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DISPENSA DIRITTO PUBBLICO Parte 1

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DISPENSA DI
DIRITTO PUBBLICO
PRIMO PARZIALE-PARTE1
EDIZIONE A.A. 2020 - 2021
A cura di Lorenzo Cundari, Isabel Sandroni,
Alessandro Allò e Sara Gambardella
1
Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari. Essa costituisce
uno strumento utile allo studio della materia ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e
completa quanto il materiale consigliato dall’Università.
L’ORDINAMENTO E LO STATO – CAPITOLO 1
1 IL DIRITTO & LA NORMA
•
L’associazione in comunità tipica dell’uomo proviene dalla comune esigenza di soddisfacimento di bisogni.
Una collettività si serve della cooperazione organizzata di più soggetti per fare ciò, dando vita ad un gruppo
sociale. Ogni gruppo sociale nasce da una scelta volontaria e concreta di più individui, e si basa su un
principio ordinatore condiviso, ovvero da una serie di regole che possono essere giuridiche se ed in quanto
prodotte da un ordinamento giuridico, per attenuare o evitare contrapposizioni di interessi, a tutela di
quello comune.
•
“Ubi societas, ibi ius”, ovvero “dove c’è una società, lì vi è il diritto". Ogni società non può che fondarsi sul
diritto, non può esservi alcuna società civile che non avverta l'esigenza di regolamentarsi. Il diritto è un
complesso di regole di condotta, finalizzate a disciplinare i rapporti tra i componenti di una collettività
•
Rapporto tra società e diritto, 2 punti di vista:
o Statualità del diritto (il diritto dal punto di vista statuale), analizza e riconosce la giuridicità di tutte
e sole le norme che si collegano all’ordinamento statale;
o Socialità del diritto, riconosce tutti gli ordinamenti, qualunque tipo di regola, non solo quelle statali.
Riconosce quindi ordinamenti di altre organizzazioni inferiori allo stato o addirittura di stati esteri.
Occorre capire come le norme dei vari ordinamenti comunichino e quale bisogna essere applicata
•
Funzioni del diritto:
o Repressione comportamenti socialmente pericolosi
o Allocazione di beni e servizi
o Istituzione e assegnazione dei poteri pubblici
•
Nasce cosi un’autorità col compito di imporre regole comuni e sanzioni per chi non le rispetta.
•
Un fenomeno è giuridico se è:
o Effettivo, ossia correlato ad una regola di diritto da considerare esistente, ovvero i membri della
società le riconoscono un valore e colleghino alla sua violazione una determinata
conseguenza/sanzione;
o Certo, se è assicura la conoscenza delle regole e la loro applicazione;
o Inquadrato nello spazio e nel tempo
•
La norma possiede degli elementi che la differenziano da regole di altro genere, che non hanno carattere di
giuridicità. La norma giuridica è:
o Positiva, cioè è efficace, in quanto provvede ad offrire strumenti per soddisfare o tutelare un
interesse esistente nella società e rilevante per essa;
o Generale, da un punto di vista spaziale (se diretta a una categoria di soggetti non determinata) e
temporale (si applica in maniera ripetibile ogni qual volta si verifica una determinata situazione); **
o Astratta *, la norma non deve per forza regolare situazioni già note, la norma può
regolare situazioni in divenire/future; **
o Esteriore (Eteronomia rispetto al soggetto), cioè la norma proviene da un soggetto esterno al
destinatario. Inoltre disciplina le condotte individuali, a prescindere della causa determinante dello
scenario Non dipende dalla causa del comportamento e neanche dagli stati psichici del soggetto
(es. ubriachezza);
o Innovativa, la norma può regolare/rinnovare situazioni già considerate in precedenza, o altre mai
regolate prima;
2
o
Coercitiva/Imperativa, la norma è obbligatoria, è previsto un meccanismo sanzionatorio in caso di
mancato rispetto della stessa
*Alcuni ritengono l’astrattezza inglobata nel carattere di generalità,
altri la considerano un carattere a sé stante
**La norma giuridica collega una fattispecie astratta a una formulazione generale
•
È bene distinguere tra disposizione normativa e norma, la prima è l’enunciato linguistico, la norma è invece
ciò che dalla disposizione si trae
2 L’ORDINAMENTO
L’ordinamento è per sua natura un sistema unitario, coerente e completo, e, per poter esistere, necessita della
contestuale presenza di:
o Una pluralità di soggetti
o Una regolazione di condotte
o Una organizzazione della comunità, altra caratteristica importante è la stabilità di tale
organizzazione nel tempo: è ciò che distingue l’ordinamento da altre forme di aggregazione meno
durature
3 UNA PLURALITÀ DI ORDINAMENTI GIURIDICI
Esistono diversi ordinamenti giuridici, che seguono svariate classificazioni:
• In base all’intensità di vincolo associativo:
o Ordinamenti fluidi: sussiste un equilibrio fra governanti e governati
o Ordinamenti concentrati/autoritari: tale equilibrio è assente;
•
In base ai mezzi coercitivi finalizzati al rispetto dette norme distinguiamo:
o Ordinamenti necessari o volontari: a seconda che l’accesso a questi sistemi discenda
automaticamente per una condizione personale o sia dipeso di volontà del singolo;
•
In base al rapporto dell’ordinamento col territorio e alla sua eventuale collocazione territoriale:
o Ordinamenti territoriali e non territoriali
•
In base alla natura dei fini perseguiti dell’ordinamento:
o Ordinamenti generali o particolari: nei primi l’ordinamento viene costituito per la tutela di interessi
dei singoli nella loro interezza, se l’ordinamento è rivolto ad una loro sfera limitata allora si dirà
particolare
•
In base al rapporto con altri ordinamenti:
o Ordinamenti originari o derivati: i primi non hanno origine da altri ordinamenti, l’esistenza dei
secondi è invece legittimata da un altro ordinamento
Data questa moltitudine di ordinamenti, gli stessi potranno coesistere o su un piano comune, oppure possono
essere del tutto distinti dall’ordinamento di uno stato, come accade per gli ordinamenti religiosi.
4 IL SOGGETTO GIURIDICO
Chi sono i destinatari? Tutte le persone fisiche. Ma il raggio di inclusione può allargarsi a soggetti ulteriori che
prendono forma da gruppi di individui, ad esempio associazioni (universalità di persone); o un insieme di
patrimoni destinati a scopi particolari, ad esempio le fondazioni (universalità di beni) in questi due casi si
parlerà di persone giuridiche
3
Il riconoscimento della personalità giuridica consente a questi individui o enti di rientrare tra i soggetti giuridici
dell’ordinamento. Essi sono titolari di capacità giuridica.
5 DIRITTI & INTERESSI
Esistenza di interazione tra soggetti determina l’insorgere di situazioni/posizioni giuridiche soggettive.
Queste si dicono a favore, o attive quando il titolare gode di libertà o discrezionalità; di contro si dicono a
situazioni giuridiche di svantaggio quando limitano la libertà dei titolari.
Tra le situazioni giuridiche a favore, si distinguono i poteri, i diritti, le aspettative, le facoltà e gli interessi
5.1 Il potere
Necessita una specificazione in concreto (volontario esercizio del soggetto) per essere esercitato, affinché venga
conseguito l’interesse sottostante. Goda di alcune caratteristiche, è infatti:
o Indisponibile
o Imprescrittibile
o Inesauribile
o Esercitabile dal suo titolare volontariamente
I soggetti pubblici, per il principio di legalità, possono esercitare solo i poteri espressamente a loro attribuiti
5.2 Il diritto soggettivo
Indica l’ambito delle libertà esercitabili dal singolo con riferimento ad un bene giuridico individuato e
conseguibile dallo stesso. Viene riconosciuto quando il soggetto vanta una pretesa ad una condotta od
omissione da parte di terzi.
Il diritto soggettivo sussiste dalla relazione tra il titolare di posizione giuridica attiva e quello di posizione
giuridica passiva: nasce quindi da un rapporto giuridico
5.3 L’aspettativa
Riconosciuta nella circostanza in cui, pur esistendo una possibilità di diventare titolare di diritto soggettivo, tale
possibilità non ha a che fare con determinanti connesse ad un volontario esercizio del soggetto (il caso del
potere), bensì al verificarsi di circostanza al momento insussistenti.
La sola aspettativa è irrilevante per l’ordinamento giuridico, si dice che l’aspettativa è “un diritto in formazione”,
non ancora costituito.
5.4 La facoltà
Indica la possibilità del soggetto di assumere una pluralità di condotte, le quali sono da considerare lecite.
5.5 L’interesse
Può essere:
o Interesse legittimo, della pretesa di un privato a che l'amministrazione eserciti un potere pubblico in
conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità. Esempio l’interesse dei
cittadini partecipanti ad un concorso pubblico (il cittadino è titolare del diritto soggettivo di
partecipazione);
o Interesse di fatto, deriva da un obbligo posto dall'ordinamento giuridico sull'attività della Pubblica
Amministrazione. Si tratta di doveri, come ad esempio il dovere di manutenere la rete stradale
Vi è un’ulteriore distinzione, si parla di:
o Interesse semplice, quello non rilevante per l’ordinamento. Si configura in mere aspettative;
o Interesse diffuso, che appartiene ad un gruppo (non omogeneo) più o meno ampio di soggetti che ha ad
oggetto un bene o un servizio destinato ad uso collettivo. Esempi: tutela dell’ambiente e del
consumatore. Si tratta di un interesse di fatto, e possono divenire legittimi ove siano correlati
all’esercizio di poteri da parte di un soggetto pubblico
4
6 DOVERI & OBBLIGHI
Situazioni giuridiche sfavorevoli o di svantaggio provocano nei soggetti titolari una diminuzione della loro sfera
giuridica. Occorre fare un distinguo tra posizioni di soggezione o dovere e quelle di obbligo:
o Alla prima distinzione (dovere) corrisponde una posizione inattiva, il rapporto giuridico “con la
controparte” non si è ancora costituito. Il titolare in soggezione rimane passivo fino a che il titolare della
corrispondente situazione favorevole (= “la controparte”) eserciti la sua situazione attiva.
o Alla seconda (obbligo) corrisponde una situazione di svantaggio concreto, con riferimento ad un
comportamento obbligatorio del titolare della posizione, nei confronti a tale obbligo. Chi non rispetta
un obbligo proprio, è responsabile di questa violazione e ne risponde tramite le sanzioni regolate
dall’ordinamento.
7 IL CONCETTO DI STATO E LA SUA EVOLUZIONE
7.1 Lo Stato. Caratteri e Genesi
Lo Stato è l’ordinamento massimo, è l’unico ordinamento politico sovrano. È peculiare in quanto caratterizzato
da stabilità e permanenza e connotato dalla sua supremazia sugli altri ordinamenti.
Tra i suoi caratteri si ricordano:
o Il nesso essenziale fra Stati moderni e territorio
o L’universalità dei fini
o La completezza, intesa dalla sua incisione su tutti i profili della vita
Si tratta di un ordinamento
o a Fini Generali
o Necessario
o Territoriale, in quanto esercita potere sovrano su un determinato territorio
Lo stato moderno nasce con la pace di Westfalia (1648) che pone fine alla guerra dei 30 anni (vittoria tedesca vs
Asburgo). Si assiste cosi alla rottura dell’assetto feudale e del regime patrimoniale pre-statuale.
I principi tedeschi volevano contrastare le aspirazioni dell’imperatore Asburgo il quale voleva cancellare il
principio “cuius regio eios religio” (ogni principe può scegliere la religione ufficiale del suo regno). La vittoria
indica il passaggio da regime privatistico a regime pubblicistico.
Prima: regime medievale di stampo privatistico non persegue fini generali (es: Sacro Romano Impero e feudi)
Dopo: regni meno privatistici e nascita dei ministati tedeschi connotazione pubblicistica
7.2 Gli elementi costitutivi dello Stato
Per Stato si intende una pluralità di soggetti:
o Legati da interessi e relazioni interdipendenti
o Con dei criteri per la valutazione di tali relazioni
o Con una autorità che imponga sanzioni in caso di condotte scorrette ed incompatibili a tali criteri
o La cui potestà non potrà che applicarsi su un definito ambito territoriale
Pertanto, lo Stato dispone di alcuni elementi costitutivi:
o
Il popolo (a seguire 7.3)
o
Il territorio (a seguire 7.4)
o
La sovranità (a seguire 7.5)
5
7.3 Il popolo
È un elemento prioritario e personale dello Stato. Ha un triplice ruolo:
o È elemento necessario per la sussistenza dello Stato
o È soggetto di diritti nei confronti dello Stato
o È oggetto su cui si esercita la pretesa di sovranità dello Stato
Il popolo costituisce l’insieme dei soggetti legati allo Stato da un particolare status chiamato Cittadinanza.
L’appartenenza di un soggetto al popolo si concretizza con il riconoscimento della stessa. Alla Cittadinanza sono
ricondotti diritti e doveri (o situazioni giuridiche attive e passive) del singolo in relazione alle istituzioni statali. Ai
cittadini sono riconosciuti tutti i diritti pubblici
Differente è la posizione dello straniero, il cittadino di altro Stato, o apolide, soggetto privo di qualsiasi
cittadinanza. Essi non fanno parte del popolo ma sono naturalmente sottoposti alle leggi dello Stato se presenti
sul territorio dello stesso. Ai non-cittadini non vengono riconosciuti alcuni diritti pubblici come ad esempio il
diritto al voto, le concessioni amministrative ecc.
Il popolo è un concetto prettamente giuridico, distinto da:
o Popolazione, (concetto demografico-statistico) ossia i residenti o dimoranti abituali sul territorio
o Nazione, (concetto sociologico) ossia l’insieme di soggetti che condividano lingua, tradizione culturale e
storica, costumi, religione, origine etnica
o Corpo elettorale, la parte del popolo che ha il diritto di elettorato attivo o passivo
Gli Stati eterogenei sotto il profilo di nazionalità vengono chiamati Stati plurinazionali, sono realtà nelle quali si
ravvisano gradi differenti di integrazione fra diverse nazionalità. L’Italia non è uno stato Plurinazionale ma tutela
le minoranze linguistiche tramite l’art. 6 Cost.
7.3.2 La disciplina di acquisto, rinuncia, perdita e riacquisto della Cittadinanza
•
La Cittadinanza acquisita per nascita segue due criteri:
o Ius sanguinis: la Cittadinanza è acquisita da chi sia figlio di uno o entrambi i genitori titolari di
cittadinanza di quello Stato (A tutela della coesione di un popolo. Applicato in Italia e comunemente
in Europa)
o Ius soli: la Cittadinanza è acquisita per nascita sul territorio dello Stato (è un criterio residuale)
•
La Cittadinanza acquisita per avvenimenti previsti dalla legge:
o Tramite il principio della iuris communicatio, cioè per trasmissione da un membro della famiglia ad
un altro: esempi il matrimonio con cittadino, l’adozione. In Italia l'interessato deve presentare
apposita domanda. Possono presentare domanda:
- il coniuge straniero di cittadino italiano, a patto che dopo il matrimonio risieda legalmente in Italia
per almeno 2 anni;
- il coniuge straniero (residente all'estero) di cittadino italiano, dopo 3 anni dalla data del
matrimonio (sempre che non vi sia stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili
del matrimonio, e non sia intervenuta separazione legale).
o
Tramite il principio della iuris electio, per il caso di naturalizzazione. In Italia l'interessato deve
presentare apposita domanda. La naturalizzazione è concessa su istanza individuale dal Ministero
dell’Interno con decreto, non è detto che venga concessa in modo certo, infatti la decisione può
concludersi anche con un provvedimento di rigetto.
