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ripasso fattura

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ONLINE RIPASSO
La fattura e gli altri documenti di vendita
La fattura è il documento che attesta l’esecuzione
del contratto da parte del venditore e il suo diritto a
riscuotere il prezzo stabilito.
■
con le modalità e nei termini di legge, dal cliente o da un terzo
(se il servizio di fatturazione viene esternalizzato e affidato a un
soggetto specializzato). In tali i casi è necessaria l’annotazione in
fattura che l’emissione è stata effettuata, per conto del venditore,
dal cliente o da un terzo.
soggetti autorizzati all’emissione
La fattura deve essere emessa dal venditore del bene o del servizio, anche come nota, conto, parcella e simili. Ferma restando
la propria responsabilità, il venditore può non assolvere direttamente tale obbligo, ma assicurarsi che la fattura sia emessa,
■
formato (L. 24/12/2012, n. 228)
Si può emettere la fattura in formato cartaceo o elettronico.
La fattura cartacea è emessa su stampati di carta, in due
esemplari, e ricevuta su carta.
FATTURAZIONE CARTACEA
EMITTENTE
emissione della fattura
su carta (in due esemplari)
DESTINATARIO
invio di un
esemplare cartaceo
con mezzi tradizionali
La fattura elettronica è emessa e ricevuta in un qualunque
tipo di formato elettronico; ad esempio, XML (eXtensible Markup
Language), PDF come allegato di un’e-mail (anche PEC) oppure
un fax inviato direttamente su un computer (non trasmesso né
riprodotto su supporto cartaceo). Si tratta di un documento infor-
ricevimento
su carta
matico predisposto secondo modalità che assicurano l’integrità
dei dati contenuti e l’attribuzione univoca al soggetto emittente (dal momento dell’emissione fino al termine del suo periodo di conservazione) senza necessità di provvedere alla stampa
su carta.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
EMITTENTE
emissione della fattura
in formato elettronico
(XML, PDF ecc.)
DESTINATARIO
invio con EDI,
posta elettronica, PEC
o altri mezzi informatici
Recenti norme di legge hanno introdotto semplificazioni in materia di emissione e conservazione delle fatture elettroniche allo
scopo di favorirne l’utilizzo e la diffusione.
Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
ricevimento
in formato elettronico
Infatti, i requisiti essenziali di autenticità dell’origine, integrità del
contenuto e leggibilità di una fattura elettronica possono essere
garantiti dall’emittente, non solo con apposizione di “sigilli infor-
•1•
matici” (firma digitale e riferimento temporale) oppure trasmissione EDI, come in passato, ma anche mediante sistemi
di controllo di gestione tali da assicurare un collegamento
affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di
servizi connessa. Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi di supporto
di una specifica fornitura; l’incrocio e l’interoperabilità tra preventivo, offerta, contratto, ordinativo, conferma d’ordine, DDT,
fattura, quietanza di pagamento, che documentano l’intero ciclo
di una compravendita, creano una pista di controllo attendibile
di per sé idonea ad attestare i requisiti di validità della fattura
elettronica.
FATTURA ELETTRONICA
requisiti di autenticità dell’origine,
integrità, leggibilità
firma digitale
e riferimento temporale
trasmissione
EDI
La fatturazione elettronica è subordinata all’accettazione
da parte del destinatario a ricevere il documento in tale
formato.
Il consenso può essere esplicitato per iscritto, mediante clausola
contrattuale o scambio di e-mail, oppure si può desumere da
comportamenti concludenti (come la contabilizzazione o il pagamento del documento), tali da far ritenere validamente manifestata la volontà a ricevere fatture elettroniche.
Affinché la fattura sia considerata elettronica, non è sufficiente
che sia creata e trasmessa con strumenti informatici, ma è
indispensabile che sia anche ricevuta elettronicamente dal
destinatario; se questi riproduce il documento su carta, vuol
dire che non acconsente alla ricezione di flussi elettronici di
fatturazione; in tal caso, la fattura rimane elettronica solo per
l’emittente, che può comunque procedere alla conservazione
sostitutiva.
La fattura, cartacea o elettronica, si ritiene emessa all’atto della
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
destinatario.
■
conservazione (L. 24/12/2012, n. 228)
Le fatture cartacee e le fatture create in formato elettronico,
ma carenti dell’accettazione del destinatario, possono essere
conservate elettronicamente o nei modi tradizionali (su carta);
le fatture elettroniche devono essere conservate nella stessa
modalità.
■
contenuto: parti ed elementi
(L. 24/12/2012, n. 228)
La fattura può essere redatta secondo uno schema libero su
moduli di fantasia o personalizzati, perché la legge non impone
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sistemi di controllo
di gestione
alcun vincolo di aspetto grafico, ma stabilisce solo il contenuto
minimo obbligatorio.
Secondo una prassi commerciale largamente diffusa, si distinguono due parti della fattura:
1) la parte descrittiva (o testata);
2) la parte tabellare (o corpo).
La parte descrittiva della fattura deve indicare:
• la data di emissione ;
• il numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco
. Non è più richiesto il collegamento all’anno solare; pertanto, si può adottare una numerazione progressiva unica, che
parte dal numero 1 e prosegue ininterrottamente per l’intera
vita dell’azienda fino alla sua cessazione (senza azzeramento
del conteggio all’inizio di ciascuna annualità), oppure una
numerazione progressiva annuale, accompagnata dall’anno
di emissione; in tal caso, all’inizio di ogni anno si ricomincia dal
numero 1 (ad esempio, 1/2015, 2/2015 ecc.). Ogni azienda
ha la facoltà di adottare la progressione numerica più adatta
alle proprie esigenze amministrative;
• i dati identificativi del venditore:
– ditta, ragione o denominazione sociale oppure cognome e
nome ;
– residenza o domicilio (in genere, completati con numeri di
telefono e fax, e-mail, PEC) ;
– partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese,
capitale sociale (specificando, per le società di capitali, la
parte effettivamente versata) ;
• i dati identificativi del cliente:
– ditta, ragione o denominazione sociale oppure cognome e
nome, residenza o domicilio ;
•2•
– partita IVA (o codice fiscale se si tratta di un consumatore
finale) ;
• l’eventuale annotazione che la fattura è stata emessa, per
conto del venditore, dal cliente o da un terzo.
Spesso la testata accoglie altri elementi non richiesti dalla legge,
come un riepilogo delle clausole contrattuali (relative a consegna,
trasporto, imballaggio, pagamento) e delle condizioni generali di
vendita .
