Uploaded by Alberto Caruso

1. 2022 AAI + AGCM + CONSOB

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AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI
Importante
• soggetti o enti pubblici
• istituiti con legge
• esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti
considerati sensibili o di alto contenuto tecnico (concorrenza,
privacy, comunicazioni ecc.)
• esigono peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei
confronti del Governo, allo scopo di garantire una maggiore
imparzialità (cd. neutralità) rispetto agli interessi coinvolti
Origine:
A livello nazionale, le autorità indipendenti si sono sviluppate soprattutto dagli anni ‘90 del XX secolo.
Il legislatore italiano, nel prevedere tali autorità, si è ispirato:
-
indipendent agencies statunitensi (il cui sviluppo ha inizio con il New Deal rooseveltiano)
-
«autorités administratives indépendantes» francesi.
Diversamente delle esperienze costituzionali americana e francese, le quali si caratterizzano per un rapporto
stringente tra Governo e pubblica amministrazione (U.S.A. -> spoils system; Francia -> Costituzione all’art. 20, co.
2, prevede che il Governo «dispone dell’Amministrazione»), nell’ordinamento costituzionale italiano vige il
principio opposto ossia il principio dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, co. 1, Cost.).
Autorità sottratte al controllo politico, sebbene siano previsti poteri di indirizzo del governo in casi particolari e
specificamente disciplinati.
Operano in settori ‘sensibili’, nei quali la presenza di diritti costituzionalmente garantiti richiede l’intervento di
amministrazioni autonome dalla politica e dotate di particolare qualificazione tecnica.
Normativa:
A livello nazionale, le autorità indipendenti sono definite e disciplinate dalle singole leggi istitutive.
Le uniche disposizioni generali di riferimento sono le norme contenute:
• legge n. 59/1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (artt. 1-2), la quale esclude
esplicitamente il conferimento alle regioni e agli enti locali di compiti di regolazione e controllo già attribuiti a
tali autorità
• legge n. 205/2000 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 4 (ora l’art. 119 del d.lgs. n. 104/2010
“Codice del processo amministrativo”), la quale prevede per i provvedimenti adottati dalle autorità
indipendenti la forma accelerata di tutela giurisdizionale, con il dimezzamento di tutti i termini processuali
tranne quello di introduzione del ricorso.
Inoltre, le autorità indipendenti trovano fondamento in qualche norma dell'ordinamento europeo, in particolare,
il più delle volte rappresentano i terminali di una rete di garanzia già a livello europeo (es. Commissione
garantisce concorrenza nel mercato europeo → Commissione antitrust garantisce concorrenza nel mercato
italiano e operano in stretto raccordo; Consob → ESMA).
Caratteristiche:
Importante
Le autorità amministrative indipendenti, nell'ordinamento giuridico italiano, sono
1.
enti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica (salvo eccezioni),
2.
indipendenti rispetto all'autorità politica sia sul versante dell'attività che su quello dell'organizzazione. Ciò in
quanto:
• determinano la propria organizzazione con il solo vincolo del rispetto della legge;
• determinano la propria azione nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, anche mediante l'emanazione
di atti di normazione secondaria, senza soggezione al potere regolamentare e direttivo dell'autorità di
governo: potestà normativa, sanzionatoria e di risoluzione e aggiudicazione di conflitti;
3. caratterizzate da un regime particolare di incompatibilità e da peculiari regole di garanzia.
Autorità amministrative indipendenti:
1.
Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
2.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
3.
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
4.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
5.
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
6.
Garante per la protezione dei dati personali
7.
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGS)
8.
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
9.
Autorità di regolazione dei trasporti (ART)
10. Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
11. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA)
12. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (GNPL)
AGCM
Autorità garante della concorrenza e del
mercato
Stati Uniti:
➢ fine del XIX secolo: crescita economica e riduzione delle distanze in seguito allo sviluppo delle ferrovie e delle infrastrutture
➢ ampliamento del mercato nonché una riduzione dei prezzi ed una instabilità degli stessi
➢ grande industria reagì stipulando degli accordi tra imprese come strumento per evitare la concorrenza e la guerra sui prezzi
➢ nascita trust: accordi o cartelli che consentivano di tenere prezzi elevati ed ottenere cospicui margini, a danno di altri gruppi economici
➢ piccole imprese reagirono creando un movimento di opinione che nel 1890 condusse all’approvazione dello Sherman Act
Sezione 1: venivano proibiti i contratti, associazioni e intese che restringono il commercio;
-
Sezione 2: veniva proibita la monopolizzazione, tentativi di monopolizzazione e intese volte alla monopolizzazione di qualsiasi parte degli scambi commerciali tra i vari
stati e con le nazioni straniere
Europa:
➢ trattato CECA del 1951 proibiva intese, abusi e concentrazioni nei settori strategici del carbone e dell’acciaio con la principale finalità di limitare il potere economico
della Germania.