Possono presentare domanda:
- lo straniero del quale il padre o la madre (o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado)
sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, a patto che risieda
legalmente in Italia da almeno 3 anni;
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, a patto che risieda legalmente in Italia da
almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello
Stato italiano;
6
- il cittadino UE, a patto che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- il soggetto senza cittadinanza che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- lo straniero (non UE) che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni
•
L’unico caso di rinuncia della Cittadinanza italiana può esistere per coloro che, disponendo di doppia
cittadinanza, hanno facoltà di rinuncia verso quella italiana in caso di residenza all’estero
•
La Cittadinanza si può perdere, ma mai in modo automatico e mai per fini politici. Può perderla:
- il soggetto che ha accettato una carica/impiego pubblici da uno Stato estero, o da un ente pubblico
estero, o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, oppure che presta servizio militare per uno
Stato estero. La perdita della cittadinanza, tuttavia, non è automatica, il Governo italiano, venuto a
conoscenza degli eventi summenzionati, può intimare al cittadino l'abbandono, entro un certo termine,
dell'impiego, della carica o del servizio militare. Se il soggetto non ottempera all'invito nel termine
fissato, perde la cittadinanza.
- il soggetto che, senza costrizione, serve uno Stato estero in guerra contro l’Italia, anche in questo caso
la perdita della cittadinanza non è immediata, essa viene infatti persa al momento della cessazione dello
stato di guerra.
•
Infine, la Cittadinanza si può riacquistare, ad eccezione dei casi di:
o Perdita (della Cittadinanza) per indegnità;
o Servizio militare per uno Stato estero in guerra con l’Italia, senza costrizione.
Per gli altri casi lo status è riottenibile:
O facendo richiesta e adempiendo una di queste opzioni (riacquisto volontario):
o Prestare 1 anno di servizio militare per lo Stato;
o Assumere un impiego pubblico, alle dipendenze dello Stato, per almeno 1 anno;
o Risiedere sul territorio dello Stato entro 1 anno.
O attraverso il singolo caso di riacquisto automatico:
o Per chi abbia stabilito la sua residenza sul territorio italiano da almeno un anno (con facoltà del
soggetto di rinuncia al riacquisto).
7.3.3 La cittadinanza europea
La cittadinanza italiana è affiancata dalla cittadinanza europea. L’Europa non ha una costituzione ma la
cittadinanza europea è riconosciuta, dal 1992 per mezzo del Trattato di Maastricht. Questa comporta:
o Libertà di circolazione e soggiorno nell’UE
o Diritto di voto per elezioni comunali del comune estero di residenza in ogni Stato membro
o Diritto di voto per il Parlamento europeo in ogni Stato membro
o Tutela diplomatica/consolare presso rappresentanze di ogni Stato (ad esempio se si ha bisogno
aiuto ma i consolati/ le ambasciate italiani sono assenti nel paese estero in cui ci si trova)
7.4 Il territorio
Il territorio di uno Stato non è oggetto di diritto reale, in quanto costituisce la sua essenza (istituzione
territoriale). Lo Stato può disporre del suo territorio (potestà di imperio dello Stato) e agli altri Stati (esteri) è
fatto divieto di interferenza nell’esercizio della autorità dello Stato su quella superfice territoriale.
Include:
o Terraferma e acque interne:(fiumi, laghi, ...) comprese nei confini (naturali/artificiali) dello Stato;
o Mare territoriale, la fascia di mare in corrispondenza delle coste dello Stato con sbocchi sul mare. In
Italia la sua estensione è fissata a 12 miglia marine. Al di fuori del mare territoriale si trova il c.d.
alto mare
o Piattaforma continentale, parte del sottosuolo marino che costituisce il prolungamento della terra
emersa. Ogni Stato ha il diritto di sfruttamento della piattaforma continentale entro i 200m di
7
o
o
o
profondità (sfruttamento per via di presenza di risorse ad esempio).
Ogni Stato, in aggiunta, può istituire una zona di sfruttamento economico esclusivo, con estensione
di 200 miglia dalla propria costa, nella quale ha il diritto di rivendicazione allo sfruttamento
esclusivo delle risorse presenti (ittiche, energetiche, ecc.)
Suolo sottostante, fino ai limiti della sua utilizzabilità e spazio aereo sovrastante
Sedi di rappresentanze consolari/diplomatiche
Per fictio iuris, anche veicoli su acqua e spazio registrati presso lo Stato, appartengono al territorio,
sottoponendo eventuali condotte a bordo sotto la sua giurisdizione
7.5 La sovranità
Si ritiene che questo terzo e ultimo elemento costitutivo si manifesti in origine con la Pace di Westfalia nella
quale avvenne, per gli Stati appartenenti al Sacro Romano Impero, il riconoscimento della capacità di diritto
internazionale. Questi Stati ora potevano negoziare le loro relazioni con altri Stati sovrani autonomamente.
In origine la sovranità apparteneva al sovrano, che, come princeps legibus solutus, agiva liberamente senza limite
alla propria potestà di imperio. Nel tempo, con il passaggio da monarchia assoluta a stato liberale, la sovranità
passò ad essere riconosciuta dal sovrano, allo Stato.
La sovranità ha una accezione duplice:
o Sotto il profilo esterno, la sovranità è riconosciuta con l’indipendenza dello Stato, ed ha una valenza
esclusiva, in quanto non è permesso agli Stati esteri di interferire nell’altrui esercizio del potere
d’imperio statale;
o Sotto quello interno, la sovranità dello Stato indica che questo è auto-legittimante (è ente superiorem
non recognoscens), ovvero non necessita di legittimazione/giustificazione esterna
Attribuzione della sovranità:
o Alla nazione, si riferisce ad un uso storico della parola “nazione” da parte della borghesia d’oltralpe, ai
tempi della Rivoluzione francese (il Terzo Stato). Si fa riferimento alla nazione per riferirsi alla borghesia
stessa, che, trionfante, si era impossessata del potere economico e politico
o Al popolo, intesa più come affermazione di natura ideologica che giuridica. Ad esempio, nel caso
dell’Italia, il popolo non può esercitare la sovranità a suo piacimento, in quanto l’esercizio della stessa si
svolge nel rispetto e nei limiti della Costituzione
N.B. Ultimamente la sovranità dello Stato non è poi così assoluta perché fa parte di una rete di Stati
sovranazionale.
8
FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO – CAPITOLO 2
1 DIFFERENZE E RELAZIONI TRA FORME DI STATO E DI GOVERNO
La forma di Stato indica il rapporto tra Stato (come istituzione) e i suoi elementi costitutivi, con particolare focus
sul popolo e sul territorio. Di fatto, viene preso in analisi il rapporto tra i governanti (chi detiene il potere) ed i
governati (chi lo subisce)
La forma di Governo si concentra sull’elemento costitutivo della sovranità. Esplica la modalità con cui le
funzioni/i pubblici poteri dello Stato sono distribuite/allocati fra i suoi organi costituzionali: cioè viene presa in
analisi la struttura di comando di uno Stato.
La forma di Governo indica l’insieme degli strumenti con cui una determinata forma di Stato cerca di perseguire i
suoi obiettivi. Per questo, appare ragionevole comparare 2 forme di Governo solo se si fa riferimento alla stessa
forma di Stato, cioè solo se i fini e la relazione Stato-cittadini dei suddetti Stati sono condivise. Di contro se 2
Stati hanno finalità diverse o se diverso è il rapporto tra istituzioni statali e cittadino (= Forme di stato diverse),
allora non sarà ugualmente ragionevole verificare come si articoli il potere sovrano nei due diversi casi
(=confrontare le Forme di governo non ha senso).
Tre sono i metodi di classificazione delle forme di Stato
1) In base alla rappresentatività del capo dello Stato (sulla maggiore o minore rappresentatività del capo
dello Stato):
Se è rappresentativo allora si parla di Repubblica
Se non è rappresentativo allora si parla di Monarchia, nella quale il capo dello Stato è scelto con
criteri che non si basano sul principio di rappresentanza
Le monarchie possono essere:
o elettive: città del Vaticano, il Papa è un sovrano che viene eletto (Anche se la scelta dei cardinali
non è rappresentativa in base alla comunità)
o non elettive: le più diffuse
2) Classificazione diacronica: Analizza le forme di Stato attraverso le diverse epoche storiche.
3) Classificazione sincronica: Analizza come il potere è distribuito sul territorio, e porta alle definizioni di
stati accentrati, decentrati, federali, ecc.
Come sono separati i poteri? La separazione dei poteri opera a livello verticale.
o Stato unitario
o Stato composto (Stato federale e Stato regionale)
L’Italia è uno stato composto, lo stato unitario non ha i gradi di separazione a livello verticale. Gradi di
separazione per l’Italia di divisione del potere: 1.Stato, 2.Regione, 3.Provincia,
4.Città Metropolitane, 5.Comuni
Forme di Stato e forme di Governo:
o Ci sono ordinamenti con uguale forma di Stato, ma diversa forma di governo.
Italia e USA sono entrambi delle repubbliche:
- ma una è parlamentare (Ita)
- l’altra è presidenziale (Usa)
o
9
Oppure possiamo avere medesima forma di governo, ma diversa forma di Stato.
Italia e Inghilterra sono entrambe parlamentari
- ma una è una Monarchia (UK)
- l’altra è una Repubblica (Ita)
2 FORME DI STATO: EVOLUZIONE DIACRONICA
Nel tempo, a partire convenzionalmente dal 1648, si sono sviluppate una moltitudine di forme di Stato°:
• Lo Stato assoluto
o Una sua evoluzione che è lo Stato di polizia
• Lo Stato liberale
• Lo Stato autoritario
• Lo Stato totalitario
• Lo Stato di democrazia pluralista
o Il quale si configura come Stato sociale
°Questa è una successione del tempo,
alcune sono le forme di Stato che funzionano tuttora
Una evoluzione - Lo studio diacronico mostra che nel tempo si è evoluta una tendenziale crescita della tutela
delle situazioni soggettive. Si parte da una situazione in cui chi comanda ha tutto il potere, ma poi l’assetto
cambia.
La Costituzione - Questo cambio di rotta avviene grazie ad uno strumento essenziale, la Costituzione. La
Costituzione, di qualsiasi tipo, serve a limitare il potere. Nello Stato assoluto non c’è alcuna costituzione, è
assoluto, ossia sciolto da qualsiasi limite. La costituzione limita il potere di chiunque, mette dei paletti, che si
applicano ai detentori del potere, ma anche ai detentori della sovranità (il popolo). È un patto sociale, che serve
a garantire certe regole in qualsiasi momento storico.
2.1 Dal regime patrimoniale allo Stato assoluto
Prima dello Stato: il regime patrimoniale - Lo Stato nasce quando viene meno l’aspetto feudale, ovvero il
rapporto fiduciario tra i feudatari. Era un accordo di natura pattizia, finalizzato anzitutto alla difesa da minacce
esterne. Ci si garantiva a vicenda da minacce esterne. Il carattere feudale è personale, manca la politicità, e
manca soprattutto il perseguimento di fini pubblici. Per questa ragione il regime patrimoniale non viene
classificato come Stato, ma come qualcosa di precedente.
Viene meno il modello feudale - Questo modello va in crisi con la pace di Westfalia, che mette fine alla Guerra
dei trent’anni, che era nata perché i principi tedeschi volevano contrastare e impedire le aspirazioni restauratrici
del nuovo imperatore Asburgo, che era sostenuto dalla Spagna, e soprattutto voleva mettere fine alla pace di
Augusta, voleva superare il principio cuius regio eius religio - (“Di chi è il regno di lui sia la religione” = I sudditi
seguano la religione del proprio governante). Alla fine della Guerra dei trent’anni, vincono i principi tedeschi, si
conferma la pace di Augusta, e si riconosce ai principi tedeschi la possibilità di stringere alleanze con chiunque
purché non contro il Sacro Romano Impero. Nascono quindi stati con sovranità verso l’interno e verso l’esterno.
Nasce un nuovo soggetto del diritto pubblico, che non è più il feudo, ma lo Stato.
Lo Stato assoluto
Gli Stati che nascono in Europa dopo Westfalia, sono caratterizzati dal fatto di essere assoluti. Abbiamo una
negazione della feudalità, si passa dalla sfera privatistica alla sfera pubblicistica, ma tutto il potere è concentrato
nelle mani del princeps, il re, il sovrano.
Si assiste ad una concentrazione dei poteri “quello che piace al principe ha vigore di legge” quindi diventa
legge quello che vuole il principe, che quindi ha potere assoluto.
Inoltre “il principe è sciolto da qualsiasi regola”, è lui che le pone, ma non vi è soggetto e le può cambiare.
Le funzioni del re nello Stato assoluto
- Sia la funzione legislativa
- Sia la funzione esecutiva
- Sia la funzione giudiziaria
Il re, esercita in questa fase, tutto il potere
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Lo Stato di polizia - (tipologia di Stato assoluto)
Lo Stato assoluto si identifica come stato di polizia, in alcuni casi specifici come:
o la Prussia di Federico II
o l’Austria di Maria Teresa e poi di Giuseppe II
È il cosiddetto assolutismo illuminato: In alcuni ordinamenti lo Stato assoluto si evolve nel cosiddetto Stato di
polizia, una trasformazione in positivo dello Stato assoluto;
Si pone al centro la cura degli interessi della comunità, è un qualcosa di meglio rispetto allo Stato assoluto. Non
mutano però i caratteri di fondo dello Stato assoluto, matura solo in meglio l’interesse per la collettività.
La finalità è il benessere dei sudditi, ma la scelta dei mezzi rimane al re (tutto per il popolo, ma nulla può essere
scelto dal popolo)
2.2 Lo Stato liberale
- Intro
Una nuova classe sociale: Tra la metà e la fine del 700 dal punto di vista sociale ed economico, acquista peso una
nuova classe sociale, che fino ai decenni precedenti riceveva scarsa attenzione. Era il re prima a detenere tutto il
potere, le classi dominanti rimanevano aristocrazia e clero.
I commerci: A partire della scoperta dell’America, progressivamente, aumentano i commerci, si sviluppa anche il
sistema bancario. Di fatto una determinata fetta di popolo inizia ad acquisire ed accumulare ricchezze ingenti,
queste ricchezze diventano oggetto degli interessi del re, che avendo sempre più bisogno di soldi, per finanziare
la corte e le guerre, inizia a tassare i proventi delle attività commerciali, fino a che la situazione diventa
insostenibile e la borghesia inizia a rivendicare qualcosa nei confronti del sovrano.
Le richieste della borghesia: La borghesia ha il solo interesse che i suoi affari si possano sviluppare. Chiede che il
potere pubblico possa garantire loro di proseguire le attività commerciali
La frattura: Le richieste della borghesia non trovano una disponibilità da parte dei sovrani europei, e questo
conduce intorno alla fine del 700 ad una rottura e un cambio di prospettiva. Assistiamo ad una frattura
profonda, che ci porta in modo repentino dallo Stato assoluto allo Stato liberale.
Quando avviene il passaggio? Dipende dalla parte del mondo:
1. In Inghilterra il passaggio è graduale, in Inghilterra non vi era uno Stato assoluto. La Magna Carta nel 1215,
che viene fatta scrivere al re da parte dell’aristocrazia, già riconosceva una serie di tutele anche fiscali. Il re si
impegnava a non tassare se non coinvolgendo i baroni. Il cambio avviene nel 1689, con la salita al trono di
Guglielmo d’Orange e la Glorious Revolution. É un sovrano limitato, scrive la Bill of Rights, che ancora oggi è in
vigore.
2. In America scoppia la Rivoluzione Americana del 1787
3. In Francia scoppia la Rivoluzione francese. Con la convocazione degli Stati Generali, (Re Luigi XVI è costretto
a convocare l’assemblea che mette insieme re, clero, aristocrazia, terzo Stato/la borghesia). Rispetto all’ultima
riunione, il terzo Stato è molto più numeroso e potente. Il terzo Stato chiede il voto per teste e non il voto per
stato. Il re si oppone, scioglie la seduta i rappresentanti del terzo Stato si riuniscono, avviene il giuramento
della pallacorda, si costituisce l’assemblea nazionale e giurano di non sciogliersi finché la Francia non avrà una
costituzione.
