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APPUNTI DIRITTO PUBBLICO

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CORSO DI DIRITTO PUBBLICO 2011
Il corso è suddiviso in:

Parte Introduttiva

Fonti del diritto

Organizzazione dello Stato

Diritti di libertà
PARTE INTRODUTTIVA
NOZIONE DI DIRITTO
Insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i
soggetti di una collettività in un dato momento storico
rapporti tra soggetti
cambiamenti temporali
FUNZIONI DEL DIRITTO (grande insieme delle regole giuridiche)

FUNZIONE REPRESSIVA = Repressione di comportamenti socialmente pericolosi (neminem
laedere)
Diritto Penale – Diritto Amministrativo – Diritto Tributario
( es. Art. 624 c.penale - Furto )

FUNZIONE ALLOCATIVA = Attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi
Diritto civile – Diritto commerciale – Diritto Tributario – Diritto
Amministrativo
( es. Art. 832 codice civile – Diritto di proprietà )

FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERI = Istituzione ed assegnazione di poteri pubblici
Diritto Costituzionale – Diritto Amministrativo (D. Pubblico)
Diritto Tributario – Diritto Processuale
( es. Art. 70 Costituzione – Funzione legislativa/potere alle
due Camere ) ( es.: potere costituente: nel 1948 in Italia,
oggi, in Nord-Africa )
DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO PRIVATO
Attività ed organizzazione dei pubblici
poteri e loro rapporti con i soggetti privati
Rapporti tra soggetti privati
Diritto Costituzionale
Diritto Amministrativo
Diritto Regionale ed Enti locali
Diritto Penale – Diritto Processuale
Civile, Penale ed Amministrativo
Diritto Tributario
Diritto Internazionale
Diritto Privato – Diritto Commerciale
Diritto Fallimentare
Diritto Industriale
Diritto di Famiglia
GRUPPO SOCIALE
Aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla
soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni
o
o
NECESSARIA = Stato – Famiglia ( in cui si nasce )
VOLONTARIA = Associazione culturale, sportiva, partito politico, sindacato
( famiglia che una persona si crea ) – Interessi a lui affini
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All‟interno del gruppo sociale si creano
… e si creano
RAPPORTI tra i soggetti che lo compongono
REGOLE che disciplinano tali rapporti
… che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo attraverso il
CONSENSO
Vi sono due tipologie di regole :
REGOLE ISTITUZIONALI

Valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito
(artt. 1-54 Cost.)

Principi Fondamentali
REGOLE ORGANIZZATIVE
disciplinano  Organizzazione e struttura del gruppo sociale
E’ necessario che il gruppo sociale esprima un :
PRINCIPIO ORDINATORE
che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e
stabilizzi nel tempo tale composizione
Il PRINCIPIO ORDINATORE può operare come :
un

TIRANNIA = prevalenza degli interessi di in singolo su tutti i componenti del gruppo sociale

OLIGARCHIA = prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo
sociale

DEMOCRAZIA = garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati
Strumenti che garantiscono la democrazia
 SEPARAZIONE DEI POTERI ( r. organizzative )
 GARANZIA COSTITUZIONALE DELLE LIBERTA’ ( r. istituzionali )
GRUPPO SOCIALE
REGOLE ISTITUZIONALI
REGOLE ORGANIZZATIVE
PRINCIPIO ORDINATORE
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LA COSTITUZIONE ITALIANA
Entrata in vigore 1 gennaio 1948
REGOLE ISTITUZIONALI
Dall‟articolo 1 al 54
PRINCIPI FONDAMENTALI, valori intorno ai quali si è costituito il gruppo
sociale Stato
Principi Fondamentali e I Parte della Costituzione
REGOLE ORGANIZZATIVE
dall‟articolo 55 al 139
Volte ad assicurare la tutela di quei valori
II Parte della Costituzione
Occorre rimarcare che attualmente ci troviamo in presenza di un POTERE COSTITUITO, l‟unico in atto oggi
in Italia, ovvero il potere del Parlamento così come deriva dalla Costituzione e dai suoi limiti, che è cosa ben
diversa dal POTERE COSTITUENTE, ovvero quello degli anni 1946-1947, che ha cessato di esistere dopo
la nascita della Costituzione italiana, esaurendosi nel 1947.
TEORIE GIURIDICHE
TEORIA ISTITUZIONALE di SANTI ROMANO
Della Pluralità degli ordinamenti giuridici
Ogni gruppo sociale costituisce un ORDINAMENTO GIURIDICO - ISTITUZIONE – CORPO SOCIALE
ORGANIZZATO, si propone il conseguimento di fini comuni e assume delle regole. Da questo deriva
la pluralità degli ordinamenti giuridici.
ORDINAMENTO GIURIDICO : Complesso di norme che traggono la loro GIURIDICITA’ dal fatto di
essere ESPRESSIONE della struttura del gruppo

ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO o SOVRANO che non riconosce nessun soggetto a
se superiore. La sovranità risiede sempre nello Stato – Tutti gli altri ordinamenti sono derivati
(comuni, province, regioni, verso il basso, e anche Unione Europea, verso l‟alto)
Sullo stesso territorio non possono coesistere più ordinamenti sovrani, la sovranità è unica. Ad un
ordinamento sovrano od originario possono però corrispondere molti ordinamenti derivati.

ORDINAMENTO GIURIDICO DERIVATO (AUTONOMO) in quanto deriva i propri poteri da un
ordinamento superiore
Esempi di ordinamenti derivati sono Comuni, Province, Regioni, verso il basso, mentre le Prefetture
sono semplicemente delle circoscrizioni del potere statale che coincidono col territorio provinciale e non
degli enti autonomi, e anche l‟Unione Europea, verso l‟alto, il Parlamento Europeo come derivazione del
potere dei Consigli dei Ministri degli Stati membri.
TEORIA NORMATIVA di HANS KELSEN (Germania)
Ogni norma trova fondamento in una norma superiore
Tutte le norme trovano fondamento e validità nella NORMA FONDAMENTALE
Problema della norma fondamentale: è UNA NORMA PRESUPPOSTA COME ULTIMA E SUPREMA LA
CUI VALIDITA’ NON PUO’ ESSERE DEDOTTA
( in Italia la COSTITUZIONE ) - Se la norma inferiore non rispetta la superiore è illegale
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NORMA GIURIDICA
La norma giuridica detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale che possono
essere:

Scritte

Non scritte

Consuetudinarie
Le caratteristiche sono :

Generalità = applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti ( le norme speciali si
riferiscono ad ipotesi determinate )

Astrattezza = ripetibilità dell’applicazione nel tempo ( le norme eccezionali si riferiscono a
Tutti i soggetti
Tutti i casi specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo )
Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto
con le norme scritte.
Generalità = Tutti i soggetti
Astrattezza = Tutti i casi
ATTI GIURIDICI = Atti derivanti dalla manifestazione della volontà giuridica dell‟uomo
FATTI GIURIDICI = Fatti presi in considerazione di per se e non in quanto determinati da una espressa
manifestazione di volontà ( eventi naturali – nascita e morte )
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ = una norma è effettiva quando è osservata, rispettata dai consociati (
concreta applicazione ). Infatti non è sufficiente che una determinata regola
sia prevista come tale, ma a ciò deve accompagnarsi l‟effettivo
adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa.
Destinatari delle norme giuridiche sono i
SOGGETTI DI DIRITTO = Centro di imputazione di interessi socialmente e giuridicamente rilevanti
Posizioni giuridiche soggettive

Persone Fisiche

Persone Giuridiche
Persone Fisiche
CAPACITÀ GIURIDICA
Art. 1 c.c. - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita
 Idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive
CAPACITÀ DI AGIRE
Art. 2 c.c. – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista
la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro.
In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
 Capacità di agire cioè di compiere atti giuridici volti a costituire, modificare od estinguere
posizioni giuridiche - 18° anno - Le cause che limitano la capacità di agire sono : l‟incapacità
legale ( minori, infermi di mente ecc.) l‟incapacità naturale
E’ soggetto di diritto chi ha la capacità giuridica, la quale indica l’idoneità ad essere titolari di
situazione giuridiche soggettive, cioè l’idoneità ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi.
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Persone Giuridiche

Pubbliche ( Art. 11 c.c - Le province e i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.)

Private ( Art. 1 D.P.R. 10/02/2000 nr. 361 - acquistano personalità giuridica con l‟iscrizione nel
registro delle persone giuridiche - es. associazioni, società commerciali come S.p.a. ed S.r.l. )
Autonomia Patrimoniale
Art. 1.
Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da
coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia
e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e
dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme
di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla
domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede
all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se,
nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero
non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto,
d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i
casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del
Ministero per i beni e le attività culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In
mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.
Per quanto riguarda la capacità di agire la persona giuridica opera attraverso i suoi organi cioè
amministratori, presidente o dai singoli membri se autorizzati ed è imputata direttamente alla persona
giuridica
POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
DI SVANTAGGIO ( PASSIVE )
DOVERI
OBBLIGHI
ONERI
DI VANTAGGIO ( ATTIVE )
Rapporto sinallagmatico
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POTERE GIURIDICO
FACOLTA‟
DIRITTI SOGGETTIVI
INTERESSI LEGITTIMI
INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO
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Di SVANTAGGIO o PASSIVE
DOVERE = E‟ una situazione giuridica imputabile ad una generalità di soggetti, prevista per la soddisfazione
di un interesse generale
Art. 4 Cost. - Dovere di svolgere un‟attività lavorativa
Art. 30 Cost. - Dovere di mantenere i figli
tenuta dell‟ordine pubblico
Art. 53 Cost. - Dovere di concorrere alle spese pubbliche
OBBLIGO = Un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro
soggetto cui l‟ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere l‟osservanza
( Obbligo di prestare la propria opera nell‟ambito di un rapporto di lavoro – Obbligo del genitore
di mantenere i propri figli )
ONERE = E‟ una situazione giuridica in base alla quale un soggetto può scegliere se tenere un determinato
comportamento al fine di ottenere un certo risultato.
( è meno del dovere e dell‟obbligo: posizione giuridica particolare, meno generalista )
Di VANTAGGIO o ATTIVE
POTERE GIURIDICO = imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse
rilevante proprio od altrui
( es. Art. 51 cost. possibilità di accedere a cariche elettive )
FACOLTA’ = Capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti
DIRITTI SOGGETTIVI = Tutela diretta ed immediata azionabile avanti al giudice ordinario.
Si distinguono in:


DIRITTI ASSOLUTI ( vincola tutti i soggetti dell‟ordinamento )
Sono riconosciuti ad un soggetto nei confronto di tutti.

Diritti Fondamentali ( Art. da 1 a 54 Cost. - es. Art.42 proprietà )

Diritti Reali ( Diritti di godimento e di garanzia - es. Diritto di proprietà )
DIRITTI RELATIVI ( vincola solo soggetti determinati )
( es. Diritti di credito )
INTERESSI LEGITTIMI = Verso i poteri pubblici – Tutela indiretta e mediata ( giudice amministrativo )
Non protetti direttamente ma solo in quanto coincidenti con l‟interesse pubblico
( Es. l‟interesse di un soggetto all‟esclusione dalla graduatoria di un concorso dei
concorrenti privi dei requisiti )
INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO = Privi di tutela giuridica ( es. interesse di alcuni cittadini ad avere un
lampione sulla strada - si possono far valere in sede elettorale )
CONCORSO PUBBLICO
POTERE GIURIDICO = Riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di
parità - Art. 97 c. 3 Cost. DIRITTO SOGGETTIVO = a partecipare ad un concorso pubblico a seguito della pubblicazione del
bando di concorso
ONERE = possibilità di scegliere se iscriversi secondo le modalità ed entro i termini fissati nel bando
di concorso, al fine di poter partecipare alle prove
INTERESSE LEGITTIMO = al regolare svolgimento del concorso in conformità alla relativa disciplina
posta nel pubblico interesse
INTERESSE SEMPLICE all‟indizione di un concorso
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LA COSTITUZIONE
È entrata in vigore il 1° gennaio 1948 con l‟approvazione da parte dell‟Assemblea Costituente, a seguito del
referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE
RIGIDA
Limiti alla possibilità di modificazione
 Espressi: Forma Repubblica ( Art. 139 )
 Impliciti: i Principi Fondamentali ( Sentenza Corte Costituzionale n. 1146 del 1988 ) non
sono modificabili “in peius” ma soltanto “in meius” per i consociati
In tutti gli altri casi
e‟ necessario un procedimento aggravato ( Art. 138 Cost. )
Doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere: 1° deliberazione a
maggioranza semplice: metà + 1 dei votanti – 2° deliberazione, ad almeno
tre mesi dalla prima, almeno a maggioranza assoluta: metà + 1 dei
componenti l‟organo (senato: 315 + senatori a vita – camera: 630
deputati).
Se si raggiunge addirittura la maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna
camera nella 2° deliberazione che sono favorevoli la modifica entra
immediatamente in vigore.
Se invece si raggiunge solo la maggioranza assoluta, o comunque non i
2/3, ci sarà la possibilità, entro tre mesi, di proporre un referendum
costituzionale.
Per poterla modificare non è sufficiente un procedimento ordinario
Non sono modificabili i diritti fondamentali
Una Legge Ordinaria che contrasta con la Costituzione è invalida.
Nel sistema giuridico italiano la fonte primaria è la Costituzione ed il giudice chiamato a decidere sulle norme
che contrastano con essa è la Corte Costituzionale.
LUNGA
Su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ma estesa ad
aspetti applicativi e di dettaglio
( Es. misure restrittive della libertà personale - Art. 13 – libertà di stampa - Art. 21 )
Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese ( 139
articoli ).
Contiene numerose riserve di legge costituzionale demandando ad una fonte di pari grado l‟attuazione di
quanto da essa stabilito direttamente.
PROGRAMMATICA
Individua alcuni OBIETTIVI FONDAMENTALI da raggiungere per mezzo di norme c.d. programmatiche

Definiscono una TAVOLA DI VALORI a cui si deve ispirare tutta l‟attività
politica.
Es. attuazione diritti sociali ( lavoro, istruzione, salute ) che devono essere resi
effettivi. Sono obiettivi in positivo
1. NORME PROGRAMMATICHE: ispirano l‟intero ordinamento giuridico ma non bastano a fondare
situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il
legislatore a fornire gli strumenti concreti ( Art. 4 Cost. )
2. NORME PRECETTIVE: Norme immediatamente applicabili dall‟interprete senza necessità di una
ulteriore attività legislativa
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CONTRATTATA ED APERTA
La Costituzione è il risultato di un compromesso tra le forze politiche presenti all‟assemblea costituente.
E‟ orientata verso diverse scelte politiche, economiche e sociali, con il solo limite del rispetto dei valori
fondamentali in essa contenuti.
Programma che può essere integrato ed attuato in modo differente a seconda dei mutamenti sociali,
culturali e politici.
Es.: Art. 41 - L‟iniziativa economica privata è libera.
I diritti soggettivi e gli interessi legittimi si fanno valere :
CIVILE
Giudice di pace
Tribunale Civile
Corte d‟appello civile
Corte di Cassazione civile
PENALE
Giudice di Pace ( dal 2004 )
Tribunale penale
Corte d‟appello penale
Corte di Cassazione penale
LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI
NORME ISTITUZIONALI
REGOLE ISTITUZIONALI
PRINCIPI FONDAMENTALI ( Art. 1-12)
PARTE I
DIRITTI DOVERI DEI CITTADINI ( Art. 13- 54 )
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ( Art. 55 – 139 )
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
LIBERTA’ e CARATTERI FONDAMENTALI
Art.1 Referendum del 02/06/1946 la Repubblica vinse per un scarto di voti molto piccolo
DEMOCRAZIA principio ordinatore ( maggioranza)
PRINCIPIO LAVORISTA
SOVRANITA‟ appartiene al popolo ( elezione del Parlamento )
Forma . SEPARAZIONE DEI POTERI
CONTROLLO E BILANCIAMENTO DEI POTERI
COSTITUZIONE IN SENSO FORMALE : Principi e norme fondamentali che reggono la collettività politica e
la sua organizzazione formalmente stabiliti in un testo scritto ( law in book )
COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE : Vivente – come viene applicata L‟ordine concreto che
caratterizza ogni società: ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante ( law in action )
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE





PRINCIPIO DEMOCRATICO
PRINCIPIO PERSONALISTA
PRINCIPIO PLURALISTA
PRINCIPIO LAVORISTA
PRINCIPIO AUTONOMISTICO
PRINCIPIO DEMOCRATICO
Carattere dell‟assetto politico istituzionale per cui FONTE DEL POTERE POLITICO E‟ IL CONSENSO DEI
GOVERNATI. Principio ordinatore della DEMOCRAZIA. La sovranità appartiene al popolo ( Art. 1 Cost. )
ed è esercitato con strumenti di democrazia:

DIRETTA il popolo si esprime direttamente ( referendum – abrogativo – fonti primarie - o
costituzionale – fonti di rango costituzionale)

RAPPRESENTATIVA ( elezioni politiche e amministrative )
 Parlamentari senza vincolo di mandato
Elezioni politiche - Ordinamento SOVRANO ( Parlamento )
Elezioni amministrative - Ordinamento DERIVATO ( Regioni – Province – Comuni )

ELEMENTI CHE CONCORRONO A REALIZZARE IL PRINCIPIO DEMOCRATICO

PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA ( semplice, assoluta, qualificata )

LIMITATA CON GARANZIE POSTE A TUTELA DELLE MINORANZE

TRASPARENZA NELL‟ESERCIZIO DEI POTERI PUBBLICI

TUTELA DELLE LIBERTA‟ CIVILI

EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALL‟ORGANIZZAZIONE DEL PAESE

SEPARAZIONE DEI POTERI (Montesquieu: legislativo – esecutivo - giudiziario)

GARANZIA DELLA LIBERTA‟
PRINCIPIO PERSONALISTA
Posto come fine fondamentale lo sviluppo della PERSONA UMANA
( Art. 2 Cost. )
Esistono tre gradi di tutela:
1.
Tutela del singolo come individuo
2.
Tutela delle formazioni sociali
3.
Tutela del singolo nelle formazioni sociali
Sfera della PERSONALITÀ FISICA e MORALE INVIOLABILE ( es. Divieto di pena di morte - Art. 27 Cost. )
Art. 3, Comma I, Cost. – principio di uguaglianza formale (Stato liberale)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Disciplinare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse.
Art. 3, Comma II, Cost. – principio di uguaglianza sostanziale (Welfare State)
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Es.: aiuti economici per i soggetti meno abbienti/borse di studio – diritto di difesa/avvocato d‟ufficio
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PRINCIPIO PLURALISTA
È strettamente collegato al principio personalista ed attiene alla tutela delle formazioni sociali ( Art. 2
Cost. ) autonome dello stato, famiglia, sindacati, partiti, confessioni religiose. Anche le associazioni sono
titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa.
Potestà Legislativa
Potestà Normativa
Stato/Regioni (Art. 117 Cost.)
Associazioni, Famiglia
Tutela dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali anche contro poteri privati. ( es. tutela del lavoratori
nell‟impresa L. 300/70 )
PRINCIPIO LAVORISTA
( Art. 1, Comma 1, Cost. ) L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL
LAVORO.
Strumento per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà sociale. (Es.:
dovere di pagare le tasse/imposte in base alla propria capacità contributiva).
Diritto al lavoro come diritto sociale ( Art. 4 Cost. ) – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
NORMA PROGRAMMATICA – (Politiche economiche) - Lavoro utilizzato come criterio valutativo della
posizione da attribuire ai cittadini nello stato.
ART. 139 Cost. – La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, è
immodificabile, se no c‟è il sovvertimento dell‟ordine costituzionale.
PRINCIPIO AUTONOMISTA
( Art. 5 Cost. ) - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
AUTONOMIA = CAPACITA‟ DI PRODURRE NORME GIURIDICHE (Regioni, Provincie, Comuni, Città
Metropolitane, Roma) - Enti Pubblici Territoriali - Legittimati dal basso.
Art. 114 Cost. - Regola di distribuzione del potere politico-amministrativo fra diverse istituzioni autonome
DECENTRAMENTO = TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI DAL CENTRO ALLA PERIFERIA
Es. il PREFETTO coordina gli Uffici Territoriali del Governo e rappresenta il potere esecutivo nella
circoscrizione provinciale. Legittimazione dall‟alto.
Art. 118 Cost.
( La Repubblica = Stato + Autonomie = somma dei due ordinamenti Sovrano e Derivato )
Lo Stato sovrano non potrà minacciare le autonomie locali ( Non sono state previste le Comunità Montane
quindi si possono abolire ) Per le grandi città, CITTA‟ METROPOLITANE, ( es. più di 1 milione di abitanti )
era previsto un ordinamento diverso che però non è mai stato attuato.
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Fonti Costituzionali
LE FONTI DEL DIRITTO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
COSTITUZIONE
Trattati UE
( ex trattati CE )
LEGGI COSTITUZIONALI E
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Fonti Primarie
LEGGE ORDINARIA
Regolamenti degli
Ordini Costituzionali
(fonti extra-ordinem)
Principio di Competenza
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
(Decreti Legge – Decreti Legislativi)
Statuti Regionali
Leggi Regionali
Regolamenti CEE
Direttive CEE
Fonti Secondarie
REFERENDUM ABROGATIVO
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
D.P.R.
Statuti degli
Enti Autonomi
Regolamenti
degli Enti
Autonomi
REGOLAMENTI
INTERMINISTERIALI
D.I.
REGOLAMENTI
MINISTERIALI
D.M - D.P.C.M.
____________________________________________________________
Fonti di rango Costituzionale: le leggi costituzionali sono quelle che integrano il testo della Costituzione
affiancandosi ad esso e soddisfano la riserva di legge costituzionale; le leggi di revisione costituzionale
sono quelle che modificano uno o più articoli della Costituzione; entrambi i tipi di legge per essere adottati
necessitano del procedimento aggravato ex art. 138 già visto per la Costituzione.
Fonti Primarie: a carattere chiuso, cioè solo quelle indicate dalla Costituzione. Leggi ordinarie ( adottate dal
Parlamento attraverso il procedimento legislativo ) - Atti aventi forza di legge ( Decreti Legge, adottati dal
Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza da convertire in legge dal Parlamento entro 60 gg. –
controllo successivo - Decreti legislativi, adottati dal Governo su legge-delega del Parlamento – controllo
preventivo - contenete l’oggetto, cioè la materia, i principi ed i criteri direttivi, il termine ) funzione
legislativa esercitata dal Governo (eccezione) – Due punti di vista: Attivo: possono modificare l‟ordinamento
giuridico come fossero una legge ordinaria – Passivo: capacità di resistere all‟abrogazione da parte di fonti di
rango secondario. - Referendum Abrogativo (abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente
forza di legge dello Stato o delle Regioni) – Regolamenti degli Ordini Costituzionali - Statuti e Leggi regionali.
Fonti secondarie: a carattere aperto nel rispetto del principio di legalità. Regolamenti governativi (D.P.R.) –
Regolamenti interministeriali (D.I.) – Regolamenti ministeriali (D.M. – D.P.C.M.) – sono graduati al loro
interno secondo l‟ordine.
Fonti Extra Ordine – Fuori dal sistema delle Fonti ( es. Consuetudini )
Le fonti di pari grado sono regolate tra loro da un criterio di tipo cronologico.
Tra le fonti primarie ed i regolamenti degli ordini costituzionali si applica il criterio della competenza
(rapporto eccezionale).
Tra una legge ordinaria ed un referendum abrogativo il rapporto è di tipo cronologico.
Rapporti tra fonti di rango diverso sono regolati dal criterio gerarchico, in caso di contrasto la fonte inferiore
è invalida. Es.: tra la costituzione e fonti primarie prevale la prima, in caso di contrasto tra un regolamento
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ed una legge primaria prevale la legge primaria, nel primo caso possiamo avere l‟intervento della Corte
Costituzionale, solo se adita, la cui funzione principale è quella di fare il controllo di legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni che può portare alla declaratoria di
illegittimità costituzionale, cioè la fonte primaria che contrasta con la Costituzione viene dichiarata
incostituzionale.
I tre criteri servono per risolvere i contrasti ( antinomìe ) che possono sorgere tra le fonti.
La fonte secondaria che contrasta con la fonte primaria è invalida e può subire il vaglio (il controllo) da parte
del Giudice ordinario o amministrativo.
Fonti primarie dell‟Unione Europea sono i Trattati, ad ultimo il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1°
dicembre 2009, che devono essere ratificati dai singoli Stati. Fonti secondarie sono i regolamenti,
immediatamente applicati, e le direttive, che necessitano di attività di recepimento dagli Stati membri, e
devono essere convertite in fonti nazionali, normalmente fonti primarie.
Fonti primarie dell‟ordinamento regionale sono gli statuti regionali, le leggi regionali, fonti secondarie sono gli
statuti degli enti autonomi ed i regolamenti degli enti autonomi.
Il criterio di competenza regola i rapporti tra l’ordinamento statale e gli ordinamenti derivati, es.: tra
legge statale e legge regionale applichiamo l‟art. 117 Cost. che disciplina la competenza delle materie
relative, tra leggi statali e fonti dell‟Unione Europea prevale la fonte competente a disciplinare la materia in
esame così come indicato nei Trattati dell‟U.E..
COSTITUZIONE
( Fonte sulle Fonti )
FONTI PRIMARIE a carattere chiuso
( Forza di Legge )
FONTI SECONDARIE a carattere aperto
( Principio di legalità )
Fonti primarie a carattere chiuso perché date dalla costituzione.
Fonti secondarie a carattere aperto: può istituire nuove fonti nel principio di legalità.
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GLOSSARIO
La norma è VIGENTE quando è stata approvata seguendo la procedura prevista dalla Costituzione se è
una legge o dalle leggi se si tratta di un regolamento, la promulgazione del Presidente della Repubblica ed
un periodo di tempo detto la “vacatio legis” ed entra in vigore, normalmente, dopo 15 giorni dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Costituzione italiana è entrata in vigore il
1° gennaio 1948, da allora essa è vigente.
Tuttavia, non tutto ciò che è vigente viene realmente osservato ed allora prende significato il PRINCIPIO DI
EFFETTIVITÀ: una norma è effettiva quando è applicata. Vi sono norme vigenti ma ineffettive, la norma
diventa ineffettiva quando la sua violazione non viene sanzionata ed i cittadini iniziano a credere che quella
norma non esista, non sia cogente o non sia vigente o, ancora, sia stata abrogata; ad esempio: la norma
sull‟uso delle cinture di sicurezza in auto inizialmente era ineffettiva perché non era applicata la sanzione
amministrativa per la sua inosservanza, anche se già vigente; la norma sul finanziamento pubblico dei partiti
politici era vigente ma ineffettiva perché non sanzionata fino al caso di “mani pulite” che vide coinvolto
Bettino Craxi.
Per noi assume particolare importanza lo studio della Costituzione VIVENTE o materiale, che non significa
solo vigente, ma anche applicata e quindi quell‟assetto di poteri che oggi esiste ed è reale nel nostro Paese
e non è esattamente quello scritto ma frutto di un‟INTERPRETAZIONE di una norma scritta in un certo modo
ma da cui si ricava una norma che ha un contenuto diverso.
Altra cosa è se la norma è LEGITTIMA o ILLEGITTIMA: la fonte primaria se viola la Costituzione è illegittima,
si ha quindi il caso dell‟ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Il Parlamento esercita poteri in quanto espressione della sovranità popolare, ma attraverso i limiti previsti
dalla Costituzione e quindi attraverso dei rappresentanti, ma la sovranità dei rappresentanti viene limitata in
ogni caso dalla Costituzione: il Parlamento non può approvare una legge con qualsiasi contenuto solo
perché espressione del popolo. Sia il Parlamento che il popolo hanno l‟obbligo di rispettare tutti i poteri
costituiti con la Costituzione del 1948.
ORIGINI DEL COSTITUZIONALISMO MODERNO
Nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII secolo.
RIVOLUZIONE FRANCESE 1789
RIVOLUZIONE AMERICANA 1774-1781
Trova espressione in tre documenti fondamentali:

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO - Francia - 1789

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA - America - 1779

COSTITUZIONE AMERICANA - America - 1787
COSTITUZIONALISMO NORD AMERICANO
LA COSTITUZIONE: insieme di regole che riflettono un ordine obiettivo e si presenta alla ragione e alla
volontà individuale come un dato preesistente ( leggi divine, tradizione, diritto naturale )
La costituzione garantisce e riconosce come preesistenti DIRITTI FONDAMENTALI già posseduti come
patrimonio individuale e collettivo.
IL POPOLO: comunità con un nuovo legame che supera quello con la madrepatria.
Guerra di indipendenza americana - 1774 – 1781
Ribellione delle 13 colonie inglesi del Nord America (ordinamenti derivati) contro la madrepatria
(ordinamento originario sovrano) e proclamazione della loro indipendenza nel 1776.
La dichiarazione d'indipendenza apre con queste affermazioni: "Noi riteniamo che le seguenti verità siano di
per se stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni
diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Che allo scopo di garantire
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questi diritti, sono creati fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei
governati…"
Nuovo ordinamento Giuridico sovrano
Strutturata in due parti:

TAVOLA DEI DIRITTI - BILL OF RIGHTS
o
Diritti naturali inalienabili che vengono riconosciuti come innati, non attribuiti.
( dottrina filosofica del GIUSNATURALISMO – diritti naturali innati della persona umana )

ORGANIZZAZIONE - FORM OF GOVERNMENT
o
Norme che regolano l‟organizzazione per assicurare la tutela dei diritti.
Il preambolo alla Costituzione recita: "Noi popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione,
garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il
benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere
questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d'America".
Composta da 7 Articoli
o
o
o
o
o
Potere Legislativo ( Art. 1 )
Potere Esecutivo ( Art. 2 )
Potere Giudiziario ( Art. 3 )
Gli Stati ( Art. 4 )
Revisione e vigenza della Costituzione ( Art. 5 - 7 )
Obiettivo BILANCIAMENTO e SEPARAZIONE DEI POTERI, visti come poteri serventi della comunità,
utilizzati per garantire i diritti e basati sul consenso popolare.
Creare un governo stabile ed autorevole che sia espressione diretta della volontà popolare e stabilire
dei limiti costituzionali all’abuso di potere.
La Carta Americana prevede una repubblica presidenziale, basata sulla separazione dei poteri e affida alla
Corte Suprema il compito di vigilare sull‟ordinamento costituzionale.
COSTITUZIONALISMO FRANCESE
LA COSTITUZIONE: insieme di regole capaci di conformare artificialmente l‟ordine politico, prodotte dalla
ragione e/o dalla volontà umana, consapevolmente esercitate in un momento storico preciso.
La costituzione intesa come atto unilaterale di un nuovo potere dominante individuato nella
NAZIONE – Potere costituente – sovvertimento dell’ordine costituito e abbattimento della monarchia.
Esiste un legame antecedente alla Costituzione: vi è, infatti, un‟entità collettiva sovrana già strutturata
denominata NAZIONE, che è il presupposto affinché la Nazione stessa produca la Costituzione. Ciò impone
una radicale rottura con il presente. I diritti devono essere attributi ex-novo e il POPOLO è inteso come
soggetto rivoluzionario.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del cittadino del 1789 sancisce alcuni principi fondamentali ancora
oggi ritenuti essenziali nella formulazione di ogni costituzione.
L'art. 1 stabilisce che "Gli uomini nascono e rimango liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non
possono essere fondate che sull'utilità comune"; l'art. 2 prosegue sancendo come il fine di ogni associazione
politica sia la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo: essi sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza e la resistenza all'oppressione (o diritto di resistenza).
Con la Rivoluzione francese nasce altresì l'idea della sovranità della Nazione. Con l'ancien regime si aveva
ancora un'identificazione tra lo Stato e la persona del Re, emblematica la celebre frase di Re Luigi XIV
"L'Etat c'est moi"; con il passaggio, a seguito della rivoluzione, ad una forma di stato liberale, subentra
l'identificazione tra lo Stato e la Nazione composta da "singoli cittadini eguali". L'art. 3 della Dichiarazione
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sancisce espressamente come "il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun
corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa".
L'art. 16, infine, contiene uno dei principi più importanti: "Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione"; in base a tale principio deriva che
solo il nuovo stato possiede una Costituzione, e non anche l'Ancien Regime.
Ancien Regime
Stato Assoluto
Identificazione tra lo Stato e la persona del Re
Rivoluzione francese
Stato Liberale
Identificazione tra STATO e NAZIONE composta da singoli cittadini eguali
Riassumendo:

Secondo il Costituzionalismo Nord Americano la Costituzione è un insieme di regole che
riflettono un ordine preesistente: La Costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali
già posseduti dall’uomo.

Secondo il costituzionalismo Francese la Costituzione è un insieme di regole prodotte dalla
volontà umana e capaci di conformare artificialmente l’ordine politico: i diritti devono essere
attribuiti.
COSTITUZIONE IN SENSO MODERNO
Solo il nuovo stato possiede una Costituzione. Rottura con l‟ordinamento precedente.

GARANZIA DEI DIRITTI

SEPARAZIONE DEI POTERI
DIRITTO OGGETTIVO: è una regola comune imposta da altri o posta dalle parti che dà luogo a vincoli
reciproci.
DIRITTO SOGGETTIVO: determina in capo ad un soggetto situazioni giuridiche favorevoli o di
vantaggio ( diritti in senso soggettivo ) mentre in capo ad altri determina il
sorgere di corrispondenti situazioni non favorevoli o di svantaggio (
obblighi ) tutelato in modo diretto e immediato.
CARATTERISTICHE DI UNO STATO MODERNO sono:

LA POLITICITA’: l‟ordinamento statale assume fra le proprie finalità la cura almeno potenzialmente
di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato
territorio.

LA SOVRANITA’: supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al suo interno e la sua
indipendenza rispetto a poteri esterni.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
Con la nascita degli Stati Liberali di fine 700 il principio di eguaglianza diviene:

CONDIZIONE NECESSARIA per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una
maggiore giustizia sociale
Il nostro ordinamento riconosce due tipi di EGUAGLIANZA :

IN SENSO FORMALE - Art. 3, Comma 1 - Divieto di discriminazioni
ingiustificate/obbligo di discriminazioni giustificate – Es.: Diritto all‟istruzione -

IN SENSO SOSTANZIALE - Art. 3, Comma 2 -
( In Italia Divorzio solo nel 1970 in Francia già nel 1800 )
( Per situazioni uguali trattamenti uguali, per situazioni diverse trattamenti diversi ).
OBIETTIVO UNIONE EUROPEA migliorare la qualità della vita del singolo e del gruppo sociale.
LIBERTA’ FONDAMENTALI
Nel „700…
Inizialmente concepite come LIBERTA’ NEGATIVE
Limite negativo ai pubblici poteri a garanzia dell‟autonomia
e indipendenza dell‟individuo nei confronti dello stato
( Es. Libertà personali, di domicilio, di comunicazione, ecc )
Nell‟800…
L‟evoluzione dello Stato ha determinato lo sviluppo
delle LIBERTA’ POSITIVE ( O DIRITTI POLITICI )
Comporta una partecipazione attiva alla vita dello
Stato che deve rendere effettivo l‟esercizio delle
Libertà Negative
( Es. Diritto di associazione, di riunione, di voto, ecc. )
Nella prima metà del 900 nascono i DIRITTI SOCIALI
nati al fine di riequilibrare le disparità sociali
mediante l‟intervento dei pubblici poteri
( Es. Diritto al lavoro, alla salute, all‟istruzione )
Art. 3, comma II, Cost.
LIBERTA’ DALLO STATO
↓
Dovere di astensione e
di non Interferenza
LIBERTA’ NELLO STATO
↓
Dovere di azione positiva
dei poteri pubblici
LIBERTA’ MEDIANTE
LO STATO
Art. 3, comma II, Cost. – NORMA PROGRAMMATICA È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
In questo comma ritroviamo il principio dell’uguaglianza in senso sociale ed economico (uguaglianza
sostanziale), da non confondere con il principio dell‟”egalité” della Rivoluzione Francese, cioè il divieto di
discriminazioni, indicato nel primo comma dell‟art. 3 Cost. (uguaglianza formale).
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Art. 2 Cost.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
In questo articolo ritroviamo il principio della “fraternité” della Rivoluzione Francese, cioè il principio di
solidarietà.
Si parla di DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE per i diritti legati alle NUOVE TECNOLOGIE ed alla
BIOETICA.
CARATTERISTICHE DEI DIRITTI FONDAMENTALI
 PREESISTENTI AL RICONOSCIMENTO: Non derivano la propria esistenza dal riconoscimento e non
sono perciò revocabili dallo Stato (Giusnaturalismo.)
 INVIOLABILI: Da tutti, soprattutto dai pubblici poteri.
 ASSOLUTI: Possono essere fatti valere nei confronti di tutti.
 INALIENABILI: Non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare.
 IMPRESCRITTIBILI: Non si estinguono in caso di mancato esercizio anche per un tempo prolungato.
 IRRINUNCIABILI E INDISPONIBILI: Il titolare non può rinunciarvi né disporne con atti di diritto privato.
Ripasso PRINCIPIO AUTONOMISTA – Art. 5 Cost.
Non esiste un ordinamento decentrato, ma delle Circoscrizioni decentrate – Differenza tra
autonomia e decentramento.
LIBERTÀ NEGATIVE
LIBERTÀ POSITIVE
DIRITTI SOCIALI – Art. 3, comma II, UGUAGLIANZA SOSTANZIALE
TEORIA DI COSTANTINO MORTATI
______________________________________________________________________________________
COSTITUZIONE IN SENSO FORMALE: Principi e norme fondamentali che reggono la collettività politica e
la sua organizzazione formalmente stabiliti in un testo scritto ( law in book ) in un determinato momento
storico;
è diversa dalla
COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE: VIVENTE – come viene applicata. L’ordine politico concreto
che caratterizza ogni società: ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante ( law in action ).
Art. 6 Cost.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Cosa si intende per lingua? Sono le lingue delle regioni di confine come Valle d‟Aosta e Trentino Alto Adige,
francese e tedesco, e non i dialetti come l‟occitano.
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Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Norma importante che riguarda un principio fondamentale, una libertà fondamentale, che è la LIBERTÀ DI
RELIGIONE, pilastro fondamentale degli ordinamenti democratici. Nell‟ordinamento italiano attuale si supera
l‟idea della religione di stato, prevista nello Statuto Albertino, per giungere allo STATO LAICO, pur nel
rispetto e nel confronto col fenomeno religioso, testimoniato dall‟articolazione territoriale sul territorio italiano
della Chiesa Cattolica ma anche di altre confessioni religiose. Nel 1929 sono stati stipulati i Patti
Lateranensi, nel 1946 venne stabilito che lo stato italiano non è uno stato confessionale, l‟ordinamento non
richiama i principi confessionali nella Costituzione ma attribuisce indipendenza e sovranità a Stato e Chiesa
Cattolica ciascuno nel proprio ordine, quindi l‟indipendenza e sovranità territoriale della Chiesa viene limitata
allo Stato Città del Vaticano, così come l‟organizzazione della Chiesa non può essere oggetto di ingerenze
da parte dello Stato (organigramma dei ministri del culto) perché riservata alle scelte del Pontefice attraverso
le regole del Diritto Canonico. Quando l‟organizzazione clericale opera sul territorio dello Stato italiano, dove
quest‟ultimo ne ha la piena sovranità operano i Patti Lateranensi; si pensi al fatto che, prima del 1929, chi si
sposava in Chiesa doveva poi ripetere l‟atto in Comune, non essendo attribuite funzioni civili al ministro del
culto. Costituzionalmente, il rango dei Patti Lateranensi è stato elevato al di sopra della legge ordinaria, tanto
da renderli non modificabili con legge ordinaria, se non tramite l‟accordo tra le parti (es.: modifica del 1984 –
8 per mille, contributi, beni culturali della Chiesa), diversamente occorre svolgere la procedura aggravata di
revisione costituzionale.
La libertà di religione viene richiamata anche nell‟art. 3, comma 1°, della Costituzione, attraverso il DIVIETO
DI DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA, in questo senso c‟è il collegamento con l‟art. 8, comma 1°.
I rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati come i rapporti con qualunque altro GRUPPO
SOCIALE ORGANIZZATO che persegue interessi comuni, a cui l‟ordinamento pone il LIMITE DI NON
CONTRASTARE CON L‟ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (es.: pratiche di mutilazione religiosa o
disparità di trattamento tra uomo e donna). L‟equivalente dei Patti Lateranensi per le confessioni religiose
diverse dalla Chiesa Cattolica sono LE INTESE, i Patti sono quindi un tipo di intesa. La religione musulmana
non ha ancora, ad oggi, stabilito un‟intesa con lo stato italiano perché non ha una struttura con un vertice in
grado di contrattare gli accordi.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Specificazione del principio della libertà di riunione ed associazione (processioni, cortei, “fare culto”) in cui il
buon costume viene interpretato estensivamente come divieto di turbativa dell‟ordine pubblico.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica
e ogni forma di attività.
In questo articolo viene considerata la struttura delle associazioni religiose, vista dal punto di vista negativo
delle limitazioni, è storicamente derivato dallo spoglio dei beni religiosi avvenuto nell‟800 con le azioni contro
la Chiesa e le istituzioni religiose. Attualmente questa tendenza si è capovolta portando a delle agevolazioni
particolari verso la Chiesa (esenzioni ICI, 8 per mille, ecc.) attraverso le scelte politiche dei governanti.
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Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Il primo comma dell‟articolo è quello su cui si basa la doppia valenza degli atenei universitari, peraltro già
esistenti da diversi secoli (Torino – 600 anni): da un lato la didattica, attraverso l‟insegnamento, dall‟altro la
ricerca, con il collegato problema delle risorse da destinarvi.
Il secondo comma, in via di interpretazione evolutiva, stabilisce il principio su cui si basa il DIRITTO
DELL’AMBIENTE, cioè la tutela più ampia del paesaggio, intesa come tutela dagli inquinamenti, tutela
dei beni culturali e del governo del territorio.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma
dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Questo articolo si occupa dell‟ORDINAMENTO INTERNAZIONALE, fondato sui TRATTATI, che in sostanza
sono dei contratti tra stati.
Le norme generalmente riconosciute sono norme che non necessitano di essere scritte ma che si
tramandano (es.: i prigionieri di guerra non devono essere uccisi – DIRITTO BELLICO).
Nel secondo comma si fa l‟ipotesi di un trattato che riguarda la posizione giuridica dello straniero sul territorio
italiano. I trattati internazionali normalmente si basano sul PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ, cioè si
riconoscono agli altri stati i diritti che vengono riconosciuti al proprio.
Il DIRITTO D‟ASILO, concesso allo straniero alle condizioni stabilite dalla legge, estremamente restrittive, si
limita a pochi e rari casi.
L‟ESTRADIZIONE rappresenta il trasferimento di un soggetto all‟autorità giudiziaria di un altro Paese, per
essere giudicato, data la mancata uniformità dell‟ordinamento giudiziario nei vari stati. Quella per reati politici
non è ammessa perché può verificarsi il caso in cui nell‟altro ordinamento sia prevista la pena di morte,
secondo la nostra Costituzione vietata, tranne che nei casi di genocidio.
ORDINAMENTO INTERNAZIONALE





La base sociale è costituita non da persone fisiche ma da entità collettive (Stati con ordinamenti
sovrani)
Non c‟è niente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata
Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti
Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti
La tutela degli interessi soggettivi è affidata all‟istituto dell‟autotutela
Le norme del diritto internazionale sono NORME DI ORIGINE CONSUETUDINARIA, quindi FONTI-FATTO
nel senso che sono consuetudini che obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento, rivolte alla
collettività ed, in particolare, agli Stati.
DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO - Norme del diritto internazionale generale formatesi nei
secoli ed internazionalmente riconosciute.
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DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO – Si fonda sui Trattati e sugli Accordi, su speciali fonti, modificabili a
seconda del contesto storico.
CONCEZIONE DUALISTA
Ordinamento Statale ed Ordinamento Internazionale sono separati. Se parliamo di Unione Europea la
sovranità resta agli Stati, non ci sono due ordinamenti sovrani, è la concezione monista rovesciata come
primato dell‟ordinamento statale in quanto ordinamento sovrano che delega i suoi poteri a quello europeo.
L‟ordinamento internazionale rappresenta invece tante sovranità che dialogano tra di loro e stipulano
contratti.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L‟articolo si ricollega allo schema ordinamento originario sovrano/ordinamenti derivati autonomi della teoria
istituzionale della pluralità degli ordinamenti giuridici, che fonda il rapporto tra ordinamento nazionale de
Unione Europea oltre che tra ordinamento nazionale e tutte le altre organizzazioni internazionali come, ad
esempio, l‟O.N.U., ma con due caratteri completamente diversi: l‟adesione all‟ONU è frutto della scelta di
aderire ad un trattato internazionale, la scelta di aderire all‟Unione Europea è stata per lungo tempo
considerata solo un trattato internazionale, occupandosene, anche dal punto di vista scientifico, i professori
di diritto internazionale, una materia separata, ma è poi prevalsa l‟idea che non esiste una branca del diritto
internazionale che studia l‟Unione Europea, ma che essa ricada in tutte le altre discipline e gli altri istituti,
perché l‟ordinamento unitario è entrato nell‟ordinamento nazionale dei singoli stati.
Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali significa che, come
ordinamento sovrano, l‟Italia non partecipa a missioni di guerra, ma può parteciparvi come stato facente
parte dell‟ONU quando la decisione è presa dal consesso internazionale attraverso gli strumenti detti
Peacekeeping (mantenimento della pace) e Peace enforcement (riportare la pace).
L'Organizzazione delle Nazioni, in sigla ONU, spesso abbreviata in Nazioni Unite, è la più
importante ed estesa organizzazione intergovernativa: sono, infatti, suoi membri 192 Stati del mondo
su un totale di 201.
Le Nazioni Unite hanno come fine il conseguimento della cooperazione internazionale in materia di
sviluppo economico, progresso socioculturale, diritti umani e sicurezza internazionale. Relativamente
alla sicurezza internazionale in particolare hanno come fine il mantenimento della pace mondiale
anche attraverso efficaci misure di prevenzione e repressione delle minacce e violazioni ad essa
rivolte.
La sede centrale delle Nazioni Unite si trova a New York (USA). L'attuale Segretario Generale delle
Nazioni Unite è Ban Ki-Moon che ha sostituito Kofi Annan il 1º gennaio 2007.
Nel 2001 le Nazioni Unite e il Segretario Generale Kofi Annan furono insigniti del Premio Nobel per la
pace, ma già in precedenza altre organizzazioni dipendenti dell'ONU furono premiate con un Nobel
per la Pace:
 nel 1954 e nel 1981 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);
 nel 1965 il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);
 nel 1988 le forze delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite è nata con la carta di San Francisco il 26 giugno del 1945 per
cooperare per una vita migliore in tutto il mondo e per la pace, dopo la catastrofe della seconda guerra
mondiale.
I membri delle Nazioni Unite sono gli Stati che accettano gli obblighi imposti dal suo statuto e che
sono ritenuti in grado di farne fronte.
Il 3 luglio 2006 gli Stati membri delle Nazioni Unite sono diventati 192, con l'adesione del Montenegro.
Oltre ai 192 stati membri, altre 75 rappresentanze presenziano all'assemblea in qualità di "osservatori
delle Nazioni Unite", come la Santa Sede (in rappresentanza della Chiesa cattolica e dello Stato della
Città del Vaticano), che gode dello status di "osservatore permanente delle Nazioni Unite" come "stato
non membro" e anche l'Autorità Nazionale Palestinese, che gode dello status di "osservatore delle
Nazioni Unite" come "entità".
Un'organizzazione simile era stata operativa dal 1920 al 1946, con il nome di Società delle Nazioni.
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Un passo fondamentale per la creazione dell'ONU fu la stipulazione della Carta Atlantica, da parte del
Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt e del Primo ministro britannico Winston Churchill;
l'evento si svolse il 14 agosto del 1941 a Terranova.
Il 26 giugno 1945, a San Francisco, ebbe luogo la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite. Il 24
ottobre venne firmato lo Statuto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, e dalla maggioranza degli altri 49 firmatari. I membri del Consiglio di sicurezza
sono i cinque stati usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale:

Cina

Francia

Unione Sovietica

Gran Bretagna

Stati Uniti
La prima Assemblea generale, con la presenza di 51 Stati, si tenne il 10 gennaio 1946 a Londra.
Già dal 1945 fu istituita dall'ONU la FAO (Food and Agricolture Organization), allo scopo di ridurre i
problemi della fame nel mondo.
A Torino c’è una sede dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia dell’ONU.
L‟art. 11 è stato poi interpretato per l’adesione all’Unione Europea: al Mercato Comune Europeo nel 1957
e, via via, all‟evoluzione che questo mercato comune ha avuto dal 1957 ad oggi, evoluzione sviluppatasi in
maniera sempre più consistente al punto di far dubitare se la sovranità sia ancora in Italia o sia stata
devoluta all‟Unione Europea, anche se, per ora, la sovranità è considerata sempre dello stato nazionale
perché, anche solo dal punto di vista formale, il trattato prevede ancora la possibilità di recedere da parte
dello stato e quindi sia la scelta libera di aderire come quella libera di recedere esprimono ancora la
sovranità nazionale e, ciò nonostante, dal momento che si è deciso di aderire al trattato si sono devolute
all‟Unione Europea materie e competenze sempre più vaste e sempre più importanti, da quella in materia di
moneta fino alla libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali (diritto di stabilimento), attraverso
l’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA dell‟art. 11, perché l‟interpretazione data originariamente al testo è stata
pensata per l‟adesione ad organizzazioni internazionali come l‟ONU, mentre alcuni fondatori costituenti
avevano già in mente il sogno europeo degli “Stati Uniti d‟Europa”, peraltro irrealizzato anche ad oggi, ma
che lo ha reso l‟anello di congiunzione tra Costituzione italiana e trattato dell‟Unione Europea. Il rapporto di
derivazione tra ordinamento sovrano italiano ed ordinamento derivato dell’U.E., che legittima
l’appartenenza dell’Italia all’U.E., sta nell’art. 11 Cost..
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
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FONTI DEL DIRITTO
MODI ATTRAVERSO I QUALI IL DIRITTO NASCE E SI RINNOVA
RUOLO CENTRALE DELLA LEGGE COME ESITO DI UN MOVIMENTO CHE HA PORTATO AD
ACCENTRARE LA POTESTA’ NORMATIVA
L‟impero Romano è considerato la culla del diritto ( Responsabilità aquiliana = fuori dal contratto Art. 2043
c.c. nell‟ordinamento giuridico italiano ).
In passato la fonte per antonomasia era la LEGGE. Si aveva il ruolo centrale della legge come esito di un
movimento che aveva portato ad accentrare la potestà normativa, ad esempio nel sovrano, nel senso precostituzionale moderno, un solo soggetto che emanava le leggi con rapporti di sudditanza prevalentemente
nobiliari su cui si basava l‟organizzazione dello stato.

