Uploaded by Cristian Molteni

Lezione 18-19-20-21 (contratto)

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Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico a contenuto
patrimoniale (art.1321 C.C.)
Quando il legislatore parla di accordo fa riferimento all’incontro delle volontà reciproche, il cui risultato ultimo è il
contratto.
Tuttavia, non sempre il contratto è il risultato della dialettica tra le parti essendo piuttosto la rappresentazione
del potere di forza di un contraente sull’altro (come nei contratti dei consumatori).
Di certo ogni soggetto gode del potere di autonomia ossia la scelta di intervenire sul contenuto del contratto
inserendo ad esempio determinate clausole per lui importanti (come, ad esempio, la clausola sul termine
essenziale che il contraente inserisce per tutelarsi dal ritardo dell’adempimento).
Per diverso tempo, e a volte ancora adesso, si ritiene che la volontà delle parti non possa essere intaccata dal
giudice in quanto le parti devono poter decidere come disciplinare i loro interessi senza che il terzo, ossia il
giudice, possa interferire con tali interessi, ma vi sono diverse situazioni in cui il giudice interviene a tutela di una.
Quando si parla di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, si fa
riferimento al fatto che con il contratto le parti possono dare vita ad una situazione prima inesistente (come nel
contratto di compravendita), possono utilizzare un contratto per modificare la situazione preesistente (contratto
affitto tra le parti diventa un contratto di compravendita) o porre fine ad un rapporto contrattuale fino ad allora
esistente ( il contratto di locazione o noleggio dei ponteggi di cui l’impresa necessitava per i lavori del 110 diventa
un contratto col quale le parti mettono fine alla locazione perché impresa non ne ha più bisogno.
Il rapporto giuridico a contenuto patrimoniale si ricollega a quel concetto di valutazione economica del contratto
che non necessariamente serve a realizzare interessi tipicamente patrimoniali (il contratto di abbonamento al
teatro è suscettibile di valutazione economica, ma soddisfa l’interesse non patrimoniale della persona alla cultura
e alle relazioni che si instaurano a teatro, pertanto a contenuto patrimoniale serve solo per dare un valore
economico al contratto.
La legge suddivide i contratti tra:
• Contratti tipici  sono quelli già stabiliti dal legislatore per cui è possibile tutta la normativa del contratto; i
secondi, invece, creati dalle parti e per questi contratti la legge stabilisce il necessario controllo di liceità
(conforme alla legge) e meritevolezza (interesse perseguito dalle parti deve essere apprezzabile dall’ordinamento
per cui ne stabilisce la tutela).
• Contratti atipici  sarebbero sempre leciti e meritevoli sulla base dell’idea che il legislatore non avrebbe mai
disciplinato un contratto che fosse illecito o immeritevole; questa teoria purtroppo ancora seguita da alcuni non
tiene conto del fatto che è ben possibile utilizzare un modello contrattuale tipico per realizzare interessi
immeritevoli (se uso lo schema del contratto di compravendita, che è un contratto tipico, per scambiare beni
illeciti come droga, armi o oggetti rubati io realizzo interessi immeritevoli e contratto illecito); pertanto è più
corretto sostenere che il controllo di liceità e meritevolezza vale per tutti i contratti tipici e atipici.
Il contratto deve sempre avere gli elementi essenziali altrimenti sarà nullo, elementi essenziali sono:
1) Accordo  incontro tra le due volontà.
2) Causa
Funzione economico-sociale che le parti realizzano con il contratto (contratto compravendita immobiliare realizza
una funzione sociale perché il bene circola ed economica perché diventa produttivo) ed è la ragione per la quale
le parti stipulano il contratto; la causa è quindi lo scopo effettivo del negozio.
• Causa illecita  nei negozi tipici la causa è riconosciuta lecita dal legislatore e la nullità deriva dalla stipulazione
di patti contrari a norme imperative o dell’ordine pubblico.
• Frode alla legge  la frode alla legge è definita come fraudolenta elusione di una norma imperativa attraverso
uno strumento di per sé lecito, il contratto in frode alla legge ha causa illecita, quindi è nullo.
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• Frode fiscale  la frode fiscale è utilizzo di uno strumento lecito per l’elusione di una norma fiscale, anche in
questo caso la causa è illecita.
