Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale (art.1321 C.C.) Quando il legislatore parla di accordo fa riferimento all’incontro delle volontà reciproche, il cui risultato ultimo è il contratto. Tuttavia, non sempre il contratto è il risultato della dialettica tra le parti essendo piuttosto la rappresentazione del potere di forza di un contraente sull’altro (come nei contratti dei consumatori). Di certo ogni soggetto gode del potere di autonomia ossia la scelta di intervenire sul contenuto del contratto inserendo ad esempio determinate clausole per lui importanti (come, ad esempio, la clausola sul termine essenziale che il contraente inserisce per tutelarsi dal ritardo dell’adempimento). Per diverso tempo, e a volte ancora adesso, si ritiene che la volontà delle parti non possa essere intaccata dal giudice in quanto le parti devono poter decidere come disciplinare i loro interessi senza che il terzo, ossia il giudice, possa interferire con tali interessi, ma vi sono diverse situazioni in cui il giudice interviene a tutela di una. Quando si parla di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, si fa riferimento al fatto che con il contratto le parti possono dare vita ad una situazione prima inesistente (come nel contratto di compravendita), possono utilizzare un contratto per modificare la situazione preesistente (contratto affitto tra le parti diventa un contratto di compravendita) o porre fine ad un rapporto contrattuale fino ad allora esistente ( il contratto di locazione o noleggio dei ponteggi di cui l’impresa necessitava per i lavori del 110 diventa un contratto col quale le parti mettono fine alla locazione perché impresa non ne ha più bisogno. Il rapporto giuridico a contenuto patrimoniale si ricollega a quel concetto di valutazione economica del contratto che non necessariamente serve a realizzare interessi tipicamente patrimoniali (il contratto di abbonamento al teatro è suscettibile di valutazione economica, ma soddisfa l’interesse non patrimoniale della persona alla cultura e alle relazioni che si instaurano a teatro, pertanto a contenuto patrimoniale serve solo per dare un valore economico al contratto. La legge suddivide i contratti tra: • Contratti tipici sono quelli già stabiliti dal legislatore per cui è possibile tutta la normativa del contratto; i secondi, invece, creati dalle parti e per questi contratti la legge stabilisce il necessario controllo di liceità (conforme alla legge) e meritevolezza (interesse perseguito dalle parti deve essere apprezzabile dall’ordinamento per cui ne stabilisce la tutela). • Contratti atipici sarebbero sempre leciti e meritevoli sulla base dell’idea che il legislatore non avrebbe mai disciplinato un contratto che fosse illecito o immeritevole; questa teoria purtroppo ancora seguita da alcuni non tiene conto del fatto che è ben possibile utilizzare un modello contrattuale tipico per realizzare interessi immeritevoli (se uso lo schema del contratto di compravendita, che è un contratto tipico, per scambiare beni illeciti come droga, armi o oggetti rubati io realizzo interessi immeritevoli e contratto illecito); pertanto è più corretto sostenere che il controllo di liceità e meritevolezza vale per tutti i contratti tipici e atipici. Il contratto deve sempre avere gli elementi essenziali altrimenti sarà nullo, elementi essenziali sono: 1) Accordo incontro tra le due volontà. 2) Causa Funzione economico-sociale che le parti realizzano con il contratto (contratto compravendita immobiliare realizza una funzione sociale perché il bene circola ed economica perché diventa produttivo) ed è la ragione per la quale le parti stipulano il contratto; la causa è quindi lo scopo effettivo del negozio. • Causa illecita nei negozi tipici la causa è riconosciuta lecita dal legislatore e la nullità deriva dalla stipulazione di patti contrari a norme imperative o dell’ordine pubblico. • Frode alla legge la frode alla legge è definita come fraudolenta elusione di una norma imperativa attraverso uno strumento di per sé lecito, il contratto in frode alla legge ha causa illecita, quindi è nullo. 