ASSOLUTISMO: concentrare nelle mani del sovrano la potestà normativa
Legittimazione naturale – potere derivato da Dio e riservato alla discendenza maschile – derivato
dall‟Impero Romano e sviluppatosi nelle successive Monarchie Assolute – viene superato nel

COSTITUZIONALISMO MODERNO: idea di sovranità del parlamento rappresentativo del
popolo
Il parlamento come complesso di Camere – in Italia Camera e Senato, in America il Congresso –
che emana le leggi, fonte principale del diritto – la sovranità non è più assoluta ma limitata al quadro
costituzionale – ma il sistema normativo “esplode”, cioè si moltiplicano le fonti, solo con le

COSTITUZIONI DEL II DOPOGUERRA: principio del pluralismo sociale ed istituzionale
Si afferma la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ed il governo multilivello, cioè livelli di
organizzazione che emanano le fonti, attraverso una complessità articolata. Ogni ordinamento
autonomo emana le proprie fonti (dal greco: auto – nomos): norme statali, norme regionali, norme
provinciali, norme comunali, norme della comunità montana, norme europee.
Il Parlamento viene eletto in base ad una Costituzione Immutabile.
IL POTERE COSTITUENTE è quello creato con il referendum del 1946 e si è esaurito nel 1948. Oggi non
c’è più nessun potere costituente in atto. Ci sono solo POTERI COSTITUITI
Nella Costituzione sono indicati anche i poteri del Parlamento
POTERE LEGISLATIVO è in atto sempre ( es. anche nel 2001 modifica costituzione )
Pluralismo = Stato - Regioni - Province – Comuni – Diritto Internazionale )
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LE FONTI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
COSTITUZIONE
Trattati UE – TFUE
( ex trattati CE )
LEGGI COSTITUZIONALI
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
LEGGE ORDINARIA
Regolamenti degli
Ordini Costituzionali
(fonti extra-ordine)
Principio di Competenza
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
(decreti Legge – decreti legislativi)
Statuti Regionali
Leggi Regionali
Regolamenti UE
Direttive UE
REFERENDUM ABROGATIVO
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
D.P.R.
Statuti degli
Enti Autonomi
Regolamenti degli
Enti Autonomi
REGOLAMENTI
INTERMINISTERIALI
D.I.
REGOLAMENTI
MINISTERIALI
D.M - D.P.C.M.
Fonti Primarie: Leggi ordinarie ( adottate dal Parlamento attraverso il procedimento legislativo ) - Atti
aventi forza di legge ( Decreti Legge, adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza Decreti legislativi, adottati dal Governo su legge-delega del Parlamento, contenete l’oggetto, cioè la
materia, i principi ed i criteri direttivi, il termine ) funzione legislativa esercitata dal Governo (eccezione) –
Due punti di vista: Attivo: possono modificare l‟ordinamento giuridico come fossero una legge ordinaria –
Passivo: capacità di resistere all‟abrogazione da parte di fonti di rango secondario. Referendum Abrogativo
(abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o delle Regioni) –
Statuti e Leggi regionali –
Fonti secondarie: Regolamenti governativi (D.P.R.) – Regolamenti interministeriali (D.I.) – Regolamenti
ministeriali (D.M. – D.P.C.M.) – sono graduati al loro interno secondo l‟ordine.
Fonti Extra Ordine – Fuori dal sistema delle Fonti ( es. Consuetudini )
Le fonti di pari grado sono regolate tra loro da un criterio di tipo cronologico.
Tra le fonti primarie ed i regolamenti degli ordini costituzionali si applica il criterio della competenza.
Tra una legge ordinaria ed un referendum abrogativo il rapporto è di tipo cronologico.
Rapporti tra fonti di rango diverso sono regolati dal criterio gerarchico, in caso di contrasto la fonte inferiore
è invalida. Es.: tra la costituzione e fonti primarie prevale la prima, in caso di contrasto tra un regolamento
ed una legge primaria prevale la legge primaria, nel primo caso possiamo avere l‟intervento della Corte
Costituzionale, solo se adita, la cui funzione principale è quella di fare il controllo di legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni che può portare alla declaratoria di
illegittimità costituzionale, cioè la fonte primaria che contrasta con la Costituzione viene dichiarata
incostituzionale.
I tre criteri servono per risolvere i contrasti ( antinomìe ) che possono sorgere tra le fonti.
La fonte secondaria che contrasta con la fonte primaria è invalida e può subire il vaglio (il controllo) da parte
del Giudice ordinario o amministrativo.
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Fonti primarie dell‟Unione Europea sono i Trattati, ad ultimo il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1°
dicembre 2009, che devono essere ratificati dai singoli Stati. Fonti secondarie sono i regolamenti,
immediatamente applicati, e le direttive, che necessitano di attività di recepimento dagli Stati membri, e
devono essere convertite in fonti nazionali, normalmente fonti primarie.
Fonti primarie dell‟ordinamento regionale sono gli statuti regionali, le leggi regionali, fonti secondarie sono gli
statuti degli enti autonomi ed i regolamenti degli enti autonomi.
Il criterio di competenza regola i rapporti tra l’ordinamento statale e gli ordinamenti derivati, es.: tra
legge statale e legge regionale applichiamo l‟art. 117 Cost. che disciplina la competenza delle materie
relative, tra leggi statali e fonti dell‟Unione Europea prevale la fonte competente a disciplinare la materia in
esame così come indicato nei Trattati dell‟U.E..
COSTITUZIONE
( Fonte sulle Fonti )
FONTI PRIMARIE a carattere chiuso
( Forza di Legge )
FONTI SECONDARIE a carattere aperto
( Principio di legalità )
Fonti primarie a carattere chiuso perché date dalla costituzione.
Fonti secondarie a carattere aperto: può istituire nuove fonti nel principio di legalità.
PRINCIPI DEL SISTEMA DELLE FONTI
1. UNITÀ
2. COERENZA SISTEMATICA
3. COMPLETEZZA
Servono per interpretare le norme del ns. ordinamento giuridico.
UNITÀ: significa che tutte le norme dell’ordinamento giuridico italiano possono essere ricondotte al
potere costituente, cioè alla nostra Costituzione. Kelsen si interrogava su quale fosse la fonte sulle fonti,
noi sappiamo che è la Costituzione, la nostra “cartina di tornasole”.
COERENZA SISTEMATICA: l‟ordinamento prevede i criteri ed i meccanismi per risolvere i contrasti
tra le disposizioni normative consentendo all‟interprete di sciogliere le antinomìe, cioè il contrasto tra le
fonti, e di individuare la norma che deve essere applicata in concreto. I problemi che sorgono, cioè le
antinomìe, sono dovuti al fatto che un medesimo comportamento può essere disciplinato in modo
contrastante da norme differenti, cioè da fonti del diritto diverse. Viene garantita attraverso i criteri di
risoluzione delle antinomìe tra le fonti individuati mediante il principio di coerenza sistematica.
COMPLETEZZA: per risolvere le lacune normative sono stati individuati dei sistemi per cui la
completezza è garantita dall’analogia e dall’interpretazione.
Antinomìa = contrasto tra le fonti del diritto, quando uno stesso comportamento può essere consentito da
alcune fonti del diritto e vietato da altre; l‟interprete deve decidere se il comportamento può essere
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realizzato, con o senza sanzioni; esse nascono sia per l‟evoluzione dell‟ordinamento sia perché i casi
concreti possono travalicare le previsioni legislative ed infine perché da parte del legislatore spesso non
viene tenuto conto delle fonti preesistenti, anche di grado diverso, quando non addirittura dei principi stessi
della Costituzione.
Lacune normative = nascono da nuove situazioni che non sono ancora state disciplinate (es.: bioetica).
Le fonti si distinguono ulteriormente in:



FONTI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO = fatti od atti che l’ordinamento legittima alla
produzione di norme giuridiche. Ad esempio: la consuetudine è un fatto giuridico, basato sul
convincimento dei consociati che il comportamento tenuto sia giuridicamente rilevante, non deve
essere contra ius, gli usi sono fatti giuridici, entrambi producono effetti giuridici. Sono le norme che
disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo individuando i soggetti titolati di potere
normativo ed il procedimento di formazione degli atti prodotti. Si trovano già, in parte, enunciate nel
testo della Costituzione, laddove attribuisce potere legislativo alle due Camere, o laddove stabilisce
la disciplina del referendum abrogativo ed, in dettaglio, nella Legge 400/1988 che disciplina, ad
esempio, il procedimento per l‟adozione di un decreto-legge o di un decreto legislativo.
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO = sono quegli atti che producono il diritto, quindi le fonti
fatto, come le consuetudini, e le fonti atto, come la Costituzione, le leggi ed i regolamenti. Per
avere una fonte di produzione del diritto dobbiamo avere una fonte sulla produzione del diritto, ad
esempio, non possiamo avere una consuetudine senza che la fonte sulla produzione del diritto ci
dica quando esiste la consuetudine o una legge ordinaria senza che una fonte sulla produzione del
diritto attribuisca a quella determinata fonte il valore di legge ordinaria.
FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO = servono a mettere a conoscenza i consociati dell‟esistenza
delle fonti del diritto, hanno una valenza conoscitiva. Si dice: “l’ignoranza della legge non viene
scusata”, cioè il consociato non può invocare a sua scusante il fatto che ignorava la legge perché
esistono le fonti di cognizione, che sono strumenti che vengono utilizzati per mettere il consociato
nella posizione di non poter invocare l‟ignoranza della legge; una volta pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale la legge entra in vigore normalmente entro 15 giorni (vacatio legis), tempo concesso ai
cittadini per venire a conoscenza della nuova fonte del diritto. Le leggi regionali del Piemonte sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Le fonti sulla produzione del diritto sono nate dall‟esigenza di procedimentalizzare il sistema di attuazione
delle fonti del diritto (prima, con l‟assolutismo monarchico, la parola del re era legge, non sottoposta a
controllo procedimentale) nel rispetto del principio di separazione dei poteri.
Principio di generalità ed astrattezza. La norma è giuridica quando è generale ed astratta: generale
perché applicabile ad una pluralità indeterminata di soggetti, astratta perché ripetibile l‟applicazione nel
tempo. Fanno eccezione le norme speciali, perché non sono generali, si riferiscono a ipotesi determinate, e
le norme eccezionali, perché non sono astratte, si riferiscono a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel
tempo.
Un atto fonte può essere ESISTENTE, VALIDO ed EFFICACE. Questi tre presupposti possono anche non
coesistere.



ESISTENTE = quando viene emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore. Ad
esempio, le camere che fanno una legge ordinaria emanano un atto esistente.
VALIDO = quando rispetta le norme procedimentali e sostanziali che disciplinano l’esercizio
del potere. Un atto giuridico è valido quando è adottato nel rispetto della fonte sulla produzione del
diritto che lo disciplina.
EFFICACE = quando produce i suoi effetti giuridici. Una legge ordinaria viene pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale e prima che diventi efficace devono trascorrere almeno 15 giorni – la vacatio legis
-, prima dello spirare del 15° giorno la legge è esistente e valida, ma non ancora efficace, perché
non ancora idonea a produrre effetti giuridici.
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Un atto può essere esistente ed efficace, ma non valido, se non è stato rispettato l‟iter procedurale per la
sua approvazione e quindi può comportare il ricorso alla Corte Costituzionale per un vizio procedurale,
anche se nel frattempo esplica i suoi effetti.
VACATIO LEGIS - La fonte del diritto diventa efficace quando il consociato ne ha avuto conoscenza
attraverso le fonti di cognizione ed è spirato quel termine minimo che viene dato ai consociati per acquisirne
padronanza. Il termine è normalmente di 15 giorni, ma può essere ampliato o ridotto dalla fonte medesima.
Ad esempio, il regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, fonte secondaria, stabilisce 6 mesi di
tempo prima della sua entrata in vigore.
CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE TRA LE FONTI
I criteri di risoluzione delle antinomie tra le fonti servono per ricondurre il nostro ordinamento giuridico al
principio di coerenza sistematica e sono: GERARCHIA, ABROGAZIONE o COMPETENZA.
PRINCIPIO DI GERARCHIA
La norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore e quest’ultima non può abrogarla
anche se successiva nel tempo.
I ranghi sono tre: costituzionale, primario e secondario. Gli ordinamenti giuridici che consideriamo sono tre:
regionale, statale ed Unione Europea. L‟unico ordinamento giuridico originario o sovrano è quello statale,
mentre gli altri due sono derivati. La norma di grado inferiore è invalida e questo assume significato quando
si verifica l‟antinomia tra le fonti: una legge ordinaria o un decreto legislativo od un decreto legge che
disciplinano una materia in modo contrastante con la Costituzione, oppure un regolamento governativo che
disciplina una materia in modo contrastante con una legge ordinaria od un decreto legge od un decreto
legislativo.
Se una stessa condotta è disciplinata in modo diverso da fonti di rango diverso siamo tenuti ad applicare la
fonte di rango superiore, anche se quella di rango inferiore esiste, la fonte di rango inferiore è invalida.
Il grado di invalidità è differente a seconda del grado delle fonti in contrasto: se una legge ordinaria del 2011
contrasta con la Costituzione del 1948, prevale comunque la Costituzione perché di rango superiore, inoltre
la legge viene dichiarata invalida e ne viene dichiarata anche l’illegittimità costituzionale ad opera della
Corte Costituzionale con efficacia “erga-omnes” (tra tutti i consociati). Nel nostro ordinamento un giudice
ad hoc è chiamato a sindacare l‟illegittimità costituzionale delle fonti primarie. Se tale illegittimità verrà
confermata dalla Corte Costituzionale la fonte verrà cancellata dal nostro ordinamento giuridico. La Corte
Costituzionale non fa un sindacato diffuso di legittimità delle leggi primarie nei confronti della Costituzione,
cioè non controlla capillarmente tutte le leggi, ma deve essere adita, cioè interpellata, su quella singola fonte
primaria che contrasta con la Costituzione, quindi può passare molto tempo prima che una fonte primaria
che contrasti con la Costituzione sia dichiarata illegittima costituzionalmente, o può anche non esserlo mai e
continuare ad essere applicata come se nulla fosse. La Corte Costituzionale può essere adita in via
incidentale, nel corso di un processo, oppure in via principale, solo ad opera dello Stato, delle Regioni e
nelle materie di loro competenza nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
In caso di contrasto tra una fonte secondaria ed una fonte primaria si parla sempre genericamente di
invalidità, però deve essere specificato in questa eccezione: il giudice ordinario amministrativo (Consiglio
di Stato) può accertare questo contrasto annullando la fonte secondaria, insieme al provvedimento lesivo per
il cittadino, con efficacia “erga-omnes” (tra tutti i consociati); il giudice ordinario può solo disapplicare la
norma secondaria che contrasta con la primaria, con efficacia esclusivamente “inter partes” tra i soggetti del
processo.
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PRINCIPIO DI ABROGAZIONE (CRONOLOGICO)
Il principio di abrogazione si applica tra norme di pari grado. Detto anche principio cronologico o
principio di successione delle leggi nel tempo, dice che la norma successiva prevale sulla norma
precedente, attenendo al momento dell‟entrata in vigore.
Distinguiamo tra NORMA ABROGATRICE e NORMA ABROGATA.


La NORMA ABROGATRICE si applica ai rapporti giuridici futuri.
La NORMA ABROGATA non viene cancellata immediatamente dall‟ordinamento, si applicherà
ancora ai rapporti giuridici ancora pendenti (diversamente si dicono esauriti – sentenza passata
in giudicato – prescrizione – decadenza - acquiescenza) perché nel nostro ordinamento vige il
principio per cui il rapporto giuridico è disciplinato dalla fonte del diritto in quel momento vigente.
Nel caso eccezionale di NORMA ABROGATRICE RETROATTIVA la stessa va a disciplinare anche i
rapporti giuridici ancora pendenti, i quali, quindi, muteranno di disciplina. La retroattività deve essere indicata
nel dispositivo della norma stessa, che se ne attribuisce il potere.
La specificazione attiene espressamente alla materia penale laddove si dice che se sono previste delle
modificazioni in materia penale che contengono disposizioni di vantaggio per il reo (=condannato) anche se
questi era stato condannato con sentenza passata in giudicato vengono ad applicarsi tali disposizioni per il
principio del “favor rei”. Espressione che vediamo in particolare parlando di sentenze della Corte
Costituzionale di accoglimento: se un cittadino è stato privato della sua libertà personale ex art. 13 Cost. in
base ad una disposizione in seguito reputata incostituzionale avrà diritto a che la sua situazione giuridica
venga ripresa in considerazione, anche se il rapporto giuridico è concluso perché la sentenza non è più
impugnabile.
Si hanno poi tre TIPI DI ABROGAZIONE ( secondo Art. 15 preleggi )
1. ABROGAZIONE ESPRESSA: ha efficacia “erga-omnes”, è una disposizione della norma
abrogatrice, il legislatore dichiara espressamente che la norma anteriore è abrogata. Può concorrere
con la
2. ABROGAZIONE IMPLICITA: intervento di una nuova disciplina dell‟intera materia ( già disciplinata
con una norma anteriore che viene quindi abrogata ). Ha efficacia per l‟operatore del diritto che la
effettua.
3. ABROGAZIONE TACITA: incompatibilità tra la nuova norma e quella preesistente ( si sceglie tra
una e l‟altra ). Ha efficacia per l‟operatore del diritto che la effettua. Si tratta di due disposizioni che
disciplinano dettagliatamente in modo diverso lo stesso aspetto. (es.: decreto “milleproroghe”, in cui
diverse disposizioni vanno ad abrogare in modo tacito disposizioni esistenti).
RAPPORTI PENDENTI
Sono i rapporti che sono ancora azionabili, cioè sono quei rapporti che possono ancora essere
sottoposti ad un giudice, sono ancora aperti, le parti stanno ancora relazionandosi.
RAPPORTI ESAURITI
Sono i rapporti che non possono più essere azionati davanti al giudice, cioè non possono più trovare
tutela. Sono quelli in cui si perde l’esercizio perché decorso del tempo (per prescrizione o
decadenza), per volontà dell’interessato (acquiescenza) o per giudicato (quando il rapporto è stato
definito con sentenza non più impugnabile). In tutti gli altri casi il rapporto è ancora pendente.
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PRINCIPIO DI COMPETENZA
Utilizziamo il criterio di competenza quando abbiamo delle antinomie tra il sistema dell’ordinamento
originario statale ed ordinamenti derivati (regionali o comunitari) o quando dobbiamo rapportare
regolamenti degli organi costituzionali con le altre fonti primarie.
Art. 117 Cost.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Solo lo stato e le regioni hanno potestà legislativa. L‟unico rinvio all‟ordinamento comunitario è questo
perché l‟art. 117 è frutto di revisione costituzionale ad opera della legge 3/2001, che ha modificato tutto il
titolo V della Costituzione, inserendo i principi dell‟ordinamento comunitario perché l‟Italia ha aderito
all‟ordinamento comunitario in base ad un‟interpretazione estensiva dell‟art. 11 Cost..
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Il secondo comma indica un elenco delle materie in cui lo stato ha potestà legislativa esclusiva, cioè solo lo
stato può legiferare in quelle materie. Da citare ad esempio: politica estera e rapporti internazionali dello
Stato, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, cittadinanza, stato civile e anagrafi.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Il terzo comma indica le materie di legislazione concorrente, laddove concorrente significa che lo stato deve
fissare i principi fondamentali della materia ed il legislatore regionale deve dettare le norme di dettaglio,
quindi una legge di cornice unica statale, che lo stato è tenuto ad adottare, e 20 discipline di dettaglio
differenti. Lo stato non può entrare nel dettaglio ma deve dettare solo i principi; sarebbe incostituzionale una
legge dello stato che in materia di potestà legislativa concorrente vada a disciplinare anche nel dettaglio
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perché priverebbe la regione del potere di disciplinare il dettaglio. L‟art. 117 è un grande contenitore di
antinomie, anche perché spesso è difficile per il legislatore collocare le materie in esame.
Un esempio potrebbe essere dato da una legge della Regione Piemonte che disciplina in modo contrastante
la materia dell‟immigrazione disciplinata dalla legge statale, per cui il 2° comma del 117 prevede la potestà
legislativa esclusiva dello stato, quindi noi non dovremmo applicare la legge regionale ma quella statale,
perché la prima andrebbe a legiferare in una materia che non è di sua competenza.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Il quarto comma indica la potestà legislativa esclusiva residuale regionale. Nel 2001 è stato ampliato
notevolmente l‟ambito legislativo delle regioni, capovolgendo la situazione rispetto al passato, anche se in
concreto è difficile individuare materie che non siano state previste nel comma precedente.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
© Nando Boccon - 2011
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«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119
della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
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L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
La ricerca di cui all‟art. 9 Cost. significa anche, nel campo delle materie giuridiche, fare interpretazione, ossia
elaborare un significato che il ricercatore trae dal collegamento normativo e dall‟applicazione
giurisprudenziale e dal collegamento tra diverse disposizioni elaborando una proposta di interpretazione
nuova che può essere accolta dal giudice, affermandosi ed, a quel punto, il legislatore può accoglierla e
formalizzarla in una nuova disposizione scritta.
L’interpretazione è trarre il significato dal testo scritto, nel nostro ordinamento.
Nell‟ordinamento americano si è partiti dai casi, dai precedenti (in latino “state decisis”).
Nel diritto la questione del dare significato alle parole scritte si complica perché l‟interprete deve conoscere
le tecniche interpretative, deve applicarle e, soprattutto, deve studiare chi le ha già applicate e, quindi, qual è
il significato che si da ad un testo scritto, cioè l‟interpretazione che si è affermata e consolidata:
l’interpretazione vigente. (Costituzione scritta
Costituzione vivente o materiale)
La Costituzione scritta e vigente è quella approvata nel testo del 1948, la Costituzione vivente o
materiale è quella applicata oggi, concretamente, nell‟esercizio dei poteri, nell‟applicazione delle regole
(es. la risoluzione ONU per le missioni sulla Libia – applicazione della regola internazionale in linea con il
nostro ordinamento – art. 11 Cost.).
A questo punto occorre richiamare il Codice Civile del 1942:
Disposizioni sulla Legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, …
Il primo tipo, pertanto, di interpretazione è la
1. INTERPRETAZIONE LETTERALE: consiste nell‟interpretare la disposizione non attribuendo ad
essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse
Con l‟interpretazione letterale si utilizzano dunque le REGOLE DEL LINGUAGGIO e si fa riferimento
unicamente al SIGNIFICATO TECNICO GIURIDICO delle parole.
Il Codice Civile, legge ordinaria che contiene questa disposizione, è una fonte primaria, la Costituzione, che
è fonte sovraordinata non prevede disposizioni sull‟interpretazione, quindi essa vale come principio generale
per tutte le fonti.
 scopo soggettivo
… e dalla intenzione del legislatore.
INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA
 scopo oggettivo
Potremmo dire che è la “ratio legis”, ovvero la ragione per cui il legislatore ha introdotto quella norma, quel
testo scritto (ad esempio quella del legislatore del 1948, nel caso della Costituzione), ma anche la “ratio” del
legislatore di oggi che non ha abrogato quella disposizione perché vuole darle un nuovo significato. Quindi
l‟intenzione può essere STORICA, se quella del momento in cui la norma è stata approvata, o un‟intenzione
ATTUALE, se conforme all‟indirizzo politico od al contesto economico, sociale di oggi, cambiando anche
totalmente il significato del testo scritto e l‟intenzione del legislatore di oggi non è un‟intenzione che può
essere slegata da tutto il contesto normativo di tutte le altre disposizioni scritte ed approvate dopo questa e
quindi negli anni:
2. INTERPRETAZIONE LOGICO - SISTEMATICA: consiste nel valutare la disposizione alla luce non
solo del testo, ma anche delle altre disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinare con
esse il significato e la portata.
Dallo stesso identico testo scritto si possono ricavare tante norme diverse, cioè tanti significati
diversi. L’interpretazione è dare significato, che vuol dire effetti giuridici, ad un testo scritto
(Interpretazione creativa).
Il testo della Costituzione è un chiaro esempio di come non serva, non sia utile cambiarlo perché
l‟interpretazione ci consente di adattarlo e di considerarlo assolutamente adeguato ai bisogni di oggi. Se
l‟interpretazione fosse solo quella letterale si rende palese come la rigidità renderebbe molto celermente le
norme vecchie da cambiare, mentre invece con l‟interpretazione le si possono adattare, possibilità notevole
che non sempre viene sfruttata.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
© Nando Boccon - 2011
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ENUNCIATO LINGUISTICO = DISPOSIZIONE
E’ un testo scritto che può assumere significati diversi. Dalle DISPOSIZIONI si ricavano le NORME
che sono il frutto dell’interpretazione.
La interpretazione è un processo logico attraverso il quale si attribuisce un significato: da un testo scritto io lo
leggo, analizzo le parole, il significato letterale, applico tutte le tecniche interpretative e ricavo un significato,
che si esprime come NORMA: la norma giuridica è il significato che io do alla disposizione nel momento in
cui la devo applicare (a seconda di chi la applica – es. i giudici). Durante la Rivoluzione Francese si disse
che i giudici dovevano essere “la buche de la loi”, cioè la bocca della legge, perché i rivoluzionari tentavano
di bloccare e rendere impossibile l‟interpretazione permettendo solo strettamente quella letterale dato che i
giudici erano ancora dei membri di famiglie nobiliari e quindi occorreva vincolarli attraverso l‟imposizione per
legge dell‟interpretazione strettamente letterale.
Da uno stesso testo scritto si possono ricavare più norme differenti: ad esempio,
Art. 3 Cost. comma 1 → “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso,di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali “ →
L‟espressione “tutti i cittadini” in senso letterale vuole dire “tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana”
ovvero che hanno la carta d‟identità in tasca. E allora uno straniero che vive e lavora in Italia? Oppure un
extracomunitario che vive e lavora qui? Sono puniti in modo diverso se rubano rispetto a noi? Qual è
l‟interpretazione che si è affermata (ma che potrebbe sempre cambiare)? Finora si è affermata
l‟interpretazione estensiva, che ha fatto sì che all‟espressione “tutti i cittadini” si sia dato il significato di “tutti”,
come se la parola “cittadini” non fosse scritta, tutti coloro che si trovano sul nostro territorio nazionale, perché
l‟uguaglianza formale è assicurata come principio generale (l‟”egalité” della Rivoluzione Francese) a tutte le
persone umane. Nella Costituzione americana l‟interpretazione data è quella più restrittiva, dove per “tutti” si
intendono i maschi di razza bianca. In Italia per cittadini si intendono anche gli apolidi, cioè coloro che sono
privi di cittadinanza, e gli stranieri, anche extracomunitari. L‟espressione “senza distinzione di sesso” in
senso letterale indicherebbe esclusivamente maschi e femmine, senza tenere conto dei gay, con la presa
d‟atto di questa realtà (es.: esercito americano e gay) si realizza l‟interpretazione estensiva del divieto di
discriminazione dell‟omosessualità. Altro fattore di discriminazione è la lingua, che ha il significato di nondialetto, perché questi non sono tutelati dalla Costituzione, mentre le minoranze linguistiche (francese e
tedesca) sì. Nel caso delle religioni l‟interpretazione è quella estensiva: tutte le religioni, anche quelle che
devono ancora nascere.
EGUAGLIANZA FORMALE
INTERPRETAZIONE
Attribuzione di un significato
NORMA
Disposizione interpretativa
→
ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE SI OTTIENE LA NORMA
( testo scritto interpretato )
Nell‟Art. 3 della Cost. comma 1 Esempio “ Tutti i cittadini “ significa i cittadini, gli apolidi ( che non hanno
cittadinanza ) e gli stranieri. ( INTERPRETAZIONE ESTENSIVA ampliando il significato ) SESSO = Norma
1 - LINGUA=Norma 2 - RELIGIONE=Norma 3 ecc.
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TECNICHE DI INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
1. INTERPRETAZIONE LETTERALE: consiste nell‟interpretare la disposizione non attribuendo ad
essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse.
Con l‟interpretazione letterale si utilizzano dunque le REGOLE DEL LINGUAGGIO e si fa riferimento
unicamente al SIGNIFICATO TECNICO GIURIDICO delle parole.
Esempio:
Art. 16 Cost.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
In questo articolo le parole “territorio nazionale” sono interpretate esclusivamente in senso letterale,
non potendosi estendere i confini territoriali.
2. INTERPRETAZIONE ESTENSIVA/RESTRITTIVA: con l‟interpretazione estensiva/restrittiva il
significato delle disposizioni è considerato più ampio/più ristretto rispetto a quello che il solo testo
potrebbe indicare.
Ciò è possibile ad esempio:

Mettendo in relazione la disposizione con altre norme dell‟ordinamento (che riconoscono
altri diritti ad altri soggetti)

Considerando l‟intenzione del legislatore: interpretazione TELEOLOGICA ( Dal greco
“teleos”, cioè fine, scopo )
Esempio:
legge estensiva
Applicando l‟art. 12 delle preleggi nell‟interpretazione dell‟art. 3, comma 1, della Cost. secondo le
intenzioni del legislatore del 1948 “Tutti i cittadini“ significa tutti i cittadini presenti sul territorio
nazionale, compresi gli apolidi (che non hanno cittadinanza) e gli stranieri (INTERPRETAZIONE
ESTENSIVA ampliando il significato) e questo lo si desume dai lavori preparatori di chi ha scritto la
Costituzione.
Art. 2 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 “Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave
necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica…”
Quando questa disposizione venne scritta (periodo fascista) di essa veniva data una
interpretazione estensiva e da tale disposizione si poteva desumere la norma in base alla quale il
Prefetto poteva adottare provvedimenti in deroga alle leggi ed ai principi dell‟ordinamento come
l‟arresto anche per motivi politici.
Il legislatore non ha cambiato la disposizione, lasciandola vigente, perché, con la caduta del
fascismo e l‟avvento ed il consolidamento democratico, si è affermata un‟interpretazione restrittiva
dei poteri del Prefetto: si può desumere la norma in base alla quale il Prefetto può intervenire per
la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ma nel quadro dei limiti costituzionali
(arresto solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, per atto motivato dell‟autorità giudiziaria, in via
d‟urgenza solo per 48ore, salvo la convalida dell‟arresto che deve arrivare nelle successive 48ore –
art. 13 Cost.).
3. INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: consiste nel valutare la disposizione alla luce non solo del
testo, ma anche delle altre disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinare con esse il
significato e la portata.
Esempio
Art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
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Tale disposizione ha significato solo ed in quanto la si mette in relazione a tutte le altre norme
costituzionali che stabiliscono quali devono essere considerati come diritti inviolabili ( fa riferimento
per i diritti inviolabili alla tavola dei valori ).
4. INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA: consiste nell‟interpretare la disposizione alla luce delle mutate
esigenze e caratteristiche della società, in modo da ottenere dallo stesso testo una norma
diversa, adeguata alle diverse esigenze della realtà sociale.
Esempio
Il concetto di “buon costume”e conseguentemente gli atti contrari al buon costume: in passato si era
molto più rigidi e rigorosi, su di una spiaggia non sarebbe mai stato ammesso il topless, mentre oggi
è accettato. Gli “atti osceni in luogo pubblico” una volta potevano consistere in un bacio, mentre oggi
non è più così.
Art. 11 Cost., comma 2,: “ …consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alla limitazione di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
Era stato pensato e formulato per permettere all‟Italia di aderire ad organizzazioni internazionali
come l‟O.N.U., per evitare la risoluzione delle controversie internazionali attraverso la forza e la
guerra, mentre la sua interpretazione evolutiva ha portato ad accettare limitazioni di sovranità ben
più grandi e consistenti per legittimare l‟adesione all‟ordinamento dell‟UNIONE EUROPEA via via
come si è evoluta, con un ordinamento che ha assorbito via via sempre più poteri.
(l‟ Art. 117 come tutto il titolo quinto della costituzione è stato modificato dalla legge costituzionale
del 2001)
5. INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE: consiste nell‟interpretare la disposizione alla luce non solo
del mutato contesto sociale ma anche dei mutati principi che informano il sistema.
In questo caso, la necessità di adeguamento è più radicale, perché la stessa disposizione si trova
collocata non solo in un mutato contesto sociale, ma anche in un mutato contesto giuridico
(principale mutamento è stata l’approvazione della Costituzione).
Tutte le norme pre-costituzionali devono interpretarsi adeguandole e quindi ricavandone un
significato conforme alla Costituzione; ove ciò non fosse possibile la Corte Costituzionale è
intervenuta per eliminarle.
Esempio
A Costituzione vigente, per parecchi anni, si considerava conforme alla stessa che il reato di
adulterio femminile esistesse e non esistesse l‟adulterio maschile, ingiustificabile in base al principio
di eguaglianza. La Corte Costituzionale gradualmente ha superato questa discriminazione.
6. INTERPRETAZIONE AUTENTICA: (con una legge successiva il legislatore da interpretazione
autentica della legge emanata). E‟ fornita dalla stessa fonte che ha emanato la disposizione da
interpretare. L‟interpretazione autentica produce normalmente effetti retroattivi, perché non pone
una nuova norma, ma precisa quella ricavabile della disposizione interpretata.
Non è una disposizione nuova che scrive la norma, ma è un‟interpretazione che viene tradotta in un
testo scritto per spiegare il significato da dare a una disposizione precedente che creava contrasti
interpretativi.
Materia Penale. Questo non è possibile se c‟è una norma che sanziona un reato e viene
interpretata, perché scritta male, dai giudici in maniera permissiva e troppo blanda, come efficacia
sanzionatoria, perché fa eccezione la materia penale (ex art. 25 Cost.) “ Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso “ → “favor rei” - a
favore del reo. A meno che l‟interpretazione autentica non comporti un maggior favore per gli
imputati.
il codice civili viene approvato nel 1942
APPLICAZIONE ANALOGICA (non si parla di interpretazione)
Art 12 disposizioni sulla legge in generale – comma 2: “se una controversia non può essere decisa con una
precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio , si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico Stato“
Mentre negli altri casi si da un significato alle parole, in questo se non si riesce a risolvere con
l‟interpretazione, sia essa estensiva, adeguatrice, sistematica o evolutiva, e non si trova la norma da
applicare, si guardano i casi simili ma diversi e le materie analoghe ma diverse; si parla quindi di
applicazione analogica di una disposizione che riguarda un caso diverso, una materia diversa, ma che
applichiamo in quanto analogo. È un‟operazione, dal punto di vista logico, diversa.
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Il fondamento dell‟applicazione analogica (non si parla di interpretazione perché si ribaltano dei piani diversi)
ha luogo quando mancano disposizioni applicabili, se vi è una LACUNA nell‟ordinamento, si applicano le
norme desumibili da disposizioni che disciplinano “materie analoghe“ o i “principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato“.
L‟art. 12 delle preleggi prevede due tipi di analogia:
ANALOGIA LEGIS
In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, l‟interprete applica le norme desumibili da
disposizioni che disciplinano CASI SIMILI O MATERIE ANALOGHE.
Esempio
Codice della Navigazione: queste regole create, attraverso migliaia di anni, per l‟andare per mare (per
l‟acqua) sono state applicate analogicamente, solo nell‟ultimo secolo, per l‟aria ed allora si parla di Codice
della Navigazione Aerea, che di per sé può parere assurdo. Il linguaggio stesso: rotte, ecc., è stato in prima
battuta applicato al cielo con un‟operazione di analogia, anche se navigare per mare e per aria sono cose
ben diverse.
ANALOGIA IURIS
In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, nonché di norme desumibili da disposizioni in
materie analoghe, l‟interprete applica le norme desumibili dai “PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO”.
Esempio
La legge sulla procreazione assistita, non avendo precedenti disposizioni in materia, è stata disciplinata
attraverso i principi generali dell‟ordinamento con riguardo alla tutela della vita.
L‟art. 14 delle preleggi stabilisce il divieto di interpretazione in via analogica delle norme penali speciali
(quelle che fanno eccezione a regole generali).
L’interpretazione della legge: il primo comma dell’articolo 12
delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell’attività
di interpretazione della legge “bisogna valutare non soltanto il
significato proprio delle parole secondo la connessione tra
esse ma anche la intenzione del legislatore”.
Per applicazione della legge si intende la concreta
realizzazione,nella vita collettiva,di quanto è ordinato dalle
regole che compongono il diritto dello Stato.
Il testo completo dell'art 12 delle preleggi
1. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
2. Se una controversia non può essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato.
© Nando Boccon - 2011
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PROCEDURE PER APPROVARE LE FONTI
Sono già state approvate le
modifiche degli articoli 56 e
57, al quanto riguarda il
numero dei deputati e
senatori. Il Parlamento sarà
composto da 400 deputati e
200 senatori.
ORGANIZZAZIONE
IL PARLAMENTO
2 Organi Costituzionali
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Montecitorio
Palazzo Madama
630 DEPUTATI
315 SENATORI elettivi
+
SENATORI a vita e di diritto (ex
Presidenti della Repubblica – oggi 2)
18 Anni→
25 Anni→
ELETTORATO ATTIVO
Chi può andare a votare, cioè esercitare la
libertà positiva del diritto di voto.
→25 Anni
ELETTORATO PASSIVO
Chi può essere eletto
→40 Anni
XVI LEGISLATURA 29 aprile 2008
Senatori Elettivi 315 + Senatori a vita e di diritto: ex Presidenti della Repubblica, Art. 59 c.1° della
Costituzione + Senatori a vita di nomina presidenziale Art. 59 c. 2° "per avere illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario" - Se ne possono nominare al massimo 5 (per ogni
Presidente della Repubblica, interpretazione estensiva). Attualmente sono 6 in totale: Oscar Luigi Scàlfaro –
Carlo Azeglio Ciampi + Giulio Andreotti – Rita Levi Montalcini – Emilio Colombo – Sergio Pininfarina
La caratteristica del nostro Parlamento, la regola base, è il
BICAMERALISMO PERFETTO
ENTRAMBI I RAMI DEL PARLAMENTO ESERCITANO SEPARATAMENTE LE MEDESIME FUNZIONI
Esempio:
Lo stesso medesimo disegno di legge deve essere approvato separatamente da entrambi i rami del
Parlamento, con il medesimo testo.
Ad eccezione delle funzioni esercitate dal Parlamento in seduta comune.
Esempio: Elezione del Presidente della Repubblica
Oggi il Parlamento è, di fatto, un luogo di ratifica di decisioni già prese fuori dal Parlamento da pochi. I
Parlamentari sono scelti dai partiti non dai cittadini (non gli danno preferenze nelle votazioni) (questa è la
situazione di fatto ).
© Nando Boccon - 2011
36
Ciascuna camera elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto il presidente e l‟Ufficio di presidenza - Art.
63 Costituzione “ Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il presidente e l’Ufficio di presidenza.
………..”
Alla CAMERA
A maggioranza dei 2/3
Pres. FINI G.
Al SENATO
A maggioranza assoluta
Pres. SCHIFANI R.
Le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti ( regolamenti degli organi costituzionali ) della Camera
e del Senato. Art. 64 “ ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta sui suoi
componenti...”
UN PRESIDENTE
E i componenti dell‟ufficio del
Presidente
PRINCIPALI FUNZIONI DEL PRESIDENTE:

Programma i lavori parlamentari

Dirige le discussioni in aula

Garantisce il rispetto del regolamento

Assicura il mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula
E‟ la maggioranza che definisce il calendario dei lavori – I tempi sono lunghi per cui si fanno delle scelte
politiche – All‟interno delle due Camere non possono entrare le forze dell‟ordine. L‟ordine è mantenuto dai
Commessi, dipendenti delle camere. Il Presidente programma i lavori parlamentari, non da solo, ma con la
Conferenza dei Capigruppo, perché chi decide cosa mettere all‟ordine del giorno decide cosa potrà essere
approvato e cosa non arriverà alla discussione in aula.
ARTICOLAZIONI DELLE CAMERE
GRUPPI PARLAMENTARI: sono lo strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici nelle
Camere, la proiezione all‟interno delle camere dei partiti politici. I partiti politici non ci sono all‟interno delle
camere perché sono associazioni private previste dalla Costituzione che operano in base ad un loro
ordinamento, spesso non riconosciute. All‟interno delle camere, siccome chi viene eletto lo viene sulla base
di una campagna elettorale fatta dai partiti politici, una volta eletti si aderisce ad un gruppo parlamentare e
quel gruppo parlamentare esercita le funzioni politiche all‟interno della camera. Nello stesso gruppo si
iscrivono
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Riuniscono
/
\
Senatori ( minimo 10 )
Deputati ( minimo 20 )

Che appartengono al MEDESIMO PARTITO o MOVIMENTO POLITICO

Svolgono FUNZIONI POLITICHE

L‟adesione ad un gruppo è OBBLIGATORIA
o
SENATO - Art. 14, comma II, Reg. Senato, entro 3 giorni dalla prima seduta sono tenuti ad
indicare il gruppo parlamentare di appartenenza.
o
CAMERA – Art. 14, comma III, Reg. Camera, i deputati devono indicare entro 2 giorni dalla
prima seduta a quale gruppo parlamentare appartengono.
I parlamentari che non dichiarano a quale gruppo appartengono o che non sono accettati da nessun gruppo
formano il così detto GRUPPO MISTO, che può avere anche 20 o 30 persone, tutti quelli che, in sostanza,
non riescono a coagularsi attorno ad un gruppo esistente e quindi non riescono a fare GRUPPO
AUTONOMO.
© Nando Boccon - 2011
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I gruppi parlamentari rappresentano esattamente la connotazione, il colore politico dei partiti che hanno vinto
le elezioni, quelli che non dichiarano vanno a confluire nel gruppo misto. I gruppi sono importanti e gli eletti
cercano di confluire in un gruppo autonomo perché in Parlamento si opera per gruppi, non per individui:
il tempo d‟aula è ripartito tra i gruppi, non ai singoli deputati, poi all‟interno del gruppo viene spartito secondo
la propria organizzazione; il gruppo ha poi un Presidente, che partecipa alla definizione del programma dei
lavori parlamentari, attraverso la Conferenza dei Capigruppo;
Attribuzioni dei gruppi parlamentari:
1. Svolgono funzioni essenzialmente politiche.
2. I Presidenti dei gruppi partecipano alla DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA dei lavori parlamentari.
3. Designano tra i propri membri i componenti delle COMMISSIONI PARLAMENTARI.
Composizione dei gruppi parlamentari ( XVI legislatura )
inizio
Leg.
oggi
mag
2008
mar
2011
Popolo della Libertà
275
227
Partito Democratico
217
206
Lega Nord Padania
60
59
Unione di Centro
35
35
Futuro e Libertà per l'Italia
-
30
Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID,
Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC,
La Discussione)
-
29
Italia dei Valori
29
22
Gruppo Misto
14
22
Totale
630
630
Gruppi parlamentari
© Nando Boccon - 2011
38
Composizione del Gruppo Misto
inizio Leg.
oggi
Componenti politiche
mag 2008 mar 2011
Alleanza per l'Italia
-
6
Movimento per le autonomie-Alleati per il sud
8
4
Liberal Democratici-MAIE
-
3
Minoranze Linguistiche
3
3
Noi Sud/Lega Sud Ausonia
-
-
Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani
-
-
Noi Sud Libertà e Autonomia - Partito Liberale Italiano
-
-
Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro
-
-
deputati non iscritti ad alcuna componente
3
6
Totale
14
22
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari ( o Conferenza dei capogruppo )
Composizione → ne fanno parte tutti i presidenti dei gruppi parlamentari
ASSISTE il presidente della Camera e del Senato, quando questi lo ritiene utile, per tutto ciò che riguarda lo
svolgimento dei lavori dell‟aula e delle commissioni.
COMMISSIONI PARLAMENTARI
Sono l‟articolazione più importante internamente alle Camere perché davvero operano ed elaborano i
progetti di legge. Sono previste dalla Costituzione e “composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari” → rispecchiano la proporzione esatta tra maggioranza e minoranza (i gruppi che
sono in maggioranza in assemblea lo sono anche in commissione) ogni gruppo ha una rappresentanza in
ogni commissione. In certi casi la commissione può anche approvare un disegno di legge (se la
maggioranza della commissione lo approva è come se lo avesse approvato la maggioranza dell‟aula), ci
sono casi in cui le funzioni legislative sono esercitate non da camera e senato ma dalle commissioni, in sede
deliberante, legislativa. Ad esempio: la legge che ha consentito di finanziare la ristrutturazione dell‟edificio
sede della facoltà di scienze politiche a Cuneo è stata approvata in commissione e non passata in aula (non
sarebbe mai passata!) grazie all‟accordo tra maggioranza ed opposizione del tempo per farla approvare in
commissione.
Art. 72 Cost., comma III, e Art. 82 Cost., Comma II:

Sono competenti per materia (commissione affari esteri, c. interno, c. giustizia, c. economia e
finanze, c. sanità, c. lavoro, c. agricoltura)

Composizione:
o
Monocamerali: composte solo da deputati o solo da senatori
o
Bicamerali: miste con numero uguale di deputati e senatori
© Nando Boccon - 2011
39

Durata:
o
Permanenti: svolgono la loro funzione per tutta la legislatura (es. commissione di vigilanza)
o
Temporanee: per un certo periodo di tempo (es. commissioni di inchiesta)
La presidenza della commissione ha una notevole importanza perché è il presidente che rappresenta la
commissione, la convoca, la presiede e ha il compito di riferire all‟assemblea.
Normalmente la Costituzione, quando parla di commissioni parla di Commissioni parlamentari
monocamerali permanenti.
Commissioni parlamentari permanenti monocamerali al Senato (XVI legislatura)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Affari costituzionali
Giustizia
Affari esteri, emigrazione
Difesa
Bilancio
Finanze e tesoro
Istruzione pubblica, beni culturali
Lavori pubblici, comunicazioni
Agricoltura e produzione agroalimentare
Industria, commercio, turismo
Lavoro, previdenza sociale
Igiene e sanità
Territorio, ambiente, beni ambientali
Politiche dell'Unione Europea
COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI: il ruolo delle commissioni dipende dal tipo di
procedimento scelto.
Si riuniscono in tre sedi, secondo tre modalità:
IN SEDE REFERENTE
La commissione competente per materia esamina il progetto di legge, fa l‟istruttoria, vota, cioè inizia ad
elaborare le modifiche possibili del disegno di legge redatto già in articoli, articolo per articolo, decide gli
emendamenti cambiandone il testo, lo discute, si presenta una relazione di maggioranza, una relazione di
opposizione e poi si ricomincia tutto in aula; l‟aula, di nuovo, discute, vota gli emendamenti, articolo per
articolo, fa la votazione finale e lo approva. La sede referente è una sede di istruttoria preparatoria che poi
rimanda tutto all‟aula; è la sede normale. Se non si dice niente ogni progetto di legge viene assegnato alla
commissione in sede referente.
Invece le sedi speciali sono:
IN SEDE REDIGENTE
Significa che fa tutto quello che fa la referente ed, in più, redige e approva il progetto di legge articolo per
articolo (anche la referente lo approva articolo per articolo ma non ha efficacia per l‟aula, è solo
un‟approvazione con rilevanza interna, il voto sugli emendamenti ha rilevanza interna) che sostituisce la
votazione articolo per articolo dell‟aula, quindi si entra in aula e si fa la votazione per l‟approvazione finale
senza possibilità di modifica. Serve per accelerare i lavori quando si ha già deciso di approvare il disegno.
La commissione non si può riunire quando i deputati sono in aula, sono momenti diversi.
IN SEDE LEGISLATIVA o DELIBERANTE
È quella in cui la commissione fa tutto, per quel ramo del Parlamento. Significa che la commissione esamina
il progetto di legge, lo approva articolo per articolo e approva con votazione finale: l‟aula non vedrà mai quel
progetto di legge, perché ha consentito a non vederlo, perché c‟è stata una larga intesa sull‟assegnare quel
progetto di legge alla commissione in sede deliberante. In base all‟art. 72, se il Governo o un quinto dei
componenti della commissione stessa o un decimo dei componenti della camera vogliono tornare in aula si
può tornare in aula e, quindi, salta questa semplificazione, questa accelerazione.
© Nando Boccon - 2011
40
Ci sono alcune materie per cui si può solo operare in sede referente, è obbligatorio, non si può operare in
altra sede, sono materie particolarmente delicate in cui è necessario che tutto avvenga in assemblea. La
composizione delle commissioni parlamentari è poi particolarmente importante che rispecchi così
com’è la composizione dei gruppi parlamentari proprio perché può operare anche in sede legislativa,
per cui nessuno vedrà mai il progetto di legge a parte la commissione medesima, si rende quindi necessario
garantire attraverso questa regola la rappresentanza dei gruppi di minoranza in assemblea.
Le commissioni parlamentari non hanno il potere dell‟iniziativa legislativa, che è invece attribuita a ciascun
parlamentare, esse hanno le proprie funzioni in uno stato già avanzato dell‟iter legislativo, non attengono
alla funzione dell’iniziativa legislativa.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA - Formazione delle leggi
ART. 70 Cost.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.
Funzione istitutiva di poteri
ART. 71 Cost.
L’iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Di solito, quando si sente parlare di “proposta di legge” significa che arriva dal popolo, quando si sente
parlare di “disegno di legge” significa che è di derivazione del Governo. Il popolo non ha un generale
potere di iniziativa legislativa ma deve già presentare un testo articolato e strutturato in articoli.
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si articola in diverse fasi:
I.
II.
III.
IV.
V.
INIZIATIVA
COSTITUTIVA
PROMULGAZIONE
PUBBLICAZIONE
→ Vacatio legis ( attesa )
ENTRATA IN VIGORE
1 - INIZIATIVA LEGISLATIVA
Un ministro può
presentare un
progetto di legge
solo si è anche
parlamentare

GOVERNO come organo, nel suo insieme (non i singoli ministri – da non confondere se anche
parlamentari) → Art. 71 Cost. comma I e II → GOVERNATIVA

MEMBRI DEL PARLAMENTO ( singoli deputati o senatori ) → Art. 71 Cost. comma I e II →
PARLAMENTARE

50.000 ELETTORI (proposta di legge già strutturata in articoli - se non trovano un parlamentare che
li rappresenti) → Art. 71 Cost. comma I e II → POPOLARE

Ciascun Consiglio Regionale → Art. 121 Cost. comma II → REGIONALE

CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) nelle materie economiche e sociali →
Art. 99 Cost. comma III → CNEL
Questi sono GLI UNICI SOGGETTI che nel nostro ordinamento hanno l’iniziativa legislativa.
Le commissioni parlamentari non hanno potere di iniziativa legislativa, si instaurano in un‟altra fase più
avanzata.
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Il potere di iniziativa legislativa può essere conferita anche ad altri organi da LEGGE COSTITUZIONALE
( Riserva di legge costituzionale )
Il procedimento legislativo è un procedimento, significa che è costituito da una concatenazione di fasi,
abbiamo visto la fase dell‟iniziativa. Nel nostro ordinamento il potere di iniziativa legislativa spetta al Governo
nel suo insieme (non ai singoli ministri) come organo, il principale titolare dell‟iniziativa legislativa. Quasi tutti
i disegni di legge vengono presentati dal Governo perché espressione della maggioranza parlamentare, di
conseguenza sarà interesse della stessa maggioranza parlamentare portarlo a termine. Molto più difficile è
portare a termine dei disegni di legge quando provengono da un parlamentare di minoranza.
Si parla genericamente di progetto di legge, però è possibile trovare anche la denominazione disegno di
legge o proposta di legge, sono tre termini tendenzialmente sinonimi. Parte della dottrina (gli studiosi del
diritto) sostiene che il disegno di legge viene utilizzato quando c‟è l‟iniziativa governativa, ma non sempre è
così, poiché vi sono disegni di legge presentati anche da parlamentari o da consigli regionali.
Il progetto di legge è costituito da due elementi:


il testo dell’articolato (la legge suddivisa in articoli)
una relazione illustrativa (che spiega il contenuto della legge in modo discorsivo)
e questo per tutti i progetti di legge. La relazione è particolarmente significativa nel caso di proposte di legge
ad iniziativa popolare: si pensi alle raccolte di firme in luoghi pubblici, sarebbe troppo oneroso per gli
eventuali sottoscrittori mettersi a leggere tutti gli articoli mentre è di più rapida consultazione leggere la
relazione illustrativa.
Ci sono addirittura materie in cui è obbligatoria l’iniziativa legislativa governativa, ad esempio l‟art. 81
Cost. in materia di bilancio, in questo caso il governo non solo è il soggetto principale ma è l‟unico
legittimato a proporre l‟iniziativa legislativa.
Oltre al Governo nel suo insieme, che può decidere indistintamente se presentare il progetto di legge alla
Camera dei Deputati od al Senato della Repubblica perché libero (in materia di bilancio, più delicata, un
anno viene presentata la proposta di legge finanziaria alla Camera ed un anno al Senato, per consuetudine),
possono essere titolari di iniziativa legislativa:
 Ciascun parlamentare, presentando la proposta di legge alla camera di appartenenza (senatore al
Senato, deputato alla Camera)
 Il C.N.E.L., nelle materie di sua competenza (art. 99 Cost.)
 50.000 elettori, per iniziativa popolare.
Di solito le proposte di legge per iniziativa popolare non hanno quasi mai esito positivo, non vanno mai a
scaturire in una legge perché è difficile raccogliere tutte le firme necessarie, dato il metodo di raccolta che
presuppone che il cittadino abbia contezza dell‟articolato, mentre nel referendum abrogativo è molto più
semplice per il binomio sì/no del quesito posto e la materia più sentita, ma le probabilità aumentano se
qualche parlamentare si fa carico della proposta.
Le Commissioni Parlamentari non hanno potere di iniziativa legislativa, esse si instaurano ed hanno un ruolo
nella seconda fase, la fase cd. Costitutiva.
I.
II.
III.
IV.
V.
FASE dell‟INIZIATIVA LEGISLATIVA
FASE COSTITUTIVA
PROMULGAZIONE
PUBBLICAZIONE
→ Vacatio legis ( attesa )
ENTRATA IN VIGORE
2 – FASE COSTITUTIVA
Entrano in gioco le Commissioni Parlamentari. Le Commissioni Parlamentari sono composte in modo da
rispecchiare la composizione del Parlamento, le proporzioni dei gruppi parlamentari, e possono operare
anche in sede legislativa: in questo caso tutta la fase costituiva avviene in commissione, è per questo che
assume particolare importanza che anche in commissione siano rappresentati i gruppi di minoranza.
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Le Commissioni possono operare in tre sedi: referente, redigente e legislativa. A differenza di come
operano queste commissioni possiamo avere tre diverse procedure:
A. Procedura ORDINARIA o normale: quando la commissione opera in sede referente
B. Procedura ABBREVIATA: quando vengono ridotti i termini per le scansioni procedurali
C. Procedura SPECIALE: si ha quando le commissioni operano
o in sede legislativa o deliberante (quando c‟è largo consenso)
o in sede redigente
A) PROCEDURA ORDINARIA o normale
L‟assegnazione alla commissione competente per materia è compito del presidente della camera. Il
presidente di ciascuna delle Camere, nel momento in cui vede posto nell‟ordine del giorno un disegno di
legge concernente una certa materia, lo attribuisce (il progetto di legge redatto in articoli) alla commissione
competente per materia. Solamente in caso di contrasto, cioè quando la decisione del presidente non è
accolta, sarà possibile votare in camera per risolvere il conflitto.
Una volta ricevuta la proposta di legge la commissione competente per materia (Commissioni Monocamerali
Permanenti) procede alla
1) TRATTAZIONE IN COMMISSIONE (in sede referente) – tre letture o
o
o
Discussione generale sul progetto di legge
Discussione articolo per articolo e votazione di eventuali emendamenti
Stesura di una o più relazioni
Viene individuato un soggetto, detto relatore, che sarà incaricato di relazionare all‟aula i lavori della
commissione. Una o più delle altre commissioni possono esprimere pareri (il disegno di legge viene
accompagnato da varie relazioni a volte anche dell‟opposizione) e possono essere proposti degli
emendamenti, cioè le modifiche che vengono apportate all’originario progetto di legge. Già uscendo
dalla commissione il progetto può essere votato perché la commissione in sede referente ha già il potere di
mutare il disegno di legge.
↓
2) TRASMISSIONE ALLA CAMERA
↓
3) TRATTAZIONE IN ASSEMBLEA ALLA CAMERA
L‟esame del progetto in assemblea si sviluppa attraverso tre momenti:



Discussione generale
Esame e votazione articolo per articolo e voto sugli emendamenti
Dichiarazione di voto e votazione finale
Sia la commissione che la camera possono già fare una dichiarazione di voto negativa e quindi già
archiviare la proposta di legge. Il procedimento può sempre interrompersi, o per volontà della commissione o
per volontà della camera e poi sarà, a seconda dell‟iniziativa, il soggetto che potrà ripresentarla (es.
l‟iniziativa di un parlamentare respinta, a distanza di mesi, potrà essere ripresentata per essere inserita
nell‟ordine del giorno con la speranza di portarla a compimento). Non tutti i disegni di legge vanno a
tramutarsi in legge, tantissimi vengono archiviati; alcuni non vengono neanche discussi dalle commissioni,
altri vengono cestinati strada facendo dalla commissione o da una camera piuttosto che dall‟altra.
Una volta che si addiviene ad un testo definitivo di una camera, tale testo è trasmesso all‟altra camera.
Se il progetto di legge è approvato:
↓
4) TRASMISSIONE AL PRESIDENTE DELL’ALTRA CAMERA
Il fatto che in una camera si utilizzi il procedimento cd normale (commissione in sede referente) non vincola
anche l‟altra camera. Nell‟altra camera la commissione potrebbe operare in sede deliberante o in sede
legislativa.
Questo perché c‟è un bicameralismo perfetto → si segue lo stesso iter della prima camera → deve essere
approvato nell‟identico testo – NAVETTE PARLAMENTARI → Se viene modificato viene ritrasmesso alla
prima camera che voterà solo per le parti modificate.
Ci sono materie particolarmente delicate in cui la nostra Costituzione ci obbliga a scegliere il procedimento
ordinario.
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RISERVA D’ASSEMBLEA (o procedimento legislativo ordinario)
La Costituzione (Art. 72, comma IV) impone il procedimento ordinario per i progetti di legge in materia:




Costituzionale ed elettorale
Di delegazione legislativa
Di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
Di approvazione di bilanci e consuntivi (es. legge finanziaria)
In questi casi la commissione può operare solo in sede referente perché sono materie talmente delicate che
si vuole che le tre votazioni avvengano sia in assemblea sia poi nelle camere.
I regolamenti di Camera e Senato, fonti primarie rapportate alle altre fonti primarie per un criterio di
competenza (art. 96 bis e 71 II R.D.C. e 35 R.S.), impongono inoltre il procedimento ordinario:
 La conversione in legge dei decreti legge
 La riapprovazione di progetti di legge inviati alle Camere dal Presidente della Repubblica
B) PROCEDURA ABBREVIATA
(Art. 72, comma II, Cost.)
La Costituzione riserva al regolamento di ciascuna camera la disciplina dei “procedimenti legislativi
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza”.
Tale urgenza però non è tale da giustificare l‟adozione di un Decreto-Legge.
TUTTI I TEMPI SONO RIDOTTI ALLA META’ (tempi dell‟aula e termini): si velocizza il procedimento senza
però mutarne la forma.
C) PROCEDURA SPECIALE o DECENTRATA
(Art. 72, comma III, Cost.)
Si ha procedura speciale o decentrata quando le commissioni operano in sede redigente o in sede
deliberante o legislativa:
1 - COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA o deliberante
 L‟esame, l‟approvazione articolo per articolo e la votazione finale si svolgono in commissione senza
passaggio in assemblea.
Tuttavia, proprio perché in questo caso tutto l‟iter si svolge in commissione e l‟assemblea non vede nulla è
possibile richiedere il ritorno all‟assemblea.
 Fino al momento della votazione finale possono richiedere la procedura normale (ordinaria):
o Governo
o 1/10 dei membri di una camera
o 1/5 dei membri della Commissione stessa
2 - COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE (votazione in assemblea)
 Previa discussione generale in assemblea
 Su richiesta all‟unanimità del capogruppo o di 4/5 dei componenti della commissione
 Può essere conferito alla commissione competente il compito di redigere il testo del progetto di
legge.
 Il testo è sottoposto nuovamente all‟assemblea per la votazione finale. Il testo può essere solo
approvato o respinto in toto senza possibilità di proporre, introdurre o votare emendamenti.
VOTAZIONE FINALE (al fondo di ogni procedura)
Il progetto di legge approvato da una camera viene trasmesso all‟altra camera.
SE MODIFICATO E’ RITRASMESSO ALLA PRIMA CAMERA
CAMERA dei
DEPUTATI
Navette Parlamentari
SENATO della
REPUBBLICA
FINCHE’ ENTRAMBE LE CAMERE NON APPROVANO IL MEDESIMO TESTO
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Questo passaggio del disegno di legge da una camera all‟altra viene definito “NAVETTE
PARLAMENTARI”: la trasmissione da una camera all‟altra per addivenire alla definizione di un testo unico.
Nel caso in cui una delle due camere abbia apportato delle modifiche al disegno di legge, quando questo
viene valutato dall‟altra camera è possibile votare solo più sugli emendamenti, non è necessario riaddivenire
ad una votazione articolo per articolo.
I regolamenti di Camera e Senato prevedono procedure abbreviate in seconda lettura: il progetto è
riesaminato solo nelle parti modificate.
Anche a seguito del procedimento delle navette parlamentari è sempre possibile che il progetto di legge
venga cestinato, messo da parte o che passino mesi o anni prima di addivenire ad un testo definitivo. La
procedura legislativa non sempre porta ad una legge nuova. Tanto più un disegno di legge è espressione
della maggioranza, tanto più è probabile che vada a buon fine.
Come si fa a votare un disegno di legge?
Per la votazione, sia alla Camera che al Senato, è necessario il numero legale, che è dato dalla metà più
uno dei componenti l‟organo. Per arrivare a votare su un disegno di legge è necessario che, nelle camere,
siano presenti la metà più uno dei componenti. Un escamotage che è stato creato è però dato dal fatto che il
numero legale, sia alla Camera che al Senato, si presume. Non si fa l‟appello dei presenti, salva la richiesta
di verificazione, cioè è possibile richiedere la verifica del numero legale, ma se non viene richiesta, presunto
il numero legale la deliberazione è comunque valida.
Gli astenuti sono coloro che non esprimono il loro giudizio rispetto ad un determinato disegno di legge. Al
Senato, gli astenuti sono invitati ad allontanarsi dall‟aula, non andando neanche a ricoprire il numero legale,
mentre alla Camera dei Deputati gli astenuti sono comunque presenti e quindi possono andare a soddisfare
il numero legale. Questa disparità è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, che però la ha
reputata ampiamente legittima perché rientra della discrezionalità del regolamento di ciascuna camera.
NUMERO LEGALE (O QUORUM COSTITUTIVO) E QUORUM DELIBERATIVO
316 deputati
Numero legale (o Quorum Costitutivo o
Strutturale ) per la validita‟ della seduta: la meta’
+ 1 dei componenti l’organo
Non si può deliberate nulla se non si raggiunge il
numero di legge. E‟ presunto se non viene
richiesta la verifica.
Quorum deliberativo ( o funzionale ) per la
validita‟ della deliberazione: la meta‟ + 1 dei
presenti.
Maggioranza semplice (leggi ordinarie)
la metà + 1 dei votanti
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Continuano i lavori sulle modifiche agli articoli 9 e 41 della
Costituzione in materia di tutela dell’ambiente
Esempio: Camera 630 deputati - NUMERO LEGALE 316 (metà + 1 componenti) la seduta non può svolgersi
validamente se manca tale numero. QUORUM DELIBERATIVO: es. deputati presenti 400 → 201 (metà + 1
presenti) nessuna votazione è valida se non partecipa al voto almeno tale numero di deputati.
Senato: 321 senatori - NUMERO LEGALE 162 (metà + 1 componenti) QUORUM DELIBERATIVO es.
senatori presenti 200 → 101 (metà + 1 presenti)
Altra regola dell‟ordinamento è che il voto deve essere PALESE (in contrapposizione al voto segreto), per
cui si associa al deputato (o al senatore) il suo voto. Il voto è SEGRETO quando si vota sulle persone, non
si associa il voto al deputato (o senatore) che lo ha espresso.
ALTRI QUORUM DELIBERATIVI
MAGGIORANZA ASSOLUTA
quorum deliberativo per la validità delle deliberazioni: metà + 1 dei componenti l’organo
Esempio: approvazione del regolamento di Camera e Senato - Art. 64 Cost. “ ciascuna camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti ...”
MAGGIORANZE QUALIFICATE: 2/3 o 3/5 dei presenti o dei componenti
La costituzione prevede maggioranze di 2/3 dei componenti ad esempio negli articoli :
 Art. 79 comma I → concessione di amnistia e indulto “ l’amnistia e l’ indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale...”
 Art. 83 comma III → elezione del Presidente della Repubblica “ … L’elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo con scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dell’assemblea …”
 Art. 138 comma III → al fine di sottrarre leggi costituzionali e di revisione costituzionale al
referendum popolare “ Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ”
Una volta che il disegno di legge, con testo identico, è stato approvato da entrambe le camere esso passa
alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e può scaturire sia da una camera che
dall‟altra.
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3 – PROMULGAZIONE
La promulgazione è l‟atto formale con cui il Presidente della Repubblica dichiara in modo solenne che la
legge è stata approvata e che i cittadini hanno l‟obbligo di osservarla.
Art. 73 Cost. - “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.”
Art. 74 Cost. - “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con un messaggio
motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
entro e non oltre un mese dall’approvazione della legge può:
RINVIARE alle Camere, con
messaggio motivato, il
testo di legge per una nuova
deliberazione Art. 74 Cost.
Se le Camere (obbligate al
procedimento ordinario)
PROMULGARE la legge
approvata dalle Camere
Approvano nuovamente lo
stesso testo
Il P.d.R. deve
promulgare
Apportano le modifiche
richieste (tutte)
(è il caso normale)
NON
RIAPPROVANO
Apportano solo in parte le
modifiche richieste
NUOVO
RINVIO
Perché il
testo di legge
è nuovo
LA LEGGE NON E’
PROMULGATA
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4 - PUBBLICAZIONE
Art. 73 Cost., comma III: “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.”
Subito dopo la promulgazione (e comunque non oltre 30 giorni da essa), Il Ministro della Giustizia
(guardasigilli) appone il sigillo dello stato alla legge e provvede alla PUBBLICAZIONE del testo integrale
sulla:
GAZZETTA UFFICIALE: La Gazzetta Ufficiale, quale fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in
Italia e strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati, è edita
dall‟Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e pubblicata in collaborazione con il Ministero della Giustizia, il
quale provvede alla direzione e redazione della stessa.
Altra fonte di cognizione del diritto italiano è la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana, che non costituisce elemento integrativo della fattispecie pubblicitaria al cui verificarsi è subordinata
l‟efficacia degli atti in essa contenuti, ma assolve la funzione di agevolarne il reperimento e la consultazione.
Viene stampata annualmente.
5 – ENTRATA IN VIGORE
Avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ma il termine può essere abbreviato o prolungato in sede di
approvazione della legge ( art. 73, comma III, Cost. ).
Il periodo di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore è detto VACATIO LEGIS ( Vacanza di
legge ).
APPROVAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA
CAMERA
A maggioranza semplice
(la metà + 1 dei votanti)
NAVETTE
PARLAMENTARI
La legge deve essere
approvata da entrambe le
camere nello stesso testo
A maggioranza semplice
SENATO
 PROMULGAZIONE del
Presidente della Repubblica
 PUBBLICAZIONE sulla
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
 ENTRATA IN VIGORE
normalmente dopo un periodo
di 15 giorni dalla pubblicazione
(vacatio legis)
(la metà + 1 dei votanti)
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI FONTI COSTITUZIONALI
(Art. 138 Cost.)
Doppia approvazione – Procedura Aggravata
Art. 138 Cost. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
PRIMA APPROVAZIONE
a maggioranza semplice
SECONDA
APPROVAZIONE a
maggioranza
assoluta
CAMERA
NAVETTE
PARLAMENTARI
CAMERA
dopo almeno 3
mesi
3 MESI per richiedere il
REFERENDUM
Maggioranza
assoluta in
ciascuna camera
 500.000 elettori
 5 consigli regionali
 1/5 deputati o senatori
pubblicazione
REFERENDUM
richiesto
pausa di riflessione
SENATO
chi può chiedere
il referendum
REFERENDUM
non richiesto
SENATO
Maggioranza di
2/3 in ciascuna
camera
Maggioranza
non favorevole
Maggioranza
favorevole
LA LEGGE
COSTITUZIONALE
E’
PROMULGATA
LA LEGGE NON E’
PROMULGATA
La maggioranza dei 2/3 è una maggioranza molto ampia, per questo non c‟è più referendum.
Nel referendum costituzionale non è necessario il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto,
indipendentemente dai soggetti che si recano al voto il referendum è valido.
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LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
LIMITI ESPRESSI
Art. 139 Cost.: “ La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”
È l‟unico limite espresso alla revisione costituzionale.
LIMITI IMPLICITI
Secondo la dottrina e la Corte Costituzionale non si possono modificare:


L’Art. 138 Cost., c.d. LIMITE LOGICO che garantisce la
rigidità della Costituzione: non è possibile abrogare l‟art. 138 perché la Costituzione passerebbe
da rigida a flessibile.
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
(sentenza n. 1146 del 1988)
Possono essere migliorati in meglio (in meius) ma non in peggio (in peius).
REGOLAMENTI PARLAMENTARI


REGOLAMENTO della CAMERA DEI DEPUTATI
REGOLAMENTI del SENATO DELLA REPUBBLICA
Fonte extra-ordine equiparate alle fonti primarie. Non criterio cronologico ma di competenza.
Art. 64 Cost. “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti“
I regolamenti parlamentari disciplinano l‟organizzazione e le funzioni delle camere e delle loro articolazioni
interne. I regolamenti parlamentari hanno forza normativa pari a quella della legge ordinaria, ma
appartengono ad un diverso ordinamento giuridico.
Il rapporto con le altre fonti è regolato dal principio di competenza.
REGOLAMENTI DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI



La Corte Costituzionale
La Presidenza della Repubblica
La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sono organi costituzionali reciprocamente indipendenti.
La Costituzione conferisce il potere di regolare da sé il proprio funzionamento e la propria organizzazione a
garanzia di indipendenza.
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Non c’è gerarchia, non c’è cronologia, ma c’è competenza per materia.
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IL GOVERNO
Ha la FUNZIONE ESECUTIVA
Sede: Palazzo Chigi
LA STRUTTURA DEL GOVERNO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
CHE INSIEME
FORMANO
IL CONSIGLIO
DEI
MINISTRI
MINISTRI
CON PORTAFOGLIO
(Sono al vertice di un apparato
ministeriale: es. Ministro
dell‟Interno - delega ai Prefetti per
provincia. Sono Affari Esteri,
Interno, Difesa, Lavoro e prev. …)
SENZA PORTAFOGLIO
(Non sono a capo di un ministero e
ricevono deleghe dal Consiglio dei
Ministri. Sono singoli ministri: es. pari
opportunità … )
Art. 92 Cost. “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Governo non è titolare della FUNZIONE LEGISLATIVA, può esercitarla solo in due ipotesi e con il
controllo preventivo (DECRETO LEGISLATIVO) o successivo (DECRETO LEGGE) del PARLAMENTO.
IL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO
Il Governo ha potestà normativa: primaria e secondaria
Fonti primarie:

(carattere chiuso)
Decreti legge
Atti aventi forza di legge

Decreti legislativi
1.
2.
Novazione legislativa
Resistenza all‟abrogazione
da parte di fonti secondarie
Gli atti normativi del Governo sono atti aventi valore di legge primaria. Il procedimento di delegazione
legislativa è un procedimento DUALE che vede protagonisti GOVERNO E PARLAMENTO.
Sono atti AVENTI FORZA DI LEGGE sono cioè equiparati alle leggi del Parlamento
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51

Profilo attivo: capacità di innovare il diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione
intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati

Profilo passivo: capacità di resistere all‟abrogazione o alla modifica da parte di atti fonte
che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di
produzione normativa
Fonti Secondarie:

(carattere aperto)
Regolamenti Governativi (Regolamenti Interministeriali e regolamenti Ministeriali)
Raccoglie tutte le fonti del diritto: POTERE NORMATIVO
Il POTERE LEGISLATIVO è solo del PARLAMENTO
e il GOVERNO lo esercita solo su DELEGA DEL PARLAMENTO
ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO
DECRETO LEGISLATIVO (Art. 76 Cost. collegato all’Art. 14 legge 400/88)
LEGGE DI DELEGAZIONE
(PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI,
OGGETTO, TERMINE)
DECRETO LEGISLATIVO
(ENTRO IL TERMINE STABILITO
DALLE LEGGE DELEGA)
Controllo del Parlamento a monte
DECRETO LEGGE (Art. 77 Cost. collegato all’Art. 15 legge 400/88)
DECRETO LEGGE
(CASI STRAORDINARI DI
NECESSITA‟ E URGENZA)
LEGGE DI CONVERSIONE
(ENTRO 60 GIORNI)
60 GG
Controllo del Parlamento a valle
LEGGI DI SANATORIA per decreti non convertiti.
DECRETO LEGISLATIVO (Art. 76 Cost. collegato all’Art. 14 legge 400/88)
Si tratta di atti normativi :
contenuto della
legge delega

deliberati dal governo

su delegazione del parlamento

aventi forza di legge.
La LEGGE DI DELEGAZIONE è quella con cui il Parlamento delega il Governo ad esercitare la
funzione legislativa e stabilisce:

I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, che devono indicare ragioni e obiettivi della delega

IL TERMINE entro il quale il Decreto Legislativo dovrà essere emanato

L’OGGETTO che il Governo dovrà disciplinare
Il termine è perentorio, decorso quel termine il Governo perde il potere.
articolo 76
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L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
52
Il Governo REDIGE il decreto legislativo sulla base della LEGGE DI DELEGAZIONE, rispettando oggetti,
limiti temporali e principi espressi.
Il Decreto legislativo che è in violazione dei tre elementi entra in vigore, produce effetti, ma è
incostituzionale e dovrà essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale per violazione di uno dei tre
requisiti.
Decreto legislativo = decreto delegato = atto che il governo adotta in attuazione della legge di delegazione.
E‟ una fonte utilizzata nei casi in cui la materia da disciplinare sia complessa e richieda specifiche
competenze tecniche (a volte sono anche scelte politiche).
Si ha:

LEGGE DI DELEGAZIONE

DELIBERAZIONE del decreto legislativo da parte del CONSIGLIO DEI MINISTRI

EMANAZIONE da parte del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che contiene l‟indicazione
“decreto legislativo … emanato con D.P.R. …”
Art. 14 della legge 400/88, comma 4, “ la legge da il potere al governo per due anni “. Il Parlamento vuole
che ci sia interazione con le commissioni parlamentari (hanno il potere di dare pareri sui decreti legislativi
che eccedono i due anni e svolgono la funzione di controllo sul potere delegato al governo; questo è un
controllo preventivo con la legge di delegazione) Il decreto legislativo che viola il parere della commissione
parlamentare è incostituzionale.
LIMITI ALLA DELEGAZIONE - Art. 72, c.4:
Non può essere delegata:
La disciplina delle materie di cui all‟Art. 72, c.4, Cost., per cui è prevista l‟approvazione parlamentare
con procedimento ordinario.
1.
2.

Materia costituzionale ed elettorale

Delegazione legislativa

Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

Approvazione di bilanci e consuntivi
La disciplina delle attività, tipiche del Parlamento, che costituiscono esercizio del potere di controllo
delle camere sull’esecutivo (es. istituzione di commissioni d‟inchiesta).
In ogni momento il Parlamento può REVOCARE LA DELEGA:

In modo ESPLICITO: con l„abrogazione della legge di delegazione (fonte primaria – legge
ordinaria) (si abroga facendo una nuova legge).

In modo IMPLICITO: esercitando direttamente il potere delegato, va ad abrogare la legge delega,
(verrà riproposta una legge nuova in un altro modo).
Il DECRETO LEGISLATIVO E‟ DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED E‟ EMANATO DAL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Il Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere il decreto legislativo quando ritiene ci siano
gravissime incostituzionalità. Non è compito del Presidente della Repubblica stabilire se è incostituzionale
ma è la Corte Costituzionale che decide in merito, i tempi però sono molto lunghi (anche anni ...).
La Corte Costituzionale può anche dichiarare incostituzionali i decreti legislativi se questi contrastano con la
legge delega, oltre che con la Costituzione, ed è un‟eccezione perché la legge delega è una fonte primaria
ed andrebbe applicato il criterio cronologico (antinomia tra fonti di pari grado) ma ciò non avviene perché si
dice che la legge di delegazione è definita NORMA INTERPOSTA, cioè si pone tra il decreto legislativo e
la Costituzione, e soddisfa l‟art. 76 della Costituzione, laddove prevede i principi ed i criteri direttivi, l‟oggetto
ed il termine, quindi, se il decreto legislativo contrasta con la legge di delegazione, indirettamente contrasta
con la Costituzione, perché ha ecceduto i limiti posti con la prima. La tensione tra decreto legislativo e legge
di delegazione è vista come un contrasto tra il primo e l‟art. 76 della Costituzione, laddove prevede il
contenuto della seconda. In questo caso sarà possibile adire alla Corte Costituzionale solamente in via
incidentale, cioè un cittadino, nel corso di un giudizio, potrà impugnare il decreto legislativo per eccesso di
delega, perché comunque la legge delega resta.
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DECRETO LEGGE (Art. 77 Cost. collegato all’Art. 15 legge 400/88)
Sono atti normativi:
 aventi forza di legge
 deliberati dal governo
 in casi straordinari di necessità ed urgenza
 di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità
 aventi efficacia provvisoria
I decreti-legge vengono approvati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. L’urgenza deve
essere oggettiva, mentre in passato se ne era abusato ed era diventata soggettiva (urgenza politica).
I decreti legge sono provvedimenti con efficacia provvisoria immediata (non esiste la vacatio legis)
ed aventi forza di legge.
L’efficacia del decreto legge è limitata a 60 giorni. Se non sono convertiti in legge dal Parlamento
entro 60 giorni dalla loro pubblicazione decadono ex-tunc (retroattivamente, fin dall’origine). Il testo è
quello contenuto nella deliberazione del Consiglio dei Ministri. Non si ha una legge a monte ma a valle.
PROCEDURA DI ADOZIONE
Deliberazione del Consiglio dei Ministri

Il Governo si riunisce e DELIBERA il testo del decreto legge indicando i casi straordinari di
necessità e urgenza.
Emanazione da parte del Presidente della Repubblica
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:


entrata in vigore immediata
decorrenza del termine di 60 giorni per la conversione
Presentazione del Decreto Legge alle Camere

Lo delibera oggi e lo TRASMETTE lo stesso giorno alle Camere che si riuniscono entro i 5 giorni
successivi → DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE e da quel momento scattano i 60 giorni.

CONVERSIONE in legge in un solo articolo entro 60 giorni.

Se il Parlamento decide di NON CONVERTIRLO in legge il DECRETO LEGGE DECADE fin
dall’inizio con efficacia retroattiva (EX TUNC).
Per superare questo problema è stato scritto l‟ultimo comma Art. 77 Cost. - LEGGE SANATORIA: “Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
La legge sanatoria o regolatrice è una legge adottata dalle Camere per regolare i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti legge non convertiti.
Se non sono convertiti in legge entro 60 giorni decadono ex-tunc (da allora - efficacia retroattiva) (a
differenza di ex nunc = da ora)
PROCEDIMENTO ORDINARIO
Appena adottato dal Governo il DECRETO LEGGE diviene oggetto di un apposito
↓
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE presentato alla CAMERA e al SENATO
↓
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO - Progetto redatto in un SOLO ARTICOLO
( Entro 60 giorni )
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Legge di conversione:
Articolo 1

C.1 il decreto legge del ……… nr ……. è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge

C.2 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
Appena adottato dal Governo il decreto legge viene pubblicato sulla G.U. con l‟indicazione della clausola di
presentazione al Parlamento dopo l‟emanazione.
EFFICACIA DEI DECRETI LEGGE
Caso straordinario di
necessità ed urgenza
EMANAZIONE del decreto-legge
IL GIORNO STESSO DELL‟EMANAZIONE IL DECRETO VA PRESENTATO ALLE CAMERE
CHE SI RIUNISCONO ENTRO 5 GIORNI ANCHE SE SCIOLTE
Se viene convertito in legge
nei 60 giorni successivi alla
pubblicazione
In caso di mancata conversione in
legge nei 60 giorni successivi alla
pubblicazione
La legge di conversione si
sostituisce al decreto-legge
e fa salvi gli effetti prodotti
DECADENZA EX-TUNC
perdita di efficacia sin
dall‟inizio
Approvazione con emendamenti: le
modifiche al decreto-legge hanno
efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della legge di conversione
I rapporti giuridici sorti nel periodo
di vigenza del decreto-legge possono
essere disciplinati con legge di
sanatoria dal Parlamento
LIMITI ALL’EMANAZIONE DEI DECRETI-LEGGE
I DECRETI-LEGGE NON SONO AMMISSIBILI
 Nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale
 Nelle materie riservate al procedimento ordinario di approvazione della legge (Art. 72, comma
IV)
IL DECRETO-LEGGE DEVE CONTENERE (ART. 15 L. 400/88):




misure di immediata applicazione
contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo
delibera di approvazione del Consiglio dei Ministri
indicazione delle misure straordinarie
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REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE
CONSISTE NEL RIPROPORRE IL CONTENUTO DEI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI IN NUOVI
DECRETI LEGGE, FACENDONE SALVI GLI EFFETTI
SI E’ VERIFICATO UN ABUSO DELLA
DECRETAZIONE D’URGENZA E DEL
RICORSO ALLA REITERAZIONE
La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 360 del 1996 ha dichiarato L’ILLEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE della reiterazione dei decreti legge non convertiti in quanto:

Altera la natura provvisoria del provvedimento
PERCHE  Toglie valore al carattere straordinario della necessità e dell‟urgenza

Lede il principio di certezza del diritto, creando un‟aspettativa di consolidamento degli effetti prodotti
dai decreti legge non convertiti
RIPROPOSIZIONE
Non si considera REITERAZIONE ed è ammessa la RIPROPOSIZIONE quando:
 Vi sono nuovi presupposti straordinari di necessità ed urgenza
 E‟ diverso il contenuto sostanziale del decreto legge (con stesso presupposto)
Con il decreto-legge non è possibile:
Art. 15 Legge 400/1988
Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione
sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e
con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano
l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il
voto di una delle due Camere; (non si possono reiterare i decreti-legge)
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; (non si può fare con decretolegge la legge di sanatoria)
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non
attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo
la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga
diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché
definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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REITERAZIONE
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 non è più possibile reiterare i decreti-legge,
prima il disegno di legge per la reiterazione andava presentato prima della scadenza per farne salvi gli
effetti, per la prosecuzione temporale, perché se avessimo ripresentato lo stesso decreto-legge dopo la
scadenza, quello precedente avrebbe cessato i suoi effetti fin dall‟origine (ex-tunc) e quindi sarebbe cessato
lo scopo della reiterazione. È per questo che c‟è la specificazione “prima dello scadere dei 60 giorni”.
La reiterazione dei decreti-legge in materie, ad esempio, come l‟edilizia, vanificava il presupposto di
straordinaria necessità ed urgenza, dato che non si trattava di calamità naturali o simili, quindi diventava
un‟urgenza soggettiva (l‟urgenza può essere soggettiva o oggettiva), cioè politica, perché inserita nel
programma politico, mentre l‟urgenza oggettiva è un qualcosa che si ha per urgente ed è evidente a
chiunque, ad esempio un crollo improvviso di un edificio od una calamità naturale. Ad esempio: gli scandali
sugli appalti in cui sono state adottate procedure d‟urgenza ed erano relativi ai campionati mondiali di nuoto:
in questo caso l‟urgenza era dovuta solo all‟incuria dell‟amministrazione che ha atteso troppo tempo e poi ha
dovuto correre ai ripari all‟ultimo minuto facendo procedure d‟urgenza, anche se l‟evento si sapeva che si
sarebbe svolto da cinque anni prima almeno.
ABUSO NEL CASO DEI DECRETI LEGISLATIVI
Si verifica quando viene data al Governo la cosiddetta “delega in bianco”, che significa che si dà una
delega troppo ampia, quasi indeterminata, per cui il Parlamento in sostanza cede il potere legislativo al
Governo e quindi con violazione del principio di separazione dei poteri: in tutti i casi in cui il Governo
assume poteri legislativi molto consistenti e che fa ratificare con voti di fiducia il suo operato dal Parlamento
si sta vanificando la separazione dei poteri ed il Parlamento non diventa che un organo di ratifica di un
potere legislativo passato al Governo. Altro abuso è l‟”eccesso di delega” che si verifica quando, data una
delega, il Governo va oltre i limiti posti dalla delega e disciplina una materia più ampia o viola i principi e
criteri direttivi. In questo caso l‟eccesso di delega molto spesso può essere sanato attraverso l‟approvazione
di una legge con lo stesso contenuto del decreto legislativo da parte del Parlamento (caso che si verifica
sovente se non vi è contrasto tra governo e parlamento, perché, ad esempio, un cittadino impugna il d. lgs.
davanti alla Corte Costituzionale, la quale dichiara l‟eccesso di delega ed allora, il giorno dopo, il parlamento
approva una legge, in via d‟urgenza, con lo stesso contenuto del d. lgs., sanando l‟eccesso di delega).
Il decreto legislativo viziato da eccesso di delega produce effetti fino a quando qualcuno non lo
impugna.
Il Presidente della Repubblica, durante la promulgazione, può rinviarlo una sola volta alle Camere, nel caso
di dubbio di incostituzionalità, ma non ha poteri costituzionalmente formalizzanti, cerca di attuare quella che
viene chiamata “moral suasion”, cioè cerca di dire al Governo che la norma è illegittima, facendo delle
osservazioni, però se il Governo, poi, lo forza lui deve emanare il decreto e quindi saranno poi i cittadini a
doverlo impugnare davanti alla Corte Costituzionale. Il filtro del Presidente della Repubblica è un filtro a
maglie molto larghe, riesce a bloccare solo le incostituzionalità più gravi, mentre le altre passano.
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L’UNIONE EUROPEA
Tutti gli ordinamenti nazionali degli stati membri dell‟Unione Europea sono ancora ordinamenti sovrani, cioè
non riconoscono nessun soggetto a sé superiore. In base all‟art. 11 della Costituzione italiana :
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Inizialmente l‟organo previsto era l‟ONU, poi, attraverso l’interpretazione evolutiva, si è utilizzata questa
stessa disposizione per portare l‟adesione al Mercato Comune Europeo.
nel 1951 - 1952 – Comunità europea del carbone e dell’acciaio – CECA
nel 1957 – 1958 – Trattato di Roma – Trattato della Comunità Economica Europea (CEE) - Mercato
Comune Europeo = unità economica europea – EURATOM – unità europea per
l‟energia atomica (in chiave post-bellica si voleva regolare anche il commercio
dell‟uranio e dei prodotti collegati all‟energia atomica – es. centrali nucleari)
nel 1986 – 1987 – Atto unico europeo – la cooperazione politica si rafforza e si istituisce la Comunità
Europea (CE) – si inizia a sostenere che la Comunità non è solo più economica ma
l‟integrazione va oltre e diventa più stretta per sostenere anche altri valori (tutela
dell‟ambiente, tutela sociale, sviluppo e lavoro) – cade la parola “Economica”,
proiettandosi verso l‟unione europea.
nel 1992 – 1993 – Trattato di Maastricht – TUE = TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA - la Comunità
Europea diventa Unione Europea – pone le basi della moneta unica (l’euro).
L’UNIONE EUROPEA nasce il 1° Novembre 1993 a seguito dell‟entrata in vigore del
Trattato sull‟Unione Europea firmato un anno e mezzo prima a Maastricht (città olandese)
(CECA + CEE + EURATOM)
nel 1997 – 1999 – Trattato di Amsterdam - Introdotto l'Alto Rappresentante, trasferiti poteri dal GAI alla
CE, e integrati gli Accordi di Schengen
nel 2001 – 2003 – Trattato di Nizza - Preparazione in vista degli allargamenti (L'allargamento dell'Unione
europea è quel processo in base al quale nuovi stati chiedono di far parte dell'Unione
europea tramite un percorso di adeguamento legislativo concordato. Esso è possibile
grazie all'ampliamento dei contenuti dei trattati costitutivi delle tre Comunità Europee.
Dai sei stati fondatori delle Comunità europee il numero di stati membri è
costantemente cresciuto fino ai 27 attuali stati membri e altri stati europei hanno in
corso trattative per l'adesione all'Unione.)
nel 2004 - Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (Costituzione europea) – FALLITO NEL 2005
La Costituzione europea è stato un trattato che si prefiggeva di consolidare tutti i trattati che si
sono susseguiti (eccetto il Trattato Euratom) in un unico documento. La Costituzione semplificava
la struttura dell'UE, prevedeva cambiamenti nel sistema di voto in Consiglio e creava una
cooperazione strutturata per la politica estera. Il Trattato fu siglato a Roma il 29 ottobre 2004
con l'intento di renderlo operativo il 1 novembre 2006 dopo le ratifiche di tutti i paesi membri.
Questo non avvenne poiché la Francia (il 29 maggio 2005) e i Paesi bassi (il 1 giugno 2005)
rigettarono il documento attraverso due referendum. Seguì un "periodo di riflessione", durante il
quale la Costituzione fu sostituita dal Trattato di Lisbona.
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nel 2007 – 2009 – TRATTATO DI LISBONA - TFUE – detto anche Trattato di Riforma perché sostituisce
la Costituzione Europea bocciata ai referendum popolari francese ed olandese del 2005.
Va ad intervenire sul Trattato di Roma del 1957 rimodificandolo ed integrandolo, senza
sostituire, mentre la Costituzione Europea è un testo completamente nuovo. È la somma
di due trattati: il Trattato UE, modificato ma il cui nome è mantenuto, ed il Trattato FUE,
sorto sulle ceneri del Trattato CE. Firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona si è concluso
con un sofferto procedimento di ratifica da tutti i 27 paesi membri. Dà vita ad un soggetto
dotato di personalità giuridica internazionale nuovo: l‟Unione Europea.
Questi Trattati (soprattutto TUE e TFUE) hanno il grave vizio che non sono un testo come la nostra
Costituzione, non sono fatti per avvicinarsi ai cittadini, sono molto lunghi e complessi; occorrerebbe dare
delle chiavi di lettura, delle sintesi che i cittadini possano possedere e capire e questo è uno dei motivi che
provoca la disaffezione verso le istituzioni europee.
OBIETTIVI BASE – rafforzare l‟unione del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offrire maggior
rappresentatività ai cittadini e far sentire la loro voce, chiarire la ripartizione delle competenze a livello
nazionale ed europeo. Tutto si gioca sul riparto di competenze: quelle date all‟Unione Europea e quelle degli
stati membri. Si è dovuto poi dare un “voto ponderato” bilanciato sulla base della popolazione. Integrare la
carta dei diritti fondamentali nel diritto primario europeo. Vi è una doppia tavola dei diritti: una nella
costituzione italiana, la prima parte, ed una tavola dei diritti che è la carta dei diritti fondamentali di Nizza,
inoltre abbiamo una Corte di Giustizia Europea ma anche una Corte Europea dei diritti dell‟uomo, che
riguarda più stati rispetto a quelli dell‟Unione Europea; le due carte dei diritti fondamentali ci riguardano
direttamente come cittadini e gruppi sociali italiani ed abbiamo tre giudici: la Corte Costituzionale italiana, la
Corte Europea dei diritti dell‟uomo e la Corte di Giustizia Europea, quindi dovremo vedere come si
armonizza la giurisprudenza di queste tre corti, garantendoci una tutela superiore dei nostri diritti
fondamentali. L‟efficacia giuridica piena dei diritti fondamentali si ha solo dal dicembre 2009, in cui è entrata
in vigore come parte integrante del Trattato FUE la Carta Europea dei diritti dell‟uomo, prima era un
documento che aveva valore poco più che simbolico.
Il Trattato sull‟Unione Europea (TUE) ha dato vita ad una struttura organizzativa caratteristica definita
“Unione a tre pilastri”, per cui si intendono:
1. i vecchi Trattati sulle Comunità preesistenti (CE, CECA ed EURATOM)
2. la politica estera e di sicurezza comune (ancora da costruire)
3. la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale.
Caratteristica di questo sistema era che, data la mancanza di un accordo totale tra i membri, all‟interno
dell‟Unione, il primo pilastro veniva gestito attraverso il diritto comunitario, mentre gli altri due erano affidati
alla cooperazione intergovernativa secondo le norme del diritto internazionale. Questa struttura è stata
consolidata dal Trattato di Lisbona - TFUE, che disciplina la cooperazione in materia di polizia e giustizia
penale (terzo pilastro) con proprie procedure, mentre la politica estera e di sicurezza comune (secondo
pilastro) è disciplinata dalle procedure del TUE.
L‟anello di congiunzione tra il nostro ordinamento e quello europeo continua ad essere l‟art. 11 della
Costituzione e l‟adesione e la ratifica del Trattato UE è avvenuta con legge ordinaria del Parlamento italiano
ma al trattato si riconosce rango costituzionale.
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ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO EUROPEO
È composto da:



Capi di Stato o di Governo degli stati membri
Presidente del Consiglio Europeo
Presidente della Commissione
e vi partecipa anche l‟alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (il
ministro degli esteri dell‟Unione), può essere invitato il Presidente del Parlamento Europeo.
Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi a Bruxelles, la “capitale” dell‟Unione.
Ha un presidente che viene eletto dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due
anni e mezzo, rinnovabile una sola volta, il presidente del Consiglio Europeo




rappresenta all‟esterno l‟Unione, fatte salve le competenze dell‟alto rappresentante;
presiede ed anima i lavori del Consiglio Europeo, che prepara in cooperazione col presidente della
Commissione, e ne assicura la continuità;
facilita il raggiungimento del consenso e la coesione fra i componenti;
presenta dopo ogni riunione una relazione al Parlamento Europeo.
È l’organo di indirizzo politico dell‟Unione Europea: dà all‟Unione l‟impulso necessario al suo sviluppo e
ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.
Non esercita funzioni legislative e non va confuso con il Consiglio (dei Ministri), decide per consenso, cioè
senza votare, salvo casi previsti dai trattati.
CONSIGLIO (dei ministri)
È composto da:

i ministri degli Stati membri, uno per ogni stato, competenti per materia
e si riunisce in diverse formazioni (es. Consiglio ECOFIN – Consiglio dei Ministri competenti in materia
economico-finanziaria – per l‟Italia il Min. Tremonti).
Il Consiglio affari esteri è presieduto dall‟alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza (il ministro degli esteri dell‟Unione), che si avvale di un servizio diplomatico
denominato servizio europeo per l’azione esterna; la presidenza delle altre formazioni del Consiglio è
affidata a turno ai rappresentanti di ciascun stato membro ogni 6 mesi con rotazione paritaria.
Il Consiglio:



esercita, insieme al Parlamento Europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio;
garantisce il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche, adottando indirizzi di
massima; raccomanda le necessarie misure in caso di disavanzo eccessivo: se lo stato non
provvede, può intimargli di farlo ed eventualmente sanzionarlo;
prende le decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti
generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio Europeo; decide sulle questioni aventi
implicazioni militari, ad esempio l‟invio di missioni all‟estero;
Le decisioni vengono prese attraverso il meccanismo della maggioranza qualificata (salvo diversa
previsione dei trattati) secondo le regole del Trattato di Nizza che prevede per ogni stato membro
l‟assegnazione di un voto ponderato sulla base dimensionale dello stato (per l‟Italia 29 voti).
HA POTERE NORMATIVO nella comunità europea e FUNZIONI DECISIONALI – è l’organo più
importante – approva le direttive ed i regolamenti, i ministri portano l’indirizzo politico del governo
dello stato membro (potere sovrano). Non è un organo permanente: i ministri si riuniscono e poi tornano
ai loro rispettivi governi. In quest‟organo risiedono i poteri più forti.
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PARLAMENTO EUROPEO
È attualmente composto da 754 membri, rappresentanti dei cittadini degli Stati membri eletti a suffragio
universale diretto ogni cinque anni, con formula proporzionale diversa da stato a stato.
È diviso al suo interno in gruppi parlamentari politici, composti da non meno di 25 deputati eletti in almeno
un quarto degli stati (partito popolare europeo, partito del socialismo europeo, liberali democratici e
riformatori, verdi, sinistra unitaria europea). Essi lavorano suddivisi in 20 commissioni.
Il Parlamento Europeo ha il proprio regolamento e di norma delibera a maggioranza dei voti espressi. Non
ha una sede unica ma si divide tra Strasburgo, la sede ufficiale, Bruxelles, sede delle commissioni, e
Lussemburgo, sede del segretariato e degli uffici.
I suoi poteri si sono accresciuti nel tempo e, con il Trattato di Lisbona, egli:



esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa; non ha l‟iniziativa, ma può chiedere
alla Commissione di presentare progetti di atti legislativi; per l‟adozione degli atti si avvale della
procedura legislativa ordinaria che parifica Parlamento e Consiglio;
esercita, con il Consiglio, la funzione di bilancio;
esercita inoltre funzioni di controllo politico e funzioni consultive; elegge il presidente della
Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni collettive i membri della Commissione; può
istituire commissioni di inchiesta; può rivolgere interrogazioni sia alla Commissione che al Consiglio;
può formulare raccomandazioni sulla politica estera e di sicurezza comune al Consiglio e all‟alto
rappresentante; elegge il Mediatore Europeo, cioè l‟organo che ha funzioni di difensore civico, al
quale chiunque può rivolgersi per denunciare i casi di cattiva amministrazione.
COMMISSIONE EUROPEA
italia: Gentilone
economia
È un organo stabile, permanente, composto da 27 membri (uno per ogni stato), inclusi il presidente e l‟alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Dura in carica 5 anni.
1. Il Consiglio Europeo, sulla scorta dei risultati elettorali del Parlamento Europeo, sceglie, a
maggioranza qualificata, il presidente della Commissione, che viene eletto dal Parlamento a
maggioranza dei membri;
2. il Consiglio Europeo ed il presidente neoeletto individuano i componenti della Commissione sulla
base delle proposte dei singoli stati;
3. l‟intera Commissione, incluso l‟alto rappresentante, viene approvata dal Parlamento Europeo e
nominata dal Consiglio Europeo.
La Commissione ha responsabilità collettiva davanti al Parlamento che, a maggioranza di due terzi dei voti
purché corrispondenti alla maggioranza dei membri, può approvare la mozione di censura; se approvata
l‟intera Commissione e l‟alto rappresentante devono dimettersi.
I Commissari sono di stanza a Bruxelles ed operano giornalmente in commissione. Sono tecnici, competenti
per materia, indipendenti e nominati dai governi (c‟è solo più un commissario per ogni stato membro, in
totale 27). E‟ l‟organo più avanzato dell‟integrazione europea. E‟ al vertice degli apparati burocratici ed
elabora progetti di direttive, è suddivisa in divisioni. In particolare
a. ha l’iniziativa degli atti legislativi, che spetta solo alla Commissione e a nessun altro organo;
dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione;
b. presenta il progetto annuale di bilancio e gli dà esecuzione;
c. vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione (custode dei trattati): se uno stato non adempie ai
suoi obblighi la Commissione può metterlo in mora, cioè intimargli a provvedere, per poi fare ricorso
alla Corte di Giustizia Europea attraverso la procedura d‟infrazione; può ricorrere altresì alla
suprema Corte nell‟ambito della procedura di controllo sugli aiuti di stato concessi dagli stati membri
alle imprese;
d. può rivolgere avvertimenti agli stati membri per coordinare le politiche economiche; sorveglia la
situazione di bilancio in ciascuno stato e può proporre al Consiglio di iniziare una procedura per
disavanzo eccessivo.
ORGANO ESECUTIVO che agisce in piena indipendenza nell‟interesse della comunità con il divieto di
accettare istruzioni da alcun governo. PROPONE LA NUOVA LEGISLAZIONE.
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
È composta da 27 giudici, assistiti da almeno 8 avvocati generali che studiano le cause e sottopongono
alla Corte le loro proposte di conclusione. Sono tutti nominati dai governi per 6 anni fra personalità di
indiscussa indipendenza e competenza; i giudici eleggono al proprio interno il presidente.
Ha un proprio statuto ed un proprio regolamento. Ha sede a Lussemburgo.
il compito generale della Corte è assicurare il rispetto del diritto nell‟interpretazione e nell‟applicazione dei
trattati e giudica le controversie:




fra stati membri europei
fra stati membri europei ed Unione Europea, es. Commissione Europea che contesta una scelta
italiana che recepisce in un certo modo una direttiva
fra istituzioni dell‟Unione
fra persone fisiche o giuridiche e l‟Unione (limitatamente ad alcuni casi)
Tribunale di primo grado – Giudici e avvocati generali nominati dai governi. È il garante del rispetto degli
obblighi derivanti dai Trattati dell’Unione (si pronuncia sull‟interpretazione e sue applicazioni). È il giudice
degli Stati membri, che vengono convocati per inadempimento degli obblighi derivanti dai Trattati. Ha
inventato sanzioni innovative e significative per la responsabilità degli Stati membri, con un ruolo
decisamente importante. Ha fatto virare l‟ordinamento europeo da civil law a common law. Le sentenze
hanno efficacia di precedente vincolante ma anche valore normativo e diventano fonti, integrando le
norme, sono sentenze interpretative che diventano vincolanti.
Esempio:
L‟Unione Europea approva una direttiva che impone di prevedere un fondo a favore dei lavoratori delle
imprese che falliscono in base al quale se io, come dipendente, non ho ricevuto pagamenti di stipendio,
questo fondo, che lo stato deve prevedere, mi pagherà una certa percentuale degli stipendi degli ultimi sei
mesi che non ho ricevuto. È un esempio di tutela sociale del cittadino dell‟Unione. L‟Italia non aveva recepito
questa direttiva e non aveva creato quel fondo, allora una certa Sig.ra Francovich, titolare di un‟impresa
tessile italiana del nord-est, in fase di fallimento ha sollevato la questione richiedendo al giudice la
percentuale prevista dalla direttiva europea ma non attuata dal nostro paese. La Corte di Giustizia ha detto
che lo stato doveva prevederlo quindi deve trovare le risorse e pagare tutti gli stipendi, non solo una
percentuale ma tutto il dovuto, a questa Sig.ra.
Alla Corte di Giustizia si affianca il Tribunale, competente per le azioni intraprese dalle persone fisiche o
giuridiche (non per i ricorsi degli stati o delle istituzioni) e per le controversie tra l‟Unione Europea ed i propri
funzionari. Anch‟esso è composto da un giudice per ogni stato membro (27 giudici) e le sue decisioni
possono essere impugnate davanti alla Corte solo per motivi di legittimità (interpretazione del diritto).
Banca Centrale Europea (BCE)
Ha personalità giuridica propria ed elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni ed ai governi,
dai quali non può accettare o ricevere istruzioni; ha anche poteri normativi.
Ha sede a Francoforte.
Il presidente della BCE è nominato per 8 anni, con mandato non rinnovabile, dal Consiglio Europeo a
maggioranza qualificata, con gli altri 5 membri del comitato esecutivo.
Il ruolo fondamentale è quello di politica monetaria, avendo il diritto esclusivo di autorizzare l‟emissione di
banconote in euro all‟interno dell‟Unione. Insieme alle banche centrali nazionali costituisce il Sistema
Europeo di Banche Centrali (SEBC) e l‟Eurosistema, che ha compito di assicurare il mantenimento della
stabilità dei prezzi e sostenere le politiche economiche dell‟Unione Europea.
Corte dei Conti Europea
È composta da 27 membri nominati per 6 anni dal Consiglio. Organo importante ma secondario che esercita
la funzione di assicurare il controllo sui conti europei.
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FONTI DELL’UNIONE EUROPEA
Le fonti comunitarie le equipariamo alle fonti nazionali: non c‟è gerarchia sulle fonti ma vige il principio di
competenza per materia. Esse sono i TRATTATI, i REGOLAMENTI e le DIRETTIVE.
REGOLAMENTI
In determinate materie l‟Unione può emanare dei REGOLAMENTI, che non hanno nulla a che fare con le
fonti regolamentari del nostro ordinamento, fonti secondarie, ma sono FONTI PRIMARIE che diventano
immediatamente efficaci in tutto l’ordinamento europeo, cioè sono direttamente applicabili in ciascuno
degli stati membri, essendone anzi vietato cambiarne il nome (numero, anno e titolo – Reg. UE 2935-2011)
che deve rimanere quello assegnato dall‟Unione Europea.
Ad esempio: un regolamento in materia agricola prevede sovvenzioni per la coltivazione di tot ettari di
terreno a colza; l‟agricoltore non va a chiedere i contributi all‟Unione Europea, ma lo stato italiano dovrà
predisporre l‟attuazione di questo regolamento comunitario e dirà: “Per il contributo l‟agricoltore deve
rivolgersi all‟ufficio provinciale … che avrà il modulo in cui compila e dichiara …”.
DIRETTIVE
Le DIRETTIVE COMUNITARIE invece sono quelle che pongono degli obiettivi, dei fini da raggiungere.
L‟Unione Europea emana la direttiva quando vuole che gli stati membri raggiungano dei fini ma lascia la
scelta dei mezzi per raggiungerli agli stati, quindi un‟unica direttiva apre a 27 recepimenti diversi, cioè 27
leggi nazionali che recepiscono quella direttiva. Vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il
fine da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali sulle forme e sui mezzi. Da qui
scattano spesso gli inadempimenti perché se lo stato non attua la direttiva nei termini prestabiliti è
inadempiente. Fattore centrale rimane comunque l‟obiettivo comune, ad es.: l‟apertura del mercato degli
appalti pubblici alle imprese europee; l‟abolizione di certi tipi di dazi doganali.
Altri strumenti del Diritto Europeo
Le DECISIONI non sono più fonti del diritto, perché non sono generali ed astratte, ma sono solo ATTI
OBBLIGATORI per i destinatari o per uno stato membro e le RACCOMANDAZIONI ed i PARERI sono atti
non vincolanti di indirizzo politico.
Vi sono poi i LIBRI BIANCHI ed i LIBRI VERDI, che sono degli indirizzi che l‟Unione Europea dà, delle
interpretazioni date su certe materie, che non hanno ancora una struttura vincolante, anzi i libri verdi spesso
nascono per interpellare gli stati membri su determinate materie; in seguito all‟esito della creazione di un
libro verde può poi seguire l‟adozione di un regolamento o di una direttiva. L‟Unione Europea ha un modo di
legiferare molto oculato perché non impone una riforma legislativa in modo forzato ma, in seguito ad
un‟interpellanza dei popoli dell‟unione, si decide di addivenire alla disciplina di una materia, ad esempio il
libro verde della disciplina sugli appalti pubblici del 2004, in corso di consultazione per la modifica.
PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DELLE FONTI
L‟iniziativa in questo caso è della Commissione Europea, perché in possesso dell‟apparato burocratico e
quindi i poteri e le risorse, le strutture per elaborare i progetti di direttiva o di regolamento.
1. La Commissione Europea predispone un progetto di Regolamento o Direttiva, attraverso le Divisioni
competenti per materia
2. il progetto viene discusso dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri; il Parlamento avrà poteri di
consultazione mera o di cooperazione e condecisione
3. chi decide e approva regolamenti e direttive è il Consiglio dei Ministri, secondo procedure che vanno
a calibrare la partecipazione ed i poteri che ha il Parlamento (potere di veto)
Più aumentano le procedure di condecisione (e con il Trattato di Lisbona sono aumentate) più aumentano i
poteri del Parlamento, più aumentano quelli di una democrazia europea.
La Corte di Giustizia Europea, qualora gli stati membri non recepiscano le direttive, cosa può fare per
contrastare gli inadempimenti?
Le direttive UE prevedono i fini da raggiungere, ma danno anche un termine (uno, due o tre anni). Il Trattato
non dice cosa succede se gli stati non osservano questo termine, ma l‟ha elaborato la Corte di Giustizia in
una sentenza importante che ha efficacia normativa per tutti gli stati membri: se il termine per il recepimento
è decorso, sono sufficientemente precise, sono incondizionate (non viene escluso nel testo della direttiva la
possibilità di renderla specificabile) diventano direttamente applicabili come i regolamenti e sono le
cosiddette direttive self executing (auto-applicative). Fino allo scadere del termine la direttiva non è
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applicabile ma, soltanto se è scaduta e non è stata recepita, si può adire in giudizio alla Corte di Giustizia
Europea chiedendo l‟applicazione al caso concreto come se fosse un regolamento che dà direttamente dei
diritti, mentre di solito la direttiva, nella sua impostazione, è creata per porre vincoli agli stati, ma non dà diritti
ai cittadini. Quest‟idea delle direttive scadute che danno diritti ai cittadini è un‟invenzione giurisprudenziale
della Corte di Giustizia, che ha voluto in questo modo andare contro gli stati ed allearsi con i cittadini,
tutelando una fascia sociale “debole” e la sentenza della Corte di Giustizia vale come legge. Il giudice
italiano non deve risollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia ma applica direttamente la direttiva
scaduta, perché il principio c‟è già. La norma comunitaria, quando viene a prevalere sulla norma nazionale,
nelle materie assegnate alla competenza della Corte di Giustizia, può essere applicata direttamente da
qualunque giudice. Il giudice italiano applica direttamente il diritto comunitario, subito, direttamente e
disapplica il diritto italiano difforme. Principio di competenza per materia. L‟unico limite (teorico) è il
contrasto della norma europea con i principi fondamentali della Costituzione italiana.
Il caso che ha creato ed esteso il principio della disapplicazione del diritto nazionale se in contrasto con
quello comunitario è quello dei Mondiali di Calcio – Italia ‟90 – Stadio Meazza di Milano – nella costruzione di
stadi a Milano si è arrivati all‟ultimo momento, turni forzati di lavoro perché le opere dovevano essere finite
entro il termine, ecc. – in sostanza negli appalti pubblici, in base alle direttive comunitarie, si prevedeva che
se una ditta presenta un‟offerta che sembra troppo bassa non la si può escludere automaticamente,
attraverso una formula matematica come diceva la norma italiana, ma l‟Europa impone il confronto in
contradditorio (l‟impresa deve spiegare chiaramente come può fare quell‟offerta in ribasso, rispettando tutta
la normativa) – nel caso di specie il Governo aveva emanato un decreto-legge che imponeva l‟esclusione
automatica dell‟offerta anormalmente bassa (dov‟era l‟urgenza poi?) e allora la ditta che aveva presentato
l‟offerta più bassa si appellò alla direttiva europea che prevedeva il confronto in contradditorio, ma i
funzionari del Comune di Milano applicarono il D.L. escludendo la ditta miglior offerente ed affidando i lavori
alla ditta di Cresti (allora Presidente del Consiglio – Bettino Craxi e Sindaco di Milano – Paolo Pilliteri), che
intanto realizzava le opere. La ditta esclusa impugna (l‟anomalia era dello 0,46%) e scoppia lo scandalo che
porterà a “tangentopoli”, il giudice italiano impugna davanti alla Corte di Giustizia l‟esclusione automatica e
questa si pronuncia con sentenza che stabilisce che non solo il giudice ha l‟obbligo di disapplicare il decretolegge che viola e contrasta la direttiva comunitaria ma anche il funzionario del Comune di Milano, ponendo
l‟obbligo a tutti i funzionari pubblici, vincolo che porta a delle responsabilità.
L’obbligo di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con il diritto europeo non è solo per i
giudici ma anche per le pubbliche amministrazioni.
LEGGE “COMUNITARIA” (ORA “EUROPEA”)
In Italia si è cercato concepire una legge “contenitore” che recepisca le direttive comunitarie emanate nel
corso dell‟anno in questione, la cosiddetta LEGGE COMUNITARIA. Fin dal 1989, con la Legge La Pergola
(La Legge La Pergola, nome tecnico legge 9 marzo 1989, n.86, è un importante atto normativo che prende
il nome dall'allora "ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie" proponente Antonio La Pergola.
Di fatto ha segnato un sensibile cambiamento a livello sostanziale della ricezione, in Italia, degli atti normativi
dell'Unione Europea, in particolar modo le direttive. La nazione, prima di questa legge, era una delle più
lente nel recepire le iniziative comunitarie.), si è previsto che si disciplinasse ogni anno il recepimento delle
direttive europee con una specifica legge, come si fa ad esempio con la legge finanziaria. La legge
comunitaria si approva per l‟anno precedente: per tutte le direttive approvate nell‟anno precedente che
andranno a scadere nell‟anno in corso o nel prossimo, a seconda del termine di scadenza. In questa legge,
data l‟obbiettiva impossibilità di recepire molte direttive con un atto solo, vengono affidate le deleghe per il
recepimento al Governo: è un contenitore di leggi-delega. I principi ed i criteri direttivi sono già contenuti
nelle stesse direttive. La legge comunitaria conterrà un elenco di deleghe per cui non è prevista
l‟approvazione parlamentare, quelle la cui durata non eccede i due anni, un altro per le direttive a più lunga
scadenza, con il parere delle commissioni parlamentari, ed un altro possibile elenco con le direttive di
regolamenti di delegificazione se si vuole attuare qualche fonte europea come fonte secondaria.
Con questo meccanismo il Parlamento non partecipa quasi alla fase ascendente della definizione della
direttiva, non partecipa quasi alla fase di recepimento e quindi tutto l‟ambito della direttiva comunitaria è
qualcosa che si gioca al Governo: in sede di Consiglio dei Ministri, col Ministro che partecipa al Consiglio
Europeo dei Ministri, ed in sede di recepimento, col Decreto Legislativo di recepimento. È un altro caso di
depotenziamento del Parlamento che su tutta la partita europea non ha più ruolo o se lo ha è puramente
formale perché limitato alla legge-delega.
IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTI
Lo Stato come ordinamento sovrano al suo interno applica i criteri di gerarchia, competenza e cronologia nel
rapporto tra le fonti. Se però lo facciamo tra ordinamenti, ad esempio, in base all‟art. 5 Cost., lo facciamo con
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la Regione: abbiamo che la Regione ha determinati poteri che lo Stato, la Costituzione, le dà, e, nell‟ambito
delle fonti regionali anche lì vige gerarchia e competenza. Lo stesso riconoscimento (=derivazione di poteri)
avviene presso l‟altro ordinamento, quello sovraordinato, (l‟Unione Europea) ma sempre ordinamento
derivato: la logica è la stessa. Questo schema regola anche i rapporti tra Regioni ed Enti locali: ad esempio,
in materia di politica agricola, lo Stato delega i propri poteri all‟Unione Europea, l‟Unione Europea quindi
attribuisce dei finanziamenti, ma siccome la competenza in materia di agricoltura è trasferita in gran parte
alle Regioni, questi finanziamenti vanno alle Regioni, quindi poi l‟Unione Europea trasferisce i fondi alle
Regioni. Le Regioni però non li erogano direttamente, ma li passano agli uffici comunali o provinciali, che
erogano quella somma di denaro. Sulla base di una limitazione di sovranità nazionale che fa sì che gli stati
trasferiscono parte dei propri poteri all‟Unione Europea, questi poteri vengono poi attributi per competenza
per materia all‟Unione Europea, per competenza per materia alla Regione e poi per competenza funzionale
amministrativa agli Enti Locali. Ma anche competenza come principio che regola i rapporti tra enti derivati:
Regione-Ente Locale – Unione Europea-Ente Locale – Unione Europea-Regione. L‟Unione Europea
trasferisce determinati fondi (es. fondo sociale europeo) alle Regioni, che considera dei vari obiettivi di
sviluppo per determinati tipi di progetti.
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LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
COMMISSIONE EUROPEA
Proposta di atto giuridico
(regolamento, direttiva, decisione)
1° lettura
PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
1° lettura
2° lettura
entro 3
mesi
Motivare + parere
della Commissione
Approvazione
con
emendamenti
2° lettura
entro 3
mesi
Approvazione
alla firma
Atto
respinto
parere della
Commissione
Approvazione
con
emendamenti
Approvazione
o mancata
pronuncia
(a maggioranza)
Approvazione
(a maggioranza
qualificata o
all‟unanimità se
parere contrario
Commissione)
alla firma
PARLAMENTO
EUROPEO
CONSIGLIO
alla firma
3° lettura
6 settimane
Nessuna decisione
ACCORDO
L’ATTO NON E’
ADOTTATO
FIRMA
del Presidente del
Parlamento Europeo
e del Presidente del
Consiglio
PUBBLICAZIONE
sulla Gazzetta
Ufficiale dell‟Unione
Europea nelle 23 lingue
ufficiali
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COMITATO DI
CONCILIAZIONE
paritetico ConsiglioParlamento +
Commissione da
mediatore
6 settimane
ACCORDO
approvato
senza
modifiche
Non
approva
NON ACCORDO
L’ATTO NON E’
ADOTTATO
20 giorni
ENTRATA IN
VIGORE
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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
È composta da 27 giudici, assistiti da almeno 8 avvocati generali che studiano le cause e sottopongono
alla Corte le loro proposte di conclusione. Sono tutti nominati dai governi per 6 anni fra personalità di
indiscussa indipendenza e competenza; i giudici eleggono al proprio interno il presidente. La Corte ha un
proprio statuto ed un proprio regolamento. Ha sede a Lussemburgo. Pronuncia delle sentenze che hanno
efficacia normativa. Sono sentenze interpretative. Si pronuncia in via pregiudiziale sull‟interpretazione delle
norme del trattato sul diritto derivato.
Il diritto derivato è tutto il diritto che deriva dal trattato.
Il Consiglio dei Ministri Europeo può emanare direttive perché è diritto derivato dal trattato: a seguito della
stipula del trattato gli stati membri hanno affidato la disciplina di alcune materie all‟Unione Europea ed allora
ricade sugli stati un diritto che deriva dal trattato. Da questo diritto scattano gli obblighi di applicazione diretta
o di recepimento. Il Trattato va letto e studiato insieme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea,
perché non si conosce bene il Trattato UE se non si conosce bene la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea che ha applicato quelle norme e ne ha esplicitato il significato con efficacia normativa che si somma
all‟efficacia normativa delle disposizioni scritte nel trattato.
La corte giudica le controversie:




fra stati membri europei
fra stati membri europei ed Unione Europea, es. Commissione Europea che contesta una scelta
italiana che recepisce in un certo modo una direttiva
fra istituzioni dell‟Unione
fra persone fisiche o giuridiche e l‟Unione (limitatamente ad alcuni casi)
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
(CARTA DI NIZZA)
Contiene le regole istituzionali dell‟Unione Europea, che corrispondono alle regole istituzionali della
Costituzione italiana – artt. 1- 54.
Dal preambolo:
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di
pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della
dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà (liberté, égalité, fraternité, della
Rivoluzione Francese); essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone
la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle
culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale (l‟Europa, nell‟essere
riconosciuta dall‟Italia, riconosce anche le nostre autonomie locali e le legittima in chiave europea – es. il
Comitato Europeo per le Regioni, che assumono quindi un ruolo anche europeo); essa si sforza di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile (nasce dai trattati internazionali l‟idea nuova di uno
sviluppo che soddisfa i bisogni attuali però tenendo conto delle generazioni future, senza pregiudicarne lo
sviluppo – è un concetto trasversale – oltre a ciò la qualità della vita non viene più valutata solo con il P.I.L.
ma in base a tanti aspetti che esulano dal mero reddito: qualità dei servizi, contesto ambientale e sociale,
urbano) e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali (libertà
fondamentali dell‟Europa che nasce come mercato unico europeo), nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione (rispetto ai compiti degli
stati membri) e del principio di sussidiarietà (lo troviamo nell‟art. 118 della Costituzione italiana, significa
che l‟Unione Europea svolge solo le attività nelle materie in cui si dimostri che l‟azione degli stati non è
efficace, ad esempio il coordinamento della tutela ambientale dopo l‟episodio nucleare di Chernobyl, in
Ucraina – è sussidiario l‟ente che sostituisce l‟ente che non riesce a soddisfare il bisogno o meglio riesce a
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soddisfarlo l‟ente superiore – è come se fosse un tubo verticale: le competenze possono essere portate
verso il basso se dico che sono svolte meglio al livello vicino al cittadino, oppure le posso portare verso l‟alto
se mi rendo conto che non si possono soddisfare a livello locale – in Italia, ai sensi dell‟art. 118 Cost., la
sussidiarietà è stata trascritta pensando di dire “le funzioni amministrative vanno esercitate al livello più
vicino ai cittadini”, solo però se l‟ente locale è adeguato, un comune di 5.000 o addirittura 500 abitanti, molto
spesso non è adeguato, quindi la competenza ritorna su, alla Provincia, alla Regione, allo Stato, all‟Unione
Europea – sussidiarietà verticale), i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli
obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (raggruppa più stati rispetto a quelli dell‟U.E. ed è precedente), dalle
carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU – quella che ha
pronunciato la sentenza sul crocifisso) (ci sono tre istanze che garantiscono i diritti fondamentali: la Corte
europea dei diritti dell'uomo, che non c‟entra con l‟apparato dell‟Unione Europea, la Corte di Giustizia delle
comunità europee e la magistratura nazionale). In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici
dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del
praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium
della Convenzione europea.
Art. 118 della Costituzione Italiana
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. (sussidiarietà verticale),
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure
della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati qui di seguito.
CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo (nato = capacità giuridica) ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia (es. il testamento biologico) devono essere in particolare
rispettati:
. il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
. il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
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. il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
. il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. (da qui discende il Divieto di fecondazione
eterologa)
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. (protesta carceraria)
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue
comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso
della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di
cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le
pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
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Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei
genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in
qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a
condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità
per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse
generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e
dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
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RISERVA DI LEGGE
Si ha una riserva di legge quando la disciplina di una particolare materia è data tutta o in parte dalla
legge (o altra fonte primaria).
E‟ stata stabilita dal potere costituente per dare una tutela privilegiata a determinate materie.
Se lo stato è sovrano può legiferare in tutte le materie, poi se attribuisce delle competenze all‟Unione
Europea si limita in quelle materie. Perché il costituente, le riserve di legge si trovano nella Costituzione, ha
riservato alla legge la disciplina di certe materie? Per garantirci una tutela migliore rispetto alla disciplina
data alle fonti secondarie. Il costituente ha stabilito che certe materie erano disciplinate dalla legge, fonte
primaria, per assicurarne il controllo parlamentare, quindi democratico, quindi evitare, ad esempio, che sia
un regolamento del ministro che mi possa far finire in galera perché ho trasgredito una sua indicazione.
La riserva di legge ha una chiave di tutela per i cittadini.
Pensiamo alla riserva di legge più nota, quella assoluta, che significa che tutta quella materia è regolata solo
per legge, che è quella penale: il consiglio comunale di Cuneo non può inventarsi un reato, perché non
sarebbe garantista per i cittadini, ma neanche il ministro della giustizia può inventarsi un reato, perché la
materia penale, siccome tocca le libertà fondamentali, è una materia che i costituenti, che avevano subito le
carcerazioni ingiustificate o politiche, avevano ben chiara e volevano evitarne i soprusi per le generazioni
future, prevedendo quindi, in questa e altre, la disciplina esclusiva per legge o atti aventi forza di legge (fonti
primarie).
Le RISERVE DI LEGGE si trovano solo nella Costituzione perché le fonti primarie sono a carattere CHIUSO
cioè sono quelle della Costituzione e non ne possono essere create altre. La riserva di legge è una fonte
sulla produzione.

Aspetto positivo: divieto di intervenire da parte di altri atti diversi dalla legge

Aspetto negativo: l‟obbligo di intervenire nella materia riservata
LA RISERVA DI LEGGE può essere:
1. COSTITUZIONALE → quando la Costituzione impone che una data materia sia disciplinata con
legge costituzionale
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti
ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 71 c‟è la riserva di legge costituzionale che può essere utilizzata per conferire ad altri organi il
potere di iniziativa legislativa (fino ad oggi non si è andati al referendum perché leggi approvate con
la maggioranza dei 2/3. Solo nel 2001 approvato a maggioranza assoluta)
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. RISERVA DI LEGGE
COSTITUZIONALE
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte. RISERVA DI LEGGE ORDINARIA
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
2. ORDINARIA → disciplina riservata alle fonti di rango primario (tutte non solo la legge) Può essere:
ASSOLUTA: Si ha quando la disciplina di una materia è riservata, in tutto, alla fonte primaria, con
esclusione delle fonti secondarie (es. materia penale – i reati – non può essere disciplinata con
regolamento, tranne regolamenti attuativi delle leggi in materia penale, es. elenco delle sostanze
stupefacenti, in continuo aggiornamento, dato da un D.M.). Esempio Art. 13 comma 2 - Art. 16
comma 1 Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
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71
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
RELATIVA: Si ha quando la fonte primaria deve stabilire i principi fondamentali della materia e la
fonte secondaria serve a stabilire la disciplina di dettaglio di quella materia Esempio Art. 41
comma 3 Cost.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
RINFORZATA O AGGRAVATA: Si ha quando impone che una data materia sia disciplinata dalla
legge (o altro atto avente forza di legge) e disciplina essa stessa una parte della materia
vincolando l‟intervento del legislatore o stabilisce che l‟intervento del legislatore avvenga secondo
determinate procedure.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge. RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA RINFORZATA
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l’imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge. RISERVA DI LEGGE RELATIVA RINFORZATA
Non si possono abolire i concorsi pubblici nella pubblica amministrazione: il dirigente non può
scegliere liberamente come nel privato chi assumere, ma devono essere rispettati i principi di
buon andamento ed imparzialità.
Non è possibile però distinguere se la riserva è assoluta o relativa, bisogna rifarsi all‟interpretazione della
Corte Costituzionale (sulle libertà individuali = R. Assoluta - sui Pubblici Uffici = R. Relativa)
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72
REGOLAMENTI
Sono atti normativi deliberati dal Governo, sono fonti secondarie. Possono essere GOVERNATIVI o DEI
SINGOLI MINISTRI.
I regolamenti dello stato necessitano di una fonte sulla produzione (che sarà quindi una fonte primaria)
LEGGE 400 DEL 1988 ARTICOLO 17 (attuativa)
*Art. 17*
*Regolamenti*
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro (novanta) quarantacinque giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari
(34)
;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]
(35)
.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari
(36) (37)
.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o
di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri
e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità
(38)
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali .
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4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico
riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive
(39)
di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete .
(34) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(35) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(36) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata
in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
(38) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.
(39) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.
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REGOLAMENTI GOVERNATIVI
 Sono atti normativi deliberati dal Governo ( Consiglio dei Ministri )
 La funzione normativa secondaria del Governo necessita di un fondamento in una fonte primaria
che individui:
o
L‟organo competente ad esercitarlo
o
Le materie che possono esserne oggetto (tutte quelle non soggette a riserva di legge)
 Sono subordinati alla legge in quanto fonti secondarie
 Possono intervenire solo in materie non coperte da riserva di legge assoluta o riserve di legge
costituzionale
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Art. 17 legge 400/1988
Deliberazione del
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Parere del CONSIGLIO DI STATO
OBBLIGATORIO nella richiesta non
VINCOLANTE nella decisione
ENTRO 45 GIORNI
Deliberazione definitiva del
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Emanazione con D.p.R.
Visto e registrazione della
CORTE DEI CONTI
Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
Il VISTO serve a garantire la legittimità-regolarità amministrativo-contabile del regolamento. E‟ un controllo
che ne sospende l‟efficacia.
Il CONSIGLIO DI STATO è composto da sezioni che danno pareri e sezioni che emanano sentenze.
DOPPIA NATURA, qui ha una funzione di consulenza (Art. 100 Cost.)
La CORTE DEI CONTI interviene in questo processo per una questione economica: devono esserci i fondi.
E‟ un organo ausiliario del governo ed è anche giudice. (Art. 100 Cost.)
Il Presidente della Repubblica emana solo i regolamenti governativi, quelli ministeriali li emana il
Governo.
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75
regolamenti di organizzazione: sarebbero
regolamenti attuativi ma sono regolamenti
organizzativi attuano l'articolo 97
Classificazione dei regolamenti governativi

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE:
Art. 17 comma 1 lettera a)

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE:
Art. 17 comma 1 lettera b)

REGOLAMENTI INDIPENDENTI:
Art. 17 comma 1 lettera c)

REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE:
Art. 17 comma 1 lettera d)

REGOLAMENTI AUTORIZZATI O DI DELEGIFICAZIONE:
Art. 17 comma 2
1. REGOLAMENTI DI ESECUZIONE: sono emanati quando una legge o un atto avente forza di legge
necessita di una disciplina di dettaglio che ne consenta l‟applicazione (nessuna scelta solo si rendono
praticabili) (esecuzione di norme comunitarie).
DOMANDA TEST - È possibile un regolamento esecutivo o un regolamento governativo esecutivo di
un regolamento comunitario? Ovvio, è Sì! Il regolamento europeo è fonte primaria il regolamento
governativo esecutivo è fonte secondaria.
2. REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE: intervengono quando la fonte primaria definisce unicamente le
NORME DI PRINCIPIO, lasciando al regolamento l‟attuazione di tali principi (quando è prevista una
riserva di legge relativa) → MAGGIORE AUTONOMIA DEL GOVERNO (margine di discrezionalità) –
(se non c‟è competenza di legge regionale ed è prevista una riserva di legge relativa per cui è prevista
una legge regionale, se c‟è si avrà competenza concorrente e quindi una legge di principio statale e
venti leggi regionali attuative diverse, con maggiore autonomia delle regioni).
3. REGOLAMENTI INDIPENDENTI: disciplinano una materia non disciplinata da altra fonte primaria e per
le quali la Costituzione non prevede una riserva di legge assoluta o relativa.
DOMANDA TEST – Dov’è la legittimazione in una fonte primaria di un regolamento indipendente? La
legittimazione in fonte primaria è la Legge 400/1998, lo stesso art. Art. 17 comma 1 lettera c), che
prevede l’esistenza di questa tipologia di regolamento.
In genere MATERIE NUOVE, perché può essere emanato in tempi brevissimi (dell‟ordine di una
settimana) e va a colmare una lacuna legislativa.
a. In caso di riserva assoluta perché la fonte regolamentare è esclusa del tutto
b. In caso di riserva relativa perché sarebbe necessario in ogni caso la fonte primaria
4. REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: è un esempio di attuazione della riserva di legge relativa
rinforzata di cui all‟Art. 97 Cost. (riserva di amministrazione) - disciplinano l‟organizzazione e il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, organi statali (es. prefetture – personale P.A.) (gli enti
autonomi hanno la loro organizzazione sempre in base alla legge)
 I Pubblici uffici
 Le relative competenze
 Lo stato giuridico del personale della Pubblica Amministrazione (il confine è la contrattazione
collettiva - art. 37 Cost.)
Se non fosse stata inventata questa categoria, dovuta alla numerosità di questo tipo di regolamenti
(centinaia), sarebbero andati a cadere nella categoria dei regolamenti di attuazione (norma di principio
e grande spazio all‟autonomia).
5. REGOLAMENTI AUTORIZZATI O DI DELEGIFICAZIONE: la disciplina originaria inizialmente dettata
con fonte primaria è, ad un certo punto, delegificata ad una fonte secondaria. Si passa da una legge a
un regolamento perché la fonte secondaria è molto più maneggevole e flessibile di quella primaria.
ATTENZIONE: Non esiste un regolamento, per quanto “forte” esso sia che possa abrogare una legge,
violerebbe il principio di gerarchia. Nessun regolamento può abrogare una legge. La gerarchia funziona
sempre! Viene emanata una LEGGE DI AUTORIZZAZIONE dal parlamento (che non è la legge di
delegazione), è per questo che si chiamano regolamenti autorizzati, che autorizza il Governo ad
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emanare un regolamento che sostituirà la disciplina della normativa primaria, ma solo dal momento in
cui entra in vigore scatterà l‟abrogazione disposta dalla legge di autorizzazione.
DOMANDA TEST – Qual è la differenza tra legge di delega e legge di autorizzazione? Con la prima il
Parlamento delega il Governo a disciplinare con atti aventi forza di legge alcune materie per
competenza di carattere tecnico, mentre la seconda autorizza il Governo ad emanare un regolamento
che sostituirà la disciplina della normativa primaria, ma solo dal momento in cui entra in vigore
scatterà l’abrogazione disposta dalla legge di autorizzazione.
La legge di autorizzazione ha un doppio contenuto:
 Abroga la legge esistente
 Disciplina i principi e i criteri direttivi cui deve conformarsi il regolamento
ATTENZIONE: la legge abroga la legge esistente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento
altrimenti ci sarebbe un vuoto normativo (ABROGAZIONE CON DECORRENZA RINVIATA).
(In qualunque momento il legislatore può rilegificare e disciplinare la materia con legge e sostituire il
regolamento).
Se uno non conosce bene la materia sembra che scardini il principio di gerarchia delle fonti, ma la
delegificazione avviene tramite la legge di autorizzazione.
REGOLAMENTI MINISTERIALI ED INTERMINISTERIALI
Legge 400/1988 Art. 17 comma 3
 Deliberati da uno (ministeriali - D.M.) o più ministri (interministeriali - D.P.C.M.)
 I regolamenti ministeriali non possono entrare in contrasto con i regolamenti governativi (Principio
di gerarchia)
 Si può per esempio usare questo tipo di regolamento per costruire un ministero.
La legge può conferire ai singoli ministri il potere di adottare regolamenti nelle materie di competenza:

Se sono di un singolo ministro → REGOLAMENTI MINISTERIALI → D.M.

Se sono di più ministri → REGOLAMENTI INTERMINISTERIALI → D.P.C.M.
Nel sistema delle fonti sono gerarchicamente subordinati ai regolamenti governativi e l‟eventuale contrasto
ne determina l’invalidità.
N.B.: se un ministero emana un regolamento interministeriale poi non può andare contro a questo con un
regolamento ministeriale.
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REFERENDUM
Consente l‟esercizio diretto della SOVRANITA’ POPOLARE.
Espressione dell‟art. 1 della Cost. con Petizione al Parlamento e Iniziativa Legislativa.
Votazione deliberativa con cui un quesito viene sottoposto al corpo elettorale ed ha diverse forme e diversi
effetti: CONSULTIVI (solo pareri es. 1989 Parlamento europeo) DECISIVI o DELIBERATIVI (incidono
sull‟ordinamento). Esprimono la volontà della maggioranza.
È l’unico istituto di democrazia diretta, mentre la regola del nostro ordinamento è la democrazia di tipo
rappresentativo, cioè i cittadini eleggono i loro rappresentanti che li rappresenteranno senza vincolo di
mandato.
Per votare i referendum è sufficiente aver compiuto il 18° anno di età, come per la Camera dei deputati.
Può essere di due tipi: referendum costituzionale e referendum abrogativo.
REFERENDUM COSTITUZIONALE
Consultazione della popolazione in relazione ad una determinata MODIFICA DELLA COSTITUZIONE ( Art.
138 Cost.)

Può essere richiesto entro 3 mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, quando
NON sia stata approvata in seconda deliberazione con la maggioranza di 2/3 dei
componenti di ciascuna Camera, da 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali o 1/5 dei
deputati o senatori.

Quando arriva alla votazione è sufficiente che la proposta raggiunga la maggioranza dei voti
(indipendentemente dal quorum costitutivo o strutturale).
REFERENDUM ABROGATIVO
Consultazione della popolazione in relazione all‟ABROGAZIONE ESPRESSA di una o più norme primarie
(Art. 75 Cost.)
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
FONTE PRIMARIA DEL DIRITTO CHE HA AD OGGETTO LE STESSE FONTI PRIMARIE (Leggi, DecretiLegge e Decreti Legislativi) – NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM ABROGATIVO I
REGOLAMENTI DEGLI ORDINI COSTITUZIONALI per il principio di competenza Consultazione per richiedere se il corpo elettorale sia favorevole o meno all‟abrogazione totale o parziale di
una legge o di un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo)
Può essere considerato innovativo se si considera che l‟abrogazione di una legge comporti l‟entrata in vigore
di quella precedente.
E‟ disciplinato dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352 - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo.
L‟iniziativa è assunta da 10 promotori che si presentano all‟ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di Cassazione per verbalizzare il quesito. Da quel momento decorrono i 3 mesi per la raccolta delle firme.
Può essere richiesto da:
1.
500.000 elettori
2.
5 Consigli Regionali ( che deliberano a maggioranza assoluta dei componenti ). Questo per consentire
alle regioni di abrogare fonti normative statali che pregiudicano la loro competenza. In questo caso la
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richiesta deve anche riportare l‟indicazione dei delegati del consiglio regionale che provvedono al
deposito.
Non si vuole che una minoranza parlamentare possa andare ad incidere su una fonte del diritto già in vigore
(legge ordinaria o atto avente forza di legge), espressione della volontà della maggioranza parlamentare.
o
Devono indicare:


I termini del quesito
L‟indicazione della legge o atto avente forza di legge che si vuole abrogare.
Quindi, dopo AVER PROPOSTO UN QUESITO e RACCOLTO LE FIRME ( entro 3 mesi ), LA PROPOSTA
REFERENDARIA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA SECONDO LA LEGGE AL CONTROLLO DI
LEGITTIMITA’ E DI AMMISSIBILITA’.
Il controllo di legittimità è anche previsto per il referendum costituzionale.
UFFICIO CENTRALE PER IL
REFERENDUM istituito presso la
CORTE DI CASSAZIONE
( giudizio formale )
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’
CORTE COSTITUZIONALE
Controlla il rispetto dei limiti
( giudizio sostanziale )
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’
Avviene con
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
in seguito ad una deliberazione
del Consiglio dei Ministri (se i due
INDIZIONE
giudizi hanno dato esito positivo)
Non possono essere oggetto di referendum:
1. Le fonti costituzionali (richiedono il procedimento aggravato)
2. Le leggi regionali
3. Fonti normative secondarie (regolamenti governativi)
4. Leggi atipiche (es. legge sull‟amnistia e indulto)
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ DEL REFERENDUM (FORMALE)
L’ufficio centrale per il referendum esamina:

Il NUMERO e la VALIDITA’ delle firme presentate (identificazione) se ad iniziativa popolare

IL RISPETTO DEL TERMINE DI 3 MESI per la raccolta delle firme

LA VALIDITA’ delle deliberazioni dei consigli regionali (a maggioranza) se presentato dalle regioni

LA QUALIFICAZIONE di legge o atto avente forza di legge degli atti normativi oggetto di richiesta
referendaria
E può disporre:

L‟UNIFICAZIONE di più richieste referendarie che rappresentino uniformità o analogia di materia.
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79

L‟INTERRUZIONE del procedimento qualora le norme sottoposte a referendum siano state nel
frattempo abrogate.
Se l‟iter per la proposta di un referendum non va a buon fine o comunque è in corso al termine della
legislatura il tutto viene meno, non viene solo sospeso. Occorre ripartire dall‟inizio con la nuova legislatura:
affinché il referendum arrivi alla votazione l‟iter deve essere concluso all‟interno della stessa legislatura.