La Rivoluzione francese come massimo esempio: Lo Stato liberale nasce in modi e tempi diversi, l’esempio più
eclatante è la Rivoluzione francese del 1789. Tutto quello che era la Francia prima, incentrata sul sovrano
assoluto, viene spazzato via, in favore della Repubblica. Di seguito, con il congresso di Vienna e la restaurazione
si torna alla monarchia, non assoluta, ma costituzionale.
11
- I Caratteri dello Stato liberale
(Costituzionalità, Giuridicità, Rappresentatività, Democraticità)
I. Costituzionalità
Lo Stato liberale si caratterizza per una Costituzione. La Costituzione nasce come strumento di limitazione del
potere, ed ha senso nella misura in cui tutti sono soggetti a queste regole. La Costrizione nasce e serve a frenare
il potere assoluto. Non è semplice comprendere che cosa sia una costituzione. Per costituzione, nel sistema
occidentale in cui viviamo, si intende ciò a cui fa riferimento l’articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino: “Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri
stabilita, non ha una costituzione.”
Cos’è la costituzione? Dopo la pallacorda, si approva e si pubblica un documento fondamentale che ancora oggi
ispira tutto il costituzionalismo occidentale: la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. L’articolo 16
indica che una Costituzione è data:
o dalla disciplina e garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo
o dalla applicazione del principio della separazione dei poteri.
Uno Stato ha costituzione se concorrono entrambe le due condizioni
• Garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo
• Principio di separazione dei poteri.
Osservazioni
• Non tutti i documenti che si intitolano costituzione, sono delle Costituzioni, basti pensare alle costituzioni
sovietiche, che non sono vere e proprie costituzioni, perché non applicano i due suddetti principi.
• Dall’altro lato possiamo avere costituzioni anche senza il documento fisico. In Inghilterra non esiste una
costituzione, non è raccolta in un unico documento scritto, ma è data da principi e valori scritti e non scritti,
che formano la costituzione inglese, anche se non esiste il documento fisico.
II. Giuridicità
Il secondo elemento è la giuridicità, cioè la legalità.
Anche il potere pubblico è sottoposto alla legge, cosa
che non era contemplata nello Stato assoluto: li anche se erano presenti dei fini pubblici (ex. Stato di polizia), il
re era legibus solutus (“sciolto dalle leggi”). Nello Stato liberale anche il potere pubblico è assoggettato alla
legge, cosi come i cittadini privati.
III. Principio di rappresentatività
Terzo il principio di rappresentatività, cioè almeno uno degli organi chiave, fra gli organi che detengono il potere
pubblico, deve essere rappresentativo del popolo, di solito è la camera bassa, dei deputati, dei rappresentanti.
IV. Democraticità
Il bilanciamento che deve esserci Le decisioni vengono assunte in base al principio di maggioranza, cioè:
• chi ha più voti decide
• ma al tempo stesso occorre stare attenti al fatto che una dittatura della maggioranza non è contemplata, cioè
al tempo stesso si deve dare spazio alla minoranza di esprimersi, per dare la possibilità ad essa, un giorno, di
diventare maggioranza.
Un sistema democratico deve essere attentamente bilanciato, nel senso che la minoranza possa influenzare,
criticare la maggioranza e un domani diventare essa stessa maggioranza.
12
- I principi dello Stato liberale
o
o
o
o
o
Separazione dei poteri
Principio di legalità, cioè tutti sono sottoposti la legge
Eguaglianza in senso formale, nessuno può essere discriminato, tutti sono uguali.
Imperio della legge, con riconoscimento dei diritti individuali
Principio rappresentativo
-Uno Stato monoclasse & lo Stato minimo
Lo Stato liberale ha inizio dopo che la borghesia rivendica i suoi poteri. Lo Stato liberale è mono-classe, cioè ad
essere rappresentata è solo la borghesia.
Il desiderio della borghesia: lo Stato minimo
Le istanze che trovano spazio sono solamente quelle della borghesia. La borghesia chiede ciò che è di suo
interesse, cioè che lo Stato sia uno Stato minimo, con finalità garantistiche, cioè che si astenga dall’interferire
con i traffici della borghesia, dando quelle garanzie minime che permetta loro di sviluppare i commerci.
La borghesia quindi rivendica:
o il principio di libertà individuale
o il principio di proprietà privata, considerato uno dei principi sacri.
Lo Stato così come concepito è uno Stato che non deve dare nulla, non è uno Stato che deve istruire, curare,
nutrire. Deve garantire la sicurezza, per le strade ed i commerci, e la proprietà privata, in modo che la borghesia
possa svilupparsi. L’apparato statale è “ridotto all’osso”.
2.3 Lo Stato di democrazia pluralista e lo Stato sociale
Quanto dura lo Stato liberale: Lo Stato liberale regge per tutto l’Ottocento e la prima metà del Novecento,
rappresenta una grande conquista, ma ancora non tutela tutti, solo i borghesi. Il modello Stato liberale viene
completato e migliorato nella metà del 900, con la democrazia pluralista.
La differenza di fondo: La struttura non cambia, cambia il principio rappresentativo.
I caratteri di fondo rimangono tali e quali, ma cambia la rappresentatività. In Parlamento non partecipa solo la
borghesia, ma tutte le classi sociali si modifica quell’elemento. Modificandosi quell’elemento cambia la forma
di Stato.
Lo Stato di democrazia pluralista diventa uno Stato sociale, che
o non si limita ad essere Stato minimo per consentire i traffici della borghesia
o Interviene nella società (per questo viene detto sociale) spende soldi pubblici per il benessere dei
cittadini, prende sulle spalle sempre maggiori compiti e funzioni, per garantire il benessere di tutti. Cosa
fa di fatto? Lo Stato sociale costruisce scuole, ospedali, prevede il sistema pensionistico, e forme di
sussidio. Lo Stato sociale interviene nella vita dei cittadini.
Un cambiamento sostanziale: Lo Stato non è minimo, ma interventistico, mobilitando un corpo di funzionari
pubblici, con la finalità di realizzare il principio di uguaglianza in senso sostanziale: cioè non basta dire che la
legge è uguale per tutti, non basta dire di non fare discriminazione, ma ci si impegna per mettere tutti nelle
stesse condizioni affinché vengano garantite le stesse chances.
Da cosa deriva questo assetto statale? In parlamento iniziano a farsi sentire diverse classi sociali, il sistema
mono-classe non regge più, evolve il principio rappresentativo. Democrazia pluralista = Stato sociale
Quando nasce? Nel 1919 con la Costituzione di Weimar, anche se poi porta al nazional socialismo.
13
Ma questo è comunque una specie di anteprima dello Stato sociale pluralista. Le vere e concrete applicazioni di
questa forma di Stato si rilevano nel secondo dopoguerra, soprattutto con Inghilterra, Italia e Germania.
L’Italia oggi: Lo Stato sociale è lo Stato in cui ci troviamo ancora noi oggi, il nostro Stato è uno Stato con
istruzione e sanità garantita a tutti.
Oggi è un sistema in crisi: Lo Stato sociale ha funzionato molto bene dopo la Seconda guerra mondiale, ma si
trova in forte crisi oggi. Le risorse finanziarie degli Stati nazionali sono limitate, di contro sono molte richieste di
assistenza da parte di fasce deboli.
2.4 Lo Stato autoritario e lo Stato socialista (evoluzioni negative Stato liberale)
Non sempre lo Stato liberale si è evoluto migliorandosi, la debolezza delle sue istituzioni ha portato in altri casi il
sorgere di esperienze autoritarie. Tra i più emblematici si ricordano il Terzo Reich in Germania e il Ventennio
fascista in Italia.
Anziché integrare il movimento operaio incentivandone la partecipazione politica, lo stato autoritario tende
invece a sopprimere vitalità e privilegiare ancor di più la borghesia.
Si parla di Stato autoritario quando occorre sottolineare la natura autocratica del Governo, tuttavia concetto
distinto è il totalitarismo, che manifesta una concentrazione dei poteri in capo ad un leader carismatico (avviene
solo in Germania).
Tipiche dello Stato autoritario:
o Politiche dirigiste
o Eliminazione corpi intermedi tra Stato e società, o introduzione di enti propri (es: corporazioni fasciste)
o Adesione al modello capitalista
Contestualmente si sviluppa lo Stato socialista, (es: Unione Sovietica post rivoluzione bolscevica; Cina post II
Guerra Mondiale, Cuba post rivoluzione castrista).
Condivide con lo Stato autoritario:
o Esistenza partito unico
o Limitazione diritti civili e politici
o Potere concentrato
Differenza principale:
o Politiche di sviluppo su produzione collettivista Proprietà statale dei mezzi di produzione
Di contro al modello capitalista dello Stato autoritario
Modello in crisi: l’ultima grande economia socialista, la Cina, si sta aprendo progressivamente all’economia di
mercato
3 FORME DI STATO: CLASSIFICAZIONE SINCRONICA
L’obiettivo La classificazione sincronica, che non mira a studiare l’evoluzione nel tempo, ma come il potere è
ripartito nel territorio. Si analizza il potere sovrano per vedere come questo sia stato frazionato o meno sul
territorio.
Il pendolo: Possiamo immaginare un pendolo che oscilla tra due estremità di ripartizione del potere, ed una
possibile gamma tra questi due:
o dallo Stato composto (“ripartizione massima”)
o allo Stato unitario/accentrato (“ripartizione minima”)
Per distinguerli si tiene conto del grado di autonomia politica (capacità di prendere delle decisioni senza vincoli)
degli enti decentrati, maggiore è la libertà più siamo vicini ai tipi di stato composto.
3 gradi:
14
o
o
o
La più importante forma dello Stato composto è il lo Stato federale. Ad un estremo abbiamo quindi lo
Stato federale, che concede ai territori la massima autonomia possibile (es: è la forma di Stato adottata
dagli USA)
Più ci avviciniamo verso lo Stato unitario, più il potere è incentrato nella capitale, e man mano ai singoli
territori viene concessa meno autonomia. In questa zona di mezzo si colloca lo Stato regionale
Dalla parte opposta allo Stato federale c’è lo Stato unitario, ad esempio quello francese post
rivoluzione, non è assoluto, ma fortemente accentrato.
Le vie di mezzo e l’esempio dell’Italia: vi sono svariate vie di mezzo, dove il potere è in parte al centro, in parte
ripartito nel territorio. In Italia:
o alcune funzioni sono svolte dallo Stato centrale
o altre dalle regioni
o altre insieme da Stato e regioni.
3.1 Stato regionale e Stato federale
Stato federale =ΜΈ Stato regionale Quando si analizza uno Stato in cui il potere non è solo al centro ma anche sul
territorio, occorre capire se si tratta di uno Stato federale o regionale.
USA e Spagna
o Gli USA sono federali, ed è di facile evidenza
o in altri casi è meno ovvio, come la Spagna, è un qualcosa che è a cavallo tra federalismo e regionalismo
Perché nasce lo Stato Federale? Per dare piena applicazione al principio di separazione dei poteri:
o in senso orizzontale comporta la divisione dei tre poteri (non tutto il potere su una persona/ente)
o in senso verticale comporta la divisione della potestà di impero in due livelli di Governo
Caratteri dello Stato federale
o Ordinamento costituzionale unitario Anche nello Stato federale c’è un ordinamento costituzionale
unitario. C’è uno Stato con una sua costituzione.
o Tutela dalla Costituzione Gli Stati membri dello Stato federale sono riconosciuti e tutelati dalla
Costituzione. Al tempo stesso però, dato l’essere riconosciuti e tutelati dalla costituzione federale, la
stessa rappresenta la ragion d’essere degli Stati Membri.
o Subordinazione alla Costituzione federale Lo Stato membro non può prevalere sulla Costituzione
Federale, la stessa è superiore e dà esistenza agli Stati federali.
o Partecipazione alle funzioni dello Stato Federale Negli Stati federali, gli Stati membri partecipano
sempre a determinati organi dello Stato centrale. Normalmente gli Stati membri partecipano al
parlamento dello Stato federale, o altre istituzioni, quindi hanno possibilità di intervenire nelle
dinamiche decisionali.
o Organo federale (per risolvere conflitti stato federale-stato membro) I conflitti tra Stato federale e
Stati membri vengono risolti da un organo dello Stato federale, e non da organi degli Stati membri.
Questo perché il livello federale prevale agli Stati membri.
Elementi comuni tra Stato Federale e Regionale
• Diversi livelli dotati di autonomia politica
15
o
•
•
Sia regionale che federale sono dotati di diversi livelli di governo. Non c’è un solo centro, ma anche altri
livelli come le regioni, le comunità autonome, ecc. Questi hanno autonomia politica, cioè possono fare
delle scelte. Con quale strumento si manifesta? Con la legge, cioè la possibilità di poter adottare norme
giuridiche, (cioè regole generali e astratte), per perseguire determinati obiettivi. Questo significa essere
dotati di autonomia politica.
Garanzia costituzionale delle competenze di ciascun livello
o Il livello più basso non trae la propria esistenza dal livello statale, ma dalla Costituzione. Cioè non è il
governo che decide quali sono le competenze spettanti alle varie regioni, è la Costituzione a definirle. La
Costituzione fornisce una garanzia per i livelli regionali. Si chiama garanzia, perché ciò impedisce che il
governo “del momento” cambi la struttura e le competenze dei vari livelli. Modificare la Costituzione è
infatti complicato
Le competenze legislative distribuite
o Il potere di fare leggi sarà distribuito tra il livello centrale e i livelli decentrati.
Elementi differenziali tra Stato Federale e Regionale
• Il procedimento storico di formazione dell’ordinamento federale:
o normalmente il federalismo nasce per unire mentre il regionalismo dà autonomia a enti che prima non
avevano autonomia
•
Il verso della clausola enumerativa (=riporta tutto ciò che si può e non si può fare) delle competenze
(descrive come sono divise le competenze tra governo centrale e governi decentrati, vi sono diversi modelli
che si possono seguire)
o clausola enumerativa delle competenze riguarda il livello centrale:
si dà più spazio ai livelli decentrati in quanto la clausola definisce precisamente le materie di cui si
deve occupare il livello centrale e assegna al livello decentrato tutte le materie restanti solitamente è
caratteristico dello Stato federale
o clausola enumerativa delle competenze riguarda il livello decentrato:
si dà più spazio al livello centrale in quanto definisce precisamente le materie di cui si deve occupare i
livelli decentrati e assegna al livello centrale tutte le materie restanti. Solitamente è caratteristico dello
Stato regionale
•
La potestà degli Stati federati di dotarsi autonomamente di una Costituzione.
o Negli Stati federali ogni stato membro ha una sua Costituzione, negli Stati regionali non è così.
Negli Stati federali i membri possono disciplinare la separazione dei poteri e la tutela dei diritti
fondamentali
•
La partecipazione al procedimento di revisione costituzionale:
o Negli Stati regionali le regioni non partecipano al procedimento di revisione costituzionale mentre negli
Stati federali gli Stati membri devono essere considerati.
•
La cd. seconda Camera (Ita = Senato):
o Gli ordinamenti federali hanno un Parlamento con 2 Camere. La Camera Alta rappresenta gli Stati
membri della federazione, negli ordinamenti regionali non necessariamente il Parlamento è bicamerale
e il Senato non necessariamente rappresenta le regioni (es. in Italia i senatori rappresentano l’intera
nazione)
•
L’esercizio, da parte di organi degli Stati federati, della funzione giurisdizionale:
o negli Stati federali si ha una pluralità di giurisdizioni, si hanno due livelli di giustizia (corte statale e corte
federale). Negli Stati regionali unitarietà della giurisdizione.
STATO REGIONALE
STATO FEDERALE
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I diversi livelli di governo sono dotati di autonomia politica.
Le loro competenze sono tutelate dalla Costituzione.
Distinzione delle competenze tra lo Stato Centrale e i livelli inferiori.
Nasce per dare autonomia.
Nasce per unire.