• Motivo illecito
I motivi sono di regola irrilevanti per il diritto, ma assumono rilevanza quando presumono il perseguimento di
finalità contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o scopi vietati dalla legge.
Si suddividono in:
- Motivi illeciti  contrario legge o ordine pubblico.
- Determinante  le parti sono determinate a concluderlo solo per un motivo illecito.
- Comune alle parti  motivo illecito è comune ad entrambe le parti.
3) Oggetto
È la prestazione che dev’essere eseguita nella maggior parte dei casi i contratti sono prestazioni corrispettive o
anche detti sinallagmatici, ossia ad una prestazione corrisponde una controprestazione (nel contratto di
compravendita alla prestazione di consegna del bene corrisponde la controprestazione di pagamento del prezzo).
L’oggetto deve essere:
- Possibile  possibilità delle sue prestazioni.
- Lecito  esso non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
- Determinato  sono esattamente individuate le prestazioni.
- Determinabile  è determinabile l’oggetto che può essere identificato facendo riferimento ad elementi
prestabili dalle parti.
4) Forma
La forma è requisito essenziale del contratto e nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma,
potendo le parti scegliere la forma che preferiscono, (accordo verbale, scrittura private etc.), ma quando la legge
richiede la forma “ad substantiam” quella forma diventa requisito di validità del contratto perché se non
rispettata il contratto sarà nullo (come avviene nel contratto di compravendita immobiliare se non viene
rispettata la forma dell’atto pubblico).
La forma “ad probationem” prevede che la forma non sia richiesta per la validità dell’atto, che resta valido, la
forma è richista però per la prova dell’atto.
Si definiscono essenziali perché la mancanza di uno di questi elementi comporta la nullità del contratto
(ARGOMENTO È DOMANDA D’ESAME).
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte; poiché la conoscenza è un evento difficilmente verificabile la legge fissa una presunzione di conoscenza
delle dichiarazioni giunte all’indirizzo del destinatario.
La proposta è una manifestazione di volontà diretta a provocare la conclusione del contratto, la proposta deve
contenere tutti gli elementi necessari alla conclusione del contratto.
L’accettazione è una dichiarazione con la quale il destinatario della proposta dichiara di accettarla, determinando
la formazione del contratto.
Il meccanismo proposta-accettazione è alla base del processo di formazione del contratto; per l’ordinamento è
indifferente chi formuli proposta e chi l’accetti, ciò che conta è la perfetta identità tra le 2 dichiarazioni.
Proposta e accettazione sono atti recettizi, essi producono effetto dal momento in cui pervengono, in qualsiasi
modo a conoscenza delle persone cui sono destinati.
Proposta e accettazione sono atti revocabili, la revoca può essere effettuata finché il contratto non è concluso.
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Il contratto si dice concluso quando chi ha fatto proposta riceve accettazione, è importante determinare il luogo
di formazione che è il luogo dove si trova il proponente che ha notizia dell’accettazione.
La proposta non può rimanere vincolante all’infinito per il proponente, ad un certo momento, se non accettata, la
proposta cade; le cause sono:
• Termine  accettazione deve giungere al proponente entro termine da lui stabilito.
• Revoca.
• Morte del proponente.
• Sopravvenuta incapacità del proponente.
• Natura affari o usi.
RECESSO
Il contratto è vincolante tra le parti, avendo forza di legge tra le stesse; una volta sottoscritto le parti devono
eseguire le prestazioni previste dal contratto, altrimenti incorrono in adempimento. Infatti, il contratto non può
essere sciolto se non per mutuo dissenso (entrambe le parti decidono di venir meno a quanto avevano previsto
con il contratto).
Vi è un particolare tipo di contrattazione che permette il diritto di recesso a favore di una delle parti (contratti dei
consumatori).
Il recesso è il diritto di risolvere, eccezionalmente, unilateralmente il contratto.
Recesso si divide in:
• Recesso convenzionale  consegue alla volontà delle stesse parti.
• Recesso per legge  la facoltà di recesso è attribuita alla legge stessa.
È fondamentale stabilire il momento preciso in cu il contratto è concluso, concludere un contratto significa che da
quel momento il contratto produce effetti.
