ONLINE RIPASSO La fattura e gli altri documenti di vendita La fattura è il documento che attesta l’esecuzione del contratto da parte del venditore e il suo diritto a riscuotere il prezzo stabilito. ■ con le modalità e nei termini di legge, dal cliente o da un terzo (se il servizio di fatturazione viene esternalizzato e affidato a un soggetto specializzato). In tali i casi è necessaria l’annotazione in fattura che l’emissione è stata effettuata, per conto del venditore, dal cliente o da un terzo. soggetti autorizzati all’emissione La fattura deve essere emessa dal venditore del bene o del servizio, anche come nota, conto, parcella e simili. Ferma restando la propria responsabilità, il venditore può non assolvere direttamente tale obbligo, ma assicurarsi che la fattura sia emessa, ■ formato (L. 24/12/2012, n. 228) Si può emettere la fattura in formato cartaceo o elettronico. La fattura cartacea è emessa su stampati di carta, in due esemplari, e ricevuta su carta. FATTURAZIONE CARTACEA EMITTENTE emissione della fattura su carta (in due esemplari) DESTINATARIO invio di un esemplare cartaceo con mezzi tradizionali La fattura elettronica è emessa e ricevuta in un qualunque tipo di formato elettronico; ad esempio, XML (eXtensible Markup Language), PDF come allegato di un’e-mail (anche PEC) oppure un fax inviato direttamente su un computer (non trasmesso né riprodotto su supporto cartaceo). Si tratta di un documento infor- ricevimento su carta matico predisposto secondo modalità che assicurano l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca al soggetto emittente (dal momento dell’emissione fino al termine del suo periodo di conservazione) senza necessità di provvedere alla stampa su carta. FATTURAZIONE ELETTRONICA EMITTENTE emissione della fattura in formato elettronico (XML, PDF ecc.) DESTINATARIO invio con EDI, posta elettronica, PEC o altri mezzi informatici Recenti norme di legge hanno introdotto semplificazioni in materia di emissione e conservazione delle fatture elettroniche allo scopo di favorirne l’utilizzo e la diffusione. Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. ricevimento in formato elettronico Infatti, i requisiti essenziali di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità di una fattura elettronica possono essere garantiti dall’emittente, non solo con apposizione di “sigilli infor- •1• matici” (firma digitale e riferimento temporale) oppure trasmissione EDI, come in passato, ma anche mediante sistemi di controllo di gestione tali da assicurare un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi connessa. Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi di supporto di una specifica fornitura; l’incrocio e l’interoperabilità tra preventivo, offerta, contratto, ordinativo, conferma d’ordine, DDT, fattura, quietanza di pagamento, che documentano l’intero ciclo di una compravendita, creano una pista di controllo attendibile di per sé idonea ad attestare i requisiti di validità della fattura elettronica. FATTURA ELETTRONICA requisiti di autenticità dell’origine, integrità, leggibilità firma digitale e riferimento temporale trasmissione EDI La fatturazione elettronica è subordinata all’accettazione da parte del destinatario a ricevere il documento in tale formato. Il consenso può essere esplicitato per iscritto, mediante clausola contrattuale o scambio di e-mail, oppure si può desumere da comportamenti concludenti (come la contabilizzazione o il pagamento del documento), tali da far ritenere validamente manifestata la volontà a ricevere fatture elettroniche. Affinché la fattura sia considerata elettronica, non è sufficiente che sia creata e trasmessa con strumenti informatici, ma è indispensabile che sia anche ricevuta elettronicamente dal destinatario; se questi riproduce il documento su carta, vuol dire che non acconsente alla ricezione di flussi elettronici di fatturazione; in tal caso, la fattura rimane elettronica solo per l’emittente, che può comunque procedere alla conservazione sostitutiva. La fattura, cartacea o elettronica, si ritiene emessa all’atto della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario. ■ conservazione (L. 24/12/2012, n. 228) Le fatture cartacee e le fatture create in formato elettronico, ma carenti dell’accettazione del destinatario, possono essere conservate elettronicamente o nei modi tradizionali (su carta); le fatture elettroniche devono essere conservate nella stessa modalità. ■ contenuto: parti ed elementi (L. 24/12/2012, n. 228) La fattura può essere redatta secondo uno schema libero su moduli di fantasia o personalizzati, perché la legge non impone Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. sistemi di controllo di gestione alcun vincolo di aspetto grafico, ma stabilisce solo il contenuto minimo obbligatorio. Secondo una prassi commerciale largamente diffusa, si distinguono due parti della fattura: 1) la parte descrittiva (o testata); 2) la parte tabellare (o corpo). La parte descrittiva della fattura deve indicare: • la data di emissione ; • il numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco . Non è più richiesto il collegamento all’anno solare; pertanto, si può adottare una numerazione progressiva unica, che parte dal numero 1 e prosegue ininterrottamente per l’intera vita dell’azienda fino alla sua cessazione (senza azzeramento del conteggio all’inizio di ciascuna annualità), oppure una numerazione progressiva annuale, accompagnata dall’anno di emissione; in tal caso, all’inizio di ogni anno si ricomincia dal numero 1 (ad esempio, 1/2015, 2/2015 ecc.). Ogni azienda ha la facoltà di adottare la progressione numerica più adatta alle proprie esigenze amministrative; • i dati identificativi del venditore: – ditta, ragione o denominazione sociale oppure cognome e nome ; – residenza o domicilio (in genere, completati con numeri di telefono e fax, e-mail, PEC) ; – partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale (specificando, per le società di capitali, la parte effettivamente versata) ; • i dati identificativi del cliente: – ditta, ragione o denominazione sociale oppure cognome e nome, residenza o domicilio ; •2• – partita IVA (o codice fiscale se si tratta di