La clausola enumerativa delle competenze riguarda il
livello decentrato.
La clausola enumerativa delle competenze riguarda il
livello centrale.
-
Ogni Stato ha la sua costituzione (separazione poteri
e tutela diritti fondamentali).
-
Gli Stati membri partecipano al procedimento di
revisione costituzionale.
Parlamento non necessariamente bicamerale, la
camera alta non rappresenta le regioni.
Parlamento bicamerale in cui la camera alta
rappresenta gli stati membri.
La giurisdizione è solo dello Stato centrale.
Due livelli di giustizia: corte federale e corte statale.
4 FORME DI GOVERNO: CRITERI DI CLASSIFIZIONE
Cosa sono le forme di governo? Le forme di governo sono date dallo studio dei rapporti che intercorrono tra gli
organi istituzionali / titolari del potere d’imperio, non si analizzano tutti gli elementi costitutivi dello Stato, ma si
analizza chi detiene il potere, scartando territorio e popolo.
Chi sono gli organi istituzionali? (il triangolo)
o Capo dello Stato
o Parlamento
o Governo
Rapporto bidirezionale Quando studiamo le forme di governo, studiamo il rapporto che intercorre tra Capo dello
Stato, Parlamento, Governo, ovvero gli organi che detengono il potere di imperio. Ogni elemento ha una freccia
che va in entrambe le direzioni.
Ammesso che ci siano tutti i 3 gli organi sopracitati: alcune forme di governo hanno solo 2 organi (a volte manca
il governo perché la funzione esecutiva viene svolta dal Capo dello Stato es. USA)
Quanti esercitano il potere? Il potere è esercitato da uno o più organi di vertice del sistema
o Se c’è un solo organo
monarchia o dittatura
o Se più di uno
è una forma di governo con più distribuzione dei poteri.
Classificazioni:
• Forme di governo in chiave storica:
o Monarchia assoluta
o Monarchia costituzionale
o Monarchia parlamentare
• Forme di governo in chiave contemporanea:
o Parlamentare
o Presidenziale
o Semipresidenziale
o Direttoriale
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Separazione dei poteri:
• È uno dei principi giuridici fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia liberale. Consiste
nell'individuazione di tre funzioni pubbliche principali nell'ambito della sovranità dello Stato e
nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello
Stato indipendenti dagli altri poteri.
• Il principio di separazione dei poteri è requisito necessario per poter parlare delle forme di governo, solo
quando si distinguono i soggetti ai quali si attribuiscono i diversi poteri allora si può parlare delle diverse
forme di governo. Non può esserci un potere privo di controlli, ma i tre devono controllare l’uno con l’altro,
e nessun organo può esercitare una quantità di potere eccessiva, quindi devono essere suddivisi tra gli
organi.
• Il rapporto tra esecutivo e legislativo è molto meno separato del previsto (rispetto al potere giudiziario), i
legami sono più o meno intensi a seconda della forma di governo.
•
Le forme di governo corrispondono a un livello e intensità di applicazione del principio di separazione dei
poteri, cioè quel particolare principio che si fa strada nello spirito illuminista della Francia della seconda
metà del 700, anche se prima già teorizzato da Locke, ma poi diventa più famoso, quando viene più
completamente descritto da Montesquieu, dice che ogni potere deve controllare l’altro potere.
4.1 Classificazione storica: le Monarchie
Monarchia assoluta
È la forma di governo tipica e unica dello Stato assoluto, nella quale tutti e 3 i poteri sono nelle mani del re,
ovvero:
o Il re emana, modifica, abroga le leggi.
o Il re, avvalendosi di collaboratori, i Ministri, dà esecuzione alle leggi. I ministri però non formano un
organo a sé stante, non hanno autonomia decisionale.
o Infine il re, nominando e revocando giudici e funzionari, detiene anche il potere giudiziario. I suoi
collaboratori operano secondo la sua volontà
Monarchia costituzionale
La novità? Applicazione del principio di separazione dei poteri attraverso il Parlamento
Re: potere esecutivo (per il principio monarchico-ereditario).
Il re all’inizio nelle prime forme di governo liberali
o mantiene tutto il potere esecutivo
o mantiene la piena possibilità di nomina e di revoca dei ministri. I ministri continuano ad essere
persone di fiducia del re, che non hanno alcun rapporto con il Parlamento.
Parlamento: potere legislativo (per il principio di rappresentanza)
o partecipa alla formazione delle leggi, esercita la funzione legislativa, in collaborazione col re.
Occorre un accordo fra i due, perché il re ha il potere di sanzione regia, cioè deve approvare la
legge. Se non la condivide la legge non entra in vigore, è una sorta di veto.
Monarchia parlamentare
Il potere non viene effettivamente esercitato dal re, che rimane il simbolo dell’unità nazionale, ma dal
Parlamento e dal Governo
4.2 La forma di governo parlamentare: le origini nello Stato liberale
Nella forma parlamentare c’è un condizionamento → Il Parlamento condiziona il Governo, ossia quando il
Parlamento toglie la fiducia. Ma perché sussiste questo condizionamento? Il parlamento è l’unico soggetto a
legittimazione popolare, il popolo non elegge il governo, sono governi formatisi sulle basi della democrazia
parlamentare.
4.3 La forma di governo direttoriale: caso Confederazione Elvetica
Il Parlamento nomina i 7 membri del Direttorio ma non li può revocare.
Il Direttorio è l’organo che detiene il potere esecutivo.
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N.B: Da non confondersi con l’organizzazione della svizzera dal punto di vista territoriale (i cantoni). Non ha a
che fare con la forma di Stato, non di Governo
4.4 La forma di governo presidenziale: l’esperienza degli Stati Uniti
•
È caratterizzata dalla presenza di due soli organi 2 poteri in 2 organi:
o Il Parlamento (Congresso): potere legislativo;
o Il Presidente: potere esecutivo
Entrambi gli organi sono eletti dal popolo È evidente che il fatto di dare ad entrambi gli organi una legittimazione
popolare diretta, porta a non avere un organo prevalente sull’altro. Non ci sono contatti e condizionamenti tra il
potere del congresso (quello legislativo) e del presidente (quello esecutivo). A differenza della forma di governo
parlamentare, Il Parlamento non può porre la fiducia, il Presidente non può sciogliere il Parlamento
Il Presidente: Nomina il Governo che presiede e dirige. Requisiti:
o Cittadinanza americana per nascita
o Deve avere minimo 35 anni
o Residenza in USA ininterrotta da almeno 14 anni
Come viene eletto?
o Viene prevista innanzitutto la scelta da parte del ruolo elettorale dei candidati di due partiti (sistema
bipartitico). Si fa ricorso alle elezioni primarie, regolate dalla legge. Ogni Stato ha la sua legge per
scegliere i candidati. Le elezioni primarie mettono in competizione tutti i possibili candidati repubblicani
tra di loro, e così per i democratici. Si sceglie un repubblicano e un democratico, con regole che variano
da Stato a Stato.
o Chi elegge il presidente? I grandi elettori Gli americani non eleggono direttamente uno dei due candidati
presidenti. Essi eleggono un collegio di grandi elettori, i quali eleggono il Presidente
Durata del mandato Il presidente rimane in carica 4 anni, il suo mandato può essere rinnovato solo una volta
Funzioni del Presidente:
o dirige l’apparato dello Stato, nomina quindi i funzionari federali,
o ha il comando delle forze armate,
o nomina e revoca i “segretari” (come i nostri ministri), i quali però non costituiscono un organo
collegiale.
Il Congresso - Le due camere: È un parlamento bicamerale
o con una Camera bassa, quella dei rappresentanti, che rappresenta tutto il popolo USA
o c’è una Camera alta, il Senato, che invece rappresenta i singoli stati, con due senatori per ogni Stato
Non contano le dimensioni degli Stati Il Senato è composto in modo paritario, cioè tutti i 50 stati americani
hanno 2 senatori a prescindere dalle dimensioni (il Montana ha lo stesso numero della California), la
rappresentanza paritaria è una condizione che gli stati piccoli hanno chiesto nel momento di formazione degli
USA.
I rappresentanti Camera dei rappresentanti con 435 membri, che sono distribuiti sul territorio in proporzione
alla popolazione, essi non rappresentano i singoli stati (a differenza dei 100 senatori), ma l’intera popolazione.
Durata del mandato Camera dei rappresentanti dura due anni, quindi è continuamente campagna elettorale. Il
senato dura 6 anni, ma con un rinnovo parziale ogni due anni di 1/3 di senato, quindi ogni 6 anni cambia
completamente.
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Il risultato complessivo Ogni due anni ci sono elezioni:
o Oggi (2020) Elezioni del Presidente e del Congresso
o Fra due anni c’è rielezione della camera dei rappresentanti e di un altro terzo del Senato ("mid-term”, si
verifica a metà del mandato presidenziale. Rappresenta la prova di come sta andando il Presidente)
o Dopo altri due anni, c’è elezione della camera dei rappresentanti, l’ultimo terzo del senato, elezione del
presidente.
Presidente e parlamento di colori diversi Il Presidente può lavorare con un Parlamento del suo colore, ma anche
con il Parlamento di un altro colore politico. Nella forma Presidenziale non c’è la fiducia, il Presidente, quindi il
titolare del potere esecutivo, non deve rispondere al Parlamento, non deve essere dello stesso colore del
Parlamento. Quindi in USA si può avere Parlamento blu e Presidente rosso o viceversa
Se il Presidente ha il Parlamento del suo colore potrà essere davvero guida
Al contrario, se i colori sono diverse il Presidente dovrà negoziare con i membri del Congresso.
Sistema bicamerale paritario, Camera e Senato hanno gli stessi poteri, ma i ruoli possono essere diversi:
• La Camera
o Può promuovere l’impeachment, cioè mettere il presidente in Stato di accusa. (Ci si è andati vicini nel 74
con Nixon);
o Solo la Camera ha iniziativa in materia tributaria, stando al principio antico “no taxation without
representation”.
• Il Senato
o Approva le nomine presidenziali (Tutte le nomine presidenziali passano dal senato,
che deve dare il suo consenso)
o Approva i trattati internazionali (Solo il Senato può approvare i trattati internazionali
stipulati dal presidente)
La separazione dei poteri non è però assoluta, sono presenti rilevanti interferenze di ciascun organo nello
svolgimento di funzioni da parte dell’altro. La netta separazione prima citata si declina in realtà in una serie di
controlli e bilanciamenti reciproci (“check and balances”)
4.5 La forma di governo semipresidenziale: la V Repubblica francese
È un mix tra forma parlamentare e presidenziale. La forma di governo della Francia della Quinta Repubblica,
voluta da De Gaulle.
Come nasce? Il ruolo di De Gaulle Nel pieno della crisi di Algeria, con rischio di colpo di Stato in Francia, De
Gaulle chiede delega al parlamento per scrivere la Costituzione, il Parlamento gliela consegna, ponendo alcuni
paletti, fra questi il mantenimento dei rapporti fiduciari tra il Parlamento e Governo. De Gaulle voleva fare una
Costituzione che gli consentisse di avere un ruolo forte, di potere, ma è vincolato dal rapporto di fiducia.
Come funziona
Un ibrido dove c’è il corpo elettorale elegge Parlamento e Presidente
Entrambi vengono eletti, e fin qui sembra presidenziale —> Ma in questo caso c’è anche un Governo a sé stante,
che deve rispondere al Parlamento
20
3 caratteri fondamentali:
o Un Presidente della Repubblica, eletto a suffragio universale dai cittadini. Mandato quinquennale.
Funzioni:
Nomina Primo Ministro (la seconda carica dello Stato)
Presiede Consiglio dei Ministri
Può sciogliere (max. 2 volte in 12 mesi) l’Assemblea nazionale
Esercita per emergenza poteri straordinari
o Un Governo, chiamato a mantenere un rapporto fiduciario con l’Assemblea nazionale e responsabile
dell’indirizzo politico nazionale. Viene diretto dal Primo Ministro (che assicura il mantenimento del
rapporto di fiducia col Parlamento) e presieduto dal Presidente
o Parlamento bicamerale: Assemblea nazionale e Senato (quest’ultimo rappresenta le collettività
territoriali)
Governo e Presidente di colori diversi È possibile che si manifesti un disallineamento politico tra Presidente ed
Assemblea nazionale. Se i cittadini votano per un Presidente di destra e eleggono un Parlamento con
maggioranza di sinistra, il governo di che colore è?
Chi prevale? Il Parlamento Parlamento e Presidente sono entrambi eletti dal popolo, ma se i colori non
coincidono, come fanno a formare il governo?
Il presidente nomina il governo, il Parlamento accorda la
fiducia al governo. Quindi teoricamente il Parlamento concede la fiducia solo al Governo del proprio colore. Il
presidente (se di colore diverso dal Parlamento) è costretto quindi a nominare un governo di colore opposto, e
coincidente col colore del Parlamento.
Cohabitation Questo viene chiamato rischio di cohabitation, cioè la situazione in cui il potere esecutivo sia
coabitato da soggetti (Presidente e Governo) di colori diverso. In questo caso, il potere del Presidente è limitato,
e il grosso del potere sta nel Governo.
La soluzione che si è trovata Da qualche anno le elezioni presidenziali avvengono quasi in concomitanza con il
parlamento, quindi sebbene non sia impossibile, è altamente improbabile che si verifichi cohabitation
4.6 La forma di governo semi-parlamentare: l’esperimento israeliano
Il corpo elettorale elegge contestualmente il Parlamento e il Primo Ministro. Il venir meno della carica di uno dei
due organi determina la cessazione dell’altro, ex lege.
In caso di mozione di sfiducia quindi è necessario provvedere alla rielezione sia del Primo ministro che del
Parlamento. Lo stesso effetto consegue con le dimissioni del vertice dell’Esecutivo
5 I SISTEMI ELETTORALI
La resa di un sistema istituzionale dipende non solo dalle regole propriamente giuridiche – Disposizioni della
Costituzione Formale e consuetudini costituzionali- ma anche da alcune regole di natura politica e della
strutturazione dei partiti.
In generale, una forma di governo non funzionerebbe perfettamente se ad essa non viene affiancato un sistema
elettorale efficace.
Due realtà distinte:
• Sistema elettorale in senso stretto Trasformazione dei voti in seggi
• Sistema elettorale in senso ampio Ciò che incide direttamente sull’intero procedimento elettorale
(finanziamento dei partiti, campagna elettorale, mezzi di comunicazione di massa)
Noi ci dobbiamo concentrare sul sistema elettorale in senso stretto, composto da due fasi:
• Formula elettorale, meccanismo matematico che consente di trasformare i voti in seggi
• Sistema dei collegi e circoscrizioni, divide il territorio dove si svolge l’elezione in una pluralità di ambiti
omogenei
Si ha un collegio elettorale se:
• A esso è attribuito un numero predefinito di seggi
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• I seggi del collegio vengono ripartiti sulla base dei voti espressi all’interno del collegio medesimo.
Bisogna distinguere 3 tipi di collegio:
• Uninominale: Prevede un solo eligendo. Su base maggioritaria, chi prende più voti, vince.
• Plurinominale di piccola dimensione: Prevede una pluralità di eligendi (5-10 eletti)
Forze politiche di piccola dimensione non hanno la forza di prendere un seggio interno o ambire a un
più alto resto
• Plurinominale di grande dimensione:
5.1 Le tipologie dei sistemi elettorali
Possono essere distinti secondo due parametri:
• Formula elettorale:
o Proporzionale
o Maggioritario
o Misto
• Gli effetti sulla rappresentanza:
o Proiettivi: Proiettano nella rappresentanza parlamentare i rapporti di forza che si determinano
alle elezioni politiche
o Selettivi: Far emergere dal momento elettorale un soggetto in grado di esprimere un governo
ed un soggetto diverso, principale forza di opposizione.