• i prezzi unitari , gli importi
e altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile IVA (sconti mercantili,
costi accessori di vendita, rimborso di anticipazioni documentate ecc.);
• l’aliquota IVA , la base imponibile
e l’ammontare dell’imposta con arrotondamento al centesimo di euro
(per gli
importi esenti o esclusi, va specificato l’articolo del decreto
IVA in base al quale non si applica l’imposta);
• il totale fattura
.
La parte tabellare della fattura deve indicare:
• la quantità , natura e qualità dei beni ceduti o servizi prestati; in caso di più cessioni o prestazioni eseguite nello stesso
giorno nei confronti del medesimo cliente, si può emettere
una sola fattura;
Le fatture emesse da aziende che producono o utilizzano imballaggi devono riportare (nella testata o in calce al documento) la
dicitura Contributo ambientale CONAI assolto .
Linea Benessere s.p.a. Spett.
Farmacia Dott. Franco Rossi Via Mazzantini, 2
06024 Gubbio (PG)
Via della Repubblica, 12
18100 Imperia (IM) ☎ 0183 294935 – Fax 0183 294930
lineabenessere@pec.com
www.lineabenessere.com
Capitale sociale 1 000 000 € i.v.
Partita IVA 00507790081
Registro imprese Imperia 00507790081 Fattura n. 742/20.. del 05/03/20.. Consegna
franco partenza
Quantità Partita IVA (codice fiscale) cliente 00019940549 Trasporto
corriere Bartolini (porto assegnato)
Descrizione (natura e qualità) Imballaggio
cartoni gratuiti
Pagamento
RiBa al 15/04
%
IVA
Prezzi
unitari Importi
n. 100
confezioni di biscotti per l’infanzia
10%
2,80
280, 00
n. 50
barattoli di puro fruttosio
10%
4,40
220, 00
n. 30
tavolette di cioccolato senza zucchero
10%
2,70
81, 00
n. 150
confezioni di fette biscottate senza glutine
10%
3,46
519, 00
1 100, 00
base imponibile IVA
110, 00
IVA
1 210, 00
Totale fattura
Contributo ambientale CONAI assolto ■
fattura semplificata (L. 24/12/2012, n. 228)
Per le operazioni di importo fino a 100 euro, si può emettere
una fattura semplificata, così definita in quanto contenente
un limitato numero di elementi rispetto a quanto previsto per la
fattura ordinaria.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il predetto
limite potrà essere elevato a 400 euro ed essere prevista la facoltà di emettere fatture semplificate, senza limiti di importo, per le
operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da
determinate categorie di soggetti.
Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
Nella fattura semplificata è possibile indicare solo la partita IVA
o il codice fiscale del cliente (in luogo dei dati identificativi), una
sintetica descrizione dei beni ceduti o servizi prestati (anziché la
quantità, natura e qualità), il corrispettivo totale e l’IVA o l’aliquota
per calcolarla (al posto della base imponibile e dell’imposta).
La fattura semplificata non può essere utilizzata per le cessioni
intracomunitarie né per le operazioni extraterritoriali verso soggetti passivi UE.
Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione è stato esteso anche
alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi fuori campo IVA
per carenza del requisito territoriale; ad esempio, se un’azienda
•3•
italiana vende a un cliente francese un’attrezzatura usata esistente presso una propria filiale in Cina (operazione non territoriale),
deve emettere fattura senza addebitare l’IVA.
CASO
1
È consentito emettere fatture, ordinarie o semplificate, anche con
apparecchi misuratori fiscali, come il registratore di cassa, in
genere utilizzato per l’emissione dello scontrino.
Emissione di una fattura semplificata
Il 20/1 la panetteria Mario Laganà ha venduto al Ristorante L’Eden s.r.l. n. 80 baguette a 0,60 euro l’una + IVA 4%. Poiché
l’ammontare complessivo dovuto dal cliente (IVA compresa) non supera l’importo di 100 euro, la panetteria si avvale della
facoltà di emettere la fattura in modalità semplificata.
Presentiamo la fattura n. 176.
Osserviamo che la semplificazione rispetto alla fattura ordinaria risulterebbe ancora più evidente, se la panetteria avesse
effettuato l’emissione con registratore di cassa (come consentito dalle nuove norme).
Panetteria Mario Laganà
Piazza Verdi, 1
01100 Viterbo (VT)
☎ 0761 345677 – Fax 0761 345670
panetterialagana@legalmail.it
Codice fiscale LGNMRA88C58M082C
Partita IVA e Registro imprese Viterbo 00119720564
Spett.
Partita IVA 00507790561
Partita IVA (codice fiscale) cliente 00507790561
Fattura n. 176/20.. del 20/01/20..
Consegna
FMC
Quantità
n. 80
Trasporto
ns. mezzo
Imballaggio
gratuito
Descrizione (natura e qualità)
%
IVA
baguette di nostra produzione
Pagamento
pronta cassa
Prezzi
unitari
Importi
4%
Totale fattura
49, 92
Contributo ambientale CONAI assolto
■
reverse charge
Per combattere fenomeni evasivi, con riferimento a specifiche
operazioni individuate dalla legge si attua un’inversione contabile degli obblighi fiscali connessi al versamento dell’IVA, che
sono trasferiti dal cedente o prestatore all’acquirente; questo
meccanismo è anche indicato con l’espressione inglese reverse
charge e, riguarda, tra le altre, le prestazioni di servizi (compresa
la manodopera) nel settore edile, le cessioni di telefoni cellulari
(nella fase distributiva che precede il dettaglio), le cessioni di oro
industriale, le cessioni di rottami.
CASO
2
Il reverse charge si applica come segue:
• il cedente/prestatore, in deroga alle regole ordinarie, emette fattura senza addebitare l’IVA con la dicitura obbligatoria
«inversione contabile»;
• l’acquirente deve integrare la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta, e poi, annotare
il documento nel registro delle fatture emesse e nel registro
delle fatture d’acquisto (ai fini della detrazione).
Cessione di oro industriale
La Gold Line s.p.a. ha venduto all’Oreficeria Specchi s.r.l. montature di oro (semilavorati) da rifinire con gemme preziose.
La cessione è soggetta al meccanismo del reverse charge e, quindi, la fattura viene emessa senza addebito dell’IVA. Dopo
aver ricevuto la fattura, l’Oreficeria Specchi s.r.l. provvede a integrarla secondo le norme di legge.
Presentiamo la parte tabellare della fattura emessa dalla Gold Line s.p.a. con le indicazioni inserite dell’acquirente.