1 • Frode fiscale la frode fiscale è utilizzo di uno strumento lecito per l’elusione di una norma fiscale, anche in questo caso la causa è illecita. • Motivo illecito I motivi sono di regola irrilevanti per il diritto, ma assumono rilevanza quando presumono il perseguimento di finalità contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o scopi vietati dalla legge. Si suddividono in: - Motivi illeciti contrario legge o ordine pubblico. - Determinante le parti sono determinate a concluderlo solo per un motivo illecito. - Comune alle parti motivo illecito è comune ad entrambe le parti. 3) Oggetto È la prestazione che dev’essere eseguita nella maggior parte dei casi i contratti sono prestazioni corrispettive o anche detti sinallagmatici, ossia ad una prestazione corrisponde una controprestazione (nel contratto di compravendita alla prestazione di consegna del bene corrisponde la controprestazione di pagamento del prezzo). L’oggetto deve essere: - Possibile possibilità delle sue prestazioni. - Lecito esso non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. - Determinato sono esattamente individuate le prestazioni. - Determinabile è determinabile l’oggetto che può essere identificato facendo riferimento ad elementi prestabili dalle parti. 4) Forma La forma è requisito essenziale del contratto e nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, potendo le parti scegliere la forma che preferiscono, (accordo verbale, scrittura private etc.), ma quando la legge richiede la forma “ad substantiam” quella forma diventa requisito di validità del contratto perché se non rispettata il contratto sarà nullo (come avviene nel contratto di compravendita immobiliare se non viene rispettata la forma dell’atto pubblico). La forma “ad probationem” prevede che la forma non sia richiesta per la validità dell’atto, che resta valido, la forma è richista però per la prova dell’atto. Si definiscono essenziali perché la mancanza di uno di questi elementi comporta la nullità del contratto (ARGOMENTO È DOMANDA D’ESAME). FORMAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; poiché la conoscenza è un evento difficilmente verificabile la legge fissa una presunzione di conoscenza delle dichiarazioni giunte all’indirizzo del destinatario. La proposta è una manifestazione di volontà diretta a provocare la conclusione del contratto, la proposta deve contenere tutti gli elementi necessari alla conclusione del contratto. L’accettazione è una dichiarazione con la quale il destinatario della proposta dichiara di accettarla, determinando la formazione del contratto. Il meccanismo proposta-accettazione è alla base del processo di formazione del contratto; per l’ordinamento è indifferente chi formuli proposta e chi l’accetti, ciò che conta è la perfetta identità tra le 2 dichiarazioni. Proposta e accettazione sono atti recettizi, essi producono effetto dal momento in cui pervengono, in qualsiasi modo a conoscenza delle persone cui sono destinati. Proposta e accettazione sono atti revocabili, la revoca può essere effettuata finché il contratto non è concluso. 2 Il contratto si dice concluso quando chi ha fatto proposta riceve accettazione, è importante determinare il luogo di formazione che è il luogo dove si trova il proponente che ha notizia dell’accettazione. La proposta non può rimanere vincolante all’infinito per il proponente, ad un certo momento, se non accettata, la proposta cade; le cause sono: • Termine accettazione deve giungere al proponente entro termine da lui stabilito. • Revoca. • Morte del proponente. • Sopravvenuta incapacità del proponente. • Natura affari o usi. RECESSO Il contratto è vincolante tra le parti, avendo forza di legge tra le stesse; una volta sottoscritto le parti devono eseguire le prestazioni previste dal contratto, altrimenti incorrono in adempimento. Infatti, il contratto non può essere sciolto se non per mutuo dissenso (entrambe le parti decidono di venir meno a quanto avevano previsto con il contratto). Vi è un particolare tipo di contrattazione che permette il diritto di recesso a favore di una delle parti (contratti dei consumatori). Il recesso è il diritto di risolvere, eccezionalmente, unilateralmente il contratto. Recesso si divide in: • Recesso convenzionale consegue alla volontà delle stesse parti. • Recesso per legge la facoltà di recesso è attribuita alla legge stessa. È fondamentale stabilire il momento preciso in cu il contratto è concluso, concludere un contratto significa che da quel momento il contratto produce effetti. Tutti i contratti