Ai fini di impatto sul governo, la seconda classificazione appare molto più utile, perché è molto importante
considerare gli effetti che il sistema elettorale dispiega sulla rappresentanza politica, sulla composizione delle
camere e sul sistema politico
5.2 Le formule elettorali proporzionali
Si distinguono in primo luogo tra proporzionali e maggioritari
I proporzionali si distinguono a loro volta tra quelli a divisori successivi e quoziente
Le formule elettorali proporzionali a divisori successivi si fondano su un’idea di proporzionalità come rapporto
Una lista che prende il doppio dei voti rispetto alla rivale, merita il doppio dei seggi
Per operare questo confronto il primo metodo è quello d’Hondt, necessario operare 3 passaggi:
• Dividere la cifra elettorale per divisori successivi da 1 al numero dei seggi
• Necessario selezionare quelli maggiori in numero pari ai seggi da attribuire (8 quozienti)
• Attribuire i seggi in base al numero di più alti quozienti
Questo metodo tende a favorire i partiti più grandi
Sainte-Lague: Come divisori vengono utilizzati numeri dispari fino al doppio dei seggi.
Secondo tipo di proporzionale è quello del quoziente:
Il quoziente è la proporzione, variamente calcolata e corretta, tra voti espressi e seggi in palio, in modo da
determinare a quanti voti ciascun seggio corrisponda.
Es: 10.000 voti espressi e 5 seggi in palio, il quoziente sarà di circa 2000 voti
Una volta calcolato si deve vedere quante volte il quoziente sia ricompreso dentro ciascuna lista e ciò determina
il numero di seggi che spettano a tale forma politica
Metodo dei più alti resti:
• I seggi ancora da attribuire verranno assegnati alle liste che hanno un resto in termini di voti più alto
delle altre.
Per ovviare ad eventuali agevolazioni, esistono diversi tipi di quozienti.
Onde incrementare la selettività del sistema elettorale, la formula elettorale è accompagnata da una soglia di
sbarramento, accedono al riparto dei seggi le sole liste che abbiano raccolto un determinato numero di voti, non
consentendo alle forze politiche l’accesso alla rappresentanza parlamentare di quelle formazioni piccole.
5.3 Le formule elettorali proporzionali
22
Si caratterizzano per fine di individuare un vincitore della competizione elettorale
Si distinguono in:
• Formule a maggioranza relativa (first past the post)
• Formula maggioritarie con percentuale minima di voti, solitamente questa percentuale corrisponde
alla maggioranza assoluta.
Se nessun candidato riesce a raggiungere tale soglia, si può ricorrere ad una seconda tornata elettorale
o Ballottaggio tra i due candidati con il più alto numero di voti (majority one off)
o Candidati che hanno raggiunto una soglia minima di voti (majority- plurality)
5.4 I sistemi a voto ordinale
Il candidato non è chiamato a scegliere un candidato e basta, ma deve ordinare in base al grado di
apprezzamento, i diversi candidati.
Questa tipologia di voto può essere proporzionale o maggioritario.
5.5 Sistemi elettorali e forma di governo
Due effetti:
• Meccanici:
La legge elettorale determina una distorsione che incide sulla Composizione del Parlamento, sulla
coesione della maggioranza, sulla dialettica tra maggioranza e minoranze.
• Sistemici: incide sull’offerta del sistema politico (se viene scelto il sistema maggioritario, partiti politici
saranno più predisposti a presentarsi in due macro-poli alle elezioni.
Modifica il modo in cui i cittadini si approcciano alle elezioni.
Questi due effetti non possono essere trattati in modo deterministico, infatti ciascun sistema dispiega
conseguenze diverse a seconda del contesto.
6 I SISTEMI ELETTORALI DELL’ITALIA REPUBBLICANA
Per lungo periodo, l’Italia ha conosciuto un’altra stabilità per ciò che concerne la normativa elettorale. Dal 1948
al biennio 1991-1993, il sistema elettorale ha conosciuto innovazioni del tutto marginali
6.1 Sistemi elettorali e forma di governo
Tra il 1993 ed il 1994, si assiste al crollo dei partiti tradizionali che avevano retto le sorti del paese, nei decenni
precedenti
L’ampia vittoria del si al referendum del 1993 impone al Parlamento di modificare la legislazione elettorale in
senso conforme al risultato referendario.
Nuovo sistema elettorale di tipo misto:
• ¾ dei seggi delle due Camere in collegi uninominali (first past the post)
• Assegnazione dei rimanenti seggi sulla base di un criterio proporzionale peraltro diverso tra Camera e
senato
La previsione di un collegamento tra le due arene, in modo da non considerare ai fini del riparto proporzionale, i
voti che già avevano fruttato l’elezione del candidato nel collegio uninomiale
23
IL PARLAMENTO – CAPITOLO 5
Il Parlamento è l'organo costituzionale attraverso il quale il popolo esprime la propria sovranità.
Il mandato parlamentare
art. 67 Cos. "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato"
Dall'articolo sopracitato ne deriva che ciascun parlamentare esercita le proprie funzioni senza vincolo di
mandato, di conseguenza sono considerate inammissibili sia i limiti formali alla sua libera determinazione (ordini
da parte di terzi) sia i meccanismi di revoca (svolgere votazioni in negativo prima della fine del mandato). Ciò è
stabilito in quanto il parlamentare rappresenta la Nazione e non il suo partito politico per cui anche fenomeni di
trasformismo sono considerati leciti.
1 L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO
Le norme che sovrintendono l’elezione delle due Camere assumono una particolare importanza. La gran parte
sono affidate al legislatore ordinario mentre la Costituzione stabilisce 4 principi quali:
• I soggetti elettori
• La periodicità delle elezioni
• Il rapporto tra procedimento elettorale e elezioni
• Il soggetto responsabile del controllo della regolarità del procedimento elettorale
1.1 L'elettorato
Le due Camere lavorano in modo indipendente l’una dall’altra
Elettorato attivo
= possibilità di
eleggere qualcuno
Elettorato passivo
= possibilità di essere
eletti
PRINCIPIO DI AUTONOMIA.
Camera dei Deputati
Senato della
Repubblica
18 anni
25 anni
25 anni
40 anni
Il corpo elettorale è formato da tutti i cittadini che possiedono l'elettorato attivo.
Elettorato attivo
Requisiti positivi
•
•
•
Essere cittadini
Essere maggiorenni
Particolari requisiti, previsti dalla
Costituzione (per il Senato 25 anni)
Elettorato passivo
•
•
Godere della capacità elettorale
(avere l’elettorato attivo)
Particolari requisiti previsti dalla
Costituzione (Per la Camera 25 anni,
per il Senato 40 anni)
24
Requisiti negativi
Non può votare chi ha:
• Incapacità civile
nessun caso perché l’incapacità
connota i minori e gli interdetti ma gli
interdetti sono riconosciuti come
elettori attivi dalla Costituzione
• Sentenza penale irrevocabile di
condanna
Pena accessoria della interdizione
dai pubblici uffici, la legislazione
prevede che il voto viene tolto solo in
casi gravi (sospeso al massimo per 5
anni)
• Indegnità morale
era prevista per i falliti ma poi questa
decisione è stata abrogata. Rimane per
soggetti particolarmente pericolosi,
coloro che sono sottoposti a misure
preventive di polizia.
Non può essere votato chi incorrere in
• cause di ineleggibilità
= impedimento che sussiste prima
del momento delle elezioni il quale
non consente al soggetto di essere
validamente eletto, in tal caso
l’elezione non è valida.
Mira a garantire la libertà del voto e
a garantire la parità di chances fra
candidati.
Solitamente ricorrono quando il
soggetto che vuole essere eletto
ricopre una carica pubblica.
[esempio di impedimenti:
− essere sindaco di un comune
superiore a 20mila abitanti
la legge ritiene che tale
soggetto non può candidarsi a
Deputato o Senatore perché
c’è il rischio che si sfrutti il
potere già sussistente per
venire eletto e prevalere sugli
altri candidati
− essere capo della polizia
− essere concessionari di pubblici
servizi (es. amministratore
delegato dell’ATM)]
Se questi soggetti vogliono
candidarsi allora è necessario che si
dimettono con un certo periodo di
anticipo.
• cause di incandidabilità
= il soggetto che vuole essere eletto
è condannato per il compimento di
reati
Diverse sono le cause di incompatibilità = situazione in cui un soggetto che è stato validamente eletto a
parlamentare ricopre più cariche contemporaneamente ma dato che non può cumulare la carica di
parlamentare con un’altra carica che già ricopre deve optare per una dei due.
[esempio: parlamentare e consigliere regionale, deputato e senatore]
1.2 Il voto
Caratteri essenziali del voto (art.48, c.2):
• Personale: non può essere ceduto, delegato, venduto, essere oggetto di un negozio giuridico ecc.
• Eguale: tutti i voti hanno lo stesso peso e valgono 1, a prescindere dal ceto sociale
• Libero: il voto non può essere condizionato da nessuno, la libertà del voto è garantita tramite la
segretezza
• Segreto
25
1.3 La periodicità delle elezioni
La durata ordinaria di ciascuna Camera è di 5 anni.
il procedimento elettivo deve svolgersi al massimo entro 70 giorni prima della scadenza della legislatura
precedente e le nuove Camere devono unirsi al massimo entro 20 giorni dal termine delle elezioni.
2 IL SISTEMA ELETTORALE DEL PARLAMENTO
Il sistema elettorale italiano del Parlamento italiano è misto: un terzo dei seggi si basa sul sistema maggioritario
e i due terzi si basa sul sistema proporzionale.
Tre elementi di complicazione del sistema elettorale:
• Coalizioni due partiti diversi possono presentare lo stesso candidato nei collegi
• Soglia di sbarramento corrisponde al 3% dei voti nazionali per i partiti (liste non coalizzate) e al 10%
dei voti nazionali per le coalizioni, se non viene raggiunto allora la lista non accede alla suddivisione dei
seggi
• Coordinamento obbligatorio del voto voto politicamente omogeneo: il cittadino deve votare una
lista al maggioritario e il corrispondente candidato al proporzionale
3 LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO
I Parlamenti possono essere:
• Bicamerali
o Bicameralismo perfetto (Italia)
le due Camere hanno la stessa funzione e sono strutturate nello stesso modo
rallenta l’efficienza decisionale dell’organo parlamentare
Solitamente sono tipici degli stati federali in cui le due Camere rappresentano parti della società
diverse (es. la Camera alta negli USA rappresenta solo gli Stati membri)
o Bicameralismo imperfetto
le due Camere sono strutturate in modo diverso e/o fanno cose diverse
• Monocamerali
Il Parlamento italiano è composto da:
• Camera dei Deputati
• Senato della Repubblica
Art.55 Costituzione: Nei casi previsti da Costituzione si riuniscono insieme e compongono il Parlamento in
seduta comune (solitamente per i compiti elettivi)
Conseguenze della riforma costituzionale approvata con referendum il 20-21 settembre 2020, senza quorum:
Art.56 - Deputati: 630 400
Art.57 - Senatori: 315 200
Art.59 - Ogni Presidente può nominare al massimo 5 senatori a vita in Senato possono esserci al massimo
5 senatori a vita
Circoscrizione Estero (parlamentari eletti dagli italiani residenti all’estero): 6 4
3.1 Elementi di bicameralismo perfetto
La Camera dei Deputati e il Senato:
• Hanno le medesime funzioni
• Hanno eguali poteri
• Hanno un principio rappresentativo affine "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione"
i componenti di entrambi le Camere rappresentano il popolo italiano
• Rimangono in carica per la medesima durata
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3.2 Elementi di differenziazione tra Camera e Senato
La Camera dei Deputati e il Senato:
• Hanno una struttura differente
la Camera dei Deputati ha il doppio dei componenti rispetto al Senato (400 vs 200)
Nel Senato ci sono due categorie particolari:
− Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica
− Senatori di diritto e a vita ex Presidenti della Repubblica
• Hanno sistemi elettorali autonomi
rischio di maggioranze politiche diverse: nel Senato prevale un partito e nella Camera ne prevale un
altro
• Differenze nell'elettorato attivo e passivo
• Il solo Senato è eletto su “base regionale” (art. 57, Cost.)
il costituente ha garantito un collegamento tra il territorio e il Senato, significa che i collegi elettorali
per il Senato devono essere distinti per regione e sono al massimo grandi quanto la regione
3.3 Parlamento in seduta comune
Solo nei casi indicati dall’art.55 Costituzione la Camera e il Senato si riuniscono in un organo.
Per prassi ci si ritrova nella Camera dei Deputati per cui il Presidente dell’assemblea è il Presidente della Camera
dei Deputati e si applica il regolamento di tale Camera.
Si è deciso di dare questo potere al Presidente della Camera dei Deputati perché il Presidente del Senato ha già
un ruolo importante, ovvero, egli sostituisce il Presidente della Repubblica quando impossibilitato.
Il Parlamento in seduta comune ha funzioni elettive:
• eleggono il Presidente della Repubblica
• eleggono i giudici costituzionali
• eleggono i componenti laici del CSM (Corte Superiore della Magistratura)
Inoltre, il Parlamento in seduta comune ha il compito di votare la messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica.
È un collegio imperfetto:
• il Parlamento in seduta comune non è padrone del proprio ordine del giorno, cioè l’elenco delle
questioni da discutere, in quanto può riunirsi tassativamente solo per i motivi previsti dalla Costituzione.
• quando si riunisce può solo deliberare senza preventivamente discutere
4. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
4.1 Funzione legislativa
Le due camere approvano i testi legislativi, l'adozione della legge segue un procedimento detto "iter legis"
4.2 Funzione di indirizzo
Dato il rapporto di fiducia, il parlamento può indirizzare il governo incidendo sulla sua attività.
Strumenti:
o Mozione: è una delibera che deve avere un’iniziativa collettiva e dev’essere votata in aula (almeno 20
deputati o 10 senatori), la più radicale è la mozione di sfiducia. Tratta questioni di rilievo politico generale.
o Risoluzione: è un atto che può avere un’iniziativa individuale, è finalizzata a manifestare un orientamento
politico della camera.
o Ordine del giorno
4.3 Funzione di controllo
Si esplica nei confronti del governo, alla base vi è il rapporto di fiducia. Questa fiducia dev’essere continuamente
verificata e controllata. Il parlamento controlla se il governo sta realizzando il programma che è stato votato con
la fiducia.
Strumenti di controllo:
27
o
o
Interrogazioni (tra cui quelle a risposta immediata)
finalizzate a conoscere la veridicità di un determinato fatto
“è vero che è successo questo?”
Interpellanze
finalizzate a conoscere l’intenzione politica del governo, in relazione a un fatto, presuppone che il
fatto è già noto
“che cosa intende fare il governo, come vuole gestire questo fatto?”
4.4 Funzione ispettiva
Viene esercitata dal parlamento attraverso le commissioni di inchiesta (espressamente previste dalla
costituzione «con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria» (cfr. Art. 82, cost.))
Le commissioni di inchiesta svolgono un’inchiesta su materie di pubblico interesse al fine di ricostruirne
la verità storica.
Le commissioni di inchiesta devono essere composte rispecchiando la proporzione tra i gruppi.
Le commissioni d’inchiesta agiscono come la magistratura e hanno anche gli stessi limiti, ma diversamente
dall’autorità giudiziaria che mira a conoscere le colpe individuali e presenta una condanna, le commissioni
presentano una ricostruzione storica.
Si distinguono in:
o Monocamerali: istituite dalla camera o dal senato
o Bicamerali: istituite da una legge fatta da camera e senato insieme
5. L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE
5.1 Norme disciplinanti
Le norme che disciplinano la struttura e il funzionamento di ciascuna camera sono poste:
• dalla Costituzione forniscono i principi fondamentali
• dai regolamenti parlamentari (atto monocamerale) forniscono il dettaglio
o Regolamento della Camera
o Regolamento del Senato
Sono fonti a competenza riservata: solo le fonti interne sono abilitate a disciplinare il funzionamento
della Camera o del Senato.