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•4•
Quantità
Descrizione (natura e qualità)
%
IVA
n. 20
montature di oro da 40 g, purezza 700/1000
base imponibile IVA
IVA 21%
Totale fattura
Prezzi
unitari
65,00
Importi
1 300, 00
1 300, 00
273, 00
1 573, 00
indicazioni
inserite
dall’acquirente
in applicazione
del reverse
charge
inversione contabile (art. 17, comma 5, DPR n. 633/1972)
■
diciture obbligatorie (L. 24/12/2012, n. 228)
Nelle fatture che non recano addebito di imposta si deve specificare la tipologia dell’operazione, inserendo una delle seguenti
diciture obbligatorie: «operazione non imponibile», «operazione
esente», «regime del margine – agenzie di viaggio», «regime del
margine – beni usati», «regime del margine – oggetti d’arte»,
«inversione contabile», «operazione non soggetta», «autofatturazione». È, invece, facoltativa l’indicazione della norma di
riferimento.
■
• i trasporti di persone a mezzo taxi;
• le cessioni di tabacchi, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di giornali quotidiani e periodici;
scontrino fiscale e ricevuta fiscale
L’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia
richiesta dal cliente non oltre il momento dell’operazione, per i
soggetti che esercitano le seguenti attività:
• commercio al dettaglio;
• prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti ecc.);
• prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali
aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione di
clienti (parrucchierie, lavanderie, idraulici, meccanici ecc.).
Ai fini della lotta all’evasione fiscale, in luogo della fattura tali soggetti devono certificare i corrispettivi con emissione a loro scelta
di uno scontrino fiscale o di una ricevuta fiscale.
Lo scontrino fiscale deve essere emesso mediante
registratore di cassa e rilasciato al cliente al momento del pagamento oppure della consegna del bene o
dell’ultimazione della prestazione, se avvengono prima del
pagamento.
La ricevuta fiscale deve essere emessa (entro gli stessi
momenti individuati con riferimento allo scontrino) in due
esemplari, di cui uno va rilasciato al cliente, mentre l’altro
deve essere conservato dall’esercente. È compilata a
ricalco su bollettari con moduli prenumerati, che devono
essere stampati da tipografie autorizzate dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
■
te il totale dei corrispettivi giornalieri anche le catene di piccoli
dettaglianti che operano con più punti di vendita sul territorio
nazionale e realizzano un volume annuo d’affari aggregato superiore a 10 milioni di euro.
Determinate operazioni, oltre a non dover essere fatturate, sono
anche esonerate da ogni obbligo di documentazione (l’adempimento risulterebbe gravoso e privo di apprezzabile rilevanza ai
fini dei controlli fiscali); tra queste:
• le cessioni e le prestazioni effettuate tramite apparecchi automatici a gettone o a moneta (distributori di bibite, merendine,
biscotti ecc., parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte);
• le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali o
scolastiche;
• le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della
patente di guida rese dalle autoscuole;
• le cessioni, da parte di venditori ambulanti privi di strutture
motorizzate, di palloncini, piccola oggettistica per bambini,
gelati, dolciumi, cartoline e souvenirs;
• le somministrazioni di alimenti e bevande rese in forma itinerante
in stadi, stazioni ferroviarie o altri luoghi pubblici.
esoneri dall’obbligo di certificazione
(L. 17/12/2012, n. 221)
Per le aziende della grande distribuzione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, distintamente per ogni punto di vendita, sostituisce
l’obbligo di certificazione dei corrispettivi stessi.
Possono non emettere scontrini fiscali e inviare digitalmenTutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
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Pantaloni
Totale corrispettivo (IVA inclusa)
Data 23/02/20..
Ricevuta fiscale n. 329
€ 5,00
€ 5,00
■
esigibilità
L’IVA è esigibile nel momento in cui l’operazione si considera
effettuata; tale momento coincide:
• per la vendita di beni immobili, con la stipulazione dell’atto
notarile;
• per la vendita di beni mobili (merci), con la consegna o spedizione al cliente;
• per la prestazione di servizi, con il pagamento del corrispettivo.
• le generalità del venditore , del compratore e dell’eventuale incaricato del trasporto (vettore );
• la descrizione della natura, qualità e quantità della merce trasportata .
Per le movimentazioni di merci senza passaggi di proprietà, il
DDT deve essere integrato con la causale del trasporto diversa dalla vendita (prodotti in prova, materie in lavorazione
presso terzi, reso di merce ecc.); diversamente, si presume che
il trasporto sia stato effettuato a titolo di vendita.
In generale, è previsto l’obbligo di emettere una fattura immediata nello stesso giorno in cui è compiuta l’operazione.
■
fattura immediata
La fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del
giorno in cui l’operazione è effettuata; deve essere consegnata,
spedita, trasmessa (tramite posta ordinaria, fax, e-mail, PEC
ecc.) o, comunque, messa a disposizione della controparte nel
medesimo giorno.
■
documento di trasporto o consegna (DDT)
Per la cessione di merci la legge consente di rinviare il momento di emissione della fattura, se l’effettuazione dell’operazione
(consegna o spedizione al cliente) risulta da un documento di
trasporto o consegna.
Il documento di trasporto o consegna (DDT) deve essere
emesso dal venditore, prima dell’inizio del trasporto o della
consegna della merce, in due esemplari: uno è trattenuto
dallo stesso venditore, l’altro è rilasciato a chi ritira la merce
(compratore o vettore incaricato del trasporto); non deve
necessariamente accompagnare la merce e può anche essere
spedito o inviato per fax oppure emesso in forma di documento
informatico.
Come la fattura, anche il DDT può essere redatto secondo uno
schema libero (senza vincoli di aspetto grafico, dimensioni o
tracciato); deve contenere i seguenti elementi:
• il numero progressivo attribuito al documento;
• la data di consegna o spedizione della merce (se emesso
prima della partenza, si deve indicare anche la data di emissione );
CASO
3
■
scheda di trasporto
Il trasporto stradale di merci tramite vettore richiede la compilazione di un ulteriore documento, detto scheda di trasporto,
da parte del soggetto (committente) che ha incaricato il vettore.
La scheda di trasporto può essere sostituita dal DDT, che in
tal caso deve scortare la merce durante il viaggio e contenere
specifici elementi: generalità del committente del trasporto,
caratteri dell’imballaggio (bancali, sacchi, cartoni ecc.), luoghi
di carico e di scarico della merce, numero di iscrizione del
vettore all’Albo dei trasportatori , firma del committente del
trasporto .