che si stipulano nei negozi sono contratti ad efficacia istantanea (acquisto un bene, pago il prezzo, il contratto non solo è concluso ma è stato anche eseguito). Vi sono poi contratti che hanno un periodo iniziale durante il quale le parti cercano di raggiungere l’accordo; questo avviene attraverso lo scambio di proposta e accettazione, due atti unilaterali (provengono da un solo soggetti - proponente o accettante) e recettizi (=acquistano efficacia solo nel momento in cui vengono a conoscenza della controparte). Se le parti si trovano nello stesso luogo, il contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione dello stesso. Bisogna stabilire invece quando il contratto è concluso quando le parti sono lontane. es. il proponente chiede all’accettante se vuole 100 penne a 1€ cad. 1.ipotesi=> l’accettante accetta e il contratto si intenderà concluso quando l’accettazione giungerà al domicilio del proponente 2. Ipotesi => l’accettante fa una contro-proposta (chiede per esempio una riduzione del prezzo), in questo caso il contratto si intenderà concluso quando l’accettante avrà conoscenza dell’accettazione da parte del proponente. 3. Ipotesi => l’accettante rifiuta ed il contratto non si conclude TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE Prima della stipula del contratto può esserci un periodo di tempo durante il quale le parti stabiliscono le modalità del loro contratto, questo periodo di tempo viene chiamato trattative precontrattuali in quanto finalizzate alla stipula del contratto stesso. Durante le trattative, le parti, devono comportarsi secondo buona fede (1375 c.c.), non sono obbligate a concludere il contratto, ma, devono comportarsi in modo corretto, trasparente e collaborativo. Se le trattative arrivano ad un punto tale da far ritenere ormai prossima la conclusione del contratto ed una parte recede in modo ingiustificato dovrà rispondere di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative. 3 Se gli accordi con l’agente immobiliare per l’acquisto dell’appartamento sono arrivati al punto in cui manca solo la firma sul contratto ed il venditore si rifiuta di vendere l’appartamento, l’acquirente potrà richiedere al giudice il risarcimento dei danni: come danno emergente quantificherà tutte le spese sostenute per la stipula del contratto, l’acquisto dei mobili, l’acconto versato per l’anticipo da dare al venditore; come lucro cessante (mancato guadagno) potrà richiedere le somme che avrebbe guadagnato se, invece di trattenere rapporti con il venditore, avesse continuato a girare trovando magari una casa migliore a miglior prezzo. Se la violazione della buona fede non avesse una sanzione stabilita con la responsabilità precontrattuale, il comportamento corretto ed il rispetto degli obblighi scaturenti dalle trattative sarebbe rimesso alla coscienza individuale di ognuno, mentre l’ordinamento giuridico impone il comportamento corretto, poiché il suo fondamento giuridico è il dovere di solidarietà sociale dell’art 2 Cost. La buona fede permette ad ognuno di noi di potersi fidare di quanto viene detto o fatto dai terzi. Se viene violato l’affidamento vi sarà, come conseguenza, l’obbligo di risarcire il danno. CONTRATTO PRELIMINARE Il contratto preliminare è quel contratto con il quale le parti si obbligano alla stipula del contratto definitivo. Si tratta di un contratto a tutti gli effetti, è vincolante per le parti ed è molto utilizzato nelle contrattazioni immobiliari. Affinché possa definirsi un contratto preliminare e non un compromesso è necessario che soddisfi gli stessi requisiti di forma e sostanza del contratto definitivo. Siccome il definitivo è un contratto di compravendita immobiliare che necessita di atto pubblico a pena di nullità, allora anche il contratto preliminare dovrà essere un atto pubblico. Può essere trascritto nei pubblici registri per tutelarsi da eventuali altri promissari acquirenti e ha un’azione che il contratto di compravendita non possiede. Qualora infatti il promissario venditore dovere rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo, il promissario acquirente potrà rivolgersi al giudice e richiedere, oltre al risarcimento dei danni (sempre ammesso in caso di inadempimento), anche una sentenza che produca gli stessi effetti che si sarebbero prodotti con il contratto definitivo; pertanto