un consumatore finale) ; • l’eventuale annotazione che la fattura è stata emessa, per conto del venditore, dal cliente o da un terzo. Spesso la testata accoglie altri elementi non richiesti dalla legge, come un riepilogo delle clausole contrattuali (relative a consegna, trasporto, imballaggio, pagamento) e delle condizioni generali di vendita . • i prezzi unitari , gli importi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile IVA (sconti mercantili, costi accessori di vendita, rimborso di anticipazioni documentate ecc.); • l’aliquota IVA , la base imponibile e l’ammontare dell’imposta con arrotondamento al centesimo di euro (per gli importi esenti o esclusi, va specificato l’articolo del decreto IVA in base al quale non si applica l’imposta); • il totale fattura . La parte tabellare della fattura deve indicare: • la quantità , natura e qualità dei beni ceduti o servizi prestati; in caso di più cessioni o prestazioni eseguite nello stesso giorno nei confronti del medesimo cliente, si può emettere una sola fattura; Le fatture emesse da aziende che producono o utilizzano imballaggi devono riportare (nella testata o in calce al documento) la dicitura Contributo ambientale CONAI assolto . Linea Benessere s.p.a. Spett. Farmacia Dott. Franco Rossi Via Mazzantini, 2 06024 Gubbio (PG) Via della Repubblica, 12 18100 Imperia (IM) ☎ 0183 294935 – Fax 0183 294930 lineabenessere@pec.com www.lineabenessere.com Capitale sociale 1 000 000 € i.v. Partita IVA 00507790081 Registro imprese Imperia 00507790081 Fattura n. 742/20.. del 05/03/20.. Consegna franco partenza Quantità Partita IVA (codice fiscale) cliente 00019940549 Trasporto corriere Bartolini (porto assegnato) Descrizione (natura e qualità) Imballaggio cartoni gratuiti Pagamento RiBa al 15/04 % IVA Prezzi unitari Importi n. 100 confezioni di biscotti per l’infanzia 10% 2,80 280, 00 n. 50 barattoli di puro fruttosio 10% 4,40 220, 00 n. 30 tavolette di cioccolato senza zucchero 10% 2,70 81, 00 n. 150 confezioni di fette biscottate senza glutine 10% 3,46 519, 00 1 100, 00 base imponibile IVA 110, 00 IVA 1 210, 00 Totale fattura Contributo ambientale CONAI assolto ■ fattura semplificata (L. 24/12/2012, n. 228) Per le operazioni di importo fino a 100 euro, si può emettere una fattura semplificata, così definita in quanto contenente un limitato numero di elementi rispetto a quanto previsto per la fattura ordinaria. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il predetto limite potrà essere elevato a 400 euro ed essere prevista la facoltà di emettere fatture semplificate, senza limiti di importo, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da determinate categorie di soggetti. Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. Nella fattura semplificata è possibile indicare solo la partita IVA o il codice fiscale del cliente (in luogo dei dati identificativi), una sintetica descrizione dei beni ceduti o servizi prestati (anziché la quantità, natura e qualità), il corrispettivo totale e l’IVA o l’aliquota per calcolarla (al posto della base imponibile e dell’imposta). La fattura semplificata non può essere utilizzata per le cessioni intracomunitarie né per le operazioni extraterritoriali verso soggetti passivi UE. Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione è stato esteso anche alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale; ad esempio, se un’azienda •3• italiana vende a un cliente francese un’attrezzatura usata esistente presso una propria filiale in Cina (operazione non territoriale), deve emettere fattura senza addebitare l’IVA. CASO 1 È consentito emettere fatture, ordinarie o semplificate, anche con apparecchi misuratori fiscali, come il registratore di cassa, in genere utilizzato per l’emissione dello scontrino. Emissione di una fattura semplificata Il 20/1 la panetteria Mario Laganà ha venduto al Ristorante L’Eden s.r.l. n. 80 baguette a 0,60 euro l’una + IVA 4%. Poiché l’ammontare complessivo dovuto dal cliente (IVA compresa) non supera l’importo di 100 euro, la panetteria si avvale della facoltà di emettere la fattura in modalità semplificata. Presentiamo la fattura n. 176. Osserviamo che la semplificazione rispetto alla fattura ordinaria risulterebbe ancora più evidente, se la panetteria avesse effettuato l’emissione con registratore di cassa (come consentito dalle nuove norme). Panetteria Mario Laganà Piazza Verdi, 1 01100 Viterbo (VT) ☎ 0761 345677 – Fax 0761 345670 panetterialagana@legalmail.it Codice fiscale LGNMRA88C58M082C Partita IVA e Registro imprese Viterbo 00119720564 Spett. Partita IVA 00507790561 Partita IVA (codice fiscale) cliente 00507790561 Fattura n. 176/20.. del 20/01/20.. Consegna FMC Quantità n. 80 Trasporto ns. mezzo Imballaggio gratuito Descrizione (natura e qualità) % IVA baguette di nostra produzione Pagamento pronta cassa Prezzi unitari Importi 4% Totale fattura 49, 92 Contributo ambientale CONAI assolto ■ reverse charge Per combattere fenomeni evasivi, con riferimento a specifiche operazioni individuate dalla legge si attua un’inversione contabile degli obblighi fiscali connessi al versamento dell’IVA, che sono trasferiti dal cedente o prestatore all’acquirente; questo meccanismo è anche indicato con l’espressione inglese reverse charge e, riguarda, tra le altre, le prestazioni di servizi (compresa la manodopera) nel settore edile, le cessioni di telefoni cellulari (nella fase distributiva che precede il dettaglio), le cessioni di oro industriale, le cessioni di rottami. CASO 2 Il reverse charge si applica come segue: • il cedente/prestatore, in deroga alle regole ordinarie, emette fattura senza addebitare l’IVA con la dicitura obbligatoria «inversione contabile»; • l’acquirente deve integrare la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta, e poi, annotare il documento nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture d’acquisto (ai fini della detrazione). Cessione di oro industriale La Gold Line s.p.a. ha venduto all’Oreficeria Specchi s.r.l. montature di oro (semilavorati) da rifinire con gemme preziose. La cessione è soggetta al meccanismo del reverse charge e, quindi, la fattura viene emessa senza addebito dell’IVA. Dopo aver ricevuto la fattura, l’Oreficeria Specchi s.r.l. provvede a integrarla secondo le norme di legge. Presentiamo la parte tabellare della fattura emessa dalla Gold Line s.p.a. con le indicazioni inserite dell’acquirente. Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. •4• Quantità Descrizione (natura e qualità) % IVA n. 20 montature di oro da 40 g, purezza 700/1000 base imponibile IVA IVA 21% Totale fattura Prezzi unitari 65,00 Importi 1 300, 00 1 300, 00 273, 00 1 573, 00 indicazioni inserite dall’acquirente in applicazione del reverse charge inversione contabile (art. 17, comma 5, DPR n. 633/1972) ■ diciture obbligatorie (L. 24/12/2012, n. 228) Nelle fatture che non recano addebito di imposta si deve specificare la tipologia dell’operazione, inserendo una delle seguenti diciture obbligatorie: «operazione non imponibile», «operazione esente», «regime del margine – agenzie di viaggio», «regime del margine – beni usati», «regime del margine – oggetti d’arte», «inversione contabile», «operazione non soggetta», «autofatturazione». È, invece, facoltativa l’indicazione della norma di riferimento. ■ • i trasporti di persone a mezzo taxi; • le cessioni di tabacchi, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di giornali quotidiani e periodici; scontrino fiscale e ricevuta fiscale L’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento dell’operazione, per i soggetti che esercitano le seguenti attività: • commercio al dettaglio; • prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti ecc.); • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione di clienti (parrucchierie, lavanderie, idraulici, meccanici ecc.). Ai fini della lotta all’evasione fiscale, in luogo della fattura tali soggetti devono certificare i corrispettivi con emissione a loro scelta di uno scontrino fiscale o di una ricevuta fiscale. Lo scontrino fiscale deve essere emesso mediante registratore di cassa e rilasciato al cliente al momento del pagamento oppure della consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione, se avvengono prima del pagamento. La ricevuta fiscale deve essere emessa (entro gli stessi momenti individuati con riferimento allo scontrino) in due esemplari, di cui uno va rilasciato al cliente, mentre l’altro deve essere conservato dall’esercente. È compilata a ricalco su bollettari con moduli prenumerati, che devono essere stampati da tipografie autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze. ■ te il totale dei corrispettivi giornalieri anche le catene di piccoli dettaglianti che operano con più punti di vendita sul territorio nazionale e realizzano un volume annuo d’affari aggregato superiore a 10 milioni di euro. Determinate operazioni, oltre a non dover essere fatturate, sono anche esonerate da ogni obbligo di documentazione (l’adempimento risulterebbe gravoso e privo di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli fiscali); tra queste: • le cessioni e le prestazioni effettuate tramite apparecchi automatici a gettone o a moneta (distributori di bibite, merendine, biscotti ecc., parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte); • le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali o scolastiche; • le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida rese dalle autoscuole; • le cessioni, da parte di venditori ambulanti privi di strutture motorizzate, di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, cartoline e souvenirs; • le somministrazioni di alimenti e bevande rese in forma itinerante in stadi, stazioni ferroviarie o altri luoghi pubblici. esoneri dall’obbligo di certificazione (L. 17/12/2012, n. 221) Per le aziende della grande distribuzione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, distintamente per ogni punto di vendita, sostituisce l’obbligo di certificazione dei corrispettivi stessi. Possono non emettere scontrini fiscali e inviare digitalmenTutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. •5• Pantaloni Totale corrispettivo (IVA inclusa) Data 23/02/20.. Ricevuta fiscale n. 329 € 5,00 € 5,00 ■ esigibilità L’IVA è esigibile nel momento in cui l’operazione si considera effettuata; tale momento coincide: • per la vendita di beni immobili, con la stipulazione dell’atto notarile; • per la vendita di beni mobili (merci), con la consegna o spedizione al cliente; • per la prestazione di servizi, con il pagamento del corrispettivo. • le generalità del venditore , del compratore e dell’eventuale incaricato del trasporto (vettore ); • la descrizione della natura, qualità e quantità della merce trasportata . Per le movimentazioni di merci senza passaggi di proprietà, il DDT deve essere integrato con la causale del trasporto diversa dalla vendita (prodotti in prova, materie in lavorazione presso terzi, reso di merce ecc.); diversamente, si presume che il trasporto sia stato effettuato a titolo di vendita. In generale, è previsto l’obbligo di emettere una fattura immediata nello stesso giorno in cui è compiuta l’operazione. ■ fattura immediata La fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui l’operazione è effettuata; deve essere consegnata, spedita, trasmessa (tramite posta ordinaria, fax, e-mail, PEC ecc.) o, comunque, messa a disposizione della controparte nel medesimo giorno. ■ documento di trasporto o consegna (DDT) Per la cessione di merci la legge consente di rinviare il momento di emissione della fattura, se l’effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione al cliente) risulta da un documento di trasporto o consegna. Il documento di trasporto o consegna (DDT) deve essere emesso dal venditore, prima dell’inizio del trasporto o della consegna della merce, in due esemplari: uno è trattenuto dallo stesso venditore, l’altro è rilasciato a chi ritira la merce (compratore o vettore incaricato del trasporto); non deve necessariamente accompagnare la merce e può anche essere spedito o inviato per fax oppure emesso in forma di documento informatico. Come la fattura, anche il DDT può essere redatto secondo uno schema libero (senza vincoli di aspetto grafico, dimensioni o tracciato); deve contenere i seguenti elementi: • il numero progressivo attribuito al documento; • la data di consegna