■
fattura differita (L. 24/12/2012, n. 228)
Per la cessione di merci la cui consegna o spedizione è comprovata da DDT, si può emettere una fattura differita entro
il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione; la
fattura differita deve contenere, oltre agli elementi obbligatori
esaminati in precedenza, gli estremi (data e numero) del DDT di
riferimento. La legge permette di riepilogare in una sola fattura
tutte le cessioni effettuate nei confronti di uno stesso cliente nel
corso di un mese solare; la fattura riepilogativa deve riportare
gli estremi dei DDT relativi alle consegne o spedizioni effettuate
in quel mese.
Anche per le prestazioni di servizi rese nello stesso mese
solare nei confronti del medesimo cliente, individuabili attraverso idonea documentazione, si può emettere fattura differita
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
delle prestazioni. La fatturazione differita, in passato consentita
solo per le vendite di beni, è stata infatti estesa alle forniture di
servizi.
Emissione del DDT e della fattura differita per cessione di merci
La SportTecnica s.p.a. ha venduto al Centro Fitness di Paolo Romagnoli le seguenti merci (IVA normale):
• n. 10 tute di acetato; prezzo unitario 85 euro;
• n. 20 giacche a vento di goretex; prezzo unitario 220 euro;
• n. 15 paia di scarpe da jogging; prezzo unitario 70 euro.
La merce è stata spedita il 26/2 tramite Servizi Logistici s.r.l. che ha provveduto al trasporto. Condizioni di vendita: consegna FMC (porto franco), imballo gratis, sconto incondizionato 15%, pagamento con bonifico bancario a 90 giorni data
fattura.
Presentiamo il DDT n. 968 e la fattura differita n. 915 emessa dalla SportTecnica s.p.a. il 1° marzo.
Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
•6•
SportTecnica s.p.a.
Via Mattei, 55 – Zona Industriale Levante
40138 Bologna (BO)
☎ 051 513291 – fax 051 510208
Capitale sociale 2 000 000 € i.v.
Partita IVA 00826900376
Registro imprese Bologna 00826900376
Spett. Centro Fitness di Paolo Romagnoli
Piazza Ugo Bassi, 5
60127 ANCONA (AN)
Documento di trasporto o consegna n. 968 del 26/02/20.. Descrizione della merce trasportata Natura, qualità e caratteri dell’imballaggio Quantità
n. 10
n. 20
n. 15
tute di acetato
giacche a vento di goretex
paia di scarpe da jogging
Causale del trasporto vendita
Inizio trasporto (data/ora) 26/02/20..; ore 10.40
Trasporto a cura del
mittente
destinatario ✖ vettore
Luogo di carico della merce SportTecnica s.p.a.
Via Mattei, 55 – 40138 Bologna (BO)
Luogo di scarico della merce Centro Fitness di Paolo Romagnoli
Piazza Ugo Bassi, 5 – 60127 Ancona (AN)
Vettore Servizi Logistici s.r.l.
Via Emilia Ponente, 207 – 40133 Bologna (BO)
Partita IVA 00041190375 – servizilogistici@legalmail.it
Committente del trasporto
SportTecnica s.p.a.
(Ufficio magazzino)
Bologna, 26/02/20..
Albo autotrasportatori n. 11490
SportTecnica s.p.a.
Via Mattei, 55 – Zona Industriale Levante
40138 Bologna (BO)
☎ 051 513291 – fax 051 510208
Capitale sociale 2 000 000 € i.v.
Partita IVA 00826900376
Registro imprese Bologna 00826900376
Spett.
Centro Fitness di Paolo Romagnoli
Piazza Ugo Bassi, 5
60127 ANCONA (AN)
Documento di trasporto o consegna
Fattura n. 915/20.. del 01/03/20..
Partita IVA (codice fiscale) cliente 00701030424
Consegna
FMC
Quantità
n. 10
n. 20
n. 15
Trasporto
Servizi Logistici s.r.l. (porto franco)
Descrizione (natura e qualità)
tute di acetato
giacche a vento di goretex
scarpe da jogging
data 26/02/20..
Pagamento
bonifico bancario 90 gg dffm
%
IVA
21%
21%
21%
sconto incondizionato 15%
base imponibile IVA
IVA
Totale fattura
Contributo ambientale CONAI assolto
Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
n. 968
Imballaggio
gratuito
•7•
Prezzi
unitari
85,00
220,00
70,00
Importi
850, 00
4 400, 00
1 050, 00
6 300, 00
– 945, 00
5 355, 00
1 124, 55
6 479, 55
CASO
4
Fattura differita per prestazioni di servizi
In conformità al contratto n. 158/20.., la Safety Lift s.r.l. alle date 4/6 e 28/6 ha eseguito a favore dell’Hotel Archimede
interventi di riparazione degli ascensori, rispettivamente, documentati dai rapporti giornalieri n. 7 e n. 31.
Presentiamo la fattura differita n. 148 emessa dalla Safety Lift s.r.l. il 15/7.
Safety Lift s.r.l.
Spett.
Hotel Archimede
di Carmela Marino & C. s.a.s.
Viale della Repubblica, 4
84010 Ravello (SA)
Corso Garibaldi, 152
84100 Salerno (SA)
☎ 089 859800 – fax 089 859820
Capitale sociale 600 000 € i.v.
Partita IVA (Registro imprese Salerno) 00315080654
Rapporti giornalieri
Fattura n. 148/20.. del 15/07/20..
Partita IVA (codice fiscale) cliente 00390710655
Riferimento: contratto assistenza n. 158/20..
n. 7
n. 31
data 04/06/20..
data 28/06/20..
Descrizione della prestazione
■
n. 2 interventi di riparazione degli ascensori (importo 600 €/intervento), eseguiti nel mese di giugno presso la Vs. struttura di Ravello [articolo 21, comma 4, lettera a), DPR n. 633/1972]
base imponibile IVA
IVA 21%
1 200, 00
252, 00
Totale fattura
1 452, 00
pagamento anticipato
Quando il valore della fornitura è molto elevato, i beni sono fabbricati su ordinazione oppure il venditore intende cautelarsi nei
confronti di un cliente nuovo o poco affidabile, il contratto può
prevedere il pagamento anticipato, cioè da eseguire prima
della consegna o spedizione dei beni. In questi casi, l’operazione
CASO
5
si considera effettuata, limitatamente all’importo regolato in anticipo, alla data stessa del pagamento. Pertanto, il venditore deve
immediatamente emettere una fattura di acconto per l’importo
riscosso, che è soggetto a IVA. Poi, a consegna o spedizione
eseguita, deve emettere un’ulteriore fattura a saldo, calcolando
l’IVA sull’importo della fornitura diminuito dell’acconto.