sarà il giudice con la sentenza a traferire al promissario acquirente il diritto di proprietà e costui andrà a trascrivere nei pubblici registri la sentenza del giudice. Perché sia possibile ottenere la sentenza attraverso l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto è necessario che sia ancora possibile e che non sia escluso dal titolo. Il titolo è il contratto preliminare nel quale non deve esserci la clausola che impedisca l’operare dell’articolo 2932 c.c. Contratto preliminare può essere: • Bilaterale entrambe le parti si obbligano a contrarre. • Unilaterale una sola delle sue parti si obbliga a stipulare il futuro contratto definitivo, l’altra è libera di stipulare o meno. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO (STUDIO DAL LIBRETTO) Interpretazione serve a dare un significato alle espressioni contenute nel contratto per poter individuare la comune intenzione delle parti (art. 1362 C.c.). Tutte le volte che si ha a che fare con il diritto lo si interpreta; l’interpretazione è costituta da diversi criteri da ausilio per il giudice che è l’interprete per eccellenza; tuttavia, vi sono ancora teorie che credono che il giudice debba essere un mero esecutore della legge che si limiti ad applicare la regola al caso concreto attraverso la tecnica della cosiddetta sussunzione (prendo la norma la applico e risolvo la controversia). In questo modo avremmo sentenze fotocopia per tutti i casi riguardanti lo stesso istituto, si trascura quindi la circostanza imprescindibile che ogni controversia è unica perché è determinante il contesto le circostanze e soprattutto il comportamento delle parti. La diffidenza dichiarata nei confronti del giudice è inaccettabile, tutta la materia dell’interpretazione del contratto si basa sulla applicazione dell’interpretazione letterale, se attraverso questa il giudice risolve il dubbio allora, afferma apoditticamente (senza giustificazioni) la cassazione, deve fermarsi senza ricorrere agli altri criteri di interpretazione. 4 Questo orientamento ha generato situazioni e soluzioni assurde perché hanno dato valore a quanto dichiarato senza tener conto che le parole possono cambiare significato semplicemente se cambia il contesto, l’idea che in “claris non fit interpretatio” inverte i termini dell’operazione ermeneutica (scienza che studia interpretazione) perché dire che nella chiarezza (in claris) non serve (non fit) l’interpretazione (interpretatio) significa dire che la chiarezza è preesistente all’interpretazione, io posso dire che un testo è chiaro soltanto dopo averlo interpretato. Le parole inserite in un contratto possono essere interpretate in modo diverso da quando sono state scritte perché quando sorge un problema la parte rileggerà la clausola con un atteggiamento diverso e quindi cercherà nelle parole utilizzate il significato che tutela i suoi interessi. Il fatto che la sussunzione sia una teoria completamente errata lo dimostra il fatto elementare che non possa esserci una sola interpretazione, come minimo ce ne saranno almeno 2, ovvero le due interpretazioni differenti attribuite dalle parti. I criteri di interpretazione sono: - Interpretazione complessiva: ossia quella che indaghi il comportamento complessivo tenuto dalle parti, quindi precedente, durante e posteriore all’esecuzione del contratto. - Interpretazione secondo buona fede: ossia quella che tenga conto della correttezza della parte. - Interpretazione sistematica: ossia quella che interpreta la causa insieme alle altre e non isolatamente. - Interpretazione conservativa: ossia quell’interpretazione che permetta di dare un senso al contratto piuttosto che a quella che ne priverebbe di significato. - Interpretazione assiologica: quell’interpretazione che permetta la tutela dei valori dell’ordinamento (sarà quell’interpretazione che permetterà l’applicazione di valori quali, la solidarietà sociale e quindi la collaborazione reciproca, il divieto di danneggiare gi altri e per esempio l’obbligo di trasparenza e comunicazione tempestiva). - Interpretazione teleologica: quell’interpretazione capace di individuare il fine perseguito dalle parti. - Interpretazione dinamica o evolutiva: Quell’interpretazione che non si limiti a indagare il contenuto del contratto nel momento in cui è sorto, ma tenga conto di tutte le circostanze