o spedizione della merce (se emesso prima della partenza, si deve indicare anche la data di emissione ); CASO 3 ■ scheda di trasporto Il trasporto stradale di merci tramite vettore richiede la compilazione di un ulteriore documento, detto scheda di trasporto, da parte del soggetto (committente) che ha incaricato il vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dal DDT, che in tal caso deve scortare la merce durante il viaggio e contenere specifici elementi: generalità del committente del trasporto, caratteri dell’imballaggio (bancali, sacchi, cartoni ecc.), luoghi di carico e di scarico della merce, numero di iscrizione del vettore all’Albo dei trasportatori , firma del committente del trasporto . ■ fattura differita (L. 24/12/2012, n. 228) Per la cessione di merci la cui consegna o spedizione è comprovata da DDT, si può emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione; la fattura differita deve contenere, oltre agli elementi obbligatori esaminati in precedenza, gli estremi (data e numero) del DDT di riferimento. La legge permette di riepilogare in una sola fattura tutte le cessioni effettuate nei confronti di uno stesso cliente nel corso di un mese solare; la fattura riepilogativa deve riportare gli estremi dei DDT relativi alle consegne o spedizioni effettuate in quel mese. Anche per le prestazioni di servizi rese nello stesso mese solare nei confronti del medesimo cliente, individuabili attraverso idonea documentazione, si può emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. La fatturazione differita, in passato consentita solo per le vendite di beni, è stata infatti estesa alle forniture di servizi. Emissione del DDT e della fattura differita per cessione di merci La SportTecnica s.p.a. ha venduto al Centro Fitness di Paolo Romagnoli le seguenti merci (IVA normale): • n. 10 tute di acetato; prezzo unitario 85 euro; • n. 20 giacche a vento di goretex; prezzo unitario 220 euro; • n. 15 paia di scarpe da jogging; prezzo unitario 70 euro. La merce è stata spedita il 26/2 tramite Servizi Logistici s.r.l. che ha provveduto al trasporto. Condizioni di vendita: consegna FMC (porto franco), imballo gratis, sconto incondizionato 15%, pagamento con bonifico bancario a 90 giorni data fattura. Presentiamo il DDT n. 968 e la fattura differita n. 915 emessa dalla SportTecnica s.p.a. il 1° marzo. Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. •6• SportTecnica s.p.a. Via Mattei, 55 – Zona Industriale Levante 40138 Bologna (BO) ☎ 051 513291 – fax 051 510208 Capitale sociale 2 000 000 € i.v. Partita IVA 00826900376 Registro imprese Bologna 00826900376 Spett. Centro Fitness di Paolo Romagnoli Piazza Ugo Bassi, 5 60127 ANCONA (AN) Documento di trasporto o consegna n. 968 del 26/02/20.. Descrizione della merce trasportata Natura, qualità e caratteri dell’imballaggio Quantità n. 10 n. 20 n. 15 tute di acetato giacche a vento di goretex paia di scarpe da jogging Causale del trasporto vendita Inizio trasporto (data/ora) 26/02/20..; ore 10.40 Trasporto a cura del mittente destinatario ✖ vettore Luogo di carico della merce SportTecnica s.p.a. Via Mattei, 55 – 40138 Bologna (BO) Luogo di scarico della merce Centro Fitness di Paolo Romagnoli Piazza Ugo Bassi, 5 – 60127 Ancona (AN) Vettore Servizi Logistici s.r.l. Via Emilia Ponente, 207 – 40133 Bologna (BO) Partita IVA 00041190375 – servizilogistici@legalmail.it Committente del trasporto SportTecnica s.p.a. (Ufficio magazzino) Bologna, 26/02/20.. Albo autotrasportatori n. 11490 SportTecnica s.p.a. Via Mattei, 55 – Zona Industriale Levante 40138 Bologna (BO) ☎ 051 513291 – fax 051 510208 Capitale sociale 2 000 000 € i.v. Partita IVA 00826900376 Registro imprese Bologna 00826900376 Spett. Centro Fitness di Paolo Romagnoli Piazza Ugo Bassi, 5 60127 ANCONA (AN) Documento di trasporto o consegna Fattura n. 915/20.. del 01/03/20.. Partita IVA (codice fiscale) cliente 00701030424 Consegna FMC Quantità n. 10 n. 20 n. 15 Trasporto Servizi Logistici s.r.l. (porto franco) Descrizione (natura e qualità) tute di acetato giacche a vento di goretex scarpe da jogging data 26/02/20.. Pagamento bonifico bancario 90 gg dffm % IVA 21% 21% 21% sconto incondizionato 15% base imponibile IVA IVA Totale fattura Contributo ambientale CONAI assolto Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. n. 968 Imballaggio gratuito •7• Prezzi unitari 85,00 220,00 70,00 Importi 850, 00 4 400, 00 1 050, 00 6 300, 00 – 945, 00 5 355, 00 1 124, 55 6 479, 55 CASO 4 Fattura differita per prestazioni di servizi In conformità al contratto n. 158/20.., la Safety Lift s.r.l. alle date 4/6 e 28/6 ha eseguito a favore dell’Hotel Archimede interventi di riparazione degli ascensori, rispettivamente, documentati dai rapporti giornalieri n. 7 e n. 31. Presentiamo la fattura differita n. 148 emessa dalla Safety Lift s.r.l. il 15/7. Safety Lift s.r.l. Spett. Hotel Archimede di Carmela Marino & C. s.a.s. Viale della Repubblica, 4 84010 Ravello (SA) Corso Garibaldi, 152 84100 Salerno (SA) ☎ 089 859800 – fax 089 859820 Capitale sociale 600 000 € i.v. Partita IVA (Registro imprese Salerno) 00315080654 Rapporti giornalieri Fattura n. 148/20.. del 15/07/20.. Partita IVA (codice fiscale) cliente 00390710655 Riferimento: contratto assistenza n. 158/20.. n. 7 n. 31 data 04/06/20.. data 28/06/20.. Descrizione della prestazione ■ n. 2 interventi di riparazione degli ascensori (importo 600 €/intervento), eseguiti nel mese di giugno presso la Vs. struttura di Ravello [articolo 21, comma 4, lettera a), DPR n. 633/1972] base imponibile IVA IVA 21% 1 200, 00 252, 00 Totale fattura 1 452, 00 pagamento anticipato Quando il valore della fornitura è molto elevato, i beni sono fabbricati su ordinazione oppure il venditore intende cautelarsi nei confronti di un cliente nuovo o poco affidabile, il contratto può prevedere il pagamento anticipato, cioè da eseguire prima della consegna o spedizione dei beni. In questi casi, l’operazione CASO 5 si considera effettuata, limitatamente all’importo regolato in anticipo, alla data stessa del pagamento. Pertanto, il venditore deve immediatamente emettere una fattura di acconto per l’importo riscosso, che è soggetto a IVA. Poi, a consegna o