Ogni Camera approva e disciplina il proprio funzionamento (principio di autonomia) non è possibile che
la Camera dei Deputati disciplina le funzioni del Senato e viceversa.
Non sono leggi perché non possono essere approvate da entrambi le camere ma va approvato solo dalla
singola camera.
Gli atti del regolamento parlamentare che sono in contrasto con la Costituzione possono essere sanzionati.
5.2 Struttura delle camere
Ogni Camera elegge un Ufficio di Presidenza composto da:
• 1 Presidente
prima: aveva la funzione di garante quindi spesso veniva dato all’opposizione
dal 1984 con Berlusconi: la maggioranza politica elegge il proprio Presidente
ha un ruolo politico istituzionale, svolge le seguenti funzioni:
1. rappresenta la Camera
2. assicura il buon andamento dei lavori
3. fa osservare il Regolamento
4. cura l'amministrazione interna
5. sovrintende alla programmazione dei lavori e alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute
6. dirige e modera la discussione
7. mantiene l'ordine
8. pone le questioni e stabilisce l'ordine delle votazioni
9. chiarisce il significato delle votazioni e ne annunzia il risultato
• 4 Vicepresidenti = svolgono le funzioni di Presidente quanto questo è inabilitato
• 8 Segretari = si occupano della redazione del processo verbale della seduta (almeno uno per partito)
28
•
3 Questori = coadiuvano il Presidente nel mantenimento dell’ordine in aula, monitorano e identificano
gli eventuali trasgressori
Le due Camere sono internamente organizzate in:
o Commissioni
= piccoli gruppi permanenti all’interno di ciascuna camera formati in modo da rispecchiare la
proporzione politica, sono specializzati per materia, sono essenziali nel procedimento legislativo in
quanto esaminano i progetti dei testi di legge prima di sottoporli all’aula.
Hanno il potere di pronunciarsi in via definitiva sulle questioni loro sottoposte.
In ogni camera ci sono 14 commissioni permanenti e ogni Deputato o Senatore può appartenere
solo a una commissione.
o Gruppi parlamentari
= proiezione all’interno del Parlamento dei partiti politici
per costituire un gruppo sono necessari almeno 20 deputati alla Camera e almeno 10 senatori al
Senato, se non si appartiene a nessuno dei gruppi o si è stati cacciati si confluisce al gruppo misto.
Ogni gruppo ha un suo presidente “capogruppo” che si incontra nella Conferenza dei Presidenti di
gruppo.
o Giunte
= sono organi che analizzano specifiche questioni
Sono diverse al Senato e alla Camera, l’unica presente in entrambe è quella “per il regolamento”
che deve dare la corretta interpretazione del regolamento parlamentare qualora ci siano dei dubbi.
6 IL METODO DI PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
La Conferenza dei Presidenti di gruppo, insieme al Presidente d'Assemblea, ha il compito di elaborare la
programmazione, la quale si articola in:
o programma con cadenza mensile
o calendario ogni tre settimane che definisce le modalità e i tempi di applicazione del programma
o ordine del giorno che definisce l'elenco puntuale dei lavori di ogni seduta (in via ordinaria è stabilito
dal Presidente d'Assemblea)
il contingentamento dei tempi assicura che vi sia il rispetto della programmazione.
7 LE GARANZIE PROCEDIMENTALI
Le deliberazioni parlamentari sono valide se:
o alla seduta partecipa la maggioranza dei componenti
(es. almeno 51 su 100)
Si tratta di una finzione = presumere la sussistenza del numero legale (50%+1), tale finzione serve
per non rallentare i lavori parlamentari
Perciò per regola generale il numero legale si presume, salvo accertamento di senso contrario.
o La maggioranza semplice dei votanti è favorevole
(es. su 100 persone: 30 sì, 20 no, 50 astenuti la delibera passa, l’importante è che sì>no)
a meno che non siano richieste maggioranze qualificate come la maggioranza assoluta = almeno
50%+1 a favore (almeno 51 sì su 100 voti)
Gli astenuti alla Camera non rilevano per il calcolo del quorum deliberativo, mentre al Senato
precedentemente gli astenuti erano considerati come voti contrari (soluzione: il gruppo usciva
dall’aula) ma attualmente anche al Senato gli astenuti non sono conteggiati e non influiscono in
negativo sul risultato.
Il Parlamento ricorre in diverse modalità di espressione del voto:
o Voto segreto si applica quando vi sono votazioni su persone
o Voto palese si applica su votazioni che comportano oneri finanziari per lo Stato
29
8 LE PREROGATIVE PARLAMENTARI
Art.68 Costituzione
Deputati e Senatori godono di un particolare status in quanto rappresentano l’emblema della Democrazia, tale
status deve protetto dalle interferenze del potere esecutivo.
Le prerogative parlamentari sono sancite al fine di garantire il corretto e ordinato svolgimento della funzione
parlamentare, esse si differenziano in:
• Insindacabilità:
"i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni"
Un parlamentare deve avere la possibilità di denunciare i fatti senza aver paura di ritorsioni di alcun
tipo. Con "esercizio delle sue funzioni" si intende quando il parlamentare è in Parlamento. Il
parlamentare è soggetto a insindacabilità quando è fuori dal Parlamento solo nel caso in cui ci sia
un’identità testuale tra ciò che hanno detto in Parlamento e ciò che hanno detto fuori.
• Immunità penale
La magistratura può indagare sui parlamentari ma c’è l’impossibilità di sottoporli ad arresti,
perquisizioni e intercettazioni, in questi casi bisogna chiedere l’autorizzazione alla Camera.
Non serve chiedere l’autorizzazione nel caso di esecuzione giudicato (sentenza di condanna definitiva,
contro la quale non è possibile fare ricorso) e in caso di flagranza di reato.
• Indennità stabilita dalla legge
I parlamentari ricevono uno stipendio per il lavoro che svolgono.
Finalità:
− Dare la possibilità a chiunque di essere parlamentare, non solo a chi ha una solida posizione
patrimoniale
− garantire libertà e indipendenza del singolo nello svolgimento delle funzioni, ciò fa sì che il
parlamentare non sia preda di interessi economici e degli interessi strutturati
8.1 Altre garanzie dell'autonomia del Parlamento
•
•
•
verifica dei poteri
Valutare i titoli di ammissione dei propri componenti.
una sua specificazione è l'autodichia =ciascuna Camera giudica da sé i ricorsi presentati contro gli atti
di amministrazione da essa adottati
potestà regolamentare
Tramite un regolamento parlamentare ogni Assemblea provvede dell'organizzazione interna di ciascun
ramo del Parlamento e della disciplina dei propri lavori.
inviolabilità della sede parlamentare
Coloro che non sono parlamentari non possono entrare all'interno della Camera se sono sprovvisto del
consenso del Presidente.
9 IL PROCESSO DI BILANCIO: LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE
Il bilancio è l'atto in cui si cristallizza, per il tramite della sua dimensione finanziaria, l'indirizzo politico di
maggioranza.
Il rilievo del bilancio coinvolge tre funzioni:
funzione legislativa
il bilancio è approvato con legge, con tutte le conseguenze di carattere procedurale che
ne discendono
funzione di indirizzo
tramite la sua approvazione ed eventualmente la sua modificazione il Parlamento incide
significativamente sull'indirizzo politico governativo
funzione di controllo
grazie al bilancio il Parlamento riceve preziose informazioni su come il Governo
intenderà muoversi nell'anno successivo e, con l'approvazione del rendiconto, su come
esso si sia comportato nel corso dell'anno passato.
L'art.81 della Costituzione è dedicato al bilancio pubblico e contiene:
• disposizioni di carattere procedurale
30
•
Il Governo deve presentare due atti al Parlamento e quest'ultimo li deve approvare:
− conto consuntivo
− bilancio di previsione/ bilancio preventivo:
l'approvazione deve avvenire prima che incominci l'anno a cui si riferisce e dev'essere
effettuata da entrambi le Camere. Se non viene approvato il Governo non può amministrare le
finanze pubbliche.
disposizioni di carattere sostanziale
Riguardano:
− l'indebitamento pubblico e l'equilibrio di bilancio
"il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali"
L'indebitamento si riferisce a due casi specifici:
− la gestione ordinaria
si basa sul principio del pareggio di bilancio in termini strutturali, tale obiettivo si
raggiunge anche grazie all'ausilio di stabilizzatori automatici
− gli eventi eccezionali
le cui conseguenze negative vengono limitate tramite il ricorso a politiche fiscali
discrezionali
− la copertura delle leggi di spesa
Si basa sul principio di responsabilità finanziaria: "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte"
L'obbligo di copertura è volto a promuovere la trasparenza del decisore politico.
9.1 La decisione di bilancio tra Stato nazionale e ordinamento europeo
La decisione di bilancio si esplica in una pluralità di atti che coinvolgono sia gli organi nazionali sia le Istituzioni
europee:
− il rispetto delle norme del Patto di stabilità e crescita: il saldo di bilancio di ogni Stato deve convergere a
un obiettivo di medio termine, il quale è diverso Stato per Stato
− Semestre europeo: il Consiglio europeo nel primo semestre di ogni anno dirama le linee guida di politica
economica e di bilancio.
− Di conseguenza il Governo nazionale redige il Documento di economia e finanza DEF il quale tiene
conto del:
− Risparmio pubblico
− Accrescimento netto / Indebitamento netto
− Saldo netto da impiegare / Saldo netto da finanziare
− Ricorso al mercato
− Ottenuta l'approvazione parlamentare sul DEF il Governo elabora la legge di bilancio.
9.2 Il bilancio in Parlamento
Il processo di approvazione del bilancio di previsione da parte delle Camere è:
• Esclusivo: durante la sessione di bilancio è vietato analizzare o approvare altre leggi.
• Motorizzato: ogni fase dell'analisi parlamentare ha tempi definiti e stringenti così da assicurarsi che si
rispetta la deadline fissata al 31 dicembre.
Il bilancio di previsione inizialmente viene esaminato dalle commissioni competenti per materia delle Camere
(periodo di 14 giorni). Successivamente viene analizzato dalla commissione bilancio (periodo di 14 giorni), infine
vi è l'esaminazione in Assemblea in cui si procede alla votazione del bilancio secondo un
preciso ordine (saldi, entrate e spese pubbliche). L'esame del bilancio si conclude circa in 45 giorni.
31
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – CAPITOLO 6
1 DEFINIZIONE
•
•
•
•
Il Capo dello Stato è un organo costituzionale la cui posizione varia in base ai diversi sistemi di governo.
Può essere:
o Un presidente della Repubblica di estrazione rappresentativa (Principio repubblicano):
legittimato democraticamente, rimane in carica per un periodo limitato di tempo.
o Un monarca di natura ereditaria (Principio monarchico): egli eredita la carica e, in quanto
personificazione dello stato, eredita tutti i poteri.
Il Capo dello Stato in quanto garante della continuità e della permanenza dell’unità statale dovrà
adottare misure eccezionali nell’evenienza in cui la stessa unità statale venga messa in pericolo.
Negli Stati nei quali assume forma di potere neutra, egli ha il compito di risolvere le crisi interne al
sistema e di superare i conflitti che possono emergere tra gli organi costituzionali.
Allo stesso tempo, secondo autorevole dottrina, non è corretto parlare di neutralità poiché quando il
Capo dello Stato interviene per risolvere crisi di governo non è verosimile l’ipotesi secondo la quale egli
riuscirà a soddisfare entrambe le parti.
2 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
•
La Corte Costituzionale si è soffermata sul ruolo presidenziale stabilendo che esso non può essere
considerato né come organo di governo né come organo di pubblica amministrazione: egli si colloca al
di sopra di tutte le parti politiche e al di fuori dei tre poteri tradizionali dello stato: egli è titolare di
competenze che incidono su ognuno di tali poteri, allo scopo di salvaguardare sia la loro separazione
che il loro equilibrio.
2.1 L’elezione
•
•
•
•
Il Presidente della Repubblica viene eletto da un collegio elettorale [Parlamento in seduta comune +
delegati regionali] formato da 658 membri più i senatori a vita: 400 deputati, 200 senatori e 58 delegati
regionali (la loro presenza è meramente simbolica poiché la loro esiguità non riuscirebbe a condizionare
il voto ed è volta a sottolineare che il Presidente rappresenta non solo lo stato-apparato ma anche lo
stato-comunità, in realtà a partire dal referendum del 20-21 settembre 2020 i delegati regionali hanno
più peso sul voto in quanto il numero dei parlamentari è stato ridotto mentre il numero dei delegati
regionali non è stato ridotto).
Il Presidente della Camera dei deputati ha il ruolo di convocare il collegio 30 giorni prima della scadenza
del mandato presidenziale.
Nel caso in cui l’elezione avvenga dopo la scadenza del mandato del Presidente, la dottrina si divide in
due strade:
o Alcuni sostengono si abbia direttamente la prorogatio
o Altri sostengono si debba attivare la supplenza
Nel caso in cui le Camere vengano sciolte o manchi meno di un trimestre allo scioglimento, le elezioni si
terranno 25 giorni dopo la formazione delle nuove Camere al fine di evitare che l’elezione del
presidente possa essere condizionata da conflittualità in periodo elettorale. Se tale elezione non
dovesse avvenire tempestivamente, il ruolo verrebbe affidato al più anziano per elezione tra i
Vicepresidenti della legislatura precedente.
Requisiti per poter ricoprire tale carica sono:
o l’aver compito i 50 anni di età
o il godimento dei diritti civili e politici
o la cittadinanza italiana
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra carica (l’accettazione della
carica di PdR comporta l’automatica sospensione dell’altro incarico).
32
•
•
•
•
•
•
•
•
La maggioranza richiesta è di due terzi dell’assemblea nei primi 3 scrutini e successivamente la
maggioranza assoluta: tali quorum sono funzionali a garantire al Presidente della Repubblica una
legittimazione più ampia rispetto al governo, in ragione della sua funzione di garanzia
o Le maggioranze richieste si riferiscono ai membri del collegio elettorale: la verifica del numero
legale può essere richiesta quando si è in procinto di procedere alla votazione per alzata di
mano, ma dato che si tratta di processi estremamente lunghi è sufficiente che i membri siano
presenti nel momento del voto
Il voto avviene per appello nominale, a scrutinio segreto (per evitare che un Presidente possa risultare
legato a un determinato schieramento politico e per svincolarlo dalla maggioranza)
Diverse dottrine esistono riguardo l’argomento delle astensioni nelle votazioni:
o Secondo Ingrao l’astensione è ammessa come espressione di non voto
o Secondo una differente dottrina l’unica alternativa all’espressione di un voto sarebbe la scheda
bianca: solo in tal modo la segretezza potrebbe essere rispettata
Preliminarmente all’assunzione delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica deve prestare
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al parlamento in
seduta comune (senza la presenza dei delegati regionali)
o Durante il giuramento viene assicurato l’adempimento dei doveri costituzionali, la cui
inosservanza lo rende penalmente perseguibile per alto tradimento e per attentato alla
costituzione
o Tramite il giuramento avviene la reale accettazione della carica
o La carica presidenziale non è conciliabile con nessuna altra carica pubblica o privata poiché il
Presidente deve essere estraneo a ogni interesse particolare
o Per le cariche che costituiscono uno status professionale è prevista la sospensione e non la
decadenza
Il mandato ha una durata di 7 anni e si protrae al di là della vita delle camere
Il Governo, per prassi, successivamente alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, presenta le
dimissioni ma poiché ciò costituisce un gesto formale, tale gesto viene puntualmente respinto
Fatta eccezione di una eventuale rinuncia, al termine del mandato il Presidente della Repubblica diviene
senatore di diritto e a vita.