avvenute da allora al momento in cui sorge la controversia. Il problema interpretativo nasce tutte le volte in cui vi è un dubbio sull’applicazione o significato della clausola e il giudice deve utilizzare in modo concorrente o alternativo i criteri di interpretazione che possano dare la soluzione più adeguata e ragionevole della controversia. Per esame scelgo solo un modello di contratto dal libretto e spiego. INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Nullità del contratto La nullità è una sanzione, protegge un interesse generale; l’atto nullo è insanabile e, quando accertata ha efficacia retroattiva. • Cause di nullità Il contratto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali o quando causa e oggetto sono illeciti, quando è contrario a norme imperative (sono quelle che non possono essere derogate), quando è contrario al buoncostume o all’ordine pubblico (come il matrimonio poligamico). • Legittimazione azione di nullità l’azione può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (il mio vicino sta realizzando una veranda abusiva perché in violazione del regolamento condominiale, io posso andare dal giudice a chiedere la nullità). • Imprescrittibilità dell’azione di nullità La nullità è la sanzione più grave conosciuta nel diritto privato e comporta la privazione degli effetti del contratto (si torna alla situazione preesistente al contratto); l’azione di nullità è imprescrittibile e la sua funzione è quella di 5 tutelare l’interesse generale del rispetto della legalità, si vuole evitare la circolazione di beni attraverso contratti non conformi alla legge. Il giudice normalmente obbligato a limitarsi tra quello che gli chiede l’attore e quello che risponde il convenuto (petitum) quando si accorge di un elemento che porta alla nullità può rilevarla d’ufficio ossia in autonomia (tizio va dal giudice per chiedere la risoluzione per inadempimento, Caio risponde di aver adempiuto; il giudice individua una causa di nullità e la dichiara immediatamente senza preoccuparsi dell’inadempimento). La sentenza è dichiarativa perché non modifica la situazione precedente al contratto. Annullamento del contratto L’annullabilità è una sanzione, le cause di annullamento si attengono all’incapacità e ai vizi del consenso. La annullabilità protegge un interesse particolare, riferito a un determinato soggetto. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare; il contratto è altresì annullabile dal contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Le cause di annullabilità si dividono in incapacità o vizi del consenso: Incapacità legale: Il contratto è annullabile se una delle due parti era legalmente incapace di contrattare. Incapaci legalmente sono: - Minore di età. - Interdetto. - Inabilitato. L’annullabilità è vista come strumento di protezione per l’incapace. Vizi del consenso: • L’annullamento del contratto vi è tutte le volte in cui la parte che ha concluso è stata raggirata o ingannata, dolo. Il dolo è un vizio della volontà che porta il soggetto a stipulare un contratto che, se avesse saputo del dolo non avrebbe mai concluso, (dolo determinante) o che se avesse saputo dell’inganno avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse (dolo incidente). È quindi un vizio del consenso capace di provocare l’annullamento del contratto (chiedo un braccialetto d’oro mi viene venduto un braccialetto d’argento bagnato nell’oro). • L’errore invece è una falsa rappresentazione della realtà anche qui determinante del consenso per essere vizio della volontà deve essere essenziale (cioè deve cadere l’errore su una qualità essenziale come la natura o l’oggetto del contratto o le qualità personali della controparte) e riconoscibile (in modo che la controparte usando la diligenza media avrebbe potuto accorgersi che il contrente era caduto in errore) esempio entro in un negozio di stoffe per realizzare un abito da sposa e acquisto un tessuto che serve per le tende, il contratto è viziato perché se mi fossi accorta non l’avrei mai stipulato. • La violenza è coercizione della volontà; la violenza per costituire un vizio volontà deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona e il male minacciato deve essere ingiusto e notevole. - La minaccia deve essere vera e non presunta, il male può essere fisico, patrimoniale, morale. - La minaccia deve essere valutata nel contesto in cui è pronunciata, non in sé. L’azione di annullamento del contratto può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita, quindi l’ingannato o l’errante; si prescrive in 5 anni e la sentenza sarà costitutiva perché modifica la situazione precedente, l’azione di annullamento del contratto è solo a tutela della parte che in condizioni normali non avrebbe mai stipulato il contratto (come l’incapace). 