spedizione eseguita, deve emettere un’ulteriore fattura a saldo, calcolando l’IVA sull’importo della fornitura diminuito dell’acconto. Fattura di acconto e fattura a saldo In data 5/10 la Si.Tex. s.r.l. stipula con l’industriale Franco Borghetti un contratto per la vendita di un macchinario del prezzo di 450 000 euro + IVA; regolamento 1/3 anticipato, 2/3 a collaudo eseguito. In conformità agli accordi raggiunti, alla firma del contratto l’industriale rilascia un assegno di 181 500 euro e la società venditrice emette fattura di acconto n. 942. Terminato il collaudo del macchinario, il 30/10 la Sitex s.r.l. emette fattura a saldo n. 1006. Presentiamo le parti tabellari della fattura di acconto e della fattura a saldo emesse dalla Si.Tex. s.r.l. L’importo dell’assegno rilasciato dal cliente è comprensivo di IVA; pertanto, la società venditrice deve scomporlo, indicando separatamente in fattura l’ammontare dell’acconto e quello dell’imposta: 121 : 100 = 181 500 : x x = 150 000 euro importo dell’acconto (181 500 – 150 000) = 31 500 euro importo dell’IVA Fattura di acconto n. 942 del 5/10/20.. Acconto per cessione macchinario 150 000, 00 (450 000 × 1/3) 31 500, 00 IVA 21% Totale fattura 181 500, 00 Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. •8• Fattura a saldo n. 1006 del 30/10/20.. Macchinario 450 000, 00 Acconto già versato (ns. fattura n. 942/20..) – 150 000, 00 300 000, 00 63 000, 00 IVA 21% Totale fattura 363 000, 00 ■ base imponibile IVA La base imponibile IVA è costituita dal prezzo complessivo pattuito per la cessione dei beni o per la prestazione dei servizi, comprensivo di tutti gli oneri che si riferiscono all’operazione. Nelle vendite di merci concorrono a formare la base imponibile IVA: • il prezzo della merce, al netto di sconti incondizionati stabiliti in contratto; prezzo della merce base imponibile ■ sconti incondizionati – + IVA + + costi accessori documentati + Gli sconti mercantili sono riduzioni di prezzo calcolate in base a percentuali senza tenere conto del tempo. Si distinguono in sconti incondizionati e sconti condizionati. Gli sconti incondizionati non sono subordinati ad alcuna condizione e sono concessi ai clienti secondo quanto previsto in contratto. Hanno la funzione di determinare i prezzi effettivamente praticati alla clientela, differenziandoli secondo le politiche commerciali perseguite. Si riscontrano quando le contrattazioni si svolgono a prezzi di listino, che sono diversificati attraverso la concessione di sconti in base a vari criteri: • i rapporti con la clientela per fidelizzarla e incrementarla nel tempo; ad esempio, sconto 15% ai clienti importanti; sconto 5% ai nuovi clienti; • l’ammontare del singolo ordine per invogliare i clienti a effettuare maggiori acquisti; ad esempio, sconto quantità 4% per ordini superiori a 3 000 pezzi, 8% per ordini superiori a 5 000 pezzi; • il prodotto o il periodo dell’anno in cui avviene la vendita per favorire, con riduzioni di prezzo, il lancio di nuovi articoli sul mercato, la diffusione di quelli già esistenti o lo smaltimento di scorte di magazzino eccessive; ad esempio, sconto promozionale 25% sui nuovi prodotti, 30% sui prodotti fuori catalogo; sconto promozionale 15% nella bassa stagione. Per molti beni di largo consumo (elettrodomestici, arredamento, vestiario, cosmetici ecc.) le aziende produttrici fissano con appo- 6 Non concorrono a formare la base imponibile, e quindi non sono soggetti a IVA, ma rientrano nel totale fattura: • i costi accessori documentati, anticipati dal venditore in nome e per conto del compratore; • le cauzioni per imballaggio a rendere; • gli interessi di dilazione, se esposti in fattura (la fatturazione è facoltativa). costi accessori non documentati sconti mercantili CASO • i costi accessori non documentati addebitati al compratore; • l’imballaggio fatturato a parte. imballaggio fatturato + cauzioni imballi a rendere + interessi di dilazione base imponibile = = totale fattura siti listini i prezzi imposti per la vendita al pubblico; poi, praticano ai rivenditori, cioè agli intermediari commerciali che si occupano della distribuzione dei beni, percentuali di sconto differenziate sui prezzi imposti (ad esempio, sconto di distribuzione 40% ai grossisti, 20% ai dettaglianti). Gli sconti incondizionati sono conteggiati nella parte tabellare della fattura. L’IVA viene, infatti, calcolata sul prezzo di vendita diminuito degli sconti, che riducono la base imponibile. Gli sconti condizionati sono subordinati a specifiche condizioni e sono concessi ai clienti solo se queste si verificano. Spesso, i contratti di fornitura prevedono che il cliente possa optare fra più termini di pagamento alternativi, cui si collega l’applicazione di uno sconto in caso di scelta del termine più breve. Ne è un esempio la clausola «pagamento pronta cassa sconto 2% oppure a 90 giorni prezzo pieno». Un’altra clausola frequente nei contratti di fornitura riguarda la concessione di sconti subordinata al raggiungimento di un prefissato volume di ordini nel corso di un certo periodo di tempo; ad esempio, sconto 10% per acquisti annui superiori a 50 000 euro. Gli sconti condizionati non sono conteggiati in fattura, perché al momento dell’emissione del documento non si è ancora verificato l’evento da cui dipende la loro applicazione (scelta del termine di pagamento da parte del cliente, raggiungimento di un determinato volume annuo di acquisti ecc.). In genere, sono esposti nella parte descrittiva della fattura (dove sono richiamate le condizioni di vendita), ma non incidono sulla determinazione della base imponibile IVA. Fattura con sconti incondizionati e sconti condizionati Un’azienda tessile ha venduto a un commerciante al dettaglio n. 20 coperte matrimoniali di piuma d’oca al prezzo unitario di listino di 625 euro; sconto 10% + 4% per distribuzione e quantità. Gli accordi contrattuali prevedono il pagamento a 60 giorni oppure per contanti con sconto cassa 1%. Presentiamo la parte tabellare della fattura (IVA 21%). Lo sconto per distribuzione e quantità è incondizionato e viene dedotto in fattura prima di calcolare l’IVA. In questo caso lo sconto è espresso con due percentuali (10% + 4%), ma non corrisponde al 14%, in quanto la seconda percentuale (4%) si calcola sull’importo della merce diminuito del primo sconto (10%). Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. •9• Lo sconto cassa è, invece, condizionato; esso non viene dedotto dalla base imponibile IVA, ma sarà calcolato sul totale fattura, se il compratore opterà per il pagamento per contanti (cioè entro 10-20 giorni dalla consegna) e, quindi, dopo l’emissione della fattura stessa. L’importo dello sconto cassa ammonta a (13 068 × 1%) = 130,68 euro. Quantità n. 20 Descrizione (natura e qualità) coperte matrimoniali di piuma d’oca sconto di distribuzione 10% (su 12 500 euro) % IVA 21% Prezzi unitari 625,00 sconto per quantità 4% (su 11 250 euro) base imponibile IVA IVA Totale fattura Importi 12 500, 00 – 1 250, 00 11 250, 00 – 450, 00 10 800, 00 2 268, 00 13 068, 00 Contributo ambientale CONAI assolto ■ costi accessori di vendita I contratti di fornitura prevedono spesso l’addebito al cliente di costi relativi a trasporto, posa in opera, montaggio e collaudo, etichettatura personalizzata, verniciatura e altre prestazioni accessorie. Si distinguono i costi non documentati e i costi documentati. I costi non documentati riguardano prestazioni effettuate direttamente dal venditore (cioè avvalendosi di proprio personale e di propri mezzi) oppure da altri ma a spese dello stesso venditore; sono così chiamati in quanto non sono comprovati da alcun documento e sono addebitati al compratore a forfait (cioè in misura prestabilita). Tali costi concorrono a formare la base imponibile e sono assoggettati a IVA con la stessa aliquota che grava sulle merci vendute. Ad esempio, se il venditore provvede al trasporto con proprie risorse (l’autocarro, il conducente, il carburante), il corrispettivo di questo servizio rientra nella base CASO 7 imponibile con la stessa aliquota IVA che colpisce le merci. In presenza di merci soggette a più aliquote IVA, i costi accessori non documentati devono essere ripartiti in proporzione alle diverse basi imponibili. I costi documentati riguardano prestazioni effettuate da terzi, il cui importo viene anticipato dal venditore in nome e per conto del compratore; sono così chiamati in quanto risultano da apposito documento (fattura), intestato al compratore ed emesso da chi ha eseguito la prestazione. Tali costi sono esclusi dalla base imponibile della fattura del venditore delle merci, in quanto già assoggettati a IVA nella fattura relativa ai servizi accessori. È il caso del trasporto eseguito tramite vettore, che emette fattura comprensiva di IVA intestata al compratore, ma pagata per suo conto dal venditore. Per ottenere il rimborso dal compratore, il venditore addebita nella sua fattura l’importo dei costi documentati di trasporto, senza però assoggettarli ulteriormente a imposta. Fattura a più aliquote IVA con costi non documentati e documentati La Veneto Alimentari s.p.a. ha venduto al Supermarket Convenienza s.r.l. le seguenti merci: • n. 20 cartoni, ciascuno da n. 30 vasetti di confettura, ciascuno a 1,50 euro + IVA 10%; • n. 40 cartoni, ciascuno da n. 25 confezioni di succo di frutta, ciascuna a 1,10 euro + IVA 21%. Il trasporto e la consegna della merce sono effettuati dalla società venditrice con propri autocarri, addebitando per tale servizio l’importo forfetario di 100 euro. Sulle merci vengono applicate etichette personalizzate “Convenienza” a cura della Target s.r.l., la cui fattura di 96,80 euro (IVA inclusa) è regolata dalla Veneto Alimentari s.p.a. in nome e per conto del Supermarket che ha richiesto la personalizzazione. Presentiamo la parte tabellare della fattura emessa dalla Veneto Alimentari s.p.a. I costi di trasporto non documentati, addebitati a forfait per 100 euro, concorrono a formare la base imponibile IVA. Poiché le merci sono soggette a due diverse aliquote IVA, tali costi devono essere ripartiti in proporzione ai rispettivi prezzi: (20 × 30 × 1,50) = 900 euro prezzo delle merci soggette a IVA 10% (confettura) (40 × 25 × 1,10) = 1 100 euro prezzo delle merci soggette a IVA 21% (succo di frutta) costi non documentati 100 = = 0,05 coefficiente di riparto prezzo delle merci 900 + 1 100 Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. • 10 • (0,05 × 900) = (0,05 × 1 100) = 45,00 euro costi non documentati soggetti a IVA 10% 55,00 euro costi non documentati soggetti a IVA 21% 100,00 euro totale costi non documentati merce soggetta a IVA 10% costi non documentati base imponibile IVA 10% euro euro euro 900,00 45,00 945,00 merce soggetta a IVA 21% costi non documentati base imponibile IVA 21% euro euro euro 1 100,00 55,00 1 155,00 I costi di etichettatura di 96,80 euro (IVA compresa) sono stati anticipati dalla società venditrice per conto del cliente e risultano da una separata fattura intestata allo stesso cliente; si tratta, dunque, di costi documentati, che non concorrono a formare la base imponibile IVA e vengono addebitati nella fattura della Veneto Alimentari s.p.a. dopo il calcolo dell’imposta. Quantità n. 20 n. 40 Descrizione (natura e qualità) % IVA 10% cartoni da n. 30 vasetti di confettura cartoni da n. 25 confezioni di succo di frutta costi forfetari di trasporto Totale imponibile Imponibile IVA 4% 0,00 21% Imponibile IVA 10% 945,00 Prezzi unitari 45,00 Importi 900, 00 1 100, 00 2 000, 00 100, 00 2 100, 00 Imponibile IVA 21% 1 155,00 27,50 IVA 4% 0,00 IVA 10% 94,50 IVA 21% 242,55 Totale IVA 337,05 Rimborso spese documentate (art. 15) 96,80 Cauzioni (art. 15) 0,00 Totale fattura 2 533,85 Interessi di dilazione (art. 10) 0,00 Contributo ambientale CONAI assolto ■ imballaggio L’imballaggio è costituito da involucri di vario materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), adibiti a contenere e proteggere la merce durante il trasporto, la conservazione e la manipolazione, nonché a renderne più gradevole l’aspetto estetico; è anche detto confezione o packaging. Si distinguono tre tipi di imballaggio: • l’imballaggio primario o per la vendita; è l’involucro che racchiude e protegge il singolo prodotto, come il flacone di detersivo o la bottiglia di acqua minerale; • l’imballaggio secondario o multiplo; raggruppa più unità di vendita e