Tutti i contratti che si stipulano nei negozi sono contratti ad efficacia istantanea (acquisto un bene, pago il prezzo,
il contratto non solo è concluso ma è stato anche eseguito).
Vi sono poi contratti che hanno un periodo iniziale durante il quale le parti cercano di raggiungere l’accordo;
questo avviene attraverso lo scambio di proposta e accettazione, due atti unilaterali (provengono da un solo
soggetti - proponente o accettante) e recettizi (=acquistano efficacia solo nel momento in cui vengono a
conoscenza della controparte).
Se le parti si trovano nello stesso luogo, il contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione dello stesso.
Bisogna stabilire invece quando il contratto è concluso quando le parti sono lontane.
es. il proponente chiede all’accettante se vuole 100 penne a 1€ cad.
1.ipotesi=> l’accettante accetta e il contratto si intenderà concluso quando l’accettazione giungerà al domicilio del
proponente
2. Ipotesi => l’accettante fa una contro-proposta (chiede per esempio una riduzione del prezzo), in questo caso il
contratto si intenderà concluso quando l’accettante avrà conoscenza dell’accettazione da parte del proponente.
3. Ipotesi => l’accettante rifiuta ed il contratto non si conclude
TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Prima della stipula del contratto può esserci un periodo di tempo durante il quale le parti stabiliscono le modalità
del loro contratto, questo periodo di tempo viene chiamato trattative precontrattuali in quanto finalizzate alla
stipula del contratto stesso. Durante le trattative, le parti, devono comportarsi secondo buona fede (1375 c.c.),
non sono obbligate a concludere il contratto, ma, devono comportarsi in modo corretto, trasparente e
collaborativo. Se le trattative arrivano ad un punto tale da far ritenere ormai prossima la conclusione del
contratto ed una parte recede in modo ingiustificato dovrà rispondere di responsabilità precontrattuale per
recesso ingiustificato dalle trattative.
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Se gli accordi con l’agente immobiliare per l’acquisto dell’appartamento sono arrivati al punto in cui manca solo la
firma sul contratto ed il venditore si rifiuta di vendere l’appartamento, l’acquirente potrà richiedere al giudice il
risarcimento dei danni: come danno emergente quantificherà tutte le spese sostenute per la stipula del contratto,
l’acquisto dei mobili, l’acconto versato per l’anticipo da dare al venditore; come lucro cessante (mancato
guadagno) potrà richiedere le somme che avrebbe guadagnato se, invece di trattenere rapporti con il venditore,
avesse continuato a girare trovando magari una casa migliore a miglior prezzo.
Se la violazione della buona fede non avesse una sanzione stabilita con la responsabilità precontrattuale, il
comportamento corretto ed il rispetto degli obblighi scaturenti dalle trattative sarebbe rimesso alla coscienza
individuale di ognuno, mentre l’ordinamento giuridico impone il comportamento corretto, poiché il suo
fondamento giuridico è il dovere di solidarietà sociale dell’art 2 Cost. La buona fede permette ad ognuno di noi di
potersi fidare di quanto viene detto o fatto dai terzi. Se viene violato l’affidamento vi sarà, come conseguenza,
l’obbligo di risarcire il danno.
CONTRATTO PRELIMINARE
Il contratto preliminare è quel contratto con il quale le parti si obbligano alla stipula del contratto definitivo. Si
tratta di un contratto a tutti gli effetti, è vincolante per le parti ed è molto utilizzato nelle contrattazioni
immobiliari. Affinché possa definirsi un contratto preliminare e non un compromesso è necessario che soddisfi gli
stessi requisiti di forma e sostanza del contratto definitivo. Siccome il definitivo è un contratto di compravendita
immobiliare che necessita di atto pubblico a pena di nullità, allora anche il contratto preliminare dovrà essere un
atto pubblico.
Può essere trascritto nei pubblici registri per tutelarsi da eventuali altri promissari acquirenti e ha un’azione che il
contratto di compravendita non possiede. Qualora infatti il promissario venditore dovere rifiutarsi di stipulare il
contratto definitivo, il promissario acquirente potrà rivolgersi al giudice e richiedere, oltre al risarcimento dei
danni (sempre ammesso in caso di inadempimento), anche una sentenza che produca gli stessi effetti che si
sarebbero prodotti con il contratto definitivo; pertanto sarà il giudice con la sentenza a traferire al promissario
acquirente il diritto di proprietà e costui andrà a trascrivere nei pubblici registri la sentenza del giudice.
