in crisi, evitando il timore di subire l’azione revocatoria in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale; b) la volontà di incentivare il tempestivo ricorso da parte del debitore a procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza; c) la volontà di tutelare determinate categorie di creditori. Le esenzioni da revocatoria sono applicate solo per gli atti a titolo oneroso “anormali” e “normali” che presentano un disvalore così accentuato da non poter in alcun modo essere compensato da considerazioni di tipo diverso. Trattandosi di eccezioni, sarà il terzo convenuto in revocatoria a dover fornire la prova della sussistenza dei presupposti di una delle cause di esenzione (comma 3). Non sono soggetti ad azione revocatoria: a) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. La ratio è quella di evitare che il manifestarsi della crisi spinga i fornitori a sospendere o interrompere i rapporti commerciali in corso con il debitore, così aggravandone il dissesto. L’operatività dell’esenzione è limitata ai soli pagamenti entro il termine d’uso, intesi come modalità e tempistica conformi a quelle adottate regolarmente tra le parti (i pagamenti previsti da contratto di beni e servizi o anche secondo le “modalità d’abitudine” ovvero se pagava sempre con 30gg in ritardo allora è sempre dentro i termini d’uso); b) Le rimesse effettuate dal debitore su un conto corrente bancario che non hanno ridotto il saldo del passivo verso la banca in modo durevole, c) Vendita a giusto prezzo di mercato di immobili destinati ad abitazione principale o a sede principale, d) Atti e pagamenti effettuati per tentare di risanare la situazione d’impresa; e) I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Art 170 - Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia : fissa un preciso limite temporale delle azioni revocatorie e di efficacia, al fine di circoscrivere i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale. È stato dunque fissato un termine di decadenza e prescrizione delle azioni. Le azioni revocatorie e di inefficacia: ▪ non possono essere promosse dal curatore decorsi 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale. ▪ si prescrivono decorsi 5 anni dal compimento dell'atto; Effetti della revocatoria art 171 - La revocatoria non determina l’invalidità dell’atto, ma la sua inefficacia nei confronti della massa dei creditori. L’inefficacia opera diversamente a seconda della diversa natura dell’atto revocato. Quando è revocato un contratto a contenuto traslativo (se il debitore vende un immobile), il bene oggetto dell’atto viene recuperato all’attivo della procedura ed il curatore può liquidarlo e distribuirne il ricavato tra i creditori. Laddove il bene non sia più nella disponibilità del terzo, esso dovrà corrispondere alla procedura il controvalore monetario e ha il diritto ad essere ammesso al passivo della procedura per il suo eventuale credito, cioè il prezzo pagato per l’acquisto del bene. Quando è revocato un pagamento, il terzo dovrà restituire alla procedura una somma pari all’importo ricevuto, oltre agli interessi decorrenti dalla data della domanda giudiziale, ed avrà diritto ad insinuarsi al passivo per un credito che è di importo corrispondente a quanto restituito. Nel caso di revocatoria di un pagamento con il quale il debitore abbia estinto un credito che era privilegiato, l’accoglimento della revocatoria determina la cd. “reviviscenza” delle garanzie che lo avevano assistito e, pertanto, il terzo può essere ammesso al passivo con il rango privilegiato. Quando è revocata una garanzia, il terzo sarà ammesso al passivo con il rango chirografario e non più privilegiato. Clausola per evitare la sommatoria dei movimenti bancari. La banca restituisce la somma massima recepita nel periodo sospetto (ad esempio, se tra entrate ed uscite ho trattenuto 100mila euro, la banca restituisce solo quello e non quello che risulta nelle scritture contabili in entrata senza considerare le scritture contabili in uscita).