6 CONTRATTI DEI CONSUMATORI [Studiare solo tipologia contratto dei consumatori] I consumatori sono coloro che agiscono per scopi estranei all’attività abitualmente esercitata (definizione giuridica). I contratti dei consumatori sono contratti di massa o anche detti “standard”, perché interamente predisposti dal professionista che eroga il servizio o il bene; sono somministrati a migliaia di consumatori e non vengono mai spiegati ai destinatari. Il consumatore ha come unica scelta firmare o non firmare, non potendo intervenire su nessuna delle clausole e ovviamente essendo predisposto dal professionista è un contratto interamente a favore del predisponente, al consumatore, di solito, viene consegnata la copia del contratto, nella quale si chiede di apporre diverse firme senza sapere cosa ha firmato. • Diritto recesso In questi contratti parlare di accordo come nella definizione di contratto è certamente una forzatura; per riequilibrare la sproporzione che si crea a danno del consumatore, è stato introdotto grazie all’UE, il diritto di recesso che permette al consumatore di recedere dal contratto senza oneri e vincoli da un minimo di 14 giorni a un massimo di 60. • Clausole vessatorie La caratteristica dell’agire per scopi estranei alla propria professione serve per tutelare i consumatori che non hanno le competenze tecniche per comprendere i contratti che sottoscrivono, all’interno dei quali vi sono le cosiddette clausole vessatorie, che sono quelle clausole che prevedono un eccessivo squilibrio tra i diritti e i doveri del consumatore, rispetto ai diritti e ai doveri del professionista. Vi sono clausole che saranno sempre vessatorie e come tali saranno nulle, mantenendo in vita il resto del contratto si avranno come “non apposte” (=lista nera—> es: l’esonero di responsabilità del professionista per eventuali danni causati dal prodotto che vende) e clausole che saranno vessatorie fino a prova contraria (se il professionista riesce a dimostrare che quella clausola è stata oggetto di trattativa individuale, allora non sarà vessatoria, prova difficilissima —> lista grigia). • Diritti del consumatore In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino ì, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. I consumatori sono anche tutelati dalle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli (messaggi pubblicitari che non dichiarano chiaramente le condizioni effettive del contratto—> es: gratis e per sempre). L’AGICOM (autorità garante per le comunicazioni) vigila sui comportamenti dei professionisti, comminando sanzioni pecuniarie in caso di violazione. Da pochi anni (dal 2020) è stata introdotta l’azione di classe esperibile da qualunque persona in rappresentanza della classe per la tutela dei diritti individuali omogenei, cioè comuni agli appartenenti alle classi. RISOLUZIONE DEL DIRITTO DEL CONTRATTO Esistono degli strumenti che permetto lo scioglimento del contratto in modo automatico, cioè senza la necessita di ricorrere al giudice per sentir dichiarare la risoluzione del contratto; questi strumenti danno vita alla risoluzione di diritto e sono 3: 1) Clausola risolutiva espressa Le parti al momento della conclusione del contratto fissano una clausola che il principio che se una prestazione non verrà eseguita secondo le modalità stabilite, allora il contratto si risolverà di diritto. 7 La clausola risolutiva non può essere generica, ma deve preordinare per specifiche ipotesi di inadempimento. 2) Termine essenziale Ogni obbligazione ha un termine, ma non ogni termine è essenziale nell’economia del contratto. Vi sono però ipotesi nelle quali il creditore ha uno specifico interesse all’adempimento in un determinato momento; se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra parte, allora il contratto si risolve alla scadenza del termine stesso. Occorre indicare che finito il termine, viene meno l’interesse della prestazione. 