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Diritto commerciale-diritti particolari soci Srl

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16.11
Diritti particolari di soci di Srl
Soci diritti proporzionali a partecipazioni possedute (basato sul capitale) + distonia a proporzionalità:
Spa: categorie speciali di azioni / patti parasociali (non statutari ma interni)
Personalizzazione rapporto nelle Srl: art. 2468 co. 3 cc
1. In Srl quote di partecipaz proporzionali a conferimenti effettuati (regola derogabile: salvo che atto
costitutivo disponga diversamente)
Es. società di fam: mette dentro azienda fondata da capofamiglia individualmente (figli apportano quote
minori ma detengono quote di maggioranza) = prepara passaggio generazionale
2. Diritti sociali proporzionali alle quote: da conferimento dipende quota, da quota dipendono diritti
(voti)
>> deroga in art. 2468 cc ‘resta salva la possibilità che l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci diritti
particolari riguardanti l’amministrazione della società o distribuzione degli utili)
Es. di diritti particolari:
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Amm.ne società:
o Diritti ad ingerenza forte:
 Diritto di essere amm.re (uno o l’unico) a prescindere da quota e partecipaz
(clausola che assicura ruolo)
 Diritto di nominare 1/+ amm.ri (nominare amm.re presidente del Cda / amm.re
delegato)
 Diritto di prendere decisioni su det argomenti (no da organo amm.vo)
o ‘’ debole:
 Diritto di consultazione su det argomenti (parere non vincolante)
 Diritto di veto su det operaz (opporsi a compimento di det operaz)
Distribuzione utili:
o Diritto a percepire dividendo maggiorato rispetto a altri soci
o Dividendo prioritario legato a persona
o Utili correlati a det settore di att
Possibile attribuire contemporaneamente sia diritti su amm.ne che distribuz utili (non si utilizza ‘o’
disgiuntiva) >> se utilizzi entrambi diritti, nel pratico si tendono a spartire tra soci (non agli stessi)
Come interpretare formula ‘diritti amm.ne / distribuz utili’ >> solo questi o interpretabile in senso più
ampio (qualunque diritto amm.vo/patrimoniale)?
Qualunque diritto patrimoniale (distribuzione utili): diritto di postergazione perdite / diritto opzione
maggiorato
Postergazione: diritto a subire perdite dopo gli altri (diritto patrimoniale ma non riguarda distribuz utili)
Opzione: emesse nuove quote che vanno a soci in proporzione a quelle già possedute
Si discute soluzione preferibile, lettura descrittiva:
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Esegesi: descrizione descrittiva, norma non fa riferimento a diritti più ampi
Teleologico: ratio, poiché deroga pesante a deroga di proporzionalità >> da contenersi
-
Sistematico: interpretazione descrittiva poiché deroga a principio generale di proporzionalità di
diritti rispetto alle quote
A favore della lettura estensiva:
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Legislatore minus dixit quam voluit: voleva intendere volontà più ampia
Sistematico: altro principio generale
>> principio caratteristico Srl autonomia statutaria (molto più forte rispetto a Spa)
l. delega 366/2001 della riforma 2003 >> criteri direttivi delega: principio di autonomia statutaria Srl +
assicurare max flessibilità organizzativa + disciplina Srl in cui si consente a soci di stabilire liberamente
incidenza rispettive partecipaz su società
Diritto amm.ne società >> si può attribuire a socio diritto di voto maggiorato? NO, riferimento a art. 2389cc
Diritti indipendenti da quota, di carattere personale: attribuibili a singoli soci in quanto soci (non a singole
quote come Spa che legano diritti particolari a azioni), conseguenza: diritto non si trasferisce con quota, in
caso di trasferimento quota il diritto si estingue
Problema interpretativo >> in uno statuto limite se si vende parte della prova
Art. 2468 cc: natura giuridica dei diritti indipendenti dalla quota
Diritti di carattere personale + a rilevanza organizzativa: attribuiti con atto costitutivo (no fonte in patto
parasociale), valenza corporativa come tutte regole statutarie, se disatteso = impugnabile
= diritti personali (non reali) a valenza organizzativa (non obbligatorie) = insieme di regole statutarie vs
parasociali**
Co. 4: diritti detenuti da un soggetto modificabili solo con unanimità dei consensi + clausola in deroga (atto
costitutivo può dire che diritti saranno modificabili) se viene applicata deroga ma socio dissenziente ha
diritto di recesso ad nutum (uscire da società e essere liquidato)
Regola che si applica solo a modificazioni dirette (formali) o anche indirette (alterazioni sostanziali)?
Es. diretta: diritto nominare 3 amm.ri + clausola modifica con 2 amm.ri >> unanimità consensi se atto
costitutivo lo ammette (se si passa da 5 a 7 amm.ri non si altera sostanzialità diritto x ragioni di
interpretazione statuto)
Clausola modificabile solo all’unanimità se clausola non deroga
>> socio con diritto amm.re: se si rivela inadeguato a carica (vs diligenza e professionalità necessarie) = si
ritiene sia possibile revocarlo x giusta causa
>> socio con diritto di nomina: se si rivelano inadeguati, non occorre togliere a socio diritto di nomina (ma
chiedere di cambiarli) >> se non li sostituisce vs diligenza e professionalità necessarie = si ritiene sia
possibile revocarlo x giusta causa
Situazioni in cui si ricorre a questi diritti:
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Società di fam: es. preparazione a successione generazionale, x conservare governo nella proprietà
fino al verificarsi di una certa condizione nonostante quota minoritaria
>> clausola, capofam riservato diritto di essere amm.re unico x prox 10 anni / termine legato a
condizione
Fondi di benchercapital / private equity: investono in capitale di rischio delle aziende con finalità di
investimento importante, garanzie su performance e governo società = diritti particolari (potere di
veto, nominare pres Cda, amm.re minoranza)
Società mista pubblico-privato: servizi pubblici (partecipaz ente pubblico + priv):
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o Privato: scelto come socio industriale
o Pubblico: controlla att privato e si riserva diritti
Joint venture: impresa comune composta da unione di più operatori >> operatori con quote
identiche, ciascuno con certi diritti vs esclusione derivante da patti interni da maggioranza
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