➢ trattato di Roma del 1957 vengono poste regole generali, applicabili in tutti i settori, in materia di intese e abusi.
➢ versione consolidata del 2012, agli articolo 101 e seguenti (ex art. 81 all’art 89 Trattato di Amsterdam del 1997) proibisce barriere economiche, pratiche restrittive e
discriminatorie, accordi e pratiche concertate tra imprese o associazioni:
• sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato interno. Gli accordi o decisioni, vietati sono nulli di pieno diritto.
• è inoltre incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo
da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
In materia è competente la Commissione Europea.
Italia
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Importante
• è stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”
• è una Autorità amministrativa indipendente opera in piena autonomia e con indipendenza sia di giudizio che di valutazione
• ha sede unica a Roma
• è finanziata dalle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro
• svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo
• è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza: composta Presidente e quattro membri nominati dai
Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili.
COMPITI DELL’AUTORITÀ
garantire la tutela
della concorrenza e
del
mercato
secondo
quanto
previsto nella Legge
n. 287 del 1990
contrastare le pratiche commerciali
scorrette nei confronti dei
consumatori e delle microimprese,
tutelare le imprese dalla pubblicità
ingannevole e comparativa, nonché
vigilare affinché nei rapporti
contrattuali tra aziende e consumatori
non vi siano clausole vessatorie
vigilare sui conflitti di interesse
in cui possono incorrere i titolari
di cariche di Governo ai sensi di
quanto previsto dalla Legge n.
215 del 2004
attribuire
alle
imprese che ne
facciano richiesta
il
rating
di
legalità secondo
la
disciplina
prevista
dal
Decreto legge n. 1
del 2012, art. 5ter.
1. TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Importante
Tre comportamenti o attività sono oggetto di sanzione da parte dell’Autorità:
a) INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA: se le imprese, invece di competere
tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato
restringendo la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti;
b) ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: quando un’azienda abusa del suo potere di
mercato, imponendo ai consumatori prezzi troppo elevati o chiudendo l’accesso
ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche che taglino fuori le imprese
che competono sullo stesso mercato
c) OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE: quando due aziende si fondono, o
un’azienda ne compra un’altra, l’Antitrust verifica che la nuova impresa non
abbia un eccessivo potere di mercato.
a) Intese restrittive della concorrenza
Quando le imprese, invece di competere tra loro, si accordano al fine di coordinare i propri
comportamenti sul mercato, violano la normativa sulla concorrenza
Vietate e nulle ad ogni effetto intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante.
In particolare quelle dirette a:
◦ fissare congiuntamente direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita o altre
condizioni contrattuali;
◦ impedire o limitare produzione, sbocchi o accessi al mercato, investimenti, sviluppo tecnico o
progresso tecnologico;
◦ ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
◦ applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
◦ subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari che non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi
b) Gli abusi di posizione dominante
Un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente
indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori.
La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (articolo 3 della legge n.
287/90): quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai
concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori.
Costituisce fattispecie di abuso di posizione dominante:
◦ imposizione diretta o indiretta dei prezzi di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
◦ impedire o limitare produzione, sbocchi o accessi al mercato, sviluppo tecnico o progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
◦ applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalent;
◦ subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari le quali, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
c) Le operazioni di concentrazione
L'operazione di concentrazione si realizza quando due o più imprese procedono alla creazione di
un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma,
ossia:
• quando due o più imprese procedono a fusione;
• quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese
acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del
patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una
o più imprese;
• quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla
costituzione di un'impresa comune.
Le operazioni di concentrazione devono essere comunicate preventivamente all’Autorità quando il
fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e il fatturato
totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate,
superino determinate soglie.
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria
Importante
Il capo IV della legge 287 del 1990 contiene delle disposizioni speciali applicabili nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione
dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, quali istituti di
credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria.
▪ operazioni che coinvolgano imprese assicurative soggette ai provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere
dell’IVASS,
▪ operazioni di acquisizione del controllo di banche necessaria una autorizzazione preventiva della BCE:
o comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o
o attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già
possedute;
o successivamente quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni
caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa
o nonché per l’acquisizione del controllo di una società che detiene tali tipologie di partecipazioni.
L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia.
In caso di mancata autorizzazione (revoca o sospensione della stessa) troverà applicazione la sospensione del
diritto di voto e degli altri diritti relativi alla partecipazione acquisita.
In caso di inosservanza del divieto sono impugnabili:
▪ secondo le previsioni del codice civile, ossia dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori,
dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale (2377);
▪ dalla Banca d’Italia
a) entro 120 gg dalla data della deliberazione o
b) entro 180 giorni dall’iscrizione se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese,
c) entro 180 giorni dalla data del deposito se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle
imprese.