Fattura di acconto e fattura a saldo
In data 5/10 la Si.Tex. s.r.l. stipula con l’industriale Franco Borghetti un contratto per la vendita di un macchinario del
prezzo di 450 000 euro + IVA; regolamento 1/3 anticipato, 2/3 a collaudo eseguito. In conformità agli accordi raggiunti,
alla firma del contratto l’industriale rilascia un assegno di 181 500 euro e la società venditrice emette fattura di acconto
n. 942. Terminato il collaudo del macchinario, il 30/10 la Sitex s.r.l. emette fattura a saldo n. 1006.
Presentiamo le parti tabellari della fattura di acconto e della fattura a saldo emesse dalla Si.Tex. s.r.l.
L’importo dell’assegno rilasciato dal cliente è comprensivo di IVA; pertanto, la società venditrice deve scomporlo, indicando
separatamente in fattura l’ammontare dell’acconto e quello dell’imposta:
121 : 100 = 181 500 : x
x = 150 000 euro importo dell’acconto
(181 500 – 150 000) = 31 500 euro importo dell’IVA
Fattura di acconto n. 942 del 5/10/20..
Acconto per cessione macchinario
150 000, 00
(450 000 × 1/3)
31 500, 00
IVA 21%
Totale fattura
181 500, 00
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•8•
Fattura a saldo n. 1006 del 30/10/20..
Macchinario
450 000, 00
Acconto già versato
(ns. fattura n. 942/20..)
– 150 000, 00
300 000, 00
63 000, 00
IVA 21%
Totale fattura
363 000, 00
■
base imponibile IVA
La base imponibile IVA è costituita dal prezzo
complessivo pattuito per la cessione dei beni o per la
prestazione dei servizi, comprensivo di tutti gli oneri
che si riferiscono all’operazione.
Nelle vendite di merci concorrono a formare la base imponibile
IVA:
• il prezzo della merce, al netto di sconti incondizionati stabiliti in
contratto;
prezzo
della merce
base
imponibile
■
sconti
incondizionati
–
+
IVA
+
+
costi accessori
documentati
+
Gli sconti mercantili sono riduzioni di prezzo calcolate in base
a percentuali senza tenere conto del tempo. Si distinguono in
sconti incondizionati e sconti condizionati.
Gli sconti incondizionati non sono subordinati ad alcuna
condizione e sono concessi ai clienti secondo quanto previsto
in contratto. Hanno la funzione di determinare i prezzi effettivamente praticati alla clientela, differenziandoli secondo le politiche
commerciali perseguite. Si riscontrano quando le contrattazioni
si svolgono a prezzi di listino, che sono diversificati attraverso la
concessione di sconti in base a vari criteri:
• i rapporti con la clientela per fidelizzarla e incrementarla nel
tempo; ad esempio, sconto 15% ai clienti importanti; sconto
5% ai nuovi clienti;
• l’ammontare del singolo ordine per invogliare i clienti a effettuare maggiori acquisti; ad esempio, sconto quantità 4% per ordini
superiori a 3 000 pezzi, 8% per ordini superiori a 5 000 pezzi;
• il prodotto o il periodo dell’anno in cui avviene la vendita per
favorire, con riduzioni di prezzo, il lancio di nuovi articoli sul
mercato, la diffusione di quelli già esistenti o lo smaltimento di scorte di magazzino eccessive; ad esempio, sconto
promozionale 25% sui nuovi prodotti, 30% sui prodotti fuori
catalogo; sconto promozionale 15% nella bassa stagione.
Per molti beni di largo consumo (elettrodomestici, arredamento,
vestiario, cosmetici ecc.) le aziende produttrici fissano con appo-
6
Non concorrono a formare la base imponibile, e quindi non sono
soggetti a IVA, ma rientrano nel totale fattura:
• i costi accessori documentati, anticipati dal venditore in nome
e per conto del compratore;
• le cauzioni per imballaggio a rendere;
• gli interessi di dilazione, se esposti in fattura (la fatturazione è
facoltativa).
costi accessori
non documentati
sconti mercantili
CASO
• i costi accessori non documentati addebitati al compratore;
• l’imballaggio fatturato a parte.
imballaggio
fatturato
+
cauzioni imballi
a rendere
+
interessi
di dilazione
base
imponibile
=
=
totale
fattura
siti listini i prezzi imposti per la vendita al pubblico; poi, praticano
ai rivenditori, cioè agli intermediari commerciali che si occupano
della distribuzione dei beni, percentuali di sconto differenziate
sui prezzi imposti (ad esempio, sconto di distribuzione 40% ai
grossisti, 20% ai dettaglianti).
Gli sconti incondizionati sono conteggiati nella parte tabellare
della fattura. L’IVA viene, infatti, calcolata sul prezzo di vendita
diminuito degli sconti, che riducono la base imponibile.
Gli sconti condizionati sono subordinati a specifiche condizioni
e sono concessi ai clienti solo se queste si verificano.
Spesso, i contratti di fornitura prevedono che il cliente possa
optare fra più termini di pagamento alternativi, cui si collega l’applicazione di uno sconto in caso di scelta del termine più breve.
Ne è un esempio la clausola «pagamento pronta cassa sconto
2% oppure a 90 giorni prezzo pieno». Un’altra clausola frequente
nei contratti di fornitura riguarda la concessione di sconti subordinata al raggiungimento di un prefissato volume di ordini nel
corso di un certo periodo di tempo; ad esempio, sconto 10%
per acquisti annui superiori a 50 000 euro.
Gli sconti condizionati non sono conteggiati in fattura, perché
al momento dell’emissione del documento non si è ancora
verificato l’evento da cui dipende la loro applicazione (scelta del
termine di pagamento da parte del cliente, raggiungimento di
un determinato volume annuo di acquisti ecc.). In genere, sono
esposti nella parte descrittiva della fattura (dove sono richiamate
le condizioni di vendita), ma non incidono sulla determinazione
della base imponibile IVA.
Fattura con sconti incondizionati e sconti condizionati
Un’azienda tessile ha venduto a un commerciante al dettaglio n. 20 coperte matrimoniali di piuma d’oca al prezzo unitario
di listino di 625 euro; sconto 10% + 4% per distribuzione e quantità. Gli accordi contrattuali prevedono il pagamento a 60
giorni oppure per contanti con sconto cassa 1%.
Presentiamo la parte tabellare della fattura (IVA 21%).
Lo sconto per distribuzione e quantità è incondizionato e viene dedotto in fattura prima di calcolare l’IVA. In questo caso
lo sconto è espresso con due percentuali (10% + 4%), ma non corrisponde al 14%, in quanto la seconda percentuale (4%)
si calcola sull’importo della merce diminuito del primo sconto (10%).