Che il referendum abbia AD OGGETTO LA NUOVA DISCIPLINA, se le vecchie norme sono state
abrogate da disposizioni che non ne modificano gli aspetti sostanziali (trasferimento del quesito
referendario alla nuova disciplina).
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO
La CORTE COSTITUZIONALE esamina:

Il rispetto dei limiti di cui all‟art. 75 della Cost. - LIMITI ESPRESSI -

Il rispetto di altri limiti elaborati dalla Corte stessa (in questa fase) - LIMITI IMPLICITI -
I promotori del referendum o i delegati regionali possono presentare memorie alla Corte per sostenere
l‟ammissibilità del referendum.
IL REFERENDUM E‟ UNA FONTE PRIMARIA E PUO‟ ESSERE IMPUGNATO DI FRONTE ALLA CORTE
COSTITUZIONALE (ART. 134 COST.) LA CORTE HA DISTINTO QUINDI LA VERIFICA (AMMISSIBILITA‟)
DAL CONTROLLO DI LEGITTIMITA‟ (VERIFICA DEI LIMITI)
La Corte Costituzionale può dichiarare l‟illegittimità costituzionale:
1. Verificando il controllo di legittimità dell‟ufficio centrale per il referendum (VIZI FORMALI).
2. Se il referendum abrogativo fa valere una norma precedentemente considerata incostituzionale.
LIMITI STABILITI DALLA COSTITUZIONE – ESPRESSI
L’art. 75 Cost. prevede espressamente che non possano essere sottoposte a referendum le leggi:





TRIBUTARIE
DI BILANCIO
DI AMNISTIA
DI INDULTO
DI AUTORIZZAZIONE A RATIFICARE TRATTATI INTERNAZIONALI
LIMITI ELABORATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE – IMPLICITI
Il quesito referendario deve essere UNIVOCO, CHIARO, OMOGENEO (Corte Cost. Sent. 47 del 1990)
La Corte costituzionale ha definito le caratteristiche che deve avere il quesito referendario:
1. UNIVOCITA‟: la domanda deve consentire un‟alternativa secca tra il SI e il NO (tra mantenimento e
abrogazione della disciplina).
2. OMOGENEITA‟: deve trattare una materia omogenea, non sono ammessi più quesiti differenti, non
contradditorio. Es. non è stato giudicato ammissibile un referendum che trattasse l‟articolo del codice
civile che trattasse sia della materia della caccia che di quella della pesca.
3. CHIAREZZA: l‟elettore deve essere posto nella condizione di capire qual è l‟oggetto e la
conseguenza del referendum. Deve essere chiaro qual è l‟articolo della legge o atto avente la forza
di legge che si vuole abrogare. Sta all‟elettorato passivo il compito di informarsi sul contenuto del
quesito referendario.
La Corte però ha riconosciuto l’ammissibilità di referendum che, intervenendo su singole parole o
disposizioni, modificano il significato complessivo della norma (c.d. REFERENDUM MANIPOLATIVI)
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NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM:
1. Norme Costituzionali o altre leggi costituzionali
2. Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato
3. Leggi collegate strettamente a quelle vietate dall’art. 75 Cost. (leggi di esecuzione dei trattati
internazionali, leggi finanziarie)
4. Leggi obbligatorie o necessarie (a volte però è possibile ammettere il referendum – es.: legge
elettorale, che non può essere oggetto di referendum abrogativo in senso assoluto - abrogata
totalmente – ma solo in riferimento a singole disposizioni)
5. Leggi a contenuto comunitariamente vincolato: es. legge di recepimento di una direttiva
comunitaria.
INDIZIONE, VOTO e PUBBLICAZIONE
INDIZIONE
→
Avviene con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA in seguito ad una
deliberazione del CONSIGLIO DEI MINISTRI
↓
VOTAZIONE

Si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

L‟ABROGAZIONE della norma oggetto di referendum avviene se:
Partecipa al voto la
META’ + 1 DEGLI AVENTI DIRITTO
AL VOTO (Quorum Costitutivo o
Strutturale)
CONDIZIONE DI VALIDITA’ DEL
REFERENDUM
E‟ favorevole all‟abrogazione la
META’ + 1 dei VOTI VALIDAMENTE
ESPRESSI
(Quorum Deliberativo o Funzionale)
Lo scrutinio finale andrà all‟UFFICIO CENTRALE che controlla il quorum costitutivo e somma i SI e i NO.
Nel referendum costituzionale non c‟è il quorum costitutivo ma si fa solo la somma dei SI e dei NO.
La dottrina ha indicato la necessità del quorum costitutivo nel referendum abrogativo nel fatto che la fonte
primaria da abrogare sia già in vigore, contrariamente al caso del referendum costituzionale, in cui la fonte
oggetto di quesito referendario non è ancora in vigore, e quindi si vuole che ci sia una partecipazione
rappresentativa per andare ad abrogare una fonte del diritto, espressione della volontà della maggioranza
parlamentare eletta, già vigente.
PUBBLICAZIONE
ESITO POSITIVO (ABROGAZIONE)


L‟Abrogazione è dichiarata con D.P.R. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana.
Ha effetto dal giorno successivo (può essere differito per un termine non superiore a 60 giorni).
ESITO NEGATIVO (NON ABROGAZIONE)


Comunque pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal Ministro della Giustizia.
UNA NUOVA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DELLA STESSA FONTE PRIMARIA
NON PUO‟ ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI 5 ANNI (quando vincono i NO). Se il quorum non
è raggiunto la consultazione non è valida e non si applica tale vincolo.
L‟abrogazione ha efficacia solo per il futuro, per i rapporti giuridici ancora pendenti resta in vigore la norma
abrogata fino al loro esaurimento.
© Nando Boccon - 2011
81
Può esserci anche un REFERENDUM RELATIVO A MODIFICAZIONI TERRITORIALI: consultazione delle
popolazioni interessate in previsione di modifiche territoriali riguardanti Regioni, Provincie e Comuni ( Art.
132 Cost. ).
Differenze tra REFERENDUM COSTITUZIONALE E ABROGATIVO:
Le DUE DIFFERENZE principali tra referendum abrogativo e referendum costituzionale sono:

controllo di ammissibilità

iniziativa parlamentare

quorum costitutivo

Il controllo di legittimità è previsto per entrambi i tipi di referendum, mentre quello di ammissibilità
solo per l‟abrogativo.

Il referendum costituzionale può essere richiesto anche da 1/5 dei deputati o senatori mentre quello
abrogativo non può essere chiesto dal Parlamento.

Per la validità del referendum costituzionale è sufficiente la maggioranza dei voti indipendentemente
dal quorum costitutivo o strutturale. Per la validità del referendum abrogativo è necessaria la metà +
1 degli aventi diritto al voto (quorum costitutivo) e il voto favorevole della metà + 1 dei voti espressi
(quorum deliberativo).
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82
IL PARLAMENTO
Il Parlamento è l'organo immediatamente rappresentativo del popolo, in quanto eletto a suffragio universale
e diretto. Esso è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, secondo il modello del
bicameralismo perfetto in cui entrambi i rami del Parlamento esercitano separatamente le medesime
funzioni.
La Camera dei deputati è composta di 630 membri eletti a suffragio universale e diretto, mentre il Senato
della Repubblica è formato da 315 membri eletti a suffragio universale e diretto, ma su base regionale. Il
Senato è composto, oltre che dai membri elettivi, dai senatori a vita di diritto (gli ex Presidenti della
Repubblica) e dai senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica (in numero non superiore a
cinque) per aver illustrato la Patria "per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario"
(art. 59 Cost.).
PARLAMENTO
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
numero
630 deputati
315 senatori
+ senatori di diritto (4) e senatori di diritto e a vita (2)
età
minima
25 anni
40 anni
elezione
a suffragio universale e diretto dai
cittadini che abbiano compiuto 18
anni
a suffragio universale e diretto dai cittadini che abbiano
compiuto 25 anni + senatori di diritto e senatori di diritto e
a vita
durata
5 anni
5 anni
La durata della legislatura è di cinque anni, ma in seguito ad una crisi di Governo il Presidente della
Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere, o una sola di esse, sentiti i loro Presidenti (Art. 88,
comma I, Cost.). L'elezione delle nuove Camere avviene entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (per
scadenza della legislatura o scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica) e fino alla loro
prima riunione, che deve avvenire entro venti giorni dalle elezioni, sono prorogati i poteri delle precedenti.
Durante la prorogatio, le camere devono limitarsi all'esercizio degli atti di ordinaria amministrazione, integrati
con quegli atti che, pur caratterizzati da un alto tasso di politicità, come la conversione dei decreti legge o
l'approvazione della legge di bilancio, risultano indifferibili. Diversa dalla prorogatio dei poteri delle Camere è
la proroga della loro durata in carica che l'art. 60 Cost. consente soltanto in caso di guerra, con
apposita legge.
Art. 60 Cost.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Ciascuna Camera elegge tra i propri membri un PRESIDENTE e i componenti dell'UFFICIO DI
PRESIDENZA (art. 63 Cost.). L'elezione del Presidente avviene con scrutinio segreto a maggioranza dei
due terzi alla Camera dei deputati e a maggioranza assoluta al Senato. L'ampia maggioranza richiesta ha lo
scopo di assicurare che il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, garantisca l'imparziale direzione e
programmazione dei lavori parlamentari e non sia unicamente espressione della maggioranza politica.
Il Presidente rappresenta unitariamente la camera e, inoltre:

programma i lavori parlamentari (qualora non vi sia accordo tra i presidenti dei gruppi parlamentari);

dirige le discussioni;

garantisce il rispetto del regolamento;

assicura il mantenimento dell'ordine all'interno della Camera;

applica le sanzioni disciplinari ai parlamentari in caso di infrazioni.
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Non attengono al funzionamento della Camera ma alla qualifica del Presidente come organo imparziale
(super partes) il potere di nomina dei componenti di alcune amministrazioni indipendenti o il potere di
supplenza del Presidente del Senato in caso di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio di presidenza (al Senato prende il nome
di Consiglio di presidenza), composto oltre che dal Presidente stesso, dai vicepresidenti, che lo sostituiscono
ogni volta sia necessario, dai questori che sovrintendono all'ordine interno e dai segretari che lo assistono
nelle attività relative ai lavori d'assemblea. Tutti i componenti dell'Ufficio di presidenza sono eletti
dall'assemblea, secondo regole che garantiscano la rappresentanza delle minoranze.
L'alto numero dei componenti delle Camere comporta la necessità di articolazioni interne.
Innanzitutto, i GRUPPI PARLAMENTARI riuniscono i deputati o senatori che appartengono al medesimo
movimento politico. Ogni gruppo parlamentare deve essere costituito da almeno venti deputati o dieci
senatori; l'adesione ad un gruppo è obbligatoria e coloro che non fanno parte di alcun gruppo
parlamentare compongono un unico gruppo definito "misto". Il gruppo parlamentare svolge funzioni
essenzialmente politiche, in relazione all'elaborazione della condotta da tenere nelle discussioni, e la
partecipazione ad esso non crea alcun vincolo giuridico, stante la libertà di ciascun parlamentare di
cambiare gruppo durante la legislatura, ma può determinare una responsabilità politica verso il partito di
appartenenza.
Il gruppo parlamentare designa tra i suoi membri i componenti delle commissioni e il Presidente del gruppo
partecipa alla definizione del programma dei lavori parlamentari e degli ordini del giorno che spettano alla
Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari. Quest'ultimo è un organo collegiale formato dal
Presidente della assemblea e dai Presidenti di tutti i gruppi parlamentari, (ma può comprendere anche i
vicepresidenti dell'assemblea e solo alla Camera anche i presidenti delle commissioni) il cui compito
principale è quello di stabilire il ritmo dei lavori e gli oggetti su cui l'assemblea deve decidere, attraverso la
definizione dell'ordine del giorno.
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COMMISSIONI PARLAMENTARI
Le Camere si articolano ancora in commissioni e giunte, entrambe composte in modo proporzionale alla
consistenza numerica dei gruppi parlamentari.
Le COMMISSIONI possono essere:

TEMPORANEE, se durano in carica solo il tempo necessario a svolgere specifici compiti, come le
commissioni d'inchiesta (art. 82 Cost.);

PERMANENTI, se rimangono in carica per tutta la legislatura, o fino alla cessazione della Camera di
appartenenza, e partecipano sia alla funzione legislativa sia alla funzione di indirizzo e controllo nei
confronti del Governo;

MONOCAMERALI, composte di membri di una sola camera;

BICAMERALI (art. 126 Cost.), composte da deputati e senatori in eguale numero ed in misura
proporzionale alla consistenza dei relativi gruppi nella Camera di appartenenza; esse consentono di
superare il rigido dualismo fra le Camere, permettendo l'univoco esercizio del potere parlamentare in
delicate materie. La Costituzione prevede un'unica commissione bicamerale (Commissione per le
questioni regionali), mentre altre sono state istituite con legge o con semplice deliberazione delle
Camere.
Art. 126 Cost.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
… OMISSIS …
Commissioni d’inchiesta, sono create ad hoc per svolgere inchieste specifiche ai sensi dell‟art. 82 Cost.
come, ad esempio, la commissione parlamentare d‟inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa o similare, istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 386. Hanno un potere molto ampio perché
possono svolgere le stesse funzioni tipiche dell‟autorità giudiziaria.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria
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GIUNTE PARLAMENTARI
Le giunte sono ORGANI PERMANENTI (durano tutta la legislatura) che esercitano funzioni strumentali
all'organizzazione e al funzionamento interno delle Camere: infatti sono sempre monocamerali. I componenti
sono nominati dal presidente della camera di appartenenza, rispettando, per quanto possibile, le proporzioni
tra i gruppi. Hanno competenze specifiche nelle seguenti materie:




regolamento
elezioni
autorizzazioni a procedere
questioni comunitarie
Le più significative e le loro funzioni sono le seguenti:

la giunta per il regolamento, molto importante, che propone all'assemblea le modifiche al
regolamento (regolamenti degli organi costituzionali – Camera e Senato) ed esprime pareri
sull'interpretazione dello stesso;

la giunta delle elezioni, che accerta la regolarità delle operazioni elettorali, la sussistenza dei
requisiti di eleggibilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo ai parlamentari eletti;

la giunta per le autorizzazioni a procedere (che al Senato svolge anche le funzioni della giunta
delle elezioni e prende il nome di giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), che esamina
le richieste di applicazione ad un parlamentare di misure restrittive delle libertà personali
(perquisizioni, intercettazioni, sequestro di corrispondenza o limitazioni alla libertà personale ex art.
68 Cost.) e sottopone all'assemblea una proposta di delibera; esamina anche le richieste di
autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Governo per i reati ministeriali.

la giunta per le questioni comunitarie, che esamina le questioni attinenti alla materia dell‟Unione
Europea.
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
In ipotesi tassativamente previste dalla Costituzione (artt. 83, 85, 90, 91, 104, 135) il Parlamento è
convocato in seduta comune, cioè da tutti i deputati (630) più tutti i senatori (315+6):

per l'elezione del Presidente della Repubblica, con l'integrazione di tre delegati per ciascuna
Regione (uno solo per la Valle d'Aosta) – Art. 85 Cost.;

per ricevere il giuramento del Presidente della Repubblica ed ascoltare il suo messaggio di
insediamento.

per l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale – Art. 135, comma I, Cost.;

per l'elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura – art. 104 Cost.;

per la delibera di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto
tradimento e attentato alla Costituzione;

per l'approvazione, ogni nove anni, di una lista di 45 cittadini, aventi i requisiti di eleggibilità a
senatore, tra i quali vengono estratti a sorte i sedici giudici aggregati della Corte costituzionale
per il giudizio sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;
Il Parlamento in seduta comune non è la mera riunione delle due Camere, ma è una riunione di parlamentari
nella quale esse non mantengono le proprie individualità, dando origine ad un soggetto nuovo, presieduto
dal Presidente della Camera e che si avvale del regolamento, della sede e degli uffici della Camera
dei Deputati.
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Le garanzie di indipendenza del Parlamento
Il Parlamento gode di alcune garanzie finalizzate ad assicurare la piena indipendenza nell'esercizio delle sue
funzioni:

potere di auto-organizzazione, in quanto l'art. 64 Cost. stabilisce che "ciascuna camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti". Tale riserva di regolamento oltre
a sottrarre la disciplina dell'organizzazione e dell'attività parlamentare alle altre fonti, esclude il
controllo esterno sulle norme in esso contenute: la Corte Costituzionale ha infatti escluso il suo
sindacato sui regolamenti parlamentari (sentenze n. 78 del 1984 e n. 154 del 1985) che sono,
dunque, fonti primarie a competenza riservata;

autonomia finanziaria e contabile, ossia le Camere approvano un proprio bilancio e determinano
autonomamente le risorse finanziarie necessarie per le proprie attività;

immunità della sede, giacché l'accesso alle sedi delle Camere è subordinato ad un'autorizzazione da
parte delle stesse, con la conseguenza che risultano inviolabili anche alle forze pubbliche, dal
momento che il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno di ciascuna Camera spetta al relativo
Presidente che si avvale di reparti militari speciali posti alle sue dipendenze;

autodichìa o giustizia domestica, poiché le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei
dipendenti delle Camere sono sottratte al giudice comune e sono riservate ad organi interni alle
stesse.
VOTAZIONI IN PARLAMENTO
CONTEGGIO DEGLI ASTENUTI
È un elemento che differisce tra Camera e Senato e viene applicata a seconda del collegio votante. Alla
Camera dei deputati il regolamento prevede che gli astenuti siano considerati come non votanti, come se
fossero assenti, quindi abbassano il quorum deliberativo. Se qualcuno si astiene è come se non votasse. Al
Senato la maggioranza dei votanti, secondo il regolamento, prevede che gli astenuti siano considerati come
votanti e quindi, se occorre una maggioranza dei votanti e se gli astenuti contano come votanti, gli astenuti
contano come se avessero votato NO.
Astenersi al Senato equivale a votare NO, astenersi alla Camera dei deputati non ha rilevanza, è
come non votare.
Esempio: in una decisione in cui il 49% dei votanti sono favorevoli, il 26% sono contrari ed il 25% sono
astenuti, cosa succede? Vi sono due ipotesi:
1. Considerati come non votanti, alla Camera, gli astenuti, i favorevoli sono la maggioranza, dato il
numero legale, e quindi vincono la votazione.
2. Se invece gli astenuti sono considerati come votanti, è il caso del Senato, i loro voti si vanno a
sommare a quelli dei contrari e quindi i voti favorevoli sono in minoranza e la deliberazione non
passa.
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L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
Il rapporto tra l'ordinamento internazionale, come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli
stati, e l'ordinamento interno si svolge sulla base della separazione dei due ordinamenti: infatti, la
produzione normativa dell'uno non determina di per sé conseguenze normative nell'altro.
CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

La base sociale non è costituita da persone fisiche ma da entità collettive (gli stati)

Non c’è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata (tutti gli stati
si pongono in posizione paritaria tra di loro indipendentemente dalle dimensioni e dalla popolazione)

Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti (il diritto
viene creato per consuetudine o volontà di accordi)

Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti (non c‟è un
principio ordinatore – la regola è l‟uso della forza come estrema ratio)

La protezione degli interessi dei soggetti (singoli stati) è affidata all‟autotutela (uso della forza)
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Le norme di diritto internazionale generale: norme di origine consuetudinaria (fonti fatto) che
obbligano tutti i soggetti dell‟ordinamento
Le norme di diritto internazionale particolare: norme di origine pattizia (trattati e accordi) che vincolano
solo gli stati che le sottoscrivono
TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI
La CONCEZIONE MONISTA: unità degli ordinamenti con primato
dell‟ordinamento internazionale (originario o derivato rispetto all‟altro)
Viene ricondotta a Kelsen.
dell‟ordinamento
statale
o
La CONCEZIONE DUALISTA: ordinamento statale e ordinamento internazionale come ordinamenti
indipendenti e separati
Vengono considerati entrambi ordinamenti originari.
GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E LA RATIFICA
In diritto internazionale si chiama RATIFICA l‟istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa
propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante.
Nel nostro ordinamento legittimato a concludere i trattati è il Governo. In alcuni ordinamenti è previsto, per la
ratifica dei trattati internazionali, l‟obbligo del referendum, per cui lo stato non può ratificare se non ha
sottoposto la richiesta a referendum (es.: la ratifica del Trattato di Lisbona).
I trattati richiedono, successivamente alla firma, la ratifica seguita dallo scambio degli strumenti di ratifica
(trattati bilaterali) o dal deposito di esso presso una delle parti (trattati unilaterali) attraverso la ratifica dello
stesso esprime il proprio consenso al essere obbligato da un trattato.
Altri accordi (accordi in forma semplificata) non richiedono la ratifica.
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88
COME LO STATO ITALIANO CONTRAE OBBLIGHI DI DIRITTO INTERNAZIONALE:
I TRATTATI
GOVERNO
negozia e firma i trattati
PARLAMENTO
autorizza con legge la ratifica dei trattati
(nei casi previsti dall‟art. 80 Cost.)
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ratifica i trattati
(art. 87 Cost.)
L’AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
Art. 80 Cost.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
L’ADATTAMENTO AI TRATTATI

PROCEDIMENTO ORDINARIO: l‟adattamento è prodotto mediante l’adozione di norme interne
(sempre leggi), utilizzando in genere fonti di rango legislativo, in ottemperanza agli obblighi
internazionali. Gli ordini vengono recepiti con una fonte del diritto interno, quindi vengono riformulati
interamente con una legge ordinaria.

PROCEDIMENTO SPECIALE: l‟adattamento è disposto mediante l’ordine di esecuzione, in
genere dato con legge ordinaria, senza riformulare o riprodurre gli obblighi internazionali. Molto
forzatamente è un po‟ come regolamenti e direttive: nei regolamenti dell‟Unione Europea avviene
automaticamente, perché diventano subito fonte del diritto interna, non c‟è neanche il rimando
(l‟ordine di esecuzione) previsto per i trattati internazionali. Eventuali modifiche del trattato originario
sono fatte automaticamente proprie nell‟ordinamento interno, semplificando il sistema.
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L’ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA
Art. 10 Cost.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
… OMISSIS …
È un adattamento di tipo automatico. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute sono le
norme consuetudinarie. Vale lo stesso discorso delle consuetudini così come già viste nell‟ordinamento
nazionale.
LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI
Il diritto internazionale trae le origini dal Trattato di Vestfalia del 1648, che pose le basi della pace tra
papato ed impero. È stato utilizzato molto per la protezione dei diritti umani. Sono stati creati numerosi
trattati ed accordi per addivenire ad una protezione dei diritti umani uguale su tutto il territorio mondiale, alla
tutela delle situazioni umanitarie.
Caratteristica peculiare del diritto internazionale è l‟assenza di un organo di decisione delle controversie
sorte tra stati, ad esempio se tra l‟Italia ed il Ruanda vi è un trattato internazionale e la prima se ne rende
inadempiente, non c‟è un giudice che possa esprimere giudizio in merito.
I TRIBUNALI INTERNAZIONALI





Tribunale di Norimberga (1945)
Tribunale di Tokyo (1946)
Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (1993)
Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994)
Corte penale internazionale (Statuto di Roma del 1998, in vigore dal 1/07/2002)
Relativamente ai diritti umani, sono stati creati nel corso della storia dei tribunali per giudicare dei soggetti
che si erano macchiati di gravi crimini contro l‟umanità, ad esempio il Tribunale di Norimberga a seguito della
sconfitta del Terzo Reich od a quello di Tokyo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Caratteristica di questi
tribunali è che essi vengono costituiti dopo che il fatto si è già verificato. In Italia il giudice deve essere
naturale e precostituito per legge. La naturalezza del giudice viene meno quando esso viene designato dopo
che il fatto è già stato commesso. Questa necessità è sorta perché in quel momento storico non c‟erano dei
tribunali sorti per risolvere questo tipo di controversie e lo stesso vale per il processo al dittatore irakeno
Saddam Hussein: è stato creato un tribunale speciale ad hoc dopo la commissione dei fatti.
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Per risolvere questi problemi è stata istituita la Corte Penale Internazionale, entrata in vigore il 1° luglio
2002 ed a cui hanno aderito 140 Paesi nel mondo, che dovrebbe servire ad oggi per processare tutti coloro
che si macchieranno dei crimini particolarmente efferati da oggi ad andare avanti, risolvendo il problema del
giudice naturale precostituito con legge, anche se sono assenti nomi illustri, come ad esempio gli Stati Uniti
d‟America, la Cina, l‟India e la Russia e ciò vuol dire che per questi stati non è vincolante.
Altro problema del diritto internazionale è che se lo stato firma un trattato ma poi non fa nulla per ratificarlo
gli altri stati non possono imporglielo, perché è ancora un diritto basato su il “pacta sunt servanda”, cioè il
rispetto dei principi pattizi, non essendoci strumenti che obbligano gli stati, mantenendo ognuno la propria
sovranità. Ad oggi l‟Unione Europea non ha ancora il potere di stipulare trattati per tutta l‟unione e quindi,
anche a livello di U.E. abbiamo ancora situazioni diversificate.
L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)
Dichiarazioni e convenzioni adottate dall‟Assemblea Generale dell‟O.N.U.
Carta delle Nazioni Unite del 1945
Gli organi dell‟ONU:

Assemblea generale (192 stati membri)
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90




Consiglio di sicurezza (15 membri di cui 5 permanenti con diritto di veto). È l‟organo che prende le
decisioni. I membri permanenti del Consiglio di sicurezza sono i cinque stati usciti vincitori dalla
Seconda guerra mondiale: Cina, Francia, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti.
Consiglio economico e sociale
Corte internazionale di giustizia
Segretario generale (Ban Ki-moon)
Caratteristiche ed obiettivi dell‟ONU:



divieto dell‟uso della forza – art. 24 della Carta ONU
uso centralizzato della forza – artt. 42-43 della Carta ONU - peacekeeping
azioni di legittima difesa
L'Organizzazione delle Nazioni, in sigla ONU, spesso abbreviata in Nazioni Unite, è la più importante ed
estesa organizzazione intergovernativa: sono, infatti, suoi membri 192 Stati del mondo su un totale di 201.
Le Nazioni Unite hanno come fine il conseguimento della cooperazione internazionale in materia di sviluppo
economico, progresso socioculturale, diritti umani e sicurezza internazionale. Relativamente alla sicurezza
internazionale in particolare hanno come fine il mantenimento della pace mondiale anche attraverso efficaci
misure di prevenzione e repressione delle minacce e violazioni ad essa rivolte.
La sede centrale delle Nazioni Unite si trova a New York (USA). L'attuale Segretario Generale delle Nazioni
Unite è Ban Ki-Moon che ha sostituito Kofi Annan il 1º gennaio 2007.
Nel 2001 le Nazioni Unite e il Segretario Generale Kofi Annan furono insigniti del Premio Nobel per la pace,
ma già in precedenza altre organizzazioni dipendenti dell'ONU furono premiate con un Nobel per la Pace:

nel 1954 e nel 1981 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);

nel 1965 il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

nel 1988 le forze delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite è nata con la carta di San Francisco il 26 giugno del 1945 per
cooperare per una vita migliore in tutto il mondo e per la pace, dopo la catastrofe della seconda guerra
mondiale.
I membri delle Nazioni Unite sono gli Stati che accettano gli obblighi imposti dal suo statuto e che sono
ritenuti in grado di farne fronte.
Il 3 luglio 2006 gli Stati membri delle Nazioni Unite sono diventati 192, con l'adesione del Montenegro.
Oltre ai 192 stati membri, altre 75 rappresentanze presenziano all'assemblea in qualità di "osservatori delle
Nazioni Unite", come la Santa Sede (in rappresentanza della Chiesa cattolica e dello Stato della Città del
Vaticano), che gode dello status di "osservatore permanente delle Nazioni Unite" come "stato non membro"
e anche l'Autorità Nazionale Palestinese, che gode dello status di "osservatore delle Nazioni Unite" come
"entità".
Un'organizzazione simile era stata operativa dal 1920 al 1946, con il nome di Società delle Nazioni.
Un passo fondamentale per la creazione dell'ONU fu la stipulazione della Carta Atlantica, da parte del
Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt e del Primo ministro britannico Winston Churchill; l'evento
si svolse il 14 agosto del 1941 a Terranova.
Il 26 giugno 1945, a San Francisco, ebbe luogo la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite. Il 24
ottobre venne firmato lo Statuto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, e dalla maggioranza degli altri 49 firmatari. I membri del Consiglio di sicurezza sono i cinque
stati usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale:

Cina

Francia

Unione Sovietica

Gran Bretagna

Stati Uniti
La prima Assemblea generale, con la presenza di 51 Stati, si tenne il 10 gennaio 1946 a Londra.
Già dal 1945 fu istituita dall'ONU la FAO (Food and Agricolture Organization), allo scopo di ridurre i problemi
della fame nel mondo.
A Torino c’è una sede dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia dell’ONU.
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IL CORPO ELETTORALE
Il corpo elettorale definisce chi ha diritto di voto, cioè il poter esercitare la sovranità popolare, potere diffuso
di cui ogni cittadino ne ha una quota esercitata singolarmente.
La sovranità popolare si esprime attraverso il DIRITTO DI VOTO.
Costituzione -Titolo IV. Rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e
ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge.(*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
NOTE:
(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione,
la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."
Il requisito per essere elettori è essere cittadini italiani:




per nascita
per provvedimento del Ministro dell‟Interno o del Capo dello Stato
per trasmissione del codice dai genitori
attraverso un determinato numero di anni di residenza.
ed aver compiuto la maggiore età (18 anni).
Il diritto di voto può essere limitato, e quindi si perde:


per incapacità civile
per sentenza penale inderogabile limitandola ai casi determinati dalla legge (non vale per tutti i
condannati).
Non è più rilevante il sesso: tutti i cittadini, uomini e donne, hanno pari diritto di voto. Il 48 è stato il primo
articolo a sancire questo diritto, il voto a suffragio universale diretto a tutto il corpo elettorale (a tutte le
persone umane) fu espresso solamente nel referendum del 2 giugno 1946 con la scelta
monarchia/repubblica e l‟elezione dei componenti dell‟assemblea costituente.
Il voto è


personale, cioè non si può delegare: ogni cittadino deve esercitarlo personalmente
uguale: una testa, un voto
è l‟unico caso in cui tutti i cittadini sono considerati allo stesso modo: in un condominio si vota per
millesimi, in una società per azioni si vota per quote azionarie, cioè in base al peso economico. Solo
nelle istituzioni pubblico si dà questo peso alla singola persona umana, indipendentemente dalle
condizioni culturali, sociali o professionali


libero: la libertà, di pensiero come di espressione del voto, è tale se l‟elettore davvero si è formato
una coscienza libera, che non è stata plagiata o condizionata, ad esempio, da un solo mezzo di
informazione (es.: le elezioni in Bulgaria durante la dittatura, caratterizzate dall‟unanimità dovuta alle
pressioni propagandistiche del regime, o, più recentemente, da quelle in Egitto sotto Mubarak)
segreto: la segretezza è altrettanto importante perché se viene a mancare l‟elettore potrebbe essere
condizionato a non votare liberamente (es.: regola per cui il cellulare non può essere introdotto nella
cabina elettorale, eventuale strumento per trasmettere al di fuori la preferenza accordata)
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Il voto è un dovere civico. Nel 1948, per un primo periodo, si previde che il voto fosse un dovere giuridico,
che in caso di inosservanza comportava una sanzione: veniva riportata l‟assenza al voto sulla scheda
elettorale per valutare la buona condotta, per i dipendenti pubblici ciò aveva un peso e costituiva un
incentivo alla partecipazione popolare al voto. Questi vincoli sono stati successivamente aboliti, attualmente
non ci sono sanzioni previste dalla legge per l‟assenza partecipativa al voto.
La Circoscrizione Estero in realtà si è dimostrata un fallimento perché un cittadino che risiede in Australia o
in Sudamerica da trenta o quarant‟anni non ha piena coscienza della realtà nazionale ed il voto si è prestato
spesso a brogli o altri problemi che, di fatto, indirizzavano il voto verso soggetti poco trasparenti o collegati
ad organizzazioni malavitose.
È possibile la doppia cittadinanza.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale.
Questo articolo in un‟unica riga va a coprire una realtà importantissima che è il collegamento tra la
cosiddetta società civile, la cittadinanza, e l‟espressione del diritto di voto: si enuncia una libertà.
Come si trasforma il voto dei cittadini in una poltrona parlamentare od in un posto al governo? La
mediazione dei partiti politici diventa essenziale. La Costituzione la disciplina in modo così semplice perché,
dopo l‟esperienza della dittatura e del partito fascista, istituzione che aveva soppiantato tutte le altre dello
Stato, i costituenti hanno voluto essere leggerissimi, lasciando i partiti politici il più possibile liberi, non
chiedendone neanche il riconoscimento dalla Prefettura come per le altre associazioni.
Il partito politico è un‟associazione non riconosciuta di diritto privato.
Il metodo democratico è lasciato completamente alla libertà delle associazioni partitiche che concorrono a
determinare la politica nazionale attraverso la legge elettorale, che pone le condizioni ed i termini di chi può
candidarsi ed essere eletto, e rappresenta come il voto dei cittadini si trasforma in seggio, cioè in un posto in
Parlamento.
IL SISTEMA ELETTORALE
I due modelli di base del sistema elettorale sono il sistema maggioritario ed il sistema proporzionale.
I nostri costituenti non dissero nulla in merito al sistema elettorale, ma pensavano al sistema proporzionale,
e la prima attuazione della Costituzione fu una legge elettorale pienamente proporzionale, sistema che
trasforma i voti in seggi proporzionalmente, rispecchiando la società civile, in modo che anche i piccoli partiti
possano avere la possibilità di essere rappresentati in Parlamento.
Una volta eletti i vari rappresentanti devono trovare un accordo per formare una maggioranza parlamentare
che sostenga il governo e le dia la propria fiducia. Nel sistema proporzionale succedeva che chi andava a
votare non poteva sapere chi sarebbe stato poi eletto a capo del governo, cosa che attualmente non
succede con il sistema maggioritario. Il sistema proporzionale ha dei vantaggi enormi perché ciascun
cittadino si sente rappresentato, ma degli svantaggi altrettanto notevoli perché crea disgregazione: ognuno
vuole perseguire la propria identità e rende poi abbastanza complesso creare una maggioranza solida e
coesa. Vi erano la cd. “coalizioni pentapartito” o “esapartito” ed i governi cadevano in continuazione, fino ad
arrivare agli anni ‟80 in cui ci fu un referendum sulla legge elettorale che, come referendum manipolativo,
portò al passaggio dal sistema proporzionale al sistema maggioritario. Il sistema maggioritario comporta la
suddivisione del territorio in Circoscrizioni elettorali. Ad esempio: la provincia di Cuneo è suddivisa in quattro
circoscrizioni elettorali, in ognuna l‟elettore può eleggere due deputati e un senatore; sono messe in palio
queste cariche; in ogni circoscrizione si guarda quanti voti ha ottenuto un partito o l‟altro e, chi ne ha di più,
relativamente a tutti gli altri, prende tutto e gli altri niente. La percentuale più alta di voti è quella che vince e
prende tutto, il sistema premia le coalizioni. A livello nazionale, andando a prendere tutti quelli che hanno
vinto nelle circoscrizioni, si sommano i seggi e si forma la maggioranza. Il sistema maggioritario tende a
“tagliare” tutte le minoranze che sono destinate a scomparire dalla scena politica.
SISTEMA VIGENTE
A parte le regioni a statuto speciale (Valle d‟Aosta) e la circoscrizione estero, che hanno regole particolari, è
prevista la presenza di “liste coalizzate”: non riuscendosi ad andare verso un vero sistema maggioritario si è
cercato di favorire le liste coalizzate, quindi per l‟assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere
sommando tutti i voti in tutte e 19 le regioni e almeno il 10% dei voti validi ed almeno una lista della
coalizione deve ottenere un minimo del 2%, cioè per le liste coalizzate esiste una soglia di sbarramento del
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93
2%. Il fine è quello di incentivare la coalizzazione e far sparire i gruppi parlamentari piccoli. Se invece i partiti
non vogliono coalizzarsi devono continuare a correre come prima: con la soglia del 40%. Altra caratteristica
che ha portato ad un risultato un po‟ abnorme è quella che prevede un fortissimo “premio di maggioranza”,
per cui il premio di maggioranza scatta nel caso di una coalizione od un singolo partito che ha ottenuto,
sommando i voti di tutte le regioni, la maggioranza relativa; se come lista coalizzata ottiene quindi un premio
enorme e questo ha portato all‟attuale maggioranza così forte alla Camera. Il premio consiste
nell‟assegnazione alla lista di 340 seggi, secondo il normale criterio proporzionale i seggi assegnati
sarebbero di meno. Con questo premio di maggioranza, in sostanza, il sistema è diventato un maggioritario
mascherato da proporzionale, perché sembra che sia proporzionale, ma con un così forte premio di
maggioranza diventa maggioritario. Se questo sistema della coalizione lo sommiamo al fatto che i partiti
coalizzati si nominano i candidati e quindi non c‟è nessun voto di preferenza dei cittadini si capisce come chi
vince le elezioni ha il notevole potere di scegliersi 340 deputati a cui garantire il seggio ed i cittadini, alla fine,
non sanno neanche chi hanno eletto.
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94
IL GOVERNO
ESERCITA LA FUNZIONE ESECUTIVA ed anche quelle di INDIRIZZO POLITICO e AMMINISTRATIVE
E‟ un organo complesso che ha sede a Palazzo Chigi.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
CONSULTAZIONE (1° Fase)
 Consente al Presidente della Repubblica di individuare la persona a cui affidare l‟incarico di
formare il nuovo governo (Presidente del Consiglio)
 E‟ una PRASSI che si è affermata nel tempo. E‟ una fase NON ISTITUZIONALIZZATA (non
è prevista dalla Costituzione)
 La prassi costituzionale prevede la CONSULTAZIONE di:

Presidente delle due Camere

Ex Presidenti della Repubblica

Ex Presidenti delle due Camere

Capigruppo parlamentari

Segretari e presidenti dei partiti

Altre personalità da cui si ritenga di poter ricevere utili informazioni (esempio: partiti,
sindacati)
In passato il Presidente del Consiglio era scelto solo dal Presidente della Repubblica. Oggi la consultazione
ha un significato diverso in relazione alla legge elettorale.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO (2° fase)
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
 Il Presidente della Repubblica AFFIDA L’INCARICO alla persona che ritiene possa ottenere
la fiducia in Parlamento.
 L‟incarico è ACCETTATO CON RISERVA perché non si sa se si riesce a formare il
governo. Si può di nuovo rimettere l‟incarico nelle mani del PdR.
INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEI COMPONENTI DEL GOVERNO (3° fase)
 Il Presidente del Consiglio incaricato ACCETTA l‟incarico con RISERVA con la possibilità di
rinunciare all‟incarico qualora non riuscisse a formare il governo.
 Il Presidente del Consiglio SCEGLIE I COMPONENTI della futura compagine governativa
(anche non parlamentari) - Definisce il programma politico, effettua la ripartizione dei
ministri.
 Il Presidente del Consiglio incaricato si RIPRESENTA al Presidente della Repubblica e la
RISERVA VIENE SCIOLTA (si comunica l‟elenco dei ministri al PdR).
Terminate le consultazioni l’incaricato può:

Rinunciare all’incarico

Accettare l’incarico e sciogliere la riserva.
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95
NOMINA E GIURAMENTO (4° fase)
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
 Il Presidente della Repubblica NOMINA:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

I Ministri su proposta del PdC che possono essere con portafoglio o senza
portafoglio.
LA NOMINA avviene attraverso un DECRETO DI NOMINA che deve essere CONTROFIRMATO dal
Presidente del Consiglio entrante. All‟atto della nomina il PdC presenta al PdR la LISTA DEI MINISTRI il
quale emette i decreti di nomina
 I Ministri ed il Presidente del Consiglio ASSUMONO LE FUNZIONI solo dopo aver
prestato GIURAMENTO nelle mani del Presidente della Repubblica – ART. 93 Cost.
Formula rituale del giuramento: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la
costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione” (divieto di
mandato imperativo. Si deve fare l‟interesse degli elettori e non del partito).
 Ora il Governo è formato però deve recarsi davanti a ciascuna camera per OTTENERE
LA FIDUCIA.
LA LEGGE 400/1988 ART. 1 HA DISPOSTO CHE IL DECRETO DI NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SIA CONTROFIRMATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENTRANTE INSIEME AL
DECRETO DI ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL PRECEDENTE GOVERNO.
Il GOVERNO non ha una durata stabilita ma dura fino a quando ha la FIDUCIA (non è prevista una
durata dalla Costituzione)
DESIGNAZIONE DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO (5 fase)
 Nella PRIMA SEDUTA del Consiglio dei Ministri designa i VICEMINISTRI e i
SOTTOSEGRETARI:

Hanno un incarico di tipo GOVERNATIVO

La nomina avviene con decreto da parte del PdR

Devono prestare giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri

Non partecipano alle sedute del Governo. Non sono membri di Governo ma
possono essere invitati alle sedute

Non vengono scelti dai ministri ma sono scelti per controllare i ministri

Non c‟è rapporto di fiducia e spesso il ministro non li usa e quindi non sanno cosa
fare!!!!!!!
PRESENTAZIONE ALLE CAMERE PER LA FIDUCIA (6° fase)
 ENTRO 10 GIORNI dalla sua formazione il GOVERNO deve PRESENTARSI ALLE
CAMERE per ottenere la FIDUCIA – Art. 94, comma III
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.(a meno che il Governo abbia posto QUESTIONE DI FIDUCIA, cioè abbia detto ai
parlamentari: o voi approvate questo disegno di legge o io mi dimetto. Se il Governo)
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96
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
 LA MOZIONE DI FIDUCIA (Art. 94, comma II) è l‟atto con il quale il PARLAMENTO dichiara
di appoggiare il governo (all‟inizio della sua vita) e di approvare il programma che esso
presenta. E’ votata per appello nominale, a scrutinio palese su un programma di
governo. Non è votata in seduta comune ma separata. MAGGIORANZA SEMPLICE dei voti
fermo restando il QUORUM STRUTTURALE O COSTITUTIVO (metà + 1 dei componenti)
 LA MOZIONE DI SFIDUCIA (Art. 94, comma V) è quella che può emergere nel corso di
tutta la vita del governo
 LA QUESTIONE DI FIDUCIA (Art. 94, comma IV) è quella che implicitamente ed a rovescio
è descritta nel comma IV, ossia: il voto contrario di una o di tutte e due le camere su di una
proposta del governo non importa obbligo di dimissioni, a meno che il Governo abbia posto
questione di fiducia, e quindi abbia abbinato la votazione sul testo di legge, cioè abbia detto
ai parlamentari: “o voi approvate questo disegno di legge o io mi dimetto”. Se il Parlamento
non approva quel disegno di legge il governo è obbligato a dimettersi.(Giornalisticamente: Il
Governo è andato sotto!)
 Il RAPPORTO DI FIDUCIA deve permanere per tutta la legislatura e la sua cessazione
comporta LE DIMISSIONI OBBLIGATORIE del Governo (CRISI DI GOVERNO).
RIEPILOGO FORMAZIONE DEL GOVERNO
1. Il Presidente della Repubblica effettua LA CONSULTAZIONE
2. CONFERISCE L’INCARICO di formare il Governo
3. Il Presidente del Consiglio incaricato presenta la LISTA DEI MINISTRI
4. Il Presidente della Repubblica nomina il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E I MINISTRI
5. Nella 1° Riunione il PdR nomina i VICEMINISTRI e i SOTTOSEGRETARI designati dal PdC
6. Presentazione alle Camere per la FIDUCIA
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COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
CONSIGLlO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MINISTRI
CON PORTAFOGLIO
(sono a capo di
Ministeri)
SENZA PORTAFOGLIO
(non sono a capo di alcun
Ministero)
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
I Ministeri si articolano in:

Direzioni Generali

Dipartimenti
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ORGANI DI GOVERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vice Presidenti
Sottosegretari
Alla Presidenza
MINISTRI
Vice Ministri
Sottosegretari
COMITATI INTERMINISTERIALI
Costituito da più ministri che
preparano e coordinano l‟attività del
Consiglio dei Ministri in determinati
settori (ministri competenti e
funzionari ed esperti esterni)
CONSIGLIO DI GABINETTO
LEGGE 400/1988
E‟ un consiglio ristretto composto
da ministri scelti dal PdC sentito il
Consiglio dei Ministri.
Questioni che concernono più
ministeri
(Funzione preparatoria rispetto alle
deliberazioni del C.M.)
Comitati e Commissioni costituiti nella XVI Legislatura (http://www.governo.it/Presidenza/comitati_commissioni.html)
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri operano alcuni Comitati e Commissioni aventi compiti specifici in materie di
interesse economico e sociale.
Alcune di queste strutture hanno uno spazio - all'interno di questo sito web - interamente dedicato all'attività svolta:
 Comitato nazionale per la bioetica
 Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
 Commissione per la garanzia dell'informazione statistica
 Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato
 Commissioni in materia di libertà religiosa e di rapporti con le confessioni religiose
 Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale
 Comitato Memoria del futuro
 Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta
Altre, hanno un sito web autonomo:
 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
 Commissione per le adozioni internazionali
 Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne
 Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE
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99
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 95 comma I
 E‟ il capo dell‟esecutivo PRIMUS INTER PARES tra i ministri (primo fra i ministri – soggetti pari), ma
questa non è più costituzione vivente, perché oggi il Presidente del Consiglio ha assunto un
ruolo decisamente superiore (PRIMO MINISTRO-PREMIER) e molti più poteri sulla base della
legge elettorale che individuandolo a priori come leader della coalizione e quindi della maggioranza
e quindi come soggetto che il Presidente della Repubblica non può esimersi dall‟incaricare, col
conseguente ruolo dell‟attività di direzione del governo molto più forte. Questa è costituzione
vivente, non scritta nel testo ma via via interpretata alla luce di un‟evoluzione legata alla legge
elettorale.
 Su incarico del PdR forma il Governo
 Dirige la POLITICA e ne è responsabile
 Mantiene l‟UNITA‟ di indirizzo POLITICO AMMINISTRATIVO
 Promuove e Coordina l‟attività dei ministri
MINISTRI
Art. 95 commi II e III
 Insieme al Presidente del Consiglio compongono il Consiglio dei Ministri
 Se con PORTAFOGLIO sono al vertice di un apparato della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : IL
MINISTERO
 Ciascuno gestisce un settore di attività del governo
 Sono responsabili INDIVIDUALMENTE per gli atti del loro dicastero e collegialmente per gli atti del
Consiglio dei Ministri
 Mediante le strumento della CONTROFIRMA assumono la responsabilità dell‟atto controfirmato.
Esempio di ministeri: 1 Interno – 2 Giustizia – 3 Economia e Finanze – 4 Attività produttive – 5
Istruzione, università e ricerca scientifica – 6 Lavoro, politiche sociali e salute.
 MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO: li crea il PdC esempio: Pari Opportunità, Affari regionali,
Rapporti con il parlamento, Innovazione e tecnologia, ecc …
 Il loro numero, le loro attribuzioni e la loro organizzazione devono essere determinate per legge
I Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari del Governo Berlusconi IV nella XIV legislatura
Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
Gianni Letta
Paolo Bonaiuti (Informazione, comunicazione ed editoria)
Gianfranco Miccichè (CIPE)
Carlo Giovanardi (Famiglia, Droga, Servizio civile)
[Aldo Brancher, federalismo, fino al 18 giugno 2010]
Daniela Santanché (Programma di Governo, dal 4 marzo 2010)
Andrea Augello (Pubblica amministrazione e innovazione, dal dal 4 marzo 2010)
Laura Ravetto (rapporti con il Parlamento, dal dal 4 marzo 2010)
Rocco Crimi (Sport)
Francesco Belsito (Semplificazione normativa, dal 22 febbraio 2010). [Maurizio Balocchi fino al 14/02/2010]
[Guido Bertolaso, Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania dal 21 maggio 2008 al 31/12/2009; Coordinamento
protezione civile in ambito europeo ed internazionale dal 4/02/2010 all'11/11/2010]
Ministri senza portafoglio
Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale - Ministro: Raffaele Fitto
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100
Attuazione del Programma di Governo - Ministro: Gianfranco Rotondi
Pubblica amministrazione e l'Innovazione - Ministro: Renato Brunetta
Pari opportunità - Ministro: Mara Carfagna
Politiche Europee - Dal 17 novembre 2010 le funzioni in materia di politiche comunitarie sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri - Ministro: --- [Andrea Ronchi fino al 17 novembre 2010]
Rapporti con il Parlamento - Ministro: Elio Vito
Riforme per il Federalismo - Ministro: Umberto Bossi
Gioventù - Ministro: Giorgia Meloni
Semplificazione Normativa - Ministro: Roberto Calderoli
[Sussidiarietà e il decentramento (dal 18 giugno al 6 luglio 2010) - Ministro: Aldo Brancher ]
Turismo (dall'8 maggio 2009) - Ministro: Michela Vittoria Brambilla
Ministri con portafoglio
Affari Esteri - Ministro: Franco Frattini - Sottosegretari: Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Alfredo Mantica, Enzo Scotti
Interno - Ministro: Roberto Maroni - Sottosegretari: Michelino Davico, Alfredo Mantovano, Nitto Francesco Palma
Giustizia - Ministro: Angelino Alfano - Sottosegretari: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giacomo Caliendo
Difesa - Ministro: Ignazio La Russa - Sottosegretari: Giuseppe Cossiga, Guido Crosetto
Economia e Finanze - Ministro: Giulio Tremonti - Vice Ministro:--- [Giuseppe Vegas, dal 21 maggio 2009 al 15 dicembre 2010] Sottosegretari: Alberto Giorgetti, Luigi Casero, Sonia Viale (dal 20 maggio 2010); [Giuseppe Vegas fino al 21 maggio 2009; Daniele
Molgora fino al 20 maggio 2010; Nicola Cosentino fino al 15 luglio 2010]
Sviluppo Economico - Ministro: Paolo Romani (dal 4 settembre 2010) [Claudio Scajola fino al 5 maggio 2010; Silvio Berlusconi ad
interim fino al 4 settembre 2010] - Vice Ministri:--- [Adolfo Urso dal 30 giugno 2009 al 17 novembre 2010; Paolo Romani dal dal 30
giugno 2009 al 4 ottobre 2010] - Sottosegretari: Stefano Saglia (dal 30 aprile 2009). [Paolo Romani e Adolfo Urso fino al 30 giugno
2009; Ugo Martinat fino al 28 marzo 2009]
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ministro: Francesco Saverio Romano (dal 23 marzo 2011) [Giancarlo Galan dal 15 aprile 2010
al 23 marzo 2011; Luca Zaia da inizio legislatura fino al 14 aprile 2010] - Sottosegretari: --- [Antonio Buonfiglio fino al 17 novembre
2010]
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare - Ministro: Stefania Prestigiacomo - Sottosegretari:--- [Roberto Menia fino al 17 novembre
2010]
Infrastrutture e Trasporti - Ministro: Altero Matteoli - Vice Ministro: Roberto Castelli (dal 21 maggio 2009) - Sottosegretari: Bartolomeo
Giachino, Mario Mantovani [Giuseppe Maria Reina fino al 17 novembre 2010; Roberto Castelli fino al 21 maggio 2009]
Lavoro e Politiche sociali (fino al 12 dicembre 2009 Lavoro, salute e politiche sociali) - Ministro: Maurizio Sacconi - Vice Ministro: --[Ferruccio Fazio dal 21 maggio 2009 al 14 dicembre 2009] - Sottosegretari: Nello Musumeci (dal 18 aprile 2011) [Pasquale Viespoli fino
all'8 ottobre 2010, Francesca Martini e Eugenia Roccella fino al 3 febbraio 2010, Ferruccio Fazio fino al 21 maggio 2009]
Salute (dal 13 dicembre 2009 ai sensi della Legge 172/2009) - Ministro: Ferruccio Fazio - Sottosegretari: Francesca Martini (dal 4
febbraio 2010), Eugenia Roccella (dal 4 febbraio 2010)
Istruzione Università e Ricerca - Ministro: Mariastella Gelmini - Sottosegretari: Giuseppe Pizza, Guido Viceconte (dal 4 marzo 2010)
Beni e Attività Culturali - Ministro: Giancarlo Galan (dal 23 marzo 2011) [Sandro Bondi fino al 23 marzo 2011] - Sottosegretario:
Francesco Maria Giro
Il Presidente della repubblica non è responsabile di ciò che firma il Ministro SI
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SOSTITUISCE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO QUANDO NON C‟E‟ (nel
governo Berlusconi non c‟è questa carica)
(alcuni disegni di legge sono presentati con il nome di un ministro. Esempio: decreto Gelmini, decreto Brunetta ecc … )
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidente del Consiglio
↓
Vice Presidente del Consiglio
↓
3 Sottosegretari presso PdC
Ministri
↓
Vice Ministri
↓
Sottosegretario
( UNICO che partecipa al lavoro
del Governo e redige il verbale )
LE SEDUTE DEL GOVERNO NON SONO PUBBLICHE !!!!!!!
E‟ presieduto dal Presidente del Consiglio che ne fa parte insieme ai ministri.
Il vice PdC sostituisce il PdC in caso di impedimento ( figura non prevista nel governo Berlusconi )
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101
Svolge le principali FUNZIONI del governo:

Delibera i disegni di legge da mandare in Parlamento (INIZIATIVA GOVERNATIVA)

Adotta atti aventi forza di legge e regolamenti (FUNZIONE NORMATIVA)

Determina la politica comunitaria e internazionale (Consiglio Europeo)

E‟organo per la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i Ministri
Ha sostanzialmente queste funzioni e definisce l‟indirizzo politico.
Quando il governo si presenta alle camere illustra il suo programma. Se nel perseguire il suo indirizzo
politico, legittimamente, rende il Parlamento non una sede di discussione dove quello che si è deliberato in
sede di governo può anche essere modificato o migliorato attraverso discussione dialettica ma se si risolve
nel fatto che tutto quello che il governo vuole far approvare il parlamento lo ratifica ossia lo accetta così
com‟è, anche con meccanismi parlamentari come la questione di fiducia, si fa approvare dei “pacchetti”
senza discussione, è chiaro che viene da domandarsi se esista ancora una distinzione tra legislativo ed
esecutivo. Se il Parlamento non ha la sua piena sovranità e non può discutere e cambiare i disegni di legge
che vengono proposti anche dal Governo (voti di fiducia e maxi-emendamenti) il suo ruolo viene ridotto e
non è più significativo.
SOTTOSEGRETARI
Legge 400/1988





Sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
Non hanno attribuzioni proprie, ma solo quelle loro delegate. La costituzione non li prevede
Coadiuvano il ministro nello svolgimento delle sue funzioni politiche presso le camere e
amministrative all‟interno del ministero
Traggono il loro nome dal fatto che i Ministri erano un tempo designati come ”SEGRETARI DI
STATO“
Non fanno parte del Consiglio dei Ministri ma possono essere invitati alle sedute
Servono per ottenere la fiducia di tutte le correnti
VICE MINISTRI



Carica introdotta con legge 81 del 26/03/2001
Può essere attribuita a non più di 10 sottosegretari i quali siano titolari di deleghe relative all‟intera
area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali del ministero
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri senza diritto di voto e
possono rappresentare il governo italiano in sede europea e internazionale
ALTI COMMISSARI
Nominati dal Presidente della Repubblica sono a capo di apparati amministrativi che non costituiscono un
ministero.
COMMISSARI STRAORDINARI
Nominati dal Presidente della Repubblica per compiti determinati ed obiettivi particolari. (es. Bertolaso)
Nel governo Berlusconi LETTA è sottosegretario speciale cioè FIDUCIARIO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
RIEPILOGO

Composizione: Presidente del Consiglio + Ministri formano il Consiglio dei Ministri

Organi: PdC + Vice PdC + Sottosegretari

Struttura composta da: DIPARTIMENTI – UFFICI – SERVIZI

Funzioni di: Indirizzo Politico verso il Parlamento – Piano astratto e Politico Amministrativo:
macchina amministrativa – Piano concreto
- Ministri + Vice ministri + Sottosegretari
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102
FUNZIONI DEL GOVERNO
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO
(Verso le Camere)
 Elaborazione del PROGRAMMA
politico generale
 Emanazione di atti di indirizzo politico
in politica estera, relazioni
internazionali, sicurezza, politica
militare
 Esercizio di INIZIATIVA
LEGISLATIVA e poteri di formazione
(DL, DLGS, Regolamenti governativi)
 Programmazione e pianificazione
delle attività amministrative (come
organizzare e reclutare personale)
FUNZIONI POLITICO-AMM.VE
(Verso l’apparato burocratico centrale
e decentrato)
 Direzione e coordinamento di funzioni
ministeriali
 Soluzione di conflitti di attribuzione tra
ministeri
 Emanazione di direttive ai comitati
ministeriali e interministeriali
 Indirizzo di coordinamento delle
funzioni amministrative e regionali (
conferenza stato regioni )
 Nomina di importanti cariche
pubbliche
Questi sono i due ambiti di azione del governo, secondo il principio di separazione tra POLITICA E
AMMINISTRAZIONE.
RAPPORTO CON LE CAMERE
Art. 94 Cost.
 La fiducia delle due camere deve permanere per tutto il periodo di attività di governo.
 Le camere approvano le leggi necessarie ad attuare il programma di governo.
 Il voto contrario di una o entrambe le camere su una proposta del governo non comporta l‟obbligo di
DIMISSIONI, a meno che non sia posta la questione di fiducia, se la fiducia cessa si apre la crisi di
governo.
 Le azioni del parlamento possono essere: MOZIONE DI FIDUCIA – MOZIONE DI SFIDUCIA –
QUESTIONE DI FIDUCIA.
MOZIONE DI FIDUCIA
E‟ l‟atto con il quale il Parlamento dichiara di appoggiare il governo e il programma che esso presenta. Deve
essere secondo l‟art. 94 comma II:
 MOTIVATA
 VOTATA CON SCRUTINIO PALESE E APPELLO NOMINALE (come iniziale) (ogni deputato viene
chiamato e deve esprimere il proprio voto con una pallina bianca o una pallina nera in modo palese)
MOZIONE DI SFIDUCIA
E‟ l‟atto con il quale si propone di togliere la fiducia al governo. Deve essere:
 MOTIVATA
 VOTATA CON SCRUTINIO PALESE E APPELLO NOMINALE (come fiducia iniziale
MAGGIORANZA SEMPLICE)
 FIRMATA da almeno 1/10 dei componenti della Camera o del Senato in cui è stata sollevata
 Non può essere discussa PRIMA DI 3 GIORNI dalla sua presentazione
QUESTIONE DI FIDUCIA
E‟ posta dal governo su un PROGETTO DI LEGGE che ritiene essenziale. Arma di forza del governo con cui
“ricatta le Camere”. Oggi c‟è un abuso per accelerare i lavori parlamentari. Strumento forte con cui il governo
prevarica il Parlamento.
 La MANCATA APPROVAZIONE del progetto di legge comporta la mancata FIDUCIA (sfiducia)
 Il Governo è costretto a DIMETTERSI
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E‟ uno strumento che il governo adotta per indurre la maggioranza ad approvare l‟attuazione del
programma di governo.
 I regolamenti parlamentari disciplinano queste procedure.
 Il regolamento della Camera dei deputati vieta la questione di fiducia su provvedimenti che
attengono l‟esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico sull‟esecutivo.
È uno strumento che svilisce i poteri del Parlamento mettendo in crisi la separazione dei poteri, e quindi la
stessa democrazia, perché: se su tutti i progetti di legge il governo ponesse la questione di fiducia, in
sostanza sottrarrebbe al Parlamento il potere di discussione e quindi metterebbe in crisi la separazione dei
poteri ed a quel punto sarebbe il governo ad esercitare il potere legislativo, cosa non da poco. È per questo
che Il regolamento della Camera dei deputati vieta la questione di fiducia su provvedimenti che attengono
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico sull’esecutivo. Ad esempio: è un paradosso mettere la
questione di fiducia sulla legge di conversione di un decreto-legge, perché a quel punto il governo si fa il
decreto-legge, se lo converte ed il Parlamento non ne discute neanche un articolo – prendere o lasciare – in
quel modo, invece di essere un esercizio eccezionale del potere legislativo, che rimane nella titolarità del
Parlamento, è come quasi se la titolarità si fosse spostata al governo. L’abuso della questione di fiducia è
diventato un problema del rapporto tra i poteri dello Stato, tra Parlamento e Governo. In passato c’era stato
l’abuso del decreto-legge con la reiterazione, poi c’è stato l’abuso della delega “in bianco”, e adesso siamo
all’abuso della questione di fiducia, che, posta su qualunque legge o legge di conversione, accelera i lavori
apparentemente, però elimina la funzione parlamentare, facendo diventare il Parlamento una camera che
ratifica le decisioni del governo col conseguente trasferimento in capo ad esso del potere legislativo. Da un
lato abbiamo pertanto la lentezza del Parlamento, senz’altro da contrastare, e dall’altro il ricorso
indiscriminato alla questione di fiducia, che velocizza ma sacrifica la dialettica parlamentare.

QUANDO LA FIDUCIA NON C’E’
CRISI DI GOVERNO
PARLAMENTARI
Art. 94 comma I
EXTRA PARLAMENTARI
Si verificano all‟interno del Parlamento
IN QUESTI CASI IL GOVERNO DEVE
DIMETTERSI
 Mancata
concessione
della
FIDUCIA
 Approvazione di una MOZIONE DI
SFIDUCIA (Art. 94 c. 5) firmata da
almeno 1/10 dei componenti di C. o
S. votata a maggioranza – bisogna
aspettare 3 giorni nei quali il
governo tenta di ricompattarsi
 Mancata approvazione di un
progetto di legge su cui il governo
ha posto la QUESTIONE DI
FIDUCIA
Si verificano fuori dal Parlamento
 Maturata convinzione di non
godere più della fiducia delle
camere: VOLONTARIE
 Morte del Presidente del
Consiglio
 Morte del Presidente della
Repubblica
 Elezioni Politiche
 Consapevolezza di non disporre
più di una maggioranza
ESITI DELLA CRISI DI GOVERNO
Quando veniva aperta una crisi di governo, in passato l’esito era molto incerto, oggi potrebbe sembrare più
scontato, perché: se alle elezioni è uscita vincitrice una certa coalizione con un certo leader, se il governo
cade in teoria si dovrebbe andare a nuove elezioni. Es.: crisi di dicembre 2010 – se il governo cade cosa
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104
succede? In momenti delicati come quello di dicembre, in cui si pensava ad approvare la manovra
finanziaria, andare alle elezioni voleva dire paralizzare il paese per quasi un anno, ed allora ecco che le
alternative potevano essere: affidare l’incarico ad un'altra personalità che andasse a formare un nuovo
governo.
Le crisi di governo possono determinare:
 RIMPASTO: approvato dalle camere. Il Presidente del Consiglio sostituisce soltanto qualcuno dei
ministri al fine di mantenere l‟unità di indirizzo politico e amministrativo del governo. Ci si presenta di
nuovo per la fiducia (non è una crisi profonda). In base al quale il Presidente del Consiglio non si
dimette, resta lui ad essere incaricato o si è dimesso ed il Presidente della Repubblica lo reincarica
di formare un nuovo governo e quindi di sostituire alcuni ministri, allargando la maggioranza. Il
governo non ha una soluzione di continuità perché in qualche modo il Presidente della Repubblica
invita il Presidente del Consiglio, obbligato a dimettersi in seguito da una mozione di sfiducia, a
riprendere le redini del governo, allargando e modificando la compagine ministeriale. È l’esito meno
“doloroso” perché non cambia la figura del Presidente del Consiglio e quindi, in base all’attuale legge
elettorale che fonda l’elezione su una coalizione con una determinata figura, non stravolge l’esito del
voto.
 INCARICO: ad un NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (si dà l‟incarico ad un‟altra personalità)
appoggiato da una NUOVA MAGGIORANZA disposta a sostenere il governo. È l’altra ipotesi, più
significativa, che si base sull’incarico ad un nuovo Presidente del Consiglio, che viene incaricato con
riserva e gli si chiede di provare a camere invariate, cioè con lo stesso assetto delle camere ma con
qualche passaggio di alcuni esponenti da uno schieramento all’altro, a formare una nuova
maggioranza, non diversa radicalmente dalla precedente (magari si è persa un’ala e se ne cerca
un’altra). Il passaggio è un po’ più complicato, ma molto praticato negli ultimi governi di centrosinistra (Prodi-Amato-D’Alema), perché, nell’alternativa, il Presidente della Repubblica ha deciso di
non sciogliere le camere, sbocco naturale della crisi di governo.
 SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE da parte del Presidente della Repubblica e INDIZIONE DI
NUOVE ELEZIONI (ultimamente la soluzione più seguita).
Quando si verifica una crisi di governo, il governo dimissionario conserva alcuni poteri e questo avviene
anche alla scadenza naturale dei cinque anni: tra la scadenza naturale e la nuova elezione passa un periodo
di tempo in cui i ministri non lasciano la loro stanza fin che non arriva il nuovo ministro, che può arrivare
anche un mese dopo le elezioni. Non c‟è soluzione di continuità.
GOVERNO DIMISSIONARIO:



Rimane in carica fino alla nomina del nuovo governo.
Può compiere atti di ordinaria amministrazione.
Non può compiere atti che impegnino l‟indirizzo politico e la sua responsabilità nei confronti del
Parlamento.
che è pressoché la stessa situazione del
GOVERNO NOMINATO IN ATTESA DI FIDUCIA


Può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.
L‟attesa della fiducia, tuttavia, permette al nuovo governo di dare all‟ordinaria amministrazione un
contenuto meno restrittivo.
perché deve presentarsi alle Camere entro 10 giorni, il termine è minore di quello del governo dimissionario,
che può durare anche due o tre mesi.
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RESPONSABILITA’ MINISTERIALI
I Ministri sono responsabili INDIVIDUALMENTE per gli atti del loro dicastero (ministero) e
COLLEGIALMENTE per gli atti del Consiglio dei Ministri (art 95 cost.) e degli atti del PdR da essi
controfirmati (art. 89 Cost.)
Revoca del singolo Ministro
POLITICA
Mozione di sfiducia individuale
GIURIDICA
La responsabilità civile (di fronte al
giudice ordinario) ed amministrativa (di
fronte alla Corte dei Conti) è analoga a
quella dei funzionari pubblici (art. 28
Cost.)
Reati Ministeriali: reati comuni che per la
particolare gravità del contesto in cui
sono commessi prevedono l‟aumento di
pena fino a 1/3
Sono soggetti alla giurisdizione ordinaria (art. 96 Cost.) ma solo previa autorizzazione a procedere della
Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
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ORGANI AUSILIARI DEL GOVERNO
(Art. 99 e 100 Cost.)
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i
principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Si tratta di organi che pur non facendo parte del governo lo coadiuvano e lo assistono nell‟espletamento dei
suoi compiti. ORGANI INDIPENDENTI
 CNEL = CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
o
o
Composizione:

E‟ composto da 1 presidente , 12 esperti e 99 rappresentati delle diverse
categorie produttive
Funzione:

E‟ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge

Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale
 CONSIGLIO DI STATO
o
o
Composizione: 7 sezioni di cui:
 4 svolgono funzioni consultive (3 + 1)
 3 svolgono funzioni giurisdizionali
Funzioni:

E‟giudice d‟appello contro le pronunce del TAR

E’ organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione

I ministri possono richiedere pareri su Affari di ogni natura

Può trasmettere pareri obbligatori (es. progetti di regolamenti
governativi)

LA LEGGE NE ASSICURA L‟INDIPENDENZA
 CORTE DEI CONTI
o
o
Composizione:

Sezioni di controllo

Sezioni giurisdizionali (di appello in materia di responsabilità amministrativa
e contabile – danni erariali)
Funzioni:
 Svolge un controllo preventivo generale di legittimità sugli atti governativi (ad
esclusione di quelli aventi forza di legge)
 Svolge un controllo successivo sulla gestione dei bilanci dello Stato
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 Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito
 Il VISTO è il requisito di efficacia per l‟esecutività degli atti sottoposti al suo esame
 Partecipa alla gestione finanziaria degli enti “cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”
 E‟ ORGANO INDIPENDENTE rispetto al Governo, tale indipendenza deve essere
garantita per legge (art. 100 comma III)
La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell'amministrazione. (RISERVA DI LEGGE RELATIVA RINFORZATA –
vincolo ulteriore e specifico al legislatore)
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.(interesse generale, collettivo, della sovranità
popolare)
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. (si
sacrifica una delle libertà fondamentali: il diritto di associazione politica, per il principio di imparzialità)
Le due grandi categorie dei pubblici funzionari sono:
funzionario onorario: da “onus”, cioè una carica pubblica, e si accede attraverso l‟elezione, è una
carica elettiva, es. l‟assessore nominato per scelta politica dell‟organo di governo, basata sulla
sovranità popolare; non è richiesta nessuna competenza professionale e nessuna formazione
particolare
funzionario professionale; le funzioni professionali devono sempre essere assegnate sulla base di
un concorso pubblico che, in base alla Costituzione, dovrebbe essere imparziale e quindi la scelta
del migliore, unico criterio accettabile
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. (tutti i funzionari pubblici, sia onorari che professionali)
PILASTRO DELLA COSTITUZIONE (regge tutti gli altri valori)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
sito web: www.quirinale.it
POSIZIONE ISTITUZIONALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È CAPO DELLO STATO E RAPPRESENTA L‟UNITÀ NAZIONALE
ART. 87 Cost.
 E‟ il GARANTE del corretto funzionamento delle istituzioni e dell‟applicazione delle regole
democratiche stabilite dalla Costituzione (GARANTE DELLA COSTITUZIONE - ha un potere
neutro).
 E‟ ORGANO SUPER PARTES NEUTRALE E IMPARZIALE.
Non è un organo di derivazione politica, anche se spesso durante la sua attività svolge un‟azione
connessa a quella politica.
 Per la sua elezione è richiesta un‟ampia maggioranza.
La decisione deve essere ampiamente condivisa, come peraltro si è già visto, ad esempio, nel
procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.: devono essere d‟accordo sia la
maggioranza che l‟opposizione.
REQUISITI DI ELEGGIBILITA’
Art. 84 Cost.: PUO‟ ESSERE ELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHIUNQUE:
 Sia cittadino italiano
 Abbia compiuto 50 anni d‟età
 Goda dei diritti civili e politici
Non godono dei diritti civili e politici tutti i soggetti che sono stati dichiarati falliti, in
seguito a sentenza definitiva di fallimento, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione,
non godono in parte dei diritti civili e politici i cittadini che sono stati condannati con
sentenza definitiva per determinati reati particolarmente gravi.
Incompatibilità netta con qualsiasi altra carica: il Presidente della Repubblica non può ricoprire altre
cariche (Art. 84, comma II, Cost.)
Se il PdR svolge un‟altra attività deve interromperla.
Art. 84 Cost.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e
goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Art. 83 Cost.)
E‟ eletto dal parlamento IN SEDUTA COMUNE, integrato da 3 delegati per ogni Regione (1 solo delegato
per la Valle d‟Aosta). In totale sono 630 + 315 + 6 + 58 = 1.009.
L‟elezione è indetta dal Presidente della Camera dei Deputati.
MAGGIORANZE RICHIESTE
Votazioni successive:
Prime 3 votazioni:
2/3 dei COMPONENTI
è sufficiente la maggioranza
assoluta
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e
goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
 L’ELEZIONE HA LUOGO A SCRUTINIO SEGRETO
 PRESTA GIURAMENTO DAVANTI AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (Art. 91 Cost.)
Il Presidente Napolitano, ad esempio, è stato eletto solamente alla quarta votazione, non perché ci fosse un
altro candidato, ma perché era un soggetto un po‟ più “contestato” per le sue origini politiche.
Tendenzialmente la scelta del soggetto da eleggere avviene tra i soggetti particolarmente meritevoli
individuati dai gruppi politici quali possibili candidati. L‟elezione ha luogo a scrutinio segreto, cioè non si può
associare il voto a colui che l‟ha espresso, perché tale è la regola in fatto di votazioni sulle persone, mentre
quelle sui disegni di legge sono a scrutinio palese. Il PdR giura davanti al Parlamento in seduta comune,
mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri giurano nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 91 Cost.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
DURATA DELL’INCARICO
(Art. 85 Cost.)
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune
il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È ELETTO PER 7 ANNI ED È RIELEGGIBILE
È una delle cariche più lunghe, ad eccezione solo dei giudici della Corte Costituzionale, che durano in carica
9 anni. La legislatura dura invece 5 anni ed il governo non ha durata costituzionalmente prestabilita, ma essa
dipende dalla fiducia parlamentare, è prassi parlamentare che il governo si dimetta alla fine della legislatura,
ma potrebbe anche non farlo. Il PdR è rieleggibile, ma, ad esempio, il Presidente Ciampi era contro questa
possibilità di essere rieletto e quindi non l‟ha accettata anche se soggetto ampiamente condiviso dall‟intera
compagine parlamentare.
Il PdR dura in carica 7 anni anche per avere una durata in carica differente da quella della legislatura,
perché vorrebbe dire che, anche in caso di rielezione, non sarebbe rieletto all‟interno della stessa legislatura.
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Il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune integrato con i delegati
regionali per l‟elezione del nuovo Presidente della Repubblica 30 giorni prima della scadenza del mandato
del precedente Presidente.
SE LE CAMERE SONO SCIOLTE
 Sono prorogati i poteri del
Presidente della Repubblica in
carica.
 Il nuovo Presidente è eletto
entro 15 gg. dall‟insediamento
delle nuove Camere
SE MANCANO MENO DI 3 MESI
ALLA LORO CESSAZIONE
CIÒ ALLO SCOPO DI:

EVITARE IL COSIDDETTO INGORGO COSTITUZIONALE
Presidente della Repubblica e Camere contemporaneamente cessati dalla carica, per cui non vi
sono le Camere per eleggere il Presidente della Repubblica e non vi è il Presidente della Repubblica
che indica le elezioni per nuove Camere.

EVITARE che il Presidente della Repubblica sia eletto da parte di Camere prossime allo
scioglimento e perciò dalla ridotta rappresentatività.
CASI DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Art. 86 Cost.)
Le funzioni del presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato. (IMPEDIMENTO TEMPORANEO)
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo
il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi dalla loro cessazione.
IMPEDIMENTO TEMPORANEO
IMPEDIMENTO PERMANENTE
Supplenza da parte del
Presidente del Senato fino alla
cessazione dell‟impedimento
Il Presidente della Camera indice
l‟elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro 15 gg.
Tendenzialmente, in caso di problemi di salute, l‟impedimento è considerato temporaneo, ma nulla vieta che
esso possa mutare da temporaneo a permanente in caso di irrisolvibilità della situazione. Se il PdR, ad
esempio, si trova all‟estero l‟impedimento è temporaneo fin tanto che non rientra in Italia e il fatto di definire
l‟impedimento temporaneo o permanente non dipende neanche dalla durata, ma dal tipo di impedimento. Ad
esempio, nel caso in cui un presidente ha subito un ictus cerebrale è stato dapprima definito come
impedimento temporaneo, poi, vista la gravità della situazione, è mutato in impedimento permanente, ma lo
stesso presidente ha firmato le proprie dimissioni e quindi si è addivenuti a nuove elezioni presidenziali. In
caso di impedimento temporaneo la supplenza avviene da parte del presidente del Senato per svolgere tutta
quell‟attività legislativa propria della carica presidenziale. L‟impedimento è regolato tramite prassi
costituzionale, non c‟è un organo od un soggetto che deve definire la temporaneità o permanenza
dell‟impedimento: se l‟impedimento può essere superato in un lasso di tempo ragionevole è considerato
temporaneo, se la situazione è irrisolvibile l‟impedimento è permanente. La maggior parte degli impedimenti
sono dovuti ai viaggi all‟estero del PdR e quindi sono temporanei.
Può essere solamente lo stesso PdR, in alcuni casi, quando può farlo, ad attribuire le sue funzioni al
presidente del Senato della Repubblica; quando parte per un viaggio all‟estero è lui che attribuisce il potere,
ma, in casi più eccezionali, come per un malore od una malattia, è prassi costituzionale che intervenga il
presidente del Senato.
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CAUSE DI CESSAZIONE:
 SCADENZA DEL MANDATO DOPO 7 ANNI
 IMPEDIMENTO PERMANENTE
 MORTE O DIMISSIONI
 DECADENZA DELLA CARICA PER VENIR MENO DI UNO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ (es.:
perdita della cittadinanza o dei diritti civili o politici – casi solo di studio)
 CONDANNA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE in seguito a messa in stato d‟accusa
per alto tradimento o attentato alla Costituzione (gli unici due reati presidenziali)
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Rispetto al POTERE LEGISLATIVO:
o
INDICE LE ELEZIONI DELLE NUOVE CAMERE E NE FISSA LA PRIMA RIUNIONE – Art.
87 comma III
o
PUÒ CONVOCARE LE CAMERE IN VIA STRAORDINARIA - Art. 62 comma II
o
PUÒ INVIARE MESSAGGI MOTIVATI ALLE CAMERE - Art. 87 comma II
o
PUÒ SCIOGLIERE UNA O ENTRAMBE LE CAMERE, SENTITI I LORO PRESIDENTI – Art.
88 comma I
o
PROMULGA LE LEGGI – Art. 87 comma V
o
PUÒ RIFIUTARE UNA SOLA VOLTA DI PROMULGARE UNA LEGGE. SE LE CAMERE LA
RIAPPROVANO DEVE PROMULGARLA – Art. 74 comma I
o
INDICE IL REFERENDUM ABROGATIVO O COSTITUZIONALE – Art. 87 comma VI e 138
comma II
o
PUÒ NOMINARE FINO A 5 SENATORI A VITA - Art. 59 comma II
 Rispetto al POTERE ESECUTIVO: art. 87
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
o EMANA I DECRETI AVENTI FORZA DI LEGGE E I REGOLAMENTI Art. 87 comma V
o AUTORIZZA CON DECRETO LA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI DISEGNI DI LEGGE (DLL)
DEL GOVERNO Art. 87 comma IV
o NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E POI I MINISTRI Art. 92 comma II
o NOMINA I FUNZIONARI DI STATO
o E’ CAPO DELLE FORZE ARMATE E PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
o DICHIARA LO STATO DI GUERRA DELIBERATO DALLE CAMERE CON DECRETO
(DICHIARAZIONE FORMALE)
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o RATIFICA I TRATTATI INTERNAZIONALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE CAMERE, QUANDO
NECESSARIA
o ACCREDITA E RICEVE I RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI
o CONFERISCE LE ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA Art. 87 u.c.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Esiste poi
il così detto SEMESTRE BIANCO (art. 88, comma II, Cost.)
Il Presidente della Repubblica NON PUO’ sciogliere le camere negli ULTIMI 6 MESI del suo mandato, salvo
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
Per evitare possibili pressioni per la propria rielezione.
Non si vuole che il PdR sciolga le camere al fine di cercare una nuova maggioranza parlamentare più
favorevole di quella presente per una sua possibile rielezione.
INOLTRE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA DELLE FUNZIONI CHE ATTENGONO AL
RAPPORTO TRA P.D.R. E FUNZIONE AMMINISTRATIVA, ESPRESSIONE CONCRETA DEL POTERE
ESECUTIVO:

EMANA LE DECISIONI SUI RICORSI STRAORDINARI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI

CONFERISCE LA CITTADINANZA ITALIANA
 IN TALUNE CIRCOSTANZE, PUÒ SCIOGLIERE I CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E
COMUNALI

RISPETTO AL POTERE GIUDIZIARIO
o
PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – C.S.M. – Art. 87 c.10
o
PUÒ CONCEDERE LA GRAZIA E COMMUTARE LE PENE – Art. 87 u.c.
o
NOMINA 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (5 giudici su 15 → art. 135 comma I)
GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SI DISTINGUONO IN:

ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI:
o Sia la predisposizione del contenuto, sia l‟emanazione formale è del Capo dello Stato.
 messaggi alle camere
 nomine senatori a vita
 ATTI FORMALEMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE DI ALTRI ORGANI:
o Emanati dal P.d.R. ma predisposti e voluti da altri organi (generalmente dal ministro che
controfirma l‟atto).
 promulgazioni
 emanazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge
 ATTI COMPLESSI:
o Il loro contenuto è predisposto e voluto sia dal P.d.R. sia da altri organi.
 scioglimento delle camere
 incarico al nuovo Presidente del Consiglio
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113
RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 90 Cost.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON E’ RESPONSABILE
NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI (Art. 90, comma I, Cost.)
ECCEZIONI:
Messa in Stato d’Accusa del
Parlamento in seduta comune


DEGLI
ATTI
COMPIUTI
ALTO TRADIMENTO
ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE
Giudizio d’accusa da parte della
Corte Costituzionale
(vota a maggioranza assoluta)
Il regime della responsabilità serve per capire bene la tripartizione degli atti: il PdR non è responsabile degli
atti compiuti nell‟esercizio delle sue funzioni, ad eccezione dell‟alto tradimento e dell‟attentato alla
Costituzione.
L’alto tradimento attiene ai rapporti con l‟estero, ai complotti con l’estero, l’attentato alla Costituzione
invece appartiene non a qualsiasi irregolarità di norme che il PdR può promulgare, ma deve essere un atto
molto grave, che comporta il sovvertimento dell’ordine costituzionale, come il volersi impadronire della
funzione legislativa, non se emana degli atti legislativi poi dichiarati incostituzionali.
Qualora venga individuata tale condotta il PdR è posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e
verrà giudicato da parte della Corte Costituzionale, che in tale occasione è integrata (oltre i consueti 15
giudici) da altri sedici giudici, cd “laici”. Il giudizio del PdR si svolge come una causa normale: ci sarà una
raccolta delle prove, dei fatti, sarà possibile sentire la parte, il PdR potrà essere difeso e la sentenza che
viene adottata dalla Corte Costituzionale è inappellabile. È possibile il riesame quando vi sono nuovi
presupposti di fatto. Nessun Presidente della Repubblica è stato ad oggi processato, sono state svolte delle
indagini però non si è mai addivenuti ad un processo. La Corte Costituzionale ha il diritto di infliggere al PdR
sanzioni di tipo civile, penale ed amministrativo ed anche politico, nel caso di condanna alla destituzione
dall‟incarico, ha quindi una giurisdizione piena.
Tutti gli atti del PdR, per essere validi devono essere controfirmati dal ministro proponente.
LA CONTROFIRMA ministeriale è requisito di validità di tutti gli atti presidenziali e ne attribuisce la
corrispondente RESPONSABILITA’ POLITICA E GIURIDICA ai ministri sottoscriventi ( Art. 89, comma II,
Cost.).
Attraverso l‟istituto della controfirma si trasferisce la responsabilità dal Presidente della Repubblica al
ministro che ha controfirmato l‟atto.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono CONTROFIRMATI anche dal
Presidente del Consiglio.
(è un controllo sulla correttezza della procedura, non deve necessariamente condividere l‟opinione del Capo
dello Stato)
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114
PER GLI ATTI COMMESSI AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL P.D.R. È INVECE
RESPONSABILE COME OGNI CITTADINO.
Fino alla cessazione del suo mandato si ha una situazione di IMPROCEDIBILITA‟ per le accusa mosse nei
suoi confronti (sentenza della Corte di Cassazione del 27/06/2000 nr. 8733) se il diritto non viene
pregiudicato.
AL DI FUORI DEL SUO MANDATO E’ COMPETENTE LA MAGISTRATURA ORDINARIA.
Nei reati per i quali il P.d.R. è perseguibile c‟è rinvio dopo la fine del mandato.
POTERE DI GRAZIA
Considerato che necessita della firma del PdR, è atto formalmente e sostanzialmente presidenziale oppure
formalmente presidenziale e sostanzialmente di un altro organo (il Ministro della Giustizia)?
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio CIAMPI ha sollevato la questione innanzi alla Corte
Costituzionale, che ha anche la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, e che, con
sentenza n. 200 del 2006, ha definito il potere di grazia come atto formalmente e sostanzialmente
presidenziale, per cui il Ministro di Giustizia non può rifiutarsi di controfirmare l‟esercizio del potere di grazia,
perché è un potere che spetta al PdR decidere o no di concedere. Il ministro può rifiutarsi di firmare solo per
ragioni procedurali (errori nell‟istanza di grazia o irregolarità) e non di tipo politico. (Es.: caso SOFRI).
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115
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
(Potere Giudiziario)
È il terzo potere dello Stato, il cosiddetto POTERE GIUDIZIARIO. In realtà la Costituzione lo definisce come
ORDINE, non come potere, e separato da ogni altro potere. Questa distinzione è data perché ha delle
caratteristiche originalissime rispetto agli altri poteri, in quanto è un potere diffuso: ogni singolo magistrato
esercita potere giudiziario (la frazione che gli compete nelle sue funzioni) ed è individualmente tutelato nelle
sue garanzie, mentre nessuno può dire di incarnare il potere legislativo o quello esecutivo, propri di organi
collegiali. La delicatezza del ruolo del magistrato, nelle sue funzioni, nella nostra società è notevole. Non a
caso la funzione giurisdizionale è una funzione PROFESSIONALE (in altri ordinamenti i giudici sono elettivi),
a cui si accede attraverso una valutazione esclusivamente tecnica a seguito di un concorso pubblico, in cui
si richiede una specchiata moralità ed una condotta irreprensibile, che deve essere mantenuta anche fuori
dal servizio. Fino al 1967 solo gli uomini potevano accedere alla carriera di magistrato. L‟accesso avviene
puramente sulla base concorsuale.
COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE, SOGGETTO
SOLO ALLA LEGGE
Art.104, comma I, Cost.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Art. 101 Cost.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
In questo articolo la parola “giudici” è da intendersi nel senso più ampio di MAGISTRATI. Vi è la distinzione
tra primi e secondi. Il concorso per accedere in magistratura oggi è unico; superato il concorso, nel momento
di scegliere la sede, si aprono le DUE FUNZIONI: la funzione vera e propria di GIUDICANTE, il giudice in
senso stretto, e la funzione di REQUIRENTE, che è quella del magistrato della accusa, che deve lavorare
con la polizia giudiziaria per raccogliere le prove per individuare i responsabili di comportamenti in violazione
della legge (PROCURA DELLA REPUBBLICA).
FUNZIONE STATALE CHE APPLICA IL DIRITTO AI CASI
CONCRETI
ESERCITATA DA GIUDICI TERZI E IMPARZIALI SOGGETTI
SOLO ALLA LEGGE (Art. 101)
E’ ESERCITATA IN NOME DEL POPOLO
(ART. 101, comma I, Cost.)
Accertare quale norma sia da applicare nei casi dubbi
L’esercizio di
tale funzione
consente di :
Ripristinare l‟ordine giuridico violato nel caso in cui vi
sia la violazione di una norma
( FUNZIONE REPRESSIVA DEL DIRITTO )
E‟ lo stato che si assume questo onere, cioè porta
avanti l‟azione penale contro il reo –
APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE
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116
Con la funzione giurisdizionale il giudice nell’esprimere la sua decisione, la sua sentenza, applica la
legge. Non è legittimato da un’elezione popolare: si esprime in nome del popolo perché applica la
legge che è stata approvata in sede parlamentare; si passa dalla fonte generale ed astratta
all’applicazione al caso concreto.
Nel processo penale chi persegue il reo non è la parte lesa, ma sempre e solo lo Stato. È lo Stato, e solo
esso, che si fa portatore della facoltà punitiva, la parte lesa partecipa al processo solo per le eventuali
testimonianze e la richiesta del risarcimento del danno eventualmente patito o della cd “pecunia doloris”
(danno patito per la perdita di una persona cara)(parte civile).
Nella controversia civile chi decide di andare davanti al giudice è totalmente disponibile: io posso cominciare
una causa civile e domani la potrò rinunciare. Lo Stato si fa garante della funzione giurisdizionale per
risolvere le controversie ma se i privati le risolvessero al di fuori delle aule di giustizia sarebbe meglio per
tutti, perché c‟è un contenzioso enorme dovuto alla litigiosità del popolo italiano.
SI DISTINGUONO:
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata (NORMALMENTE) da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
 GIUDICI ORDINARI: MAGISTRATI istituiti e regolati dalle norme sull‟ordinamento giudiziario. Ad
essi ci si rivolge per tutte le materie che non siano di specifica competenza dei giudici speciali.
 GIUDICI SPECIALI: hanno competenza limitata a materie specifiche (es. tribunali militari,
commissioni tributarie, consiglio di stato, corte dei conti). Nel nostro ordinamento SONO VIETATI
DALLA COSTITUZIONE ma limitatamente a quelli di nuova istituzione (art. 102, comma II, Cost.:
“non possono essere istituiti nuovi giudici straordinari o speciali”), mentre la Costituzione ne “salva”
alcuni:
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
 GIUDICI STRAORDINARI: non ce ne sono più e non ne abbiamo mantenuti dal passato, non ne
possono essere istituiti di nuovi (si vuole che il giudice sia precostituito per legge ai fatti
commessi, per evitare giudizi emessi sull‟onda dell‟emotività). Sono quelli istituiti successivamente ai
fatti oggetto del giudizio, come, ad esempio, dopo la seconda guerra mondiale è stato istituito il
Tribunale di Norimberga per giudicare i crimini commessi dai nazisti (giudice straordinario).
SEZIONI SPECIALIZZATE
Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari SEZIONI SPECIALIZZATE per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei ed estranei alla magistratura (art. 102, comma II, Cost.)
Esempio:

TRIBUNALI PER MINORENNI

SEZIONI DI SORVEGLIANZA DELLE CORTI D‟APPELLO (sono le sezioni che si occupano
dell‟esecuzione della pena da parte dei carcerati, dei soggetti ristretti, ossia che hanno subito una
sentenza esecutiva e che stanno scontando la loro pena in carcere oppure in carcerazione
preventiva).

SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

SEZIONI FALLIMENTARI
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ORGANI REQUIRENTI E GIUDICANTI
( Giudici ordinari o Magistrati )
LA MAGISTRATURA ORDINARIA E’ COMPOSTA DA ORGANI REQUIRENTI E ORGANI GIUDICANTI
( separazione delle funzioni )
ORGANI REQUIRENTI
ORGANI GIUDICANTI
IL PUBBLICO MINISTERO
( Accusa – ma non solo )
Hanno una funzione di impulso al
procedimento a tutela
dell‟interesse generale della
giustizia (azione penale) o alla
tutela di posizioni giuridiche
altrimenti indifese.
IL GIUDICE
( Sentenza )
Ad essi spetta:
LA DECISIONE DELLE
CONTROVERSIE
L‟esercizio dell‟azione penale nel
nostro ordinamento è
OBBLIGATORIO (Art. 112 Cost.)
(n.b. negli Stati Uniti non è
obbligatoria)
Sia il Pubblico Ministero che il Giudice sono entrambi Magistrati ma con FUNZIONI DIVERSE
Viene fatto un unico concorso per l‟assunzione delle due figure. Il nostro è un sistema professionale.
L‟esercizio dell‟azione penale, così come previsto dall‟art. 112 Cost., è obbligatorio nel nostro ordinamento,
ma non sempre il P.M. e la P.G. riescono ad assicurare alla giustizia i colpevoli dei fatti delittuosi, perché in
taluni casi ignoti, allora si rende necessario effettuare una scelta sui filoni di indagine da seguire e questa
scelta viene delegata al Governo, al Ministro della Giustizia, dal capo dell‟ufficio giudiziario. C‟è quindi il
problema di impossibilità di perseguire l’azione penale in maniera uniforme e completa perché sono
presenti una serie di disfunzioni nella giustizia che dovrebbero essere sanate, come l‟arretratezza, la
mancanza di strutture adeguate, anche in forma telematica.
Perché si vogliono separare le carriere? Sono già separate le funzioni.
Da un lato si dice che si potrebbe avere la stessa persona fisica che nell‟arco della sua vita potrebbe, sullo
stesso processo, aver svolto prima una parte di indagini come P.M. e poi trovarsi ad essere giudicante,
possibilità abbastanza remota; quello che invece si contesta da parte di chi vuole riformare le carriere
sarebbe che ora c‟è troppa familiarità, perché hanno studiato insieme ed hanno frequentato gli stessi
ambienti P.M. e giudici, anche se ce n‟è altrettanta con gli avvocati, compresi i difensori. La proposta di
separazione delle carriere è quella di fare due concorsi separati, anche se ciò non impedisce a quelle
persone di conoscersi o frequentarsi, per poter, fin dalla formazione, andare ad inculcare in quei soggetti
valori diversi, intesi come senso in cui la propria funzione deve essere svolta.
GIUDICI SPECIALI (Art. 103 Cost.)
Sono ammessi solo giudici speciali GIA‟ ESISTENTI al momento dell‟entrata in vigore della Costituzione e se
organizzati secondo principi costituzionali che garantiscono l‟imparzialità e l‟indipendenza (Corte
Costituzionale sent. 41 del 1957).
Sono Giudici Speciali già esistenti:

Articolo 103 Costituzione:
1. CONSIGLIO DI STATO
2. CORTE DEI CONTI
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3. TRIBUNALI MILITARI

Articolo 125 Costituzione ultimo comma
4. TAR = TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DI 1° GRADO
5. COMMISSIONI TRIBUTARIE
Per il TAR è regionale solo la circoscrizione in cui tracciano le loro sentenze. Non è un organo regionale ma
statale.
Art. 103 Cost.: “ Il consiglio di stato e gli altri organi di giustizia amministrativa (TAR) hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi (GIURISDIZIONE GENERALE
DI LEGITTIMITA’) e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (GIURISDIZIONE
ESCLUSIVA)
1) CONSIGLIO DI STATO
Art. 103 comma I
Ha COMPETENZA:

Organo di giustizia AMMINISTRATIVA

Pertanto ha giurisdizione per la tutela nei confronti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE degli
INTERESSI LEGITTIMI e in particolari materie indicate dalla legge anche dei DIRITTI SOGGETTIVI

Giudica in 2° grado le controversie già risolte dai TAR
2 ) CORTE DEI CONTI
ART. 103 comma II
Ha COMPETENZA:

Materia di CONTABILITA‟ PUBBLICA

Responsabilità amministrativa e contabile ( dipendenti pubblici, chi maneggia denaro pubblico, ecc .risarcimento del danno alla P.A. ) DANNI ERARIALI

PENSIONI

Esiste un doppio grado di giurisdizione (legge 19 e 20 del 1994):
1. sezioni giurisdizionali di 1° grado
2. sezioni giurisdizionali centrali
5) COMMISSIONI TRIBUTARIE

Giudicano in materia tributaria

Sono composte da magistrati e da cittadini aventi specifiche competenze professionali
(commercialisti, ragionieri, ecc ... )

Esiste un doppio grado di giurisdizione:
1. commissioni tributarie provinciali
2. commissioni tributarie regionali
PARTECIPAZIONE DEL POPOLO ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Membri “ non togati “ partecipano all‟amministrazione della giustizia nei seguenti casi:

SEZIONI SPECIALIZZATE → cittadini esperti in date materie ( es. tribunale dei minori )

CORTE D’ASSISE e CORTE D’ASSISE D’APPELLO → Giudicano i casi più gravi. Sono
composte da giudici togati e giudici popolari sorteggiati fra i cittadini in possesso di
determinati requisiti.
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119
IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE
GIURISDIZIONE ORDINARIA
RISOLVERE LE CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO DIRITTI SOGGETTIVI.
CIVILE:
E‟ ESERCITATA DA GIUDICI ORDINARI
ACCERTA LA COMMISSIONE DI REATI E IN QUESTO CASO COMMINA SANZIONI
PENALE:
E‟ ESERCITATA DA GIUDICI ORDINARI
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 113, comma I, Cost.)
E‟ ESERCITATA DA GIUDICI AMMINISTRATIVI (assicurata dal Consiglio di Stato e
dai tribunali amministrativi)
CONOSCE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE LEDONO INTERESSI LEGITTIMI.
In particolare conosce sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi
(GIURISDIZIONE ESCLUSIVA)
La giurisdizione amministrativa è quella in cui il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, che
sono sempre in posizioni giuridiche soggettive verso una pubblica amministrazione e quindi per sapere se
bisogna rivolgersi al giudice ordinario o al giudice amministrativo occorre chiedersi se l‟atto impugnato è
emesso da un‟amministrazione pubblica, ed in tal caso è competente quello amministrativo; se la p.a. ha
invece leso una posizione giuridica soggettiva di diritto, come ad esempio se durante il trasporto su un
mezzo pubblico del servizio comunale, in seguito ad un incidente, si subisce un danno, non ci si dovrà
rivolgere al giudice amministrativo ma a quello ordinario, anche se la richiesta di risarcimento del danno sarà
rivolta alla pubblica amministrazione. Ci si rivolge al giudice amministrativo quando la pubblica
amministrazione esercita dei poteri pubblici ed emana dei provvedimenti amministrativi e quindi può ledere
dei diritti soggettivi od un interesse legittimo.
Tra soggetti privati la giurisdizione è sempre ORDINARIA, nei rapporti con gli enti pubblici è
AMMINISTRATIVA (es.: buca sulla strada che provoca incidente, concorso pubblico, ecc ... )
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GRADI DI GIURISDIZIONE
GIURISDIZIONE CIVILE
1° GRADO
di merito
sui fatti
2° GRADO
- APPELLO -
ULTIMO GRADO
di merito
sui fatti
di leggitimità
sul diritto
(controllano che in 1° e 2° grado la
legge sia stata applicata in modo
corretto – tutto il fascicolo processuale)
GIUDICE DI PACE
TRIBUNALE
( giudice d‟appello )
CASSAZIONE
CIVILE
TRIBUNALE:
 Monocratico
 Collegiale
CORTE D’APPELLO
(Il giudizio di merito è quello in cui vengono conosciuti i fatti, i testimoni, le perizie. In ultimo grado il
giudizio è diverso: si ha riguardo esclusivamente alla corretta applicazione della legge.)
GIURISDIZIONE PENALE
1° GRADO
2° GRADO
- APPELLO -
di merito
di merito
ULTIMO GRADO
di leggitimità
GIUDICE DI PACE
TRIBUNALE:
 Monocratico
 Collegiale
CORTE
D’APPELLO
CASSAZIONE PENALE
TRIBUNALE PER
I MINORENNI
CORTE D’ASSISE
CORTE D’ASSISE
D’APPELLO
La Cassazione se verifica che in appello non sono state applicate correttamente le leggi “cassa” la sentenza
di appello, ma non emana la nuova sentenza e la rinvia ad un‟altra sezione della corte d‟appello per rifare il
processo. Possiamo aver casi in cui c‟è stato un primo grado, c‟è stato un appello, la Cassazione ha
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121
annullato e l‟annullamento è con rinvio ad un‟altra sezione della Corte d‟appello: in sostanza si avranno
quattro processi. La Cassazione non può pronunciare sentenza su di un fatto, ma può solo confermare
oppure annullare la decisione del giudice d‟appello, cioè la “cassa” e può cassarla senza rinvio, e quindi la
questione è chiusa a favore del ricorrente, o con rinvio, denunciando il principio violato e rinviando ad altra
sezione della Corte d‟appello con l‟invito ad applicare il principio e pronunciare la sentenza definitiva (si
ritorna indietro di un grado).
PRESUNZIONE DI INNOCENZA – principio importante -
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA
1° GRADO
2° GRADO
T.A.R.
CONSIGLIO
DI STATO
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è possibile ricorrere in Cassazione (a
Sezioni Unite) ma solo per questioni di giurisdizione (art. 111, comma VIII, Cost.).
LA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione si pone al vertice del sistema giudiziario. Ha sede a Roma.
Si articola in sezioni:

CIVILI

PENALI

DEL LAVORO
FUNZIONI:

GIUDICA SUI RICORSI PER VIOLAZIONE DI LEGGE:
1. Contro le sentenze d‟appello
2. Contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale

DECIDE:
1. I conflitti di competenza tra giudici ordinari
2. I conflitti di giurisdizione tra giudici ordinari e speciali
3. I conflitti di attribuzione tra giudici e pubblica amministrazione

GARANTISCE:
La corretta applicazione e l‟uniforme interpretazione della legge da parte dei giudici c.d. FUNZIONE
NOMOFILATTICA (da NOMOFILACHIA = corretta interpretazione della legge)
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La Cassazione ha una funzione di vertice, non sulle persone, i magistrati, ma sulle sentenze. È il
cappello finale di ultimo grado. Le sentenze di 1° grado possono divenire DEFINITIVE se non
vengono appellate entro i termini, 30 giorni dalla loro pronuncia, e anche le sentenze della
Cassazione diventano ESECUTIVE dopo 30 giorni.
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.
La differenza fondamentale tra la Cassazione e la Corte Costituzionale è che la prima è giudice dei fatti,
mentre la seconda è giudice delle leggi.
L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA
GARANZIE COSTITUZIONALI:
L‟AUTONOMIA e l‟INDIPENDENZA della magistratura sono garantite da una serie di norme costituzionali:

sia alla Magistratura nel suo complesso

sia al singolo organo giurisdizionale
Art. 108 Cost. “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. …. La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e
degli estranei (cittadini) che partecipano all’amministrazione della giustizia“ GARANZIE DI INDIPENDENZA
Art. 104, comma I, Cost.: LA MAGISTRATURA COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E
INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE (separazione dei poteri → garanzia di democrazia)
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di
un Consiglio regionale.
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ORGANI DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA
Art. 104 Cost.
L‟indipendenza istituzionale della magistratura rispetto agli altri poteri dello stato è garantita
dall‟ISTITUZIONE DI ORGANI DI AUTOGOVERNO.
A tali organi spetta:

L‟ORGANIZZAZIONE E L‟AMMINISTRAZIONE DEI GIUDICI (assunzioni, trasferimenti,
promozioni, ecc …)

L‟APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (il Ministro della Giustizia può
chiedere che sia avviato il procedimento disciplinare contro i giudici da parte del C.S.M.)
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi
o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
CIO‟ SOTTRAE I GIUDICI DA QUALSIASI INTERFERENZA ESTERNA
Gli organi di autogoverno sono :
1. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ( ART. 104 – 105 )
2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ( l. 186 del 1982 )
3. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI ( l. 117 DEL 1988 )
4. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE ( l. 561 DEL 1988 )
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 104 Cost.
COMPOSIZIONE E FORMAZIONE del C.S.M.:
27 MEMBRI: 3 di DIRITTO + 24 ELETTIVI
3 di diritto:

Presidente della Repubblica

1° Presidente della Corte di Cassazione (il più alto magistrato giudicante)

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (il più alto magistrato requirente)
24 elettivi:

16 eletti dalla magistratura ordinaria (togati) - 2/3

8 eletti dal Parlamento in seduta comune (non togati) tra professori universitari in materie giuridiche
e avvocati dopo 15 anni di esercizio - 1/3
GARANZIE COSTITUZIONALI:
Art. 104, comma I, Cost.: LA MAGISTRATURA COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E
INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE (separazione dei poteri → garanzia di democrazia)
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124
Art. 105
Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Previsione del C.S.M. quale organo di autogoverno cui spetta qualsiasi provvedimento nei confronti
dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli. (GIUDICI DI PACE)
Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. (In realtà non è mai
avvenuto questo travaso)
Disciplina delle funzioni, della composizione e della formazione del C.S.M..
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi
o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Sono le GARANZIE DEI SINGOLI MAGISTRATI. Il Ministro della giustizia si deve occupare dei servizi
attinenti alla giustizia e delle carceri, degli istituti di pena, deve far funzionare l‟apparato della giustizia e, per
quanto riguarda i magistrati ha solo la facoltà di promuoverne l‟azione disciplinare. Tra magistrati esiste solo
diversità di funzioni: non c‟è gerarchia.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. (RISERVA DI LEGGE)
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,
e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. (Funzionari della Pubblica Sicurezza, della
Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri che sono incaricati di svolgere queste funzioni di
polizia giudiziaria e rispondono direttamente al magistrato ancor prima che al prefetto).
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. (collegato con l’art. 107, comma II) 18°
GIUSTO PROCESSO
PROCESSO: fase di accertamento della norma da applicare al caso concreto che si svolge nel
contraddittorio tra le parti con una RAGIONEVOLE DURATA (se dura troppo non è più un giusto processo )
FORMAZIONE DELLA PROVA – DIRITTO DI DIFESA – GRATUITO PATROCINIO (cioè assistenza legale
a carico dello stato per coloro che non possono permettersela)
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L‟articolo 111 è stato modificato (vedere nota) con legge costituzionale nr. 2 del 1999 con l‟inserimento dei
principi del giusto processo.
La legge dovrebbe assicurarne la ragionevole durata ma non è ancora così, infatti, siamo spesso condannati
dalla Corte Europea dei diritti dell‟uomo per i tempi del processo. Il nostro processo civile è troppo lungo ed
allora ci sono molti problemi di negata giustizia e quindi violazione di un diritto fondamentale dell‟uomo:
quello di avere giustizia in tempi ragionevoli.
Le garanzie previste lo sono per l‟imputato al fine di garantire il giusto processo alla luce della civiltà giuridica
e non per la parte lesa, colui che ha subito il reato.
Nel quinto comma emergono i problemi dell‟assunzione della prova collegati al fenomeno del “pentitismo”,
se il Procuratore della Repubblica sente un testimone e poi questo viene ucciso è chiaro che poi c‟è
l‟impossibilità di risentirlo in contraddittorio. Ci sono quindi una serie di meccanismi per valutare anche i casi
in cui il testimone sotto protezione o “il pentito” non voglia rendere testimonianza durante il pubblico
dibattimento per timore di ritorsioni, ad esempio, sulla propria famiglia.
Dal sesto comma la formulazione dell‟articolo è quella dei costituenti. La regola della motivazione vale anche
per i provvedimenti amministrativi.
Contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso (cd. TRIBUNALE DELLA
LIBERTA’) in Cassazione per violazione di legge.
In chiusura è riportata la regola del RIPARTO DI GIURISDIZIONE:
GIUDICE ORDINARIO
DIRITTI SOGGETTIVI
GIUDICE AMMINISTRATIVO
DIRITTI SOGGETTIVI se c‟è giurisdizione esclusiva, INTERESSI
LEGITTIMI normalmente
CORTE DEI CONTI
in materia di RESPONSABILITA‟ AMMINISTRATIVA o CONTABILE
(danni erariali; danni al patrimonio dello Stato)
I conflitti tra queste giurisdizioni sono valutati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, come supremo
giudice ordinario, che ne regola i confini.
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.(*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
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126
GIUDICE
AVVOCATO DELL’ACCUSA
AVVOCATO DELLA DIFESA
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Non può esserci il Ministro della Giustizia che indica su quali reati indagare, i giudici devono indagare
sempre. Il problema è che non ci sono i fondi per indagare sempre e quindi in ogni Procura della Repubblica
c‟è un certo indirizzo interno del magistrato che, senza scartare a priori le indagini su taluni reati, concentra
le indagini sui magistrati su determinati filoni.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Tutela giurisdizionale piena, con tutti i mezzi di impugnazione, per tutti gli atti, e anche possibilità di
annullamento degli atti illegittimi, in particolare da parte del giudice amministrativo, ma non è escluso anche
da parte del giudice ordinario.
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127
LE AUTONOMIE LOCALI
TITOLO V della COSTITUZIONE modificato in seguito al referendum costituzionale del 2002. E‟ il primo
testo su cui i cittadini sono stati chiamati a votare e l‟esito è stato favorevole alla revisione.
AUTONOMIA: LA CAPACITA’ DI EMANARE NORME GIURIDICHE E DEFINIRE UN INDIRIZZO
POLITICO (politico – amministrativo) ED UN ASSETTO ORGANIZZATIVO PROPRI
Caratteristica di un ordinamento derivato.
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.(*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
La Repubblica italiana è il complesso dell‟ordinamento sovrano, nazione italiana, stato italiano, e di tutte le
autonomie (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni). Le Città metropolitane sono indicate in
Costituzione ma non sono ancora state realizzate; esse sarebbero i complessi urbani più grandi e quindi si
era pensato che non avrebbe avuto senso disciplinare in modo diverso, ad esempio, la città di Torino e tutti i
comuni limitrofi che non hanno con essa soluzione di continuità, ma da considerarsi come un‟unica grande
area metropolitana urbana, da disciplinare allo stesso modo per i vari servizi, come ad esempio i trasporti.
Ottima idea, peccato che si sia scontrata con i campanilismi locali.
Sono costituzionalizzate anche le fonti, come lo statuto, i poteri e le funzioni con i loro regolamenti, secondo i
principi fissati dalla Costituzione e poi attuati in legge ordinaria.
Il Titolo V si ricollega all‟Art. 5 della Costituzione, in cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie
locali, in quanto preesistenti, ed al principio dell‟autonomia si affianca quello del decentramento, cioè del
trasferimento delle funzioni statali dal centro alla periferia (es. Prefetture come articolazione di
decentramento).
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
ENTI TERRITORIALI MINORI ART. 114 COMMA II
REGIONI
ENTI LOCALI
A statuto ORDINARIO
COMUNI
A statuto SPECIALE
PROVINCE
CITTA‟ METROPOLITANE
Sono ENTI AUTONOMI con propri statuti, poteri e funzioni secondo i PRINCIPI fissati dalla
COSTITUZIONE.
NON E‟ UN ASSETTO FEDERALE
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128
LE REGIONI
Le regioni a statuto speciale sono le prime ad essere state costituite durante il dopo-guerra, prima che
venissero, nel 1970, le altre regioni, quelle a statuto ordinario. La riforma del Titolo V ha cambiato le regole
per l‟approvazione dello statuto delle regioni a statuto ordinario, per cui adesso esse hanno una procedura
aggravata che richiama quella della revisione costituzionale, per adottare il proprio statuto.
Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con
legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata. (*)
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»
Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

A STATUTO SPECIALE: dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi STATUTI SPECIALI adottati con LEGGE COSTITUZIONALE. Sono:
1. Friuli Venezia Giulia
2. Trentino Alto Adige/Südtirol
3. Sardegna
4. Sicilia
5. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

A STATUTO ORDINARIO: con una propria legge adottano uno STATUTO ORDINARIO ai sensi e
nelle forme dell‟art. 123, comma II
LA POTESTA’ LEGISLATIVA ART. 117 ( ricordare alcuni punti )
E‟ ESERCITATA DALLO STATO E DALLE REGIONI RISPETTANDO:
o
La Costituzione
o
I vincoli derivanti dall‟ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
PUO‟ ESSERE:
1. ESCLUSIVA DELLO STATO: nelle materie elencate dall‟art. 117 comma II ( Es. politica
estera, immigrazione, difesa e forze armate, ecc ... )
2. CONCORRENTE DELLO STATO E DELLE REGIONI: art. 117 comma III ( Es. ricerca
scientifica, tutela della salute, governo del territorio, ecc ... )
3. ESCLUSIVA DELLE REGIONI: competenza residuale generale. Art. 117, comma IV
ART. 118: SUSSIDIARIETA‟ VERTICALE E ORIZZONTALE
ART. 119: AUTONOMIA FINANZIARIA
ART. 120: RAPPORTI TRA REGIONI ( libera circolazione tra regioni di persone e cose, ecc … )
ART. 121: ORGANI DELLA REGIONE
ART. 122: SISTEMI DI ELEZIONE E CASI DI INELEGGIBILITA‟
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Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale
legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica,
stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato
con legge della Repubblica.»
In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.
AUTONOMIA STATUTARIA (contenuto e procedimento di approvazione dello statuto)
Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina:
o
La forma di governo
o
I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento
o
Regola l‟esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione
o
Regola la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
o
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali
LO STATUTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA COSTITUZIONE
PROCEDIMENTO
Approvato con legge regionale
o
1° approvazione a maggioranza assoluta
o
2° approvazione dopo almeno due mesi, sempre a maggioranza assoluta
o
Pubblicazione Notiziale
o
Entro 30 gg. Il Governo può impugnare lo Statuto innanzi alla Corte Costituzionale
o
Entro 3 mesi 1/5 dei consiglieri regionali o 1/50 degli abitanti della regione possono chiedere che lo
statuto sia sottoposto a referendum (non è richiesto quorum)
ART. 125: ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
ART. 126: SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO – SFIDUCIA
ART. 132: FUSIONE DI REGIONI ESISTENTI O CREAZIONE DI NUOVE
ART. 133: ISTITUZIONI DI NUOVE PROVINCE – NUOVI COMUNI
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130
AUTONOMIA STATUTARIA
COSTITUZIONE → Fonte primaria → TUEL = Testo Unico Enti Locali → centinaia di Statuti Provinciali →
Circa 8000 statuti comunali
Lo STATUTO disciplina:

Forme fondamentali

Criteri generali di organizzazione

Attribuzione degli organi

Norme di gerarchia e partecipazione
STATUTO PROVINCIA DI CUNEO NR. 9 DEL 19/04/2004
AUTONOMIA NORMATIVA
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Ogni Provincia si organizza con le denominazioni degli assessori, degli uffici, ecc., con le scelte proprie
dell‟ente autonomo sull‟articolazione interna degli uffici e dei servizi.
AUTONOMIA IMPOSITIVA E FINANZIARIA
È quella che dovrebbe essere sviluppata attraverso il cosiddetto federalismo fiscale. L‟unico consistente
ambito di autonomia impositiva era l‟ICI, l‟Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare sulla prima casa
ma, abolendo quella fonte, tutta la finanza comunale è tornata ad essere derivata, ossia derivata dai
trasferimenti dello stato.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ VERTICALE art. 118 comma I
Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni (ente più vicino al cittadin ). Se il comune non è
adeguato si risale fino all‟ente più adeguato tra gli enti pubblici.
ATTIENE AI RAPPORTI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO ATTRIBUITE A :
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
Salvo che per assicurare l’esercizio unitario siano conferite a :
PROVINCE
PROVINCE
↓
PROVINCE
↓
O CITTA’ METROPOLITANE
↓
CITTA’ METROPOLITANE
↓
↓
O REGIONI
REGIONI
↓
↓
O STATO
In base ai principi di :

Sussidiarietà

Differenziazione

Adeguatezza
OGNI FUNZIONE PUBBLICA DEVE ESSERE ESERCITATA AL LIVELLO TERRITORIALE PIU‟ VICINO AI
CITTADINI
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131
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE Art. 118 comma IV
Tra enti pubblici e soggetti privati
Comune
Province
Città Metropolitane
Regione
Stato
Favoriscono l‟autonoma iniziativa dei
cittadini singoli o associati.
Coinvolgimento di singoli o gruppi
sociali per lo svolgimento di attività di
interesse generale
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
Comunanza di interessi
che scaturiscono nel
risiedere in uno stesso
TERRITORIO
Selezione dei bisogni degli
associati da parte degli organi
eletti dagli associati medesimi
(principio democratico Art. 1
Cost.)
 Esponenzialità degli
enti territoriali
 Rappresentatività
Le funzioni mutano in
ragione dei rispettivi
caratteri e dimensioni
secondo principi di:
 Differenziazione
 Sussidiarietà
 Adeguatezza
IL COMUNE
RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA‟, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO
Il comune è ENTE ESPONENZIALE, che significa che rappresenta la propria comunità. Comunità di
riferimento vuol dire tutti coloro che risiedono dentro quell‟area o che lavorano in quell‟area senza risiedervi,
quindi la cittadinanza amministrativa è un concetto più ampio che abbraccia tutti coloro che agiscono su un
certo territorio, anche se non residenti. Il Comune deve farsi carico anche dei flussi, ad esempio, di turisti
che transitano sul proprio territorio, come ente a fini generali.
Parallelamente alle funzioni della provincia quelle dei comuni sono i servizi alla persona, alla comunità,
all‟uso del territorio (P.R.G.C.) ad esclusione di quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale e regionale (possibile sovrapposizione).
Per conto dello Stato, e allora il Sindaco svolge funzioni di UFFICIALE DI GOVERNO (funzioni di
decentramento) per i servizi elettorali, lo stato civile e l‟anagrafe (statistica, leva militare).
Il comune quindi da un lato è ENTE AUTONOMO mentre dall‟altro è anche CIRCOSCRIZIONE DI
DECENTRAMENTO STATALE e quindi amministrazione statale decentrata. Quando un cittadino chiede un
certificato di stato civile o la carta di identità in realtà gli stessi non vengono rilasciati in quanto abitanti del
comune di residenza ma in quanto cittadini italiani. Questa scelta è stata fatta perché il comune è l‟ente più
vicino al cittadino e quindi si è reputato opportuno decentrare questi servizi.
ORGANI DEGLI ENTI LOCALI
Sia il SINDACO che il PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE sono simmetrici, vengono eletti
attraverso l‟elezione a suffragio universale e diretto con la maggioranza assoluta dei voti validi. Se non si
raggiunge la maggioranza assoluta si va al BALLOTTAGGIO.
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Il sindaco, come il presidente della giunta provinciale, è responsabile dell‟amministrazione dell‟ente (sono
stati rafforzati i poteri dell‟organo di governo); è capo della giunta, quindi del POTERE ESECUTIVO,
(simmetricamente agli organi del governo) nomina e revoca gli assessori, rappresenta l‟ente, convoca e
presiede la giunta. Il presidente della giunta provinciale, però, NON PRESIEDE IL CONSIGLIO
PROVINCIALE, funzione svolta dal presidente del consiglio provinciale, soggetto diverso. Il Sindaco adotta
provvedimenti di urgenza in materia di sanità e igiene pubblica in qualità di ufficiale di governo.
Gli organi della Provincia sono:

il Presidente

la Giunta provinciale, formata dal Presidente e dagli Assessori

il Consiglio provinciale ed il Presidente del Consiglio Provinciale
Gli organi del Comune sono:

il Sindaco

la Giunta comunale, formata dal Sindaco e dagli Assessori

il Consiglio comunale ed il Presidente del Consiglio comunale (nei comuni più piccoli è il Sindaco)
LA PROVINCIA
In passato la Provincia non era considerata come un ente esponenziale, a fini generali, ma solamente come
ente con determinate funzioni amministrative. Dal 2000 si è voluta rendere la disciplina legislativa
simmetrica: in base al PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA in futuro le Provincie potrebbero andare a sostituirsi ai
comuni minori, al quale vengono sempre più sottratti i fondi necessari al funzionamento dei loro servizi. È
ENTE INTERMEDIARIO TRA COMUNE E REGIONE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA‟, NE
CURA GLI INTERESSI E NE COORDINA LO SVILUPPO.
Ciò che è stato molto trascurato e che dovrebbe rappresentare il cuore della provincia è la programmazione:
la provincia dovrebbe programmare, con una visione complessiva rispetto ai comuni, i vari settori di
intervento, il piano territoriale di coordinamento e tutta quella programmazione che molto spesso è rimasta
solo sulla carta. (Assetto viabilità, trasporti ed opere pubbliche).
RAPPORTO TRA ORGANI
Tra gli organi di indirizzo politico amministrativo e di controllo (CONSIGLIO COMUNALE o PROVINCIALE) e
gli organi esecutivi (SINDACO o PRESIDENTE GIUNTA COMUNALE/PROVINCIALE) INTERCORRE UN
RAPPORTO DI FIDUCIA.
La giunta collabora col sindaco (o col presidente della giunta) nel governo locale. Ogni assessore è
nominato o revocato dal sindaco/presidente e quindi il rapporto è fiduciario di piena e totale adesione alle
scelte di quest‟ultimo, che ha un potere molto forte (che non ha neanche il presidente del consiglio dei
ministri). Svolgono le funzioni che la legge attribuisce alle loro competenze (ASSESSORI COMPETENTI
PER MATERIA) e c‟è incompatibilità con la carica di consigliere comunale e provinciale.
La giunta è composta solo dalla maggioranza (chi ha vinto le elezioni e sostiene il sindaco/presidente),
mentre nel consiglio c‟è anche l‟opposizione, tuttavia il consiglio in sostanza ha più poteri, dovrebbe svolgere
soprattutto la funzione di controllo perché la maggioranza consiliare obbedisce alle direttive di voto della
giunta e del sindaco/presidente, quindi i consiglieri dell‟opposizione vivono una grande frustrazione perché
hanno pochissimi poteri e l‟unica possibilità è quella attraverso le interrogazioni che sono atti di controllo con
cui possono almeno farsi spiegare le ragioni di certe scelte. In consiglio non c‟è una dialettica tale per cui la
maggioranza possa cambiare idea ed accogliere una proposta dell‟opposizione, se succede è caso raro; il
ruolo dell‟opposizione si limita quindi al mettere in evidenza eventuali errori procedurali o formali degli atti
della maggioranza. Le riunioni consiliari sono pubbliche, mentre quelle della giunta sono segrete. L‟utilità
della competenza del consiglio su certe materie è la trasparenza, perché sia l‟opposizione sia i cittadini che
possono partecipare alla seduta capiscono meglio cosa succede.
Il consiglio approva lo statuto, i regolamenti, i programmi ed i bilanci, detta gli indirizzi di azione per il
sindaco/presidente della giunta, verifica come assolvono le funzioni esecutive e quindi ha un suo presidente
e ufficio di presidenza, a cui appartiene il SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE.
CONSIGLIO → FIDUCIA → SINDACO → GIUNTA
Il venir meno del rapporto di fiducia comporta lo scioglimento dell‟organo. Lo scioglimento di un organo
comporta la cessazione degli altri.
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CAUSE DI CESSAZIONE:

Venir meno del rapporto di fiducia

Scioglimento del Consiglio

Dimissioni della maggioranza dei consiglieri, del Presidente della Provincia o del Sindaco, delle
relative giunte

Scadenza del mandato
SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE

Nominato dal Sindaco (scelto nell‟Albo dei segretari comunali e provinciali in modo fiduciario)

Collabora con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa con gli organi dell‟ente (è l‟organo di
vertice dell‟apparato amministrativo)

Ha il compito di garantire che tutti gli atti e le attività dell‟ente siano conformi a:
o
Leggi
o
Statuto
o
Regolamenti
DIRETTORE GENERALE COMUNALE/PROVINCIALE
Il Sindaco può avvalersi di un Direttore Generale c.d. CITY MANAGER che:

E‟ al vertice amministrativo dell‟ente

Sovraintende alla gestione dell‟ente

Risponde direttamente al sindaco
Questa figura nella pratica non c‟è. Coincide con quella del segretario
ALTRI ENTI LOCALI
CITTA’ METROPOLITANE: non istituite
UNIONI DI COMUNI: Enti locali istituiti per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
Dovrebbero essere state realizzate per arrivare al superamento dei cd. “comuni polvere”: in Piemonte
abbiamo mille comuni, in Italia ottomila, cosa che non ha molto senso per l‟esagerata frammentazione. La
Costituzione ha proposto le unioni di comuni per portare alla fusione, ma non ha avuto seguito perché non
obbligatoria.
COMUNITA’ MONTANE: Unioni di comuni costituiti tra comuni montani per garantire migliore tutela alle
esigenze delle comunità montane.
Anche le comunità montane avrebbero potuto portare all‟accorpamento dei piccoli comuni, ma ciò non è mai
avvenuto, anzi esse si sono costituite solo con la certezza normativa che la costituzione della comunità
montana non avrebbe portato alla fusione.
Per questi motivi si è visto che dal basso non avviene la fusione o l‟unione, che potrà avvenire solo
attraverso la scarsità delle risorse e la transizione delle funzioni verso l‟alto, data la scarsa lungimiranza
dell‟attuale classe dirigente locale, troppo legata al mantenimento della propria carica.
NON SONO ENTI LOCALI INVECE:
MUNICIPI: partizioni amministrative all‟interno dei soli comuni nati da una fusione (non esistono)
CIRCOSCRIZIONI o QUARTIERI: obbligatorie per comuni con più di 100.000 abitanti
CIRCONDARI: partizioni interne alle Province. Ambiti di organizzazione di uffici e servizi (non esistono)
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134
CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DEGLI ENTI LOCALI
In seguito all‟abolizione dei CO.RE.CO. (Comitati Regionali di controllo), e quindi le forme di controllo sugli
atti e sull‟attività degli enti locali sono disciplinate dall‟art. 120 della Costituzione con lo scioglimento per
infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, la rimozione e sospensione dei singoli amministratori (casi
molto rari) per compimento di atti contrari alla Costituzione o la mancata approvazione dei bilanci nei termini
fissati dalla legge.
REGIONE COME ORGANO SIMMETRICO ALLA PROVINCIA
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LE GARANZIE COSTITUZIONALI
TITOLO VI - Garanzie Costituzionali
Sezione I - La Corte Costituzionale Art. 134 - 137
Sezione II - Revisione della Costituzione Art. 138 – 139
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
La giustizia costituzionale è innanzitutto la giustizia che riguarda le leggi, e non dei fatti (la
magistratura così come vista finora era giudice degli atti e dei fatti, penali, civili ed amministrativi).
Dobbiamo quindi capire i modelli costituzionali e distinguere tra il modello diffuso ed il modello accentrato di
giustizia costituzionale. In questo caso il sindacato riguarda il vertice della piramide, perché la costituzione
italiana è rigida e si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata alle altre fonti, e questa gerarchia
occorre farla osservare, altrimenti nel silenzio, nella inattività del giudice costituzionale, se il parlamento
approva una legge in contrasto con la costituzione e nessuno lo fa rilevare la rigidità viene a cessare. Ci
deve essere qualcuno che fa rilevare se la legge ordinaria contrasta con la costituzione, altrimenti essa
cambia e diventa flessibile. La Corte Costituzionale è il giudice che si occupa di garantire che tutte le leggi
ordinarie non contrastino con la costituzione e quindi non la abroghino ma vengano annullate loro. Se
venisse tollerato che una legge incostituzionale producesse effetti si avrebbe, in sostanza, abrogato la
costituzione. (SINDACATO DI COSTITUZIONALITA’)
IL MODELLO DIFFUSO
( Esempio USA )
Il controllo di legittimità
costituzionale è affidato ad
OGNI GIUDICE. La Corte
Suprema (giudice di ultima
istanza) garantisce
l‟uniformità delle decisioni
(nomofilachìa)
la legge non viene annullata ma
disapplicata al caso concreto
IL MODELLO ACCENTRATO
( ES. Costituzioni europee del 900 )
Il potere di dichiarare
l‟incostituzionalità di una norma con
efficacia ERGA OMNES è attribuito ad
un ORGANO PARTICOLARE :
LA CORTE COSTITUZIONALE
(Giudice della legge)
ERGA OMNES : potere di annullare la legge
VERSO TUTTI. Nessuno potrà più applicarla.
Come se non esistesse più anche se non viene
abrogata dal legislatore
In Francia c‟è il “Conseil Constitutionnel” che opera in tal senso ma, diversamente che in Italia, esso fa da
filtro, cioè opera prima che la legge entri in vigore, come da noi fa in maniera molto labile il presidente della
repubblica, avendo a valle il controllo della corte costituzionale. Come modello di controllo successivo
all‟entrata in vigore quello italiano non impedisce che la norma incostituzionale possa rimanere in vigore per
un periodo di tempo variabile (1, 2, 6 mesi – 3 anni – 10 anni) fino a che non viene fatta rilevare la sua
incostituzionalità davanti alla corte e questo comporta l‟applicazione ai cittadini di alcune leggi anche se
incostituzionali.
La Corte Costituzionale ha sede a Roma, presso il Palazzo della Consulta, a fianco del Quirinale.
In ITALIA c’è IL MODELLO ACCENTRATO, infatti la CORTE COSTITUZIONALE è distinta dal potere
giurisdizionale comune (dai giudici). I giudici quindi selezionano i casi che dovranno essere sottoposti al
controllo di legittimità costituzionale da parte della CORTE COSTITUZIONALE (FUNZIONI DI FILTRO).
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136
Non vengono sottoposte alla Corte questioni:

MANIFESTAMENTE INFONDATE

IRRILEVANTI
FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Art. 134
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri,
a norma della Costituzione».
Non è indicato il giudizio di ammissibilità del referendum perché la legge che li ha disciplinati è solo del
1970, nel 1948, quando è stata scritta la costituzione non c‟era ancora, anche se erano già previsti all‟art.
75.
Giudica:
1. Sulla LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE:
a. Leggi o atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni
2. Sui CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA:
a. Poteri dello Stato
b. Stato e Regioni
c.
Regioni
3. Sulle ACCUSE MOSSE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Alto
tradimento e Attentato alla Costituzione)
4. Sull‟AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO (Art. 75)
Questi sono atti di carattere politico su cui la Corte Costituzionale è tenuta ad esprimersi - limita i poteri dello
Stato per garantire la Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
Il PdR nomina i giudici non tutti insieme ma man mano che scadono e ciò per evitare che scadano tutti
contemporaneamente: scadendo in tempi diversi possono anche essere nominati non tutti dallo stesso PdR
anche perché ogni giudice dura in carica 9 anni (è la carica più lunga della repubblica italiana).
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria (Corte di Cassazione) ed amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei Conti), i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
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137
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore (cittadinanza
italiana e 40 anni di età), che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
ART. 137 COMMA III: “Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione” (HA L‟ULTIMA PAROLA)
 Anche il Presidente della Repubblica è soggetto al giudizio della Corte Costituzionale in quanto garante
della Costituzione
 Gli atti della Corte Costituzionale come quelli di qualsiasi altro giudice devono essere motivati (devono
essere esaustivi e coerenti con le precedenti sentenze) ma la MOTIVAZIONE non consente di riportare il
riferimento a opinioni dissenzienti (ad esempio se alcuni giudici non sono d‟accordo con la decisione
assunta questo non deve emergere dalla sentenza)
COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Art. 135, comma I
I Giudici della Corte sono scelti:




Per 1/3 DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA → 5 MEMBRI
o
Con DpR controfirmato dal PdC. E‟ un atto FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE
PRESIDENZIALE poiché il suo contenuto è determinato autonomamente dal Presidente
della Repubblica senza intervento di altri organi.
o
Garantisce l‟equilibrio della rappresentanza delle forze politiche
Per 1/3 DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE → 5 MEMBRI
o
A scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 – dopo il terzo scrutinio 3/5
o
A scrutinio segreto perché si vota sulle persone. Il quorum richiesto garantisce un ampio
consenso dell‟eletto
Per 1/3 DALLE SUPREME MAGISTRATURE ORDINARIE E AMMINISTRATIVE → 5 MEMBRI
o
3 dalla Corte di Cassazione
o
1 dal Consiglio di Stato
o
1 dalla Corte dei Conti
o
Sono le magistrature di ultima istanza. Consiglio di Stato e Corte dei Conti sono supreme
magistrature amministrative. Maggioranza assoluta al primo scrutinio. Se non viene
raggiunta si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto più voti. Qui basta la
maggioranza semplice
I 16 MEMBRI che integrano il collegio nei giudizi contro il Presidente della Repubblica sono
sorteggiati da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore → GIUDICI NON
TOGATI. (art. 135 u.c.) Tale elenco è formato dal parlamento in seduta comune ogni 9 anni
La composizione secondo questo schema serve a rispondere a :

Esigenza di impedire l‟eccessiva politicizzazione dell‟organo

Esigenza di evitare che ci sia una grande distanza tra pareri del Parlamento e della
Corte Costituzionale
REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ A GIUDICI DELLA C.C.
Art. 135 comma II
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti:
o
Tra MAGISTRATI anche a riposo delle giurisdizioni superiori (ordinarie e amministrative)
o
Tra i PROFESSORI UNIVERSITARI in materie giuridiche ( professori ordinari )
o
Tra AVVOCATI con almeno 20 anni di esercizio
© Nando Boccon - 2011
138
DURANO IN CARICA 9 ANNI. Termine che decorre dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati ( Art. 135 u.c. )
INCOMPATIBILITA’
Art. 135, comma VI
Durante il suo incarico, ciascun giudice della Corte Costituzionale NON PUO‟:
a. Essere membro del parlamento
b. Essere membro di consigli regionali
c.
Esercitare la professione di avvocato
d. Ricoprire altre cariche o uffici indicati dalla LEGGE N. 87 DEL 1953
Inoltre non possono:
a. Assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici
b. Esercitare attività professionali,commerciali,industriali
c.
Essere amministratore o sindaco in una società a scopo di lucro
d. Candidarsi ad elezioni amministrative o politiche
e. Se professore universitario o magistrato deve sospendere tale attività
DURATA DELL’INCARICO DEI GIUDICI
Art. 135, comma III

Sono nominati per 9 ANNI a decorrere dal giorno del giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica, alla presenza dei presidenti di Camera e Senato

NON SONO RIELEGGIBILI Art. 135, comma VII

La Corte elegge tra i propri membri un PRESIDENTE che dura in carica 3 ANNI, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dell‟ufficio di giudice
PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Art. 135, comma VIII
ELEZIONE:

E‟ eletto dalla stessa Corte tra i suoi membri

L‟elezione avviene a maggioranza assoluta (maggioranza dei componenti)

In caso di parità ballottaggio

In caso di ulteriore parità: elezione del candidato più anziano (di servizio)

Dura in carica 3 anni

E‟ rieleggibile: cessa comunque dalla carica quando termina il suo mandato di giudice
della Corte

Rappresenta la Corte

Convoca la Corte e ne presiede le sedute e sovraintende le attività delle commissioni

Può ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti

Regola le discussioni, può determinare i punti più importanti su cui esse devono
svolgersi

Può disporre lo svolgimento delle udienze a porte chiuse (normalmente sono pubbliche )

Vota per ultimo e in caso di parità il suo voto è decisivo (vale 2)

Ha un ruolo di rappresentanza esterna in particolare in occasione della conferenza
stampa annuale nella quale vengono resi noti gli orientamenti della corte nel periodo
considerato
DURATA:
FUNZIONI:
Il ruolo del presidente è importante perché di impulso e coordinamento dell’attività della Corte.
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139
GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA’
La natura giurisdizionale dell‟attività svolta dalla Corte Costituzionale impone che sia garantita:

L’indipendenza istituzionale o esterna dell‟organo nei confronti delle altre istituzioni

L’indipendenza funzionale o interna dei singoli giudici
L’INDIPENDENZA ISTITUZIONALE verso l‟esterno è garantita:
a. Dall‟autonomia regolamentare che è espressione del potere di auto-organizzazione che caratterizza
ogni organo costituzionale
b. Dal potere di verifica della titolarità da parte dei propri membri dei requisiti richiesti per rivestire la
carica di giudice costituzionale
c.
Dal potere di decidere le controversie relative a cause sopravvenute di incompatibilità dei propri
membri e disporne l‟eventuale rimozione o sospensione
d. Dall‟autonomia finanziaria che consiste nell‟amministrazione di un fondo stanziato con legge
ordinaria
e. Dall‟autonomia amministrativa che riguarda la determinazione del fabbisogno di personale di
supporto e del relativo status giuridico
f.
Dalla giustizia domestica, ossia il potere di decidere le controversie in materia di impiego
concernenti i propri dipendenti
L’INDIPENDENZA FUNZIONALE DEI SINGOLI COMPONENTI (status dei giudici)
I GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SONO ASSISTITI DA ALCUNE GARANZIE CHE NE
GARANTISCONO L‟INDIPENDENZA E L‟IMPARZIALITA‟
a)
INAMOVIBILITA’: possono essere rimossi d‟ufficio solo
a) Per decisione della stessa Corte a maggioranza dei 2/3
b) Per sopravvenuta incapacità fisica o civile
c) Per gravi mancanze nell‟esercizio delle funzioni
b)
IMMUNITA’: non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell‟esercizio delle
funzioni. Finché durano in carica godono della stessa immunità accordata ai Parlamentari ex. Art.
68, comma II. L‟autorizzazione è data dalla stessa Corte.
c)
AUTONOMO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI: è la Corte stessa che giudica sul possesso dei
requisiti richiesti e di eventuali incompatibilità dei suoi membri
d)
RETRIBUZIONE: Dispongono di una retribuzione non inferiore a quella del più alto magistrato della
giurisdizione ordinaria
L’IMPARZIALITA’ dell‟attività della Corte è assicurata dalla lunga durata del mandato (9 ANNI) e dalla non
rieleggibilità dei giudici costituzionali: il giudice non dovrebbe essere incentivato a proseguire uno specifico
indirizzo politico nello svolgimento della propria attività, dal momento che in ogni caso non può essere
rieletto.
LE SEDUTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SONO PUBBLICHE


Il presidente può disporre che le sedute avvengano a porte chiuse per motivi di:
o
Sicurezza dello Stato
o
Di Ordine Pubblico
o
Atti attinenti alla morale
Le decisioni sono prese:
o
A maggioranza assoluta
o
In camera di consiglio
o
Dai soli giudici che abbiano partecipato a tutte le udienze
© Nando Boccon - 2011
140

La Corte opera alla presenza di almeno:
o
o
11 giudici

Giudizi di costituzionalità

Giudizi sui conflitti di attribuzione
21 giudici

Giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica
LE SENTENZE SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. (RISERVA DI LEGGE
COSTITUZIONALE)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte. (RISERVA DI LEGGE ORDINARIA)
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
La Corte Costituzionale non ha iniziato ad operare nel 1948, ma è stata costituita ed ha iniziato la propria
opera solo nel 1956, nella sede che prima ospitava il Ministero per le Colonie. C‟è stato un periodo di in
attuazione della costituzione anche di organi fondamentali come la C.C. quindi nel 1956, quando ha iniziato
ad operare, ha dovuto smaltire il lavoro arretrato perché, se nel frattempo (tra il ‟48 ed il ‟56) erano state
approvate leggi costituzionali, non c‟era nessun giudice che le potesse impugnare. Il recupero è avvenuto
sindacando tutte le leggi pre-costituzionali che venivano applicate senza essere adeguate correttamente al
testo costituzionale.
IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
NORME OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA‟ COSTITUZIONALE sono:

LEGGI ORDINARIE

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

STATUTI E LEGGI REGIONALI
Cioè TUTTE LE FONTI PRIMARIE
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge,
la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. (ATTENZIONE:
EFFICACIA RETROATTIVA – EX TUNC – ANCHE PER I CASI PENDENTI, non per quelli passati in
giudicato e già chiusi)
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Ma anche:

LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE in quanto andassero a modificare
una norma non modificabile (es. modifica dell‟art. 3 Cost. - probabilmente ad oggi non è mai
successo)
VIZI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Elementi di contrasto tra FONTE PRIMARIA E FONTE COSTITUZIONALE
A) VIZI FORMALI: violazione di regole del procedimento di formazione dell‟atto normativo
(es. Art. 72 Cost. – caso molto raro, anche se ci sono di norma non vengono fatti rilevare)
© Nando Boccon - 2011
141
B) VIZI SOSTANZIALI: Riguardano il contrasto tra il contenuto dell‟atto ed una o più norme
costituzionali o la contraddittorietà rispetto ai principi e ai valori costituzionali
(disparità di trattamento, violazione delle libertà fondamentali, è necessario in questo ultimo caso
indicare il numero dell‟articolo della norma costituzionale che si considera violato es. se una legge
viola il principio di uguaglianza non è sufficiente indicare il principio violato ma è necessario indicare
la violazione dell‟art. 3 della Costituzione).
La CORTE COSTITUZIONALE valuta la conformità di leggi e atti aventi forza di legge alla Costituzione e
suoi principi.
Solo passando davanti AL GIUDICE si arriva alla Corte Costituzionale. La legge incostituzionale produce
effetti fino a quando non ci si accorge che c‟è incostituzionalità ( fino all‟impugnazione di fronte alla Corte
Costituzionale )
Un primo controllo di conformità alla Costituzione è effettuato dal Presidente della Repubblica al momento
della promulgazione di una legge: egli può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere: si tratta
però di un controllo che lascia passare il 90% delle leggi anche se potrebbero essere incostituzionali ( agisce
come “ UN FILTRO A MAGLIE LARGHE “ )
La legge costituzionale nr. 1 del 1948 DISCIPLINA DUE MODALITA‟ DI ACCESSO ALLA CORTE
COSTITUZIONALE per ottenere una pronuncia sulla legittimità costituzionale di una fonte primaria :

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE (o D’ECCEZIONE): Nel corso di un giudizio
o
D‟UFFICIO DAL GIUDICE
o
SU SOLLECITAZIONE DELLE PARTI
In entrambi i casi è il giudice a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale (si parla di giudice giudicante e non
requirente, quindi non il PM) – IL FILTRO È IL GIUDICE

IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE (o D’AZIONE) - Art. 127 - da :
o
GOVERNO rispetto alle leggi regionali
o
REGIONI rispetto alle leggi ( o atti aventi forza di legge ) dello Stato o altre regioni (per
esempio per violazione dell’art. 117 – potestà legislativa esclusiva, concorrente e
residuale)
Art. 117 Cost.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Solo lo stato e le regioni hanno potestà legislativa. L‟unico rinvio all‟ordinamento comunitario è questo
perché l‟art. 117 è frutto di revisione costituzionale ad opera della legge 3/2001, che ha modificato tutto il
titolo V della Costituzione, inserendo i principi dell‟ordinamento comunitario perché l‟Italia ha aderito
all‟ordinamento comunitario in base ad un‟interpretazione estensiva dell‟art. 11 Cost..
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
© Nando Boccon - 2011
142
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Il secondo comma indica un elenco delle materie in cui lo stato ha potestà legislativa esclusiva, cioè solo lo
stato può legiferare in quelle materie. Da citare ad esempio: politica estera e rapporti internazionali dello
Stato, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, cittadinanza, stato civile e anagrafi.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Il terzo comma indica le materie di legislazione concorrente, laddove concorrente significa che lo stato deve
fissare i principi fondamentali della materia ed il legislatore regionale deve dettare le norme di dettaglio,
quindi una legge di cornice unica statale, che lo stato è tenuto ad adottare, e 20 discipline di dettaglio
differenti. Lo stato non può entrare nel dettaglio ma deve dettare solo i principi; sarebbe incostituzionale una
legge dello stato che in materia di potestà legislativa concorrente vada a disciplinare anche nel dettaglio
perché priverebbe la regione del potere di disciplinare il dettaglio. L‟art. 117 è un grande contenitore di
antinomie, anche perché spesso è difficile per il legislatore collocare le materie in esame.
Un esempio potrebbe essere dato da una legge della Regione Piemonte che disciplina in modo contrastante
la materia dell‟immigrazione disciplinata dalla legge statale, per cui il 2° comma del 117 prevede la potestà
legislativa esclusiva dello stato, quindi noi non dovremmo applicare la legge regionale ma quella statale,
perché la prima andrebbe a legiferare in una materia che non è di sua competenza.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Il quarto comma indica la potestà legislativa esclusiva residuale regionale. Nel 2001 è stato ampliato
notevolmente l‟ambito legislativo delle regioni, capovolgendo la situazione rispetto al passato, anche se in
concreto è difficile individuare materie che non siano state previste nel comma precedente.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
© Nando Boccon - 2011
143
Art. 127
Il governo quando ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale (in via principale) dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione.
(Qui parliamo di leggi non ancora applicate, per cui non sono ancora trascorsi 60 giorni, appena entrate in
vigore dopo i 15 giorni di “vacatio legis”.)
La regione quando ritenga che una legge o atto avente forza di legge dello stato o di altra regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Sono molto frequenti, infatti i giudici della corte si lamentano che la loro attività è intasata, per la violazione
dell‟art. 117, da decine, o addirittura centinaia, di questioni di competenza per cui la norma regionale vada
oltre i limiti della competenza regionale, date le materie delicate e sovrapposte.
GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE
ART. 127 COST.
L’articolo di riferimento è sempre l’art. 117 Cost.
A) AZIONE DEL GOVERNO
Quando il GOVERNO ritiene che una LEGGE REGIONALE
ECCEDA DALLE COMPETENZE CHA LA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE ALLE REGIONI

Può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla
pubblicazione ( Il Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei Ministri )
B) AZIONE DELLA REGIONE
Quando la REGIONE ritiene che una LEGGE DELLO STATO O DI UN‟ALTRA REGIONE
LEDA LA SUA SFERA DI COMPETENZE

Può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla
pubblicazione ( Il presidente della Giunta Regionale previa delibera della Giunta
Regionale )
GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE

Nel CORSO DI UN GIUDIZIO INNANZI AD UNA AUTORITA’ GIURISDIZIONALE
La questione di costituzionalità sorge nel corso di un giudizio in cui il giudice debba applicare la
norma che si suppone incostituzionale

Può essere giudice ordinario, amministrativo, contabile, ecc.
Questi è chiamato GIUDICE A QUO (dal quale)
Giudice che solleva la questione di incostituzionalità
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’
ES. L‟art. X della legge nr. Z del 2 gennaio 2009
CONTRASTA
Con gli articoli 3-24…. Della Costituzione
Il parametro di costituzionalità deve sempre essere espresso: bisogna sempre indicare i numeri (art.,
commi, legge, data, art. della Cost.) in modo dettagliato
© Nando Boccon - 2011
144
CONDIZIONI DI PROPONIBILITA’
PRESUPPOSTI : La questione di legittimità costituzionale deve essere :

RILEVANTE: La questione è rilevante se il giudice A QUO non è in grado di risolvere la
controversia SENZA che sia risolta la questione di costituzionalità perché DEVE applicare la norma
in questione.