2. TUTELA DEL CONSUMATORE
Importante
Tra i compiti dell’Autorità Antitrust rientra anche quello di
a)
contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle
microimprese,
b)
tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, diffusa con qualsiasi
mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite
c)
vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole
vessatorie
a) Le pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e delle micro-imprese
Per “pratica commerciale”: qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione
commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo (incluso il direct marketing e la
confezione dei prodotti) e il marketing, che un professionista pone in essere in relazione alla
promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori.
Codice del consumo (D.Lgs 206/2005):
- ingannevoli: idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale.
L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue
caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego
- aggressive: quando l’impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito
condizionamento.
b) La pubblicità ingannevole e comparativa illecita a danno delle imprese
L’Autorità tutela le imprese dalla pubblicità ingannevole fatta da altre imprese e stabilisce le condizioni di liceità
della pubblicità comparativa diffusa con ogni mezzo
▪ Ingannevole: quando è in grado di indurre in errore l’impresa alla quale è rivolta, pregiudicandone il
comportamento economico, o quando è idonea a ledere un concorrente. L’ingannevolezza può riguardare le
caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le
condizioni di fornitura.
▪ Comparativa: modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri beni o servizi
mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti. Questo tipo di pubblicità è ammessa solo quando non è
ingannevole, mette a confronto beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera confusione tra le imprese, né
provoca discredito al concorrente.
c) Clausole vessatorie
L’Autorità deve vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole
vessatorie.
In particolare ai sensi dell’art. 37-bis, del Codice del consumo deve verificare l’assenza di tali clausole nelle
condizioni generali di contratto o moduli, modelli e formulari predisposti dalle imprese per essere impiegati nei
rapporti con i consumatori.
In base al Codice del consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede del professionista, determina
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Presunzione di vessatorietà :
1.
esclude o limita la responsabilità del professionista;
2.
esclude o limita le azioni e i diritti del consumatore;
3.
condiziona a favore del professionista l’importo della clausola penale;
4.
condiziona il diritto di recesso a favore del professionista;
5.
consente la modifica unilaterale a favore del professionista del contratto (in particolare clausole relative al
prezzo, durata, diritti ed obblighi previsti dal contratto).
3. CONFLITTO DI INTERESSI
Importante
Con la legge 20 luglio 2004, n. 215 l’Autorità è stata investita anche del potere di vigilare sui
conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo.
L’obiettivo è evitare che Presidente del Consiglio, ministri e sottosegretari decidano in una
situazione di conflitto di interessi perché un determinato atto di governo riguarda materie
rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatore di interessi privati che possono
confliggere con interessi pubblici.
Due distinte ipotesi.
1. conflitto per incompatibilità: titolare di una carica di governo, che si trova già in una
situazione di incompatibilità, adotta o partecipa all’adozione di un atto ovvero omette un atto
dovuto, nell’esercizio della funzione di governo.
2. conflitto per incidenza: adozione o partecipazione all’adozione di atti collegiali, attraverso i
quali il titolare di una carica di governo favorisca se stesso, il coniuge o i suoi parenti entro il
secondo grado, arrecando al contempo un danno all’interesse pubblico.
4. RATING DI LEGALITÀ
Importante
L’Autorità ha infine il potere di attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità
secondo la disciplina prevista dal Decreto legge n.1 del 2012, art. 5-ter.
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle
imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Del rating attribuito alle aziende si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, infatti, la banca
che non concedesse crediti ad una impresa avente rating, sarà tenuta a motivare la scelta con
apposita nota alla Banca d'Italia.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
CONSOB
Commissione nazionale per le società e la Borsa
Autorità di vigilanza
•
Ministero dell’Economia e delle finanze
•
Banca d’Italia
•
Consob
•
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
•
IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:
• istituita con la Legge 7 giugno 1974 n. 216, quale autorità amministrativa indipendente e
dotata di personalità giuridica nonché piena autonomia operativa unendo al suo interno le
funzioni e le giurisdizioni che fino ad allora avevano fatto parte del Ministero del Tesoro
Italiano.
La legge del 1974 è stata oggetto di numerosi interventi sia da parte del legislatore che della
stessa Commissione:
• legge n. 77 del 1983: pieno controllo su tutte le operazioni riguardanti il risparmio pubblico;
• legge n. 281 del 1985: aumentata la sua autonomia e indipendenza;
• legge n.1 del 1991: mediante la quale le vennero attribuiti maggiori poteri di controllo, in
relazione alle SIM e al contrasto del fenomeno dell'insider trading;
• Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, TUF).