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•9•
Lo sconto cassa è, invece, condizionato; esso non viene dedotto dalla base imponibile IVA, ma sarà calcolato sul totale
fattura, se il compratore opterà per il pagamento per contanti (cioè entro 10-20 giorni dalla consegna) e, quindi, dopo
l’emissione della fattura stessa. L’importo dello sconto cassa ammonta a (13 068 × 1%) = 130,68 euro.
Quantità
n. 20
Descrizione (natura e qualità)
coperte matrimoniali di piuma d’oca
sconto di distribuzione 10% (su 12 500 euro)
%
IVA
21%
Prezzi
unitari
625,00
sconto per quantità 4% (su 11 250 euro)
base imponibile IVA
IVA
Totale fattura
Importi
12 500, 00
– 1 250, 00
11 250, 00
– 450, 00
10 800, 00
2 268, 00
13 068, 00
Contributo ambientale CONAI assolto
■
costi accessori di vendita
I contratti di fornitura prevedono spesso l’addebito al cliente di
costi relativi a trasporto, posa in opera, montaggio e collaudo,
etichettatura personalizzata, verniciatura e altre prestazioni
accessorie. Si distinguono i costi non documentati e i costi
documentati.
I costi non documentati riguardano prestazioni effettuate
direttamente dal venditore (cioè avvalendosi di proprio personale e di propri mezzi) oppure da altri ma a spese dello stesso
venditore; sono così chiamati in quanto non sono comprovati da
alcun documento e sono addebitati al compratore a forfait (cioè
in misura prestabilita). Tali costi concorrono a formare la base
imponibile e sono assoggettati a IVA con la stessa aliquota che
grava sulle merci vendute. Ad esempio, se il venditore provvede
al trasporto con proprie risorse (l’autocarro, il conducente, il
carburante), il corrispettivo di questo servizio rientra nella base
CASO
7
imponibile con la stessa aliquota IVA che colpisce le merci. In
presenza di merci soggette a più aliquote IVA, i costi accessori
non documentati devono essere ripartiti in proporzione alle diverse basi imponibili.
I costi documentati riguardano prestazioni effettuate da terzi,
il cui importo viene anticipato dal venditore in nome e per conto
del compratore; sono così chiamati in quanto risultano da apposito documento (fattura), intestato al compratore ed emesso da
chi ha eseguito la prestazione. Tali costi sono esclusi dalla base
imponibile della fattura del venditore delle merci, in quanto già
assoggettati a IVA nella fattura relativa ai servizi accessori. È il
caso del trasporto eseguito tramite vettore, che emette fattura
comprensiva di IVA intestata al compratore, ma pagata per suo
conto dal venditore. Per ottenere il rimborso dal compratore, il
venditore addebita nella sua fattura l’importo dei costi documentati di trasporto, senza però assoggettarli ulteriormente a imposta.
Fattura a più aliquote IVA con costi non documentati
e documentati
La Veneto Alimentari s.p.a. ha venduto al Supermarket Convenienza s.r.l. le seguenti merci:
• n. 20 cartoni, ciascuno da n. 30 vasetti di confettura, ciascuno a 1,50 euro + IVA 10%;
• n. 40 cartoni, ciascuno da n. 25 confezioni di succo di frutta, ciascuna a 1,10 euro + IVA 21%.
Il trasporto e la consegna della merce sono effettuati dalla società venditrice con propri autocarri, addebitando per tale
servizio l’importo forfetario di 100 euro. Sulle merci vengono applicate etichette personalizzate “Convenienza” a cura della
Target s.r.l., la cui fattura di 96,80 euro (IVA inclusa) è regolata dalla Veneto Alimentari s.p.a. in nome e per conto del
Supermarket che ha richiesto la personalizzazione.
Presentiamo la parte tabellare della fattura emessa dalla Veneto Alimentari s.p.a.
I costi di trasporto non documentati, addebitati a forfait per 100 euro, concorrono a formare la base imponibile IVA.
Poiché le merci sono soggette a due diverse aliquote IVA, tali costi devono essere ripartiti in proporzione ai rispettivi prezzi:
(20 × 30 × 1,50) = 900 euro prezzo delle merci soggette a IVA 10% (confettura)
(40 × 25 × 1,10) = 1 100 euro prezzo delle merci soggette a IVA 21% (succo di frutta)
costi non documentati
100
=
= 0,05 coefficiente di riparto
prezzo delle merci
900 + 1 100
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• 10 •
(0,05 × 900) =
(0,05 × 1 100) =
45,00 euro costi non documentati soggetti a IVA 10%
55,00 euro costi non documentati soggetti a IVA 21%
100,00 euro totale costi non documentati
merce soggetta a IVA 10%
costi non documentati
base imponibile IVA 10%
euro
euro
euro
900,00
45,00
945,00
merce soggetta a IVA 21%
costi non documentati
base imponibile IVA 21%
euro
euro
euro
1 100,00
55,00
1 155,00
I costi di etichettatura di 96,80 euro (IVA compresa) sono stati anticipati dalla società venditrice per conto del cliente e
risultano da una separata fattura intestata allo stesso cliente; si tratta, dunque, di costi documentati, che non concorrono a
formare la base imponibile IVA e vengono addebitati nella fattura della Veneto Alimentari s.p.a. dopo il calcolo dell’imposta.
Quantità
n. 20
n. 40
Descrizione (natura e qualità)
%
IVA
10%
cartoni da n. 30 vasetti di confettura
cartoni da n. 25 confezioni di succo di frutta
costi forfetari di trasporto
Totale imponibile
Imponibile IVA 4%
0,00
21%
Imponibile IVA 10%
945,00
Prezzi
unitari
45,00
Importi
900, 00
1 100, 00
2 000, 00
100, 00
2 100, 00
Imponibile IVA 21%
1 155,00
27,50
IVA 4%
0,00
IVA 10%
94,50
IVA 21%
242,55
Totale IVA
337,05
Rimborso spese documentate (art. 15)
96,80
Cauzioni (art. 15)
0,00
Totale fattura
2 533,85
Interessi di dilazione (art. 10)
0,00
Contributo ambientale CONAI assolto
■
imballaggio
L’imballaggio è costituito da involucri di vario
materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica,
vetro), adibiti a contenere e proteggere la merce durante
il trasporto, la conservazione e la manipolazione,
nonché a renderne più gradevole l’aspetto estetico; è
anche detto confezione o packaging.