può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche, come il cartone che contiene più flaconi di detersivo o il film di polietilene che racchiude più bottiglie di acqua minerale; serve a facilitare l’acquisto da parte del consumatore e il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita; • l’imballaggio terziario; è l’involucro che raggruppa gli altri due tipi di imballaggi (primario e secondario) e serve ad agevolare il trasporto e a evitare danneggiamenti ai prodotti Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. durante il trasporto stesso o la manipolazione (cassa di cartone ondulato, pallet ecc.). Tutte le aziende che producono e utilizzano imballaggi devono iscriversi al CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) e versare un contributo ambientale destinato a finanziare attività di raccolta, recupero, riciclo di rifiuti da imballaggio. All’atto della prima cessione di un imballaggio, il produttore deve addebitare in fattura tale contributo, che rientra nella base imponibile IVA, e poi versarlo al CONAI. Le fatture successive, emesse dagli utilizzatori degli imballaggi, devono riportare la dicitura «Contributo ambientale CONAI assolto». ■ clausole relative all’imballaggio Il contratto di compravendita può prevedere le seguenti clausole riguardanti l’imballaggio: • imballaggio gratuito, se viene fornito senza addebitare al cliente alcun importo aggiuntivo, trattandosi generalmente di materiali di scarso valore (cellophane, cartoni ecc.); in tal caso, in fattura non appare la voce “imballaggio” (il prezzo della merce è, però, determinato dal venditore in modo da coprire anche il costo dell’imballaggio); • 11 • • imballaggio fatturato a parte, se viene addebitato al cliente con un prezzo distinto e separato rispetto al prezzo della merce; in tal caso, l’importo dell’imballaggio compare in fattura e concorre a formare la base imponibile IVA con la stessa aliquota che grava sulla merce; CASO 8 • imballaggio a rendere, se non è ceduto ma rimane di proprietà del venditore a cui deve essere restituito entro un termine prefissato. Per garantire il venditore in caso di mancata restituzione, il contratto può prevedere l’addebito di una cauzione, che è esclusa dalla base imponibile IVA (compare in fattura dopo il calcolo dell’imposta). Imballaggio fatturato Un’azienda vinicola ha venduto a un commerciante all’ingrosso 500 ᐉ di vino rosso da tavola al prezzo di 4,80 euro per litro, contenuto in n. 20 damigiane, ognuna fatturata a parte al prezzo di 15 euro. Presentiamo la parte tabellare della fattura emessa con aliquota IVA normale (21%). Quantità ᐉ 500 n. 20 Descrizione (natura e qualità) vino rosso da tavola damigiane base imponibile IVA IVA Totale fattura % IVA 21% Prezzi unitari 4,80 21% 15,00 Importi 2 400, 00 300, 00 2 700, 00 567, 00 3 267, 00 Contributo ambientale CONAI assolto CASO 9 Imballaggio a rendere La LabMed s.p.a. ha venduto al Centro Analisi s.r.l. un microscopio medicale a 3 150 euro + IVA. Per evitare danneggiamenti durante il trasporto, il microscopio viene imballato in una cassa isolante antiurto da rendere entro 20 giorni, dietro versamento di una cauzione di 100 euro. Presentiamo la parte tabellare della fattura. Quantità n. 1 Descrizione (natura e qualità) microscopio medicale IVA cauzione per imballaggi a rendere (art. 15, DPR n. 633/1972) Totale fattura % IVA 21% Prezzi unitari 3 150,00 Importi 3 150, 00 661, 50 100, 00 3 911, 50 Contributo ambientale CONAI assolto ■ interessi di dilazione e interessi di mora ■ Gli interessi di dilazione sono concordati fra i contraenti quale corrispettivo per il pagamento posticipato di una fornitura di beni o servizi; maturano dalla data di concessione della dilazione fino al termine concordato per il pagamento. Sono esenti da IVA e non vi è obbligo di emettere fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento dell’operazione. Gli interessi di mora sono dovuti dal cliente al fornitore a seguito del ritardo del pagamento oltre il termine pattuito; maturano sui debiti già scaduti e non pagati dalla scadenza contrattuale fino alla data di effettivo pagamento. Sono esclusi da IVA e non devono essere fatturati. Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. lotta ai ritardi di pagamento (D.Lgs. 09/11/2012, n. 192) Per combattere abusi e scorrettezze nei rapporti commerciali, è stato fissato per le forniture di beni e servizi tra aziende, e tra queste ed enti pubblici, un termine standard di pagamento di 30 giorni, che decorrono dalla data di consegna o prestazione o di ricevimento della fattura da parte del debitore. Nelle compravendite tra aziende si può pattuire con clausola scritta un termine di pagamento superiore allo standard di 30 giorni (se la dilazione è maggiore di 60 giorni, il termine non deve, però, essere gravemente iniquo per il creditore). Anche nelle transazioni tra aziende ed enti pubblici, se richiesto dalla natura o dall’og- • 12 • getto del contratto, si può concordare per iscritto un termine più ampio ma non oltre 60 giorni. Decorso il termine di 30 giorni o quello maggiore stabilito in contratto, matura automaticamente l’interesse di mora a favore del creditore. L’interesse legale di mora si calcola in base al tasso di riferimento applicato dalla BCE (Banca Centrale Europea) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento aumentato di 8 punti CASO 10 percentuali. Nelle forniture tra aziende le parti possono pattuire un tasso moratorio diverso da quello legale. Nelle transazioni in cui il debitore è un ente pubblico si utilizza sempre il tasso legale di mora. Sono escluse dall’applicazione di queste disposizioni le cessioni agroalimentari, disciplinate da norme di settore, e le operazioni con i consumatori finali. Interessi di dilazione La Padana Latticini s.r.l. ha venduto alla dettagliante Paola Giorgi n. 5 forme di parmigiano reggiano DOP, ognuna da 40 kg, al prezzo di 14,20 euro per kilogrammo + IVA ad aliquota minima (4%). La merce viene consegnata e trasportata con autocarri della società venditrice che addebita costi a forfait per 80 euro; pagamento posticipato a 60 giorni cui si applicano interessi di dilazione al tasso del 5%. Presentiamo la parte