NON MANIFESTAMENTE INFONDATA: Il giudice è tenuto a rimettere gli atti in tutti i casi in
cui la questione non risulti manifestamente infondata, quindi quando vi sia almeno anche solo un
DUBBIO di incostituzionalità (giudizio di delibazione).
ALTRIMENTI LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE CON UN
INAMMISSIBILITA’ O DI MANIFESTA INFONDATEZZA
ORDINANZA MOTIVATA DI
Per RILEVANZA non si intende “importanza“ della questione. La rilevanza riguarda la questione non la
norma. Deve riguardare solo quelle norme che nel processo in corso devono essere applicate al caso
concreto. Se non c‟è rilevanza la questione è INAMMISSIBILE.
Per NON MANIFESTA si intende “non evidente“ Se c‟è manifesta infondatezza la Corte dichiara con
sentenza che la questione è manifestamente infondata.
IL GIUDICE A QUO (Dal quale)
1. SOLLEVA LA QUESTIONE

Su istanza di parte

D‟Ufficio
2. VALUTA la rilevanza e la non manifesta infondatezza
3. CON ORDINANZA DI RIMESSIONE

Sospende il processo (per due anni)

Dispone l‟IMMEDIATA TRASMISSIONE degli atti alla Corte
L’ordinanza di remissione deve contenere:

Indicazione delle NORME OGGETTO (cioè disposizioni di legge della cui legittimità si dubita)

Indicazione delle NORME PARAMETRO (cioè indicazione della norma costituzionale che si
ritiene violata)

Motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza
4. NOTIFICA alle parti entro 20 gg. per far sapere che il giudizio è sospeso
NORME PARAMETRO : Il parametro di valutazione dell‟illegittimità è una norma costituzionale. Vi sono
dei casi in cui il parametro è una norma di legge la cui violazione determina indirettamente la violazione di
norme costituzionali.
La norma di rango legislativo che funge da parametro per valutare la legittimità costituzionale è definita
NORMA INTERPOSTA , in quanto si inserisce tra la norma che si assume illegittima e la norma
costituzionale che si assume violata
esempi:

il decreto legislativo contrastante con la legge di delegazione (norma interposta) è
costituzionalmente illegittimo per violazione art. 76 Cost., cioè il D. Lgs. violando i limiti
imposti dalla legge delega (eccesso di delega) viola indirettamente l’art. 76 della
Costituzione )

la legge ordinaria contrastante con norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (norme
interposte) è incostituzionale per violazione art. 10 Cost.

la legge ordinaria contrastante con una fonte comunitaria direttamente applicabile (norme
interposte) viola l‟art. 11 Cost.
© Nando Boccon - 2011
145
C.d. NORME INTERPOSTE
Violazione da parte del
D.lgs dei limiti imposti
dalla legge delega
LEGGE DELEGA
ART. 76 Cost.
GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
 RICEVIMENTO DEGLI ATTI DAL GIUDICE A QUO
 PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
a cura del presidente della Corte al fine di consentire agli altri giudici che si trovino ad applicare la
medesima disposizione di sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte
Costituzionale (pubblicità notiziale).
 ISTRUZIONE (affidata al Giudice Relatore), RELAZIONE (in udienza pubblica) E DISCUSSIONE
DELLA CAUSA (da parte degli avvocati difensori e da quello del giudizio “a quo” o da quello nominato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come parte che sostiene la non illegittimità costituzionale
della disposizione).
SENTENZA
diverso da
“E‟ COSTITUZIONALE”
DI ACCOGLIMENTO
DI RIGETTO
La questione è accolta e la
disposizione è dichiarata
INCOSTITUZIONALE
La questione è respinta e la norma, per i
profili denunciati, NON È INCOSTITUZIONALE
e rimane in vigore.
Ha efficacia solo tra le parti di quel processo
e non limita gli altri giudici che possono
risollevare la questione. Sulla stessa norma
altri giudici potranno proporre la questione di
incostituzionalità → possono cambiare le
condizioni sociali o può cambiare l‟idea della
Corte con il passare del tempo. Ad esempio era
stata dichiarata non incostituzionale la norma che
considerava adulterio solo quello femminile.
Le sentenze della Corte Costituzionale NON SONO IMPUGNABILI (INAPPELLABILI).
 PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
EFFETTI DELLE SENTENZE
Art. 136 Cost.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge,
la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
© Nando Boccon - 2011
146
SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
La disposizione impugnata viene dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale.
DISPOSIZIONE: l‟enunciato linguistico contenuto nel testo scritto
NORMA: è il risultato dell‟interpretazione della disposizione
La disposizione impugnata è (in tutto o in parte) illegittima e CESSA DI AVERE APPLICAZIONE dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza.
HANNO EFFICACIA “ERGA OMNES” E RETROATTIVA
Restano salvi i soli rapporti definitivi (diritti prescritti, sentenze passate in giudicato) ad eccezione della
materia penale (secondo il principio del FAVOR REI).
 diritti prescritti
 sentenza passata
in giudicato
EFFICACIA RETROATTIVA
 materia penale
(principio del favor rei)
I rapporti giuridici esauriti, per prescrizione (il diritto non può più essere esercitato), decadenza (si è
decaduti dal diritto di esercitarlo), quando si ha una situazione giuridica coperta dal giudicato (non si è
esercitato il diritto di impugnazione o si sono raggiunti tutti e tre i gradi di giudizio) o si è verificata una
rinuncia (atto di volontà), non subiranno delle ripercussioni da parte delle sentenze della Corte
Costituzionale.
La decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali
interessati.
La sentenza di accoglimento ha efficacia erga omnes (nei confronti di tutti), dal momento che
l‟annullamento della disposizione illegittima travolge tutti i rapporti giuridici ancora pendenti e non solo quelli
delle parti del giudizio a quo.
L‟accoglimento ha efficacia retroattiva e riguarda tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente alla sentenza
della Corte e non ancora esauriti.
I rapporti giuridici si considerano esauriti in caso di sentenza passata in giudicato (definitiva e
inoppugnabile), prescrizione (estinzione della posizione giuridica soggettiva per mancato esercizio per un
certo periodo di tempo ex art. 2943 codice civile) o decadenza (estinzione della posizione giuridica
soggettiva per mancato esercizio entro il termine ex art. 2964 codice civile) L’unica eccezione concerne la
materia penale: se è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna (rapporto esaurito) in
applicazione di una disposizione dichiarata incostituzionale, ne cessano l’esecuzione e gli effetti
SENTENZE DI RIGETTO:

La disposizione impugnata, per i profili denunciati, è ritenuta NON INCOSTITUZIONALE e perciò
RESTA IN VIGORE.
LA DECISIONE HA EFFICACIA (retroattiva) SOLO “INTER PARTES” (TRA LE PARTI)
La stessa QUESTIONE può essere RIPROPOSTA
Vincolano solamente il giudice che ha sollevato la questione in quel grado di giudizio e per la
questione che lui ha sollevato. Lo stesso giudice può far risollevare nuovamente la questione in un
altro giudizio, identica, lo stesso giudice potrà sollevare un‟altra questione riponendo la questione in
modo diverso, cambiando la norma parametro. I giudici della corte Costituzionale possono pronunciarsi
solamente su quanto richiesto: non possono pronunciarsi al di là di quanto strettamente richiesto.
La sentenza di rigetto vincola solo il giudice a quo a non ripresentare nel medesimo giudizio la stessa
questione di legittimità costituzionale che gli è stata rigettata. Potrà nuovamente ripresentare la
© Nando Boccon - 2011
147
questione in un altro giudizio o un altro giudice o prospettando norme oggetto o norme parametro
differenti. La stessa questione di legittimità costituzionale può arrivare alla Corte Costituzionale un
sacco di volte.
Ogni volta che vi è ordinanza di rimessione essa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a fini notiziali
e gli altri giudici devono sapere che su quella disposizione pende un giudizio di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale non può decidere di non pronunciarsi se adita, ma è obbligata a farlo, con
sentenza o con ordinanza.
Il giudice che nel corso di un giudizio è chiamato ad applicare quella norma dovrà essere accorto
nell‟applicazione, perché se la applica e poi si vede la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
ovviamente colui che la subisce potrà fare appello per vedere l‟applicazione nuova, o comunque potrà
sospendere il giudizio nell‟attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, per evitare di adottare una
sentenza sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale.
EFFETTI DELLE SENTENZE INTERPRETATIVE (MANIPOLATIVE)
Normalmente la Corte si pronuncia sulla disposizione, cioè sul testo scritto, ma in taluni casi preferisce
scegliere di pronunciarsi sulla norma, quindi su una delle possibili interpretazioni date dalla disposizione e
dichiara, ad esempio con la sentenza di accoglimento, l‟incostituzionalità di una norma, lasciando intatta la
disposizione, ad esempio la norma che interpreta estensivamente l‟attribuzione di un vantaggio economico.


La Corte interviene non sulla disposizione, ma su una delle norme che si ricavano attraverso
l’interpretazione del testo scritto ai fini della sua applicazione (disposizione = testo scritto;
norma = testo scritto interpretato secondo le diverse tecniche interpretative)

Con le sentenze interpretative la Corte non dichiara l‟illegittimità di una disposizione con il
conseguente vuoto normativo, ma si pronuncia solo sull‟interpretazione fatta dal giudice A QUO. La
sentenza vincola a non interpretare in quel modo. La disposizione rimane tale.
LA SENTENZA INTERPRETATIVA DI ACCOGLIMENTO
Sancisce l‟incostituzionalità della norma ricavata dal giudice A QUO con l‟ordinanza di rimessione.
LA DISPOSIZIONE OGGETTO DEL GIUDIZIO RIMANE IN VIGORE MA TUTTI I SOGGETTI CHIAMATI AD
APPLICARLA DEVONO SCARTARE LA NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE DALLA CORTE ED
APPLICARE UN‟ALTRA NORMA RICAVABILE DALLA MEDESIMA DISPOSIZIONE.
“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con
R.D. 773/1931, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione.” (Sent. 26/1961)

LA SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO
Esclude l‟illegittimità costituzionale della norma proposta dal giudice A QUO.
LA DISPOSIZIONE RIMANE IN VIGORE E LA CORTE COSTITUZIONALE CONSENTE CHE ESSA
POSSA ESSERE APPLICATA SECONDO L‟INTERPRETAZIONE FORNITA.
“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 392 del Codice di Procedura Penale, in riferimento all’art. 24 Cost..” (Sent. 11/1965)
LE DECISIONI DELLA CORTE
FORMA:

Sentenza: quando la Corte giudica in via definitiva. Quando il giudice entra nel merito e deve
essere motivata.

Ordinanza: in tutti gli altri casi (fatti non definitivi). Quando il giudice non entra nel merito e
non deve motivare. Ad esempio nell‟ordinanza di manifesta infondatezza.
STRUTTURA DELLA SENTENZA:

Motivazione in fatto: esposizione dei fatti della causa “Ritenuto in fatto”.

Motivazione in diritto: ragioni che giustificano la decisione adottata “Considerato in diritto”.

Dispositivo: sentenza vera e propria “Per questi motivi la Corte …” - P.Q.M. © Nando Boccon - 2011
148
CONTENUTO:

Decisioni processuali: il giudizio lascia impregiudicata la questione di incostituzionalità e non
entra nel merito (ordinanza di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza o per carenza di
requisiti o per manifesta infondatezza), si ferma prima.

Decisioni di merito: la Corte entra nel merito della questione sostanziale (diritto violato e diritto
non violato) di illegittimità e la risolve.
Esistono diverse tipologie di sentenza, che possono essere secondo l’esito:

DI ACCOGLIMENTO: la questione di illegittimità costituzionale è ACCOLTA (la norma impugnata è
INCOSTITUZIONALE).

DI ACCOGLIMENTO PARZIALE: la questione di illegittimità costituzionale è accolta in parte.
La DISPOSIZIONE è in parte incostituzionale “nella parte in cui il testo ha un determinato significato”
La disposizione è illegittima limitatamente ad alcune espressioni.

DI RIGETTO: la questione di illegittimità costituzionale viene dichiarata infondata.
La disposizione è NON INCOSTITUZIONALE. La Corte non è vincolata dalla sentenza.
Possono essere secondo la tecnica di decisione MANIPOLATIVE
Sono sempre sentenze di accoglimento, che vuol dire che la Corte Costituzionale dichiarerà l‟illegittimità
costituzionale di un qualcosa. Con la sentenza manipolativa la Corte Costituzionale non si limita dichiarare
l‟incostituzionalità di una norma, cioè del frutto dell‟interpretazione di un giudice, ma trasforma e modifica la
disposizione. I problemi che scaturiscono da questo tipo di sentenze sono dovuti al fatto che il giudice (la
Corte Costituzionale) si appropria della funzione legislativa. I giudici devono essere la bouche de la loi, la
bocca della legge, con queste sentenze vanno a toccare la legge, facendo un‟attività sulla legge,
cancellando o aggiungendo parole, anche se ciò non avviene per manipolare il potere legislativo, ma per
salvare il sistema, le disposizioni, evitando l‟abrogazione totale di disposizioni che produrrebbe il vuoto
normativo richiamando il legislatore a disciplinare quella materia, con tutto quello che ne consegue (es.
rapporti giuridici ancora in corso sulla base di quella norma).

ABLATIVE (o RIDUTTIVE): conservano la DISPOSIZIONE ma le TOLGONO QUALCOSA.
La Corte Costituzionale dichiara l‟illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui
prevede qualcosa che non dovrebbe prevedere” ed elimina la parte della disposizione stessa. La
Corte elimina una parte del testo originario per renderlo conforme alla Costituzione. Da
“ablare”, cioè togliere. La norma non è incostituzionale in quanto non preveda un certo pezzo: si
taglia via una parte della disposizione.
P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 251, II comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede “Quindi il testimone in piedi, presta giuramento
pronunciando le parole: - lo giuro -.”

SOSTITUTIVE: conservano la DISPOSIZIONE ma SOSTITUISCONO QUALCOSA.
La Corte dichiara incostituzionale “nella parte in cui prevede qualcosa anziché qualcos‟altro”.
L‟effetto è quello di vincolare i giudici ad applicare la disposizione come modificata dalla Corte
(ablativa + additiva). Si fa il “taglia & incolla”: si dichiara la norma non incostituzionale in quanto
preveda questo anziché quell‟altro, si taglia e si incolla una nuova disposizione.
“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 404, I comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena
diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale.”

ADDITIVE: conservano la DISPOSIZIONE ma le AGGIUNGONO QUALCOSA.
La disposizione è dichiarata illegittima “nella parte in cui non prevede che” ovvero qualcosa che
dovrebbe prevedere. In questo modo la Corte aggiunge una parte all‟originario testo legislativo in
modo da renderlo conforme alla Costituzione. Sembrerebbe violato il principio di separazione dei
poteri ma non è così. Sono una tipologia di sentenze di rigetto: respingono la questione di illegittimità
costituzionale su di una disposizione in quanto preveda che … , in sostanza scrivendo
un‟interpretazione estensiva, aggiungendo un “pezzo” di disposizione.
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“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, II comma, della legge
30/12/1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l’applicabilità alle
lavoratrici a domicilio dell’art. 5 della medesima legge.”

ADDITIVE DI PRINCIPIO: richiedono la collaborazione del Parlamento e dell’autorità
giurisdizionale.
Si distinguono dalle sentenze additive perché, pur dichiarando l‟illegittimità della DISPOSIZIONE
“nella parte in cui non prevede che” non integrano la disposizione con una statuizione di immediata
applicazione, ma stabiliscono un principio o un criterio cui i giudici comuni e il legislatore dovrà
adeguarsi per garantire un‟applicazione della norma conforme alla costituzione. Non aggiungono un
pezzo di disposizione ma aggiungono un principio, cioè dichiarano non incostituzionale ma
accertano che il Parlamento o il Governo devono intervenire, altrimenti la prossima volta la
dichiarano incostituzionale.
“P.Q.M. la Corte Costituzione con sentenza n. 243 del 1993 ha individuato i principi ed il
meccanismo per la determinazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, indicando
al legislatore i criteri e le linee guida dell’intervento normativo necessario all’applicazione della norma
in oggetto.”
Il fine delle sentenze manipolative è quello di conservare una determinata disposizione perché la
Corte Costituzionale vuole evitare vuoti normativi che creano problemi alle istituzioni, ai bilanci, ai
cittadini. Sono sforzi della Corte miranti a conservare la disposizione, pur con le modifiche necessarie.
Le sentenze di Accoglimento Parziale, Sostitutive, Additive, Additive di Principio, sono dette
MANIPOLATIVE (comunque di accoglimento) perché producono vere e proprie innovazioni nel sistema
normativo. La Corte non si limita a dichiarare incostituzionale una norma ma trasforma e modifica la
disposizione.
Possono essere secondo il percorso seguito SENTENZE INTERPRETATIVE:

INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO: accoglie la questione in quanto desume dalla
disposizione una norma (interpretazione) contraria alla Costituzione. La questione è accolta, la
norma è illegittima se interpretata in un certo modo. Il giudice della Corte Costituzionale stabilisce
l‟incostituzionalità della norma individuata dal giudice “a quo”. La disposizione resta in vigore ma tutti
i soggetti chiamati ad applicarla devono scartare la norma incostituzionale. È di accoglimento perché
vincola tutti e perché il giudice della Corte dice: “Sì, è vero, giudice a quo, così come tu la interpreti
questa norma è incostituzionale, quindi nessuno deve più interpretarla in quel modo.” Il giudice,
nell‟ordinanza di rimessione è tenuto anche a dare la sua interpretazione: “L‟articolo “X” della legge
“X”, norma oggetto, interpretato in questo modo contrasta con l‟articolo “X” della Costituzione”, e il
giudice della Corte Costituzionale, nella sentenza interpretativa di accoglimento, dice: “È vero,
questa interpretazione è incostituzionale, quindi nessuno potrà più utilizzare questa interpretazione”
L‟utilità di questo tipo di sentenza è che la disposizione resta, nella sentenza di accoglimento pura
quella disposizione sarebbe stata cancellata.

INTERPRETATIVE DI RIGETTO: dichiara la questione infondata in quanto desume dalla
disposizione una norma (interpretazione) compatibile con la Costituzione. La questione è rigettata, la
norma non è illegittima se interpretata in un certo modo. Anche qua la disposizione resta invariata, la
Corte dice: “Giudice, tu puoi interpretare così come mi hai indicato. Non è vero che quella tua
interpretazione non è NON CONFORME alla Costituzione, quindi puoi interpretare in questo modo.”
Si dice “di rigetto” perché il giudice, quando solleva la questione di legittimità costituzionale, è
sempre convinto che, in fatto di interpretazione, la sua norma sia in contrasto con la Costituzione e
quindi se la Corte rigetta con sentenza significa che dice: “No, così come è interpretata non è
incostituzionale e chiunque può utilizzarla.” La Corte Costituzionale reputa NON
INCOSTITUZIONALE la norma elaborata dal giudice a quo.
Nelle sentenze interpretative è interessata la norma: esse non vanno ad intaccare la disposizione, che
resta immutata, muta il profilo delle norme, l‟interpretazione.
Nelle sentenze manipolative vere e proprie, invece, è interessata la disposizione: la Corte non si limita
a dichiarare incostituzionale una norma, ma trasforma e modifica la disposizione.
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150
Se la domanda è “Tipi di sentenze della Corte Costituzionale” è inutile che voi iniziate a parlare delle
sentenze manipolative. Iniziate definendo le sentenze di accoglimento e le sentenze di rigetto. Con la
sentenza di accoglimento la Corte Costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale così come
prospettatagli dal giudice “a quo”, hanno efficacia “erga omnes”, nei confronti di tutti i consociati, di tutta la
collettività, statuiscono l‟annullamento della disposizione impugnata ed hanno efficacia retroattiva, fatti salvi i
rapporti giuridici esauriti ed il principio del “favor rei”. Le sentenze di rigetto, d‟altra parte, hanno invece
efficacia solamente “inter partes”, non toccano la disposizione che permane nel nostro ordinamento,
vincolano solamente il giudice “a quo” da cui è sollevata la questione in quel grado di giudizio, hanno sempre
anch‟esse efficacia retroattiva, sarà sempre possibile ripresentare la questione.
ALTRI TIPI DI SENTENZE
Vi sono altri tipi di sentenze, decisamente più rari a verificarsi:
SENTENZE DI INCOSTITUZIONALITÀ SOPRAVVENUTA
La Corte accoglie la questione di illegittimità costituzionale con riferimento ad un parametro costituzionale
sopravvenuto rispetto all‟entrata in vigore della disposizione dichiarata illegittima.
Si ha questo perché la Corte Costituzionale si fa carico di fare ordine nel sistema.
SENTENZE DI INCOSTITUZIONALITÀ DIFFERITA
La Corte accerta l‟illegittimità della disposizione, ma ne limita gli effetti retroattivi dichiarando che
l‟incostituzionalità si è verificata in un momento successivo a quello in cui è sorto il contrasto.
SENTENZE DI INCOSTITUZIONALITÀ PROVVISORIA
La Corte subordina la costituzionalità della disposizione al permanere di una situazione di straordinarietà
ed emergenza di carattere temporaneo.
Ultima categoria di sentenze, decisamente più importante, sono le
SENTENZE MONITO
Talvolta la Corte utilizza la motivazione delle sue decisioni per una sorta di dialogo con il legislatore.
… include suggerimenti, più o meno espliciti, sollecitazioni o indicazioni rivolte al Parlamento,
NON HANNO VALORE VINCOLANTE NEI CONFRONTI DEL LEGISLATORE, MA SOLO PERSUASIVO
Il giudici della Corte invitano il legislatore a ridisciplinare una materia, ad esempio, nel campo del sistema
radiotelevisivo. La sentenza monito è una sentenza di rigetto, per cui la Corte non va ad intaccare quella
disposizione, che pertanto resta in vigore. Però la Corte, con quella sentenza, indica al legislatore la
necessità di ridisciplinare una certa materia, seguendo i principi stabiliti dalla Corte, con il MONITO che,
qualora il legislatore non intervenga per la ridisciplina di quella materia, la Corte Costituzionale, nel caso in
cui verrà nuovamente interpellata, si pronuncerà con una sentenza di accoglimento.
PRONUNCE PROCESSUALI E ORDINANZE
ORDINANZA DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI


Non ha carattere DEFINITIVO
Non preclude la riproposizione della questione da parte dello stesso giudice a quo.
DECISIONE DI INAMMISSIBILITÀ
SENTENZE o ORDINANZE




Carenza di legittimazione del giudice a quo
La norma impugnata non è fonte primaria
Irrilevanza della questione
Difetto di motivazione della questione
Le decisioni di inammissibilità possono essere pronunciate con sentenza o con ordinanza. Di solito sono
pronunciate con ordinanza, nella quasi totalità dei casi. La questione è inammissibile quando c‟è una
carenza di legittimazione da parte del giudice a quo, quando la questione di legittimità costituzionale è
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151
sollevata da un soggetto che non ha la qualifica di giudice o quando la necessaria deliberazione del controllo
di legittimità in via principale contiene degli aspetti di illegittimità.
ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA
Si verifica quando la Corte si vede presentare una questione di legittimità costituzionale sulla quale si è già
recentemente pronunciata. La questione già rigettata viene riproposta senza addurre nuove o ulteriori
argomentazioni.
LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale ha 4 funzioni:
1. IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI
FORZA DI LEGGE DELLO STATO E DELLE REGIONI
2. RISOLVE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO, TRA STATO E
REGIONI E TRA REGIONI. ATTIENE A QUEI POTERI CHE NON HANNO NATURA
LEGISLATIVA, SONO ATTI DI NATURA POLITICO-AMMINISTRATIVA.
3. FA IL CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
4. GIUDICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA QUALORA VENGA POSTO IN STATO
D’ACCUSA, DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, PER GLI UNICI DUE REATI
PRESIDENZIALI (ALTO TRADIMENTO ED ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE)
IL GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Corte Costituzionale, nel momento in cui deve pronunciare il giudizio contro le accuse al Presidente della
Repubblica, è integrata nella sua composizione da 16 giudici e per la validità delle sedute la compagine
deve essere di almeno 21 giudici. Le fasi del giudizio sono:
MESSA IN STATO D’ACCUSA
deliberata dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto per i reati di alto
tradimento ed attentato alla costituzione. Il Parlamento in seduta comune elegge uno o più commissari per
sostenere l‟accusa.
GIUDIZIO
LA CORTE COSTITUZIONALE OPERA IN COMPOSIZIONE “ALLARGATA” CON LA PRESENZA DEI
MEMBRI NON TOGATI
Al giudizio devono sempre partecipare almeno 21 giudici (su 31 = 15+16) ed i membri aggregati devono
sempre essere la maggioranza.
INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE (l‟altro caso è quello dell‟elezione del Presidente della
Repubblica)
DECISIONE
AVVIENE CON SENTENZA IRREVOCABILE
La sentenza può essere sottoposta a revisione solo se emergono nuovi fatti o elementi di prova idonei a
scagionare il condannato.
IN CASO DI PARITÀ DI VOTI PREVALE LA SOLUZIONE PIÙ FAVOREVOLE, A PRESCINDERE DAL
VOTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE (normalmente decisiva in caso di parità)
La peculiarità è che i giudici che sono chiamati a pronunciare questo giudizio proseguono anche in caso di
cessazione del loro mandato (9 anni), perché è importante che tutti i giudici seguano tutto l‟iter.
PUBBLICAZIONE
La Gazzetta è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (fonte di cognizione), come tutte le sentenze della Corte
Costituzionale.
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IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 75 Cost. Art. 33 L. 352/1970
IL GIUDIZIO:

Valuta l‟ammissibilità o meno del referendum richiesto.

Non è contenzioso – Non ci sono parti contrapposte.

Tuttavia i delegati regionali o i presentatori (comitato dei promotori) della richiesta possono disporre
memorie sulla legittimità.

Termina con una sentenza con efficacia relativa al caso deciso.

La questione può essere riproposta in altri termini.
IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
I conflitti di attribuzioni sono dei conflitti sull‟esercizio dei poteri, sulle competenze, quindi dobbiamo capire
perché si chiama la Corte Costituzionale, questo giudice supremo: perché si tratta di conflitti su competenze
attribuite dalla Costituzione ad organi o poteri dello stato (nella II parte).
È previsto per dirimere contrasti in ordine alle attribuzioni di funzioni e poteri stabiliti dalla Costituzione.

Si distinguono in conflitti:
o
Interorganici: tra poteri dello stato (tutti gli organi costituzionali – es: C.S.M. –
Magistratura – Parlamento – Governo – Ministri – ecc.)
o
Intersoggettivi: tra stato e regioni e tra regioni (fra ordinamenti giuridici)
Il conflitto tra attribuzioni intersoggettivo può avere ad oggetto una legge? NO! Perché se c‟è il
conflitto su una legge va a ricadere nella previsione specifica della questione di legittimità costituzionale in
via principale. Vi è la competenza specifica della Corte Costituzionale in via principale sulle leggi. Il conflitto
di attribuzione si avrà solo su tutti gli atti non legislativi: regolamenti, atti amministrativi, atti generali, e tutto
ciò che non è legislazione.
ATTI SOGGETTI AL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
I giudizi sui conflitti di attribuzione NON possono avere ad oggetto un ATTO LEGISLATIVO.
(Si tratterebbe di un giudizio di legittimità in via principale)
Qualunque altro atto politico, amministrativo, di controllo, giurisdizionale o comportamento non formalizzato,
anche omissivo (il NON-ATTO, quando due poteri dello stato sembra abbiano competenza sull‟atto e
nessuno dei due la vuole esercitare – CONFLITTO VIRTUALE), è idoneo a far sorgere un CONFLITTO DI
ATTRIBUZIONI.
PUÒ AVERE AD OGGETTO:
 Atti
 Comportamenti
Lesivi delle competenze
di un determinato organo
Come, ad esempio, nel caso innescato dalla volontà da parte dell‟ex presidente della repubblica Ciampi di
concedere la grazia all‟ex-terrorista Adriano Sofri, contrastata dall‟allora ministro di grazia e giustizia che non
voleva assolutamente saperne di controfirmare il provvedimento, con la conseguente questione del conflitto
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(virtuale, perché il provvedimento non era ancora stato emesso) di attribuzione portata davanti alla Corte
Costituzionale per chiarire se il potere di grazia fosse un potere del presidente della repubblica o un atto
complesso, se la controfirma ministeriale avesse solo carattere “notarile” di garanzia del rispetto dell‟iter
procedimentale o se si trattasse di atto complesso in cui le volontà dei due poteri dello stato si debbano
intersecare trovando una soluzione per tali casi. La Corte Costituzionale si è pronunciata dicendo che il
potere di grazia è del presidente della repubblica, non a caso è stato tolto dalla denominazione del ministero
la parola “grazia”: ora il titolo è “ministro della giustizia”. Il conflitto virtuale è stato risolto, però poi il
provvedimento di grazia non è mai stato emanato (e Sofri è ancora in galera…).

Giudizio preliminare sull‟ammissibilità del conflitto

Giudizio nel merito
CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO
(INTERORGANICO)
SCOPO DEL GIUDIZIO
Accertare a quale potere spetti l‟attribuzione contesa.
PRESUPPOSTI
Che sorga conflitto tra organi appartenenti a poteri diversi – (Art. 37 legge 87/1953).
Sono considerati POTERI DELLO STATO gli organi:

Competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei poteri cui appartengono.

La cui sfera di attribuzione sia determinata da norme costituzionali.
Inoltre è necessario:

Interesse specifico, concreto ed attuale alla risoluzione del conflitto
CONFLITTO TRA STATO E REGIONI
(INTERSOGGETTIVO)
E‟ sollevato:
A. PER LO STATO
dal Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei Ministri
B. PER LE REGIONI
dal Presidente della Giunta Regionale previa delibera della Giunta Regionale
CONFLITTO TRA REGIONI
(INTERSOGGETTIVO)
E‟ sollevato dal Presidente della Giunta Regionale interessata previa delibera della Giunta Regionale.
Se ci fosse un atto generale o di programmazione, non normativo, che va ad incidere sulle competenze della
regione vicina (es. per quest‟anno accetto in Piemonte non più di 10.000 pazienti di altre regioni)
La Corte Costituzionale conclude con SENTENZA che chiarisce a quale potere o ente spetta l‟attribuzione
contesa determinando anche le modalità di esercizio dei relativi poteri ed eventualmente annullando l‟atto
che considera abbia violato la sfera di competenza.
Da preparare bene per l‟esame, in merito alla Corte Costituzionale:



FUNZIONI
COMPOSIZIONE (elettorato attivo e passivo)
TIPI DI SENTENZE
Anche le sentenze della CORTE DI CASSAZIONE, che rappresenta l‟ultimo grado di giudizio nei processi
ordinari, sono IRREVOCABILI. Tuttavia anche loro possono essere soggette a revisione, nel caso in cui
sopraggiungano nuovi elementi fattuali tali per cui, se portati in giudizio, farebbero mutare quella sentenza.
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RIPASSO PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE





PRINCIPIO DEMOCRATICO
PRINCIPIO PERSONALISTA
PRINCIPIO PLURALISTA
PRINCIPIO LAVORISTA
PRINCIPIO AUTONOMISTICO
LIBERTA’ FONDAMENTALI
DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO in rapporto alle sentenze della Corte Costituzionale.
PRINCIPIO PERSONALISTA
Posto come fine fondamentale lo sviluppo della PERSONA UMANA
( Art. 2 Cost. )
Esistono tre gradi di tutela:
4.
Tutela del singolo come individuo
5.
Tutela delle formazioni sociali
6.
Tutela del singolo nelle formazioni sociali
Sfera della PERSONALITÀ FISICA e MORALE INVIOLABILE (es. Divieto di pena di morte - Art. 27 Cost.)
Adempimento dei doveri inderogabili di SOLIDARIETA’ (FRATERNITÉ) economica e sociale previsti
nella Costituzione italiana (es. l‟accoglienza verso gli extracomunitari non è una facoltà più o meno dettata
dal buonismo, ma un preciso dovere previsto dalla Costituzione).
Art. 3, Comma I, Cost. – principio di uguaglianza formale (Stato liberale)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Divieto di discriminazioni ingiustificate e obbligo di distinzioni giustificate: Disciplinare in modo uguale
situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse.
DIRITTO ALLA SALUTE: è garantita la cura gratuita agli indigenti nella Costituzione, non a tutti.
L’idea base è lo sviluppo della persona umana per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale,
obiettivo del principio di eguaglianza, in senso generale.
Art. 3, Comma II, Cost. – principio di uguaglianza sostanziale (Welfare State)
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
NORMA PROGRAMMATICA
Es.: aiuti economici per i soggetti meno abbienti/borse di studio – diritto di difesa/avvocato d‟ufficio
PARI OPPORTUNITÀ: non ha significato solo per la distinzione uomo-donna, ma vuol dire a tutti cercando
di rimuovere i limiti posti dalla condizione economica, sociale, culturale, e non vuol dire trattamento uguale
per tutti ma possibilità per i più capaci e meritevoli (criterio del MERITO).
Nonostante la triplice distinzione dell‟art. 3, II c., cittadini/persona umana/lavoratori, la Corte Costituzionale
ha dato l‟interpretazione più estensiva dell‟applicazione del principio di uguaglianza, cioè quella di “persona
umana”.
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LIBERTA’ FONDAMENTALI
Nel „700…
Inizialmente concepite come LIBERTA’ NEGATIVE
Limite negativo ai pubblici poteri a garanzia dell‟autonomia
e indipendenza dell‟individuo nei confronti dello stato
( Es. Libertà personali, di domicilio, di comunicazione, ecc )
Nell‟800…
L‟evoluzione dello Stato ha determinato lo sviluppo
delle LIBERTA’ POSITIVE ( O DIRITTI POLITICI )
Comporta una partecipazione attiva alla vita dello
Stato che deve rendere effettivo l‟esercizio delle
Libertà Negative
( Es. Diritto di associazione, di riunione, di voto, ecc. )
LIBERTA’ DALLO STATO
↓
Dovere di astensione e
di non Interferenza
LIBERTA’ NELLO STATO
↓
Dovere di azione positiva
dei poteri pubblici
Nella prima metà del 900 nascono i DIRITTI SOCIALI
nati al fine di riequilibrare le disparità sociali
mediante l‟intervento dei pubblici poteri
( Es. Diritto al lavoro, alla salute, all‟istruzione )
Art. 3, comma II, Cost.
LIBERTA’ MEDIANTE
LO STATO
Art. 3, comma II, Cost. – NORMA PROGRAMMATICA È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
In questo comma ritroviamo il principio dell’uguaglianza in senso sociale ed economico (uguaglianza
sostanziale), da non confondere con il principio dell‟”egalité” della Rivoluzione Francese, cioè il divieto di
discriminazioni, indicato nel primo comma dell‟art. 3 Cost. (uguaglianza formale).
Art. 2 Cost.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
In questo articolo ritroviamo il principio della “fraternité” della Rivoluzione Francese, cioè il principio di
solidarietà.
Si parla di DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE per i diritti legati alle NUOVE TECNOLOGIE ed alla
BIOETICA.
CARATTERISTICHE DEI DIRITTI FONDAMENTALI
 PREESISTENTI AL RICONOSCIMENTO: Non derivano la propria esistenza dal riconoscimento e non
sono perciò revocabili dallo Stato (Giusnaturalismo.)
 INVIOLABILI: Da tutti, soprattutto dai pubblici poteri.
 ASSOLUTI: Possono essere fatti valere nei confronti di tutti.
 INALIENABILI: Non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare.
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 IMPRESCRITTIBILI: Non si estinguono in caso di mancato esercizio anche per un tempo prolungato.
 IRRINUNCIABILI E INDISPONIBILI: Il titolare non può rinunciarvi né disporne con atti di diritto privato.
Diritto/dovere al lavoro come diritto sociale (Art. 4 Cost.) – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
NORMA PROGRAMMATICA – (Politiche economiche) - Lavoro utilizzato come criterio valutativo della
posizione da attribuire ai cittadini nello stato.
PRINCIPIO AUTONOMISTA
(Art. 5 Cost.) - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
AUTONOMIA = CAPACITA‟ DI PRODURRE NORME GIURIDICHE (Regioni, Provincie, Comuni, Città
Metropolitane, Roma) - Enti Pubblici Territoriali - Legittimati dal basso.
Art. 114 Cost. - Regola di distribuzione del potere politico-amministrativo fra diverse istituzioni autonome
DECENTRAMENTO = TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI DAL CENTRO ALLA PERIFERIA
Es. il PREFETTO coordina gli Uffici Territoriali del Governo e rappresenta il potere esecutivo nella
circoscrizione provinciale. Legittimazione dall‟alto.
Art. 6 Cost.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Cosa si intende per lingua? Sono le lingue delle regioni di confine come Valle d‟Aosta e Trentino Alto Adige,
francese e tedesco, e non i dialetti come l‟occitano.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Norma importante che riguarda un principio fondamentale, una libertà fondamentale, che è la LIBERTÀ DI
RELIGIONE, pilastro fondamentale degli ordinamenti democratici. Nell‟ordinamento italiano attuale si supera
l‟idea della religione di stato, prevista nello Statuto Albertino, per giungere allo STATO LAICO, pur nel
rispetto e nel confronto col fenomeno religioso, testimoniato dall‟articolazione territoriale sul territorio italiano
della Chiesa Cattolica ma anche di altre confessioni religiose. Nel 1929 sono stati stipulati i Patti
Lateranensi, nel 1946 venne stabilito che lo stato italiano non è uno stato confessionale, l‟ordinamento non
richiama i principi confessionali nella Costituzione ma attribuisce indipendenza e sovranità a Stato e Chiesa
Cattolica ciascuno nel proprio ordine, quindi l‟indipendenza e sovranità territoriale della Chiesa viene limitata
allo Stato Città del Vaticano, così come l‟organizzazione della Chiesa non può essere oggetto di ingerenze
da parte dello Stato (organigramma dei ministri del culto) perché riservata alle scelte del Pontefice attraverso
le regole del Diritto Canonico. Quando l‟organizzazione clericale opera sul territorio dello Stato italiano, dove
quest‟ultimo ne ha la piena sovranità operano i Patti Lateranensi; si pensi al fatto che, prima del 1929, chi si
sposava in Chiesa doveva poi ripetere l‟atto in Comune, non essendo attribuite funzioni civili al ministro del
culto. Costituzionalmente, il rango dei Patti Lateranensi è stato elevato al di sopra della legge ordinaria, tanto
da renderli non modificabili con legge ordinaria, se non tramite l‟accordo tra le parti (es.: modifica del 1984 –
8 per mille, contributi, beni culturali della Chiesa), diversamente occorre svolgere la procedura aggravata di
revisione costituzionale.
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La libertà di religione viene richiamata anche nell‟art. 3, comma 1°, della Costituzione, attraverso il DIVIETO
DI DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA, in questo senso c‟è il collegamento con l‟art. 8, comma 1°.
I rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati come i rapporti con qualunque altro GRUPPO
SOCIALE ORGANIZZATO che persegue interessi comuni, a cui l‟ordinamento pone il LIMITE DI NON
CONTRASTARE CON L‟ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (es.: pratiche di mutilazione religiosa o
disparità di trattamento tra uomo e donna). L‟equivalente dei Patti Lateranensi per le confessioni religiose
diverse dalla Chiesa Cattolica sono LE INTESE, i Patti sono quindi un tipo di intesa. La religione musulmana
non ha ancora, ad oggi, stabilito un‟intesa con lo stato italiano perché non ha una struttura con un vertice in
grado di contrattare gli accordi.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Specificazione del principio della libertà di riunione ed associazione (processioni, cortei, “fare culto”) in cui il
buon costume viene interpretato estensivamente come divieto di turbativa dell‟ordine pubblico.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica
e ogni forma di attività.
In questo articolo viene considerata la struttura delle associazioni religiose, vista dal punto di vista negativo
delle limitazioni, è storicamente derivato dallo spoglio dei beni religiosi avvenuto nell‟800 con le azioni contro
la Chiesa e le istituzioni religiose. Attualmente questa tendenza si è capovolta portando a delle agevolazioni
particolari verso la Chiesa (esenzioni ICI, 8 per mille, ecc.) attraverso le scelte politiche dei governanti.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Il primo comma dell‟articolo è quello su cui si basa la doppia valenza degli atenei universitari, peraltro già
esistenti da diversi secoli (Torino – 600 anni): da un lato la didattica, attraverso l‟insegnamento, dall‟altro la
ricerca, con il collegato problema delle risorse da destinarvi.
Il secondo comma, in via di interpretazione evolutiva, stabilisce il principio su cui si basa il DIRITTO
DELL’AMBIENTE, cioè la tutela più ampia del paesaggio, intesa come tutela dagli inquinamenti, tutela
dei beni culturali e del governo del territorio.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma
dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Questo articolo si occupa dell‟ORDINAMENTO INTERNAZIONALE, fondato sui TRATTATI, che in sostanza
sono dei contratti tra stati.
Nel secondo comma si fa l‟ipotesi di un trattato che riguarda la posizione giuridica dello straniero sul territorio
italiano. I trattati internazionali normalmente si basano sul PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ, cioè si
riconoscono agli altri stati i diritti che vengono riconosciuti al proprio.
Il DIRITTO D‟ASILO, concesso allo straniero alle condizioni stabilite dalla legge, estremamente restrittive, si
limita a pochi e rari casi.
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L‟ESTRADIZIONE rappresenta il trasferimento di un soggetto all‟autorità giudiziaria di un altro Paese, per
essere giudicato, data la mancata uniformità dell‟ordinamento giudiziario nei vari stati. Quella per reati politici
non è ammessa perché può verificarsi il caso in cui nell‟altro ordinamento sia prevista la pena di morte,
secondo la nostra Costituzione vietata, tranne che nei casi di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L‟articolo si ricollega allo schema ordinamento originario sovrano/ordinamenti derivati autonomi della teoria
istituzionale della pluralità degli ordinamenti giuridici, che fonda il rapporto tra ordinamento nazionale de
Unione Europea oltre che tra ordinamento nazionale e tutte le altre organizzazioni internazionali come, ad
esempio, l‟O.N.U., ma con due caratteri completamente diversi: l‟adesione all‟ONU è frutto della scelta di
aderire ad un trattato internazionale, la scelta di aderire all‟Unione Europea è stata per lungo tempo
considerata solo un trattato internazionale, occupandosene, anche dal punto di vista scientifico, i professori
di diritto internazionale, una materia separata, ma è poi prevalsa l‟idea che non esiste una branca del diritto
internazionale che studia l‟Unione Europea, ma che essa ricada in tutte le altre discipline e gli altri istituti,
perché l‟ordinamento unitario è entrato nell‟ordinamento nazionale dei singoli stati.
Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali significa che, come
ordinamento sovrano, l‟Italia non partecipa a missioni di guerra, ma può parteciparvi come stato facente
parte dell‟ONU quando la decisione è presa dal consesso internazionale attraverso gli strumenti detti
Peacekeeping (mantenimento della pace) e Peace enforcement (riportare la pace).
L‟art. 11 è stato poi interpretato per l’adesione all’Unione Europea: al Mercato Comune Europeo nel 1957
e, via via, all‟evoluzione che questo mercato comune ha avuto dal 1957 ad oggi, evoluzione sviluppatasi in
maniera sempre più consistente al punto di far dubitare se la sovranità sia ancora in Italia o sia stata
devoluta all‟Unione Europea, anche se, per ora, la sovranità è considerata sempre dello stato nazionale
perché, anche solo dal punto di vista formale, il trattato prevede ancora la possibilità di recedere da parte
dello stato e quindi sia la scelta libera di aderire come quella libera di recedere esprimono ancora la
sovranità nazionale e, ciò nonostante, dal momento che si è deciso di aderire al trattato si sono devolute
all‟Unione Europea materie e competenze sempre più vaste e sempre più importanti, da quella in materia di
moneta fino alla libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali (diritto di stabilimento), attraverso
l’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA dell‟art. 11, perché l‟interpretazione data originariamente al testo è stata
pensata per l‟adesione ad organizzazioni internazionali come l‟ONU, mentre alcuni fondatori costituenti
avevano già in mente il sogno europeo degli “Stati Uniti d‟Europa”, peraltro irrealizzato anche ad oggi, ma
che lo ha reso l‟anello di congiunzione tra Costituzione italiana e trattato dell‟Unione Europea. Il rapporto di
derivazione tra ordinamento sovrano italiano ed ordinamento derivato dell’U.E., che legittima
l’appartenenza dell’Italia all’U.E., sta nell’art. 11 Cost..
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
LA LIBERTÀ PERSONALE
(Art. 13 Cost.)
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
(Se la Costituzione italiana fosse breve dovrebbe fermarsi qui, ma, invece, è lunga ed allora prosegue)
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge. (RISERVA DI GIURISDIZIONE E DI LEGGE ASSOLUTA)
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
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E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
“LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLABILE …”
Consiste nella libertà fisica e psichica dell‟individuo.
EVENTUALI RESTRIZIONI SONO AMMESSE:
“NEI SOLI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE”
(RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA)


Commissione di un fatto che costituisce reato
Misure preventive e cautelari (es. la carcerazione preventiva)
SOLO “PER ATTO MOTIVATO DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”
(RISERVA DI GIURISDIZIONE)
RISERVA DI GIURISDIZIONE:
IMPONE CHE OGNI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE SIA ASSUNTO E
MOTIVATO DA UN GIUDICE
Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza l‟autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori.
Tuttavia:


di essi deve essere data notizia all’autorità giudiziaria entro 48 ore
perdono ogni effetto se non sono convalidati entro le successive 48 ore
LA LIBERTÀ DI DOMICILIO
(Art. 14 Cost.)
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
(Il domicilio è inteso sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, quindi può trattarsi anche della
sede di una società.)
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. (RISERVA DI GIURISDIZIONE E DI
LEGGE ASSOLUTA)
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
“IL DOMICILIO È INVIOLABILE”
Diritto dell‟individuo di proteggere da interferenze esterne la propria abitazione e lo spazio fisico dove
l‟individuo stesso può trovarsi isolato dal mondo esterno.
ANCHE IN QUESTO CASO OPERA UNA DUPLICE RISERVA:
DI LEGGE: eventuali restrizioni devono essere previste per legge “per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o fini economici e fiscali”.
DI GIURISDIZIONE: eventuali provvedimenti restrittivi devono comunque essere approvati dall‟autorità
giudiziaria.
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