La Costituzione non si esprime in materia di rieleggibilità: alcuni ritengono inopportuna la rielezione
mentre altri sostengono la possibilità di una rielezione infinita. (Napolitano fu il primo a essere rieletto)
2.2 Impedimenti
•
•
•
33
Vi possono essere diversi fattori che interrompono la naturale durata settennale del mandato:
o impedimento permanente: (esempio: coma) nel caso in cui vi sia una situazione irreversibile
che ostacola il normale esercizio delle funzioni, viene affidata la supplenza al Presidente del
Senato soltanto per il tempo necessario a eleggere il nuovo PdR (supplenza sede vacante) e il
Presidente della Camera dei deputati, entro 15 giorni, indice l’elezione del nuovo Presidente
o impedimento temporaneo: (esempio: malattia) nel caso in cui il Presidente si trovi in una
condizione di inabilità fisica o psichica reversibile si procede per una supplenza sede plena. E’ il
Presidente stesso a emanare un decreto presidenziale, controfirmato dal Presidente del
Consiglio, che legittima il Presidente del Senato all’esercizio delle funzioni presidenziali fino al
cessare dell’impedimento
o viaggi all’estero: vengono affidate al supplente, tramite decreto presidenziale, le funzioni non
inerenti al viaggio all’estero
o morte: i Presidenti delle Camere vengono informati dal Governo e si procede alla nuova
elezione
La supplenza ha rigorosamente carattere personale
Per quanto riguarda i poteri esercitabili dal supplente si scontrano due dottrine: una secondo la quale il
supplente può occuparsi solo di affari correnti o urgenti, l’altra sostiene che il supplente possa
esercitare pieni poteri
•
Nelle forme di governo presidenziali viene eletto un Vice-Presidente che porta a termine il mandato del
presidente in caso di impedimento, morte o dimissioni del titolare
2.3 Impedimenti Assegno, dotazione, organizzazione, autodichia
• L’indipendenza economica del Presidente della Repubblica è garantita da un assegno personale, come
•
•
corrispettivo per l’attività svolta, e da una dotazione di beni immobili dello Stato
Per adempiere ai suoi compiti il Presidente della Repubblica si avvale del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica: composto da uffici che svolgono attività connesse alle funzioni
presidenziali e Servizi che svolgono i compiti della struttura permanente nella continuità dell’assetto
istituzionale
A proposito dell’autonomia contabile e normativa riconosciuta agli apparati serventi della Presidenza
della Repubblica si può ben parlare di Autodichia: potestà di autogiurisdizione che può essere esercitata
dagli organi costituzionali (muniti di autonomia organizzativa e contabile), per risolvere le controversie
insorgenti fra essi medesimi e il personale dipendente la Presidenza della Repubblica si dà una
propria disciplina normativa interna
2.4 I poteri e le responsabilità del Presidente della Repubblica
• I Gli artt. 89-90 affermano l’irresponsabilità giuridica e politica al fine di garantire l’autonomia del
•
•
•
•
•
Presidente della Repubblica
Ogni atto, per la sua validità, necessita la controfirma dei ministri proponenti che se ne assumono
la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale sottoscrive ogni atto
presidenziale per cui sia intervenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri (art 89)
Irresponsabilità presidenziale (art 90): il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni fuorché per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione:
o Attentato alla Costituzione: comportamento doloso volto a sovvertire le istituzioni
costituzionali o a violare gravemente la Costituzione
o Alto tradimento: comportamento doloso volto a danneggiare l’integrità dello Stato
L'irresponsabilità del PdR è giustificata dal fatto che egli è super partes cioè fuori dalla scena
politica, ha potere neutro.
Il concetto dell’irresponsabilità presidenziale ha valenza solamente nei confronti di esternazioni
funzionali all’attività presidenziale
Oltre alle funzioni finora descritte, il Presidente deve essere mediatore tra le parti in conflitto e
indicare i principi in base ai quali possono essere trovate soluzioni mediante incontri e
comunicazioni informali
Per quanto riguarda i reati penali commessi al di fuori dell’espletamento delle funzioni presidenziali,
nel silenzio della Costituzione, Il Presidente sarebbe immune da tutti i procedimenti per tutta la
durata del mandato
2.5 Gli atti presidenziali
Gli atti formalmente presidenziali si distinguono in:
− Atti sostanzialmente presidenziali
− Atti sostanzialmente governativi
− Atti sostanzialmente complessi reputabili sia al PdR sia al PdC
•
A seconda della titolarità sostanziale degli atti la controfirma ministeriale assume una funzione diversa
•
Il contenuto degli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi è sostanzialmente
deciso dal Governo, ma sono formalmente adottati dal Presidente della Repubblica che esercita
semplicemente un controllo di tipo costituzionale su di essi: in questo caso la controfirma indica la
provenienza dell’atto stesso.
34
Rientrano in questa casistica:
o L’emanazione degli atti aventi forza di legge (decreto-legge) e dei regolamenti governativi
o l’autorizzazione della presentazione alle camere dei disegni di legge governativi
o l’indizione delle elezioni delle nuove camere con la relativa fissazione della prima riunione:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
35
l’elezione delle nuove camere ha luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima
riunione ha luogo entro il ventesimo giorno dalle elezioni. Nonostante si tratti di un decreto
presidenziale, si può considerare un atto dovuto nel quale gli unici elementi discrezionali (scelta
delle date) sono stabiliti dal Governo. L’atto viene sottoscritto e proposto dal Presidente del
Consiglio e dal Ministro dell’interno.
l’indizione del referendum popolare: il Presidente della Repubblica indice il referendum
popolare abrogativo di leggi o atti aventi forza di legge e revisione della Costituzione. L’atto
viene proposto e controfirmato dal Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno
conferimento di onorificenze della Repubblica
scioglimento del consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta nell’evenienza in
cui questi abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. L’atto
viene adottato successivamente ad una consultazione di una Commissione di senatori e
deputati ad hoc
la nomina dei Ministri: il Presidente del Consiglio propone la lista dei nomi delle persone che
andranno a formare la compagnia governativa, ma sta al Presidente della Repubblica accettare
o meno tali liste
la nomina (e la revoca) del Governatore della Banca d’Italia: è disposta con decreto
presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia
la nomina dei funzionari statali
la nomina del Capo di Stato maggiore: avviene tramite decreto presidenziale, su proposta del
Ministero della Difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
la nomina del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: avviene tramite
decreto presidenziale, su proposta del presidente del Consiglio
la nomina di due “esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica”
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL: avviene tramite decreto
presidenziale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio
il decreto presidenziale per scioglimento anticipato dei consigli comunali e provinciale
la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica: con decreto presidenziale
su proposta del Ministro competente unicamente in materia di giurisdizione amministrativa
la ratifica dei trattati internazionali
la promulgazione delle leggi: il Presidente deve attestare la formale regolarità dell’atto. La
promulgazione è obbligatoria qualora, successivamente a un rinvio alle Camere l’atto venga
nuovamente approvato, a meno che la legge non sia anticostituzionale
la dichiarazione dello stato di guerra
l’accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri
Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali non necessitano di una proposta ed è mediante
questi che il Presidente della Repubblica esplica la sua funzione equilibratrice. Il Ministro competente
deve porre la controfirma al fine di rendere irresponsabile il Presidente della Repubblica.
Fanno parte di tale categoria:
o i messaggi alle camere tra i quali troviamo quelli a contenuto vincolato, i quali forniscono le
ragioni di rinvio della legge e quelli a contenuto libero, utilizzati per comunicare con le Camere.
Tutti i messaggi richiedono la controfirma del Presidente del Consiglio
o le esternazioni atipiche: dichiarazioni rivolte alla Nazione (es: conferenze stampa)
o la nomina di 5 senatori a vita: cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti
o
o
o
•
•
nell’ambito sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 94). Alcuni presidenti hanno inteso tale
articolo in senso estensivo: ogni presidente può nominare 5 presidenti indipendentemente dal
numero di senatori a vita già presenti, altri in senso restrittivo poiché i senatori di nomina
presidenziale sono privi di consenso popolare
la nomina di un terzo dei giudici costituzionali: con decreto presidenziale controfirmato dal
Presidente del Consiglio
la convocazione straordinaria delle Camere
la concessione della grazia e la commutazione delle pene: comporta la commutazione della
pena al fine di mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie
Gli atti complessi eguali sono frutto del concorso di volontà tra Presidente del Consiglio e Presidente
della Repubblica. Fanno parte di questa categoria:
o la nomina del Presidente del Consiglio: il decreto di nomina viene controfirmato dal
Presidente della Repubblica
o lo scioglimento anticipato delle camere, che può avvenire solo dopo aver sentito i loro
Presidenti
E’ possibile classificare gli atti presidenziali a seconda del fine a cui tendono, in particolare abbiamo:
o Poteri di controllo e di freno: promulgazione leggi, ratifica trattati ecc.
o Poteri di stimolo e di impulso all’attuazione della Costituzione: potere di messaggio e
scioglimento anticipato delle camere
o Poteri tendenti alla copertura e al regolare funzionamento degli altri organi costituzionali:
nomina dei senatori a vita, dei giudici della Corte Costituzionale, del Presidente del Consiglio
o Poteri residuali: concessione della grazia
2.6 Gli altri poteri presidenziali
•
•
•
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa che esamina i problemi generali
politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale. Egli svolge le funzioni di convocazione, formazione
dell’ordine del giorno, direzione delle discussioni, nomina del Segretario del Consiglio supremo di difesa.
In qualità di Presidente del Consiglio superiore della Magistratura indice le elezioni dei componenti
magistrati, richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere alle elezioni dei componenti di nomina
parlamentare, convoca e presiede il Consiglio superiore
Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze Armate
IL GOVERNO – CAPITOLO 7
1 COSA È IL GOVERNO
•
Al governo è assegnato il potere esecutivo, o meglio:
o Nelle forme di governo con 2 organi (Parlamento e Presidente), il potere esecutivo è attribuito al
Presidente. È il caso degli USA, nel quale non esiste un governo come organo, quindi la funzione di
governo è affidata al Presidente
36
o
Nelle forme di governo con 3 organi, la funzione è attribuita al Governo, considerato come organo
vero e proprio. È il caso delle repubbliche parlamentari o semipresidenziali
•
Il potere esecutivo è il potere di applicare le leggi: il Governo deve dare esecuzione alle leggi, trasformando
quanto astrattamente espresso dalla norma in provvedimenti concreti, che incidano sul Paese e su i suoi
cittadini. Questo rappresenta di fatto il potere esecutivo
•
In chiave storica, con l’esercizio della funzione esecutiva non si intendeva altro che la pura esecuzione della
volontà di un altro potere. Un chiaro esempio è la monarchia assoluta, dove i fedeli del Re (i componenti
del governo dell’epoca), eseguivano quanto legiferato dallo stesso, non godendo di alcuna autonomia;
Il Governo si è allontanato nel tempo dal sovrano, verso la rappresentanza della maggioranza politica in
parlamento. In particolare, con l’avvento di monarchie costituzionali e parlamentari.
•
•
Il governo è “l’anello di congiunzione” tra sfera politica e sfera amministrativa:
o È infatti tenuto a rispettare l’orientamento politico della maggioranza in Parlamento
o Ma è anche al vertice dalla struttura amministrativa, da intendersi come l’apparato burocratico,
chiamato a concretizzare quanto il Legislatore decide
•
Ad oggi il Governo non è mero esecutore ma esegue un ruolo strategico, il Governo svolge:
o Una funzione normativa:
può produrre norme di rango primario -> decreti legislativi e decreti-legge
di rango secondario -> i regolamenti
può presentare alle Camere suoi disegni di legge (iniziativa legislativa)
o Una funzione di indirizzo politico:
Adotta una politica influenzata dagli equilibri politici in Parlamento e dalle esigenze del
Paese, in ottica di realizzazione del programma di Governo, stilato prima o durante il
processo di formazione
o Una funzione di alta amministrazione:
Nomina alti funzionari dello Stato
•
La posizione del Governo è influenzata dal sistema elettorale:
o Se maggioritario, le forze politiche sono tenute a presentare prima del voto un programma di
governo, eventuali alleanze/coalizioni, ed i loro leader. La posizione del Governo nei confronti del
Parlamento sarà forte, in quanto:
il Governo rappresenterà quella forza di maggioranza validata dagli elettori
il Presidente del Consiglio sarà facilmente individuabile nel leader della forza politica
vincente
o
•
37
Se proporzionale, la posizione del Governo sarà meno forte e più sensibile ai mutamenti di
orientamenti politici delle forze di maggioranza, in quanto:
la formazione della maggioranza richiede spesso accordi e compromessi politici dopo il
voto, ciò porta ad un programma di governo frutto di mediazioni fra le idee delle diverse
forze di maggioranza.
il Presidente del Consiglio sarà un soggetto in grado di rappresentare tutte le forze della
coalizione di maggioranza
Il rapporto maggioranza politica e Governo è assai complesso, quest’ultimo però:
o Poggia su una potente struttura ministeriale, in grado di fornire una capacità di prendere decisioni
informate e tecniche
o Risulta più esposto in ambito internazionale
•
Ai fini di una buona politica, è necessaria una intesa funzionante tra Governo e Parlamento. Idealmente tra i
due è bene che vi sia un continuo flusso di informazioni e numerosi confronti.
Ciò porta sempre più:
o Il Governo dovrà dettare una linea strategica;
o Il Parlamento ad adottare i provvedimenti legislativi per la sua attuazione;
o Nuovamente il Governo a concretizzare le norme del Parlamento
2 IL GOVERNO IN ITALIA
2.1 Introduzione e la scelta dell’Assemblea Costituente
•
Il Governo è disciplinato nella parte seconda della Costituzione, dopo Parlamento e Presidente della
Repubblica
•
Sembra che la Costituzione attribuisca al governo un ruolo marginale:
o Basti considerare quantitativamente che gli articoli dedicati al Governo sono 5, a dispetto dei 38 sul
Parlamento e 10 sul Presidente della Repubblica.
o Sembra che l’Assemblea Costituente abbia ritenuto opportuno accentuare il peso degli ultimi due, a
dispetto del Governo (scelta influenzata da vent’anni di predominio del Governo fascista)
•
Dopo un dibattito l’Assemblea decise che la forma di governo sarebbe stata quella parlamentare
(abbandonando qualsiasi idea presidenzialista). Si optò per un Governo parlamentare razionalizzato, ossia
costituito da alcuni protocolli volti a:
o tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e
o limitare il dominio incondizionato del Parlamento sul Governo
2.2 I 5 art. della Costituzione
•
Gli articoli della costituzione sono volti a delineare:
o Il rapporto fiduciario col Parlamento (art. 92)
o La struttura e composizione del Governo (art. 92, 93)
o Ottenimento della fiducia dalle due Camere al Governo (art 94)
o La modalità di lavoro e coordinamento dei diversi organi di Governo (art.95)
o Le responsabilità penali (art. 96)
2.3 Un vuoto normativo
• Molti aspetti della vita dell’esecutivo non trovano disciplina in Costituzione, né sono compiutamente
•
regolati da fonti ordinarie. Il Legislatore ordinario non ha completato, specificato o integrato il dettato
costituzionale per molto tempo, ed alcune prassi trovano corrispondenza in fonti consuetudinarie ancora
oggi.