tabellare della fattura, contenente l’addebito degli interessi di dilazione. I= 3 036,80 × 5 × 60 = 24,96 euro interessi di dilazione addebitati in fattura 36 500 Quantità Descrizione (natura e qualità) n. 5 forme di parmigiano reggiano DOP da 40 kg costi forfetari di trasporto base imponibile IVA IVA interessi per pagamento dilazionato (art. 10, DPR n. 633/1972) Totale fattura % IVA 4% Prezzi unitari 568,00 Importi 2 840, 00 80, 00 2 920, 00 116, 80 24, 96 3 061, 76 Contributo ambientale CONAI assolto ■ rettifiche della fatturazione Può accadere che, dopo aver emesso una fattura, sopraggiungano circostanze che comportano una modifica delle condizioni contrattuali o fanno venire meno (in tutto o in parte) gli effetti del contratto; in questi casi occorre emettere specifici documenti per rettificare i dati contenuti nella fattura originaria. Le norme IVA stabiliscono regole diverse a seconda che le rettifiche riguardino variazioni in aumento o in diminuzione dell’ammontare addebitato al cliente. ■ variazioni in aumento e fattura integrativa Se successivamente all’emissione della fattura si verifica una variazione in aumento dell’imponibile di un’operazione o della relativa imposta, il venditore deve emettere una fattura integrativa (o nota di addebito). Si tratta di una nuova fattura che si aggiunge a quella originaria per rettificarne in più l’imponibile e l’IVA (come accade nei casi di indicazione di una quantità di merce inferiore a quella realmente venduta o di un prezzo unitario inferiore a quello contrattato) oppure solo l’IVA (come nel caso di erronea applicazione di un’aliquota inferiore a quella prevista dalla legge). L’emissione della fattura integrativa è sempre obbligatoria. riferisce viene meno in tutto o in parte oppure se ne riduce l’ammontare, il venditore può emettere una nota di accredito per correggere in meno l’importo richiesto al cliente. Infatti, le variazioni in diminuzione dell’imponibile sono facoltative (perché la mancata correzione non arreca danni, in termini di minor gettito, all’Amministrazione finanziaria dello Stato) e sono consentite nei seguenti casi: • dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto di fornitura; • applicazione di abbuoni (cioè riduzioni di prezzo per difformità della fornitura rispetto ai requisiti qualitativi pattuiti) o di sconti condizionati previsti in contratto oppure concordati successivamente fra le parti; • restituzione di merci consegnate in eccesso rispetto a quanto ordinato oppure difettose, danneggiate, avariate o comunque inutilizzabili (resi); • inesattezze non dolose (errori) nella fatturazione. Poiché il venditore ha il diritto (ma non l’obbligo) di correggere l’importo dell’IVA, può a sua scelta emettere: • una nota di accredito senza rettifica dell’IVA; ■ variazioni in diminuzione e nota di accredito Se, invece, dopo aver emesso la fattura, l’operazione cui si Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. • una nota di accredito con rettifica dell’IVA (o nota di variazione). • 13 • La nota di accredito deve riportare il riferimento (data e numero) alla fattura originaria oggetto di modifica nonché le indicazioni specifiche da correggere. Sia le note di addebito sia le note di accredito (dette anche CASO 11 fatture rettificative) possono essere emesse, a prescindere dall’importo, in modalità semplificata (ossia con il contenuto minimale previsto per le fatture di ammontare complessivo non superiore a 100 euro). Nota di accredito con variazione IVA Il Centro Fitness di Paolo Romagnoli, dopo aver ricevuto e controllato accuratamente la fornitura (considerata nel precedente Caso 3), si accorge che n. 2 tute di acetato sono invendibili in quanto fallate. Immediatamente, invia un fax di protesta alla società venditrice e restituisce la merce difettosa. La SportTecnica s.p.a. accetta la contestazione ed emette, in data 14 marzo, nota di accredito con rettifica dell’IVA a favore del cliente. Presentiamo la nota di accredito con variazione IVA n. 943. SportTecnica s.p.a. Via Mattei, 55 – Zona Industriale Levante 40138 Bologna (BO) ☎ 051 513291 – fax 051 510208 Capitale sociale 2 000 000 € i.v. Partita IVA 00826900376 Registro imprese Bologna 00826900376 Spett. Centro Fitness di Paolo Romagnoli Piazza Ugo Bassi, 5 60127 ANCONA (AN) Nota di accredito n. 943/20.. del 14/03/20.. Partita IVA (codice fiscale) cliente 00701030424 Vs. reso di merce difettosa da noi vendutaVi, come da ns. fattura n. 915/20.. del 01/03/20.. Quantità n. 2 Descrizione (natura e qualità) % IVA tute di acetato sconto incondizionato 15% base imponibile IVA IVA 21% (arrotondamento al centesimo per eccesso) Totale nota di accredito Prezzi unitari 21% 85,00 Importi – 170, 00 25, 50 – 144, 50 – 30, 35 – 174, 85 Contributo ambientale CONAI assolto GLOSSARIO Le parole dell’azienda PEC (Posta Elettronica Certificata) Riferimento temporale Servizio di recapito di e-mail che ne attesta l’esatto momento di invio e ricezione, rendendo la trasmissione del messaggio elettronico opponibile a terzi. Dal 2013 l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, già in vigore per le società, è stato esteso alle aziende individuali. Certificazione attestante la data e l’ora di formazione di un documento informatico. Firma digitale Tipo di firma elettronica qualificata, basato su un sistema crittografico asimmetrico a due chiavi, una privata (del mittente) e una pubblica (del destinatario), create in modo tale che ciò che viene cifrato con una chiave può essere decifrato solo con l’altra; consente al mittente di garantire, e al destinatario di verificare, l’autenticità e l’integrità di un documento informatico. Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. EDI (Electronic Data Interchange) Sistema di trasmissione elettronica di dati che, mediante reti telematiche nazionali e internazionali, consente lo scambio su scala mondiale di messaggi, strutturati e codificati secondo norme concordate, tra sistemi informativi aziendali (ordinativi, conferme d’ordine, fatture, note di accredito, segnalazioni doganali ecc.). Pallet Piattaforma di legno su cui si dispongono le merci per operazioni di carico e scarico mediante carrelli elevatori. • 14 •