Si distinguono tre tipi di imballaggio:
• l’imballaggio primario o per la vendita; è l’involucro che
racchiude e protegge il singolo prodotto, come il flacone di
detersivo o la bottiglia di acqua minerale;
• l’imballaggio secondario o multiplo; raggruppa più unità
di vendita e può essere rimosso dal prodotto senza alterarne
le caratteristiche, come il cartone che contiene più flaconi di
detersivo o il film di polietilene che racchiude più bottiglie di
acqua minerale; serve a facilitare l’acquisto da parte del consumatore e il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita;
• l’imballaggio terziario; è l’involucro che raggruppa gli altri
due tipi di imballaggi (primario e secondario) e serve ad
agevolare il trasporto e a evitare danneggiamenti ai prodotti
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durante il trasporto stesso o la manipolazione (cassa di cartone ondulato, pallet ecc.).
Tutte le aziende che producono e utilizzano imballaggi devono
iscriversi al CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) e versare un contributo ambientale destinato a finanziare attività di
raccolta, recupero, riciclo di rifiuti da imballaggio. All’atto della
prima cessione di un imballaggio, il produttore deve addebitare
in fattura tale contributo, che rientra nella base imponibile IVA, e
poi versarlo al CONAI. Le fatture successive, emesse dagli utilizzatori degli imballaggi, devono riportare la dicitura «Contributo
ambientale CONAI assolto».
■
clausole relative all’imballaggio
Il contratto di compravendita può prevedere le seguenti clausole
riguardanti l’imballaggio:
• imballaggio gratuito, se viene fornito senza addebitare al
cliente alcun importo aggiuntivo, trattandosi generalmente di
materiali di scarso valore (cellophane, cartoni ecc.); in tal caso,
in fattura non appare la voce “imballaggio” (il prezzo della merce
è, però, determinato dal venditore in modo da coprire anche il
costo dell’imballaggio);
• 11 •
• imballaggio fatturato a parte, se viene addebitato al cliente con un prezzo distinto e separato rispetto al prezzo della
merce; in tal caso, l’importo dell’imballaggio compare in fattura
e concorre a formare la base imponibile IVA con la stessa aliquota che grava sulla merce;
CASO
8
• imballaggio a rendere, se non è ceduto ma rimane di
proprietà del venditore a cui deve essere restituito entro un
termine prefissato. Per garantire il venditore in caso di mancata restituzione, il contratto può prevedere l’addebito di una
cauzione, che è esclusa dalla base imponibile IVA (compare in
fattura dopo il calcolo dell’imposta).
Imballaggio fatturato
Un’azienda vinicola ha venduto a un commerciante all’ingrosso 500 ᐉ di vino rosso da tavola al prezzo di 4,80 euro per
litro, contenuto in n. 20 damigiane, ognuna fatturata a parte al prezzo di 15 euro.
Presentiamo la parte tabellare della fattura emessa con aliquota IVA normale (21%).
Quantità
ᐉ 500
n. 20
Descrizione (natura e qualità)
vino rosso da tavola
damigiane
base imponibile IVA
IVA
Totale fattura
%
IVA
21%
Prezzi
unitari
4,80
21%
15,00
Importi
2 400, 00
300, 00
2 700, 00
567, 00
3 267, 00
Contributo ambientale CONAI assolto
CASO
9
Imballaggio a rendere
La LabMed s.p.a. ha venduto al Centro Analisi s.r.l. un microscopio medicale a 3 150 euro + IVA. Per evitare danneggiamenti durante il trasporto, il microscopio viene imballato in una cassa isolante antiurto da rendere entro 20 giorni, dietro
versamento di una cauzione di 100 euro.
Presentiamo la parte tabellare della fattura.
Quantità
n. 1
Descrizione (natura e qualità)
microscopio medicale
IVA
cauzione per imballaggi a rendere (art. 15, DPR n. 633/1972)
Totale fattura
%
IVA
21%
Prezzi
unitari
3 150,00
Importi
3 150, 00
661, 50
100, 00
3 911, 50
Contributo ambientale CONAI assolto
■
interessi di dilazione e interessi di mora
■
Gli interessi di dilazione sono concordati fra i contraenti quale
corrispettivo per il pagamento posticipato di una fornitura di beni
o servizi; maturano dalla data di concessione della dilazione fino
al termine concordato per il pagamento. Sono esenti da IVA e
non vi è obbligo di emettere fattura, se non richiesta dal cliente
non oltre il momento dell’operazione.
Gli interessi di mora sono dovuti dal cliente al fornitore a seguito del ritardo del pagamento oltre il termine pattuito; maturano
sui debiti già scaduti e non pagati dalla scadenza contrattuale
fino alla data di effettivo pagamento. Sono esclusi da IVA e non
devono essere fatturati.
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lotta ai ritardi di pagamento
(D.Lgs. 09/11/2012, n. 192)
Per combattere abusi e scorrettezze nei rapporti commerciali,
è stato fissato per le forniture di beni e servizi tra aziende, e tra
queste ed enti pubblici, un termine standard di pagamento di
30 giorni, che decorrono dalla data di consegna o prestazione
o di ricevimento della fattura da parte del debitore. Nelle compravendite tra aziende si può pattuire con clausola scritta un
termine di pagamento superiore allo standard di 30 giorni (se la
dilazione è maggiore di 60 giorni, il termine non deve, però, essere gravemente iniquo per il creditore). Anche nelle transazioni
tra aziende ed enti pubblici, se richiesto dalla natura o dall’og-
• 12 •
getto del contratto, si può concordare per iscritto un termine più
ampio ma non oltre 60 giorni. Decorso il termine di 30 giorni o
quello maggiore stabilito in contratto, matura automaticamente
l’interesse di mora a favore del creditore.
L’interesse legale di mora si calcola in base al tasso di riferimento applicato dalla BCE (Banca Centrale Europea) alle sue
più recenti operazioni di rifinanziamento aumentato di 8 punti
CASO
10
percentuali. Nelle forniture tra aziende le parti possono pattuire
un tasso moratorio diverso da quello legale. Nelle transazioni in
cui il debitore è un ente pubblico si utilizza sempre il tasso legale
di mora. Sono escluse dall’applicazione di queste disposizioni
le cessioni agroalimentari, disciplinate da norme di settore, e le
operazioni con i consumatori finali.
Interessi di dilazione
La Padana Latticini s.r.l. ha venduto alla dettagliante Paola Giorgi n. 5 forme di parmigiano reggiano DOP, ognuna da 40
kg, al prezzo di 14,20 euro per kilogrammo + IVA ad aliquota minima (4%). La merce viene consegnata e trasportata con
autocarri della società venditrice che addebita costi a forfait per 80 euro; pagamento posticipato a 60 giorni cui si applicano interessi di dilazione al tasso del 5%.