Perché sia possibile ottenere la sentenza attraverso l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto è
necessario che sia ancora possibile e che non sia escluso dal titolo. Il titolo è il contratto preliminare nel quale non
deve esserci la clausola che impedisca l’operare dell’articolo 2932 c.c.
Contratto preliminare può essere:
• Bilaterale  entrambe le parti si obbligano a contrarre.
• Unilaterale  una sola delle sue parti si obbliga a stipulare il futuro contratto definitivo, l’altra è libera di
stipulare o meno.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO (STUDIO DAL LIBRETTO)
Interpretazione serve a dare un significato alle espressioni contenute nel contratto per poter individuare la
comune intenzione delle parti (art. 1362 C.c.).
Tutte le volte che si ha a che fare con il diritto lo si interpreta; l’interpretazione è costituta da diversi criteri da
ausilio per il giudice che è l’interprete per eccellenza; tuttavia, vi sono ancora teorie che credono che il giudice
debba essere un mero esecutore della legge che si limiti ad applicare la regola al caso concreto attraverso la
tecnica della cosiddetta sussunzione (prendo la norma la applico e risolvo la controversia).
In questo modo avremmo sentenze fotocopia per tutti i casi riguardanti lo stesso istituto, si trascura quindi la
circostanza imprescindibile che ogni controversia è unica perché è determinante il contesto le circostanze e
soprattutto il comportamento delle parti. La diffidenza dichiarata nei confronti del giudice è inaccettabile, tutta la
materia dell’interpretazione del contratto si basa sulla applicazione dell’interpretazione letterale, se attraverso
questa il giudice risolve il dubbio allora, afferma apoditticamente (senza giustificazioni) la cassazione, deve
fermarsi senza ricorrere agli altri criteri di interpretazione.
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Questo orientamento ha generato situazioni e soluzioni assurde perché hanno dato valore a quanto dichiarato
senza tener conto che le parole possono cambiare significato semplicemente se cambia il contesto, l’idea che in
“claris non fit interpretatio” inverte i termini dell’operazione ermeneutica (scienza che studia interpretazione)
perché dire che nella chiarezza (in claris) non serve (non fit) l’interpretazione (interpretatio) significa dire che la
chiarezza è preesistente all’interpretazione, io posso dire che un testo è chiaro soltanto dopo averlo interpretato.
Le parole inserite in un contratto possono essere interpretate in modo diverso da quando sono state scritte
perché quando sorge un problema la parte rileggerà la clausola con un atteggiamento diverso e quindi cercherà
nelle parole utilizzate il significato che tutela i suoi interessi.
Il fatto che la sussunzione sia una teoria completamente errata lo dimostra il fatto elementare che non possa
esserci una sola interpretazione, come minimo ce ne saranno almeno 2, ovvero le due interpretazioni differenti
attribuite dalle parti.
I criteri di interpretazione sono:
- Interpretazione complessiva: ossia quella che indaghi il comportamento complessivo tenuto dalle parti,
quindi precedente, durante e posteriore all’esecuzione del contratto.
- Interpretazione secondo buona fede: ossia quella che tenga conto della correttezza della parte.
- Interpretazione sistematica: ossia quella che interpreta la causa insieme alle altre e non isolatamente.
- Interpretazione conservativa: ossia quell’interpretazione che permetta di dare un senso al contratto
piuttosto che a quella che ne priverebbe di significato.
- Interpretazione assiologica: quell’interpretazione che permetta la tutela dei valori dell’ordinamento (sarà
quell’interpretazione che permetterà l’applicazione di valori quali, la solidarietà sociale e quindi la
collaborazione reciproca, il divieto di danneggiare gi altri e per esempio l’obbligo di trasparenza e
comunicazione tempestiva).
- Interpretazione teleologica: quell’interpretazione capace di individuare il fine perseguito dalle parti.