Il vuoto normativo fu colmato quasi integralmente nel 1988:
o Viene regolata dettagliatamente la funzione normativa del Governo;
o Viene disciplinata l’organizzazione interna e del personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con riguardo alla figura del Segretario generale della Presidenza
3 IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO
3.1 Introduzione
•
La formazione del Governo segue due sub-procedimenti:
o La nomina del Presidente del Consiglio
o La nomina dei Ministri
38
•
La nomina del Presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica, che dovrà selezionare un
leader che formi un Governo e ottenga la fiducia delle Camere. La difficoltà di questo compito può
dipendere dal modello di sistema elettorale adottato:
o Se proporzionale, il ruolo del Presidente della Repubblica sarà più delicato. Sarà più complesso
individuare il soggetto in grado di ottenere il maggior consenso parlamentare e di
rappresentare le forze di maggioranza coinvolte;
o Se ad effetti maggioritari, lo schieramento vincitore aveva già definito prima del voto un leader
ed un proprio programma di Governo. Il Presidente della Repubblica dovrà solo verificare che il
leader designato sia desiderato dalla maggioranza entrante;
3.2 Il contesto di formazione del Governo
•
Un nuovo governo si forma in due casi:
o Quello “fisiologico”, ovvero a seguito di nuove elezioni
o Quello “patologico”, ovvero quando per il governo in carica si verifica una crisi di Governo. Il
Presidente della Repubblica potrà:
Sciogliere le Camere e riportare il Paese a nuove elezioni
Provare a formare un nuovo Governo, nell’ottica che questo venga confermato dal
Parlamento attraverso la fiducia
3.3 Fase I: Consultazioni
•
•
•
•
La fase di consultazione è da considerarsi una consuetudine costituzionale, cioè anche se non riportata dalla
Costituzione, è una fase necessaria, che non può essere saltata
Sono svolte dal Presidente della Repubblica, che decide di convocare i coloro i quali possono fornire
informazioni utili per la costituzione di un Governo in grado di ottenere la fiducia delle Camere.
Il Presidente della Repubblica è libero di convocare in modo arbitrario chiunque. Anche se ad ogni
consultazione sono stati chiamati ex Presidenti della Repubblica, i presidenti delle Camere attuali,
delegazioni dei principali partiti.
Se dopo le consultazioni la comprensione del clima politico non appare ancora chiara, il Presidente della
Repubblica può servirsi di altri 2 strumenti:
o Il mandato esplorativo, affidato ad una personalità super-partes (es. Presidente di una
camera), che avrà il compito di discutere con i partiti la possibilità di formare un Governo, e di
riferire al Quirinale
o Il pre-incarico, affidato al potenziale presidente del consiglio, che avrà l’incarico di effettuare
delle consultazioni per redigere un programma di governo, e di riferire al Quirinale. È una
misura informale, volta a concedere un tentativo al soggetto prescelto e non “bruciare” la sua
possibile nomina. Se le notizie riferite a fine incarico risulteranno positive, il Presidente della
Repubblica inviterà il destinatario del pre-incarico a costituire formalmente il Governo
3.4 Fase II: Conferimento dell’incarico
•
•
Il Presidente della Repubblica procede conferendo l’incarico di formare un nuovo Governo al soggetto
nominato. Quest’ultimo accetta per prassi l’incarico con riserva e svolge ulteriori consultazioni per stilare un
programma ed una lista di Ministri da sottoporre al Presidente della Repubblica.
Il potere di nomina spetta formalmente al Presidente della Repubblica, è a lui che spetta l’ultima parola.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, e su proposta di questo, nomina i
Ministri
3.5 Fase III: Scioglimento della riserva & i 3 decreti
•
•
39
Il soggetto nominato, messa a punto la lista dei Ministri, si reca dal Presidente della Repubblica per
sciogliere la riserva
Si compiono i primi 3 atti formali, distinti ma contestuali tra loro:
1. Il Presidente della Repubblica accetta le dimissioni del Governo uscente, rimasto in carica per il c.d.
disbrigo degli affari correnti
2. Il soggetto nominato viene nominato Presidente del Consiglio dei Ministri
3. Vengono nominati i Ministri
•
Chi controfirma questi decreti? Sebbene la questione sia dibattuta, spetta al Presidente del Consiglio
entrante, anche se nel momento in cui controfirma non è ancora in carica, anche perché non ha ancora
prestato giuramento. Anche il decreto di nomina dei Ministri è controfirmato dal Presidente del Consiglio
entrante.
•
Il potere di revoca dei Ministri esiste e a chi spetta? Anche se non riportato sulla costituzione, la revoca
esiste e spetta al Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Si arriva a questa
conclusione applicando il principio del contrarius actus. Resta considerato che l’eventuale revoca di un
ministro debba trovare riscontro anche in Parlamento
3.6 Fase IV: Giuramento
•
Stando all’art. 93 Cost:
o il Presidente del Consiglio giura fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costituzione, nelle mani
del Presidente della Repubblica;
o i Ministri fanno lo stesso, nelle mani del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio
•
È col giuramento che il Governo entra nel pieno dell’esercizio delle proprie funzioni (anche con un iter non
del tutto concluso)
4 LA FIDUCIA PARLAMENTARE & LE CRISI DI GOVERNO
4.1 Fase V: Voto di fiducia delle Camere
•
La fiducia iniziale del Parlamento al Governo è un cardine essenziale della forma di governo parlamentare.
Prima del voto di fiducia, il Governo è privo di investitura politica e potrebbe non ottenere il sostegno
parlamentare.
•
In ogni caso, qualora la situazione lo richieda, il Governo in attesa di fiducia può operare anche tramite
provvedimenti che vadano oltre la ordinaria amministrazione
•
Il Governo è tenuto a presentarsi alle Camere in vista della fiducia entro 10 giorni dalla formazione, questo
termine è messo a protezione del Parlamento: il Governo non può stare in carica senza rapidamente
presentarsi alle camere per ottenere la fiducia.…
…ma il giudizio del Parlamento non deve sottostare ad alcun vincolo temporale, il dibattito può durare a
lungo
•
•
Il Governo espone alla Camera il proprio programma e chiede che su quello venga espressa la fiducia
parlamentare. Non c’è un ordine di presentazione fisso, il Governo può arbitrariamente scegliere di
presentarsi prima alla Camera o al Senato
•
Per il voto di fiducia è concessa la maggioranza semplice (la Assemblea Costituente non si espresse a
riguardo). È quindi necessario che i voti a favore superino quelli contrari.
N.B. Alla Camera dei deputati, gli astenuti sono considerati tali, al Senato chi partecipa ma non vota viene
considerato contrario! Per astenersi in Senato occorre uscire dall’aula e risultare assenti.
•
Se il Parlamento:
o accorda la fiducia il Parlamento approva un atto di indirizzo motivato, una mozione, votato per
appello nominale (voto segreto non previsto, ogni parlamentare deve esprimere il suo voto perché
è necessario sapere con certezza chi sostiene il governo e chi no)
o non accorda la fiducia il Governo si dimette all’istante
40
4.2 Tipologie particolari di governo
•
Si parla dei governi di minoranza quando i voti a favore siano minori della somma tra i voti contrari e gli
astenuti. Tale scenario non ha nulla di patologico;
•
Si parla di governi tecnici quando l’esecutivo è composto da personalità estranee dalle sfere partitiche e
comunemente qualificate per i loro percorsi professionali. È un governo che il Presidente della Repubblica
può tentare di formare in situazioni tali da creare l’urgenza per il Paese di avere un governo (ad esempio una
crisi economica). Il governo tecnico è da considerarsi a tutti gli effetti una squadra politica in quanto
anch’esso è tenuto a presentarsi alle Camere e ottenere la fiducia.
4.3 Crisi di governo
Un qualsiasi voto contrario non basta a far mandare in crisi un governo. La crisi di governo, ed il conseguente
obbligo giuridico di dimissioni, può essere generata:
Da una crisi parlamentare, che trova origine all’interno di una delle due Camere e quindi
dal venir meno del rapporto di fiducia, ossia in caso di:
o
Approvazione di una mozione di sfiducia
Motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti della Camera che
la presenta ratio: evitare che ogni singolo parlamentare presenti mozioni
Votata dopo almeno 3 giorni dalla sua presentazione. Perché?
per dare il tempo ai parlamentari per ritrovarsi a Roma e votare &
per evitare i c.d. assalti di diligenza cioè votazioni a sorpresa contro il governo
per permettere al Governo di ricompattare la maggioranza
Si applica l’obbligo di appello nominale, il deputato/senatore dovrà esporsi, dovrà metterci la faccia
Con maggioranza semplice: è sufficiente che i sì alla sfiducia siano superiori ai no per l’approvazione
o
Mancata approvazione di un atto su cui il Governo pone la questione di fiducia
La questione di fiducia viene posta su quei provvedimenti che il governo considera cardine per la
realizzazione del programma di governo e dunque per il mantenimento del rapporto di fiducia
Il Governo presenta un progetto di legge, se il Parlamento approva il progetto così come è
presentato allora è come se approvasse la fiducia altrimenti lo si considera come un voto di sfiducia.
È un’iniziativa del Governo e a seguito di ciò cadono tutti gli emendamenti, cioè le proposte di
modifica, rispetto quel testo.
I.
Da una crisi extraparlamentare generata da fattori esterni al rapporto di fiducia con le Camere, oppure
quando il Governo, percependo di aver perso il sostegno politico dalla maggioranza, rassegna le proprie
dimissioni, senza utilizzare il voto di fiducia.
4.4.1 Dimissioni
In tutti i casi elencati il Governo è giuridicamente obbligato a dimettersi. Il Governo si reca perciò dal presidente
della Repubblica che, per prassi, accetta con riserva le dimissioni e invita lo stesso Governo a rimanere in carica
per il c.d. disbrigo degli affari correnti. È con le dimissioni che si apre la crisi del Governo. A questo punto il
Presidente della Repubblica può scegliere di:
•
41
Eseguire la Parlamentarizzazione della crisi: ossia si rinvia il Governo alle Camere (specialmente per casi di
crisi extraparlamentare), per rinsaldare la maggioranza o verificare l’effettiva mancanza di consenso;
•
•
Formare un nuovo Governo
Sciogliere le Camere anticipatamente e tornare a elezioni
N.B. Il Paese non rimane mai senza un governo, il Presidente della repubblica non accetta le dimissioni
immediatamente ma “si riserva”
4.4.2 Il Governo dimissionario
Il Governo dimissionario resta in carica per il solo disbrigo degli affari correnti.
Anche se vi è vaghezza per ciò che questo possa significare in termini di operatività, è sicuro che un Governo
senza fiducia debba limitarsi agli atti ordinari e ai provvedimenti non rinviabili. Ma questo non è sempre il
caso: può succedere che il Governo dimissionario intervenga per esigenze con atti straordinari, ad esempio un
decreto-legge
L’esecutivo può anche dimettersi per scelta propria. In questo caso, anche se dimissionario, il Governo è più
giustificato nel compiere provvedimenti nel suo periodo di disbrigo degli affari correnti. Perché? Il sostegno
parlamentare per questo Governo sarebbe potenzialmente rimasto presente.
4.5 Rimpasti e sfiducia individuale
Il rimpasto consiste nel cambio di uno o più Ministri. Sono procedure che non portano all’apertura di una crisi
di Governo e, se le modifiche non incidono in modo significativo sul programma di Governo e sugli equilibri di
maggioranza, non necessitano di un nuovo voto di fiducia delle Camere.
Esiste uno strumento capace di produrre un cambio di Ministro ma diverso dal rimpasto, la cosiddetta sfiducia
individuale, ossia nei confronti del singolo Ministro. In caso di approvazione il Governo può però “proteggere”
l’attività del proprio ministro chiedendo ed ottenendo la reiezione della mozione di sfiducia individuale.
5 GLI ORGANI DEL GOVERNO
Il Governo è un organo complesso, in quanto è organo di organi.
È composto da tre organi necessari (Il Presidente del Consiglio, i Ministri ed il Consiglio dei Ministri) ed altri non
necessari (i Vice-presidenti del Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Vice-ministri, Consiglio di
Gabinetto, Comitati Interministeriali, Commissari Straordinari)
5.1 Presidente del Consiglio dei Ministri
•
•
•
•
•
Per la Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri è chiamato a dirigere la politica generale, ed
esserne responsabile.
Ha il potere di convocare il Consiglio dei Ministri e di fissare l’ordine del giorno
Deve mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, coordinando l’attività dei Ministri
Può inviare direttive ai singoli Ministri, sia di indirizzo politico che amministrativo; può anche sospendere
l’adozione di atti ministeriali, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio ha un ruolo guida ma per il principio “primum inter pares”, conserva pari dignità
istituzionale di tutti gli altri componenti del Consiglio
5.2 I Ministri
•
•
•
•
La Costituzione non si esprime a riguardo del numero, alle attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri
Ogni Ministero è guidato da un Ministro, ma nulla vieta che vi siano Ministri a cui non venga affidato un
ministero (i c.d. Ministri senza portafoglio sono ammessi)
Possono esserci più ministeri guidati dallo stesso Ministro
Duplice funzione:
o Attuare l’indirizzo politico, in quanto membri del Consiglio dei Ministri
42
o
Dare effettiva esecuzione all’indirizzo politico tramite il relativo Ministero e l’apparato ministeriale
tutto (valido solo per i Ministri con portafoglio)
5.3 Consiglio dei Ministri
L’ultimo dei 3 organi del Governo necessari. Vi partecipano il Presidente del Consiglio, i Ministri ed il
sottosegretario della Presidenza del Consiglio, che fa funzione di Segretario del Consiglio dei Ministri. All’organo
collegiale spettano tutte le funzioni proprie del Governo.
Il Consiglio dei Ministri è inoltre competente per ogni questione che incida sull’indirizzo politicoderivante dal
rapporto di fiducia deve infatti autorizzare il Presidente del Consiglio a porre la questione di fiducia su un
provvedimento che sarà discusso in Parlamento
5.4 Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, chiamati a sostituire il Presidente se
necessario. Il ruolo ha soprattutto rilevanza politica.
5.5 Sottosegretari di Stato
Nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il
Consiglio dei ministri. Inoltre, il Ministro è tenuto ad esprimere il proprio gradimento a riguardo del soggetto
prescelto per affiancarlo. I Sottosegretari sono chiamati a giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio.
Non esiste numero massimo di sottosegretari.
5.6 Viceministri
Nominati tra i Sottosegretari, si tratta dei Sottosegretari di maggior peso. Limite massimo è fissato a 10
viceministri. La qualifica viene attribuita sotto delega del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio.
5.7 Consiglio di Gabinetto
Può essere costituito su iniziativa del Presidente del Consiglio, e sarebbe composto dai Ministri da lui indicati. Il
fine del Gabinetto è quello di coadiuvare il Presidente nelle questioni più importanti, e nelle funzioni di indirizzo
politico e di realizzazione del programma di Governo. È presieduto dallo stesso Presidente.
5.8 Comitati di Ministri ed Interministeriali
Forme operative volte a coordinare attività riguardanti trasversalmente più Ministeri, per una più efficace
cooperazione
5.9 Commissari straordinari
Nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei
Ministri. Istituiti per realizzare obiettivi mirati e in linea col programma di Governo, o per gestire temporanee
situazioni di crisi o emergenza
6 LE RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEL GOVERNO
I membri del governo hanno una:
o Responsabilità politica, che si incentra nel mantenimento del rapporto di fiducia e che si divide in:
Collegiale, del Governo tutto;
Individuale, in caso di sfiducia individuale
o
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Responsabilità giuridica, per la quale il Presidente del Consiglio ed i Ministri rispondono alle proprie
azioni come qualsiasi altro cittadino; eccezione fanno i c.d. reati funzionali, ossia quelli che i membri del
Governo abbiano compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni
Ipotizzando il caso di un reato funzionale, Presidente e Ministri sarebbero giudicati dalla giustizia ordinaria, e in
caso di indagine verrebbe istituito il c.d. Tribunale dei Ministri, composto da tre magistrati ordinari estratti a
sorte tra quelli del distretto.
Se il Tribunale ritiene che qualche membro del Governo debba essere processato, la richiesta viene trasmessa al
Parlamento per l’autorizzazione a procedere. Quale delle due Camere? Normalmente il Senato, ma, qualora un
Ministro sia parlamentare, l’autorizzazione sarà deliberata dalla Camera di appartenenza.
La Camera prescelta potrà:
o Concedere l’autorizzazione a procedere in tal caso il Ministro verrebbe sottoposto a processo dal
Tribunale dei Ministri e rischiare di essere condannato
o Negarla, a maggioranza assoluta, in tal caso l’inquisito non verrà processato (esempio: Ministro
Salvini per la vicenda della nave Diciotti)
Anche membri del Governo cessati dalla carica permane l’istituto dell’autorizzazione a procedere
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