16.11 Diritti particolari di soci di Srl Soci diritti proporzionali a partecipazioni possedute (basato sul capitale) + distonia a proporzionalità: Spa: categorie speciali di azioni / patti parasociali (non statutari ma interni) Personalizzazione rapporto nelle Srl: art. 2468 co. 3 cc 1. In Srl quote di partecipaz proporzionali a conferimenti effettuati (regola derogabile: salvo che atto costitutivo disponga diversamente) Es. società di fam: mette dentro azienda fondata da capofamiglia individualmente (figli apportano quote minori ma detengono quote di maggioranza) = prepara passaggio generazionale 2. Diritti sociali proporzionali alle quote: da conferimento dipende quota, da quota dipendono diritti (voti) >> deroga in art. 2468 cc ‘resta salva la possibilità che l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società o distribuzione degli utili) Es. di diritti particolari: - - Amm.ne società: o Diritti ad ingerenza forte: Diritto di essere amm.re (uno o l’unico) a prescindere da quota e partecipaz (clausola che assicura ruolo) Diritto di nominare 1/+ amm.ri (nominare amm.re presidente del Cda / amm.re delegato) Diritto di prendere decisioni su det argomenti (no da organo amm.vo) o ‘’ debole: Diritto di consultazione su det argomenti (parere non vincolante) Diritto di veto su det operaz (opporsi a compimento di det operaz) Distribuzione utili: o Diritto a percepire dividendo maggiorato rispetto a altri soci o Dividendo prioritario legato a persona o Utili correlati a det settore di att Possibile attribuire contemporaneamente sia diritti su amm.ne che distribuz utili (non si utilizza ‘o’ disgiuntiva) >> se utilizzi entrambi diritti, nel pratico si tendono a spartire tra soci (non agli stessi) Come interpretare formula ‘diritti amm.ne / distribuz utili’ >> solo questi o interpretabile in senso più ampio (qualunque diritto amm.vo/patrimoniale)? Qualunque diritto patrimoniale (distribuzione utili): diritto di postergazione perdite / diritto opzione maggiorato Postergazione: diritto a subire perdite dopo gli altri (diritto patrimoniale ma non riguarda distribuz utili) Opzione: emesse nuove quote che vanno a soci in proporzione a quelle già possedute Si discute soluzione preferibile, lettura descrittiva: - Esegesi: descrizione descrittiva, norma non fa riferimento a diritti più ampi Teleologico: ratio, poiché deroga pesante a deroga di proporzionalità >> da contenersi - Sistematico: interpretazione descrittiva poiché deroga a principio generale di proporzionalità di diritti rispetto alle quote A favore della lettura estensiva: - Legislatore minus dixit quam voluit: voleva intendere volontà più ampia Sistematico: altro principio generale >> principio caratteristico Srl autonomia statutaria (molto più forte rispetto a Spa) l. delega 366/2001 della riforma 2003 >> criteri direttivi delega: principio di autonomia statutaria Srl + assicurare max flessibilità organizzativa + disciplina Srl in cui si consente a soci di stabilire liberamente incidenza rispettive partecipaz su società Diritto amm.ne società >> si può attribuire a socio diritto di voto maggiorato? NO, riferimento a art. 2389cc Diritti indipendenti da quota, di carattere personale: attribuibili a singoli soci in quanto soci (non a singole quote come Spa che legano diritti particolari a azioni), conseguenza: diritto non si trasferisce con quota, in caso di trasferimento quota il diritto si estingue Problema interpretativo >> in uno statuto limite se si vende parte della prova Art. 2468 cc: natura giuridica dei diritti indipendenti dalla quota Diritti di carattere personale + a rilevanza organizzativa: attribuiti con atto costitutivo (no fonte in patto parasociale), valenza corporativa come tutte regole statutarie, se disatteso = impugnabile = diritti personali (non reali) a valenza organizzativa (non obbligatorie) = insieme di regole statutarie vs parasociali** Co. 4: diritti detenuti da un soggetto modificabili solo con unanimità dei consensi + clausola in deroga (atto costitutivo può dire che diritti saranno modificabili) se viene applicata deroga ma socio dissenziente ha diritto di recesso ad nutum (uscire da società e essere liquidato) Regola che si applica solo a modificazioni dirette (formali) o anche indirette (alterazioni sostanziali)? Es. diretta: diritto nominare 3 amm.ri + clausola modifica con 2 amm.ri >> unanimità consensi se atto costitutivo lo ammette (se si passa da 5 a 7 amm.ri non si altera sostanzialità diritto x ragioni di interpretazione statuto) Clausola modificabile solo all’unanimità se clausola non deroga >> socio con diritto amm.re: se si rivela inadeguato a carica (vs diligenza e professionalità necessarie) = si ritiene sia possibile revocarlo x giusta causa >> socio con diritto di nomina: se si rivelano inadeguati, non occorre togliere a socio diritto di nomina (ma chiedere di cambiarli) >> se non li sostituisce vs diligenza e professionalità necessarie = si ritiene sia possibile revocarlo x giusta causa Situazioni in cui si ricorre a questi diritti: - - - Società di fam: es. preparazione a successione generazionale, x conservare governo nella proprietà fino al verificarsi di una certa condizione nonostante quota minoritaria >> clausola, capofam riservato diritto di essere amm.re unico x prox 10 anni / termine legato a condizione Fondi di benchercapital / private equity: investono in capitale di rischio delle aziende con finalità di investimento importante, garanzie su performance e governo società = diritti particolari (potere di veto, nominare pres Cda, amm.re minoranza) Società mista pubblico-privato: servizi pubblici (partecipaz ente pubblico + priv): - o Privato: scelto come socio industriale o Pubblico: controlla att privato e si riserva diritti Joint venture: impresa comune composta da unione di più operatori >> operatori con quote identiche, ciascuno con certi diritti vs esclusione derivante da patti interni da maggioranza