- Interpretazione dinamica o evolutiva: Quell’interpretazione che non si limiti a indagare il contenuto del
contratto nel momento in cui è sorto, ma tenga conto di tutte le circostanze avvenute da allora al
momento in cui sorge la controversia.
Il problema interpretativo nasce tutte le volte in cui vi è un dubbio sull’applicazione o significato della clausola e il
giudice deve utilizzare in modo concorrente o alternativo i criteri di interpretazione che possano dare la soluzione
più adeguata e ragionevole della controversia.
Per esame scelgo solo un modello di contratto dal libretto e spiego.
INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
Nullità del contratto
La nullità è una sanzione, protegge un interesse generale; l’atto nullo è insanabile e, quando accertata ha efficacia
retroattiva.
• Cause di nullità
Il contratto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali o quando causa e oggetto sono illeciti, quando è
contrario a norme imperative (sono quelle che non possono essere derogate), quando è contrario al
buoncostume o all’ordine pubblico (come il matrimonio poligamico).
• Legittimazione azione di nullità
l’azione può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (il mio vicino sta realizzando una veranda abusiva
perché in violazione del regolamento condominiale, io posso andare dal giudice a chiedere la nullità).
• Imprescrittibilità dell’azione di nullità
La nullità è la sanzione più grave conosciuta nel diritto privato e comporta la privazione degli effetti del contratto
(si torna alla situazione preesistente al contratto); l’azione di nullità è imprescrittibile e la sua funzione è quella di
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tutelare l’interesse generale del rispetto della legalità, si vuole evitare la circolazione di beni attraverso contratti
non conformi alla legge.
Il giudice normalmente obbligato a limitarsi tra quello che gli chiede l’attore e quello che risponde il convenuto
(petitum) quando si accorge di un elemento che porta alla nullità può rilevarla d’ufficio ossia in autonomia (tizio
va dal giudice per chiedere la risoluzione per inadempimento, Caio risponde di aver adempiuto; il giudice
individua una causa di nullità e la dichiara immediatamente senza preoccuparsi dell’inadempimento).
La sentenza è dichiarativa perché non modifica la situazione precedente al contratto.
Annullamento del contratto
L’annullabilità è una sanzione, le cause di annullamento si attengono all’incapacità e ai vizi del consenso. La
annullabilità protegge un interesse particolare, riferito a un determinato soggetto.
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare; il contratto è altresì annullabile
dal contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.
Le cause di annullabilità si dividono in incapacità o vizi del consenso:
Incapacità legale:
Il contratto è annullabile se una delle due parti era legalmente incapace di contrattare.
Incapaci legalmente sono:
- Minore di età.
- Interdetto.
- Inabilitato.
L’annullabilità è vista come strumento di protezione per l’incapace.
Vizi del consenso:
• L’annullamento del contratto vi è tutte le volte in cui la parte che ha concluso è stata raggirata o ingannata,
dolo.
Il dolo è un vizio della volontà che porta il soggetto a stipulare un contratto che, se avesse saputo del dolo non
avrebbe mai concluso, (dolo determinante) o che se avesse saputo dell’inganno avrebbe comunque concluso il
contratto, ma a condizioni diverse (dolo incidente).
È quindi un vizio del consenso capace di provocare l’annullamento del contratto (chiedo un braccialetto d’oro mi
viene venduto un braccialetto d’argento bagnato nell’oro).
• L’errore invece è una falsa rappresentazione della realtà anche qui determinante del consenso per essere vizio
della volontà deve essere essenziale (cioè deve cadere l’errore su una qualità essenziale come la natura o
l’oggetto del contratto o le qualità personali della controparte) e riconoscibile (in modo che la controparte usando
la diligenza media avrebbe potuto accorgersi che il contrente era caduto in errore) esempio entro in un negozio di
stoffe per realizzare un abito da sposa e acquisto un tessuto che serve per le tende, il contratto è viziato perché se
mi fossi accorta non l’avrei mai stipulato.
• La violenza è coercizione della volontà; la violenza per costituire un vizio volontà deve essere di tal natura da far
impressione sopra una persona e il male minacciato deve essere ingiusto e notevole.
- La minaccia deve essere vera e non presunta, il male può essere fisico, patrimoniale, morale.