Presentiamo la parte tabellare della fattura, contenente l’addebito degli interessi di dilazione.
I=
3 036,80 × 5 × 60
= 24,96 euro interessi di dilazione addebitati in fattura
36 500
Quantità
Descrizione (natura e qualità)
n. 5
forme di parmigiano reggiano DOP da 40 kg
costi forfetari di trasporto
base imponibile IVA
IVA
interessi per pagamento dilazionato (art. 10, DPR n. 633/1972)
Totale fattura
%
IVA
4%
Prezzi
unitari
568,00
Importi
2 840, 00
80, 00
2 920, 00
116, 80
24, 96
3 061, 76
Contributo ambientale CONAI assolto
■
rettifiche della fatturazione
Può accadere che, dopo aver emesso una fattura, sopraggiungano circostanze che comportano una modifica delle condizioni
contrattuali o fanno venire meno (in tutto o in parte) gli effetti del
contratto; in questi casi occorre emettere specifici documenti per
rettificare i dati contenuti nella fattura originaria. Le norme IVA
stabiliscono regole diverse a seconda che le rettifiche riguardino
variazioni in aumento o in diminuzione dell’ammontare addebitato al cliente.
■
variazioni in aumento e fattura integrativa
Se successivamente all’emissione della fattura si verifica una
variazione in aumento dell’imponibile di un’operazione o della
relativa imposta, il venditore deve emettere una fattura integrativa (o nota di addebito). Si tratta di una nuova fattura che
si aggiunge a quella originaria per rettificarne in più l’imponibile
e l’IVA (come accade nei casi di indicazione di una quantità di
merce inferiore a quella realmente venduta o di un prezzo unitario
inferiore a quello contrattato) oppure solo l’IVA (come nel caso
di erronea applicazione di un’aliquota inferiore a quella prevista
dalla legge).
L’emissione della fattura integrativa è sempre obbligatoria.
riferisce viene meno in tutto o in parte oppure se ne riduce
l’ammontare, il venditore può emettere una nota di accredito
per correggere in meno l’importo richiesto al cliente. Infatti,
le variazioni in diminuzione dell’imponibile sono facoltative
(perché la mancata correzione non arreca danni, in termini di
minor gettito, all’Amministrazione finanziaria dello Stato) e sono
consentite nei seguenti casi:
• dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione del contratto di fornitura;
• applicazione di abbuoni (cioè riduzioni di prezzo per difformità
della fornitura rispetto ai requisiti qualitativi pattuiti) o di sconti
condizionati previsti in contratto oppure concordati successivamente fra le parti;
• restituzione di merci consegnate in eccesso rispetto a quanto
ordinato oppure difettose, danneggiate, avariate o comunque
inutilizzabili (resi);
• inesattezze non dolose (errori) nella fatturazione.
Poiché il venditore ha il diritto (ma non l’obbligo) di correggere
l’importo dell’IVA, può a sua scelta emettere:
• una nota di accredito senza rettifica dell’IVA;
■
variazioni in diminuzione e nota di accredito
Se, invece, dopo aver emesso la fattura, l’operazione cui si
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• una nota di accredito con rettifica dell’IVA (o nota di variazione).
• 13 •
La nota di accredito deve riportare il riferimento (data e numero)
alla fattura originaria oggetto di modifica nonché le indicazioni
specifiche da correggere.
Sia le note di addebito sia le note di accredito (dette anche
CASO
11
fatture rettificative) possono essere emesse, a prescindere
dall’importo, in modalità semplificata (ossia con il contenuto
minimale previsto per le fatture di ammontare complessivo non
superiore a 100 euro).
Nota di accredito con variazione IVA
Il Centro Fitness di Paolo Romagnoli, dopo aver ricevuto e controllato accuratamente la fornitura (considerata nel precedente Caso 3), si accorge che n. 2 tute di acetato sono invendibili in quanto fallate.
Immediatamente, invia un fax di protesta alla società venditrice e restituisce la merce difettosa. La SportTecnica s.p.a.
accetta la contestazione ed emette, in data 14 marzo, nota di accredito con rettifica dell’IVA a favore del cliente.
Presentiamo la nota di accredito con variazione IVA n. 943.
SportTecnica s.p.a.
Via Mattei, 55 – Zona Industriale Levante
40138 Bologna (BO)
☎ 051 513291 – fax 051 510208
Capitale sociale 2 000 000 € i.v.
Partita IVA 00826900376
Registro imprese Bologna 00826900376
Spett.
Centro Fitness di Paolo Romagnoli
Piazza Ugo Bassi, 5
60127 ANCONA (AN)
Nota di accredito n. 943/20.. del 14/03/20..
Partita IVA (codice fiscale) cliente 00701030424
Vs. reso di merce difettosa da noi vendutaVi, come da ns. fattura n. 915/20.. del 01/03/20..
Quantità
n. 2
Descrizione (natura e qualità)
%
IVA
tute di acetato
sconto incondizionato 15%
base imponibile IVA
IVA 21% (arrotondamento al centesimo per eccesso)
Totale nota di accredito
Prezzi
unitari
21%
85,00
Importi
– 170, 00
25, 50
– 144, 50
– 30, 35
– 174, 85
Contributo ambientale CONAI assolto
GLOSSARIO Le parole dell’azienda
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Riferimento temporale
Servizio di recapito di e-mail che ne attesta l’esatto momento di invio e
ricezione, rendendo la trasmissione del messaggio elettronico opponibile a terzi. Dal 2013 l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, già in vigore per le società, è stato esteso alle aziende individuali.
Certificazione attestante la data e l’ora di formazione di un documento
informatico.
Firma digitale
Tipo di firma elettronica qualificata, basato su un sistema crittografico asimmetrico a due chiavi, una privata (del mittente) e una pubblica
(del destinatario), create in modo tale che ciò che viene cifrato con
una chiave può essere decifrato solo con l’altra; consente al mittente di
garantire, e al destinatario di verificare, l’autenticità e l’integrità di un
documento informatico.
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EDI (Electronic Data Interchange)
Sistema di trasmissione elettronica di dati che, mediante reti telematiche nazionali e internazionali, consente lo scambio su scala mondiale
di messaggi, strutturati e codificati secondo norme concordate, tra sistemi informativi aziendali (ordinativi, conferme d’ordine, fatture, note di accredito, segnalazioni doganali ecc.).
Pallet
Piattaforma di legno su cui si dispongono le merci per operazioni di carico e scarico mediante carrelli elevatori.
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