La struttura ed il ruolo della Consob risultano, oltre che da un complesso di fonti normative
primarie, che non si esauriscono nel D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, TUF), anche da
un fonti normative secondarie, a titolo esemplificativo il:
• Regolamento adottato dalla Consob con delibera n 11971/1999 (Regolamento Emittenti)
• Regolamento adottato dalla Consob con delibera n 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento
Intermediari)
• Regolamento adottato dalla Consob con delibera n 16191 del 29 ottobre 2007 (Regolamento
Mercati)
FUNZIONI
Importante
Art. 3 della legge n. 216, così come modificato dall’art. 5 della legge n. 281/1985:
a) prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;
b) può disporre che siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del
pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni;
c) può eseguire ispezioni;
d) può disporre l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati
emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;
e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse
valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di
liquidazione e l'orario delle contrattazioni;
f) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di
accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per
ciascun titolo quotato;
g) controlla il funzionamento delle singole borse;
h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro per il tesoro.
Importante
Funzioni della Consob, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio,
riguardano:
•
i prodotti oggetto degli investimenti
•
i relativi emittenti
•
gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti
•
i mercati nei quali essi vengono realizzati
L’istituto assicura la trasparenza sui prodotti finanziari, garantendo che tutti gli operatori
abbiano sempre accesso a tutte le informazioni necessarie per effettuare i loro investimenti in
modo consapevole.
Li tutela vigilando sull’attività degli intermediari contro eventuali scorrettezze in cui potrebbero
incorrere.
Per garantire un efficiente controllo del mercato e degli intermediari nonché per assicurare la tutela del pubblico risparmio la
Consob collabora e coopera con soggetti istituzionali:
•
Ministero dell'Economia e delle Finanze
•
Banca d'Italia
•
altre Autorità, gli organismi del mercato, l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché le associazioni
di categoria. Opera, inoltre, in sinergia con la Guardia di Finanza e l'Autorità giudiziaria.
La Consob partecipa:
-
all'ESMA (European Securities and Markets Authority);
-
membro della IOSCO (International Organization of Securities Commissions);
-
prende parte anche ai lavori del FSB, il Financial Stability Board;
-
aderisce, in veste di membro fondatore, all'IFIAR (International Forum of Indipendent Audit Regulators).
LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CONSOB
•
Vigila: società di gestione dei mercati regolamentati, trasparenza e ordinato svolgimento delle negoziazioni,
trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari
•
Regolamenta prestazione dei servizi e delle attività di investimento
•
Autorizza i prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita e i documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di
acquisto
•
Controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati
•
Sanziona le condotte illecite
•
Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo
sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori
•
Collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi internazionali
VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Importante
Il primo nucleo riguarda gli "intermediari" ai quali si applicano norme generali, che hanno ad oggetto gli esponenti aziendali e gli
azionisti, nonché l'ampia disciplina delle "crisi" aziendali, e norme riferibili a specifici soggetti o a determinate attività come la
prestazione di servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio.
I macro obiettivi cui deve essere orientata l'azione delle istituzioni che vigilano sugli intermediari sono definiti dall'art. 5 del Testo
Unico della Finanza (TUF):
•
la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario
•
la tutela degli investitori
•
la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario
•
la competitività del sistema finanziario
•
l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria (certezza del diritto)
VIGILANZA SUGLI EMITTENTI
Importante
Il secondo nucleo di riferimento riguarda gli "emittenti" e include:
•
la disciplina dell'appello al pubblico risparmio, che a sua volta può essere suddivisa nell'ambito normativo delle offerte di
investimento, delle offerte di disinvestimento e delle offerte di scambio;
•
la disciplina degli emittenti in senso stretto, relativa a l'informazione societaria, alla corporate governance e alla disciplina
degli emittenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
I macro obiettivi di cui tener conto nelle attività di vigilanza sugli emittenti sono definiti dall'art. 91 del TUF:
•
la tutela degli investitori
•
l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario
•
l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali
VIGILANZA SUI MERCATI
Importante
Il terzo nucleo di riferimento riguarda i "mercati" ed è caratterizzato dal duplice intento di tutelare gli investitori e garantire il
buon funzionamento dei mercati mobiliari. Per questo, gli strumenti principali sono costituiti, da una parte, dai presidi a garanzia
della qualità dei servizi offerti dai gestori dei mercati e, dall'altra, dalla trasparenza delle operazioni che vi si compiono, per
consentire agli investitori o ai partecipanti al mercato di valutare in qualunque momento le condizioni di un'operazione e di
verificare a posteriori le condizioni alle quali è stata conclusa. La crisi finanziaria ha fatto sì che a questi strumenti se ne
aggiungessero di nuovi, anche più invasivi, come quelli che hanno portato al divieto di specifiche operazioni, di cui si dirà in
seguito.
I macro obiettivi della vigilanza sui mercati regolamentati sono definiti dall'art. 74 del TUF:
•
la trasparenza del mercato
•
la tutela degli investitori
•
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni
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