- La minaccia deve essere valutata nel contesto in cui è pronunciata, non in sé.
L’azione di annullamento del contratto può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita, quindi
l’ingannato o l’errante; si prescrive in 5 anni e la sentenza sarà costitutiva perché modifica la situazione
precedente, l’azione di annullamento del contratto è solo a tutela della parte che in condizioni normali non
avrebbe mai stipulato il contratto (come l’incapace).
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CONTRATTI DEI CONSUMATORI
[Studiare solo tipologia contratto dei consumatori]
I consumatori sono coloro che agiscono per scopi estranei all’attività abitualmente esercitata (definizione
giuridica).
I contratti dei consumatori sono contratti di massa o anche detti “standard”, perché interamente predisposti dal
professionista che eroga il servizio o il bene; sono somministrati a migliaia di consumatori e non vengono mai
spiegati ai destinatari.
Il consumatore ha come unica scelta firmare o non firmare, non potendo intervenire su nessuna delle clausole e
ovviamente essendo predisposto dal professionista è un contratto interamente a favore del predisponente, al
consumatore, di solito, viene consegnata la copia del contratto, nella quale si chiede di apporre diverse firme
senza sapere cosa ha firmato.
• Diritto recesso
In questi contratti parlare di accordo come nella definizione di contratto è certamente una forzatura; per
riequilibrare la sproporzione che si crea a danno del consumatore, è stato introdotto grazie all’UE, il diritto di
recesso che permette al consumatore di recedere dal contratto senza oneri e vincoli da un minimo di 14 giorni a
un massimo di 60.
• Clausole vessatorie
La caratteristica dell’agire per scopi estranei alla propria professione serve per tutelare i consumatori che non
hanno le competenze tecniche per comprendere i contratti che sottoscrivono, all’interno dei quali vi sono le
cosiddette clausole vessatorie, che sono quelle clausole che prevedono un eccessivo squilibrio tra i diritti e i
doveri del consumatore, rispetto ai diritti e ai doveri del professionista.
Vi sono clausole che saranno sempre vessatorie e come tali saranno nulle, mantenendo in vita il resto del
contratto si avranno come “non apposte” (=lista nera—> es: l’esonero di responsabilità del professionista per
eventuali danni causati dal prodotto che vende) e clausole che saranno vessatorie fino a prova contraria (se il
professionista riesce a dimostrare che quella clausola è stata oggetto di trattativa individuale, allora non sarà
vessatoria, prova difficilissima —> lista grigia).
• Diritti del consumatore
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino ì, senza spese, della conformità del bene
mediante riparazione o sostituzione.
I consumatori sono anche tutelati dalle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli (messaggi pubblicitari che
non dichiarano chiaramente le condizioni effettive del contratto—> es: gratis e per sempre).
L’AGICOM (autorità garante per le comunicazioni) vigila sui comportamenti dei professionisti, comminando
sanzioni pecuniarie in caso di violazione.
Da pochi anni (dal 2020) è stata introdotta l’azione di classe esperibile da qualunque persona in rappresentanza
della classe per la tutela dei diritti individuali omogenei, cioè comuni agli appartenenti alle classi.
RISOLUZIONE DEL DIRITTO DEL CONTRATTO
Esistono degli strumenti che permetto lo scioglimento del contratto in modo automatico, cioè senza la necessita
di ricorrere al giudice per sentir dichiarare la risoluzione del contratto; questi strumenti danno vita alla risoluzione
di diritto e sono 3:
1) Clausola risolutiva espressa
Le parti al momento della conclusione del contratto fissano una clausola che il principio che se una prestazione
non verrà eseguita secondo le modalità stabilite, allora il contratto si risolverà di diritto.
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La clausola risolutiva non può essere generica, ma deve preordinare per specifiche ipotesi di inadempimento.
2) Termine essenziale
Ogni obbligazione ha un termine, ma non ogni termine è essenziale nell’economia del contratto.
Vi sono però ipotesi nelle quali il creditore ha uno specifico interesse all’adempimento in un determinato
momento; se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse
dell’altra parte, allora il contratto si risolve alla scadenza del termine stesso.
Occorre indicare che finito il termine, viene meno l’interesse della prestazione.