3) Diffida ad adempiere La parte intima per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che decorso il termine il contratto si intenderà senz’altro risoluto. Se la parte inadempiente adempie nel termine il contratto è salvo; se invece la parte inadempiente prosegue nell’inadempimento, alla scadenza del termine il contratto sarà risolto. [DOMANDA ESAME] CONTRATTO CONDIZIONATO Esistono gli elementi accidentali del contratto che possono essere inseriti nell’accordo e sono condizione termine e modo. [modo e termine no] La condizione è un evento futuro e incerto al verificarsi del quale il contratto o inizierà a produrre i suoi effetti (condizione sospensiva) smetterà di produrli (se supererò almeno 4 esami entro luglio potrò andare all’estero con il pacchetto viaggio comprato dai miei). • Contratti sospensivamente condizionati, il contratto è valido in tutti i suoi elementi, ma produrrà gli effetti se si verificherà quella condizione (acquisterò la tua casa se la banca accetterà la mia richiesta di mutuo). • Contratto con condizione risolutiva, il contratto è già in essere, ma smettere di produrre i suoi effetti se si verificherà la condizione. I miei genitori mi permettono di usare la loro auto per andare in facoltà se entro luglio avrò superato almeno 4 esami, in caso contrario dovrò venire con i mezzi, • Vi è poi la condizione impossibile (se si scatena la 3 guerra mondiale ti sposo) - Se è sospensiva vuol dire che non ho intenzione che il contratto produca effetti - Se è risolutiva vuol dire che voglio che produca i suoi effetti per sempre. RESPONSABILITÀ CIVILE Art.2043 stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga l’autore del danno a risarcirlo. • Il comportamento doloso è quello in cui si ha la volontà di danneggiare gli altri. • Il comportamento colposo è dato dall’imprudenza e negligenza. Il danno viene definito ingiusto per distinguerlo dal danno giustificato dalle circostanze e dalla necessità di tutelare un interesse superiore (butto giù la porta nuova della vicina per trarla in salvo dalle fiamme) e dal danno giusto che è danno che subisce un soggetto da comportamenti corretti di altri (impresa che viene danneggiata dalla concorrenza leale del suo competitor perché più brava di lei). I danni ingiusti sono sicuramente quelli che violano una norma giuridica, che quelli che violano interessi costituzionalmente protetti (come la lesione di un diritto della personalità). 8 Perché possa ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dimostrare che tra il comportamento doloso o colposo del danneggiante e l’evento dannoso ci sia un nesso di causalità e che quindi il danno subito è diretta conseguenza del suo comportamento (se Tizio subisce la rottura della caviglia perché investito sulle strisce da Caio, quest’ultimo risponderà solo della rottura della caviglia e non dell’evento morte che si è verificato durante il tragitto in ambulanza per andare all’ospedale). Il danneggiante oltre ad essere individuato deve essere anche imputabile, ovvero avere la capacità di agire. I danni che vengono risarciti sono i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali, in questa categoria ci sono: - I danni morali (sofferenza, ansia, depressione) causati dal danno. - Danno biologico, ovvero il danno alla salute. Vi sono poi situazioni in cui il soggetto è sempre responsabile per il suo ruolo e l’onere della prova cambia rispetto alla responsabilità civile, in quest’ultima è il danneggiato a dover dimostrare il danno subito. Nelle responsabilità speciali o aggravate è il soggetto responsabile ha potersi giustificare sostenendo di essere stato nell’impossibilità di evitare il danno. - Genitori sono responsabili per azioni dei figli minorenni. - Datore lavoro responsabile per fatto del dipendente. - Il produttore di attività pericolose. - Il proprietario dell’autoveicolo. - Il proprietario dell’animale. - Il proprietario dell’edificio. Sono tutte ipotesi in cui il soggetto, individuato a priori dalla legge come soggetto responsabile per il ruolo che riveste può evitare la responsabilità, e quindi il pagamento dei danni, soltanto dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno. Tutto il sistema della responsabilità civile si basa sul principio fondamentale del “neminem laedere”. 9