3) Diffida ad adempiere
La parte intima per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che
decorso il termine il contratto si intenderà senz’altro risoluto.
Se la parte inadempiente adempie nel termine il contratto è salvo; se invece la parte inadempiente prosegue
nell’inadempimento, alla scadenza del termine il contratto sarà risolto.
[DOMANDA ESAME]
CONTRATTO CONDIZIONATO
Esistono gli elementi accidentali del contratto che possono essere inseriti nell’accordo e sono condizione termine
e modo. [modo e termine no]
La condizione è un evento futuro e incerto al verificarsi del quale il contratto o inizierà a produrre i suoi effetti
(condizione sospensiva) smetterà di produrli (se supererò almeno 4 esami entro luglio potrò andare all’estero con
il pacchetto viaggio comprato dai miei).
• Contratti sospensivamente condizionati, il contratto è valido in tutti i suoi elementi, ma produrrà gli effetti se si
verificherà quella condizione (acquisterò la tua casa se la banca accetterà la mia richiesta di mutuo).
• Contratto con condizione risolutiva, il contratto è già in essere, ma smettere di produrre i suoi effetti se si
verificherà la condizione.
I miei genitori mi permettono di usare la loro auto per andare in facoltà se entro luglio avrò superato almeno 4
esami, in caso contrario dovrò venire con i mezzi,
• Vi è poi la condizione impossibile (se si scatena la 3 guerra mondiale ti sposo)
- Se è sospensiva vuol dire che non ho intenzione che il contratto produca effetti
- Se è risolutiva vuol dire che voglio che produca i suoi effetti per sempre.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art.2043 stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga l’autore
del danno a risarcirlo.
• Il comportamento doloso è quello in cui si ha la volontà di danneggiare gli altri.
• Il comportamento colposo è dato dall’imprudenza e negligenza.
Il danno viene definito ingiusto per distinguerlo dal danno giustificato dalle circostanze e dalla necessità di
tutelare un interesse superiore (butto giù la porta nuova della vicina per trarla in salvo dalle fiamme) e dal danno
giusto che è danno che subisce un soggetto da comportamenti corretti di altri (impresa che viene danneggiata
dalla concorrenza leale del suo competitor perché più brava di lei).
I danni ingiusti sono sicuramente quelli che violano una norma giuridica, che quelli che violano interessi
costituzionalmente protetti (come la lesione di un diritto della personalità).
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Perché possa ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dimostrare che tra il comportamento doloso
o colposo del danneggiante e l’evento dannoso ci sia un nesso di causalità e che quindi il danno subito è diretta
conseguenza del suo comportamento (se Tizio subisce la rottura della caviglia perché investito sulle strisce da
Caio, quest’ultimo risponderà solo della rottura della caviglia e non dell’evento morte che si è verificato durante il
tragitto in ambulanza per andare all’ospedale).
Il danneggiante oltre ad essere individuato deve essere anche imputabile, ovvero avere la capacità di agire.
I danni che vengono risarciti sono i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali, in questa categoria ci sono:
- I danni morali (sofferenza, ansia, depressione) causati dal danno.
- Danno biologico, ovvero il danno alla salute.
Vi sono poi situazioni in cui il soggetto è sempre responsabile per il suo ruolo e l’onere della prova cambia rispetto
alla responsabilità civile, in quest’ultima è il danneggiato a dover dimostrare il danno subito.
Nelle responsabilità speciali o aggravate è il soggetto responsabile ha potersi giustificare sostenendo di essere
stato nell’impossibilità di evitare il danno.
- Genitori sono responsabili per azioni dei figli minorenni.
- Datore lavoro responsabile per fatto del dipendente.
- Il produttore di attività pericolose.
- Il proprietario dell’autoveicolo.
- Il proprietario dell’animale.
- Il proprietario dell’edificio.
Sono tutte ipotesi in cui il soggetto, individuato a priori dalla legge come soggetto responsabile per il ruolo che
riveste può evitare la responsabilità, e quindi il pagamento dei danni, soltanto dimostrando di aver adottato tutte
le cautele necessarie per evitare il danno.
Tutto il sistema della responsabilità civile si basa sul principio fondamentale del “neminem laedere”.
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